REG. REG. 12 NOVEMBRE 2001, N. 7.

 

«Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

 

Pubblicato nel B. U. REGIONE UMBRIA 21 novembre 2001, n. 57 – S. O. n.2

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti

amministrativi e i casi di esclusione dal medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7

agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R 27 giugno 1992, n. 352, nonché dalla legge regionale 5

settembre 1994, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle strutture organizzative della Presidenza

della Giunta regionale e della Giunta regionale.

2. Gli enti ed organismi dipendenti dalla Regione adottano propri regolamenti per la disciplina

del diritto di accesso entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della

Regione Umbria (B.U.R.) del presente atto. Fino all'emanazione di detti regolamenti ed in caso

di mancata adozione, agli enti ed organismi stessi si applicano le norme del presente atto, ove

compatibili.

TITOLO II

OGGETTO E TITOLARITA' DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 3

(Documenti soggetti a pubblicità)

1. Chiunque ha diritto di accesso agli atti soggetti a pubblicità nelle forme previste dall'articolo

3, comma 1 della l.r. n. 31/1994, nonché agli allegati che ne formano parte integrante.

2. I documenti diversi da quelli indicati al comma 1 sono oggetto del diritto di accesso

secondo le norme del presente regolamento.

Art. 4.

(Documenti relativi a procedimenti conclusi)

1. Il diritto di accesso relativo a documenti concernenti procedimenti amministrativi già

conclusi ha ad oggetto tutti gli atti amministrativi, anche interni, formati dai soggetti di cui

all'articolo 2 ai fini del procedimento medesimo, nonché gli atti formati da privati o da altre

amministrazioni, secondo le norme di cui ai commi 2 e 3.

2. E’ consentito l'esercizio del diritto di accesso agli atti formati da privati qualora:

a) siano specificamente richiamati nella motivazione dell'atto amministrativo o comunque

costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento

amministrativo e presupposto del relativo atto finale;

b) si tratti di documenti, istanze o altri atti dai quali siano derivati in base all'ordinamento

vigente, forme di silenzio-accoglimento e altri istituti che comunque consentano la produzione

degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l'adozione di un provvedimento

amministrativo.

3. Sono oggetto di accesso gli atti formati da altre pubbliche amministrazioni nei casi di cui al

comma 2, lettera a), nonché le decisioni degli organi di controllo unitamente agli atti cui si

riferiscono.

Art. 5.

(Documenti relativi a procedimenti in corso)

1. Il diritto di accesso a documenti concernenti procedimenti amministrativi non ancora

conclusi è riconosciuto al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione ed ha ad oggetto

gli atti formati dalla Regione e quelli formati da privati o da altre pubbliche amministrazioni,

purché siano rilevanti ai fini del procedimento.

Art. 6.

(Soggetti legittimati all'accesso)

1. Il diritto di accesso ai documenti di cui all'articolo 4 può essere esercitato dai soggetti che

abbiano un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente

rilevanti.

2. Il diritto di accesso ai documenti di cui all'articolo 5, può essere esercitato:

a) da coloro nei cui confronti l'atto finale produce effetti diretti;

b) da coloro che possono ricevere dal medesimo atto un pregiudizio relativamente ad interessi

giuridicamente rilevanti e differenziati rispetto alla collettività;

c) da coloro che devono intervenire nel procedimento ai sensi delle leggi che disciplinano i

singoli procedimenti amministrativi;

d) da tutti i soggetti che hanno ricevuto comunicazione di avvio del procedimento.

3. L’accesso è consentito alle associazioni, ai comitati e agli altri soggetti collettivi costituiti,

per la tutela degli interessi di cui sono portatori, ai sensi del loro ordinamento interno.

4. L’accesso è consentito alle strutture regionali e alle altre pubbliche amministrazioni per gli

atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle loro competenze; in tal caso la

richiesta può essere presentata dal responsabile dell'ufficio interessato, dal responsabile del

procedimento amministrativo ovvero dagli amministratori dell'ente.

5. Coloro che presentano richiesta di accesso per enti, persone giuridiche, associazioni e

istituzioni od altri organismi e strutture devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta

che legittima l'esercizio del diritto per conto del soggetto rappresentato.

6. I tutori e i curatori dei soggetti interessati all'accesso devono dichiarare la loro condizione

ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Art. 7.

(Strutture competenti)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta al dirigente del Servizio competente a

formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il diritto di accesso relativo alle deliberazioni della Giunta regionale, alle determinazioni

dirigenziali e ai decreti del Presidente della Giunta regionale e agli allegati che ne formano parte

integrante è esercitato presso il Servizio Segreteria della Giunta regionale qualora la richiesta

abbia per oggetto gli originali, anche ai fini del rilascio di copie conformi.

3. Per gli atti soggetti a pubblicità il diritto può essere esercitato in via informale presso la sede

del B.U.R. o presso gli sportelli polifunzionali appositamente istituiti. I decreti del Presidente

della Giunta regionale sono consultabili nel sito www.regione.umbria.it. alla voce Leggi e

decreti.

4. La concessione, l'esclusione, il differimento o la limitazione dell'accesso sono disposti dal

dirigente responsabile del Servizio cui viene avanzata la richiesta, ovvero dal responsabile del

procedimento cui l'atto si riferisce, a tal fine delegato.

5. Qualora l'accesso sia richiesto al Servizio Segreteria della Giunta regionale, la concessione,

l'esclusione, il differimento o la limitazione sono disposti dal responsabile del Servizio ovvero

dal responsabile della Sezione a tal fine delegato.

Art. 8.

(Accesso informale)

1. L'accesso può essere richiesto in via informale, anche verbalmente, telematicamente e a

mezzo fax, alle strutture competenti, individuando gli estremi del documento oggetto della

richiesta ovvero, gli elementi che ne consentano la individuazione.

2. Qualora la richiesta riguardi documenti non soggetti a pubblicità, il richiedente deve

specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e documentare la propria identità e,

se del caso, i propri poteri rappresentativi.

3. Della richiesta la struttura competente prende apposita nota.

4. La richiesta, esaminata immediatamente dalle competenti strutture, è accolta mediante

indicazione della pubblicazione contenente l'atto, esibizione del documento, estrazione di copia

ovvero altra modalità idonea. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento

comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso espressamente richiamati

e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.

5. Nei casi di rifiuto, limitazione o differimento le motivazioni sono comunicate al richiedente in

forma verbale.

6. Resta ferma la facoltà per l'interessato di iniziare comunque, in qualsiasi momento, il

procedimento formale di cui all'articolo 9.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della l.r. n. 31/1994, il richiedente deve comunque

presentare richiesta formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta,

ovvero sorgano dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri

rappresentativi, o sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e della

documentazione fornita sulla accessibilità ai documenti.

Art. 9.

(Accesso formale)

1. L'accesso formale si esercita mediante domanda scritta rivolta ai soggetti di cui all'articolo

7, debitamente firmata dal richiedente.

2. La domanda è inviata a mezzo posta ovvero consegnata personalmente alle strutture

competenti, che ne rilasciano ricevuta, anche ai fini dei termini di cui agli articoli 10 e 11.

3. La domanda deve contenere l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8, comma 1,

nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 2, qualora si tratti di documenti non soggetti a

pubblicità.

4. Le richieste formali presentate ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va

esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente,

con contestuale comunicazione all'interessato.

5. La richiesta viene accolta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4.

6. L'esclusione, la limitazione o il differimento dell'accesso sono disposti secondo le norme del

Titolo IV.

Art. 10.

(Termine del procedimento)

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla

data di presentazione della richiesta, qualora consegnata personalmente, ovvero dalla data di

ricezione negli altri casi.

2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni, deve

darne tempestiva comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento

od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento resta sospeso, e

il suo decorso prosegue dal momento della presentazione della richiesta perfezionata.

Trascorso il termine di sessanta giorni senza che siano pervenuti gli elementi richiesti, il

responsabile dispone la chiusura e l'archiviazione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare

all'interessato l'eventuale reiezione della richiesta, con l'indicazione della relativa motivazione.

Art. 11.

(Reclamo)

1. In caso di differimento, rifiuto o limitazione del diritto di accesso, ovvero nell'ipotesi in cui

sia trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all'articolo 10, il soggetto richiedente

entro quindici giorni può presentare reclamo al Presidente della Giunta regionale, ai sensi

dell’articolo 5 della l.r. n. 31/1994, salva la facoltà di ricorrere al giudice amministrativo, ai

sensi dell'articolo 25, comma 5 della L.n. 241/1990.

2. Il reclamo, redatto in carta semplice, è inviato per posta tramite raccomandata ovvero è

consegnato personalmente alla struttura competente cui è stata proposta l’istanza di accesso.

In caso di consegna, al reclamante viene rilasciata ricevuta dell'atto.

3. Il Presidente della Giunta regionale decide sul reclamo entro quindici giorni dal ricevimento

dello stesso.

Art. 12.

(Esame dei documenti)

1. L'esame dei documenti si esercita mediante consultazione da parte del richiedente, da

effettuarsi presso la struttura competente nelle ore d'ufficio.

2. L'esame dei documenti avviene alla presenza del personale addetto. L'interessato può

prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

3. Salva l'applicazione delle disposizioni penali, è vietato asportare i documenti dal luogo

presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi

modo.

4. L'esame dei documenti può essere effettuato dal richiedente anche accompagnato da

persona di sua fiducia, ovvero da persona in possesso di atto di delega, dal quale risultino le

generalità del delegato, che devono essere registrate in calce alla richiesta.

5. L'esame dei documenti è gratuito.

Art. 13.

(Estrazione di copie)

1. L'estrazione di copie si esercita con le modalità previste dall’articolo 9 della l.r. n. 31/1994

mediante il rilascio di copia dei documenti, al richiedente o a suo delegato. La consegna può

avvenire a mano o a mezzo posta.

2. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono

comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere

indicate.

Art. 14.

(Oneri)

1. La richiesta di accesso è redatta su carta semplice.

2. Sono a carico del richiedente l'imposta di bollo, se richiesta, e le spese di riproduzione,

nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui

all’articolo 6 comma 5 della l.r. n. 31/1994. Sono altresì a carico del richiedente le eventuali

spese postali.

3. Al momento del ritiro delle copie deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle

somme di cui al comma 2.

TITOLO IV

ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 15.

(Differimento, rifiuto, limitazione della richiesta di accesso)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso sono motivati con riferimento specifico

alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta in

tutto o in parte.

Art. 16.

(Rapporti tra accesso e riservatezza)

1. Sono coperti da riservatezza:

a) i documenti personali dei dipendenti dell'amministrazione, per la parte relativa alle situazioni

personali e familiari, allo stato di salute, ad eventuali situazioni psico-attitudinali, alla situazione

professionale, economico-finanziaria e sindacale;

b) i documenti riguardanti le situazioni personali e familiari, lo stato di salute, le condizioni

economico-finanziarie e professionali relative a persone fisiche interessate dai provvedimenti,

dalle prestazioni o dai servizi dell'amministrazione;

c) i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie delle persone giuridiche

interessate dai provvedimenti, dalle prestazioni e dai servizi dell'amministrazione;

d) gli accertamenti medico-legali e la relativa documentazione;

e) gli atti e documenti riguardanti concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari

motivazioni connesse allo stato di necessità o di salute, limitatamente ai motivi;

f) i documenti concernenti notizie riguardati le imprese pubbliche o private quando la loro

divulgazione possa provocare concretamente un'indebita concorrenza;

g) la documentazione attinente a procedimenti giudiziari, disciplinari o di dispensa dal servizio;

h) i carichi penali pendenti e la certificazione antimafia.

2. Nell’ipotesi in cui la struttura competente a ricevere l’istanza accerti che questa ha ad

oggetto atti coperti da riservatezza ai sensi del comma 1 o da altre disposizioni normative, non

è consentita l’estrazione di copie degli atti medesimi, salvo il diritto di visione garantito a chi

dimostra la necessità dell’accesso ai fini della tutela di propri interessi giuridicamente protetti.

3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati personali ai sensi dell’articolo 15 della L. 31

dicembre 1996, n. 675 e del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 le strutture della Presidenza della

Giunta regionale e della Giunta regionale si attengono alle linee guida adottate con apposito

provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17.

(Casi di esclusione dall'accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi

dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 concernente “Istituzione e ordinamento dei

servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”, nonché nei casi di

segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

2. Il diritto di accesso è escluso per le esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'articolo

24, comma 2, lettere a) b) e c) della L.241/1990.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso:

a) i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali quando operano in seduta non

pubblica;

b) le note informali e i pareri ad uso interno degli uffici;

c) i documenti non definitivi e quelli non più detenuti dai soggetti indicati nell'articolo 2;

d) i documenti amministrativi emanati da altri enti che i medesimi sottraggono all'accesso e

l'amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza;

e) la documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, gruppi ed imprese

utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

4. E’ in ogni caso garantito l'accesso ai documenti che, per ordine dell'autorità giudiziaria,

devono essere prodotti in giudizio.

Art. 18.

(Limitazione)

1. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del

documento, sono esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso; le parti omesse

devono essere indicate.

2. La struttura competente dispone motivatamente in ordine alla limitazione e ne dà

comunicazione per iscritto al richiedente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della

richiesta.

Art. 19.

(Differimento)

1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 7 della l.r. n. 31/1994, l’accesso è differito fino alla

conclusione dei relativi procedimenti con riguardo a:

a) verbali delle commissioni ed elaborati delle prove relativi a procedimenti concorsuali di

reclutamento e avanzamento del personale;

b) documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e verbali inerenti i

procedimenti di gara ad evidenza pubblica.

2. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso quando è sufficiente far

ricorso al potere di differimento.

L’atto che dispone il differimento ne indica anche la durata e la motivazione ed è comunicato

per iscritto al richiedente.

 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della

Regione dell’Umbria.

Dato a Perugia, addì 12 novembre 2001

LORENZETTI

 

 

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto comma

della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre

1999, n. 1, su proposta della Presidente Lorenzetti nella seduta del 24 ottobre 2001,

deliberazione n. 1298.

- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione, con nota prot. n. 010898 del 9

novembre 2001, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3, che all’art. 9 ha disposto l’abrogazione del primo comma dell’art. 125, concernente il

controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, ha restituito la D.G.R. n.1298 del

24 ottobre 2001, trasmessa alla Commissione stessa prima dell’entrata in vigore della legge

costituzionale n.3/2001.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte

dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della Giunta

regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di

facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Note all’art. 1, comma unico:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. n.192

del 18 agosto 1990), è stata modificata ed integrata con legge 24 dicembre 1993, n. (in S.O.

alla G.U. n.303 del 28 dicembre 1993), con decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U.

n.109 del 12 maggio 1995) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,

n. 273 (in G.U. n.160 dell’11 luglio 1995), con legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla

G.U. n.113 del 17 maggio 1997), con legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. n.142

del 20 giugno 1998), con legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n.183 del 6 agosto

1999), con legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. n.275 del 24 novembre 2000) e con

legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. n.58 del 10 marzo 2001).

– Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 recante “Regolamento per la disciplina delle modalità di

esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione

dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, recante nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicato

nella G.U. n.177 del 29 luglio 1992), è stato modificato dal decreto legge 16 maggio 1994,

n.295 (in G.U. n.114 del 18 maggio 1994) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 1994, n. 445 (in G.U. n.165 del 16 luglio 1994).

– La legge regionale 5 settembre 1994, n.31 recante “Norme sul diritto di accesso ai

documenti amministrativi”, è pubblicata nel B.U.R. n.42 del 14 settembre 1994.

Nota all’art. 3, comma 1:

– Il testo dell’art. 3 della legge regionale 5 settembre 1994, n.31 (si vedano le note all’art.1,

comma unico), è il seguente:

«Art. 3. (Modalità di accesso).

1. L'effettivo esercizio del diritto di accesso viene facilitato con la pubblicazione il deposito

o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici

e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, nonché con l'attività dell'ufficio previsto

dall'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta, anche verbale, al dirigente dell'ufficio

competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

3. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli

elementi che ne consentano l'individuazione, specificare, e, ove occorra, comprovare

l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e documentare la propria identità e, se del caso, i

propri poteri rappresentativi.

4. La richiesta, esaminata immediatamente dal responsabile dell'ufficio cui si riferisce l'atto,

è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del

documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

5. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va

esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di

tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

6. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta, ovvero sorgano dubbi

sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sulla

sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite sulla

accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta

formale in carta semplice.

7. Delle richieste pervenute l'ufficio prende nota e per quelle formali rilascia ricevuta».

Nota all’art. 8, comma 7:

– Per testo dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 5 settembre 1994, n.31, si veda la

nota all’art.3, comma 1.

Note all’art. 11, comma 1:

– Il testo dell’art. 5 della legge regionale 5 settembre 1994, n.31 (si vedano le note all’art.1,

comma unico), è il seguente:

«Art. 5. (Reclamo).

1. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, il soggetto

richiedente può presentare, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, reclamo al Presidente

della Giunta regionale, salva la facoltà di ricorrere al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 25,

comma 5, della legge n. 241/1990.

2. Il Presidente della Giunta regionale decide sul reclamo entro 15 giorni dal ricevimento

dello stesso.

3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al caso di rifiuto e di

limitazione dell'accesso richiesto in via formale».

– Il testo dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si vedano le note

all’art.1, comma unico), è il seguente:

«Art. 25. omissis

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti

dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il

quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il

deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del

tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il

quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. omissis».

Nota all’art. 13, comma 1:

– Il testo dell’art. 9 della legge regionale 5 settembre 1994, n.31 (si vedano le note all’art.1,

comma unico), è il seguente:

«Art. 9. (Rilascio di copie).

1. Ogni ufficio regionale è autorizzato al rilascio di copie semplici di atti e documenti su cui

ha diretta competenza, nonché di copie conformi, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

di documenti che detiene in originale, anche avvalendosi della consultazione di banche dati

sull'attività amministrativa regionale gestita da strumenti informatici.

2. Degli atti e documenti, in possesso della Regione, provenienti da altre amministrazioni,

non può essere rilasciata copia autenticata, salvo che trattasi di atto in originale.

3. Le copie da rilasciare in bollo saranno assoggettate alla vigente normativa in materia e le

relative marche da bollo saranno presentate dall'interessato unitamente alla richiesta».

Note all’art. 14, comma 2:

– Il D.P.G.R. 17 ottobre 1994,n . 735 recante “Tariffe dei costi di riproduzione di copia di

documenti depositati presso la Regione dell’Umbria, nonché criteri e modalità della loro

riscossione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. n.31 del 5 settembre 1994”, è pubblicato

nel B.U.R. n.49 del 26 ottobre 1994.

– Il testo dell’art. 6, comma 5, della legge regionale 5 settembre 1994, n.31 (si vedano le

note all’art.1, comma unico), è il seguente:

«Art. 6. (Esame e rilascio dei documenti). omissis

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale

della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, nonché i criteri e le modalità

della loro riscossione».

Note all’art. 16, comma 3:

– Il testo dell’art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n.675 recante “Tutela delle persone e di

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.5 dell’8

gennaio 1997), è il seguente:

«Art. 15. Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle

specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di

idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei

dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle

finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti

l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata

in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi

regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione

tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,

lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza

delle norme che regolano la materia».

– Il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 recante “Regolamento recante norme per l'individuazione

delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15,

comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675”, è pubblicato nella G.U. n.216 del 14

settembre 1999.

Note all’art. 17, commi 1 e 2:

– Il testo dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n.801 recante “Istituzione e ordinamento

dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato” (pubblicata nella

G.U. n.303 del 7 novembre 1977), è il seguente:

«Art. 12.

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la

cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione

ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,

al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto

agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine

costituzionale».

– Il testo dell’art. 24, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si

vedano le note all’art.1, comma unico), è il seguente:

«Art. 24. omissis

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di

esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; omissis».

Nota all’art. 19, comma 1:

– Il testo dell’art. 7 della legge regionale 5 settembre 1994, n.31 (si vedano le note all’art.1,

comma unico), è il seguente:

«Art. 7. (Differimento della richiesta di accesso).

1. Ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone,

gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza della Regione specie

nella fase preparatoria dei provvedimenti, il differimento dell'accesso richiesto è disposto dal

responsabile dell'ufficio, su proposta del responsabile del procedimento, con atto motivato.

2. L'atto stabilisce anche la durata del differimento.

3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Ufficio affari giuridici, legali e del contenzioso

nell'esercizio delle funzioni di consulenza o di difesa, è differito, ove occorra, fino al termine

stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della

Regione».