L.R.
27 MARZO 2002, N. 4
"Norme
per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 10 aprile 2002, n. 16
ARTICOLO
1
(Rilascio
di licenze)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento
delle acque pubbliche, di cui all'articolo 56 del testo unico 11 dicembre 1933,
n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque
volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci
gią assentiti in precedenza.
ARTICOLO
2
(Funzioni
delle Province)
1.
Le Province rilasciano le licenze di attingimento secondo gli indirizzi
deliberati dalla Giunta regionale che devono prevedere prioritariamente,
nell'ambito del quinquennio, l'uso razionale delle acque e l'introduzione di
varietą a ridotto fabbisogno idrico e di sistemi irrigui pił efficienti ed a
basso impatto ambientale, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori
interessati.
2.
Nel corso del terzo anno la Giunta regionale procede alla verifica della
applicazione degli indirizzi di cui al comma precedente.