L.R. 28 NOVEMBRE 2001, N. 30

 

"Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2000".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 03 dicembre 2001, n. 59 – S.O. 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Oggetto)

 

1.        E' approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione

regionale per l'esercizio finanziario 2000, che si allega e che

forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di

cui agli articoli seguenti.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Entrate di competenza del conto finanziario 2000)

 

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di

tributi erariali, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da

rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per

alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali,

trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di

mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio

finanziario 2000, ammontano a   complessive L.

7.494.593.153.467, di cui riscosse L.5.579.905.500.510 e

rimaste da riscuotere L. 1.914.687.652.957.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Spese di competenza del conto finanziario 2000)

 

            1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per

rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate

nell'esercizio finanziario 2000 ammontano a complessive L.  

7.521.230.746.390, di cui pagate L. 5.829.650.621.454 e

rimaste da pagare L. 1.691.580.124.936.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura

dell'esercizio 2000)

 

1.        I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza

sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

 

a) Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio

sulle entrate di competenza accertate L. 1.914.687.652.957;

 

b) Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle

spese di competenza impegnate L. 1.691.580.124.936.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Residui attivi degli esercizi 1999 e precedenti accertati alla

chiusura dell'esercizio finanziario 2000)

 

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 1999 e precedenti,

durante l'anno 2000, presenta i seguenti risultati finali:

 

a) consistenza al 1 gennaio 2000 L. 3.938.726.011.362;

 

b) accertamento nel 2000 di maggiori residui attivi L.0;

 

per un importo complessivo di L.3.938.726.011.362, (a + b) di

cui:

 

1)        riscossi durante l'anno 2000 L.2.208.881.801.877;

 

2)        eliminati per insussistenza L. 45.228.952.721;

 

3)        rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2000

L.1.684.615.256.764.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Residui passivi degli esercizi 1999 e precedenti accertati alla

chiusura dell'esercizio finanziario 2000)

 

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 1999 e

precedenti, durante l'anno 2000, presenta come risultato finale

una consistenza al 1 gennaio 2000 di L.3.073.948.074.278 di

cui:

 

a) pagati durante l'anno 2000 L. 1.918.343.934.035;

 

b) eliminati per insussistenza o prescrizione L.13.752.651.588;

 

c) eliminati per perenzione L. 101.072.787.549;

 

d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2000 L.1.040.778.701.106.

 

 

 

 

  

ARTICOLO 7

 

(Situazione amministrativa)

 

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario

2000 è stato determinato nell'importo di L.62.003.548.321,

come evidenziato dai seguenti dati:

 

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio L.52.626.108.088;

 

b) residui attivi per un totale di L. 3.599.302.909.721, di cui:

 

1)        della competenza dell'esercizio 2000, L.1.914.687.652.957;

 

2)        degli esercizi 1999 e precedenti, L.1.684.615.256.764;

 

c) residui passivi per un totale di L. 2.732.358.826.042, di cui:

 

1)        della competenza dell'esercizio 2000, L.1.691.580.124.936;

 

2)        degli esercizi 1999 e precedenti, L.1.040.778.701.106;

 

d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 L.

919.570.191.767, determinato come somma algebrica delle

lettere a), b), c);

 

e) somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 2001 a

norma dell'articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000,

n. 13, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate

a destinazione vincolata, L. 981.573.740.088;

 

f) quote di fondi globali dell'anno 2000, da utilizzare

nell'esercizio 2001, ai sensi dell'articolo 29 della legge

regionale n. 13/2000, L. 0;

 

g)        disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2000, L.

62.003.548.321, determinato come somma algebrica delle

lettere d), e), f).

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Conto di tesoreria)

 

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2000,

approvato con determinazione dirigenziale del 16 maggio 2001,

n. 3864, esecutiva a termini di legge, presenta i seguenti dati

finali:

 

a) fondo di cassa al 1 gennaio 2000 L. 11.833.361.190;

 

b) riscossioni per un totale di L. 7.788.787.302.387, di cui:

 

1) in conto competenza L. 5.579.905.500.510;

 

2) in conto residui attivi L. 2.208.881.801.877;

 

c) pagamenti per un totale di L. 7.747.994.555.489, di cui:

 

1) in conto competenza L. 5.829.650.621.454;

 

2) in conto residui passivi L. 1.918.343.934.035;

 

d)        fondo di cassa al 31 dicembre 2000 L.52.626.108.088.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 

(Conto generale del patrimonio)

 

1. E' approvato il Conto generale del patrimonio per l'esercizio

finanziario 2000 allegato alla presente legge, di cui forma parte

integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

 

PARTE I° - ATTIVITA':

 

1) Attività finanziarie      L.        3.651.929.017.809

 

2) Attività disponibili        L.        8.552.886.000

 

3) Attività non disponibili           L.        471.420.793.615

 

TOTALE ATTIVITA'        L.        4.131.902.697.424

 

PARTE II° - PASSIVITA':

 

1) Passività finanziarie L.        2.732.358.826.042

 

2) Passività consolidate           L.        606.884.361.172

 

3) Passività diverse       L.        16.385.756.731

 

TOTALE PASSIVITA'    L.        3.355.628.943.945

 

Eccedenza delle attività

al 31 dicembre 2000      L.        776.273.753.479

 

TOTALE PAREGGIO    L.        4.131.902.697.424

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Conto Consuntivo del Consiglio regionale)

 

1. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2000 del

Consiglio regionale, approvato dal Consiglio regionale con 

deliberazione n. 149 del 5 novembre 2001, espone i seguenti

dati riassuntivi finali:

 

a) Fondo iniziale di cassa        L.        5.614.261.123

 

b) Riscossioni:

 

            - in conto residui attivi anno

             1999 e precedenti        L.        1.384.364.830

 

            - in conto competenza 2000   L.        20.915.912.305

 

            per un totale di      L.        22.300.277.135

 

c) Totale (a + b)   L.        27.914.538.258

 

d) Pagamenti:

 

-          in conto residui passivi

   1999 e precedenti       L.        1.157.743.562

 

-          in conto competenza 2000      L.        18.176.796.493

 

per un totale di      L.        19.334.540.055

 

e) Fondo di cassa al 31 dicembre

2000 (c - d)                        L.        8.579.998.203

 

f) Residui attivi:

 

            - degli esercizi 1999 e

precedenti              L.        4.090.433

 

            - della competenza 2000                     L.        301.684.412

 

     per un totale di                        L.        305.774.845

 

g) Totale (e + f)                L.        8.885.773.048

 

h) Residui passivi:

           

    - degli esercizi 1999 e

precedenti              L.        5.404.233.359

 

            - della competenza 2000                     L.        3.403.197.479

 

     per un totale di                        L.        8.807.430.838

 

i) Avanzo di amministrazione

    al 31 dicembre 2000 (g - h)                       L.        78.342.210

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 

(Conti consuntivi di Enti dipendenti dalla Regione)

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 della legge regionale

n. 13/2000, sono allegati al rendiconto generale della Regione

Umbria i rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione per

l'anno 1998, per l'anno 1999 e per l'anno 2000, i cui dati

riassuntivi sono esposti nelle appendici di cui alle lettere a), b)

e c) di seguito indicate:

 

a) anno 1998:

 

1) Azienda di promozione turistica (APT), di cui alla legge

regionale 8 agosto 1996, n. 20 e successive modificazioni ed

integrazioni (Appendice n. 12).

 

b) anno 1999:

 

1) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in

Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV), di cui

alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 1);

 

2) Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), di cui alla legge

regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni

(Appendice n. 2);

 

3) Azienda di promozione turistica (APT), di cui alla legge

regionale 8 agosto 1996, n. 20 e successive modificazioni ed

integrazioni (Appendice n. 13).

 

c) anno 2000:

 

1) Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), di cui alla legge

regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni

(Appendice n. 3);

 

2) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla

legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 4);

 

3) Istituto edilizia residenziale pubblica - Terni, di cui alla legge

regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed

integrazioni (Appendice n. 5);

 

4) Istituto edilizia residenziale pubblica - Perugia, di cui alla

legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive

modificazioni ed integrazioni (Appendice n. 6);

 

5) Centro studi giuridici e politici, di cui alla legge regionale 26

maggio 1975, n. 38, modificata con legge regionale 25 febbraio

1976, n. 10 (Appendice n. 7);

 

6) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali

(I.R.R.E.S.), di cui alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 35

(Appendice n. 8);

 

7) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in

agricoltura (ARUSIA), di cui alla legge regionale 26 ottobre

1994, n. 35  e successive modificazioni (Appendice n. 9);

 

8) Agenzia Umbria lavoro, di cui alla legge regionale 25

novembre 1998, n. 41 (Appendice n. 10);

 

9) Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), di cui

alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 11);

 

10) Agenzia di promozione turistica (APT), di cui alla legge

regionale 8 agosto 1996, n. 20 e successive modificazioni ed

integrazioni (Appendice n. 14);

 

11) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in

Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV), di cui

alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 15);

 

12) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA),

di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Appendice n.16).

 

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 

(Bilanci di esercizio delle società a partecipazione finanziaria

della Regione)

 

1. Ai sensi e per il combinato disposto degli articoli 52 e 84

della legge regionale n. 13/2000, sono allegati al rendiconto

generale della Regione Umbria:

 

-          il bilancio dell'esercizio 2000 della Società Webred S.p.A.

(Appendice a);

 

-          il bilancio dell'esercizio 2000 della Sviluppumbria S.p.a.

(Appendice b);

 

-          il bilancio dell'esercizio 2000 del Centro Multimediale di Terni

S.p.A. (Appendice c).

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta 

dell'Assessore Riommi, deliberazione n.988 del 29 agosto

2001, atto consiliare n. 802 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari

permanenti Ia "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio

- Finanze e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti

locali" con competenza referente, IIa "Attività economiche -

Assetto e utilizzazione del territorio - Ambiente e infrastrutture -

Formazione professionale" e IIIa "Servizi e politiche sociali -

Igiene e sanità - Istruzione - Cultura - Sport" con competenza

consultiva, il 6 settembre 2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare

permanente il 31 ottobre 2001, con il parere e la relazioni,

illustrate oralmente, dal Consigliere Bottini per la maggioranza,

e dai Consiglieri Melasecche Germini e Zaffini per la

minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari

permanenti IIa e IIIa e con la relazione del Collegio dei Revisori

dei Conti (atto n.802/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 19 novembre 2001, deliberazione n. 161.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale alle

Risorse umane, finanziarie e strumentali (Servizio Ragioneria),

in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza

della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta

regionale - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione

regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della

legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle

quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota all'art. 7, comma unico, lettere e) ed f):

 

- Il testo degli artt. 29 e 82 della legge regionale 28 febbraio

2000, n. 13 recante "Disciplina generale della

programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei

controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O.

al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

 

"Art. 29. (Fondi speciali).

 

     1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita

norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura

finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano

approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel

bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al

perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle

allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per

la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni

singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla

copertura finanziaria annuale e pluriennale.

 

     2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per

l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di

somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa

delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata

in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese

medesime.

 

     3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine

dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2,

costituiscono economie di bilancio.

 

     4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da

provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine

dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non

utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali

provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale

esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio

immediatamente successivo. In tal caso resta ferma

l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al

bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori

spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si

perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

 

     5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova

o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una

annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con

ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a

quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle

spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del

calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36.

 

Art. 82. (Residui passivi. Nozione).

 

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a

norma dell'articolo 67 e non pagate entro il termine

dell'esercizio.

 

     2. Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme

iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a

norma dell'articolo 59 entro il termine dell'esercizio,

costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a

determinare i risultati finali di gestione.

 

     3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate

nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello

in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine non si

fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto

dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà

essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La

legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino

alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi

uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti

erogatori dei trasferimenti.

 

     4. Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui,

nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo

stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.

 

     5. Alla conservazione del conto dei residui delle somme di

cui al comma 3, provvede la Giunta regionale con deliberazione

da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine

dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale, entro

dieci giorni.

 

     6. Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione

vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono

reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le

medesime finalità".

 

Note all'art. 11, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 84 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.

13 (si veda la nota all'art. 7, comma unico, lettere e) ed f)), è il

seguente:

 

"Art. 84. (Definizione e contenuti).

 

     1. Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati

finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica

svolta nell'anno finanziario.

 

     2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio, il

conto del patrimonio, il conto economico.

 

     3. Al rendiconto generale sono allegati:

 

     a) la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88;

 

     b) la relazione del Collegio dei revisori;

 

     c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47,

comma 3, dello Statuto;

 

     d) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52".

 

- La legge regionale 8 agosto 1996, n.20 recante "Disciplina

dell'organizzazione turistica regionale" (pubblicata nel B.U.R.

n.37 del 14 agosto 1996), è stata modificata ed integrata con

leggi regionali 18 dicembre 1996, n. 30 (in B.U.R. n.57 del 24

dicembre 1996), 16 aprile 1998, n. 13 (in B.U.R. n.27 del 24

aprile 1998), 2 marzo 1999, n.3 (in B.U.R. n.15 del 10 marzo

1999) e, da ultimo, è stata abrogata dall'art. 19, comma unico,

lett. b), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (in S.O.

n.2 al B.U.R. n. 58 del 28 novembre 2001).

 

- La legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 recante "Istituzione

del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in

Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)", è

pubblicata nel B.U.R. n.19 del 2 maggio 1990.

 

- La legge regionale 26 ottobre 1994, n.35 recante "Riordino

delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura

e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria

(ESAU) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo

sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)", (pubblicata

nel S.O. n.1 al B.U.R. 2 novembre 1994, n.50), è stata

modificata ed integrata con leggi regionali 22 aprile 1997, n.15

(in B.U.R. n.21 del 28 aprile 1997) e 9 giugno 1998, n. 19 (in

B.U.R. n.19 del 17 giugno 1998).

 

- La legge regionale 14 febbraio 1995, n.6 recante

"Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia

dell'Umbria contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n.9 del 22

febbraio 1995.

 

- La legge regionale 2 maggio 1983, n.12 recante

"Riordinamento degli I.A.C.P. delle province di Perugia e Terni"

(pubblicata nel B.U.R. n.30 del 6  maggio 1983), è stata

modificata con leggi regionali 6 luglio 1984, n.31 (in B.U.R. n.51

del 9 luglio 1984) e 22 aprile 1997, n. 16 (in B.U.R. n.22 del 30

aprile 1997).

 

- La legge regionale 26 maggio 1975, n.38 recante

"Costituzione di un centro studi giuridici e politici" (pubblicata

nel B.U.R. n.24 del 4 giugno 1975), è stata modificata ed

integrata con leggi regionali 25 febbraio 1976, n.10 (in B.U.R.

n.9 del 3 marzo 1976) e 22 aprile 1985, n.21 (in B.U.R. n.41 del

24 aprile 1985).

 

- La legge regionale 13 agosto 1984, n.35 recante "Istituzione

dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali -

I.R.R.E.S." (pubblicata nel B.U.R. n.61 del 16 agosto 1984), è

stata abrogata dall'art.17, comma unico, lett. a), della legge

regionale 27 marzo 2000, n. 30 (in B.U.R. n.21 del 7 aprile

2000).

 

- La legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 recante "Norme

in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per

l'impiego", è  pubblicata nel S.O. n.3 al B.U.R. n.72 del 2

dicembre 1998.

 

- La legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 recante "Norme sul

diritto allo studio universitario", è  pubblicata nel B.U.R. n.37 del

25 agosto 1994.

 

- La legge regionale 6 marzo 1998, n 9 recante "Norme sulla

istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente (A.R.P.A.)", è  pubblicata nel B.U.R. n.20 del 12

marzo 1998.

 

Note all'art. 12, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.

13 (si veda la nota all'art. 7, comma unico, lettere e) ed f)), è il

seguente:

 

"Art. 52. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).

 

     1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e

istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono

trasmessi annualmente per l'approvazione, alla Giunta

regionale entro il 1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di

previsione della Regione a norma di Statuto e pubblicati nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di

competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite

secondo le direttive della Giunta regionale, in modo da

consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale.

 

     3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al

comma 1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della

Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio,

sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a

margine delle corrispondenti unità previsionali di base.

 

     4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti,

dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di

ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio

regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali

rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli

articoli 85, 86 e 87.

 

     5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la

Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al

rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono".

 

- Per il testo dell'art. 84 della medesima legge regionale, si

vedano le note all'art. 11, comma unico.