L.R.
27 DICEMBRE 2001, N. 38
"Modificazioni
ed integrazioni della legge
regionale 11 novembre 1987, n.48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e
l'utilizzo delle acque minerali e termali".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 16 gennaio 2002, n. 3
ARTICOLO
1
(Modificazione
dell'art. 23)
1.
All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 11 novembre
1987,
n. 48 è aggiunta la seguente lettera:
"e)
non abbia installato o abbia manomesso i contatori
volumetrici
di cui all'articolo 41, comma 5."
ARTICOLO
2
(Modificazione
dell'art. 25)
1.
L'articolo 25 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è
sostituito
dal seguente:
"Art.
25
(Uso
delle pertinenze)
1.
Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle
pertinenze.".
ARTICOLO
3
(Modificazione
dell'art. 30)
1.
All'articolo 30, comma 1 della legge regionale 11 novembre
1987,
n. 48 le parole "sono soggetti al pagamento delle tasse
previste
dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e
successivi
aggiornamenti e modificazioni e" sono soppresse.
ARTICOLO
4
(Modificazione
dell'art. 33)
1.
All'articolo 33, comma 3 della legge regionale 11 novembre
1987,
n. 48 le parole "del Consiglio tecnico regionale per la
sanità
di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e
successive
modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle
seguenti:
"dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente,
di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.".
ARTICOLO
5
(Modificazione
dell'art. 38)
1.
All'articolo 38, comma 1 della legge regionale 11 novembre
1987,
n. 48 dopo le parole: "attività termali" sono aggiunte le
seguenti:
"e la produzione di bevande analcoliche in acqua
minerale".
ARTICOLO
6
(Modificazione
dell'art. 41)
1.
L'articolo 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è
così
sostituito:
"Art.
41
(Diritti
annuali)
1.
I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque
minerali
o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4
agosto
1999, n.339, sono tenuti al pagamento, a favore della
Regione
Umbria, di un diritto annuo, proporzionale
all'estensione
della superficie accordata in permesso o
concessione.
2.
In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di
concessioni,
ad eccezione di quelle di acqua minerale
destinata
esclusivamente a cure termali, sono tenuti al
pagamento,
a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo,
commisurato
alla quantità di acqua imbottigliata o comunque
utilizzata,
compresa quella impiegata nella preparazione di
bevande
analcoliche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
19 maggio 1958, n. 719.
3.
I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento
nei
confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento,
abbiano
utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.
4.
L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito
con
la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della
legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
5.
I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e
spesa,
ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di
acqua
imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in
posizione
adeguata e comunque a monte degli impianti di
imbottigliamento.
6.
Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti
annui,
di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di
acqua
imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate
dalla
Regione.".
ARTICOLO
7
(Norme
transitorie)
1.
Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all'articolo 41,
comma
3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come
sostituito
dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro
cinquanta
(lire novantaseimilatottocentoquattordici), per ogni
ettaro
o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o
concessione,
ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire
novecentossessantotto),
per ogni metro cubo o frazione di
metro
cubo di acqua minerale imbottigliata.
2.
Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento di quanto
previsto
all'articolo 41, commi 5 e 6 della legge regionale 11
novembre
1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge,
per
la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è
fatto
riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati
ai
sensi dell'articolo 42 della legge regionale 48/87.
In
sede di prima applicazione della presente legge, gli
adempimenti
previsti dall'articolo 41, comma 5 della legge
regionale
48/87, così sostituito dalla presente legge, debbono
essere
effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine,
i
titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la
documentazione
attestante le caratteristiche e certificazioni
tecniche
dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo
schema
di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa del Consigliere
Ripa di Meana, depositata alla
Presidenza
del Consiglio regionale il 26 settembre 2000, atto
consiliare
n. 204 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare
permanente
"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del
territorio
- Ambiente e infrastrutture - Formazione
professionale",
il 9 ottobre 2000.
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta
dell'Assessore
Monelli, deliberazione n.1410 del 14 novembre
2001,
atto consiliare n.964 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare
permanente
"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del
territorio
- Ambiente e infrastrutture - Formazione
professionale",
il 27 novembre 2001.
-
Indetto sull'atto n.204 un incontro consultivo pubblico, che si è
svolto
in data 7 dicembre 2000 ed espletata sull'atto n.964
un'audizione
con i soggetti richiedenti, che si è svolta in data 13
dicembre
2001.
-
Testo unificato e licenziato dalla IIa Commissione consiliare
permanente
il 13 dicembre 2001, con parere e relazioni,
illustrate
oralmente, dai Consiglieri Brozzi, per la maggioranza,
e
Laffranco, per la minoranza, scegliendo come testo base
quello
presentato dalla Giunta regionale (atto n.204-964/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella
seduta
del 21 dicembre 2001, deliberazione n. 179.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
al titolo della legge:
-
La legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 recante "Norme
per
la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e
termali",
è pubblicata nel B.U.R n. 84 del 16 novembre 1987.
Nota
all'art.1, comma unico, alinea:
-
Il testo vigente dell'art.23 della legge regionale 11 novembre
1987,
n. 48 (si veda la nota al titolo della legge), così come
modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
23. Decadenza.
1.
La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal permesso o
dalla
concessione, salvi i casi di forza maggiore, quando il
titolare:
a)
non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel
provvedimento
o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi
previsti
col programma generale dei lavori;
b)
non abbia osservato le disposizioni degli artt. 6 - comma
secondo,
12 - comma terzo, 14 - comma primo, 36 - comma
primo,
37 - comma primo, e non abbia, nonostante diffida,
adempiuto
agli obblighi previsti dagli artt. 15 - comma primo, 32
-
comma secondo e sesto, 37 - comma secondo, 38, 40 -
comma
terzo, 41 - comma primo e secondo, 42, 54 - comma
secondo,
e a tutti gli altri obblighi imposti con i provvedimenti di
permesso,
di concessione e di utilizzazione della risorsa;
c)
non sia più in possesso degli adeguati requisiti di capacità
tecnico-economica;
d)
abbia utilizzato sotto qualunque forma le acque minerali e
termali
senza le necessarie autorizzazioni previste dal terzo
comma
dell'art. 43 ovvero gli siano state revocate;
e)
non abbia installato o abbia manomesso i contatori
volumetrici
di cui all'articolo 41, comma 5.
2.
La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale previa
contestazione
dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il
termine
perentorio di trenta giorni per le controdeduzioni.
3.
La decadenza è pronunciata senza farsi luogo alla
contestazione
dei motivi quando si scioglie la Società titolare,
nonché
nell'ipotesi prevista dall'art. 28.
4.
In nessun caso il titolare dichiarato decaduto ha diritto a
rimborsi,
compensi o indennità da parte della Regione per i
lavori
eseguiti".
Nota
all'art.3, comma unico:
-
Il testo vigente dell'art.30 della legge regionale 11 novembre
1987,
n. 48 (si veda la nota al titolo della legge), così come
modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
30. Pubblicazione provvedimenti e tasse.
1.
I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o
la
loro proroga, nonché quelli indicati nell'art. 43 sono pubblicati
nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
Sono altresì pubblicati i provvedimenti che pronunciano la
revoca,
la decadenza o la rinuncia del permesso o della
concessione.
3.
I provvedimenti di conferimento, di cessazione e di
modificazione
delle concessioni e dei loro titolari devono
essere
trascritti alla Conservatoria dei registri immobiliari e, se
del
caso, registrati all'Ufficio del Registro".
Nota
all'art.4, comma unico:
-
Il testo vigente dell'art.33 della legge regionale 11 novembre
1987,
n. 48 (si veda la nota al titolo della legge), così come
modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
33. Tutela dei giacimenti.
1.
Quando nelle zone di protezione igienico-sanitarie e
idrogeologiche
delle sorgenti di acque minerali e termali, così
come
determinate nel provvedimento di concessione o di loro
costituzione,
occorra intraprendere lavori che esigano
perforazioni,
scavi o comunque opere che possano
manomettere
il sottosuolo, il Comune interessato ai fini del
rilascio
dei provvedimenti di competenza deve farne preventiva
e
motivata richiesta alla Giunta regionale, la quale sentita
l'U.L.S.S.
interessata per territorio, concede il proprio nulla-osta,
qualora
i lavori e le opere predette non siano di pregiudizio alle
sorgenti
stesse.
2.
Il nulla-osta di cui sopra può essere subordinato a particolari
condizioni
dirette alla salvaguardia delle sorgenti o delle falde
idriche
sotterranee, che i titolari dei lavori e delle opere
suddette
sono tenuti a rispettare, pena la sospensione dei
lavori
stessi e il ripristino delle condizioni iniziali, con espressa
comminatoria
che in caso di esecuzione d'ufficio la spesa
relativa
è posta a carico del proprietario inosservante.
3.
La delimitazione dell'area di protezione igienico-sanitaria e
l'individuazione
dei relativi vincoli è effettuata dalla Giunta
regionale
sentiti i Comuni interessati previo parere dell'Agenzia
regionale
per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge
regionale
6 marzo 1998, n.9.
4.
L'U.L.S.S. e il Comune, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze,
provvedono alla vigilanza sulla predetta area al
fine
della salvaguardia igienico-sanitaria ed idrogeologica della
risorsa
idrominerale e del rispetto delle disposizioni contenute
nell'art.
8 della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52".
Nota
all'art.4, comma unico, parte novellistica:
-
La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 recante "Norme sulla
istituzione
e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente
(A.R.P.A.)", è pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 12
marzo
1998.
Nota
all'art.5, comma unico:
-
Il testo vigente dell'art.38 della legge regionale 11 novembre
1987,
n. 48 (si veda la nota al titolo della legge), così come
modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
38. Somministrazione.
1.
E' vietata la somministrazione delle acque minerali per
l'attività
di imbottigliamento. Per le attività termali e la
produzione
di bevande analcoliche in acqua minerale, i contratti
di
somministrazione sono subordinati alla preventiva
autorizzazione
della Giunta regionale".
Nota
all'art.6, comma unico, parte novellistica:
-
Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 recante "Disciplina
delle
acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio
1992,
n. 105, concernente le acque minerali naturali, in
attuazione
della direttiva 96/70/CE", è pubblicato nella G.U.
n.231
del 1° ottobre 1999.
-
Il D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 recante "Regolamento per la
disciplina
igienica della produzione e del commercio delle
acque
gassate e delle bibite analcooliche gassate e non
gassate
confezionate in recipienti chiusi", è pubblicato nella
G.U.
n.178 del 24 luglio 1958.
-
Il testo dell'art.27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
recante
"Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
recante
disposizioni in materia di risorse idriche" (pubblicata
nel
B.U.R. n.62 del 10 dicembre 1997), è il seguente:
"Art.
27. (Legge finanziaria regionale).
1.
Entro il 15 settembre la Giunta regionale presenta al
Consiglio
regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno
successivo.
Con la legge finanziaria regionale, la Regione, in
conformità
con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP,
espone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo
compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il
medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze
previste
dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare
gli
effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della
programmazione
economico- finanziaria regionale.
2.
Con la legge finanziaria regionale, la Regione non può
introdurre
nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre
nuove
o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo.
3.
La legge finanziaria regionale stabilisce:
a)
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la
contrazione
dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno
degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto
degli
obiettivi della programmazione regionale;
b)
gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 29 e del
fondo
di cui all'articolo 47;
c)
la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere
nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio
pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente,
la
cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge
finanziaria
regionale;
d)
la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali
che
dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di
spesa
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.
4.
La legge finanziaria regionale può disporre:
a)
variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di
imposte
proprie della Regione o di addizionali ad imposte
erariali,
la cui determinazione è nella facoltà della Regione
medesima,
nonché altre misure che incidono sulla
determinazione
del quantum della prestazione, afferenti a
imposte
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in
vigore,
con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la
legge
finanziaria regionale si riferisce;
b)
l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli
anni
compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti
del
personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del
trattamento
economico e normativo del personale medesimo,
non
compreso nel regime contrattuale;
c)
la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per
ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni
di spesa vigenti;
d)
altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge
finanziaria
regionale dalle leggi regionali.
5.
La legge finanziaria regionale può disporre, per ciascuno
degli
anni compresi nel bilancio pluriennale della Regione,
nuove
o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove
finalizzazioni
nette da iscrivere nel fondo speciale di parte
corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle
riduzioni
permanenti di autorizzazioni di spesa corrente".
Nota
all'art.7, comma 2:
-
Il testo dell'art.42 della legge regionale 11 novembre 1987, n.
48
(si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:
"Art.
42. Dati statistici.
1.
I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono
tenuti
a denunciare periodicamente alla Giunta regionale sia i
dati
statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli
strumenti
di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma
dell'art.
10, attenendosi alle istruzioni impartite e fornendo
altresì
le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano
richiesti".