L.R.
22 OTTOBRE 2001, N. 27
"Norme
in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 26 ottobre 2001, n. 53
ARTICOLO
1
(Finalità)
1. E' fatto divieto, ai fini della tutela
della salute umana,
dell'igiene
pubblica e dell'ambiente, di preparare, detenere,
utilizzare
ed abbandonare esche o bocconi avvelenati contenenti
sostanze
velenose o nocive.
2. Il divieto si applica a qualsiasi
sostanza ingeribile preparata
idonea
a causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze
all'animale
che la ingerisce, ad esclusione delle attività di
derattizzazione
di cui all'articolo 2.
3. Sono fatte salve le disposizioni della
legge 11 febbraio 1992, n.
157
concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate
come
mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale
divieto.
ARTICOLO
2
(Derattizzazione)
1. Le attività di derattizzazione possono
essere praticate
esclusivamente
con prodotti a ciò specificamente destinati ed
utilizzati
tal quali, nel rispetto comunque delle prescrizioni fornite
dal
produttore.
2. Le attività di derattizzazione
riguardanti locali, fabbricati,
abitazioni,
depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a
comunicazione
al Comune e all'Azienda Unità Sanitaria Locale da parte
dei
proprietari o degli altri aventi diritto almeno 15 giorni prima.
Nella
comunicazione devono essere indicate durata del trattamento,
sostanze
o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate.
3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma
2, previo parere
dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale, il Comune può autorizzare
eventuali
interventi di derattizzazione indicando nell'atto di
autorizzazione
la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare.
Le
aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita
tabellazione
contenente l'indicazione della presenza del ratticida e
gli
elementi identificativi del responsabile del trattamento.
4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e
alla custodia di un
registro
dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio
comunale,
sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti
responsabili
dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i
tempi
del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la
scheda
apposita.
ARTICOLO
3
(Sanzioni
amministrative)
1. Fatta salva l'applicazione delle diverse
sanzioni previste dalla
normativa
vigente, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli
1
e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000.
Si applicano nei confronti degli autori della violazione il
sequestro
e la confisca previsti dagli articoli 13, 18 e 20 della
legge
24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1 da
parte
di soggetti titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni
regionali
o provinciali inerenti attività faunistiche,
agro-silvo-pastorali
o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, è
prevista
la sanzione accessoria della sospensione per un anno
dell'autorizzazione,
delle stesse; la reiterazione degli atti vietati
dall'articolo
1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del
tesserino,
della licenza o della concessione.
Le
sanzioni accessorie previste al presente articolo sono
obbligatorie.
3. Qualora il responsabile delle violazioni
delle disposizioni di
cui
all'art. 1 rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o
di
guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene
raddoppiata
ed è prevista la revoca definitiva del decreto o della
nomina
di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.
ARTICOLO
4
(Applicazioni
delle sanzioni amministrative)
1. All'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie
provvede
la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni,
con
le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni
accessorie di cui
all'articolo
3, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia
dell'ordinanza-ingiunzione
all'ente o all'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione,
il tesserino, la licenza, la concessione o che ha
emanato
l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza
del
termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se
questa
è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che
decide
sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei
successivi
sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei
relativi
provvedimenti.
ARTICOLO
5
(Bonifica
delle aree)
1. A seguito di accertamenti di violazioni
del divieto di cui
all'articolo
1 effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero
sulla
base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici
veterinari,
ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, confermate
dai
risultati delle analisi eseguite dai laboratori dell'Istituto
zooprofilattico
sperimentale per l'Umbria e le Marche, di cui
all'articolo
7 o da altri istituti competenti, anche nel caso in cui
non
vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune
attiva,
con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda Unità
Sanitaria
Locale competente per la zona e la polizia provinciale,
adeguata
attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività,
sotto
il coordinamento della polizia provinciale e della polizia
comunale,
possono collaborare le guardie giurate volontarie di cui
all'articolo
35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le
guardie
ecologiche volontarie di cui all'articolo 7 della legge
regionale
22 febbraio 1994, n. 4, nonché i proprietari o conduttori
dei
fondi interessati.
2. Qualora nell'ambito delle attività di
cui al comma 1 siano
rinvenute
altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo
episodio
si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori
episodi
di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su
richiesta
del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza
la
delimitazione dell'area perimetrale o dei punti di accesso, a
seconda
dell'estensione e morfologia della zona, con avvisi segnalanti
il
pericolo.
3. Le attività di bonifica e di
delimitazione delle aree o degli
accessi
non dovranno comunque comportare l'interruzione delle attività
faunistiche,
agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei
del
bosco.
ARTICOLO
6
(Compiti
del medico veterinario)
1. Il medico veterinario che nell'esercizio
delle proprie attività
accerti
in qualsiasi modo, anche senza l'ausilio di analisi
strumentali,
l'avvelenamento di specie animale domestica o selvatica,
è
tenuto - utilizzando apposita scheda - a darne comunicazione entro
ventiquattro
ore alla polizia provinciale, all'Azienda Unità Sanitaria
Locale
e al Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l'animale.
2. Il medico veterinario, nei casi di cui
al comma precedente, o
direttamente
o tramite l'Azienda Unità Sanitaria Locale, dovrà altresì
inviare
l'animale o qualsiasi campione utile per l'identificazione
dell'eventuale
veleno, alla struttura indicata all'articolo 7, secondo
le
modalità in questo stabilite.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui
alla presente disposizione
comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 50.000
a
lire 200.000. In caso di recidiva il Comune invia gli atti
all'Ordine
dei Medici Veterinari competente per l'accertamento di
eventuali
illeciti disciplinari.
ARTICOLO
7
(Analisi
di laboratorio)
1. La Giunta regionale nel termine di sei
mesi dalla entrata in
vigore
della presente legge assicura l'attivazione dei laboratori
dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche in
grado
di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli
animali
uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca
almeno
dei seguenti veleni:
· Stricnina
· Fosfuro di zinco
· Organofosforici-carbammati
· Metaldeide
· Anticoagulanti
· Arsenico
· Cloralosio
· Crimidina
· Cianuri
· Erbicidi triazinici
· Clorati
· Paraquat
· DNOC
· Imidaclopride
2. Le modalità di accesso a tale servizio
da parte dei medici
veterinari
e delle Aziende Unità Sanitaria Locale, le modalità e i
termini
delle analisi, gli obblighi di comunicazione alla polizia
provinciale,
alle Aziende Unità Sanitaria Locale ed al Sindaco, la
copertura
delle spese, comprese quelle di spedizione, nonché le
caratteristiche
delle schede di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 6,
comma
1, della presente legge, sono individuate dalla Giunta regionale
con
proprio atto da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore
della presente legge.
ARTICOLO
8
(Compiti
delle Province)
1. Le Province provvedono, entro il 31
gennaio di ogni anno, alla
pubblicazione
anche mediante apposita cartografia, dei dati relativi
agli
episodi di avvelenamento accertati nell'anno precedente,
precisando
numero, localizzazione temporale e distribuzione
geografica.
ARTICOLO
9
(Lista
delle sostanze)
1. La Giunta regionale entro un anno dalla
entrata in vigore della
presente
legge indica, sulla base delle frequenze e quantità del loro
utilizzo,
la lista dei prodotti velenosi che a causa del loro uso
oltre
che per la finalità loro propria, anche per la preparazione di
esche
o bocconi avvelenati, dovranno essere sottoposti a regime
controllato
mediante l'utilizzazione di appositi registri.
2. Tale lista viene aggiornata ogni due
anni sulla base delle
variazioni
nelle sostanze utilizzate accertata sulla scorta dei
reperti
tossicologici esaminati.
ARTICOLO
10
(Compiti
tecnico-consultivi)
1. Al Comitato regionale per la protezione
degli animali già
previsto
dall'articolo 14 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19,
integrato
nella composizione risultante dal comma 2, sono altresì
attribuite
funzioni di indirizzo e vigilanza per l'applicazione della
presente
legge, nonché compiti tecnico-consultivi in ordine alle
problematiche
connesse all'avvelenamento degli animali.
2. Alle riunioni del Comitato regionale di
cui al comma 1 inerenti
le
problematiche connesse all'avvelenamento degli animali sono
invitati
un rappresentante delle associazioni dei cacciatori designato
dall'U.N.A.V.I.,
un rappresentante delle associazioni dei tartufai ed
un
rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per
l'Umbria
e le Marche.
Il
Presidente della Giunta regionale acquisisce entro 60 giorni
dall'entrata
in vigore della presente legge le designazioni di cui al
comma
2.
ARTICOLO
11
(Norma
finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi
previsti all'articolo 7 della
presente
legge si provvede, a decorrere dall'esercizio 2002, con gli
stanziamenti
all'uopo allocati nella unità previsionale di base
12.1.012
denominata: "Profilassi, risanamento veterinario e Istituto
Zooprofilattico".
2. L'entità della spesa sarà determinata
annualmente con la legge
finanziaria
regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della
vigente
legge regionale di contabilità.
3. Agli interventi di cui dall'articolo 10
della presente legge si
fa
fronte con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di
base
02.1.005 denominata "Gestione delle risorse umane".
4. La Giunta regionale, a norma della
vigente legge regionale di
contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
cui
ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO
12
(Norma
transitoria)
1. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2002.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della
Regione.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa del Consigliere
Ripa di Meana, depositata alla
Presidenza
del Consiglio regionale il 13 giugno 2000, atto consiliare
n.
17 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente
"Servizi
e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione - Cultura
-
Sport", il 19 giugno 2000.
-
Svolta sull'atto apposita
audizione in data 8 settembre 2000.
-
Depositato, in data 4 dicembre
2000 alla Presidenza del Consiglio
regionale,
atto di modificazione ed integrazione della proposta
originaria,
da parte del Consigliere Ripa di Meana (atto consiliare n.
17/bis).
-
Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente
il
5 dicembre 2000.
-
Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente con
parere
e relazione del Consigliere Brozzi, il 20 settembre 2001 (atto
n.17/ter).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 24 settembre 2001, deliberazione n. 141.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 19 ottobre 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
all'art. 1, comma 3:
-
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione
della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è
pubblicata
nel S.O. alla G.U. n.46 del 25 febbraio 1992.
Nota
all'art. 3, comma 1:
-
Il testo degli artt. 13, 18 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.
689
recante "Modifiche al sistema penale" (pubblicata nel S.O. alla
G.U.
n.329 del 30 novembre 1981), integrato dalla legge 3 agosto 1999,
n.
265 (in S.O. alla G.U. n.183 del 6 agosto 1999), è il seguente:
"Art.
13. Atti di accertamento.
Gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per
la
cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di
rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di
cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono
altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti
con cui il codice di procedura penale consente il sequestro
alla
polizia giudiziaria.
È
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto
in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria
e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso
sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento
delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre
che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono
procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di
prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni
del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo
comma
dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
È
fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti
dalle leggi vigenti.
Art.
18. Ordinanza-ingiunzione.
Entro
il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire
all'autorità
competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo
17
scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla
medesima autorità.
L'autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano
fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti
esposti
negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento,
determina,
con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e
ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione
ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con
l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non
siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione
delle
cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione,
quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il
pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio
indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta
giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle
forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data
comunicazione,
entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo
ha
ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il
termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato
risiede
all'estero.
La
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita
dall'ufficio
che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge
20
novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza
che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso
del
termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione
è
proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si
rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene
dichiarata
inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento
opposto
diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso
proposto
avverso la stessa.
Art.
20. Sanzioni amministrative accessorie.
L'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice
penale
con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24,
può
applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle
leggi
vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali
accessorie,
quando esse consistono nella privazione o sospensione di
facoltà,
e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le
sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che
è
pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna
o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che
il
provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le
autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose
che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono
disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto,
sempre
che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è
ingiunto
il pagamento.
È
sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali
costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento.
La
disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la
cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la
fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa".
Nota
all'art. 4, comma 1:
-
Per la legge 24 novembre 1981, n.689, si veda la nota all'art. 3,
comma
1.
Note
all'art. 5, comma 1:
-
Il testo dell'art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
recante
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il
prelievo venatorio" (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.22 del 25
maggio
1994), è il seguente:
"Art.
35. (Vigilanza venatoria volontaria).
1. L'abilitazione di cui al comma 4
dell'art. 27 della legge 11
febbraio
1992, n. 157, è rilasciata dalla commissione per
l'abilitazione
all'esercizio venatorio, integrata con un
rappresentante
delle associazioni venatorie riconosciute, un
rappresentante
delle associazioni agricole e un rappresentante delle
associazioni
ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello
regionale,
presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di
cui
all'art. 8.
2. Ai fini dell'abilitazione di cui al
comma 1, la prova di esame
prevista
per l'abilitazione all'esercizio venatorio è adeguatamente
integrata
con le materie connesse con le funzioni di vigilanza
venatoria.
3. Coloro che alla data dell'entrata in
vigore della presente
legge
siano già in possesso del decreto di guardia venatoria
volontaria
sono esonerati dall'esame finale purché frequentino uno dei
corsi
previsti dall'art. 36.
4. Il coordinamento dell'attività
volontaria di vigilanza è
esercitato
dalle Province che ne definiscono i compiti ai sensi del
comma
7 dell'art. 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
-
Il testo dell'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4
recante
"Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica"
(pubblicata
nel B.U.R. n.9 del 2 marzo 1994), è il seguente:
"Art.
7. (Incarico di guardia ecologica volontaria).
1. L'incarico di guardia ecologica
volontaria è attribuito alle
guardie
giurate con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel
quale
è indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito
territoriale
in cui ciascuna guardia deve operare.
2. La guardia ecologica volontaria è
ammessa all'esercizio delle
sue
funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai
sensi
dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
3. La guardia ecologica volontaria è
agente di polizia
amministrativa
e titolare dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24
novembre
1981, n. 689.
4. La guardia ecologica volontaria è
dotata di un tesserino di
riconoscimento
e di un distintivo, conformi al modello approvato dalla
Giunta
regionale e dal Prefetto, ai sensi dell'art. 254 del R.D. 6
maggio
1940, n. 635".
Nota
all'art. 10, comma 1:
-
Il testo dell'art. 14 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19
recante
"Norme per la tutela degli animali di affezione e per la
prevenzione
ed il controllo del fenomeno del randagismo" (pubblicata
nel
B.U.R. n.32 del 27 luglio 1994), è il seguente:
"Art.
14. (Comitato regionale per la protezione degli animali).
1. E' istituito presso la Giunta
regionale il Comitato regionale
per
la protezione degli animali.
2. Il Comitato è composto da:
a) uno zoologo della facoltà di scienze
matematiche fisiche e
naturali
dell'Università degli studi di Perugia;
b) un rappresentante della facoltà di medicina
veterinaria
dell'Università
degli studi di Perugia;
c) un veterinario dei servizi veterinari
della Giunta regionale;
d) un funzionario dell'Ufficio zootecnia
della Giunta regionale;
e) un funzionario del servizio
programmazione faunistica della
Giunta
regionale;
f) un veterinario dirigente in
rappresentanza delle Unità
Sanitarie
Locali;
g) tre rappresentanti designati dalle
Associazioni per la
protezione
degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'art.
12;
h) due docenti nominati dai rispettivi
Consigli scolastici
provinciali.
3. Il Comitato è presieduto dal
Presidente della Giunta regionale
o
da un suo delegato.
4. Il Presidente della Giunta regionale
acquisisce entro sessanta
giorni
dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di
cui
al comma 1 e provvede con proprio decreto alla nomina del Comitato
che
rimane in carica per la durata della legislatura.
5. I compiti di segretario del Comitato
sono svolti da un
funzionario
di livello non superiore all'VIII qualifica funzionale,
individuato
dalla Giunta regionale.
6. Il Comitato svolge funzioni di
consulenza della Giunta
regionale
in materia di protezione degli animali e può sottoporre a
questo
scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione di
opportune
iniziative.
7. Il Comitato, su richiesta della Giunta
regionale, può
esprimere
pareri sugli specifici disegni di legge".
Nota
all'art. 11, comma 2:
-
Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28
febbraio
2000, n. 13 recante "Disciplina generale della
programmazione,
del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli
interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al
B.U.R.
n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
"Art.
27. (Legge finanziaria regionale). omissis
3. La legge finanziaria regionale
stabilisce: omissis
c) la determinazione, in apposita
tabella, della quota da
iscrivere
nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale
per le leggi regionali di spesa permanente, la cui
quantificazione
è espressamente rinviata alla legge finanziaria
regionale;
omissis".