L.R. 04 SETTEMBRE 2001, N. 25

 

"Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 14 settembre 2001, n. 45

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Oggetto)

 

1.        La Regione Umbria favorisce e promuove, nell'ambito delle

politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle

produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di

interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee

imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze,

varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono

interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale,

culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non

autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50

anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto

caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della

loro tutela.

 

2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente

legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla

regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti

sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca

di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire

la reintroduzione.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Registro regionale)

 

1.        Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è

istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e

sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà,

popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui

all'art. 1.

 

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, determina le modalità ed i criteri per la

istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la

iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1,

tenendo conto dei seguenti principi generali:

 

a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle

caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti

a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più

possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

 

b) le accessioni di cui all'articolo 1,  per essere iscritte al

registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo

di caratteri definiti per ogni singola entità;

 

c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di

proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni

ed associazioni private e singoli cittadini, previa acquisizione del

parere favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche

costituite dalla Giunta regionale che provvede anche a determinarne la

composizione;

 

d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato, previo

parere favorevole della competente commissione tecnico scientifica,

quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Rete di conservazione e sicurezza)

 

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di

seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, comunità montane,

istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni,

agricoltori singoli ed associati.

 

2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ

ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui

all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di

renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di

ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la

selezione ed il miglioramento.

 

3. La Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui

avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette

annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione

relativamente all'esistenza dei siti stessi.

 

4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o

commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di

propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al

momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si

intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle

province direttamente confinanti.

 

5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel

registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a

fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente,

per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e

per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso

altro sito.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Patrimonio delle risorse genetiche)

 

1.        Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale

iscritti nel registro di cui all'articolo 2, il patrimonio delle

risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità

locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i

benefici, così come previsto all'articolo 8j della Convenzione di Rio

sulle Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.

124.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Piano settoriale di intervento)

 

1.        La Regione approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, un piano

settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per

le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di

interesse agrario.

 

2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione favorisce le

iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a

conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a

diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la

valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è

garantita dalla presente legge; assume direttamente iniziative

specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e

valorizzazione delle risorse genetiche autoctone.

 

3.        Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al

comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese

nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione

delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le

risorse economiche a disposizione, i soggetti attuatori, l'entità dei

singoli interventi contributivi, le modalità di accesso e di

erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme

di controllo delle iniziative svolte.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Divieti e sanzioni)

 

1.  Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si

applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da

lire un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo

di cui all'art. 3 comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a

lire due milioni per le violazioni non espressamente previste.

 

2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1

provvedono i comuni territorialmente competenti.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Clausola sospensiva dell'efficacia)

 

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a

decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione (BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di

compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai

sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità

europea.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Norma finanziaria)

 

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per

l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire

50.000.000 con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.004

del Bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e

servizi".

 

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede

con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale

di base 15.1.003 del Bilancio di previsione 2001 denominata "Quota

interessi per ammortamento mutui a carico della Regione".

 

3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà

determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi

dell'art.27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di

contabilità.

 

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di

contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di

cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa dei Consiglieri Vinti, Ripa Di Meana, Tippolotti e

Bonaduce, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 23

marzo 2001, atto consiliare n.577 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IIa

"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -

Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale" con competenza

referente, e Ia "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -

Finanze e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali" con

competenza consultiva, il 27 marzo 2001.

 

- Effettuata sull'atto apposita audizione che si è svolta il 27 giugno

2001.

 

- Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 25

luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai

Consiglieri Tippolotti, per la maggioranza, e Laffranco, per la

minoranza (atto n.577/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,

nella seduta del 30 luglio 2001, deliberazione n. 134.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota all'art. 4, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 8j (recte Il testo dell'art. 8, comma unico,

lett. j), della legge 14 febbraio 1994, n. 124 recante "Ratifica ed

esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a

Rio de Janeiro il 5 giugno 1992" (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.44

del 23 febbraio 1994), è il seguente:

 

"Articolo 8. Conservazione in situ

 

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come

appropriato: omissis

 

j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà,

preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle

comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali

rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità

biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione

ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e

prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti

dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;

omissis".

 

Nota all'art. 7, comma unico:

 

- Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 25 marzo 1957

recante "Trattato che istituisce la Comunità europea" (versione

consolidata pubblicata nella G.U.C.E. n.C340 del 10 novembre 1997), è

il seguente:

 

"Articolo 87 (ex articolo 92).

 

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili

con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra

Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse

statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune

produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

 

2. Sono compatibili con il mercato comune:

 

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a

condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate

dall'origine dei prodotti,

 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità

naturali oppure da altri eventi eccezionali,

 

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della

Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della

Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli

svantaggi economici provocati da tale divisione.

 

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

 

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni

ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una

grave forma di sottoccupazione,

 

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante

progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave

turbamento dell'economia di uno Stato membro,

 

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o

di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni

degli scambi in misura contraria al comune interesse,

 

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del

patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della

concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

 

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della

Commissione.

 

Articolo 88 (ex articolo 93).

 

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente

dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi

ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal

funzionamento del mercato comune.

 

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di

presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno

Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato

comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in

modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o

modificarlo nel termine da essa fissato.

 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il

termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato

può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli

226 e 227.

 

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando

all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da

parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato

comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti

di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino

tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di

tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma,

la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per

effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si

sia pronunciato al riguardo.

 

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla

data della richiesta, la Commissione delibera.

 

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le

sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a

norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la

procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro

interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che

tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

 

Nota all'art. 8, comma 3:

 

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28

febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale della

programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei

controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al

B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

 

"Art. 27. (Legge finanziaria regionale). omissis

 

     3. La legge finanziaria regionale stabilisce: omissis

 

     c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da

iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio

pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui

quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria

regionale; omissis".