L.R. 28 NOVEMBRE 2001,
N. 30
"Rendiconto
generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio
finanziario 2000".
Pubblicata nel B. U.
UMBRIA 03 dicembre 2001, n. 59 – S.O.
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. E' approvato il rendiconto generale
dell'Amministrazione
regionale per
l'esercizio finanziario 2000, che si allega e che
forma parte integrante
della presente legge, con le risultanze di
cui agli articoli
seguenti.
ARTICOLO 2
(Entrate di competenza
del conto finanziario 2000)
1. Le entrate di
competenza tributarie, dal gettito o quote di
tributi erariali, da
contributi ed assegnazioni dello Stato, da
rendite patrimoniali,
utili di enti o aziende regionali, per
alienazione ed
ammortamento di beni patrimoniali,
trasferimenti di
capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di
mutui e prestiti, per
contabilità speciali, accertate nell'esercizio
finanziario 2000,
ammontano a complessive L.
7.494.593.153.467, di
cui riscosse L.5.579.905.500.510 e
rimaste da riscuotere L.
1.914.687.652.957.
ARTICOLO 3
(Spese di competenza del
conto finanziario 2000)
1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per
rimborso di mutui e
prestiti, per contabilità speciali impegnate
nell'esercizio
finanziario 2000 ammontano a complessive L.
7.521.230.746.390, di
cui pagate L. 5.829.650.621.454 e
rimaste da pagare L.
1.691.580.124.936.
ARTICOLO 4
(Residui attivi e
passivi di competenza accertati alla chiusura
dell'esercizio 2000)
1. I residui attivi e passivi formatisi
nell'esercizio di competenza
sono stati accertati nei
seguenti importi complessivi:
a) Somme rimaste da
riscuotere alla chiusura dell'esercizio
sulle entrate di
competenza accertate L. 1.914.687.652.957;
b) Somme rimaste da
pagare alla chiusura dell'esercizio sulle
spese di competenza
impegnate L. 1.691.580.124.936.
ARTICOLO 5
(Residui attivi degli
esercizi 1999 e precedenti accertati alla
chiusura dell'esercizio
finanziario 2000)
1. La gestione dei residui
attivi degli esercizi 1999 e precedenti,
durante l'anno 2000,
presenta i seguenti risultati finali:
a) consistenza al 1
gennaio 2000 L. 3.938.726.011.362;
b) accertamento nel 2000
di maggiori residui attivi L.0;
per un importo
complessivo di L.3.938.726.011.362, (a + b) di
cui:
1) riscossi durante l'anno 2000
L.2.208.881.801.877;
2) eliminati per insussistenza L.
45.228.952.721;
3) rimasti da riscuotere al 31 dicembre
2000
L.1.684.615.256.764.
ARTICOLO 6
(Residui passivi degli esercizi
1999 e precedenti accertati alla
chiusura dell'esercizio
finanziario 2000)
1. La gestione dei
residui passivi degli esercizi 1999 e
precedenti, durante
l'anno 2000, presenta come risultato finale
una consistenza al 1
gennaio 2000 di L.3.073.948.074.278 di
cui:
a) pagati durante l'anno
2000 L. 1.918.343.934.035;
b) eliminati per
insussistenza o prescrizione L.13.752.651.588;
c) eliminati per
perenzione L. 101.072.787.549;
d) rimasti da pagare al
31 dicembre 2000 L.1.040.778.701.106.
ARTICOLO 7
(Situazione
amministrativa)
1. Il disavanzo
finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario
2000 è stato determinato
nell'importo di L.62.003.548.321,
come evidenziato dai
seguenti dati:
a) fondo di cassa alla
chiusura dell'esercizio L.52.626.108.088;
b) residui attivi per un
totale di L. 3.599.302.909.721, di cui:
1) della competenza dell'esercizio 2000,
L.1.914.687.652.957;
2) degli esercizi 1999 e precedenti,
L.1.684.615.256.764;
c) residui passivi per
un totale di L. 2.732.358.826.042, di cui:
1) della competenza dell'esercizio 2000,
L.1.691.580.124.936;
2) degli esercizi 1999 e precedenti,
L.1.040.778.701.106;
d) saldo attivo alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2000 L.
919.570.191.767, determinato
come somma algebrica delle
lettere a), b), c);
e) somme da reiscrivere
alla competenza dell'esercizio 2001 a
norma dell'articolo 82
della legge regionale 28 febbraio 2000,
n. 13, in dipendenza di
economie di spese correlate ad entrate
a destinazione
vincolata, L. 981.573.740.088;
f) quote di fondi
globali dell'anno 2000, da utilizzare
nell'esercizio 2001, ai
sensi dell'articolo 29 della legge
regionale n. 13/2000, L.
0;
g) disavanzo finanziario alla chiusura
dell'esercizio 2000, L.
62.003.548.321,
determinato come somma algebrica delle
lettere d), e), f).
ARTICOLO 8
(Conto di tesoreria)
1. Il conto reso dal
Tesoriere per l'esercizio finanziario 2000,
approvato con
determinazione dirigenziale del 16 maggio 2001,
n. 3864, esecutiva a
termini di legge, presenta i seguenti dati
finali:
a) fondo di cassa al 1
gennaio 2000 L. 11.833.361.190;
b) riscossioni per un
totale di L. 7.788.787.302.387, di cui:
1) in conto competenza
L. 5.579.905.500.510;
2) in conto residui attivi
L. 2.208.881.801.877;
c) pagamenti per un
totale di L. 7.747.994.555.489, di cui:
1) in conto competenza
L. 5.829.650.621.454;
2) in conto residui
passivi L. 1.918.343.934.035;
d) fondo di cassa al 31 dicembre 2000
L.52.626.108.088.
ARTICOLO 9
(Conto generale del
patrimonio)
1. E' approvato il Conto
generale del patrimonio per l'esercizio
finanziario 2000
allegato alla presente legge, di cui forma parte
integrante, che presenta
i seguenti dati riassuntivi:
PARTE I° - ATTIVITA':
1) Attività finanziarie L. 3.651.929.017.809
2) Attività disponibili L. 8.552.886.000
3) Attività non
disponibili L. 471.420.793.615
TOTALE ATTIVITA' L. 4.131.902.697.424
PARTE II° - PASSIVITA':
1) Passività finanziarie L. 2.732.358.826.042
2) Passività consolidate L. 606.884.361.172
3) Passività diverse L. 16.385.756.731
TOTALE PASSIVITA' L. 3.355.628.943.945
Eccedenza delle attività
al 31 dicembre 2000 L. 776.273.753.479
TOTALE PAREGGIO L. 4.131.902.697.424
ARTICOLO 10
(Conto Consuntivo del
Consiglio regionale)
1. Il conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 2000 del
Consiglio regionale,
approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 149 del
5 novembre 2001, espone i seguenti
dati riassuntivi finali:
a) Fondo iniziale di
cassa L. 5.614.261.123
b) Riscossioni:
- in conto residui attivi anno
1999 e precedenti L. 1.384.364.830
- in conto competenza 2000 L. 20.915.912.305
per un totale di L. 22.300.277.135
c) Totale (a + b) L. 27.914.538.258
d) Pagamenti:
- in conto residui passivi
1999 e precedenti L. 1.157.743.562
- in conto competenza 2000 L. 18.176.796.493
per un totale di L. 19.334.540.055
e) Fondo di cassa al 31
dicembre
2000 (c - d) L. 8.579.998.203
f) Residui attivi:
- degli esercizi 1999 e
precedenti L. 4.090.433
- della competenza 2000 L. 301.684.412
per un totale di L. 305.774.845
g) Totale (e + f) L. 8.885.773.048
h) Residui passivi:
- degli esercizi 1999 e
precedenti L. 5.404.233.359
- della competenza 2000 L. 3.403.197.479
per un totale di L. 8.807.430.838
i) Avanzo di
amministrazione
al 31 dicembre 2000 (g - h) L. 78.342.210
ARTICOLO 11
(Conti consuntivi di
Enti dipendenti dalla Regione)
1. Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 84 della legge regionale
n. 13/2000, sono
allegati al rendiconto generale della Regione
Umbria i rendiconti
degli enti dipendenti dalla Regione per
l'anno 1998, per l'anno
1999 e per l'anno 2000, i cui dati
riassuntivi sono esposti
nelle appendici di cui alle lettere a), b)
e c) di seguito
indicate:
a) anno 1998:
1) Azienda di promozione
turistica (APT), di cui alla legge
regionale 8 agosto 1996,
n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni (Appendice
n. 12).
b) anno 1999:
1) Centro per la
documentazione e la ricerca antropologica in
Valnerina e nella
dorsale appenninica umbra (CEDRAV), di cui
alla legge regionale 18
aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 1);
2) Ente di sviluppo
agricolo in Umbria (ESAU), di cui alla legge
regionale 26 ottobre
1994, n. 35 e successive modificazioni
(Appendice n. 2);
3) Azienda di promozione
turistica (APT), di cui alla legge
regionale 8 agosto 1996,
n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni (Appendice
n. 13).
c) anno 2000:
1) Ente di sviluppo
agricolo in Umbria (ESAU), di cui alla legge
regionale 26 ottobre
1994, n. 35 e successive modificazioni
(Appendice n. 3);
2) Istituto per la
storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla
legge regionale 14
febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 4);
3) Istituto edilizia
residenziale pubblica - Terni, di cui alla legge
regionale 2 maggio 1983,
n. 12 e successive modificazioni ed
integrazioni (Appendice
n. 5);
4) Istituto edilizia
residenziale pubblica - Perugia, di cui alla
legge regionale 2 maggio
1983, n. 12 e successive
modificazioni ed
integrazioni (Appendice n. 6);
5) Centro studi
giuridici e politici, di cui alla legge regionale 26
maggio 1975, n. 38,
modificata con legge regionale 25 febbraio
1976, n. 10 (Appendice
n. 7);
6) Istituto regionale di
ricerche economiche e sociali
(I.R.R.E.S.), di cui
alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 35
(Appendice n. 8);
7) Agenzia regionale
umbra per lo sviluppo e l'innovazione in
agricoltura (ARUSIA), di
cui alla legge regionale 26 ottobre
1994, n. 35 e successive modificazioni (Appendice n. 9);
8) Agenzia Umbria
lavoro, di cui alla legge regionale 25
novembre 1998, n. 41
(Appendice n. 10);
9) Agenzia per il
diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), di cui
alla legge regionale 12
agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 11);
10) Agenzia di
promozione turistica (APT), di cui alla legge
regionale 8 agosto 1996,
n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni (Appendice
n. 14);
11) Centro per la documentazione
e la ricerca antropologica in
Valnerina e nella
dorsale appenninica umbra (CEDRAV), di cui
alla legge regionale 18
aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 15);
12) Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA),
di cui alla legge
regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Appendice n.16).
ARTICOLO 12
(Bilanci di esercizio
delle società a partecipazione finanziaria
della Regione)
1. Ai sensi e per il
combinato disposto degli articoli 52 e 84
della legge regionale n.
13/2000, sono allegati al rendiconto
generale della Regione
Umbria:
- il bilancio dell'esercizio 2000 della Società Webred S.p.A.
(Appendice a);
- il bilancio dell'esercizio 2000 della Sviluppumbria S.p.a.
(Appendice b);
- il bilancio dell'esercizio 2000 del Centro Multimediale di
Terni
S.p.A. (Appendice c).
Note:
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge:
- di iniziativa della Giunta regionale su
proposta
dell'Assessore Riommi,
deliberazione n.988 del 29 agosto
2001, atto consiliare n.
802 (VIIa Legislatura).
- Assegnato per il
parere alle Commissioni consiliari
permanenti Ia
"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio
- Finanze e Patrimonio -
Organizzazione e Personale - Enti
locali" con
competenza referente, IIa "Attività economiche -
Assetto e utilizzazione
del territorio - Ambiente e infrastrutture -
Formazione
professionale" e IIIa "Servizi e politiche sociali -
Igiene e sanità -
Istruzione - Cultura - Sport" con competenza
consultiva, il 6
settembre 2001.
- Testo licenziato dalla Ia Commissione
consiliare
permanente il 31 ottobre
2001, con il parere e la relazioni,
illustrate oralmente,
dal Consigliere Bottini per la maggioranza,
e dai Consiglieri
Melasecche Germini e Zaffini per la
minoranza, con i pareri
consultivi delle Commissioni consiliari
permanenti IIa e IIIa e
con la relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti (atto
n.802/bis).
- Esaminato ed approvato dal Consiglio
regionale nella
seduta del 19 novembre
2001, deliberazione n. 161.
AVVERTENZA - Il testo
della legge viene pubblicato con
l'aggiunta delle note
redatte dalla Direzione regionale alle
Risorse umane,
finanziarie e strumentali (Servizio Ragioneria),
in collaborazione con la
Segreteria generale della Presidenza
della Giunta regionale
(Servizio Segreteria della Giunta
regionale - Sezione
Promulgazione leggi ed emanazione
regolamenti e decreti),
ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della
legge regionale 20
dicembre 2000, n.39, al solo scopo di
facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi
qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA
LEGGE)
Nota all'art. 7, comma
unico, lettere e) ed f):
- Il testo degli artt. 29
e 82 della legge regionale 28 febbraio
2000, n. 13 recante
"Disciplina generale della
programmazione, del
bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli interni della
Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O.
al B.U.R. n.11 del 2
marzo 2000), è il seguente:
"Art. 29. (Fondi
speciali).
1. La legge finanziaria regionale
quantifica in apposita
norma gli importi dei
fondi speciali destinati alla copertura
finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano
approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel
bilancio pluriennale ed
in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli
obiettivi del DAP. In apposite tabelle
allegate, la legge
finanziaria regionale indica, distintamente per
la parte corrente e per
la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni
singolo provvedimento
legislativo e le somme destinate alla
copertura finanziaria
annuale e pluriennale.
2. I fondi di cui al comma 1, non sono
utilizzabili per
l'imputazione di atti di
spesa, ma solo ai fini del prelievo di
somme da iscrivere in
aumento alle autorizzazioni di spesa
delle unità previsionali
esistenti o di nuove unità dopo l'entrata
in vigore dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime.
3. Le quote dei fondi speciali, non
utilizzate al termine
dell'esercizio secondo
le modalità di cui al comma 2,
costituiscono economie
di bilancio.
4. Ai fini della copertura finanziaria di
spese derivanti da
provvedimenti
legislativi, non approvati entro il termine
dell'esercizio relativo
può farsi riferimento alle quote non
utilizzate di fondi
globali di detto esercizio, purché tali
provvedimenti siano
approvati prima del rendiconto di tale
esercizio e comunque
entro il termine dell'esercizio
immediatamente successivo.
In tal caso resta ferma
l'assegnazione degli
stanziamenti dei suddetti fondi speciali al
bilancio nei quali essi
furono iscritti, e delle nuove o maggiori
spese al bilancio
dell'esercizio nel corso del quale si
perfezionano i relativi
provvedimenti legislativi.
5. Nei casi di cui al comma 4, allo
stanziamento della nuova
o maggiore spesa di
bilancio dovrà accompagnarsi una
annotazione da cui
risulti che si tratta di spese finanziate con
ricorso ai fondi
speciali dell'esercizio precedente. Fino a
quando non sia approvato
il rendiconto di tale esercizio, delle
spese di cui al presente
comma non si tiene conto ai fini del
calcolo dell'eventuale
disavanzo di cui all'articolo 36.
Art. 82. (Residui
passivi. Nozione).
1. Costituiscono residui passivi le somme
impegnate a
norma dell'articolo 67 e
non pagate entro il termine
dell'esercizio.
2. Salvo quanto disposto dal comma 5,
tutte le somme
iscritte negli
stanziamenti di competenza e non impegnate a
norma dell'articolo 59 entro
il termine dell'esercizio,
costituiscono economia
di spesa ed a tale titolo concorrono a
determinare i risultati
finali di gestione.
3. Le somme di cui al comma 2 possono
essere conservate
nel conto dei residui
per non più di due anni successivi a quello
in cui l'impegno si è
perfezionato. Trascorso tale termine non si
fa più luogo alla
conservazione delle predette somme nel conto
dei residui, il relativo
debito, qualora richiesto dai creditori, potrà
essere iscritto nei
successivi bilanci ai fini del pagamento. La
legge regionale può
disporre la conservazione in bilancio, fino
alla loro totale
estinzione, dei residui correlati a spese aventi
uno specifico vincolo di
destinazione da parte dei soggetti
erogatori dei
trasferimenti.
4.
Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui,
nel solo esercizio
successivo a quello in cui fu iscritto lo
stanziamento, le somme
relative a spese in conto capitale.
5. Alla conservazione del conto dei
residui delle somme di
cui al comma 3, provvede
la Giunta regionale con deliberazione
da adottare, entro il 31
gennaio successivo al termine
dell'esercizio e da
comunicare al Consiglio regionale, entro
dieci giorni.
6. Le somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione
vincolata, non
utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono
reiscritte nel bilancio
dell'esercizio successivo per le
medesime finalità".
Note all'art. 11, comma
unico:
- Il testo dell'art. 84
della legge regionale 28 febbraio 2000, n.
13 (si veda la nota
all'art. 7, comma unico, lettere e) ed f)), è il
seguente:
"Art. 84.
(Definizione e contenuti).
1. Il rendiconto generale della Regione
dimostra i risultati
finali della gestione
finanziaria, patrimoniale ed economica
svolta nell'anno
finanziario.
2. Il rendiconto generale comprende il
conto del bilancio, il
conto del patrimonio, il
conto economico.
3. Al rendiconto generale sono allegati:
a) la relazione della Giunta regionale di
cui all'articolo 88;
b) la relazione del Collegio dei
revisori;
c) le relazioni relative ai controlli
previsti dall'articolo 47,
comma 3, dello Statuto;
d) i rendiconti degli enti di cui
all'articolo 52".
- La legge regionale 8
agosto 1996, n.20 recante "Disciplina
dell'organizzazione
turistica regionale" (pubblicata nel B.U.R.
n.37 del 14 agosto
1996), è stata modificata ed integrata con
leggi regionali 18
dicembre 1996, n. 30 (in B.U.R. n.57 del 24
dicembre 1996), 16
aprile 1998, n. 13 (in B.U.R. n.27 del 24
aprile 1998), 2 marzo
1999, n.3 (in B.U.R. n.15 del 10 marzo
1999) e, da ultimo, è
stata abrogata dall'art. 19, comma unico,
lett. b), della legge
regionale 19 novembre 2001, n. 29 (in S.O.
n.2 al B.U.R. n. 58 del
28 novembre 2001).
- La legge regionale 18
aprile 1990, n. 24 recante "Istituzione
del Centro per la
documentazione e la ricerca antropologica in
Valnerina e nella
dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)", è
pubblicata nel B.U.R.
n.19 del 2 maggio 1990.
- La legge regionale 26
ottobre 1994, n.35 recante "Riordino
delle funzioni
amministrative regionali in materia di agricoltura
e foreste: scioglimento
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria
(ESAU) e istituzione
dell'Agenzia regionale umbra per lo
sviluppo e l'innovazione
in agricoltura (ARUSIA)", (pubblicata
nel S.O. n.1 al B.U.R. 2
novembre 1994, n.50), è stata
modificata ed integrata
con leggi regionali 22 aprile 1997, n.15
(in B.U.R. n.21 del 28
aprile 1997) e 9 giugno 1998, n. 19 (in
B.U.R. n.19 del 17
giugno 1998).
- La legge regionale 14
febbraio 1995, n.6 recante
"Ristrutturazione
organica e funzionale dell'Istituto per la storia
dell'Umbria
contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n.9 del 22
febbraio 1995.
- La legge regionale 2
maggio 1983, n.12 recante
"Riordinamento
degli I.A.C.P. delle province di Perugia e Terni"
(pubblicata nel B.U.R.
n.30 del 6 maggio 1983), è stata
modificata con leggi
regionali 6 luglio 1984, n.31 (in B.U.R. n.51
del 9 luglio 1984) e 22
aprile 1997, n. 16 (in B.U.R. n.22 del 30
aprile 1997).
- La legge regionale 26
maggio 1975, n.38 recante
"Costituzione di un
centro studi giuridici e politici" (pubblicata
nel B.U.R. n.24 del 4
giugno 1975), è stata modificata ed
integrata con leggi
regionali 25 febbraio 1976, n.10 (in B.U.R.
n.9 del 3 marzo 1976) e
22 aprile 1985, n.21 (in B.U.R. n.41 del
24 aprile 1985).
- La legge regionale 13
agosto 1984, n.35 recante "Istituzione
dell'Istituto regionale
di ricerche economiche e sociali -
I.R.R.E.S."
(pubblicata nel B.U.R. n.61 del 16 agosto 1984), è
stata abrogata
dall'art.17, comma unico, lett. a), della legge
regionale 27 marzo 2000,
n. 30 (in B.U.R. n.21 del 7 aprile
2000).
- La legge regionale 25
novembre 1998, n. 41 recante "Norme
in materia di politiche
regionali del lavoro e di servizi per
l'impiego", è pubblicata nel S.O. n.3 al B.U.R. n.72 del 2
dicembre 1998.
- La legge regionale 12
agosto 1994, n. 26 recante "Norme sul
diritto allo studio
universitario", è pubblicata nel
B.U.R. n.37 del
25 agosto 1994.
- La legge regionale 6
marzo 1998, n 9 recante "Norme sulla
istituzione e disciplina
dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente
(A.R.P.A.)", è pubblicata nel
B.U.R. n.20 del 12
marzo 1998.
Note all'art. 12, comma
unico:
- Il testo dell'art. 52
della legge regionale 28 febbraio 2000, n.
13 (si veda la nota
all'art. 7, comma unico, lettere e) ed f)), è il
seguente:
"Art. 52. (Bilanci
degli enti dipendenti dalla Regione).
1. I bilanci di previsione degli enti,
aziende, organismi e
istituti, dipendenti
dalla Regione, comunque costituiti, sono
trasmessi annualmente
per l'approvazione, alla Giunta
regionale entro il 1°
settembre. Essi sono allegati al bilancio di
previsione della Regione
a norma di Statuto e pubblicati nel
Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. Nei bilanci degli enti predetti,
redatti in termini di
competenza e di cassa,
le spese sono classificate e ripartite
secondo le direttive
della Giunta regionale, in modo da
consentire la
compilazione di un bilancio consolidato regionale.
3. Le spese degli enti, aziende,
organismi ed istituti di cui al
comma 1, che concorrono
alla realizzazione dei progetti della
Regione inclusi nel
bilancio regionale dello stesso esercizio,
sono altresì indicate nel
bilancio della Regione, in nota a
margine delle
corrispondenti unità previsionali di base.
4. I rendiconti degli enti, aziende,
organismi e istituti,
dipendenti dalla
Regione, sono approvati entro il 30 aprile di
ogni anno dalla Giunta
regionale, comunicati al Consiglio
regionale e pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali
rendiconti sono redatti
in conformità a quanto disposto negli
articoli 85, 86 e 87.
5. I bilanci di esercizio approvati da
ciascuna società in cui la
Regione abbia
partecipazione finanziaria sono allegati al
rendiconto generale
della Regione dell'anno cui si riferiscono".
- Per il testo dell'art.
84 della medesima legge regionale, si
vedano le note all'art.
11, comma unico.