L.R.
23 APRILE 2002, N. 6
"Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale
2002/2004".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 26 aprile 2002, n. 19 – S.S. n. 2
ARTICOLO
1
(Stato
di previsione dell'entrata)
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario
2002 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in 4.265.375.294,92
euro in termini di competenza e in 4.512.480.676,35 euro in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle
imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione
delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2002 secondo lo stato
di previsione di cui al comma 1.
3.
Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione
in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione
2002 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate
(Tabella A).
ARTICOLO
2
(Stato
di previsione della spesa)
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario
2002 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in 4.265.375.294,92
euro in termini di competenza e in 4.512.480.676,35 euro in termini di cassa.
2.
E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2002 entro il
limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di
cui al comma 1.
3.
E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2002
entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione
di cui al comma 1.
4.
Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte
spesa del bilancio di previsione 2002 è determinata così come previsto dallo
stato di previsione delle spese (Tabella B).
ARTICOLO
3
(Quadro
generale riassuntivo)
1.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario
2002 annesso alla presente legge.
ARTICOLO
4
(Destinazione
dell'avanzo finanziario iscritto alla
U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)
1.
L'avanzo finanziario di 591.641.273,14 euro iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello
stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di
entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2001, è
destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente
legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, sono apportate
con la legge di assestamento del bilancio 2002 in base alle operazioni di
chiusura dell'esercizio precedente.
ARTICOLO
5
(Risorse
destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2002)
1.
Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2002
ammontano a 1.101.603.000,00 euro e sono destinate agli interventi indicati
nella Tab. M) allegata alla presente legge.
ARTICOLO
6
(Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per
l'anno 2002, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle
unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che
della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti
infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale
e provinciale dello Stato.
2.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ad effettuare variazioni
compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3
allegato alla presente legge.
ARTICOLO
7
(Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo
42, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
2.
Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire
il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3 della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
ARTICOLO
8
(Fondo
di riserva per le spese impreviste)
1.
In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è
approvato l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
ARTICOLO
9
(Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 è stabilito per l'anno 2002 in 82.252.001,45 euro e
iscritto nella U.P.B. 16.1.002.
ARTICOLO
10
(Autorizzazione
al ricorso all'indebitamento)
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 2002, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale di
contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento
fino all'importo complessivo di 37.175.500,00 euro per una durata massima di
anni trenta ed entro il limite di spesa di 259.000,00 euro per l'anno 2002 e di
3.200.000,00 euro per gli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si fa fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di
base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004 allegato (appendice
n. 1).
3.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n.
281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti
al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente
legge.
4.
Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio
2001, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con
l'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14 e con l'articolo 2
della legge regionale 28 novembre 2001, n. 33 è rinnovata l'autorizzazione alla
Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale di
contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre
operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di 66.951.070,01 euro
per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di
3.600.000,00 euro per l'anno 2002 e 6.500.000,00 euro per ciascuno degli anni
successivi.
5.
Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si fa fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di
base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004 allegato (appendice
n. 1).
6.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n.
281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al
finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente
legge.
7.
Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi
anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di
anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e dell'articolo 35 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ne determina le condizioni e le modalità, entro i
limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa l'eventuale
costituzione di un fondo vincolato per la restituzione a scadenza del capitale
oggetto del prestito obbligazionario.
8.
Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante
iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la
durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste
scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali
oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse.
Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti
creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di
copertura dei rischi.
9.
In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare
mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di
ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni
in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del
servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità
assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal
fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione
le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore
dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o
dell'operazione di copertura del rischio.
Qualora
il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa,
venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il
tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate
della Regione.
10.
La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione
dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed
all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del
prestito stesso.
11.
L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle
corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale
2002/2004.
ARTICOLO
11
(Estinzione
anticipata di mutui onerosi)
1.
La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente
contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento
attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad
estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a
condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la
contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di
importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente
e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione
degli oneri di ammortamento.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di
mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi
compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del
capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi
8, 9 e 10 dell'articolo 10.
3.
All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti
iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio
pluriennale 2002/2004 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei
quali si autorizza l'estinzione anticipata.
ARTICOLO
12
(Gestione
attiva del portafoglio di debiti)
1.
In relazione alle condizioni di mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio
di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata a
ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, mediante operazioni di
trasformazione di scadenze e/o di tassi di interesse, attraverso l'uso di
strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale
utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del
portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.
2.
Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo
10, comma 9.
ARTICOLO
13
(Cessione
dei crediti)
1.
In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla
cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi
anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni e
ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.
2.
All'onere relativo al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che
sono appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio
pluriennale 2002/2004.
ARTICOLO
14
(Spese
per la edizione di cataloghi scientifici)
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di
15.500,00 euro iscritto in corrispondenza dell'unità previsionale di base
10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo
accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.
ARTICOLO
15
(Interventi
connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - L.R. 18 aprile
1997, n. 14)
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a 3.873.400,00 euro a
valere sulla quota di stanziamenti iscritti in corrispondenza dell'unità
previsionale di base 02.2.001 "Interventi su immobili regionali" e
11.2.002 "Investimenti in favore dell'occupazione" dello stato di
previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente
entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.00l .
ARTICOLO
16
(Spese
per la carta tecnica regionale)
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di
103.300,00 euro della unità previsionale di base 05.1.008 della parte spesa del
bilancio 2001 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente
entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.
ARTICOLO
17
(Attività
di liquidazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria e dell'azienda di Promozione
Turistica. Art. 7 L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 e art. 14 L.R. 19 novembre 2001,
n. 29)
1.
La Giunta regionale - a norma e per gli effetti dell'articolo 7 della legge
regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e dell'articolo 14 della legge regionale 19 novembre
2001, n. 29 - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2002 le variazioni, sia in termini di competenza che
di cassa, alle UPB 4.2.002 e 4.2.003 dell'entrata, nonché alle UPB 7.2.015 e
9.2.005 della spesa per l'iscrizione delle risultanze dell'attività di
liquidazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria e dell'Azienda di
Promozione Turistica soppressi con le leggi regionali nn. 35/94 e 29/2001.
ARTICOLO
18
(Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati)
1.
Per l'anno 2002 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2, della
legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a
favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa
indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.
ARTICOLO
19
(Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità)
1.
In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale di contabilità
28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare nel
corso dell'anno 2002 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in
materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il
loro ammontare non superi l'importo di 10,33 euro.
2.
Nei casi di cui al comma l, il competente ufficio regionale è esonerato
dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO
20
(Approvazione
del bilancio pluriennale 2002-2004)
1.
E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002/2004
secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
ARTICOLO
21
(Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione)
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale di contabilità
28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di
previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a)
Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Perugia di cui
alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 2);
b)
Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Temi di cui
alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);
c)
Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n.
4);
d)
Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 26 maggio 1975,
n. 38 (Appendice n. 5);
e)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alle leggi regionali 14
febbraio 1995, n. 6 e 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 6);
f)
Centro per le pari opportunità (CPO) di cui alla legge regionale 18 novembre
1987, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni (Appendice n. 7);
g)
Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) di cui alla legge
regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 8);
h)
Agenzia di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 19 novembre
2001, n. 29 (Appendice n. 9);
i)
Agenzia Umbria lavoro (AUL) di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 41
(Appendice n. 10);
j)
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella
dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990,
n. 24 (Appendice n. 11);
k)
Agenzia Umbria Ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30
(Appendice n. 12);
l)
Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione,
l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES) di
cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 13).
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
- di iniziativa della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore
Riommi,
deliberazione n.215 del 27 febbraio 2002, atto
consiliare
n. 1143 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari
permanenti
Ia "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio
-
Finanze e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti
locali"
con competenza referente, IIa "Attività economiche -
Assetto
e utilizzazione del territorio - Ambiente e infrastrutture -
Formazione
professionale" e IIIa "Servizi e politiche sociali -
Igiene
e sanità - Istruzione - Cultura - Sport" con competenza
consultiva,
il 12 marzo 2002.
-
Espletate sull'atto apposite audizioni in data 26 e 27 marzo
2002.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare
permanente
in data 11 aprile 2002, con parere e relazioni,
illustrate
oralmente, dal Presidente Pacioni per la maggioranza
e
dal Consigliere Zaffini per la minoranza e con i pareri
consultivi
delle Commissioni consiliari permanenti IIa e IIIa
(atto
n.1143/bis).
-
Esaminato ed approvato, con
emendamenti, dal Consiglio
regionale
nella seduta del 18 aprile 2002, deliberazione n. 205.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
all'art. 1, comma 3:
-
Il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
recante
"Disciplina generale della programmazione, del
bilancio,
dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione
dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2
marzo
2000), è il seguente:
_
"Art.
41. (Individuazione delle unità previsionali di base e dei
capitoli).
1.
La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata
con
la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la
quale
si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto
alla
classificazione dell'anno precedente.
2.
La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in
capitoli
ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata
dalla
Giunta regionale. Non possono essere incluse nel
medesimo
capitolo:
a)
spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;
b)
spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al
rimborso
di mutui e prestiti;
c)
spese relative a funzioni proprie della Regione e spese
relative
a funzioni delegate dallo Stato;
d)
spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione
vincolata
iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello
stesso
bilancio, ed altre spese".
Nota
all'art. 2, comma 4:
-
Per il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000,
n.13,
si veda la nota all'art. 1, comma 3.
Nota
all'art. 6, comma 2:
-
Il testo dell'art. 46, comma 3, della legge regionale 28 febbraio
2000,
n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
_
"Art.
46. (Variazioni di bilancio). Omissis
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso
dell'esercizio,
e non oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli
del
bilancio che non comportino variazioni degli stanziamenti
delle
unità previsionali di base. Con legge di bilancio o di
variazione
allo stesso, la Giunta regionale può essere, altresì,
autorizzata
ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di
più
unità previsionali di base strutturalmente collegati,
nell'ambito
di un medesimo programma o progetto. omissis".
Nota
all'art. 7:
-
Il testo degli artt. 42, comma 2, e 82, comma 3, della legge
regionale
28 febbraio 2000, n.13 (si veda la nota all'art. 1,
comma
3), è il seguente:
_
"Art.
42. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
Omissis
2. Da tale fondo, sono prelevate, con
deliberazione della
Giunta
regionale, le somme necessarie per integrare gli
stanziamenti
di competenza e di cassa delle unità previsionali
di
base che si rivelino insufficienti, alla condizione che
riguardino
spese aventi carattere obbligatorio o connesse con
l'accertamento
e la riscossione delle entrate. omissis
Art.
82. (Residui passivi. Nozione). Omissis
3.
Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate
nel
conto dei residui per non più di due anni successivi a quello
in
cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine non si
fa
più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto
dei
residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà
essere
iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La
legge
regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino
alla
loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi
uno
specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti
erogatori
dei trasferimenti. omissis".
Nota
all'art. 8, comma unico:
-
Il testo dell'art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
_
"Art.
43. (Fondo di riserva per le spese impreviste).
1.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è
iscritto
un fondo di riserva per le spese impreviste.
2.
Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono
prelevate
e iscritte, in aumento degli stanziamenti di
competenza
e di cassa delle unità previsionali di base della
spesa,
le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti
dalla
legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e
di
improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del
bilancio,
e che non trovino capienza negli stanziamenti del
bilancio
medesimo. Tali spese non devono comunque
impegnare
i bilanci futuri con carattere di continuità.
3.
Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da
approvarsi
con apposito articolo della legge di approvazione del
bilancio,
delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui
al
comma 2.
4.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale della
Regione
è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al
comma
2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto
ai
prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo".
Nota
all'art. 9, comma unico:
-
Il testo dell'art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
_
"Art.
44. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).
1.
Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva
per
l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui
stanziamento
è annualmente determinato, con apposito
articolo
della legge di approvazione del bilancio, entro il limite
massimo
di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei
pagamenti
previsti nell'esercizio.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal
fondo
ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle
unità
previsionali di spesa del bilancio le somme necessarie a
provvedere
ad eventuali deficienze delle relative dotazioni.
3.
Le deliberazioni di cui al comma 2, non sono soggette a
controllo
e sono comunicate al Consiglio regionale entro
cinque
giorni dalla data di adozione".
Note
all'art. 10, commi 1, 3, 4, 6 e 7:
-
Il testo dell'art. 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
_
"Art.
63. (Mutui e prestiti).
1.
Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione
di
mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi
contratti
preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di
bilancio
o da successiva legge di variazione al bilancio di
previsione,
che fissa gli oneri connessi, la durata massima del
periodo
di ammortamento e la copertura della spesa anche in
riferimento
al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa
cessa
con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
2.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e
prestiti
se non è stato approvato dal Consiglio regionale il
rendiconto
relativo dell'esercizio di due anni precedenti a quello
al
cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.
3.
Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla
contrazione
di prestiti obbligazionari, mediante emissione di
Buoni
ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in
apposite
unità previsionali di base distintamente per la quota
destinata
al pagamento degli interessi e per la quota destinata
al
rimborso del capitale.
4.
La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è
deliberata
- in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla
Giunta
regionale, la quale determina il tasso effettivo e la
durata,
nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali
condizioni
accessorie.
5.
Entro 15 giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta
regionale
è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione sul
Bollettino
Ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni
pattuite.
6.
Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il
termine
dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i
residui
attivi.
7.
Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in
relazione
ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine
dell'esercizio,
costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni".
-
Il testo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.281 recante
"Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario"
(pubblicata nella G.U. n.127 del 22 maggio 1970),
modificata
ed integrata con legge 23 dicembre 1970, n.1084 (in
G.U.
n.5 dell'8/1/1971), con legge19 maggio 1976, n.335 (in
G.U.
n.146 del 1/6/1976), con legge 14 giugno 1990, n.158 (in
G.U.
n.144 del 22/6/1990), con decreto legge 31 ottobre 1990,
n.310
(in G.U. n.256 del 2/11/1990) convertito in legge, con
modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 (in G.U.
n.302
del 29/12/1990), con legge 15 marzo 1997, n.59 (in S.O.
alla
G.U. n.63 del 17/3/1997) e con decreto legislativo 28 marzo
2000,
n. 76 (in G.U. n.77 del 1/4/2000), è il seguente:
_
"Art.
10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni.
Le
Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni
esclusivamente
per provvedere a spese di investimento
nonché
per assumere partecipazioni in società finanziarie
regionali
cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto
rientri
nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in
quelle
delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma,
della
Costituzione.
L'importo
complessivo delle annualità di ammortamento per
capitale
e interesse dei mutui e delle altre forme di
indebitamento
in estinzione nell'esercizio considerato deve
essere
compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può
comunque
superare il 25 per cento dell'ammontare
complessivo
delle entrate tributarie non vincolate della regione
ed
a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino
copertura
nell'ambito del bilancio pluriennale della regione
stessa.
La
legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui
al
primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli
esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la
copertura
degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti
obbligazionari,
che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata
dalla
giunta regionale, che ne determina le condizioni e le
modalità,
previo conforme parere del comitato interministeriale
per
il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Le
Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo
scopo
di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un
importo
non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei
tributi
erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere
estinte
nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
Ai
mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il
trattamento
fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione
dello Stato".
-
Il testo dell'art. 10 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14,
recante
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e
bilancio
pluriennale 2001/2003" (pubblicata nel suppl. straord.
n.2
al B.U.R. n.21 del 4 maggio 2001), è il seguente:
_
"Art.
10. (Autorizzazione alla stipulazione di mutui)
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo
regionale
dell'esercizio 2001, ai sensi dell'articolo 63 della
legge
regionale n. 13/2000, la Giunta regionale
è autorizzata ad
assumere,
uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire
67.631.800.000
per una durata massima di anni trenta ed
entro
il limite di spesa di lire 500.000.000
per l'anno 2001 e di
lire
7.000.000.000 per gli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si
farà
fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti
nelle
U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale
2001/2003
allegato (appendice n. 1).
3.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16
maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo
suddetto
è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella
'E' allegata alla presente legge.
4.
Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura
dell'esercizio
2000, determinato dalla mancata stipulazione dei
mutui
autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 9 marzo
2000,
n. 18 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad
assumere,
a norma dell'articolo 63 della legge regionale n.
13/2000
uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire
67.105.300.000
per una durata massima di anni trenta ed entro
il
limite di spesa di lire 3.500.000.000 per l'anno 2001 e lire
7.000.000.000
per ciascuno degli anni successivi.
5.
Al conseguente onere relativo agli anni
2001 e successivi si
farà
fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti
nelle
U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale
2001/2003
allegato (appendice n. 1).
6.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16
maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo
suddetto
è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella
'H' allegata alla presente legge".
-
Il testo dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 2001, n.
33,
recante "Art.45 e art. 82 - comma sesto - della legge
regionale
di contabilità 28.2.2000, n. 13 - Assestamento del
bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e
reiscrizione
di somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000 -
Modificazioni
della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 e della
legge
regionale 27 aprile 2001, n. 14" (pubblicata nel suppl.
straord.
n.2 al B.U.R. n.59 del 3 dicembre 2001), è il seguente:
_
"Art.
2. (Copertura finanziaria)
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1,
determinato
dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con
l'articolo
12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, la Giunta
regionale
è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo
fabbisogno
di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino
all'importo
complessivo di lire 62.003.548.321, per una durata
massima
di anni trenta a decorrere dal 2001 e
con onere
massimo
di ammortamento di lire 250.000.000 per l'anno 2001
e
di lire 6.300.000.000 dal 2002 in poi.
2.
All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota
degli
stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del
bilancio
2001 e successivi, del bilancio pluriennale 2001/2003.
3.
Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 10, della legge 16
maggio
1970, n.281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è
diretto
al finanziamento delle spese indicate nella tabella E)
allegata
alla presente legge".
-
Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
recante
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
(pubblicata
nel S.O. alla G.U. n.304 del 30 dicembre 1994), è il
seguente:
_
"Art.
35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti
territoriali.
1.
Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città
metropolitane
e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della
legge
8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi
tra
enti locali territoriali e le regioni possono deliberare
l'emissione
di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente
al
finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la
disciplina
di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281,
come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982,
n.
181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per
finanziare
spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le
comunità
montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere
agli
enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione
all'emissione
dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si
intende
negata qualora non sia espressamente concessa
entro
novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni
di
cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,
e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del
monitoraggio
previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale
carico
dell'ente emittente.
2.
L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle
seguenti
condizioni:
a)
che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino
a
consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di
dissesto
o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite
dall'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b)
che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi
di
amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge
18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19
marzo 1993, n. 68.
3.
Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto
consuntivo
del penultimo esercizio risulti un disavanzo di
amministrazione
e se non sia stato deliberato il bilancio di
previsione
dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del
prestito.
Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad
investimenti
e deve essere pari all'ammontare del valore del
progetto
esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali
è
finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di
mercato,
attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del
prestito.
Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli
enti
di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla
determinazione
del limite di indebitamento stabilito dalla
normativa
vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4.
La durata del prestito obbligazionario non può essere
inferiore
a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione
di
comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di
estinzione
non può essere successiva a quella in cui è previsto
lo
scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda
alla
fusione dei comuni prima della scadenza del termine di
dieci
anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno
1990,
n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti
dall'emissione
del prestito è trasferito al nuovo ente.
5.
Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in
azioni
di società possedute dagli enti locali.
6.
Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli
interessi
potranno essere corrisposti, con cedole annue,
semestrali
o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il
rendimento
effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del
prestito
non dovrà essere superiore, al momento della
emissione,
al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata
emessi
nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in
tale
periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà
riferimento
al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato
con
vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da
emettere
maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono
emessi
al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la
Banca
d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per
anticipazioni
da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono
operare
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta
sugli
interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori
persone
fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti
tassati
in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di
competenza
degli enti emittenti che dovranno iscrivere la
somma
in apposito capitolo di bilancio al netto di una
percentuale
dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul
valore
del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del
bilancio
dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti
autorizzativi.
7.
La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito
deve
indicare l'investimento da realizzare, l'importo
complessivo,
la durata e le modalità di rimborso e deve essere
corredata
del relativo piano di ammortamento finanziario. Il
rimborso
anticipato del prestito, ove previsto, può essere
effettuato
esclusivamente con fondi provenienti dalla
dismissione
di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente
si
avvale per il collocamento del servizio del prestito di
intermediari
autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria,
ferme
restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività.
L'ente
emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito
obbligazionario
con le modalità di cui all'articolo 19 della legge
3
gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve
provvedere
al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei
fondi
occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle
ritenute
fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di
ammortamento
predisposto. L'ente o gli enti creditizi
rappresentano
i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti
con
gli enti emittenti.
8.
Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle
delegazioni
di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21
dicembre
1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle
regioni
è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno
della
regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le
somme
necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico
dello
Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni
per
prestiti emessi da enti locali.
9.
Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto
compatibili,
le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di
cui
al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le
emissioni
obbligazionarie sono sottoposte al benestare
preventivo
della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro
sessanta
giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai
sensi
dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre
1993,
n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui
mercati
regolamentati ai sensi della normativa vigente e
possono
essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente
con
mezzi provenienti da economie di bilancio.
10.
Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno
1995,
il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli
obbligazionari,
nonché i criteri e le procedure che gli enti
emittenti
sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;
definisce
l'ammontare delle commissioni di collocamento che
dovranno
percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i
criteri
di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono
anche
essere previste modificazioni ed integrazioni delle
certificazioni
di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 504".
Nota
all'art. 13, comma 1:
-
La legge 30 aprile 1999, n.130 recante "Disposizioni sulla
cartolarizzazione
dei crediti", è pubblicata nella G.U. n.111 del
14
maggio 1999.
Nota
all'art. 15 - rubrica:
-
La legge regionale 18 aprile 1997, n.14 recante "Norme
sull'amministrazione
e valorizzazione del patrimonio
immobiliare
regionale e delle aziende sanitarie locali", è
pubblicata
nel B.U.R. n.20 del 23 aprile 1997.
Note
all'art. 17, comma unico:
-
Il testo dell'art. 7 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35
recante
"Riordino delle funzioni amministrative regionali in
materia
di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di
sviluppo
agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell'Agenzia
regionale
umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(ARUSIA)"
(pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.50
del 2
novembre
1994), è il seguente:
_
"Art.
7. (Risultanze della liquidazione).
1.
Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate
dalla
Giunta regionale.
2.
Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede
all'ESAU
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal
Commissario
o non trasferiti ad altro soggetto.
3.
Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed
approvate
dalla Giunta regionale le attività e le passività residue
dell'ESAU
saranno iscritte nel bilancio regionale".
-
Il testo dell'art. 14 della legge regionale 19 novembre 2001, n.
29
recante "Disciplina dell'organizzazione turistica regionale"
(pubblicata
nel S.O. n.2 al B.U.R. n.58 del 28 novembre 2001), è
il
seguente:
_
"Art.
14
(Successione)
1.
La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
capo
alla soppressa Azienda di promozione turistica, compresi
quelli
inerenti il personale".
Nota
all'art. 19, comma unico:
-
Il testo dell'art. 76, comma 2, della legge regionale 28 febbraio
2000,
n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
_
"Art.
76. (Aperture di credito).Omissis
2. Per le spese di funzionamento degli
uffici, per quelle di
manutenzione
degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti,
nonché
per le altre indicate annualmente nella legge di
bilancio,
le aperture di credito sono autorizzate, con atto
motivato
della Giunta regionale entro il limite massimo fissato
con
la predetta legge di approvazione del bilancio. omissis".
Nota
all'art. 20, comma 1
:
-
Il testo dell'art. 65 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
_:
"Art.
65. (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di
modesta
entità).
1.
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la
Giunta
regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la
Regione
vanta in materia di entrate di natura tributaria e non,
comprese
le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni
di
accertamento, riscossione e versamento di ogni singola
entrata
risulti eccessivo rispetto all'ammontare della
medesima,
entro il limite massimo di modesta entità fissato
annualmente
dalla stessa legge.
2.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto
mediante
deliberazione della Giunta regionale, senza onere
alcuno
per i debitori".
Note
all'art. 21:
-
Il testo dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
_
"Art.
52. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).
1.
I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti,
dipendenti
dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi
annualmente
per l'approvazione, alla Giunta regionale entro il
1°
settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della
Regione
a norma di Statuto e pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della
Regione.
2.
Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di competenza
e
di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo le
direttive
della Giunta regionale, in modo da consentire la
compilazione
di un bilancio consolidato regionale.
3.
Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al
comma
1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della
Regione
inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio,
sono
altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a
margine
delle corrispondenti unità previsionali di base.
4.
I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti
dalla
Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno
dalla
Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e
pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti
sono
redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86
e
87.
5.
I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la
Regione
abbia partecipazione finanziaria sono allegati al
rendiconto
generale della Regione dell'anno cui si riferiscono".
-
La legge regionale 2 maggio 1983, n.12 recante
"Riordinamento
degli I.A.C.P. delle province di Perugia e Terni"
(pubblicata
nel B.U.R. 6 maggio 1983, n.30), è
stata modificata
con
leggi regionali 6 luglio 1984, n.31 (in B.U.R. 9 luglio 1984,
n.51)
e 22 aprile 1997, n.16 (in B.U.R. n.22 del 30 aprile 1997).
-
Per la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, si vedano le
note
all'art. 17, comma unico.
-
La legge regionale 26 maggio 1975, n.38 recante
"Costituzione
di un centro studi giuridici e politici" (pubblicata
nel
B.U.R. n.24 del 4 giugno 1975), è stata modificata ed
integrata
con leggi regionali 25 febbraio 1976, n.10 (in B.U.R.
n.9
del 3 marzo 1976) e 22 aprile 1985, n.21 (in B.U.R. n.41 del
24
aprile 1985).
-
La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 recante
"Ristrutturazione
organica e funzionale dell'Istituto per la storia
dell'Umbria
contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n.9 del 22
febbraio
1995.
-
La legge regionale 27 dicembre 2001, n.36 recante
"Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio
1995,
n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto
per
la Storia dell'Umbria Contemporanea", è pubblicata nel
B.U.R.
n.3 del 16 gennaio 2002.
-
Il "Centro per le pari opportunità tra donna e uomo" è stato
istituito
con legge regionale 18 novembre 1987, n.51
(pubblicata
nel B.U.R. n.86 del 23 novembre 1987). Tale legge
è
stata poi modificata ed integrata dalla
legge regionale 27
dicembre
1989, n. 45 (in B.U.R. n.2 del 10 gennaio 1990) che
ha,
tra l'altro, modificato anche la denominazione del "Centro"
come
segue "Centro per la realizzazione della parità e delle pari
opportunità
tra uomo e donna".
-
La legge regionale 12 agosto 1994, n.26 recante "Norme sul
diritto
allo studio universitario", è pubblicata nel B.U.R. n.37 del
25
agosto 1994.
-
Per la legge regionale 19 novembre 2001, n.29, si vedano le
note
all'art. 17, comma unico.
-
La legge regionale 25 novembre 1998, n.41 recante "Norme in
materia
di politiche regionali del lavoro e di servizi per
l'impiego",
è pubblicata nel S.O.n.3 al B.U.R. n.72 del 2
dicembre
1998.
-
La legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 recante "Istituzione
del
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in
Valnerina
e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)", è
pubblicata
nel B.U.R. n.19 del 2 maggio 1990.
-
La legge regionale 27 marzo 2000, n.30 recante "Istituzione
dell'Agenzia
Regionale Umbra per la ricerca Socio-Economica
e
Territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche"", è
pubblicata
nel B.U.R. n.21 del 7 aprile 2000.
-
La legge regionale 9 agosto 1995, n.33 recante "Istituzione
dell'Agenzia
per la promozione e l'educazione alla salute, la
documentazione,
l'informazione e la promozione culturale in
ambito
socio-sanitario, denominata SEDES", è pubblicata nel
B.U.R.
n.43 del 23 agosto 1995.
Formula
Finale:
La
presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge della Regione dell'Umbria.
Data
a Perugia, 23 aprile 2002
LORENZETTI
ALLEGATO
1:
APPENDICE
AL TESTO:
I
seguenti allegati non sono acquisiti nel sito:
QUADRO
GENERALE RIASSUNTIVO
TABELLA
A - STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA - Indice
analitico
dei titoli e delle categorie dell'entrata
TABELLA
B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
- Indice
analitico
per funzione obiettivo e unità previsionali di base della
spesa
TABELLA
C - Verifica della prescrizione di
cui all'art. 36, comma
2,
della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13
TABELLA
D - Equilibrio del bilancio di
cassa art. 36, comma 2,
della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13
TABELLA
E - Destinazione del mutuo di €
37.175.500,00 la cui
assunzione
è stata autorizzata con l'art. 10 della legge di
bilancio
TABELLA
F - Situazione dei mutui passivi
TABELLA
G - Determinazione del limite
massimo di
indebitamento
- art. 36, comma 1, della L.R. 28
febbraio 2000,
n.
13
TABELLA
H - Destinazione del mutuo di €
66.951.070,01 alla
UPB
5.01.001 dello stato di previsione dell'entrata ai sensi
dell'art.
36, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13
TABELLA
I - Destinazione dell'avanzo
finanziario iscritto alla
UPB
0.01.002 dell'entrata ai sensi dell'art. 82, comma 6, della
L.R.
28 febbraio 2000, n. 13
TABELLA
L - Entrate e spese tra loro
correlate triennio
2002/2003/2004
(competenza) - art. 38, comma 5, L.R. 28
febbraio
2000, n. 13
TABELLA
M - Risorse destinate al
finanziamento della spesa
sanitaria
regionale per l'anno 2002
TABELLA
N - Raffronto delle entrate
derivanti da assegnazioni
statali
per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato, con le
spese
aventi la destinazione di cui alle assegnazioni
medesime
- art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13
TABELLA
O - Previsioni relative alle spese
da effettuarsi da
parte
degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalla
Regione - art. 38, comma 5, L.R. 28
febbraio 2000, n. 13
TABELLA
P - Importo massimo in ragione
annua delle aperture
di
credito da autorizzare da parte della Giunta regionale a favore
dei
funzionari delegati a norma dell'art. 76, comma 2, L.R. 28
febbraio
2000, n.13
TABELLA
Q - UPB del bilancio regionale
rilevanti ai fini I.V.A.
TABELLA
R - Riclassificazione della spesa
per categorie
secondo
l'analisi economica - art. 38, comma 3, lett. a), L.R. 28
febbraio
2000, n.13
TABELLA
S - Riclassificazione della spesa
per sezioni secondo
l'analisi
funzionale - art. 38, comma 3, lett. b), L.R. 28 febbraio
2000,
n.13
TABELLA
T - Collegamenti tra criteri di
ripartizione - art. 38,
comma
3, lett. c), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13
TABELLA
U - Classificazione COFOG - art.
38, comma 4, L.R.
28
febbraio 2000, n. 13
TABELLA
V - Suddivisione delle UPB per
capitoli - art. 39 della
L.R.
28 febbraio 2000, n. 13
TABELLA
Z - Elenco delle garanzie
principali o sussidiarie
prestate
dalla Regione stessa a favore di Enti e/o di altri
soggetti
- art.32, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13
ELENCO
N.1 - Spese obbligatorie - art. 42,
comma 4, L.R. 28
febbraio
2000, n.13
ELENCO
N.2 - Spese impreviste - art. 43,
comma 3, L.R. 28
febbraio
2000, n.13
ELENCO
N.3 - UPB collegate ai fini delle variazioni
compensative
- art. 46, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n.13
APPENDICE
1 - BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
o
Quadro generale riassuntivo
o
Parte entrata
o
Parte spesa
o
Riepiloghi parte entrata
o
Riepiloghi parte spesa
APPENDICE
2 - ISTITUTO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
3 - ISTITUTO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI TERNI
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
4 - AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO
SVILUPPO
E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (ARUSIA)
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
5 - CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
6 - ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA
CONTEMPORANEA
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
7 - CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
8 - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
(A.Di.S.U.)
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
9 - AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
10 - AGENZIA UMBRIA LAVORO
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
11 - CENTRO PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA
RICERCA
ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA
DORSALE
APPENNINICA UMBRA
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
12 - AGENZIA UMBRIA RICERCHE
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)
APPENDICE
13 - AGENZIA PER LA PROMOZIONE
E
L'EDUCAZIONE
ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE,
L'INFORMAZIONE
E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO
SOCIO-SANITARIO
o
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002
(riepiloghi)