L.R.
27 DICEMBRE 2001, N. 36
"Modificazioni
ed integrazioni della legge
regionale 14 febbraio 1995, n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 16 gennaio 2002, n. 3
ARTICOLO
1
(Modifiche
e integrazioni alla legge 14 febbraio 1995, n. 6)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è
aggiunto
il seguente comma:
"2/bis.
L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio
regionale,
al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una
relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente."
2.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale
14
febbraio 1995, n. 6, è soppressa.
3.
L'articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è
abrogato.
4.
L'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è
abrogato.
5.
L'articolo 11 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è
sostituito
dal seguente:
"Art.
11
(Contabilità)
1.
L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in
conformità
alle norme regionali in materia, la propria contabilità
e
l'attività contrattuale.
2.
Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono
trasmessi
alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 52 della
legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e
contemporaneamente
al Consiglio regionale."
6.
L'articolo 14 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è
sostituito
dal seguente:
"Art.
14
(Concorso
della Regione al finanziamento dell'Istituto)
1.
La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto
con
un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio
regionale.
2.
L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate,
messi
a disposizione dal Consiglio regionale."
7.
L'articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è
abrogato.
8.
L'articolo 16 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è
abrogato.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa del Consigliere
Baiardini, depositata alla
Presidenza
del Consiglio regionale il 2 maggio 2001, atto
consiliare
n. 631 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare
permanente
"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -
Finanze
e patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti
locali",
il 3 maggio 2001.
-
Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente
il
28 novembre 2001, con parere e relazioni, illustrate
oralmente,
dal presidente Pacioni (atto n.631/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella
seduta
del 18 dicembre 2001, deliberazione n.175.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE):
Nota
titolo della legge:
-
La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 recante
"Ristrutturazione
organica e funzionale dell'Istituto per la storia
dell'Umbria
contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n.9 del 22
febbraio
1995.
Note
all'articolo unico, commi 1 e 2:
-
Il testo vigente degli articoli 1 e 5, della legge regionale 14
febbraio
1995, n.6 (si veda la nota al titolo della legge), così
come
modificato ed integrato dalla presente legge, è il
seguente:
"Art.
1. Ristrutturazione.
1.
La presente legge promuove la ristrutturazione organica e
funzionale
dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea,
istituito
con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata
con
la legge regionale 12 agosto 1982, n.41.
2.
L'Istituto è ente pubblico dotato di propria autonomia
statutaria,
organizzativa e contabile, con lo scopo di
approfondire
e diffondere la conoscenza della storia
dell'Umbria
contemporanea, attraverso ricerche, studi,
pubblicazioni
e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento
delle
sue finalità.
2/bis.
L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio
regionale,
al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una
relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente.
Art.
5. L'Assemblea.
1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e
istituzionali e
dai
rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di
uno
per ciascuno.
2.
Spetta all'Assemblea:
a)
approvare i programmi di attività dell'Istituto che sono
trasmessi
al Consiglio regionale per il relativo esame;
b)
approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
c)
eleggere i componenti del Consiglio d'amministrazione, in
rappresentanza
dei soci istituzionali e di quelli ordinari;
d)
nominare i revisori dei conti di sua spettanza;
e)
Soppressa;
f)
approvare i regolamenti;
g)
deliberare in materia statutaria".
Nota
all'articolo unico, comma 5, parte novellistica:
-
Il testo dell'art.52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
recante
"Disciplina generale della programmazione, del
bilancio,
dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione
dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2
marzo
2000), è il seguente:
"Art.
52. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).
1. I bilanci di previsione degli enti,
aziende, organismi e
istituti,
dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono
trasmessi
annualmente per l'approvazione, alla Giunta
regionale
entro il 1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di
previsione
della Regione a norma di Statuto e pubblicati nel
Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. Nei bilanci degli enti predetti,
redatti in termini di
competenza
e di cassa, le spese sono classificate e ripartite
secondo
le direttive della Giunta regionale, in modo da
consentire
la compilazione di un bilancio consolidato regionale.
3. Le spese degli enti, aziende,
organismi ed istituti di cui al
comma
1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della
Regione
inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio,
sono
altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a
margine
delle corrispondenti unità previsionali di base.
4. I rendiconti degli enti, aziende,
organismi e istituti,
dipendenti
dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di
ogni
anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio
regionale
e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali
rendiconti
sono redatti in conformità a quanto disposto negli
articoli
85, 86 e 87.
5. I bilanci di esercizio approvati da
ciascuna società in cui la
Regione
abbia partecipazione finanziaria sono allegati al
rendiconto
generale della Regione dell'anno cui si riferiscono".