L.R.
12 NOVEMBRE 2002, N. 20
"Istituzione
dell'Albo delle imprese certificate SA 8000".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 27 novembre 2002, n. 51
Legge
modificata con L.R. 10 dicembre 2002, n. 27.
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La Regione dell'Umbria riconosce il valore irrinunciabile dei diritti umani,
economici, sociali e sindacali indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte
dall'Italia e ne promuove l'attuazione anche attraverso la diffusione di una
cultura della responsabilità sociale nei consumatori e nelle imprese.
ARTICOLO
2
(Albo
delle imprese con certificato di conformità allo standard SA 8000)
1.
Al fine di favorire lo sviluppo tra i cittadini umbri di una maggiore
sensibilità nei confronti delle problematiche relative alla responsabilità
sociale degli operatori economici e di promuovere le attività delle imprese di
produzione e di commercializzazione che rispettano i principi della
responsabilità sociale, è istituito l'albo delle imprese in possesso del
certificato di conformità allo standard SA 8000.
2.
L'albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale regionale con periodicità semestrale.
ARTICOLO
3
(Iscrizione
all'albo)
1.
All'albo di cui all'art. 2 sono iscritte, a domanda rivolta alla Giunta
regionale, tutte le imprese interessate, di qualsiasi dimensione ed in
qualsiasi settore operino, in possesso del certificato di conformità allo standard
SA 8000. L'iscrizione all'albo ha validità fino alla data di vigore del
certificato di conformità.
2.
Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare alla Giunta
regionale la revoca del certificato di conformità allo standard SA 8000, entro
10 giorni dalla data in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione.
ARTICOLO
4
(Benefici
a favore delle imprese iscritte all'albo)
1.
L'iscrizione nell'albo istituito con la presente legge costituisce titolo di priorità:
a)
per la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni previsti
dalla normativa regionale;
b)
per il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa regionale,
anche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, fermi
restando i requisiti e le specifiche priorità ivi previste;
c)
per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto per lavori
pubblici o forniture di beni e servizi, fermi restando i requisiti richiesti
dalla vigente normativa in materia;
d)
nell'aggiudicazione dell'appalto a parità di condizioni dell'offerta.
ARTICOLO
5
(Sanzioni)
1.
La mancata comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, comporta la perdita dei
benefici previsti all'art. 4,
eventualmente accordati successivamente alla data di revoca del certificato di
conformità allo standard SA 8000.
2.
La perdita dei benefici di cui all'art. 4 è altresì disposta nei confronti
delle imprese che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sulla base di un
certificato di conformità risultato contraffatto, fatte salve le eventuali
sanzioni penali.
3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'impresa interessata non potrà essere iscritta
all'albo istituito con l'art. 2 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla
data di ottenimento del regolare certificato di conformità.