L.R. 23 APRILE 2002, N. 6

 

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 26 aprile 2002, n. 19 – S.S. n. 2

 

 

ARTICOLO 1

 

(Stato di previsione dell'entrata)

 

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2002 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in 4.265.375.294,92 euro in termini di competenza e in 4.512.480.676,35 euro in termini di cassa.

 

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2002 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

 

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2002 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

 

ARTICOLO 2

 

(Stato di previsione della spesa)

 

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2002 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in 4.265.375.294,92 euro in termini di competenza e in 4.512.480.676,35 euro in termini di cassa.

 

2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

 

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

 

4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2002 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

 

ARTICOLO 3

 

(Quadro generale riassuntivo)

 

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2002 annesso alla presente legge.

 

ARTICOLO 4

 

(Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla  U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)

 

1. L'avanzo finanziario di 591.641.273,14 euro iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2001, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

 

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, sono apportate con la legge di assestamento del bilancio 2002 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

 

ARTICOLO 5

 

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2002)

 

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2002 ammontano a 1.101.603.000,00 euro e sono destinate agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

 

ARTICOLO 6

 

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).

 

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2002, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

 

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.

 

ARTICOLO 7

 

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

 

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

 

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3 della legge regionale 28  febbraio 2000, n. 13.

 

ARTICOLO 8

 

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

 

1. In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è approvato l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

 

ARTICOLO 9

 

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

 

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è stabilito per l'anno 2002 in 82.252.001,45 euro e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

 

 

ARTICOLO 10

 

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

 

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2002, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di 37.175.500,00 euro per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di 259.000,00 euro per l'anno 2002 e di 3.200.000,00 euro per gli anni successivi.

 

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si fa fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004 allegato (appendice n. 1).

 

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

 

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2001, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14 e con l'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 33 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di 66.951.070,01 euro per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di 3.600.000,00 euro per l'anno 2002 e 6.500.000,00 euro per ciascuno degli anni successivi.

 

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si fa fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004 allegato (appendice n. 1).

 

6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

 

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ne determina le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

 

8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

 

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio.

Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

 

10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

 

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2002/2004.

 

ARTICOLO 11

 

(Estinzione anticipata di mutui onerosi)

 

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

 

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10.

 

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

 

ARTICOLO 12

 

(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

 

1. In relazione alle condizioni di mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o di tassi di interesse, attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

 

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 9.

 

ARTICOLO 13

 

(Cessione dei crediti)

 

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

 

2. All'onere relativo al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che sono appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2002/2004.

 

ARTICOLO 14

 

(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di 15.500,00 euro iscritto in corrispondenza dell'unità previsionale di base 10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

 

ARTICOLO 15

 

(Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - L.R. 18 aprile 1997, n. 14)

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a 3.873.400,00 euro a valere sulla quota di stanziamenti iscritti in corrispondenza dell'unità previsionale di base 02.2.001 "Interventi su immobili regionali" e 11.2.002 "Investimenti in favore dell'occupazione" dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.00l .

 

ARTICOLO 16

 

(Spese per la carta tecnica regionale)

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di 103.300,00 euro della unità previsionale di base 05.1.008 della parte spesa del bilancio 2001 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

 

ARTICOLO 17

 

(Attività di liquidazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria e dell'azienda di Promozione Turistica. Art. 7 L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 e art. 14 L.R. 19 novembre 2001, n. 29)

 

1. La Giunta regionale - a norma e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e dell'articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 le variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, alle UPB 4.2.002 e 4.2.003 dell'entrata, nonché alle UPB 7.2.015 e 9.2.005 della spesa per l'iscrizione delle risultanze dell'attività di liquidazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria e dell'Azienda di Promozione Turistica soppressi con le leggi regionali nn. 35/94 e 29/2001.

 

ARTICOLO 18

 

(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)

 

1. Per l'anno 2002 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

 

 

ARTICOLO 19

 

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

 

1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare nel corso dell'anno 2002 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di 10,33 euro.

 

2. Nei casi di cui al comma l, il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

 

ARTICOLO 20

 

(Approvazione del bilancio pluriennale 2002-2004)

 

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002/2004 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

 

ARTICOLO 21

 

(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

 

a) Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 2);

 

b) Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Temi di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);

 

c) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 4);

 

d) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 (Appendice n. 5);

 

e) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alle leggi regionali 14 febbraio 1995, n. 6 e 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 6);

 

f) Centro per le pari opportunità (CPO) di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni (Appendice n. 7);

 

g) Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) di cui alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 8);

 

h) Agenzia di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (Appendice n. 9);

 

i) Agenzia Umbria lavoro (AUL) di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 41 (Appendice n. 10);

 

j) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 11);

 

k) Agenzia Umbria Ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 12);

 

l) Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 13).

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Riommi, deliberazione n.215 del 27 febbraio 2002, atto

consiliare n. 1143 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari

permanenti Ia "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio

- Finanze e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti

locali" con competenza referente, IIa "Attività economiche -

Assetto e utilizzazione del territorio - Ambiente e infrastrutture -

Formazione professionale" e IIIa "Servizi e politiche sociali -

Igiene e sanità - Istruzione - Cultura - Sport" con competenza

consultiva, il 12 marzo 2002.

 

- Espletate sull'atto apposite audizioni in data 26 e 27 marzo

2002.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare

permanente in data 11 aprile 2002, con parere e relazioni,

illustrate oralmente, dal Presidente Pacioni per la maggioranza

e dal Consigliere Zaffini per la minoranza e con i pareri

consultivi delle Commissioni consiliari permanenti IIa e IIIa

(atto n.1143/bis).

 

-          Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio

regionale nella seduta del 18 aprile 2002, deliberazione n. 205.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota all'art. 1, comma 3:

 

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

recante "Disciplina generale della programmazione, del

bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della

Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2

marzo 2000), è il seguente:

_

"Art. 41. (Individuazione delle unità previsionali di base e dei

capitoli).

 

1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata

con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la

quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto

alla classificazione dell'anno precedente.

 

2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in

capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata

dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel

medesimo capitolo:

 

a) spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;

 

b) spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al

rimborso di mutui e prestiti;

 

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese

relative a funzioni delegate dallo Stato;

 

d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione

vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello

stesso bilancio, ed altre spese".

 

Nota all'art. 2, comma 4:

 

- Per il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000,

n.13, si veda la nota all'art. 1, comma 3.

 

Nota all'art. 6, comma 2:

 

- Il testo dell'art. 46, comma 3, della legge regionale 28 febbraio

2000, n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

_

"Art. 46. (Variazioni di bilancio). Omissis

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso

dell'esercizio, e non oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli

del bilancio che non comportino variazioni degli stanziamenti

delle unità previsionali di base. Con legge di bilancio o di

variazione allo stesso, la Giunta regionale può essere, altresì,

autorizzata ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di

più unità previsionali di base strutturalmente collegati,

nell'ambito di un medesimo programma o progetto. omissis".

 

Nota all'art. 7:

 

- Il testo degli artt. 42, comma 2, e 82, comma 3, della legge

regionale 28 febbraio 2000, n.13 (si veda la nota all'art. 1,

comma 3), è il seguente:

_

"Art. 42. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

Omissis

 

     2. Da tale fondo, sono prelevate, con deliberazione della

Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli

stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali

di base che si rivelino insufficienti, alla condizione che

riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con

l'accertamento e la riscossione delle entrate. omissis

 

Art. 82. (Residui passivi. Nozione). Omissis

 

3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate

nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello

in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine non si

fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto

dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà

essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La

legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino

alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi

uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti

erogatori dei trasferimenti. omissis".

 

Nota all'art. 8, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

_

"Art. 43. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

 

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è

iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

 

2. Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono

prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di

competenza e di cassa delle unità previsionali di base della

spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti

dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e

di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del

bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del

bilancio medesimo. Tali spese non devono comunque

impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità.

 

3. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da

approvarsi con apposito articolo della legge di approvazione del

bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui

al comma 2.

 

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della

Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al

comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto

ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo".

 

Nota all'art. 9, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

_

"Art. 44. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

 

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva

per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui

stanziamento è annualmente determinato, con apposito

articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite

massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei

pagamenti previsti nell'esercizio.

 

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal

fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle

unità previsionali di spesa del bilancio le somme necessarie a

provvedere ad eventuali deficienze delle relative dotazioni.

 

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non sono soggette a

controllo e sono comunicate al Consiglio regionale entro

cinque giorni dalla data di adozione".

 

Note all'art. 10, commi 1, 3, 4, 6 e 7:

 

- Il testo dell'art. 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

_

"Art. 63. (Mutui e prestiti).

 

1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione

di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi

contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di

bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di

previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del

periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in

riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa

cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e

prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il

rendiconto relativo dell'esercizio di due anni precedenti a quello

al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.

 

3. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla

contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di

Buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in

apposite unità previsionali di base distintamente per la quota

destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata

al rimborso del capitale.

 

4. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è

deliberata - in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla

Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la

durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali

condizioni accessorie.

 

5. Entro 15 giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta

regionale è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni

pattuite.

 

6. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il

termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i

residui attivi.

 

7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in

relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine

dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle

previsioni".

 

- Il testo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.281 recante

"Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto

ordinario" (pubblicata nella G.U. n.127 del 22 maggio 1970),

modificata ed integrata con legge 23 dicembre 1970, n.1084 (in

G.U. n.5 dell'8/1/1971), con legge19 maggio 1976, n.335 (in

G.U. n.146 del 1/6/1976), con legge 14 giugno 1990, n.158 (in

G.U. n.144 del 22/6/1990), con decreto legge 31 ottobre 1990,

n.310 (in G.U. n.256 del 2/11/1990) convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 (in G.U.

n.302 del 29/12/1990), con legge 15 marzo 1997, n.59 (in S.O.

alla G.U. n.63 del 17/3/1997) e con decreto legislativo 28 marzo

2000, n. 76 (in G.U. n.77 del 1/4/2000), è il seguente:

_

"Art. 10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni.

 

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni

esclusivamente per provvedere a spese di investimento

nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie

regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto

rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in

quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma,

della Costituzione.

 

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per

capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di

indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve

essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può

comunque superare il 25 per cento dell'ammontare

complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione

ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino

copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione

stessa.

 

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui

al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui

singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la

copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti

obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata

dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le

modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale

per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo

scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un

importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei

tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere

estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

 

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il

trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti

dell'Amministrazione dello Stato".

 

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14,

recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e

bilancio pluriennale 2001/2003" (pubblicata nel suppl. straord.

n.2 al B.U.R. n.21 del 4 maggio 2001), è il seguente:

_

"Art. 10. (Autorizzazione alla stipulazione di mutui)

 

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo

regionale dell'esercizio 2001, ai sensi dell'articolo 63 della

legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale  è autorizzata ad

assumere, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire

67.631.800.000 per una durata massima di anni trenta ed

entro il  limite di spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2001 e di

lire 7.000.000.000 per gli anni successivi.

 

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si

farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti

nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale

2001/2003 allegato  (appendice n. 1).

 

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16

maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo

suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella

Tabella 'E' allegata alla presente legge.

 

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura

dell'esercizio 2000, determinato dalla mancata stipulazione dei

mutui autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 9 marzo

2000, n. 18 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad

assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale n.

13/2000 uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire

67.105.300.000 per una durata massima di anni trenta ed entro

il limite di spesa di lire 3.500.000.000 per l'anno 2001 e lire

7.000.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

 

5. Al  conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si

farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti

nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale

2001/2003 allegato  (appendice n. 1).

 

6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16

maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo

suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella

Tabella 'H' allegata alla presente legge".

 

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 2001, n.

33, recante "Art.45 e art. 82 - comma sesto - della legge

regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 - Assestamento del

bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e

reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a

destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000 -

Modificazioni della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 e della

legge regionale 27 aprile 2001, n. 14" (pubblicata nel suppl.

straord. n.2 al B.U.R. n.59 del 3 dicembre 2001), è il seguente:

_

"Art. 2. (Copertura finanziaria)

 

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1,

determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con

l'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, la Giunta

regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo

fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino

all'importo complessivo di lire 62.003.548.321, per una durata

massima di anni trenta  a decorrere dal 2001 e con onere

massimo di ammortamento di lire 250.000.000 per l'anno 2001

e di lire 6.300.000.000 dal 2002 in poi.

 

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota

degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del

bilancio 2001 e successivi, del bilancio pluriennale 2001/2003.

 

3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 10, della legge 16

maggio 1970, n.281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è

diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E)

allegata alla presente legge".

 

- Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

(pubblicata nel S.O. alla G.U. n.304 del 30 dicembre 1994), è il

seguente:

_

"Art. 35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti

territoriali.

 

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città

metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della

legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi

tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare

l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente

al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la

disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.

281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982,

n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per

finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le

comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere

agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione

all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si

intende negata qualora non sia espressamente concessa

entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del

monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale

carico dell'ente emittente.

 

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle

seguenti condizioni:

 

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino

a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di

dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite

dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

 

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi

di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge

18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 marzo 1993, n. 68.

 

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto

consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di

amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di

previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del

prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad

investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del

progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali

è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di

mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del

prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli

enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla

determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla

normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

 

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere

inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione

di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di

estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto

lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda

alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di

dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno

1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti

dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

 

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in

azioni di società possedute dagli enti locali.

 

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli

interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue,

semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il

rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del

prestito non dovrà essere superiore, al momento della

emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata

emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in

tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà

riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato

con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da

emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono

emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la

Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per

anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono

operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta

sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori

persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti

tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di

competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la

somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una

percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul

valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del

bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti

autorizzativi.

 

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito

deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo

complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere

corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il

rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere

effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla

dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente

si avvale per il collocamento del servizio del prestito di

intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria,

ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività.

L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito

obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge

3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve

provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei

fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle

ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di

ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi

rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti

con gli enti emittenti.

 

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle

delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21

dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle

regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno

della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le

somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico

dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni

per prestiti emessi da enti locali.

 

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto

compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di

cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le

emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare

preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro

sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai

sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui

mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e

possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente

con mezzi provenienti da economie di bilancio.

 

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno

1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli

obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti

emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;

definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che

dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i

criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono

anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle

certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".

 

Nota all'art. 13, comma 1:

 

- La legge 30 aprile 1999, n.130 recante "Disposizioni sulla

cartolarizzazione dei crediti", è pubblicata nella G.U. n.111 del

14 maggio 1999.

 

Nota all'art. 15 - rubrica:

 

- La legge regionale 18 aprile 1997, n.14 recante "Norme

sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio

immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali", è

pubblicata nel B.U.R. n.20 del 23 aprile 1997.

 

Note all'art. 17, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35

recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali in

materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di

sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell'Agenzia

regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura

(ARUSIA)" (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R.  n.50 del 2

novembre 1994), è il seguente:

_

"Art. 7. (Risultanze della liquidazione).

 

1. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate

dalla Giunta regionale.

 

2. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede

all'ESAU in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal

Commissario o non trasferiti ad altro soggetto.

 

3. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed

approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue

dell'ESAU saranno iscritte nel bilancio regionale".

 

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale 19 novembre 2001, n.

29 recante "Disciplina dell'organizzazione turistica regionale"

(pubblicata nel S.O. n.2 al B.U.R. n.58 del 28 novembre 2001), è

il seguente:

_

"Art. 14

(Successione)

 

1. La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti

capo alla soppressa Azienda di promozione turistica, compresi

quelli inerenti il personale".

 

Nota all'art. 19, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 76, comma 2, della legge regionale 28 febbraio

2000, n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

_

"Art. 76. (Aperture di credito).Omissis

 

     2. Per le spese di funzionamento degli uffici, per quelle di

manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti,

nonché per le altre indicate annualmente nella legge di

bilancio, le aperture di credito sono autorizzate, con atto

motivato della Giunta regionale entro il limite massimo fissato

con la predetta legge di approvazione del bilancio. omissis".

 

Nota all'art. 20, comma 1

:

 

- Il testo dell'art. 65 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

_:

"Art. 65. (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di

modesta entità).

 

1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la

Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la

Regione vanta in materia di entrate di natura tributaria e non,

comprese le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni

di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola

entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della

medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato

annualmente dalla stessa legge.

 

2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto

mediante deliberazione della Giunta regionale, senza onere

alcuno per i debitori".

 

Note all'art. 21:

 

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

_

"Art. 52. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).

 

1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti,

dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi

annualmente per l'approvazione, alla Giunta regionale entro il

1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della

Regione a norma di Statuto e pubblicati nel Bollettino Ufficiale

della Regione.

 

2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di competenza

e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo le

direttive della Giunta regionale, in modo da consentire la

compilazione di un bilancio consolidato regionale.

 

3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al

comma 1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della

Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio,

sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a

margine delle corrispondenti unità previsionali di base.

 

4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti

dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno

dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e

pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti

sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86

e 87.

 

5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la

Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al

rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono".

 

- La legge regionale 2 maggio 1983, n.12 recante

"Riordinamento degli I.A.C.P. delle province di Perugia e Terni"

(pubblicata nel B.U.R. 6  maggio 1983, n.30), è stata modificata

con leggi regionali 6 luglio 1984, n.31 (in B.U.R. 9 luglio 1984,

n.51) e 22 aprile 1997, n.16 (in B.U.R. n.22 del 30 aprile 1997).

 

- Per la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, si vedano le

note all'art. 17, comma unico.

 

- La legge regionale 26 maggio 1975, n.38 recante

"Costituzione di un centro studi giuridici e politici" (pubblicata

nel B.U.R. n.24 del 4 giugno 1975), è stata modificata ed

integrata con leggi regionali 25 febbraio 1976, n.10 (in B.U.R.

n.9 del 3 marzo 1976) e 22 aprile 1985, n.21 (in B.U.R. n.41 del

24 aprile 1985).

 

- La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 recante

"Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia

dell'Umbria contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n.9 del 22

febbraio 1995.

 

- La legge regionale 27 dicembre 2001, n.36 recante

"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio

1995, n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto

per la Storia dell'Umbria Contemporanea", è pubblicata nel

B.U.R. n.3 del 16 gennaio 2002.

 

- Il "Centro per le pari opportunità tra donna e uomo" è stato

istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n.51

(pubblicata nel B.U.R. n.86 del 23 novembre 1987). Tale legge

è stata poi modificata ed integrata dalla  legge regionale 27

dicembre 1989, n. 45 (in B.U.R. n.2 del 10 gennaio 1990) che

ha, tra l'altro, modificato anche la denominazione del "Centro"

come segue "Centro per la realizzazione della parità e delle pari

opportunità tra uomo e donna".

 

- La legge regionale 12 agosto 1994, n.26 recante "Norme sul

diritto allo studio universitario", è pubblicata nel B.U.R. n.37 del

25 agosto 1994.

 

- Per la legge regionale 19 novembre 2001, n.29, si vedano le

note all'art. 17, comma unico. 

 

- La legge regionale 25 novembre 1998, n.41 recante "Norme in

materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per

l'impiego", è pubblicata nel S.O.n.3 al B.U.R. n.72 del 2

dicembre 1998.

 

- La legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 recante "Istituzione

del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in

Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)", è

pubblicata nel B.U.R. n.19 del 2 maggio 1990.

 

- La legge regionale 27 marzo 2000, n.30 recante "Istituzione

dell'Agenzia Regionale Umbra per la ricerca Socio-Economica

e Territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche"", è

pubblicata nel B.U.R. n.21 del 7 aprile 2000.

 

- La legge regionale 9 agosto 1995, n.33 recante "Istituzione

dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la

documentazione, l'informazione e la promozione culturale in

ambito socio-sanitario, denominata SEDES", è pubblicata nel

B.U.R. n.43 del 23 agosto 1995.

           

 

 

 

 

 

Formula Finale:

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione.

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della Regione dell'Umbria.

 

Data a Perugia, 23 aprile 2002

 

LORENZETTI

 

ALLEGATO 1:

APPENDICE AL TESTO:

 

 

I seguenti allegati non sono acquisiti nel sito:

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

 

TABELLA A -        STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA - Indice

analitico dei titoli e delle categorie dell'entrata

 

TABELLA B -        STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA - Indice

analitico per funzione obiettivo e unità previsionali di base della

spesa

 

TABELLA C -        Verifica della prescrizione di cui all'art. 36, comma

2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA D -        Equilibrio del bilancio di cassa art. 36, comma 2,

della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA E -        Destinazione del mutuo di € 37.175.500,00 la cui

assunzione è stata autorizzata con l'art. 10 della legge di

bilancio

 

TABELLA F -         Situazione dei mutui passivi

 

TABELLA G -        Determinazione del limite massimo di

indebitamento -  art. 36, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2000,

n. 13

 

TABELLA H -        Destinazione del mutuo di € 66.951.070,01 alla

UPB 5.01.001 dello stato di previsione dell'entrata ai sensi

dell'art. 36, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA I -          Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla

UPB 0.01.002 dell'entrata ai sensi dell'art. 82, comma 6, della

L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA L -         Entrate e spese tra loro correlate triennio

2002/2003/2004 (competenza) - art. 38, comma 5, L.R. 28

febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA M -        Risorse destinate al finanziamento della spesa

sanitaria regionale per l'anno 2002

 

TABELLA N -        Raffronto delle entrate derivanti da assegnazioni

statali per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato, con le

spese aventi la destinazione di cui alle assegnazioni

medesime - art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA O -        Previsioni relative alle spese da effettuarsi da

parte degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni delegate

dalla Regione  - art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA P -        Importo massimo in ragione annua delle aperture

di credito da autorizzare da parte della Giunta regionale a favore

dei funzionari delegati a norma dell'art. 76, comma 2, L.R. 28

febbraio 2000, n.13

 

TABELLA Q -        UPB del bilancio regionale rilevanti ai fini I.V.A.

 

TABELLA R -        Riclassificazione della spesa per categorie

secondo l'analisi economica - art. 38, comma 3, lett. a), L.R. 28

febbraio 2000, n.13

 

TABELLA S -        Riclassificazione della spesa per sezioni secondo

l'analisi funzionale - art. 38, comma 3, lett. b), L.R. 28 febbraio

2000, n.13

 

TABELLA T -         Collegamenti tra criteri di ripartizione - art. 38,

comma 3, lett. c), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA U -        Classificazione COFOG - art. 38, comma 4, L.R.

28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA V -        Suddivisione delle UPB per capitoli - art. 39 della

L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

 

TABELLA Z -         Elenco delle garanzie principali o sussidiarie

prestate dalla Regione stessa a favore di Enti e/o di altri

soggetti - art.32, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13

           

ELENCO N.1 -     Spese obbligatorie - art. 42, comma 4, L.R. 28

febbraio 2000, n.13

 

ELENCO N.2 -     Spese impreviste - art. 43, comma 3, L.R. 28

febbraio 2000, n.13

 

ELENCO N.3 -     UPB collegate ai fini delle variazioni

compensative - art. 46, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n.13

 

APPENDICE 1 -  BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

o Quadro generale riassuntivo

o Parte entrata

o Parte spesa

o Riepiloghi parte entrata

o Riepiloghi parte spesa

 

APPENDICE 2 -  ISTITUTO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 3 -  ISTITUTO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI TERNI

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 4 -  AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO

SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (ARUSIA)

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 5 -  CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 6 -  ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA

CONTEMPORANEA

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 7 -  CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 8 -  AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

UNIVERSITARIO (A.Di.S.U.)

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 9 -  AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 10 -            AGENZIA UMBRIA LAVORO

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 11 -            CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA

RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA

DORSALE APPENNINICA UMBRA

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 12 -            AGENZIA UMBRIA RICERCHE

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)

 

APPENDICE 13 -            AGENZIA PER LA PROMOZIONE E

L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE,

L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO

SOCIO-SANITARIO

o Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

(riepiloghi)