L.R.
14 GIUGNO 2002, N. 9
"Tutela
sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. "
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 26 giugno 2002, n. 28
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La regione Umbria, nel rispetto del principio di precauzione sancito
dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CEE e dei principi fondamentali
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, detta norme a tutela della salute della
popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
2.
I fini di cui al comma 1 sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la
costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono
tali emissioni, nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni
contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione.
ARTICOLO
2
(Principio
di giustificazione)
1.
Nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e comunque in sede
di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a
dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai
fini dell'operatività del servizio.
2.
Il disposto del comma 1 non si applica agli impianti di competenza del Piano di
assegnazione delle frequenze di cui alla Legge 31 luglio 1997, n.249.
ARTICOLO
3
(Accesso
ai dati ambientali)
1.
La regione, le province, i comuni, le unità sanitarie locali e l'Agenzia regionale
per la protezione ambientale - ARPA garantiscono a chiunque l'accesso ai dati
ambientali relativi alla tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi
del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.
ARTICOLO
4
(Definizione
delle aree sensibili e tutela dell'ambiente e del paesaggio)
1.
Le aree sensibili sono parti del territorio, all'interno delle quali:
a)
devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 comma 1
lettera d) punto 2 della legge n. 36/2001;
b)
le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la
delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e
di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già
esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela
ambientale dell'area stessa.
2.
Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità
abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo
assistenziale, sanitario, educativo.
3.
Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dai comuni, d'intesa con le
province, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
I comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai
sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ovvero dalla pianificazione
territoriale e urbanistica, nei quali la installazione degli impianti oggetto
della presente legge può essere preclusa.
ARTICOLO
5
(Competenze
regionali)
1.
La Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 36/2001, con regolamento da
adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentita la Commissione Consiliare competente:
a)
definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori
degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;
b)
definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative
agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di
rilevanza urbanistico - edilizia;
c)
fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento
degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;
d)
fissa i criteri e gli standard per la creazione e l'aggiornamento del catasto
regionale, di cui all'articolo 11, degli elettrodotti e degli impianti
radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;
e)
definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della
popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
f)
definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 12.
2.
La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, propone al
Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione
superiore a centocinquanta kV, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.
ARTICOLO
6
(Competenze
delle province)
1.
Alle province sono trasferite, in aggiunta alle funzioni e compiti
amministrativi di cui all'articolo 70, comma 1, lettera a) della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3 le seguenti funzioni:
a)
approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non
superiore a centocinquanta kV anche nell'ipotesi di mancanza di proposta da
parte dei gestori;
b)
definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a
centocinquanta kV, con le relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di
rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;
c)
attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad
esse trasferiti.
ARTICOLO
7
(Competenze
dei comuni)
1.
Ai comuni sono trasferite le seguenti funzioni:
a)
rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti
radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;
b)
identificazione, d'intesa con la provincia competente per territorio, delle
aree sensibili di cui all'art. 4;
c)
approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto a);
d)
individuazione dei siti di istallazione per gli impianti di cui al punto a),
tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le
competenze dello Stato e delle Autorità indipendenti;
e)
attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad
essi trasferiti.
ARTICOLO
8
(Competenze
dell'ARPA)
1.
L'ARPA provvede a:
a)
fornire alla regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui
al comma 1 dell'articolo 5;
c)
fornire a province e comuni pareri tecnico-scientifici nell'ambito delle
procedure autorizzative per la costruzione, modifica ed esercizio degli
elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione, nonché per l'approvazione dei relativi piani di risanamento;
d)
svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici, delle unità sanitarie
locali e dei cittadini, azioni di vigilanza ambientale sugli elettrodotti e
impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, effettuando
i controlli tecnici per la verifica del rispetto degli standard fissati dalla
presente legge;
e)
impiantare ed aggiornare, con il concorso del Servizio informativo territoriale
della regione - SITER, il catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti
radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.
2.
La regione e gli enti locali territoriali si avvalgono dell'ARPA per tutti gli
adempimenti connessi all'articolo 14 della legge n. 36/2001 e alla presente
legge.
ARTICOLO
9
(Competenze
delle unità sanitarie locali)
1.
Le unità sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e vigilanza per la
tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2.
Le unità sanitarie locali concorrono all'approfondimento delle conoscenze
scientifiche relative agli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute, nonché
all'azione di informazione ed educazione della popolazione sulla tutela
sanitaria dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
ARTICOLO
10
(Comitato
tecnico scientifico)
1.
E' istituito presso la Direzione alle politiche territoriali, ambiente e
infrastrutture della Giunta regionale, il Comitato tecnico scientifico così
composto:
a)
un rappresentante della Direzione politiche territoriali, ambiente e
infrastrutture, che lo presiede;
b)
un rappresentante della Direzione sanità e servizi sociali;
c)
due esperti in materia di tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e in tecnologie di risanamento,
designati dalla Giunta regionale;
d)
un rappresentante designato dall'ARPA;
e)
un rappresentante designato dal Comitato regionale per le comunicazioni -
CORECOM;
f) un rappresentante designato
congiuntamente dalle associazioni nazionali operanti nel settore della tutela
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, individuate
dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dal regolamento di cui
all'art. 5;
g)
un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro - ISPESL.
2.
Il Comitato svolge azione di consulenza nei confronti dell'amministrazione
regionale nelle materie oggetto della presente legge.
3. Il Comitato è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed il suo funzionamento è disciplinato da
apposito regolamento interno.
ARTICOLO
11
(Catasto
regionale)
1.
È istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) della legge 36/2001 il
catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con sede presso l'ARPA che lo gestisce in coordinamento con il
SITER.
2.
Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i
concessionari sono tenuti a comunicare all'ARPA, nel termine di trenta giorni
dal fatto, l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione,
quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.
ARTICOLO
12
(Valutazione
di impatto ambientale)
1.
Gli impianti di telefonia mobile sono sottoposti alla procedura di verifica ai
sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998 n. 11 e successive
modificazioni ed integrazioni ovvero alla procedura di valutazione di impatto
ambientale, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, nei casi previsti dal
regolamento di cui all'art. 5.
2.
Gli elettrodotti con tensione nominale superiore a cento kV di cui alla legge
regionale 20 marzo 2000, n. 22, sono sottoposti alle procedure previste dalla
legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.
ARTICOLO
13
(Criteri
e procedure)
1.
Le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla
localizzazione, al risanamento e al rilascio di autorizzazione per la
realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta
regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e
del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO
14
(Sanzioni
amministrative)
1.
Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 15, commi 1 e 2 della
legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base degli accertamenti effettuati
dall'ARPA, dalle autorità individuate dai decreti ministeriali richiamati
dall'articolo 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale
individuazione, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n.
15 e successive modificazioni.
2.
Le sanzioni della sospensione e della revoca di cui all'articolo 15, comma 4
della legge n. 36/2001 sono applicate dalle province e dai comuni, per le
rispettive competenze indicate agli articoli 6 e 7.
3.
Nella graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 va tenuto conto della
natura della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute
e dell'ambiente.
ARTICOLO
15
(Norma
finanziaria)
1.
Per l'esercizio 2001, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli
artt. 8 e 10, che ammontano a complessive Lire 200.000.000, si fa fronte con
gli stanziamenti previsti nell'Unità Previsionale di Base 05.1.007 denominata
"Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione
civile" del Bilancio di previsione 2001.
2.
La Giunta Regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di
cassa.
3.
Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata
annualmente con legge finanziaria ai
sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale del 28 febbraio
2000, n.13.
ARTICOLO
16
(Norma
transitoria)
1.
La Giunta regionale con norme regolamentari definisce entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria fino
all'approvazione dei decreti di cui all'articolo 4 della legge n. 36/2001, le
disposizioni di prima applicazione della presente legge, idonee a conseguire le
finalità di cui all'articolo 1.
ARTICOLO
17
(Abrogazione
di norme)
1.
Sono abrogati gli artt. 43, 44 e il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27.