L.R. 28 NOVEMBRE 2001, N. 32

 

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 03 dicembre 2001, n. 59 – S.O.

 

 

 

ARTICOLO 1

 

1.        Dopo il TITOLO V - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

- della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il

seguente:

"TITOLO V BIS - APPLICAZIONE DELLE DEROGHE ALLA

DIRETTIVA CEE N.409/79

Art. 34 Bis

1. Le Province, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna

Selvatica, per le finalità previste dall'articolo 9 della Direttiva

79/409/CEE, adottano il provvedimento di deroga specificando:

 

a) le specie oggetto del prelievo in deroga;

 

b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

 

c) i soggetti abilitati;

 

d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;

 

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero

periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di

ciascuna specie;

 

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

 

g)        le motivazioni della adozione del provvedimento con

riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della

Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.

 

Art. 34 Ter

 

1.        Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le

specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto

Nazionale per la Fauna Selvatica.

 

2.        La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente

legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie

protette per la cessione ai fini  di richiamo di cui al comma 4

dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 34 Quater

 

1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del

tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita

scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi

prelevati.

La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia

competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal

termine di chiusura del periodo di prelievo.

 

2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita

scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera

i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La mancata trasmissione alla Provincia competente della

scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del

tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria

successiva.

 

Art. 34 Quinquies

 

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette

alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto.

La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali

competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai

fini della trasmissione alla Commissione Europea della

relazione prevista dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

1.        L'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così

modificato:

 

a) al comma 2, dopo le parole "martedì e venerdì." sono

aggiunte le parole "Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da

appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due

ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del

martedì e del venerdì.";

 

b)        Il comma 5 è soppresso.

 

 

Note:

NOTE

 

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta

dell'Assessore Bocci, deliberazione n.1197 del 3 ottobre 2001,

atto consiliare n. 880 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare

permanente "Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità -

Istruzione - Cultura - Sport" il 9 ottobre 2001.

 

-          Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare

permanente con parere e relazione, illustrata oralmente, dal

Consigliere Brozzi, il 15 novembre 2001 (atto n.880/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 19 novembre 2001, deliberazione n. 163.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 recante "Norme per

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio" (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.22 del 25 maggio

1994), è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 30

marzo 1995, n. 18 (in B.U.R. n.19 del 10 aprile 1995), 19 luglio

1996, n. 18 (in B.U.R. n.34 del 24 luglio 1996) e 16 luglio 1999,

n. 22 (in B.U.R. n.41 del 23 luglio 1999), mentre con leggi

regionali 20 novembre 1998, nn. 38 e 39 (in B.U.R. n.70 del 25

novembre 1998), è stata fornita interpretazione autentica,

rispettivamente, del disposto del comma quinto dell'art. 24 e

del disposto del comma secondo dell'art. 13 della citata legge

regionale n.14/1994.

 

- Il testo aggiornato della legge regionale 17 maggio 1994, n.

14, coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla

presente legge, sarà pubblicato nel B.U.R. del 23 gennaio

2002.