REG. REG. 28 SETTEMBRE 2001, N. 4.

 

«Modificazioni del Regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 - Ordinamento degli archivi

della Giunta regionale».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 10 ottobre 2001, n.49

 

 

Regolamento abrogato con Reg. Reg. 01 ottobre 2002, n. 5 art.58, comma 1.

 

 

Art. 1

(Sostituzione dell’art.10 del R.R. n. 21/89)

1. L’articolo 10 del regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Corrispondenza in arrivo)

1. La corrispondenza indirizzata alla Regione, suoi organi e strutture, ad essi recapitata con

qualsiasi mezzo e su qualunque supporto, deve essere consegnata all’unità archivistica della

sede competente alla trattazione.

2. L’unità archivistica dispone lo smistamento immediato della corrispondenza nominativa

pervenuta tramite fax o e-mail e di quella pervenuta anche con altri mezzi ed indirizzata

nominativamente al Presidente della Giunta regionale od ai singoli Assessori, nonché di tutta la

corrispondenza recante la dicitura “riservata”, e/o “personale”, o equivalente. La medesima è

in ogni caso assoggettata a protocollazione dopo la visione da parte degli interessati.

3. Gli addetti all’archivio effettuano l’apertura della corrispondenza, ad eccezione di quella di

cui al comma 2 ed appongono sulla stessa il timbro a calendario di posta in arrivo. Il Direttore

regionale o persona da questi delegata provvede all’assegnazione della corrispondenza. La

corrispondenza, siglata dal Direttore o da persona delegata, è restituita all’archivio, che

provvede alla immediata protocollazione e classificazione oltre che alla registrazione in

protocollo ed infine allo smistamento della stessa.

4. In sede di assegnazione della corrispondenza sono evidenziati i documenti urgenti, i quali

sono trattati con precedenza su tutta la corrispondenza ordinaria.

5. La documentazione erroneamente assegnata deve essere immediatamente restituita

all’archivio per le necessarie rettifiche.

6. Gli addetti all’archivio, qualora accertino il cattivo stato dei mezzi di chiusura di plichi,

lettere o pacchi, tali da far temere danni o manomissioni, provvedono all’apertura degli stessi

in presenza di due testimoni, redigendo apposito verbale dell’operazione ed assumendo il

verbale stesso al protocollo.

7. Con apposita disposizione del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale è

regolamentato il ricevimento della corrispondenza consegnata presso la sede della Presidenza

della Giunta regionale dopo le ore quattordici del venerdì.

8. Gli addetti all’archivio sono tenuti a rilasciare ricevuta su apposito modello di plichi

raccomandati o assimilati, o che in ogni caso comportino una dichiarazione di ricevimento.”.

 

Art. 2

(Sostituzione dell’art. 11 del R.R. n. 21/89)

1. L’articolo 11 del regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Corrispondenza in partenza)

1. Tutta la corrispondenza indirizzata a soggetti esterni all’amministrazione regionale deve

essere consegnata all’unità di archivio competente entro le ore undici di ogni giorno lavorativo;

la corrispondenza consegnata oltre tale orario viene spedita il giorno successivo.

2. L’esemplare della corrispondenza che viene prodotto per essere protocollato è trasmesso

in archivio, unitamente al fascicolo, ove esistente, e deve recare l’annotazione relativa alla sua

collocazione agli atti o alla restituzione alla struttura competente.

3. La minuta deve recare in originale la firma del soggetto che sottoscrive e la sigla

dattiloscritta delle persone che hanno curato la redazione e la stampa del testo.

4. La corrispondenza va presentata in archivio, per la spedizione in busta aperta recante

l’indirizzo/i dei destinatari e l’indicazione del modo con cui deve essere spedita.

5. La corrispondenza raccomandata è raccolta separatamente ed elencata nell’apposita

distinta, redatta in duplice copia a cura dell’ufficio scrivente.”.

 

Art. 3

(Abrogazione art. 12 del R.R. n. 21/89)

1. L’articolo 12 del regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 è abrogato.

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della

Regione dell’Umbria.

Dato a Perugia, addì 28 settembre 2001

LORENZETTI

 

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto comma

della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre

1999, n. 1, su proposta della Presidente Lorenzetti nella seduta del 1° agosto 2001,

deliberazione n. 907.

- Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti

della Regione n.5 del 10 settembre 2001, prot. n. 010698, che, qui di seguito, si riporta:

«VISTA la delibera n.907 in data 1.8.2001 della Giunta Regionale concernente:

"Modificazioni del Regolamento Regionale 26 giugno 1989, n. 21. Ordinamento degli archivi

della Giunta Regionale";

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con cui è stato adottato il T.U. delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO l’art. 53, comma 5 del predetto D.P.R. 445/2000 che dispone: “Sono oggetto di

registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti

informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica

amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli

atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni

e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione”;

VISTO l’art. 15 della legge 31.12.1996, n. 675, il D.P.R. 28.7.1999, n. 318 e l’art. 1 della

legge 3.11.2000, n. 325 che dettano norme per l’individuazione delle misure minime di

sicurezza per il trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che la Delibera 907/2001, nel disporre la sostituzione degli artt. 10, 11 e

l’abrogazione dell’art. 12 del regolamento regionale 26.6.1989, n. 21, non fa alcun riferimento

alle linee guida adottate dall’amministrazione per garantire la sicurezza dei dati;

CONSIDERATO che il nuovo testo dell’art. 10 del regolamento 21/1989, nel disciplinare le

procedure connesse al trattamento della corrispondenza in arrivo, al comma 3 recita “Gli

addetti all’archivio effettuano l’apertura della corrispondenza, ad eccezione di quella di cui al

comma 2”.

Tale corrispondenza, non venendo disciplinata in altro modo, appare esclusa dalla procedura

di smistamento e protocollo;

VISTA la nota aggiuntiva alla delibera 907/2001, inviata in data 10.9.2001, prot. n. 12696

dal Segretario Generale della Regione Umbria, con cui vengono forniti elementi utili

all’interpretazione della modifica regolamentare;

La Commissione di Controllo

Non riscontra vizi di legittimità

con invito a riformulare l’atto, tenendo conto delle considerazioni esposte in premessa».

- La Giunta regionale nella seduta del 19 settembre 2001, con deliberazione n. 1136,

tenendo conto delle considerazioni esposte dalla Commissione di controllo, ha apportato al

regolamento le conseguenti modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte

dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della Giunta

regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell’art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di

facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Nota al titolo del regolamento:

-  Il regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 recante “Ordinamento degli archivi della

Giunta regionale”, è pubblicato nel S.O. al B.U.R. n.27 del 5 luglio 1989.