L.R.
30 SETTEMBRE 2002, N. 16
“Soppressione
del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.”
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 9 ottobre 2002, n. 44
ARTICOLO
1
(Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali)
1.
Il comitato regionale di controllo istituito
ai sensi della legge
regionale 30 marzo 1992, n. 7, è
soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
2
(Controlli
preventivi di legittimità)
1.
Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università
agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla
apposita struttura della Giunta regionale, da individuare tra quelle già
esistenti, con atto amministrativo della Giunta regionale.
ARTICOLO
3
(Disposizioni
transitorie e finali)
1.
Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti
dall'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, così come modificata ed
integrata dall'art. 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, ove
richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione,
continuano ad applicarsi fino alla
disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di
competenza della Regione.
2.
Le leggi regionali 30 marzo
1992, n. 7, 5 aprile
1995, n. 23 e 19 luglio
1996, n. 19 sono abrogate.