L.R.
27 DICEMBRE 2001, N. 37
"Modificazione
della legge regionale
25.1.1990, n. 4 - Norme in materia di bonifica - Nuova disciplina dei
Consorzi di bonifica".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 16 gennaio 2002, n. 3
ARTICOLO
1
(Modificazione
dell'art.12 della legge regionale 25 gennaio
1990,
n. 4)
1.
L'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, è
sostituito
dal seguente:
"Art.
12.
(Contribuenza)
1.
Sono obbligati al pagamento del contributo consortile relativo
alle
spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere
di
bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio,
quando
non siano a totale carico pubblico, i proprietari di
immobili
agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di
contribuenza,
che traggono un beneficio diretto e specifico dalle
opere
di bonifica gestite dal consorzio.
Il
contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione a tale
beneficio.
2. Il contributo di cui al comma 1 è
determinato con il piano
annuale
di riparto, adottato dal consorzio sulla base degli indici
di
beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili, ed è
esigibile
a norma dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
da
parte dei consorzi di bonifica.
3.
Per i fini di cui al comma 2, entro il termine perentorio di dieci
mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, il consorzio di
bonifica
adotta un piano di classifica degli immobili che
individua
i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i
parametri
per la qualificazione dei medesimi e determina
l'indice
di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata
una
cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al
cui
interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio
dall'attività
di bonifica.
Il
piano e il relativo perimetro di contribuenza sono approvati
dalla
Giunta regionale.
4. Sono esentati dal pagamento del
contributo di cui al comma
1
i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio
idrico
integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994,
n.
36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica
fognatura.
5. I soggetti gestori del servizio idrico
integrato di cui alla legge
regionale
5 dicembre 1997, n. 43, che utilizzano canali e
strutture
di bonifica come recapito di scarichi, anche se di
acque
meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti
tenuti
all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di
pubblica
fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della
legge
5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consortili in
proporzione
al beneficio ottenuto. A tal fine le Autorità d'ambito
di
cui alla L.r. n. 43/1997 stipulano con i consorzi di bonifica
apposite
convenzioni, sulla base di una convenzione - tipo
approvata
dalla Giunta regionale.
6. Le Autorità d'ambito e i Consorzi di
bonifica procedono alla
stipula
delle convenzioni di cui al comma 5 entro dieci mesi
dall'entrata
in vigore della presente legge. Trascorso
inutilmente
tale termine, la Regione attua le procedure
sostitutive
previste dalla normativa vigente.".
ARTICOLO
2
(Norma
transitoria)
1.
In attesa della adozione del nuovo piano di classifica previsto
dall'art.
12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, così
come
sostituito dall'art. 1 della presente legge i consorzi
provvedono
ad adeguare il piano di riparto della contribuenza
per
l'anno 2002 alle disposizioni dello stesso articolo.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa del Consigliere
Crescimbeni, depositata alla
Presidenza
del Consiglio regionale il 18 luglio 2000, atto
consiliare
n. 99 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare
permanente
"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del
territorio
- Ambiente e infrastrutture - Formazione
professionale",
il 19 luglio 2000.
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta
dell'Assessore
Bocci, deliberazione n.986 del 1° agosto 2001,
atto
consiliare n.828 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare
permanente
"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del
territorio
- Ambiente e infrastrutture - Formazione
professionale",
l'11 settembre 2001.
-
Espletate sugli atti le seguenti audizioni: con i Presidenti dei
Consorzi
di Bonifica in data 18 ottobre 2001, con il Comitato per
l'Abolizione
della Tassa Tevere/Nera in data 18 ottobre 2001 e
con
le Associazioni Agricole in data 15 novembre 2001.
-
Testo unificato e licenziato dalla IIa Commissione consiliare
permanente
il 6 dicembre 2001, con parere e relazione,
illustrata
oralmente, dal Presidente Gobbini (atto n.99-828/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con
emendamenti,
nella seduta del 18 dicembre 2001,
deliberazione
n. 177.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
al titolo della legge:
-
La legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 recante "Norme in
materia
di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica", è
pubblicata
nel B.U.R. n.6 del 7 febbraio 1990.
Note
all'art.1, comma unico, parte novellistica:
-
Si riporta il testo dell'art.21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
recante
"Provvedimenti in favore dei territori montani"
(pubblicato
nella G.U. n.79 del 4 aprile 1933):
"Art.
21.
I contributi dei proprietari nella spesa di
esecuzione,
manutenzione
ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica
costituiscono
oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono
esigibili
con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria,
prendendo
grado immediatamente dopo tale imposta e le
relative
sovrimposte provinciali e comunali.
Alla riscossione dei contributi si provvede
con le norme che
regolano
l'esazione delle imposte dirette".
-
Il testo degli artt. 14 e 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
recante
"Disposizioni in materia di risorse idriche" (pubblicata
nel
S.O. alla G.U. n.14 del 19 gennaio 1994), è il seguente:
"Art.
14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.
1.
La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di
depurazione
è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la
fognatura
sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione
o
questi siano temporaneamente inattivi, i relativi proventi
affluiscono
in un fondo vincolato e sono destinati
esclusivamente
alla realizzazione e alla gestione delle opere e
degli
impianti centralizzati di depurazione.
2.
Gli utenti sono tenuti all'obbligo di versamento della tariffa
riferita
al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono
esentati
dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa
eventualmente
dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3.
Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente
articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato
in
misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque
accumulata.
4.
Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente
articolo
è determinata sulla base della qualità e della quantità
delle
acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilità di
determinare
una quota tariffaria ridotta per le utenze che
provvedono
direttamente alla depurazione e che utilizzano la
pubblica
fognatura.
Art.
27. Usi delle acque irrigue e di bonifica.
1.
I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle
competenze
definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e
gestire
le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione
in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali
e
gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e,
previa
domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto
di
massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare
le
acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che
comportino
la restituzione delle acque e siano compatibili con
le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia
idroelettrica
e l'approvvigionamento di imprese produttive.
L'autorità
competente esprime entro sessanta giorni la propria
determinazione.
Il predetto termine è interrotto una sola volta
qualora
l'amministrazione richieda integrazioni della
documentazione
allegata alla domanda, decorrendo
nuovamente
nei limiti di trenta giorni dalla data di
presentazione
della documentazione integrativa. Trascorso tale
termine,
la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali
usi
i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni
per
le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in
tali
ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo
36
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933,
n. 1775.
2.
I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti
che
praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle
disposizioni
di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8
maggio
1904, n.368.
3.
Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed
irrigazione,
utilizza canali consortili o acque irrigue come
recapito
di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso
irriguo,
provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve
contribuire
alle spese consortili in proporzione al beneficio
ottenuto".
-
La legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43 recante "Norme di
attuazione
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante
disposizioni
in materia di risorse idriche", è pubblicata nel
B.U.R.
n.62 del 10 dicembre 1997.