REG. REG. 12 NOVEMBRE 2001, N. 7.
«Disciplina del diritto di accesso ai documenti
amministrativi».
Pubblicato nel B. U. REGIONE UMBRIA 21 novembre 2001, n. 57 –
S. O. n.2
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di
esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi e i casi di esclusione dal medesimo, nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R 27 giugno 1992, n. 352,
nonché dalla legge regionale 5
settembre 1994, n. 31 e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle
strutture organizzative della Presidenza
della Giunta regionale e della Giunta regionale.
2. Gli enti ed organismi dipendenti dalla Regione adottano
propri regolamenti per la disciplina
del diritto di accesso entro centoventi giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Umbria (B.U.R.) del presente atto. Fino
all'emanazione di detti regolamenti ed in caso
di mancata adozione, agli enti ed organismi stessi si
applicano le norme del presente atto, ove
compatibili.
TITOLO II
OGGETTO E TITOLARITA' DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 3
(Documenti soggetti a pubblicità)
1. Chiunque ha diritto di accesso agli atti soggetti a
pubblicità nelle forme previste dall'articolo
3, comma 1 della l.r. n. 31/1994, nonché agli allegati che
ne formano parte integrante.
2. I documenti diversi da quelli indicati al comma 1 sono
oggetto del diritto di accesso
secondo le norme del presente regolamento.
Art. 4.
(Documenti relativi a procedimenti conclusi)
1. Il diritto di accesso relativo a documenti concernenti
procedimenti amministrativi già
conclusi ha ad oggetto tutti gli atti amministrativi, anche
interni, formati dai soggetti di cui
all'articolo 2 ai fini del procedimento medesimo, nonché gli
atti formati da privati o da altre
amministrazioni, secondo le norme di cui ai commi 2 e 3.
2. E’ consentito l'esercizio del diritto di accesso agli
atti formati da privati qualora:
a) siano specificamente richiamati nella motivazione
dell'atto amministrativo o comunque
costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento
necessario del procedimento
amministrativo e presupposto del relativo atto finale;
b) si tratti di documenti, istanze o altri atti dai quali
siano derivati in base all'ordinamento
vigente, forme di silenzio-accoglimento e altri istituti che
comunque consentano la produzione
degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza
l'adozione di un provvedimento
amministrativo.
3. Sono oggetto di accesso gli atti formati da altre
pubbliche amministrazioni nei casi di cui al
comma 2, lettera a), nonché le decisioni degli organi di
controllo unitamente agli atti cui si
riferiscono.
Art. 5.
(Documenti relativi a procedimenti in corso)
1. Il diritto di accesso a documenti concernenti
procedimenti amministrativi non ancora
conclusi è riconosciuto al fine di rendere effettivo il
diritto di partecipazione ed ha ad oggetto
gli atti formati dalla Regione e quelli formati da privati o
da altre pubbliche amministrazioni,
purché siano rilevanti ai fini del procedimento.
Art. 6.
(Soggetti legittimati all'accesso)
1. Il diritto di accesso ai documenti di cui all'articolo 4
può essere esercitato dai soggetti che
abbiano un interesse personale e concreto, finalizzato alla
tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.
2. Il diritto di accesso ai documenti di cui all'articolo 5,
può essere esercitato:
a) da coloro nei cui confronti l'atto finale produce effetti
diretti;
b) da coloro che possono ricevere dal medesimo atto un
pregiudizio relativamente ad interessi
giuridicamente rilevanti e differenziati rispetto alla
collettività;
c) da coloro che devono intervenire nel procedimento ai
sensi delle leggi che disciplinano i
singoli procedimenti amministrativi;
d) da tutti i soggetti che hanno ricevuto comunicazione di
avvio del procedimento.
3. L’accesso è consentito alle associazioni, ai comitati e
agli altri soggetti collettivi costituiti,
per la tutela degli interessi di cui sono portatori, ai sensi
del loro ordinamento interno.
4. L’accesso è consentito alle strutture regionali e alle
altre pubbliche amministrazioni per gli
atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle
loro competenze; in tal caso la
richiesta può essere presentata dal responsabile
dell'ufficio interessato, dal responsabile del
procedimento amministrativo ovvero dagli amministratori
dell'ente.
5. Coloro che presentano richiesta di accesso per enti,
persone giuridiche, associazioni e
istituzioni od altri organismi e strutture devono dichiarare
la carica ricoperta o la funzione svolta
che legittima l'esercizio del diritto per conto del soggetto
rappresentato.
6. I tutori e i curatori dei soggetti interessati
all'accesso devono dichiarare la loro condizione
ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.
TITOLO III
PROCEDIMENTO DI ACCESSO
Art. 7.
(Strutture competenti)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta al
dirigente del Servizio competente a
formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente.
2. Il diritto di accesso relativo alle deliberazioni della
Giunta regionale, alle determinazioni
dirigenziali e ai decreti del Presidente della Giunta
regionale e agli allegati che ne formano parte
integrante è esercitato presso il Servizio Segreteria della
Giunta regionale qualora la richiesta
abbia per oggetto gli originali, anche ai fini del rilascio
di copie conformi.
3. Per gli atti soggetti a pubblicità il diritto può essere
esercitato in via informale presso la sede
del B.U.R. o presso gli sportelli polifunzionali
appositamente istituiti. I decreti del Presidente
della Giunta regionale sono consultabili nel sito
www.regione.umbria.it. alla voce Leggi e
decreti.
4. La concessione, l'esclusione, il differimento o la limitazione
dell'accesso sono disposti dal
dirigente responsabile del Servizio cui viene avanzata la
richiesta, ovvero dal responsabile del
procedimento cui l'atto si riferisce, a tal fine delegato.
5. Qualora l'accesso sia richiesto al Servizio Segreteria della
Giunta regionale, la concessione,
l'esclusione, il differimento o la limitazione sono disposti
dal responsabile del Servizio ovvero
dal responsabile della Sezione a tal fine delegato.
Art. 8.
(Accesso informale)
1. L'accesso può essere richiesto in via informale, anche
verbalmente, telematicamente e a
mezzo fax, alle strutture competenti, individuando gli
estremi del documento oggetto della
richiesta ovvero, gli elementi che ne consentano la
individuazione.
2. Qualora la richiesta riguardi documenti non soggetti a
pubblicità, il richiedente deve
specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta
e documentare la propria identità e,
se del caso, i propri poteri rappresentativi.
3. Della richiesta la struttura competente prende apposita
nota.
4. La richiesta, esaminata immediatamente dalle competenti
strutture, è accolta mediante
indicazione della pubblicazione contenente l'atto,
esibizione del documento, estrazione di copia
ovvero altra modalità idonea. L'accoglimento della richiesta
di accesso ad un documento
comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti
nello stesso espressamente richiamati
e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge e di regolamento.
5. Nei casi di rifiuto, limitazione o differimento le
motivazioni sono comunicate al richiedente in
forma verbale.
6. Resta ferma la facoltà per l'interessato di iniziare
comunque, in qualsiasi momento, il
procedimento formale di cui all'articolo 9.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della l.r. n. 31/1994,
il richiedente deve comunque
presentare richiesta formale qualora non sia possibile
l'accoglimento immediato della richiesta,
ovvero sorgano dubbi sulla legittimità del richiedente,
sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, o sulla sussistenza dell'interesse alla
stregua delle informazioni e della
documentazione fornita sulla accessibilità ai documenti.
Art. 9.
(Accesso formale)
1. L'accesso formale si esercita mediante domanda scritta rivolta
ai soggetti di cui all'articolo
7, debitamente firmata dal richiedente.
2. La domanda è inviata a mezzo posta ovvero consegnata
personalmente alle strutture
competenti, che ne rilasciano ricevuta, anche ai fini dei
termini di cui agli articoli 10 e 11.
3. La domanda deve contenere l'indicazione degli elementi di
cui all'articolo 8, comma 1,
nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 2, qualora si
tratti di documenti non soggetti a
pubblicità.
4. Le richieste formali presentate ad una struttura diversa
da quella nei cui confronti va
esercitato il diritto di accesso è dalla stessa
immediatamente trasmessa a quella competente,
con contestuale comunicazione all'interessato.
5. La richiesta viene accolta con le modalità di cui
all'articolo 8, comma 4.
6. L'esclusione, la limitazione o il differimento
dell'accesso sono disposti secondo le norme del
Titolo IV.
Art. 10.
(Termine del procedimento)
1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine
di trenta giorni, decorrenti dalla
data di presentazione della richiesta, qualora consegnata
personalmente, ovvero dalla data di
ricezione negli altri casi.
2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta,
l'Amministrazione, entro dieci giorni, deve
darne tempestiva comunicazione al richiedente, con raccomandata
con avviso di ricevimento
od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine
del procedimento resta sospeso, e
il suo decorso prosegue dal momento della presentazione
della richiesta perfezionata.
Trascorso il termine di sessanta giorni senza che siano
pervenuti gli elementi richiesti, il
responsabile dispone la chiusura e l'archiviazione del
procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione ha
l'obbligo di comunicare
all'interessato l'eventuale reiezione della richiesta, con
l'indicazione della relativa motivazione.
Art. 11.
(Reclamo)
1. In caso di differimento, rifiuto o limitazione del
diritto di accesso, ovvero nell'ipotesi in cui
sia trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui
all'articolo 10, il soggetto richiedente
entro quindici giorni può presentare reclamo al Presidente
della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 5 della l.r. n. 31/1994, salva la facoltà di
ricorrere al giudice amministrativo, ai
sensi dell'articolo 25, comma 5 della L.n. 241/1990.
2. Il reclamo, redatto in carta semplice, è inviato per
posta tramite raccomandata ovvero è
consegnato personalmente alla struttura competente cui è
stata proposta l’istanza di accesso.
In caso di consegna, al reclamante viene rilasciata ricevuta
dell'atto.
3. Il Presidente della Giunta regionale decide sul reclamo
entro quindici giorni dal ricevimento
dello stesso.
Art. 12.
(Esame dei documenti)
1. L'esame dei documenti si esercita mediante consultazione
da parte del richiedente, da
effettuarsi presso la struttura competente nelle ore
d'ufficio.
2. L'esame dei documenti avviene alla presenza del personale
addetto. L'interessato può
prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i
documenti presi in visione.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni penali, è vietato
asportare i documenti dal luogo
presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi
o comunque alterarli in qualsiasi
modo.
4. L'esame dei documenti può essere effettuato dal
richiedente anche accompagnato da
persona di sua fiducia, ovvero da persona in possesso di
atto di delega, dal quale risultino le
generalità del delegato, che devono essere registrate in
calce alla richiesta.
5. L'esame dei documenti è gratuito.
Art. 13.
(Estrazione di copie)
1. L'estrazione di copie si esercita con le modalità
previste dall’articolo 9 della l.r. n. 31/1994
mediante il rilascio di copia dei documenti, al richiedente
o a suo delegato. La consegna può
avvenire a mano o a mezzo posta.
2. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti.
Le copie parziali devono
comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le
pagine omesse devono essere
indicate.
Art. 14.
(Oneri)
1. La richiesta di accesso è redatta su carta semplice.
2. Sono a carico del richiedente l'imposta di bollo, se
richiesta, e le spese di riproduzione,
nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui
all’articolo 6 comma 5 della l.r. n. 31/1994. Sono altresì a
carico del richiedente le eventuali
spese postali.
3. Al momento del ritiro delle copie deve essere dimostrato
l'avvenuto pagamento delle
somme di cui al comma 2.
TITOLO IV
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 15.
(Differimento, rifiuto, limitazione della richiesta di
accesso)
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso
sono motivati con riferimento specifico
alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui
la richiesta non può essere accolta in
tutto o in parte.
Art. 16.
(Rapporti tra accesso e riservatezza)
1. Sono coperti da riservatezza:
a) i documenti personali dei dipendenti
dell'amministrazione, per la parte relativa alle situazioni
personali e familiari, allo stato di salute, ad eventuali
situazioni psico-attitudinali, alla situazione
professionale, economico-finanziaria e sindacale;
b) i documenti riguardanti le situazioni personali e
familiari, lo stato di salute, le condizioni
economico-finanziarie e professionali relative a persone
fisiche interessate dai provvedimenti,
dalle prestazioni o dai servizi dell'amministrazione;
c) i documenti riguardanti le condizioni
economico-finanziarie delle persone giuridiche
interessate dai provvedimenti, dalle prestazioni e dai
servizi dell'amministrazione;
d) gli accertamenti medico-legali e la relativa
documentazione;
e) gli atti e documenti riguardanti concessione di sussidi e
provvidenze per effetto di particolari
motivazioni connesse allo stato di necessità o di salute,
limitatamente ai motivi;
f) i documenti concernenti notizie riguardati le imprese
pubbliche o private quando la loro
divulgazione possa provocare concretamente un'indebita
concorrenza;
g) la documentazione attinente a procedimenti giudiziari,
disciplinari o di dispensa dal servizio;
h) i carichi penali pendenti e la certificazione antimafia.
2. Nell’ipotesi in cui la struttura competente a ricevere
l’istanza accerti che questa ha ad
oggetto atti coperti da riservatezza ai sensi del comma 1 o
da altre disposizioni normative, non
è consentita l’estrazione di copie degli atti medesimi,
salvo il diritto di visione garantito a chi
dimostra la necessità dell’accesso ai fini della tutela di
propri interessi giuridicamente protetti.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati personali ai
sensi dell’articolo 15 della L. 31
dicembre 1996, n. 675 e del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 le
strutture della Presidenza della
Giunta regionale e della Giunta regionale si attengono alle
linee guida adottate con apposito
provvedimento della Giunta regionale.
Art. 17.
(Casi di esclusione dall'accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti
dal segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801
concernente “Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato”, nonché nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione previsti
dall'ordinamento.
2. Il diritto di accesso è escluso per le esigenze di
salvaguardia degli interessi di cui all'articolo
24, comma 2, lettere a) b) e c) della L.241/1990.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso:
a) i verbali o i resoconti di organi collegiali
istituzionali quando operano in seduta non
pubblica;
b) le note informali e i pareri ad uso interno degli uffici;
c) i documenti non definitivi e quelli non più detenuti dai
soggetti indicati nell'articolo 2;
d) i documenti amministrativi emanati da altri enti che i
medesimi sottraggono all'accesso e
l'amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento
di propria competenza;
e) la documentazione relativa alla corrispondenza epistolare
di privati, gruppi ed imprese
utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.
4. E’ in ogni caso garantito l'accesso ai documenti che, per
ordine dell'autorità giudiziaria,
devono essere prodotti in giudizio.
Art. 18.
(Limitazione)
1. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo
una parte dei contenuti del
documento, sono esibite in visione o rilasciate copie
parziali dello stesso; le parti omesse
devono essere indicate.
2. La struttura competente dispone motivatamente in ordine
alla limitazione e ne dà
comunicazione per iscritto al richiedente, nel termine di
trenta giorni dalla ricezione della
richiesta.
Art. 19.
(Differimento)
1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 7 della l.r. n.
31/1994, l’accesso è differito fino alla
conclusione dei relativi procedimenti con riguardo a:
a) verbali delle commissioni ed elaborati delle prove
relativi a procedimenti concorsuali di
reclutamento e avanzamento del personale;
b) documenti relativi alla formazione e alla determinazione
dei prezzi e verbali inerenti i
procedimenti di gara ad evidenza pubblica.
2. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
all'accesso quando è sufficiente far
ricorso al potere di differimento.
L’atto che dispone il differimento ne indica anche la durata
e la motivazione ed è comunicato
per iscritto al richiedente.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della
Regione dell’Umbria.
Dato a Perugia, addì 12 novembre 2001
LORENZETTI
NOTE
- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai
sensi dell’art.121, quarto comma
della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della
Legge Costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, su proposta della Presidente Lorenzetti nella
seduta del 24 ottobre 2001,
deliberazione n. 1298.
- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione, con
nota prot. n. 010898 del 9
novembre 2001, a seguito dell’entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, che all’art. 9 ha disposto l’abrogazione del primo comma
dell’art. 125, concernente il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione, ha restituito la D.G.R. n.1298 del
24 ottobre 2001, trasmessa alla Commissione stessa prima
dell’entrata in vigore della legge
costituzionale n.3/2001.
AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con
l’aggiunta delle note redatte
dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta
(Servizio Segreteria della Giunta
regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi
dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20
dicembre 2000, n.39, al solo scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari
modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
normativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):
Note all’art. 1, comma unico:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in
materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” (pubblicata nella G.U. n.192
del 18 agosto 1990), è stata modificata ed integrata con
legge 24 dicembre 1993, n. (in S.O.
alla G.U. n.303 del 28 dicembre 1993), con decreto legge 12
maggio 1995, n. 163 (in G.U.
n.109 del 12 maggio 1995) convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273 (in G.U. n.160 dell’11 luglio 1995), con legge 15
maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla
G.U. n.113 del 17 maggio 1997), con legge 16 giugno 1998, n.
191 (in S.O. alla G.U. n.142
del 20 giugno 1998), con legge 3 agosto 1999, n. 265 (in
S.O. alla G.U. n.183 del 6 agosto
1999), con legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. n.275 del
24 novembre 2000) e con
legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. n.58 del 10
marzo 2001).
– Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 recante “Regolamento per
la disciplina delle modalità di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241,
recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” (pubblicato
nella G.U. n.177 del 29 luglio 1992), è stato modificato dal
decreto legge 16 maggio 1994,
n.295 (in G.U. n.114 del 18 maggio 1994) convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 1994, n. 445 (in G.U. n.165 del 16 luglio 1994).
– La legge regionale 5 settembre 1994, n.31 recante “Norme
sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, è pubblicata nel B.U.R. n.42 del
14 settembre 1994.
Nota all’art. 3, comma 1:
– Il testo dell’art. 3 della legge regionale 5 settembre
1994, n.31 (si vedano le note all’art.1,
comma unico), è il seguente:
«Art. 3. (Modalità di accesso).
1. L'effettivo esercizio del diritto di accesso viene
facilitato con la pubblicazione il deposito
o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili
mediante strumenti informatici, elettronici
e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso,
nonché con l'attività dell'ufficio previsto
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta,
anche verbale, al dirigente dell'ufficio
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a
detenerlo stabilmente.
3. L'interessato deve indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta, ovvero gli
elementi che ne consentano l'individuazione, specificare, e,
ove occorra, comprovare
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e
documentare la propria identità e, se del caso, i
propri poteri rappresentativi.
4. La richiesta, esaminata immediatamente dal responsabile
dell'ufficio cui si riferisce l'atto,
è accolta mediante indicazione della pubblicazione
contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità
idonea.
5. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa
da quella nei cui confronti va
esercitato il diritto di accesso è dalla stessa
immediatamente trasmessa a quella competente. Di
tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
6. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della
richiesta, ovvero sorgano dubbi
sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità,
sui suoi poteri rappresentativi o sulla
sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e
delle documentazioni fornite sulla
accessibilità del documento, il richiedente è invitato
contestualmente a presentare richiesta
formale in carta semplice.
7. Delle richieste pervenute l'ufficio prende nota e per
quelle formali rilascia ricevuta».
Nota all’art. 8, comma 7:
– Per testo dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 5
settembre 1994, n.31, si veda la
nota all’art.3, comma 1.
Note all’art. 11, comma 1:
– Il testo dell’art. 5 della legge regionale 5 settembre
1994, n.31 (si vedano le note all’art.1,
comma unico), è il seguente:
«Art. 5. (Reclamo).
1. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui
all'art. 4, comma 1, il soggetto
richiedente può presentare, entro 15 giorni dalla scadenza
del termine, reclamo al Presidente
della Giunta regionale, salva la facoltà di ricorrere al
giudice amministrativo ai sensi dell'art. 25,
comma 5, della legge n. 241/1990.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide sul reclamo
entro 15 giorni dal ricevimento
dello stesso.
3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano
anche al caso di rifiuto e di
limitazione dell'accesso richiesto in via formale».
– Il testo dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (si vedano le note
all’art.1, comma unico), è il seguente:
«Art. 25. omissis
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti
dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il
quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini. omissis».
Nota all’art. 13, comma 1:
– Il testo dell’art. 9 della legge regionale 5 settembre
1994, n.31 (si vedano le note all’art.1,
comma unico), è il seguente:
«Art. 9. (Rilascio di copie).
1. Ogni ufficio regionale è autorizzato al rilascio di copie
semplici di atti e documenti su cui
ha diretta competenza, nonché di copie conformi, a norma
della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
di documenti che detiene in originale, anche avvalendosi
della consultazione di banche dati
sull'attività amministrativa regionale gestita da strumenti
informatici.
2. Degli atti e documenti, in possesso della Regione,
provenienti da altre amministrazioni,
non può essere rilasciata copia autenticata, salvo che
trattasi di atto in originale.
3. Le copie da rilasciare in bollo saranno assoggettate alla
vigente normativa in materia e le
relative marche da bollo saranno presentate dall'interessato
unitamente alla richiesta».
Note all’art. 14, comma 2:
– Il D.P.G.R. 17 ottobre 1994,n . 735 recante “Tariffe dei
costi di riproduzione di copia di
documenti depositati presso la Regione dell’Umbria, nonché
criteri e modalità della loro
riscossione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. n.31
del 5 settembre 1994”, è pubblicato
nel B.U.R. n.49 del 26 ottobre 1994.
– Il testo dell’art. 6, comma 5, della legge regionale 5
settembre 1994, n.31 (si vedano le
note all’art.1, comma unico), è il seguente:
«Art. 6. (Esame e rilascio dei documenti). omissis
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione, sono definite le tariffe dei costi di
riproduzione, nonché i criteri e le modalità
della loro riscossione».
Note all’art. 16, comma 3:
– Il testo dell’art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n.675
recante “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
(pubblicata nel S.O. alla G.U. n.5 dell’8
gennaio 1997), è il seguente:
«Art. 15. Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma
2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia».
– Il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 recante “Regolamento
recante norme per l'individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, a norma dell'articolo 15,
comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675”, è pubblicato
nella G.U. n.216 del 14
settembre 1999.
Note all’art. 17, commi 1 e 2:
– Il testo dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n.801
recante “Istituzione e ordinamento
dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato” (pubblicata nella
G.U. n.303 del 7 novembre 1977), è il seguente:
«Art. 12.
Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le
notizie, le attività e ogni altra cosa la
cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello
Stato democratico, anche in relazione
ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni
poste dalla Costituzione a suo fondamento,
al libero esercizio delle funzioni degli organi
costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto
agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla
preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
fatti eversivi dell'ordine
costituzionale».
– Il testo dell’art. 24, comma 2, lettere a), b) e c), della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (si
vedano le note all’art.1, comma unico), è il seguente:
«Art. 24. omissis
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o
più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio
del diritto di accesso e gli altri casi di
esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza
di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
omissis».
Nota all’art. 19, comma 1:
– Il testo dell’art. 7 della legge regionale 5 settembre
1994, n.31 (si vedano le note all’art.1,
comma unico), è il seguente:
«Art. 7. (Differimento della richiesta di accesso).
1. Ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla
riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di
riservatezza della Regione specie
nella fase preparatoria dei provvedimenti, il differimento
dell'accesso richiesto è disposto dal
responsabile dell'ufficio, su proposta del responsabile del
procedimento, con atto motivato.
2. L'atto stabilisce anche la durata del differimento.
3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Ufficio
affari giuridici, legali e del contenzioso
nell'esercizio delle funzioni di consulenza o di difesa, è
differito, ove occorra, fino al termine
stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza
riferite all'eventuale difesa in giudizio della
Regione».