L.R. 04 SETTEMBRE 2001, N. 24

 

"Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 14 settembre 2001, n. 45

 

 

 

ARTICOLO 1

 

1. La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e

l'impiego degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine

di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di

processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e

ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla

raccolta differenziata dei rifiuti.

 

2. A tal fine la Regione:

 

a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato

dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;

 

b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al

ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;

 

c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla

loro produzione e distribuzione.

 

3. Con la presente legge sono individuate le azioni volte a perseguire

le finalità indicate al comma 1.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

1.  Ai fini della presente legge si intende:

 

a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del

suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al

metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio

1992 recante "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del

suolo";

 

b) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e

l'ammendante compostato misto.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi

economici per:

 

a) l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del

cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non più di due volte

in un quinquennio;

 

b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature

per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, fino ad

un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di

dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona

montana o svantaggiata e di ulteriori cinque punti se l'investimento è

proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la

domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda

stessa;

 

c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al

mantenimento della sostanza organica.

 

2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i

criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono

concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui

aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli

con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con

priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse

agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le

aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.

 

2. I contributi previsti dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono

concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.

 

3. I contributi previsti alla lett. c) del comma 1 dell'art. 3, sono

concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni

contenuti nella Azione A della misura f del Piano di sviluppo rurale,

adottato ai sensi del regolamento (CE) n.1257/1999, coerenti con gli

obiettivi della presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli

agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione

agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la

qualità.

 

2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante

rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e

rilievi su luoghi specifici.

 

3. La Giunta regionale stabilisce entro centoottanta giorni il

programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.

 

4. Per lo svolgimento di attività di studio  e ricerca la Regione può

stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata

esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla

presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per

l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire

100.000.000 con imputazione all'unità previsionale di base 07.2.004

del bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e

servizi".

 

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede

con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale

di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata: "Quota

interessi per ammortamento mutui a carico della Regione".

 

3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà

determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi

dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di

contabilità.

 

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di

contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di

cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

1. Ai contributi previsti dall'art. 3 è data attuazione dal giorno

successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

dell'avviso di esito positivo dell'esame, da parte della Commissione

dell'Unione Europea ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato CE.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa del Consigliere Ripa Di Meana, depositata alla

Presidenza del Consiglio regionale il 13 giugno 2000, atto consiliare

n.18 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente

"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -

Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale", il 19 giugno

2000.

 

- Effettuata sull'atto apposita audizione che si è svolta il 29

settembre 2000.

 

- Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 25

luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai

Consiglieri Ripa di Meana, per la maggioranza, e Laffranco, per la

minoranza (atto n.18/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,

nella seduta del 30 luglio 2001, deliberazione n. 133.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota all'art. 2, comma unico, lett. a):

 

- Il decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei

"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo"", è pubblicato nel

S.O. alla G.U. n.121 del 27 maggio 1992.

 

Nota all'art. 4, comma 3:

 

- Il Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999, recante

"Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che

modifica ed abroga taluni regolamenti", è pubblicato nella G.U.C.E.

n.L160 del 26 giugno 1999.

 

Nota all'art. 6, comma 3:

 

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28

febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale della

programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei

controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al

B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

 

"Art. 27. (Legge finanziaria regionale). omissis

 

     3. La legge finanziaria regionale stabilisce: omissis

 

     c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da

iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio

pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui

quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria

regionale; omissis".

 

Nota all'art. 7, comma unico:

 

- Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 25 marzo 1957

recante "Trattato che istituisce la Comunità europea" (versione

consolidata pubblicata nella G.U.C.E. n.C340 del 10 novembre 1997), è

il seguente:

 

"Articolo 87 (ex articolo 92).

 

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili

con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra

Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse

statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune

produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

 

2. Sono compatibili con il mercato comune:

 

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a

condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate

dall'origine dei prodotti,

 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità

naturali oppure da altri eventi eccezionali,

 

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della

Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della

Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli

svantaggi economici provocati da tale divisione.

 

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

 

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni

ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una

grave forma di sottoccupazione,

 

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante

progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave

turbamento dell'economia di uno Stato membro,

 

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o

di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni

degli scambi in misura contraria al comune interesse,

 

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del

patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della

concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

 

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della

Commissione.

 

Articolo 88 (ex articolo 93).

 

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente

dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi

ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal

funzionamento del mercato comune.

 

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di

presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno

Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato

comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in

modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o

modificarlo nel termine da essa fissato.

 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il

termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato

può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli

226 e 227.

 

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando

all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da

parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato

comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti

di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino

tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di

tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma,

la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per

effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si

sia pronunciato al riguardo.

 

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla

data della richiesta, la Commissione delibera.

 

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le

sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a

norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la

procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro

interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che

tale procedura abbia condotto a una decisione finale".