L.R. 17 LUGLIO 2002, N.
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Istituzione
e disciplina della figura professionale dell'Operatore socio-sanitario.
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 31 luglio 2002, n. 33
Epigrafe
Art.
1 - Istituzione della figura professionale.
Art.
2 - Formazione.
Art.
3 - Contesti operativi e relazionali.
Art.
4 - Requisiti di accesso.
Art.
5 - Organizzazione didattica.
Art.
6 - Materie di insegnamento e tirocinio.
Art.
7 - Esame finale e rilascio dell'attestato.
Art.
8 - Titoli pregressi.
Art.
9 - Norme regolamentari attuative.
Art. 10 - Norme transitorie.
Art. 1
Istituzione
della figura professionale.
1.
Č istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.
2.
L'operatore socio-sanitario, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito
al termine di specifica formazione professionale, svolge attivitā indirizzata
a:
a)
soddisfare i bisogni primari della persona, nell'āmbito delle proprie aree di
competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b)
favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
Art.
2
Formazione.
1.
La Regione, in applicazione dell'articolo 95, comma 1, lettere a) e g) della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3, provvede alla programmazione dei corsi e alle
attivitā didattico-formative relative all'acquisizione della qualifica di
operatore socio-sanitario.
2.
La Giunta regionale determina, con il piano annuale di formazione degli
operatori della sanitā, in attuazione del Piano sanitario regionale,
l'attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale.
3.
I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da
organismi accreditati, con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 5 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive
modificazioni.
Art.
3
Contesti
operativi e relazionali.
1.
L'operatore socio-sanitario svolge la sua attivitā:
a)
in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo residenziale e
semiresidenziale, in āmbito ospedaliero e al domicilio dell'utente;
b)
in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza
sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro
multiprofessionale.
2.
In particolare gli operatori socio-sanitari esplicano;
a)
assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero;
b)
intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c)
supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Art.
4
Requisiti
di accesso.
1.
Per l'accesso al corso di formazione di operatore socio-sanitario č richiesto
il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di
etā alla data di iscrizione al corso.
Art.
5
Organizzazione
didattica.
1.
La didattica č strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e
comprende:
a)
un modulo di base;
b)
un modulo professionalizzante.
2.
I corsi di formazione per operatore sociosanitario hanno durata non inferiore a
diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a mille.
3.
In aggiunta al corso di qualificazione di base, la Giunta regionale attiva
moduli di formazione Integrativa, miranti a specifiche utenze e specifici
contesti operativi.
4.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legga 8 gennaio
2002, n. 1 di conversione del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, programma
corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori
socio-sanitari.
Art.
6
Materie
di insegnamento e tirocinio.
1.
Le materie di insegnamento, relative al moduli didattici di cui all'articolo 5 sono
articolate nelle seguenti aree disciplinari:
a)
socio-culturale, istituzionale e legislativa;
b)
psicologica e sociale;
c)
igienico-sanitaria;
d)
tecnico-operativa.
2.
Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi
nel cui ambito č prevista la figura dell'operatore socio-sanitario.
Art.
7
Esame
finale e rilascio dell'attestato.
1.
Al termine del corso gli allievi sano sottoposti ad una prova teorica e ad una
prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame costituita dalla
Giunta regionale.
2.
La frequenza ai corsi č obbligatoria e non sono ammessi alle prove di
valutazione finale coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze
indicato nel provvedimento regionale di attivazione del corso.
3.
Il provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei
partecipanti.
4.
All'allievo che supera la prova č rilasciato dalla Regione attestato di
qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attivitā e
servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.
Art.
8
Titoli
pregressi.
1.
La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi
pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo
alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure
compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti
insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella
prevista dalla presente legge.
Art.
9
Norme
regolamentari attuative.
1.
La Giunta regionale adotta norme regolamentari riferite alle attivitā, alle
competenze e alle materie di insegnamento dei corsi.
Art.
10
Norme
transitorie.
1.
La frequenza, con esito positivo, di corsi autorizzati dalla Regione Umbria per
la formazione di operatori che svolgono la loro attivitā nel campo sociale,
assistenziale e sanitario, ed espletati prima dell'entrata in vigore della
presente legge, in base al provvedimento del 22 febbraio 2001 siglato in sede
di Conferenza Stato Regioni, tra Ministero della sanitā, Ministero della
solidarietā sociale, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, č
valutata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.
2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il profilo di operatore
tecnico addetto all'assistenza - OTA č ad esaurimento. Dalla stessa data i
posti di OTA, vacanti o resisi vacanti nella dotazione organica di ciascuna
azienda sanitaria, non possono essere coperti e vanno riconvertiti nel profilo
professionale di operatore socio-sanitario.
3.
Le norme di cui al comma 1, dell'articolo 9 sono emanate entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.