L.R.
13 MAGGIO 2002, N. 7
"Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n.14 —
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio."
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 22 maggio 2002, n. 23
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ARTICOLO
1
(Modificazione
dell’art. 3)
1.
Al comma 2, dell’art. 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo la
lett. l) sono aggiunte le seguenti lettere:
“m)
i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato
l’esercizio venatorio di cui all’art. 13, comma 3, così come integrato dalla
presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione
della fauna;
n)
i criteri per la disciplina dell’esercizio venatorio nelle aree a regolamento
specifico di cui alla
lett. c bis), del
comma 2 dell’art. 2;”.
ARTICOLO
2
(Modificazioni
dell’art. 4)
1.
L’art. 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:
a)
al comma 3 la parola “triennale” è sostituita dalla parola “quinquennale”;
b)
al comma 3 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente lettera:
“c
bis) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai
fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico”;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4.
Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lett. a), b) e
c), del comma 3, si fa rinvio all’art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11
febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei
proprietari dei terreni inclusi nell’area da vincolare, le Province possono
procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità
ritenuta idonea.”.
ARTICOLO
3
(Modificazione
dell’art. 7)
1.
L’art. 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:
“1.
La Giunta regionale, successivamente all’invio da parte delle Province della
relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno precedente, procede
all’assegnazione dei fondi di cui all’art. 40 nella misura di due terzi alla
Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto
pari al cinquanta per cento delle somme stanziate nell’anno precedente”.
ARTICOLO
4
(Modificazione
dell’art. 8)
1.
Al comma 1, dell’art. 8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 la lett. d)
è sostituita dalla seguente:
“d)
un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli ambiti
territoriali di caccia.”.
ARTICOLO
5
(Modificazioni
dell’art. 11)
1.
L’art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6.
I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme
di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia.
La partecipazione economica è determinata d’intesa tra le Province, sentiti i
comitati di gestione degli A.T.C.”;
b)
al comma 7 le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “la
Giunta regionale”;
c)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8.
Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione
degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio
regionale e dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure
stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7”.
ARTICOLO
6
(Integrazione
dell’art. 13)
1.
All’art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente comma:
“3.
I Piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio
destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal Piano faunistico
venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l’esercizio
dell’attività venatoria, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque una estensione della quota destinata
alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie
agrosilvopastorale provinciale.”.
ARTICOLO
7
(Modificazioni
ed integrazioni dell’art. 14)
1.
L’art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato ed
integrato:
a)
la rubrica dell’art. 14 è così modificata:
“(Aree
contigue ed a regolamento specifico)”;
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
L’attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla
Regione ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata
nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la
residenza venatoria nell’A.T.C. dove ricade l’area.”;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente
comma:
“4.
Le Province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico
venatorio regionale, l’esercizio dell’attività venatoria nelle aree di cui alla
lett. c bis), del comma 2 dell’art.2”.
ARTICOLO
8
(Modificazione
dell’art. 15)
1.
All’art. 15 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 il comma 2 è abrogato.
ARTICOLO
9
(Modificazioni
dell’art. 16)
1.
L’art. 16 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:
a)
il comma 2 è abrogato;
b)
al comma 3, dopo le parole “sono istituite dalle Province” sono aggiunte le
parole: ”secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale”.
ARTICOLO
10
(Modificazione
dell’art. 18)
1.
Il comma 1, dell’art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come
modificato dall’art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n.22, è sostituito
dal seguente:
“1.
Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle
foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e
cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le
aziende faunistico venatorie, le aziende agrituristico venatorie, le zone
permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di
superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra
loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500.”.
ARTICOLO
11
(Modificazioni
ed integrazioni dell’art. 19)
1.
L’art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come integrato
dall’art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, è così modificato ed
integrato:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su
terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l’addestramento
e l’allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale.
Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani è vietata la caccia ed
è consentito esclusivamente l’abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente
a specie cacciabili.”;
b)
al comma 2 sono soppresse le parole “a distanza non inferiore a metri 500 dagli
ambiti di cui agli artt. 15, 16 e 17”;
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“2
bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie,
i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono
disciplinati con norme regolamentari provinciali.”.
ARTICOLO
12
(Modificazioni
dell’art. 20)
1.
L’art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come integrato
dall’art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 è così modificato:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Le Province, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono
rilasciare concessioni per l’istituzione di aziende faunistico venatorie e di
aziende agrituristico venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione
faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste
dall’apposito regolamento regionale.”;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
L’estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore
ad ettari trecento. L’estensione delle singole aziende agrituristico venatorie
non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento.
L’estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico
venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può
superare complessivamente il tredici per cento della superficie
agrosilvopastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell’art. 17.
Alle aziende agrituristico venatorie è destinato fino al quattro per cento
della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti complessivi di
superficie destinata alle aziende agrituristico venatorie, alle aziende
faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica
possono essere applicati dalle Province ai territori di uno o più comuni.”;
c)
al comma 2 bis sono soppresse le parole “con il divieto assoluto di caccia”.
ARTICOLO
13
(Integrazione
dell’art. 21)
1.
Al comma 3, dell’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è aggiunto
il seguente periodo:
“La
effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o
recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili
diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o
specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e
la larghezza di almeno metri 3.”
ARTICOLO
14
(Modificazione
dell’art. 24)
1.
Al comma 6, dell’art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole
“per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario” sono
sostituite dalle parole “per tre anni”.
ARTICOLO
15
(Modificazioni
dell’art. 25)
1.
L’art. 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale
o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili.”;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una
distanza inferiore a metri 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui
agli artt. 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da
altro appostamento fisso.”.
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“2
bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi
non si applica in caso di assenza del titolare dell’appostamento fisso o delle
persone dal medesimo autorizzate all’uso dello stesso.”.
ARTICOLO
16
(Integrazione
dell’art. 26)
1.
All’art. 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente comma:
“5
bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è
consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all’uso dello
stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il
raggio di metri 50 dall’appostamento stesso, anche con il fucile carico”.
ARTICOLO
17
(Modificazione
dell’art. 27)
1.
Al comma 1, dell’art. 27 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole
“Consiglio
regionale” sono sostituite dalle parole “Giunta regionale”.
ARTICOLO
18
(Modificazione
dell’art. 28)
1.
Il comma 1, dell’art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è
sostituito dal seguente:
“1.
Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle
zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi
previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
qualunque periodo dell’anno, autorizzando persone nominativamente individuate
oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.”.
ARTICOLO
19
(Modificazione
dell’art. 29)
1.
All’art. 29 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “la Giunta
regionale autorizza” sono sostituite dalle parole “le Province autorizzano”.
ARTICOLO
20
(Integrazione
del Titolo V)
1.
Al TITOLO V — DISCIPLINA DELLA ATTIVITA’ VENATORIA della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14, prima dell’art. 31, è aggiunto il seguente articolo:
“Art.
30 bis
(Abilitazione
all’attività venatoria)
1.
Per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio il candidato
deve superare un esame sulle seguenti materie:
a)
legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
b)
elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
c)
tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
d)
armi per la caccia e loro uso;
e)
principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento
antincendio;
f)
tecniche di produzione della selvaggina.
I
programmi delle materie di esame e l’articolazione delle prove sono stabiliti
dalle Province.
2.
Ciascuna Provincia nomina una commissione per l’abilitazione all’esercizio
venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di
funzionamento.
3.
L’esame di abilitazione all’attività venatoria è sostenuto davanti alla
commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato.
4.
Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei
candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento
della tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.”.
ARTICOLO
21
(Modificazioni
ed integrazioni dell’art. 32)
1.
L’art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come integrato
dall’art. 1, lett. i) della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22 è così
modificato ed integrato:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1
bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 18
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie
interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal
comma 1 dello stesso art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157.”;
b)
dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma:
“1
ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai
sensi dell’art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla
selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell’intera stagione
venatoria.”.
ARTICOLO
22
(Modificazione
dell’art. 34)
1.
L’art. 34 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così sostituito:
“Art.
34
(Tesserino
venatorio)
1.
Il tesserino regionale per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 12,
comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dalla Regione
tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni
venatorie.
2.
Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla
Provincia di residenza.
3.
Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli
spazi all’uopo destinati, al momento dell’inizio dell’attività venatoria, che
avviene con il caricamento dell’arma, la giornata di caccia.
4.
Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste
dal calendario venatorio.
5.
Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare
quello relativo all’anno precedente”.
ARTICOLO
23
(Modificazione
dell’art. 35)
1.
Al comma 1, dell’art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole
“dalla commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio integrata” sono
sostituite dalle parole “dalle commissioni per l’abilitazione all’esercizio
venatorio nominate dalle Province, integrate”.
ARTICOLO
24
(Modificazione
dell’art. 36)
1.
La rubrica e il testo dell’art. 36 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
sono così sostituiti:
“Art.
36
(Preparazione
e aggiornamento)
1.
Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le
associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti
di vigilanza volontari.”.
ARTICOLO
25
(Modificazione
dell’art. 39)
1.
L’art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come modificato ed
integrato dall’art. 4 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 e dall’art. 1
della legge regionale 16 luglio 1999, n.22, è sostituito dal seguente:
“1.
Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11
febbraio 1992, n.157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle
armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a)
cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da
€210 a €1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €410 a €2.460;
b)
cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di
residenza: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da €150 a €900;
c)
cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza,
senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da
almeno tre anni: sanzione amministrativa da €25 a €150; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da €50 a €300;
d)
cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da €50 a
€300 per ogni trasgressore;
e)
cacciare negli specchi e corsi d’acqua utilizzando scafandri e tute
impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da
€100 a €600;
f)
trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all’interno
dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui
l’esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da €50 a €300,
nell’ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da
€210 a €1.260;
g)
effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell’esercizio
venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art.19, sanzione
amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da
€150 a €900;
h)
vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione amministrativa
da €150 a €900;
i)
produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di
strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente
normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da €100 a
€600;
l)
detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei
casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n 157 e dalla
regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da €25 a €150 a capo; ove
si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da €50 a €300;
m)
cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del
titolare: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da €210 a €1.260;
n)
cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti
territoriali di cui all’art. 25 della presente legge e da altri appostamenti:
sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da €100 a €600;
o)
cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all’art. 26
della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di
recidiva sanzione amministrativa da €150 a €900;
p)
sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna
ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la
gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e
stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni
ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione: sanzione amministrativa da €150 a €900; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da €260 a €1.560;
q)
sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna
ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la
gittata massima in caso di uso
di
altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e
all’alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all’art.
22 della presente legge: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;
r)
abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere
posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso
di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;
s)
cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione
amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da
€210 a €1.260;
t)
violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti
dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni,
in ordine:
1)
al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in
Umbria;
2)
al numero massimo dei partecipanti alla battuta;
3)
al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;
4)
alla redazione del verbale della battuta;
5)
all’uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale
inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;
6)
alla occupazione dei settori per le battute;
7)
alla segnalazione della battuta;
8)
alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da
€50 a €300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da €100 a €600 per i punti 6), 7)
e 8);
u)
violazione dell’obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la
caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da €10 a €60;
v)
cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento
regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione
amministrativa da €50 a €300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del
concorso alla violazione accertata;
z)
addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi
vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e
dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;
z
bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la
autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da €10
a €60;
aa)
addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli
artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300,
in caso di recidiva: da €150 a €900. Nell’ipotesi di cani lasciati liberamente
vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione
amministrativa da €25 a €150;
bb)
detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti
a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell’art. 4, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione
amministrativa da €50 a €300, ove non ricorra l’applicazione dell’art. 30 lett.
h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non
consentiti;
cc)
detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 21, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da €100 a €600;
dd)
detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non
identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da €25 a
€150;
ee)
vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività
venatoria: sanzione amministrativa da €50 a €300;
ff)
immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell’Amministrazione
provinciale competente: sanzione amministrativa da €100 a €600; per la specie
cinghiale la sanzione è raddoppiata;
gg)
immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della Unità Sanitaria
Locale competente: sanzione amministrativa da €210 a €1.560;
hh)
rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente
apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione,
recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da
€100 a €600;
ii)
appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o)
del comma 1 dell’art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione
amministrativa da €100 a €600;
ll)
vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti
facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano:
germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano,
colombaccio: sanzione amministrativa da €50 a €300;
mm)
abbandonare bossoli durante l’esercizio dell’attività venatoria: sanzione
amministrativa da €10 a €60;
nn)
sanzione amministrativa da €50 a €300 per chi viola le disposizioni della
presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non
espressamente richiamate dal presente articolo.
2.
Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo,
si applicano:
I)
il sequestro dell’arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a),
b), d), e), f), g), m), dell’art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a),
b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s)
del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’art.28, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata,
le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a
confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell’art. 20 della stessa legge,
saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione
dell’estinzione della sanzione;
-
sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i),
t) punto 5), del comma 1;
-
sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente
articolo alle lettere l), r), bb) cc), dd) (per la parte eccedente il consentito),
ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute
opportune dalle Amministrazioni provinciali;
-
sequestro e confisca dell’arma carica nell’ipotesi di cui alla lettera f) del
comma 1;
II)
sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione
venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere
e), g), h);
III)
cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre
autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute
violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale
30 novembre 1999, n.34 e successive modificazioni.
3.
Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo
conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per
territorio, e affluiscono nell’apposito capitolo di entrata del bilancio
preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni
amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati
annualmente ad opere di tutela dell’ambiente e di sviluppo del patrimonio
faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.
4.
Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero
I) del comma 2 per il trasporto dell’arma da caccia, purché scarica, nei giorni
in cui è consentita l’attività venatoria, nell’attraversamento delle zone ove è
vietato l’esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri
100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e
nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade
carrozzabili”.
ARTICOLO
26
(Abrogazioni
e modificazioni di norme)
1.
Sono abrogati:
a)
la legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2;
b)
la legge regionale 3 agosto 1984, n. 33;
c)
il Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16;
d)
il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22.
2.
Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 le parole
“cinghiali
e nutrie” sono sostituite dalle parole: “cinghiali, nutrie e corvidi”.
ARTICOLO
27
(Norme
transitorie e finali)
1.
L’art. 42 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è
sostituito
dal seguente:
“1.
Le disposizioni dell’art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n.
14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli ambiti
territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna
selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi
previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/99 — DOCUP per l’obiettivo 5b del
regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore
della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nei relativi progetti.
2.
Gli ambiti territoriali di cui all’art. 18, comma 1 della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14, così come sostituito dalla presente legge, non possono
essere istituiti a distanza inferiore a metri 500 dai fondi chiusi esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Alle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie istituite prima del
31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all’art. 20,
comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla
presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente Piano
faunistico venatorio regionale.
4.
La validità delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di guardia
venatoria volontaria in scadenza dell’anno 2001 è prorogata, previa domanda
dell’interessato, fino al 31 dicembre 2002.
5.
Le disposizioni del Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16 restano in
vigore fino alla emanazione dei Regolamenti provinciali per la disciplina delle
zone addestramento cani.
6.
Nelle more dell’adeguamento dei Piani faunistici regionale e provinciali, al
fine di non precostruire situazioni in contrasto con le finalità della presente
legge, le Province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o
il rilascio di autorizzazioni di istituti pubblici o privati.”.