L.R. 22 APRILE 2002, N. 5

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 26 aprile 2002, n. 19 – S.S. n. 1

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ARTICOLO 1

 

(Finalità)

 

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2002-2004 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

 

ARTICOLO 2

 

(Ricorso al mercato)

 

1. Per l'anno 2002 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in 37.175.500,00 euro.

 

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in 36.542.800,00 euro ed in 37.175.500,00 euro.

 

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

 

ARTICOLO 3

 

(Non applicazione delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della Protezione civile)

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per i veicoli dei quali risultino proprietari, i soggetti aventi sede legale in Umbria iscritti al registro regionale delle organizzazioni del volontariato, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, al settore protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile.


ARTICOLO 4

 

(Non applicazione tasse sulle concessioni regionali)

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle voci della tariffa, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, elencati nell'allegato A che è parte integrante della presente legge.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ARTICOLO 5

 

(Fondo consortile Società TRE A a.r.l.)

 

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge per un importo di 206.500,00 euro, iscritta nella Unità Previsionale di Base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 "Attività istituzionali", è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

 

ARTICOLO 6

 

(Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)

 

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015, di cui alla tabella "B" allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

 

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

 

ARTICOLO 7

 

(Disposizioni per gli Enti dipendenti)

 

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella "C".

 

2. La disposizione di cui all'articolo 11 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

 

 

ARTICOLO 8

 

(Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)

 

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma di 1.033.000,00 euro iscritta nella U.P.B. 03.2.007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata tabella "C".

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

ARTICOLO 9

 

(Finanziamento di programmi comunitari)

 

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di 7.137.443,54 euro per l'anno 2002, di 6.607.846,00 euro per l'anno 2003 e di 7.678.689,00 euro per l'anno 2004.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 10

 

(Fondi speciali e tabelle)

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge.

 

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella tabella "D" allegata alla presente legge.

 

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

ARTICOLO 11

 

(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)

 

1. E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

ARTICOLO 12

 

(Copertura finanziaria)

 

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2002 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2002 e per gli anni 2003 e 2004 nel bilancio pluriennale 2002/2004.