L.R.
02 AGOSTO 2002, N. 15
“Ulteriori
modificazioni della legge
regionale 7.11.1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di
rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi
provinciali delle imprese artigiane.”
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 21 agosto 2002, n. 37
ARTICOLO
1
(Sostituzione
dell'art. 4)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 è sostituito dal
seguente:
"Art.
4
(Composizione)
1.
Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del
Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
2.
Ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato è composta da undici membri
di cui:
a)
sei membri titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società, iscritte
all'Albo provinciale da almeno tre anni, designati dalle associazioni sindacali
di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di
lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e con un numero di
iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell'Albo provinciale;
b)
il responsabile dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) o suo delegato;
c)
il responsabile dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato;
d)
il responsabile della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;
e)
due esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura
nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, regolarmente
costituite ed operanti nella provincia e con un numero di iscritti pari ad
almeno il dieci per cento dell'Albo provinciale.
3.
I componenti le Commissioni provinciali
per l'artigianato, di cui al comma 2, lettera a), decadono dall'incarico in
caso di perdita dei requisiti prescritti.
4.
I componenti le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 2,
lettere a) ed e) decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione a tre
sedute consecutive, senza giustificato motivo.
5.
La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6.
Le Commissioni provinciali per l'artigianato eleggono, nel proprio seno, il
Presidente ed il Vice Presidente, scegliendo quest'ultimo tra i titolari di
imprese artigiane o soci artigiani di società.".
ARTICOLO
2
(Abrogazione
Capo II)
1.
Il capo II della l.r. 42/1988 è abrogato.
ARTICOLO
3
(Modifiche
dell'art. 23)
1.
All' articolo 23, comma 1 della l.r. 42/1988 la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c)
cinque esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura
nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, più rappresentative a
livello regionale, regolarmente costituite ed operanti nella Regione e con un
numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento delle imprese iscritte
agli albi provinciali".
2.
All'articolo 23 della l.r. 42/1988 il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Per la decadenza dei componenti la commissione regionale di cui alle lett. b) e
c) del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3 e
4".
ARTICOLO
4
(Modifiche
dell'art. 25)
1.
All'articolo 25, comma 1 della l.r. 42/1988 la parola "quindici" è
sostituita con la parola "otto".
2.
All'articolo 25 della l.r. 42/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
In prima convocazione le sedute delle Commissioni provinciali e regionale sono
valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda
convocazione, le sedute della Commissione provinciale per l'artigianato, sono
valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di quattro
componenti, di cui almeno uno titolare di impresa artigiana o socio artigiano di
società. In seconda convocazione, le sedute della Commissione regionale per
l'artigianato sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente,
dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e di almeno due
dei componenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).".
ARTICOLO
5
(Modifica dell'art. 29)
1.
All'articolo 29, comma 1 della l.r. 42/1988, la locuzione " lire
novantamila" è sostituita con la locuzione " euro
settantasette/00".
ARTICOLO
6
(Modifica
dell'art. 30)
1.
All'articolo 30 della l.r. 42/1988 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Ai fini delle iscrizioni le Commissioni provinciali possono richiedere
periodicamente informazioni al Conservatore del Registro delle imprese, relativamente
alle nuove iscrizioni o quant'altro ritenuto utile ai fini del dispiego dei
poteri d'accertamento d'ufficio.".
ARTICOLO
7
(Sostituzione
dell'art. 31)
1.
L'articolo 31 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:
"Art.
31
(Procedimento
per l'iscrizione)
1.
La domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è presentata al
comune dove l'impresa svolge la propria attività, unitamente alla
documentazione inerente il possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto
1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Il comune trasmette la domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma
1, alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.
3.
La Commissione provinciale per l'artigianato trasmette copia della domanda alla
Camera di Commercio competente, ai fini dell'annotazione nel Registro delle
Imprese.
4.
La Commissione provinciale per l'artigianato delibera l'iscrizione all'Albo imprese
artigiane delle imprese in possesso dei requisiti di legge.
5.
I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono notificati agli interessati
entro sessanta giorni dalla adozione.".
ARTICOLO
8
(Abrogazione
dell'art. 31 bis così come aggiunto dall'art. 26 della l.r. 1 aprile 1996, n.
9)
1.
L'articolo 31 bis della l.r. 42/1988 è abrogato.
ARTICOLO
9
(Modifiche
dell'art. 33)
1.
All'articolo 33, comma 2 della l.r. 42/1988 le parole "Gli ispettori del
lavoro" sono sostituite con le parole "Gli enti di vigilanza sul
lavoro".
2.
All'articolo 33 della l.r. 42/1988 il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
I provvedimenti di cancellazione vanno assunti entro sessanta giorni dalle
denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti e debbono essere
notificati agli interessati nonché comunicati agli uffici dell'INPS e
dell'INAIL territorialmente competenti, oltre che ad ogni amministrazione che
abbia effettuato le segnalazioni di cui al comma 2.".
3.
All'articolo 33 della l.r. 42/1988 il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7.
La Commissione provinciale per l'artigianato trasmette immediatamente copia
delle denunce di modificazione o cessazione assunte al Conservatore del Registro
e dei conseguenti provvedimenti, ai fini delle annotazioni previste nel
Registro delle Imprese.".
4.
All'articolo 33 della l.r. 42/1988 il comma 8 è abrogato.
ARTICOLO
10
(Modifica
dell'art. 33 bis così come integrato dall'art. 27 della l.r.1 aprile 1996, n.
9)
1.
L'articolo 33 bis della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:
Art.
33 bis
(Modulistica
impiegata)
"1.
Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o
cessazione dell'attività artigiana sono presentate in modelli approvati dalla
Giunta regionale, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.".
ARTICOLO
11
(Modifica
dell'art. 34)
1.
L'articolo 34 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:
"Art.
34
(Efficacia
dei provvedimenti)
1.
La Commissione provinciale per l'artigianato delibera, con effetti costitutivi anche
ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle
imprese con dipendenti, nonché per l'accesso a tutte le agevolazioni disposte
da norme comunitarie, nazionali e regionali, in favore delle imprese artigiane.
Avverso le delibere della Commissione provinciale per l'artigianato è ammesso
il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art. 7
della legge 443/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Con il provvedimento che dispone l'iscrizione, modificazione o cancellazione
dell'impresa, la Commissione provinciale per l'artigianato fissa la data dalla
quale decorre la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti. Gli
effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo imprese artigiane decorrono dalla
data accertata dalle Commissioni provinciali ai sensi del presente comma.
3.
Gli effetti delle modificazioni e delle cessazioni decorrono dalla data
accertata con il provvedimento di cui al comma 2.".
ARTICOLO
12
(Modifica
dell'art. 39)
1.
All'articolo 39 della l.r. 42/1988 il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di
seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:
a)
da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00
(2.582,00) nei casi di:
1)
esercizio abusivo di attività artigiana;
2)
uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo delle imprese
artigiane, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella
ditta, nell'insegna o nel marchio;
b)
da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00
(1.550,00) nel caso di omessa denuncia di iscrizione all'Albo imprese artigiane
da parte di impresa avente i requisiti artigiani;
c)
da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con
riferimento alle imprese individuali
per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.; da euro
centotre/30 (103,30) a euro milletrentatre/00 (1.033,00), con riferimento alle
società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:
1)
ritardata presentazione della denuncia di iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane;
2)
omessa o ritardata presentazione della denuncia di cessazione;
3)
omessa o ritardata presentazione della denuncia di modificazione relativa ad
eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di
titolare, socio, collaboratore artigiano.".
ARTICOLO
13
(Modifica
dell'art. 40)
1.
All'articolo 40 della l.r. 42/1988 il comma 2 è abrogato.
ARTICOLO
14
(Modifica
dell'art. 41)
1.
All'articolo 41, comma 1 della l.r. 42/1988 le parole "l'elezione ed"
sono soppresse.