L.R. 20 AGOSTO 2001, N. 21

 

"Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41

 

 

 

Titolo I

Principi Generali

ARTICOLO 1

 

(Finalità)

 

1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del

territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità

della produzione agroalimentare con la presente legge:

 

a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la

commercializzazione di organismi geneticamente modificati;

 

b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;

 

c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui

prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti

dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

 

 

 

 

 

 

Titolo II

Coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e

consumo di organismi geneticamente modificati

ARTICOLO 2

 

(Principio di precauzione)

 

1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che

riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente

modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire

eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.

 

2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel

settore agricolo con i seguenti obiettivi:

 

a) mantenere la biodiversità;

 

b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno

sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio

agrario regionale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Divieto di coltivazione di piante transgeniche)

 

1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per

la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, e

fatte salve le emissioni autorizzate ai sensi della Direttiva

comunitaria in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo,

anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante

geneticamente modificate.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Esclusione dai finanziamenti)

 

1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi

geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come

materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse

dall'accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.

 

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che

utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da

piante geneticamente modificate.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale)

 

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di

etichettatura è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi

commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi

appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti

al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano

dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di

organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

 

2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono

essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori

o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

 

3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da

organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne

comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine

di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto

annualmente a cura della Regione.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Ricerca)

 

1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate

alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla

individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente

autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi

locali, tradizionali di interesse agrario.

 

2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le

ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

 

3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della Sanità ai

sensi della Direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate

esclusivamente nelle zone non contemplate dalla presente legge.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Consenso informato)

 

1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle

notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal

Ministero della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le

sperimentazioni.

 

2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla

sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si

effettua la sperimentazione stessa.

 

3. La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso

specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio

antitransgenico.

 

 

 

 

 

 

Titolo III

Promozione, comunicazione e educazione alimentare

ARTICOLO 8

 

(Ristorazione collettiva)

 

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole,

università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da

soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di

prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

 

2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di

verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di

organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati

negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni

segregate prive di organismi geneticamente modificati.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 

(Appalti di servizi)

 

1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'art. 8

sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b), del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,

attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei

prodotti agricoli offerti.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Diritto di scelta alimentare)

 

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 deve

essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di

pasti e diete vegetariane.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 

(Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)

 

1. La Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti

agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:

 

a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con

particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla

sicurezza alimentare;

 

b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla

conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di

accompagnamento del prodotto.

 

2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento

devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate

in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e

tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere

conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel

settore agricolo.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 

(Comunicazione ed educazione alimentare)

 

1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'art. 1, lett.

c) sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di

ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.

 

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni

pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo

conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto

Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) e della

Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto dell'Agenzia

Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura

(ARUSIA). Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle

identità culturali presenti nelle collettività multietniche.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 

(Contributi)

 

1. Per le iniziative di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati

contributi rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti

gestori dei servizi di ristorazione collettiva.

 

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i

destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5

e 6.

 

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

 

a) le modalità per la presentazione dei progetti;

 

b) il contenuto dei progetti;

 

c) le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;

 

d) le modalità di rendicontazione dei contributi;

 

e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

 

4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse

disponibili:

 

a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto

richiedente;

 

b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

 

5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui

all'art. 12 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri

servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e

di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente

normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.

 

6. La Giunta regionale determina annualmente la misura minima

percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di

pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete

giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 

(Informazione)

 

1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'art.

12 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio

ristorativo espletato:

 

a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del

servizio;

 

b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;

 

c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione

alimentare;

 

d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e

merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità

pubbliche o da soggetti privati autorizzati;

 

e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

 

 

 

 

 

 

Titolo IV

Sanzioni - Copertura finanziaria ed efficacia della legge

ARTICOLO 15

 

(Sanzioni)

 

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale,

le violazioni e i divieti contenuti nella  presente  legge  comportano

il pagamento di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000

(unmilionecinquecentomila) a L. 25.000.000 (venticinquemilioni).

 

2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni territorialmente

interessati, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.r. 30 maggio

1983, n. 15. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli

importi delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni di cui

all'art. 8 della L.r. 30 maggio 1983, n. 15 e dell'art. 29 della L. 24

novembre 1981, n. 689.

 

3. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma

2 dell'art. 5, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può

essere disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio

commerciale da 1 a 3 giorni.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 

(Norma finanziaria)

 

1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 11 della

presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2002 con gli

stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.1.004

denominata: "Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni".

 

2. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 12 della

presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità

previsionale di base 07.1.008 denominata: "Promozione, informazione e

rilevamento dati nel settore agricolo" del Bilancio di previsione 2001

quale finanziamento della legge regionale 22 marzo 2001, n. 9.

 

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di

contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di

cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.

 

4. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà

determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi

dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di

contabilità.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 17

 

(Efficacia della legge)

 

1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal

giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della

Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del

Trattato (CE).

 

 

 

 

 

 

Titolo V

Disposizioni finali e abrogazioni

ARTICOLO 18

 

(Relazione annuale)

 

1. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente

Commissione Consiliare Permanente sull'attuazione della presente

legge.

 

 

 

 

 

 

Titolo V

Disposizioni finali e abrogazioni

ARTICOLO 19

 

(Abrogazione)

 

1. E' abrogata la legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante "Norme

per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione

alimentare".

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposte di legge:

 

-          di iniziativa del Consigliere Ripa di Meana, depositata alla

Presidenza del Consiglio regionale il 13 giugno 2000, atto consiliare

n. 16 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIIa

Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali -

Igiene e sanità - Istruzione - Cultura - Sport", il 19 giugno 2000.

 

-          di iniziativa del Consigliere Vinti, depositata alla Presidenza

del Consiglio regionale il 7 luglio 2000, atto consiliare n. 75 (VIIa

Legislatura). Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare

permanente il 10 luglio 2000.

 

-          di iniziativa dei Consiglieri Pacioni e Brozzi, depositata alla

Presidenza del Consiglio regionale il 25 luglio 2000, atto consiliare

n. 108 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIIa

Commissione consiliare permanente il 26 luglio 2000.

 

- di iniziativa del Consigliere Spadoni Urbani, depositata alla

Presidenza del Consiglio regionale l'11 aprile 2001, atto consiliare

n. 610 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIIa

Commissione consiliare permanente l'11 aprile 2001.

 

-          Effettuato sugli atti nn. 16, 75 e 108 un incontro consultivo

pubblico in data 22 settembre 2000.

 

- Testo unificato e licenziato dalla IIIa Commissione consiliare

permanente il 5 luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate dal

Presidente Bonaduce, per la maggioranza, e dal Vicepresidente

Sebastiani, per la minoranza (atto n.16-75-108-610/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,

nella seduta del 23 luglio 2001, deliberazione n. 122.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 10 agosto 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota all'art. 9, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 

17 marzo 1995, n.127 recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in

materia di appalti pubblici di servizi" (pubblicato nel S.O. alla G.U.

n.104 del 6 maggio 1995), modificato ed integrato con legge 18

novembre 1998, n. 415 (in S.O. alla G.U. n.284 del 4 dicembre 1998) e

con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 (in G.U. n.70 del 24

marzo 2000), è il seguente:

 

"Art. 23. Criteri di aggiudicazione.

 

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi,

gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono

aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:

 

omissis

 

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in

base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione,

quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche

estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita,

l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.

omissis".

 

Note all'art. 15, comma 2:

 

- Il testo degli artt. 2 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983,

n.15 recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati"

(pubblicata nel B.U.R. n.36 del 2 giugno 1983), come modificato ed

integrato dalla legge regionale 16 dicembre 1986, n. 46 (in B.U.R.

n.93 del 19 dicembre 1986), è il seguente:

 

"Art. 2. Applicazione delle sanzioni amministrative.

 

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed

accessorie nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi

conseguenziali per violazioni di norme nelle materie di competenza

regionale, spettano agli Enti locali che esercitano le relative

funzioni sostanziali di amministrazione attiva ad essi delegate o

sub-delegate.

 

2. Salvo quanto previsto nel precedente comma, l'applicazione e

determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali

spetta ad un funzionario dell'Ufficio affari giuridici della Giunta

regionale, individuato dalla medesima con apposita delibera tra il

personale dell'Ufficio stesso con qualifica non inferiore all'ottava

ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

Art. 8. Pagamento in misura ridotta.

 

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza

parte del massimo prevista per la violazione commessa o, se più

favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle

spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla

contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della

violazione.

 

Il pagamento deve avvenire mediante versamento sul c/c postale

intestato alla Regione Umbria per tutte le materie che non siano di

competenza dei Comuni o Enti locali delegati. Per questi ultimi il

versamento va fatto alle rispettive tesorerie.

 

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti a titolo

definitivo agli Enti locali cui spetta la determinazione ed

irrogazione delle sanzioni, nel rispetto dei vigenti criteri di

ripartizione di cui all'art. 29, quarto comma, della legge 24 novembre

1981, numero 689.

 

I proventi sanzionatori riscossi dagli Enti delegati o sub-delegati

alla data di entrata in vigore della presente legge e non riversati

alla Regione, sono incamerati a titolo definitivo dagli Enti cui

spettano ai sensi del precedente articolo 2".

 

- La legge 24 novembre 1981, n.689 recante "Modifiche al sistema

penale", è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.329 del 30 novembre 1981.

 

Note all'art. 16, commi 2 e 4:

 

- La legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante "Norme per la

promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare", è

pubblicata nel B.U.R. n.15 del 28 marzo 2001.

 

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale di

contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale della

programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei

controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al

B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

 

"Art. 27. (Legge finanziaria regionale).

 

omissis

 

     3. La legge finanziaria regionale stabilisce: omissis

 

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere

nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio

pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui

quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria

regionale; omissis".

 

Nota all'art. 17, comma unico:

 

- Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 25 marzo 1957

recante "Trattato che istituisce la Comunità europea" (versione

consolidata pubblicata nella G.U.C.E. n.C340 del 10 novembre 1997), è

il seguente:

 

"Articolo 87 (ex articolo 92).

 

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili

con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra

Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse

statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune

produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

 

2. Sono compatibili con il mercato comune:

 

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a

condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate

dall'origine dei prodotti,

 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità

naturali oppure da altri eventi eccezionali,

 

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della

Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della

Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli

svantaggi economici provocati da tale divisione.

 

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

 

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni

ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una

grave forma di sottoccupazione,

 

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante

progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave

turbamento dell'economia di uno Stato membro,

 

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o

di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni

degli scambi in misura contraria al comune interesse,

 

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del

patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della

concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

 

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della

Commissione.

 

Articolo 88 (ex articolo 93).

 

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente

dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi

ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal

funzionamento del mercato comune.

 

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di

presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno

Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato

comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in

modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o

modificarlo nel termine da essa fissato.

 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il

termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato

può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli

226 e 227.

 

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando

all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da

parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato

comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti

di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino

tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di

tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma,

la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per

effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si

sia pronunciato al riguardo.

 

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla

data della richiesta, la Commissione delibera.

 

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le

sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a

norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la

procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro

interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che

tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

 

Nota all'art. 19, comma unico:

 

- Per la legge regionale 22 marzo 2001, n.9, si vedano le note

all'art. 16, commi 2 e 4.