L.R. 13 MAGGIO 2002, N. 7

 

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n.14 — Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 22 maggio 2002, n. 23

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazione dell’art. 3)

 

1. Al comma 2, dell’art. 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo la lett. l) sono aggiunte le seguenti lettere:

 

“m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l’esercizio venatorio di cui all’art. 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna;

 

n) i criteri per la disciplina dell’esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di  cui  alla  lett.  c bis),  del  comma  2  dell’art. 2;”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Modificazioni dell’art. 4)

 

1. L’art. 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

 

a) al comma 3 la parola “triennale” è sostituita dalla parola “quinquennale”;

 

b) al comma 3 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente lettera:

 

“c bis) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico”;

 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lett. a), b) e c), del comma 3, si fa rinvio all’art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell’area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea.”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Modificazione dell’art. 7)

 

1. L’art. 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta regionale, successivamente all’invio da parte delle Province della relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno precedente, procede all’assegnazione dei fondi di cui all’art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziate nell’anno precedente”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Modificazione dell’art. 8)

 

1. Al comma 1, dell’art. 8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 la lett. d) è sostituita dalla seguente:

 

“d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia.”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Modificazioni dell’art. 11)

 

1. L’art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

 

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

“6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La partecipazione economica è determinata d’intesa tra le Province, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C.”;

 

b) al comma 7 le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale”;

 

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

“8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale e dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Integrazione dell’art. 13)

 

1. All’art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

 

“3. I Piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agrosilvopastorale provinciale.”.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Modificazioni ed integrazioni dell’art. 14)

 

1. L’art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato ed integrato:

 

a) la rubrica dell’art. 14 è così modificata:

 

“(Aree contigue ed a regolamento specifico)”;

 

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. L’attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell’A.T.C. dove ricade l’area.”;

 

c)        dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

 

“4. Le Province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico venatorio regionale, l’esercizio dell’attività venatoria nelle aree di cui alla lett. c bis), del comma 2 dell’art.2”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Modificazione dell’art. 15)

 

1. All’art. 15 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 il comma 2 è abrogato.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 

(Modificazioni dell’art. 16)

 

1. L’art. 16 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

 

a) il comma 2 è abrogato;

 

b) al comma 3, dopo le parole “sono istituite dalle Province” sono aggiunte le parole: ”secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Modificazione dell’art. 18)

 

1. Il comma 1, dell’art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come modificato dall’art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n.22, è sostituito dal seguente:

 

“1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agrituristico venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500.”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 

(Modificazioni ed integrazioni dell’art. 19)

 

1. L’art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come integrato dall’art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, è così modificato ed integrato:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l’abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili.”;

 

b) al comma 2 sono soppresse le parole “a distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli artt. 15, 16 e 17”;

 

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

 

“2 bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali.”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 

(Modificazioni dell’art. 20)

 

1. L’art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come integrato dall’art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 è così modificato:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le Province, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l’istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristico venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste dall’apposito regolamento regionale.”;

 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. L’estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore ad ettari trecento. L’estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L’estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell’art. 17. Alle aziende agrituristico venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agrituristico venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province ai territori di uno o più comuni.”;

 

c) al comma 2 bis sono soppresse le parole “con il divieto assoluto di caccia”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 

(Integrazione dell’art. 21)

 

1. Al comma 3, dell’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è aggiunto il seguente periodo:

 

“La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.”

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 

(Modificazione dell’art. 24)

 

1. Al comma 6, dell’art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario” sono sostituite dalle parole “per tre anni”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 15

 

(Modificazioni dell’art. 25)

 

1. L’art. 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili.”;

 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appostamento fisso.”.

 

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

 

“2 bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi non si applica in caso di assenza del titolare dell’appostamento fisso o delle persone dal medesimo autorizzate all’uso dello stesso.”.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 

(Integrazione dell’art. 26)

 

1. All’art. 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

 

“5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all’uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall’appostamento stesso, anche con il fucile carico”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 17

 

(Modificazione dell’art. 27)

 

1. Al comma 1, dell’art. 27 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole

 

“Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “Giunta regionale”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 18

 

(Modificazione dell’art. 28)

 

1. Il comma 1, dell’art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

 

“1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell’anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 19

 

(Modificazione dell’art. 29)

 

1. All’art. 29 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “la Giunta regionale autorizza” sono sostituite dalle parole “le Province autorizzano”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 20

 

(Integrazione del Titolo V)

 

1. Al TITOLO V — DISCIPLINA DELLA ATTIVITA’ VENATORIA della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, prima dell’art. 31, è aggiunto il seguente articolo:

 

“Art. 30 bis

(Abilitazione all’attività venatoria)

 

1. Per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

 

a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;

 

b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;

 

c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;

 

d) armi per la caccia e loro uso;

 

e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;

 

f) tecniche di produzione della selvaggina.

 

I programmi delle materie di esame e l’articolazione delle prove sono stabiliti dalle Province.

 

2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

 

3. L’esame di abilitazione all’attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato.

 

4. Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 21

 

(Modificazioni ed integrazioni dell’art. 32)

 

1. L’art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come integrato dall’art. 1, lett. i) della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22 è così modificato ed integrato:

 

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

 

“1 bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157.”;

 

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma:

 

“1 ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell’intera stagione venatoria.”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 22

 

(Modificazione dell’art. 34)

1. L’art. 34 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così sostituito:

“Art. 34

(Tesserino venatorio)

1. Il tesserino regionale per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie.

 

2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia di residenza.

 

3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all’uopo destinati, al momento dell’inizio dell’attività venatoria, che avviene con il caricamento dell’arma, la giornata di caccia.

 

4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

 

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all’anno precedente”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 23

 

(Modificazione dell’art. 35)

 

1. Al comma 1, dell’art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “dalla commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio integrata” sono sostituite dalle parole “dalle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio nominate dalle Province, integrate”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 24

 

(Modificazione dell’art. 36)

1. La rubrica e il testo dell’art. 36 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono così sostituiti:

“Art. 36

(Preparazione e aggiornamento)

1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari.”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 25

 

(Modificazione dell’art. 39)

 

1. L’art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come modificato ed integrato dall’art. 4 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 e dall’art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n.22, è sostituito dal seguente:

 

“1. Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n.157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

 

a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da €210 a €1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €410 a €2.460;

 

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €150 a €900;

 

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da €25 a €150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €50 a €300;

 

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da €50 a €300 per ogni trasgressore;

 

e) cacciare negli specchi e corsi d’acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da €100 a €600;

 

f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l’esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da €50 a €300, nell’ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da €210 a €1.260;

 

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell’esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art.19, sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €150 a €900;

 

h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione amministrativa da €150 a €900;

 

i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da €100 a €600;

 

l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da €25 a €150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da €50 a €300;

 

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

 

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all’art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €100 a €600;

 

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all’art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da €150 a €900;

 

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da €150 a €900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €260 a €1.560;

 

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso

di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all’alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all’art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

 

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

 

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

 

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni, in ordine:

 

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

 

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

 

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

 

4) alla redazione del verbale della battuta;

 

5) all’uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

 

6) alla occupazione dei settori per le battute;

 

7) alla segnalazione della battuta;

 

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da €50 a €300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da €100 a €600 per i punti 6), 7) e 8);

 

u) violazione dell’obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da €10 a €60;

 

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione amministrativa da €50 a €300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

 

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;

 

z bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da €10 a €60;

 

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di recidiva: da €150 a €900. Nell’ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;

 

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell’art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da €50 a €300, ove non ricorra l’applicazione dell’art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;

 

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da €100 a €600;

 

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da €25 a €150;

 

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria: sanzione amministrativa da €50 a €300;

 

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell’Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da €100 a €600; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

 

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della Unità Sanitaria Locale competente: sanzione amministrativa da €210 a €1.560;

 

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da €100 a €600;

 

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da €100 a €600;

 

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da €50 a €300;

 

mm) abbandonare bossoli durante l’esercizio dell’attività venatoria: sanzione amministrativa da €10 a €60;

 

nn) sanzione amministrativa da €50 a €300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

 

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

 

I) il sequestro dell’arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell’art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’art.28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell’art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell’estinzione della sanzione;

 

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

 

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb) cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;

 

- sequestro e confisca dell’arma carica nell’ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

 

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

 

III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999, n.34 e successive modificazioni.

 

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell’apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell’ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

 

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell’arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l’attività venatoria, nell’attraversamento delle zone ove è vietato l’esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 26

 

(Abrogazioni e modificazioni di norme)

 

1. Sono abrogati:

 

a) la legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2;

 

b) la legge regionale 3 agosto 1984, n. 33;

 

c) il Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16;

 

d) il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22.

 

2. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 le parole

 

“cinghiali e nutrie” sono sostituite dalle parole: “cinghiali, nutrie e corvidi”.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 27

 

(Norme transitorie e finali)

 

1. L’art. 42 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è

sostituito dal seguente:

 

“1. Le disposizioni dell’art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli ambiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/99 — DOCUP per l’obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

 

2. Gli ambiti territoriali di cui all’art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a metri 500 dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Alle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all’art. 20, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

 

4. La validità delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di guardia venatoria volontaria in scadenza dell’anno 2001 è prorogata, previa domanda dell’interessato, fino al 31 dicembre 2002.

 

5. Le disposizioni del Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16 restano in vigore fino alla emanazione dei Regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

 

6. Nelle more dell’adeguamento dei Piani faunistici regionale e provinciali, al fine di non precostruire situazioni in contrasto con le finalità della presente legge, le Province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni di istituti pubblici o privati.”.