L.R. 27 DICEMBRE 2001, N. 38

 

"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n.48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 16 gennaio 2002, n. 3

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazione dell'art. 23)

 

1. All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 11 novembre

1987, n. 48 è aggiunta la seguente lettera:

 

"e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori

volumetrici di cui all'articolo 41, comma 5."

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Modificazione dell'art. 25)

 

1. L'articolo 25 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è

sostituito dal seguente:

"Art. 25

(Uso delle pertinenze)

1. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle

pertinenze.".

 

 

 

 

  

ARTICOLO 3

 

(Modificazione dell'art. 30)

 

1. All'articolo 30, comma 1 della legge regionale 11 novembre

1987, n. 48 le parole "sono soggetti al pagamento delle tasse

previste dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e

successivi aggiornamenti e modificazioni e" sono soppresse.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Modificazione dell'art. 33)

 

1. All'articolo 33, comma 3 della legge regionale 11 novembre

1987, n. 48 le parole "del Consiglio tecnico regionale per la

sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e

successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle

seguenti: "dell'Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Modificazione dell'art. 38)

 

1. All'articolo 38, comma 1 della legge regionale 11 novembre

1987, n. 48 dopo le parole: "attività termali" sono aggiunte le

seguenti: "e la produzione di bevande analcoliche in acqua

minerale".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Modificazione dell'art. 41)

 

1. L'articolo 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è

così sostituito:

"Art. 41

(Diritti annuali)

1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque

minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4

agosto 1999, n.339, sono tenuti al pagamento, a favore della

Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale

all'estensione della superficie accordata in permesso o

concessione.

 

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di

concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale

destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al

pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo,

commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque

utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di

bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

 

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento

nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento,

abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

 

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito

con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della

legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

 

5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e

spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di

acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in

posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di

imbottigliamento.

 

6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti

annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di

acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate

dalla Regione.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Norme transitorie)

 

1. Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all'articolo 41,

comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come

sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro

cinquanta (lire novantaseimilatottocentoquattordici), per ogni

ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o

concessione, ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire

novecentossessantotto), per ogni metro cubo o frazione di

metro cubo di acqua minerale imbottigliata.

 

2. Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento di quanto

previsto all'articolo 41, commi 5 e 6 della legge regionale 11

novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge,

per la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è

fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati

ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 48/87.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli

adempimenti previsti dall'articolo 41, comma 5 della legge

regionale 48/87, così sostituito dalla presente legge, debbono

essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine,

i titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la

documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni

tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo

schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa del Consigliere Ripa di Meana, depositata alla

Presidenza del Consiglio regionale il 26 settembre 2000, atto

consiliare n. 204 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare

permanente "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del

territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione

professionale", il 9 ottobre 2000.

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta

dell'Assessore Monelli, deliberazione n.1410 del 14 novembre

2001, atto consiliare n.964 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare

permanente "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del

territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione

professionale", il 27 novembre 2001.

 

- Indetto sull'atto n.204 un incontro consultivo pubblico, che si è

svolto in data 7 dicembre 2000 ed espletata sull'atto n.964

un'audizione con i soggetti richiedenti, che si è svolta in data 13

dicembre 2001.

 

- Testo unificato e licenziato dalla IIa Commissione consiliare

permanente il 13 dicembre 2001, con parere e relazioni,

illustrate oralmente, dai Consiglieri Brozzi, per la maggioranza,

e Laffranco, per la minoranza, scegliendo come testo base

quello presentato dalla Giunta regionale (atto n.204-964/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 21 dicembre 2001, deliberazione n. 179.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota al titolo della legge:

 

- La legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 recante "Norme

per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e

termali", è pubblicata nel B.U.R n. 84 del 16 novembre 1987.

 

Nota all'art.1, comma unico, alinea:

 

- Il testo vigente dell'art.23 della legge regionale 11 novembre

1987, n. 48 (si veda la nota al titolo della legge), così come

modificato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 23. Decadenza.

 

1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal permesso o

dalla concessione, salvi i casi di forza maggiore, quando il

titolare:

 

a) non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel

provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi

previsti col programma generale dei lavori;

 

b) non abbia osservato le disposizioni degli artt. 6 - comma

secondo, 12 - comma terzo, 14 - comma primo, 36 - comma

primo, 37 - comma primo, e non abbia, nonostante diffida,

adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 15 - comma primo, 32

- comma secondo e sesto, 37 - comma secondo, 38, 40 -

comma terzo, 41 - comma primo e secondo, 42, 54 - comma

secondo, e a tutti gli altri obblighi imposti con i provvedimenti di

permesso, di concessione e di utilizzazione della risorsa;

 

c) non sia più in possesso degli adeguati requisiti di capacità

tecnico-economica;

 

d) abbia utilizzato sotto qualunque forma le acque minerali e

termali senza le necessarie autorizzazioni previste dal terzo

comma dell'art. 43 ovvero gli siano state revocate;

 

e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori

volumetrici di cui all'articolo 41, comma 5.

 

2. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale previa

contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il

termine perentorio di trenta giorni per le controdeduzioni.

 

3. La decadenza è pronunciata senza farsi luogo alla

contestazione dei motivi quando si scioglie la Società titolare,

nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 28.

 

4. In nessun caso il titolare dichiarato decaduto ha diritto a

rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione per i

lavori eseguiti".

 

Nota all'art.3, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'art.30 della legge regionale 11 novembre

1987, n. 48 (si veda la nota al titolo della legge), così come

modificato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 30. Pubblicazione provvedimenti e tasse.

 

1. I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o

la loro proroga, nonché quelli indicati nell'art. 43 sono pubblicati

nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. Sono altresì pubblicati i provvedimenti che pronunciano la

revoca, la decadenza o la rinuncia del permesso o della

concessione.

 

3. I provvedimenti di conferimento, di cessazione e di

modificazione delle concessioni e dei loro titolari devono

essere trascritti alla Conservatoria dei registri immobiliari e, se

del caso, registrati all'Ufficio del Registro".

 

Nota all'art.4, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'art.33 della legge regionale 11 novembre

1987, n. 48 (si veda la nota al titolo della legge), così come

modificato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 33. Tutela dei giacimenti.

 

1. Quando nelle zone di protezione igienico-sanitarie e

idrogeologiche delle sorgenti di acque minerali e termali, così

come determinate nel provvedimento di concessione o di loro

costituzione, occorra intraprendere lavori che esigano

perforazioni, scavi o comunque opere che possano

manomettere il sottosuolo, il Comune interessato ai fini del

rilascio dei provvedimenti di competenza deve farne preventiva

e motivata richiesta alla Giunta regionale, la quale sentita

l'U.L.S.S. interessata per territorio, concede il proprio nulla-osta,

qualora i lavori e le opere predette non siano di pregiudizio alle

sorgenti stesse.

 

2. Il nulla-osta di cui sopra può essere subordinato a particolari

condizioni dirette alla salvaguardia delle sorgenti o delle falde

idriche sotterranee, che i titolari dei lavori e delle opere

suddette sono tenuti a rispettare, pena la sospensione dei

lavori stessi e il ripristino delle condizioni iniziali, con espressa

comminatoria che in caso di esecuzione d'ufficio la spesa

relativa è posta a carico del proprietario inosservante.

 

3. La delimitazione dell'area di protezione igienico-sanitaria e

l'individuazione dei relativi vincoli è effettuata dalla Giunta

regionale sentiti i Comuni interessati previo parere dell'Agenzia

regionale per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge

regionale 6 marzo 1998, n.9.

 

4. L'U.L.S.S. e il Comune, ciascuno nell'ambito delle rispettive

competenze, provvedono alla vigilanza sulla predetta area al

fine della salvaguardia igienico-sanitaria ed idrogeologica della

risorsa idrominerale e del rispetto delle disposizioni contenute

nell'art. 8 della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52".

 

Nota all'art.4, comma unico, parte novellistica:

 

- La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 recante "Norme sulla

istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente (A.R.P.A.)", è pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 12

marzo 1998.

 

Nota all'art.5, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'art.38 della legge regionale 11 novembre

1987, n. 48 (si veda la nota al titolo della legge), così come

modificato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 38. Somministrazione.

 

1. E' vietata la somministrazione delle acque minerali per

l'attività di imbottigliamento. Per le attività termali e la

produzione di bevande analcoliche in acqua minerale, i contratti

di somministrazione sono subordinati alla preventiva

autorizzazione della Giunta regionale".

 

Nota all'art.6, comma unico, parte novellistica:

 

- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 recante "Disciplina

delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio

1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in

attuazione della direttiva 96/70/CE", è pubblicato nella G.U.

n.231 del 1° ottobre 1999.

 

- Il D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 recante "Regolamento per la

disciplina igienica della produzione e del commercio delle

acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non

gassate confezionate in recipienti chiusi", è pubblicato nella

G.U. n.178 del 24 luglio 1958.

 

- Il testo dell'art.27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

recante "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36,

recante disposizioni in materia di risorse idriche" (pubblicata

nel B.U.R. n.62 del 10 dicembre 1997), è il seguente:

 

"Art. 27. (Legge finanziaria regionale).

 

1. Entro il 15 settembre la Giunta regionale presenta al

Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno

successivo. Con la legge finanziaria regionale, la Regione, in

conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP,

espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il

periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il

medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze

previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare

gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della

programmazione economico- finanziaria regionale.

 

2. Con la legge finanziaria regionale, la Regione non può

introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre

nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente

articolo.

 

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

 

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la

contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno

degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto

degli obiettivi della programmazione regionale;

 

b) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 29 e del

fondo di cui all'articolo 47;

 

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da

iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal

bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente,

la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge

finanziaria regionale;

 

d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali

che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di

spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

 

4. La legge finanziaria regionale può disporre:

 

a) variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di

imposte proprie della Regione o di addizionali ad imposte

erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione

medesima, nonché altre misure che incidono sulla

determinazione del quantum della prestazione, afferenti a

imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in

vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la

legge finanziaria regionale si riferisce;

 

b) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli

anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti

del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del

trattamento economico e normativo del personale medesimo,

non compreso nel regime contrattuale;

 

c) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per

ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di

autorizzazioni di spesa vigenti;

 

d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge

finanziaria regionale dalle leggi regionali.

 

5. La legge finanziaria regionale può disporre, per ciascuno

degli anni compresi nel bilancio pluriennale della Regione,

nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove

finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte

corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle

riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente".

 

Nota all'art.7, comma 2:

 

- Il testo dell'art.42 della legge regionale 11 novembre 1987, n.

48 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

 

"Art. 42. Dati statistici.

 

1. I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono

tenuti a denunciare periodicamente alla Giunta regionale sia i

dati statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli

strumenti di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma

dell'art. 10, attenendosi alle istruzioni impartite e fornendo

altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano

richiesti".