L.R.
04 SETTEMBRE 2001, N. 24
"Incentivazione
degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 14 settembre 2001, n. 45
ARTICOLO
1
1.
La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e
l'impiego
degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine
di
tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di
processi
di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e
ai
fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla
raccolta
differenziata dei rifiuti.
2.
A tal fine la Regione:
a)
promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato
dei
suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;
b)
favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al
ripristino
e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;
c)
favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla
loro
produzione e distribuzione.
3.
Con la presente legge sono individuate le azioni volte a perseguire
le
finalità indicate al comma 1.
ARTICOLO
2
1. Ai fini della presente legge si intende:
a)
per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del
suolo
misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al
metodo
Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio
1992
recante "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del
suolo";
b)
per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e
l'ammendante
compostato misto.
ARTICOLO
3
1.
Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi
economici
per:
a)
l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del
cinquanta
per cento delle spese ammissibili e per non più di due volte
in
un quinquennio;
b)
l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature
per
la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, fino ad
un
massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di
dieci
punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona
montana
o svantaggiata e di ulteriori cinque punti se l'investimento è
proposto
da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la
domanda
e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda
stessa;
c)
l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al
mantenimento
della sostanza organica.
2.
La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni
dall'entrata
in vigore della presente legge le modalità generali e i
criteri
per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
ARTICOLO
4
1.
I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono
concessi
a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui
aziende
siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli
con
concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con
priorità
per quelle situate nelle aree di particolare interesse
agricolo.
La Giunta regionale individua con apposita cartografia le
aree
del territorio regionale aventi tali caratteristiche.
2.
I contributi previsti dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono
concessi
a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.
3.
I contributi previsti alla lett. c) del comma 1 dell'art. 3, sono
concessi
a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni
contenuti
nella Azione A della misura f del Piano di sviluppo rurale,
adottato
ai sensi del regolamento (CE) n.1257/1999, coerenti con gli
obiettivi
della presente legge.
ARTICOLO
5
1.
La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli
agricoli
ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione
agli
usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la
qualità.
2.
In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante
rilievi
sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e
rilievi
su luoghi specifici.
3.
La Giunta regionale stabilisce entro centoottanta giorni il
programma
e le modalità operative per la realizzazione del sistema.
4.
Per lo svolgimento di attività di studio
e ricerca la Regione può
stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata
esperienza
nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla
presente
legge.
ARTICOLO
6
1.
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per
l'anno
2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire
100.000.000
con imputazione all'unità previsionale di base 07.2.004
del
bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e
servizi".
2.
Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede
con
contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale
di
base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata: "Quota
interessi
per ammortamento mutui a carico della Regione".
3.
Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà
determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'art.
27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di
contabilità.
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
cui
ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO
7
1.
Ai contributi previsti dall'art. 3 è data attuazione dal giorno
successivo
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso
di esito positivo dell'esame, da parte della Commissione
dell'Unione
Europea ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato CE.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa del Consigliere
Ripa Di Meana, depositata alla
Presidenza
del Consiglio regionale il 13 giugno 2000, atto consiliare
n.18
(VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente
"Attività
economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -
Ambiente
e infrastrutture - Formazione professionale", il 19 giugno
2000.
-
Effettuata sull'atto apposita audizione che si è svolta il 29
settembre
2000.
-
Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 25
luglio
2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai
Consiglieri
Ripa di Meana, per la maggioranza, e Laffranco, per la
minoranza
(atto n.18/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 30 luglio 2001, deliberazione n. 133.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
all'art. 2, comma unico, lett. a):
-
Il decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei
"Metodi
ufficiali di analisi chimica del suolo"", è pubblicato nel
S.O.
alla G.U. n.121 del 27 maggio 1992.
Nota
all'art. 4, comma 3:
-
Il Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999, recante
"Regolamento
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica
ed abroga taluni regolamenti", è pubblicato nella G.U.C.E.
n.L160
del 26 giugno 1999.
Nota
all'art. 6, comma 3:
-
Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28
febbraio
2000, n. 13 recante "Disciplina generale della
programmazione,
del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli
interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al
B.U.R.
n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
"Art.
27. (Legge finanziaria regionale). omissis
3. La legge finanziaria regionale
stabilisce: omissis
c) la determinazione, in apposita
tabella, della quota da
iscrivere
nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale
per le leggi regionali di spesa permanente, la cui
quantificazione
è espressamente rinviata alla legge finanziaria
regionale;
omissis".
Nota
all'art. 7, comma unico:
-
Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 25 marzo 1957
recante
"Trattato che istituisce la Comunità europea" (versione
consolidata
pubblicata nella G.U.C.E. n.C340 del 10 novembre 1997), è
il
seguente:
"Articolo
87 (ex articolo 92).
1.
Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili
con
il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2.
Sono compatibili con il mercato comune:
a)
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione
che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine
dei prodotti,
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali
oppure da altri eventi eccezionali,
c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica
federale di Germania che risentono della divisione della
Germania,
nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi
economici provocati da tale divisione.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a)
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove
il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave
forma di sottoccupazione,
b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto
di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento
dell'economia di uno Stato membro,
c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o
di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli
scambi in misura contraria al comune interesse,
d)
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio,
quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza
nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
e)
le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Articolo
88 (ex articolo 93).
1.
La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei
regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi
ultimi
le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento
del mercato comune.
2.
Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare
le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno
Stato,
o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato
comune
a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in
modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo
nel termine da essa fissato.
Qualora
lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine
stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
può
adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli
226
e 227.
A
richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando
all'unanimità,
può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da
parte
di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato
comune,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti
di
cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale
decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di
tale
aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma,
la
richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per
effetto
di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia
pronunciato al riguardo.
Tuttavia,
se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla
data
della richiesta, la Commissione delibera.
3.
Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le
sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a
norma
dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la
procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato
non può dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale
procedura abbia condotto a una decisione finale".