L.R. 27 DICEMBRE 2001, N. 37

 

"Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 - Norme in materia di bonifica - Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 16 gennaio 2002, n. 3

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazione dell'art.12 della legge regionale 25 gennaio

1990, n. 4)

 

1. L'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, è

sostituito dal seguente:

"Art. 12.

(Contribuenza)

1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile relativo

alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere

di bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio,

quando non siano a totale carico pubblico, i proprietari di

immobili agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di

contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle

opere di bonifica gestite dal consorzio.

Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione a tale

beneficio.

 

2.        Il contributo di cui al comma 1 è determinato con il piano

annuale di riparto, adottato dal consorzio sulla base degli indici

di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili, ed è

esigibile a norma dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

da parte dei consorzi di bonifica.

 

3. Per i fini di cui al comma 2, entro il termine perentorio di dieci

mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consorzio di

bonifica adotta un piano di classifica degli immobili che

individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i

parametri per la qualificazione dei medesimi e determina

l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata

una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al

cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio

dall'attività di bonifica.

Il piano e il relativo perimetro di contribuenza sono approvati

dalla Giunta regionale.

 

4.        Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma

1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio

idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994,

n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica

fognatura.

 

5.        I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge

regionale 5 dicembre 1997, n. 43, che utilizzano canali e

strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di

acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti

tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di

pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della

legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consortili in

proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine le Autorità d'ambito

di cui alla L.r. n. 43/1997 stipulano con i consorzi di bonifica

apposite convenzioni, sulla base di una convenzione - tipo

approvata dalla Giunta regionale.

 

6.        Le Autorità d'ambito e i Consorzi di bonifica procedono alla

stipula delle convenzioni di cui al comma 5 entro dieci mesi

dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso

inutilmente tale termine, la Regione attua le procedure

sostitutive previste dalla normativa vigente.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Norma transitoria)

 

1. In attesa della adozione del nuovo piano di classifica previsto

dall'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, così

come sostituito dall'art. 1 della presente legge i consorzi

provvedono ad adeguare il piano di riparto della contribuenza

per l'anno 2002 alle disposizioni dello stesso articolo.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa del Consigliere Crescimbeni, depositata alla

Presidenza del Consiglio regionale il 18 luglio 2000, atto

consiliare n. 99 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare

permanente "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del

territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione

professionale", il 19 luglio 2000.

 

Disegno di legge:

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta

dell'Assessore Bocci, deliberazione n.986 del 1° agosto 2001,

atto consiliare n.828 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare

permanente "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del

territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione

professionale", l'11 settembre 2001.

 

- Espletate sugli atti le seguenti audizioni: con i Presidenti dei

Consorzi di Bonifica in data 18 ottobre 2001, con il Comitato per

l'Abolizione della Tassa Tevere/Nera in data 18 ottobre 2001 e

con le Associazioni Agricole in data 15 novembre 2001.

 

- Testo unificato e licenziato dalla IIa Commissione consiliare

permanente il 6 dicembre 2001, con parere e relazione,

illustrata oralmente, dal Presidente Gobbini (atto n.99-828/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con

emendamenti, nella seduta del 18 dicembre 2001,

deliberazione n. 177.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota al titolo della legge:

 

- La legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 recante "Norme in

materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica", è

pubblicata nel B.U.R. n.6 del 7 febbraio 1990.

 

Note all'art.1, comma unico, parte novellistica:

 

- Si riporta il testo dell'art.21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

recante "Provvedimenti in favore dei territori montani"

(pubblicato nella G.U. n.79 del 4 aprile 1933):

 

"Art. 21.

 

 I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione,

manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica

costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono

esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria,

prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le

relative sovrimposte provinciali e comunali.

 

 Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che

regolano l'esazione delle imposte dirette".

 

- Il testo degli artt. 14 e 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36

recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (pubblicata

nel S.O. alla G.U. n.14 del 19 gennaio 1994), è il seguente:

 

"Art. 14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

 

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di

depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la

fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione

o questi siano temporaneamente inattivi, i relativi proventi

affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati

esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e

degli impianti centralizzati di depurazione.

 

2. Gli utenti sono tenuti all'obbligo di versamento della tariffa

riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono

esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa

eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

 

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al

presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato

in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque

accumulata.

 

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente

articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità

delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilità di

determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che

provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la

pubblica fognatura.

 

Art. 27. Usi delle acque irrigue e di bonifica.

 

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle

competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e

gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per

l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali

e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e,

previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto

di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare

le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che

comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con

le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia

idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria

determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta

qualora l'amministrazione richieda integrazioni della

documentazione allegata alla domanda, decorrendo

nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di

presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale

termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali

usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni

per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in

tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo

36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775.

 

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti

che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle

disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8

maggio 1904, n.368.

 

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed

irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come

recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso

irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve

contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio

ottenuto".

 

- La legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43 recante "Norme di

attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante

disposizioni in materia di risorse idriche", è pubblicata nel

B.U.R. n.62 del 10 dicembre 1997.