L.R. 12 NOVEMBRE 2002, N. 20

 

"Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 27 novembre 2002, n. 51

 

Legge modificata con L.R. 10 dicembre 2002, n. 27.

 

 

ARTICOLO 1

 

(Finalità)

 

1. La Regione dell'Umbria riconosce il valore irrinunciabile dei diritti umani, economici, sociali e sindacali indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e ne promuove l'attuazione anche attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità sociale nei consumatori e nelle imprese.

 

 

ARTICOLO 2

 

(Albo delle imprese con certificato di conformità allo standard SA 8000)

 

1. Al fine di favorire lo sviluppo tra i cittadini umbri di una maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche relative alla responsabilità sociale degli operatori economici e di promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che rispettano i principi della responsabilità sociale, è istituito l'albo delle imprese in possesso del certificato di conformità allo standard SA 8000.

 

2. L'albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale con periodicità semestrale.

 

 

ARTICOLO 3

 

(Iscrizione all'albo)

 

1. All'albo di cui all'art. 2 sono iscritte, a domanda rivolta alla Giunta regionale, tutte le imprese interessate, di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi  settore operino, in possesso  del certificato di conformità allo standard SA 8000. L'iscrizione all'albo ha validità fino alla data di vigore del certificato di conformità.

 

2. Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale la revoca del certificato di conformità allo standard SA 8000, entro 10 giorni dalla data in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione.

 

 

ARTICOLO 4

 

(Benefici a favore delle imprese iscritte all'albo)

 

1. L'iscrizione nell'albo istituito con la presente legge  costituisce titolo di priorità:

 

a) per la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni previsti dalla normativa regionale;

 

b) per il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa regionale, anche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, fermi restando i requisiti e le specifiche priorità ivi previste;

 

c) per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto per lavori pubblici o forniture di beni e servizi, fermi restando i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia;

 

d) nell'aggiudicazione dell'appalto a parità di condizioni dell'offerta.

 

 

ARTICOLO 5

 

(Sanzioni)

 

1. La mancata comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, comporta la perdita  dei  benefici  previsti all'art. 4, eventualmente accordati successivamente alla data di revoca del certificato di conformità allo standard SA 8000.

 

2. La perdita dei benefici di cui all'art. 4 è altresì disposta nei confronti delle imprese che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sulla base di un certificato di conformità risultato contraffatto, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

 

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'impresa interessata non potrà essere iscritta all'albo istituito con l'art. 2 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ottenimento del regolare certificato di conformità.