L.R. 23 OTTOBRE 2002, N. 18
"Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio
edilizio".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 6
novembre 2002, n. 48
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione con la presente legge favorisce la
realizzazione di interventi di prevenzione sismica, attraverso l'effettuazione
di studi della pericolosità del territorio e della vulnerabilità degli edifici,
lo svolgimento di indagini di microzonazione, l'erogazione di contributi e
altre agevolazioni, ivi comprese, la riduzione degli oneri di concessione di
cui alla legge 28 gennaio 1977, n.10 e delle imposte locali, nonché la diffusione
della conoscenza delle problematiche di prevenzione.
ARTICOLO 2
(Pericolosità del territorio)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta
regionale:
a) approva la carta
della pericolosità sismica del territorio, anche con la collaborazione
del Servizio sismico nazionale;
b) definisce le aree soggette ad incrementi locali della
pericolosità, sulla base delle indagini di microzonazione;
c) promuove, con la collaborazione degli enti locali,
apposite indagini per conoscere la vulnerabilità sismica ed i meccanismi di
collasso del patrimonio edilizio, con particolare riferimento:
1) agli edifici pubblici, con priorità per quelli aventi
funzioni di protezione civile;
2) ai sistemi urbani;
3) agli edifici ed agli isolati dei centri storici.
ARTICOLO 3
(Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, sulla base della pericolosità dei
territori, della vulnerabilità degli edifici e dei sistemi urbani, delle
risorse disponibili e delle attività promosse dai comuni ai sensi dell’articolo
9, approva annualmente, in coerenza con gli obiettivi del piano urbanistico
territoriale e nel rispetto delle
procedure previste dall’articolo 6 della legge regionale 14
ottobre 1998, n. 34, il programma per la prevenzione sismica.
2. Il programma indica le attività da svolgere con le
risorse stanziate ed in particolare:
a) individua i comuni ad elevata pericolosità sismica, ove
eseguire interventi di prevenzione sismica su isolati edilizi, ai sensi
dell’articolo 4, e stabilisce i relativi finanziamenti;
b) determina l'entità dei contributi da assegnare ai comuni,
a parziale copertura delle spese sostenute nell'attività di formazione ed
informazione, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), e per l'effettuazione
delle indagini ai fini
dell'individuazione
delle aree suscettibili di amplificazione sismica in zone urbanizzate ed
edificate, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f);
c) individua le aree ove effettuare le indagini di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) e stabilisce le risorse finanziarie
necessarie;
d) destina i finanziamenti per la predisposizione della
carta della pericolosità sismica.
ARTICOLO 4
(Contributi per interventi sugli edifici)
1. La Giunta regionale assegna contributi per la riduzione
della vulnerabilità sismica di isolati edilizi ai comuni individuati nel
programma di cui all'articolo 3.
2. Per isolato si
intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi.
3. Il contributo è
destinato ad interventi che si eseguono su isolati con livello di vulnerabilità
superiore a quello stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5,
i cui lavori di costruzione:
a) siano iniziati in data anteriore alla classificazione
sismica del comune;
b) prevedano una struttura portante verticale
prevalentemente in muratura;
c) siano conformi alle norme in materia urbanistica ed edilizia;
d) siano in regola con i pagamenti dell’imposta comunale
sugli immobili;
e) siano a prevalente destinazione residenziale e di
proprietà privata.
4. Il contributo non può superare il cinquanta per
cento del costo delle opere
ammissibili, ai sensi dell’articolo 5, e comunque il limite di ventimila euro
per abitazione e di diecimila euro per altre unità immobiliari. Sono escluse
dal contributo le unità immobiliari che costituiscono pertinenza delle
abitazioni ricomprese nell'isolato. Il contributo è elevato del dieci per cento
se l'intervento riguarda un isolato costituito da più edifici.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad elevare il
contributo di cui al comma 4, entro il limite massimo del trenta per cento, per
tenere conto di particolari difficoltà nella esecuzione degli interventi su
isolati ove siano presenti beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, ubicati nei centri storici o in aree instabili o con
numero elevato di beneficiari coinvolti.
ARTICOLO 5
(Norme regolamentari attuative)
1. La Giunta regionale approva norme regolamentari
concernenti:
a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare
le carenze strutturali e tipologiche, finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e
funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli
edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui
alla lettera c);
b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con
quelle strutturali ammissibili a contributo;
c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato,
determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;
d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e
la realizzazione delle opere;
e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili ai
contributi di cui all'articolo 4 ed alle agevolazioni di cui all'articolo 6,
per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei
finanziamenti;
f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto
alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell’ingegneria
sismica, tecnici della Regione, delle Province e dei Comuni;
g) lo schema di bando di cui all'articolo 8;
h) il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei
lavori, alla conclusione dell’intervento con cui si attesta che sono state
eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di
vulnerabilità sismica dell’isolato prescritto per l’accesso al contributo.
ARTICOLO 6
(Agevolazioni urbanistiche)
1. Nell’ambito degli interventi di prevenzione ammissibili a
contributo ai sensi dell’articolo 5, possono essere consentiti interventi
strettamente necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica
dell’isolato che comportino:
a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non
superiore al dieci per cento di quella dell'edificio esistente, con esclusione
degli interventi da realizzare nelle zone di tipo A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi
strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A
ed E di cui al D.M. 1444/1968, purché tale incremento non sia superiore a trenta centimetri e l'intervento sia
compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio;
c) riduzione della distanza
di eventuali nuove opere
strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in
misura non superiore all'otto per
cento della distanza esistente, o
possibilità di confermare la distanza esistente, in caso di incremento dell'altezza
degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della
strada.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai
fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle
distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità
dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali,
fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici,
igienico sanitari e di sicurezza.
3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le
disposizioni in materia di densità edilizia ed altezza per le edificazioni
nelle zone di tipo E, di cui al D.M.1444/1968, previste dalle vigenti normative
regionali, nonché l'art. 16 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, in
materia di obbligatorietà del piano attuativo.
ARTICOLO 7
(Beneficiari)
1. Beneficiari dei contributi previsti dall’art. 5 sono i
proprietari oppure i loro ascendenti,
discendenti, o collaterali di primo grado, delle unità immobiliari che
compongono l’isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi, sostenendo
la relativa spesa.
2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non
siano costituiti, l'intervento può essere
attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere
necessarie, mediante procura resa dalle parti dinanzi a notaio, o pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
3. Possono essere beneficiari dei contributi, oltre ai
soggetti di cui al comma 1, i titolari di diritti di usufrutto, uso e
abitazione, i locatari degli immobili.
4. In tutti i casi in cui l’intervento è realizzato da un
soggetto diverso da colui che vanta la proprietà dell’immobile è necessario il
previo assenso del medesimo. Nell’ipotesi di diritto di usufrutto occorre
l’accordo fra il nudo proprietario e l’usufruttuario.
ARTICOLO 8
(Modalità di accesso ai contributi ed alle agevolazioni
urbanistiche)
1. Per l’assegnazione dei contributi di cui all'articolo 4 e l’utilizzo delle
agevolazioni di cui all’articolo 6, i comuni inseriti nel programma per la
prevenzione sismica emanano appositi bandi.
2. Nel bando, da redigersi secondo lo schema previsto dalle
norme regolamentari di cui all'articolo 5, sono indicati:
a) il finanziamento destinato agli interventi;
b) le eventuali zone, individuate ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, lettera f);
c) le eventuali agevolazioni disposte dal comune ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettere b) e c);
d) le modalità di presentazione della domanda, che deve
contenere anche una scheda predisposta da un tecnico abilitato, il quale
certifica la vulnerabilità dell'isolato;
e) le procedure per
la valutazione delle domande e l'assegnazione dei contributi;
f) i controlli da eseguire sul progetto, nonché durante il corso ed al termine dei lavori;
g) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni
assunti.
ARTICOLO 9
(Attività comunali)
1. I comuni, ai sensi
e per le finalità dell’articolo 3, possono concorrere alla prevenzione del
rischio sismico mediante:
a) attività di formazione ed informazione volta a sensibilizzare la popolazione, anche con
il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti in materia di
protezione civile e delle scuole;
b) riduzione fino al novanta per cento del contributo di
concessione, di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
c) riduzione di almeno il venti per cento delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo il limite minimo stabilito
dalla legge, per gli edifici su cui si realizzano interventi di prevenzione
sismica, da applicarsi per un periodo
compreso tra cinque e quindici anni;
d) integrazione dei contributi regionali per la
realizzazione degli interventi di prevenzione;
e) promozione di programmi urbani complessi, ai sensi della
legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, per la riduzione del rischio sismico a
scala urbana;
f) individuazione delle zone suscettibili di amplificazione
sismica locale, ai fini dell’articolo 2, comma 1, lettera b), attraverso
apposite indagini nelle aree non assoggettate a microzonazione recependo gli
eventuali studi esistenti in materia, approvati dalla Regione;
g) compartecipazione alle indagini di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c).
2. La Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo
3, assegna quote di finanziamento aggiuntivo ai comuni che attuano le riduzioni
fiscali di cui al comma 1, lettere b) e c), o concorrono al finanziamento degli interventi di prevenzione sismica in misura pari almeno
al venti per cento del contributo regionale.
3. Ai comuni che attuano misure rivolte alla riduzione del
rischio sismico a scala urbana, attraverso la predisposizione di appositi piani
urbani complessi, viene riconosciuta una priorità nell'assegnazione dei
finanziamenti per gli interventi compresi in tali ambiti.
ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall’articolo 3 della presente
legge, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 150.000,00 euro cui si fa
fronte con le risorse del Fondo regionale di protezione civile ex articolo 138
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 allocate nella unità previsionale di base
05.1.014, denominata “Protezione civile e prevenzione dai rischi” del bilancio
annuale 2002.
2. Per le finalità previste dall’articolo 4 della presente
legge, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 4.132.000,00 euro cui si fa
fronte con i fondi residui di edilizia agevolata provenienti dal programma quadriennale
92/95 e con i fondi residui della legge 25 marzo 1982, n. 94 allocati nella
unità previsionale di base 03.2.005, denominata “Contributi per interventi di
edilizia abitativa e riqualificazione urbana” del bilancio annuale 2002.
3. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa di
cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi
dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e
successive modificazioni utilizzando le risorse destinate all’edilizia
residenziale pubblica, risorse proprie regionali e risorse comunitarie.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge
regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 11
(Norme transitorie)
1. Fino alla predisposizione della carta di cui all’articolo
2, comma 1, lettera a), il livello di pericolosità è definito dalla carta n. 50
del PUT, approvato con legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.
2. La Giunta regionale adotta le norme regolamentari
previste dall’articolo 5, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.