L.R. 25 GENNAIO 2002, N. 1
"Accelerazione
del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità
montane".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 6 febbraio 2002, n. 6
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
In attuazione del Piano forestale regionale decennale e del protocollo d'intesa
siglato in data 8 gennaio 2001 tra Regione, UNCEM e Organizzazioni sindacali,
la presente legge, nell'ambito delle politiche di contenimento delle spese di
gestione delle Comunità Montane, disciplina le modalità e le condizioni volte
alla riduzione del numero complessivo degli operai forestali in servizio con
contratto a tempo indeterminato, attraverso l'incentivazione, da parte della
Regione, in concorso
con
le Comunità Montane stesse, delle dimissioni volontarie.
ARTICOLO
2
(Incentivi)
1.
L'incentivazione alle dimissioni volontarie degli operai forestali avviene
attraverso la corresponsione di una somma lorda di 15.493,71 euro, attribuita
"una tantum" a coloro che, in
possesso
dei requisiti di cui all'articolo 3, richiedano di essere collocati a riposo.
ARTICOLO
3
(Beneficiari)
1.
Sono ammessi a fruire dei benefici della presente legge, in ordine di priorità,
gli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato:
a)
che risultino da idonea
certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
1.
un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;
2.
un'età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il
collocamento a riposo obbligatorio;
b)
che risultino da idonea
certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
1.
un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;
2.
un'età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il
collocamento a riposo obbligatorio;
c)
che risultino idonei alle mansioni
svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1.
un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;
2.
un'età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il
collocamento a riposo obbligatorio;
d)
che risultino idonei alle mansioni
svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1.
un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;
2.
un'età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il
collocamento a riposo obbligatorio;
e)
che, non in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 delle precedenti
lettere a) e b), risultino da idonea documentazione, parzialmente inidonei al
servizio.
ARTICOLO
4
(Procedure)
1.
La Giunta regionale, di concerto con le Comunità Montane, disciplina le
modalità di attuazione della presente legge, anche in ordine alle date del
collocamento a riposo, di presentazione delle domande e del possesso dei
requisiti.
ARTICOLO
5
(Ripartizione
e assegnazione)
1.
La Giunta regionale ripartisce annualmente tra le Comunità Montane la somma
stanziata dalla presente legge proporzionalmente al numero delle domande di
collocamento a riposo volontario ammesse sulla base di una graduatoria unica
regionale.
ARTICOLO
6
(Norma
transitoria)
1.
In attuazione dei principi di cui al
comma 5 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli obblighi di
assunzione ivi previsti sono sospesi per due anni dall'entrata in vigore della
presente legge per le Comunità montane, per le quali siano previsti obblighi di
riduzione della dotazione del personale addetto alla sistemazione
idraulico-forestale e limitatamente a tale dotazione organica.
ARTICOLO
7
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge fanno fronte la Regione, nei limiti del settanta per cento
e le Comunità Montane nei limiti del trenta per cento.
2. Con riferimento alla quota di spettanza
della Regione, come indicata al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2002, la
spesa di 413.165,52 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 7.1.015,
di nuova istituzione, denominata "Accelerazione del processo di riduzione
della manodopera forestale regionale delle Comunità Montane".
3.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si fa fronte con l'apposito
stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio
di previsione 2001, denominata "Fondi speciali per spese correnti",
in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 27 aprile
2001, n. 13, così come modificata con legge regionale 28 novembre 2001, n. 33.
4. La disponibilità relativa all'anno 2001
di cui al precedente comma 3 è iscritta nella competenza dell'anno 2002 in
attuazione dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000,
n. 13.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad
effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2002 della somma di cui al
comma 3, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad
apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in
termini di competenza che di cassa.
6.
Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27,
comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.