L.R.
22 APRILE 2002, N. 5
"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio
pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 26 aprile 2002, n. 19 – S.S. n. 1
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con
la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2002-2004 il
quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale
vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto
della programmazione economico-finanziaria regionale.
ARTICOLO
2
(Ricorso
al mercato)
1.
Per l'anno 2002 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la
contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del
bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in 37.175.500,00 euro.
2.
Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo di ricorso al mercato è
rispettivamente determinato in 36.542.800,00 euro ed in 37.175.500,00 euro.
3.
I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti.
ARTICOLO
3
(Non
applicazione delle tasse automobilistiche regionali a favore delle
organizzazioni del volontariato che operano nel settore della Protezione
civile)
1.
A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale", sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica
regionale, per i veicoli dei quali risultino proprietari, i soggetti aventi
sede legale in Umbria iscritti al registro regionale delle organizzazioni del
volontariato, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, al settore
protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella
protezione civile.
ARTICOLO 4
(Non
applicazione tasse sulle concessioni regionali)
1.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 non si applicano le tasse sulle concessioni
regionali limitatamente alle voci della tariffa, di cui al decreto legislativo
22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, elencati
nell'allegato A che è parte integrante della presente legge.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA
ARTICOLO
5
(Fondo
consortile Società TRE A a.r.l.)
1.
Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di
cui alla tabella "C" allegata alla presente legge per un importo di
206.500,00 euro, iscritta nella Unità Previsionale di Base (di seguito
denominata U.P.B.) 07.2.011 "Attività istituzionali", è vincolata
all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco
tecnologico agroalimentare dell'Umbria.
ARTICOLO
6
(Oneri
contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)
1.
Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di
432.790,88 euro annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015, di cui alla
tabella "B" allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle
norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed
assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
2.
I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita
convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli
oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle
quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
ARTICOLO
7
(Disposizioni
per gli Enti dipendenti)
1.
Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività
istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti
previsti nella allegata Tabella "C".
2.
La disposizione di cui all'articolo 11 della presente legge si applica anche
agli enti dipendenti dalla Regione.
ARTICOLO
8
(Fondo
per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9
dicembre 1998, n. 431, articolo 11)
1.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la
somma di 1.033.000,00 euro iscritta nella U.P.B. 03.2.007 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della
Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come
previsto nell'allegata tabella "C".
TITOLO
III
INTERVENTI
PER LO SVILUPPO
ARTICOLO
9
(Finanziamento
di programmi comunitari)
1.
Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al
cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale la somma di 7.137.443,54 euro per
l'anno 2002, di 6.607.846,00 euro per l'anno 2003 e di 7.678.689,00 euro per
l'anno 2004.
TITOLO
IV
NORME
FINALI
ARTICOLO
10
(Fondi
speciali e tabelle)
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29 della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate
nelle tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e
triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la
presente legge, sono indicate nella tabella "C" allegata alla
presente legge.
3.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano
determinati, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure
indicate nella tabella "D" allegata alla presente legge.
4.
A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale,
riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa
nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
ARTICOLO
11
(Conservazione
dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1.
E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei
residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte
dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, comma
3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
ARTICOLO
12
(Copertura
finanziaria)
1.
L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno
2002 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2002 e per gli anni
2003 e 2004 nel bilancio pluriennale 2002/2004.