L.R. 04 DICEMBRE 2001, N. 34

 

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 12 dicembre 2001, n. 61 – S.O.

 

 

 

ARTICOLO 1

 

1. Ai sensi dell'articolo 58, ultimo comma, della legge regionale

28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre

dell'anno finanziario 2002, l'accertamento e la riscossione

delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese,

sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2001,

limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un

dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli

stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2001.

 

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del

bilancio per l'anno 2002 le autorizzazioni di cui al comma 1

sono accordate sulle previsioni di tale bilancio.

 

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e

di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese

finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione

vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla

competenza dell'anno 2002, ai sensi del comma 6, dell'articolo

82,  della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la gestione

dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui

al comma 1.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta  della

Presidente Lorenzetti, deliberazione n.1321 del 24 ottobre

2001, atto consiliare n. 927 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare

permanente "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -

Finanze e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti

locali", l'8 novembre 2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare

permanente con parere e relazione illustrati dal Presidente

Pacioni, il 14 novembre 2001 (atto n.927/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 26 novembre 2001, deliberazione n. 167.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE):

 

Nota all'art. unico, commi 1 e 3:ù

 

- Il testo degli artt. 58, comma 4, e 82, comma 6, della legge

regionale 28 febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale

della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile

e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel

S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

 

"Art. 58. Definizione e limiti. omissis

 

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al

Consiglio regionale, ovvero sia stato respinto da questo e non

sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio

provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio

approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento

di ogni unità di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

 

Art. 82. Residui passivi. Nozione. omissis

 

6. Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione

vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono

reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le

medesime finalità.".