L.R. 23 OTTOBRE 2002, N. 19
"Contributi regionali per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 6
novembre 2002, n. 48
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione della legge 9 gennaio 1989,
n. 13 e successive modifiche, integra con contributi regionali il finanziamento
statale previsto dalla legge suddetta, attraverso il Fondo speciale di cui
all'articolo 10 della legge stessa.
2. Per i criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi
inerenti l'erogazione dei contributi, si fa rinvio alla legge 13/1989
e alla circolare ministeriale 22 giugno
1989, n. 1669/U.L., di applicazione della stessa.
ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dalla presente legge è
autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di cinquecentosedicimila euro
(516.000,00), da iscriversi nella unità previsionale di base 12.2.006,
denominata "Superamento delle barriere architettoniche" del bilancio
annuale 2002.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si
provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base
16.2.001, denominata "Fondi speciali per spese di investimento", in
corrispondenza del punto 6) della Tabella B della legge regionale 22 aprile
2002, n. 5.
3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è
determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27,
comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale
di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al
presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.