L.R.
12 NOVEMBRE 2002, N. 21
"Interventi
per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della
sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 27 novembre 2002, n. 51
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La Regione, con la presente legge, nel rispetto del titolo quinto della
Costituzione, promuove e sostiene la cultura e la pratica della qualità, del
rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre, in
conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali.
2.
I sistemi di gestione ambientale, approvati dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI) e/o dall'Unione Europea e attestati dagli organismi
preposti, sono promossi e assunti dalla Regione quali indicatori della adesione dell'impresa agli obiettivi dello
sviluppo sostenibile.
3.
La Regione riconosce come inscindibile dallo sviluppo economico il valore
irrinunciabile dei diritti umani, sociali e della sicurezza dei lavoratori,
indicati dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, tutelati dalla Costituzione
italiana e dallo statuto regionale, e promuove la diffusione di una cultura
della responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori.
ARTICOLO
2
(Azioni
e strumenti operativi)
1.
La Regione:
a)
promuove azioni di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della
qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica ai fini di uno
sviluppo coerente con le finalità di cui all'articolo 1;
b)
sostiene le piccole e medie imprese che aderiscono volontariamente a norme
internazionali, comunitarie e/o nazionali, relative all'introduzione e allo
sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati fra
loro, nonché di certificazione di prodotto e di servizio. La verifica
dell'applicazione dei requisiti previsti dalla normativa prescelta è condotta
da organismi di parte terza;
c)
sostiene, nell'ambito delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali
alle piccole e medie imprese, progetti di qualificazione, attestazione e/o
miglioramento, propedeutici al conseguimento della certificazione, definendo
criteri e standard obiettivo, con l'esclusione di consulenze connesse alle
normali attività gestionali delle imprese, siano esse periodiche o
continuative.
ARTICOLO
3
(Imprese
destinatarie degli interventi)
1.
Ai fini dell'articolo 2, lett. b) e c) sono piccole e medie imprese quelle
rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria
vigente al momento della richiesta d'intervento.
2.
Sono destinatarie degli interventi previsti dall'articolo 2, lett. b) e c) le
piccole e medie imprese operanti nei seguenti settori di attività:
a)
industria;
b)
artigianato;
c)
servizi;
d)
commercio;
e)
turismo;
f)
economia sociale.
3.
Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, le
imprese devono avere almeno l'unità produttiva interessata dagli stessi ubicata
nel territorio della regione.
4.
Tra i soggetti beneficiari sono compresi i consorzi e le società consortili, anche
miste, che svolgono attività produttive o di ausilio alla produzione.
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano alle imprese in
difficoltà, come definite dagli orientamenti sugli aiuti di stato della Unione
Europea.
6.
Le azioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) non configurano aiuti
alle imprese.
ARTICOLO
4
(Programmazione)
1.
La Giunta regionale, avvalendosi dell'assistenza di Sviluppumbria e sentito il Comitato tecnico scientifico di
cui all'articolo 5, adotta, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000,
n.13, il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge.
2.
Il programma annuale:
a)
definisce gli indirizzi per gli interventi volti a promuovere la massima diffusione
della certificazione dei sistemi di gestione aziendale di qualità, di rispetto
ambientale, di sicurezza e di etica, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile;
b)
individua le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi sulla base della valutazione degli effetti
prodotti dai programmi precedenti.
ARTICOLO
5
(Comitato
tecnico scientifico)
1.
La Giunta regionale nomina un Comitato tecnico scientifico composto da un
massimo di cinque membri, tra i quali rappresentanti delle Associazioni dei
consumatori, dotati di comprovata esperienza
e competenza nelle materie oggetto di certificazione.
2.
Ai componenti del Comitato esterni all'amministrazione regionale è corrisposto
un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
ARTICOLO
6
(Gestione)
1.
La gestione degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b), in
attuazione del programma annuale di cui all'articolo 4, è svolta dalla Società
regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria (Sviluppumbria),
in base ad apposita convenzione con la Regione, che disciplina le modalità di
rendicontazione annuale della attività
svolta e dei risultati raggiunti, nonché le informazioni necessarie per la
redazione dei successivi programmi annuali.
2.
Gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) sono svolti con le
modalità individuate dalla Giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle
politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle imprese.
ARTICOLO
7
(Elenco
regionale delle imprese certificate)
1.
È istituito l'elenco delle imprese certificate, presenti in Umbria, per
l'adozione di sistemi di gestione della qualità, del rispetto ambientale, della
sicurezza del lavoratore e della responsabilità sociale, secondo gli standard
riconosciuti da organismi di normazione internazionali e/o nazionali.
2.
Le modalità di tenuta dell'elenco, suddiviso per tipologia di certificazione e
categoria d'azienda, sono disciplinate dalla Giunta regionale.
3.
L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale con periodicità annuale.
ARTICOLO
8
(Promozione
delle imprese certificate)
1.
La Giunta regionale individua e disciplina, nel rispetto della normativa
comunitaria, le modalità volte a valorizzare le imprese, comunque certificate,
nell'ambito dei procedimenti per l'aggiudicazione di appalti o per
l'attribuzione di benefici, previsti dalla normativa regionale.
ARTICOLO
9
(Entità
degli aiuti - Divieto di cumulo)
1.
Gli aiuti concessi in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c) non
possono superare il limite del cinquanta per cento delle spese ammesse, ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla GUCE del 13
gennaio 2001.
2.
Il programma annuale di cui all'articolo 4 può stabilire limiti massimi delle
spese ammissibili.
3.
Gli aiuti concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altre
agevolazioni riferite agli stessi interventi.
ARTICOLO
10
(Norma
finanziaria)
1.
Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 2 della presente
legge è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 250.000 euro da iscrivere nella
unità previsionale di base 8.2.011 denominata "Servizi reali alle imprese
e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di
pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base
16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per
spese di investimento" in corrispondenza del punto 3, lettera A), della
tabella B) della legge regionale finanziaria 22 aprile 2002, n. 5.
3.
Al finanziamento dell'onere, per l'anno 2002, derivante dalla gestione di cui
all'art. 6, affidata a Sviluppumbria, si farà fronte finalizzando allo scopo,
quota del fondo programma previsto dalla legge regionale 27 agosto 1979, n. 50.
4.
Al finanziamento dell'onere derivante dall'assistenza prestata dal Comitato
Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5, alla Giunta regionale si farà
fronte con le disponibilità della unità previsionale di base 02.1.005 del
bilancio di previsione 2002.
5.
Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
6.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi,
sia in termini di competenza che di
cassa.
ARTICOLO
11
(Abrogazione
e norme finali)
1.
La legge regionale 6 agosto
1991, n. 19 è abrogata.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge
abrogata dal comma 1.
3.
Ogni rinvio fatto da norme o disposizioni vigenti alla legge abrogata dal comma
1 o a singole norme di essa deve intendersi riferito alla presente legge o alle
corrispondenti norme della stessa.
ARTICOLO
12
(Norme
transitorie)
1.
Gli atti di seguito elencati sono adottati o stipulati nei termini di fianco
indicati, a partire dalla entrata in vigore della presente legge:
a)
nomina del Comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 5, sessanta
giorni;
b)
convenzione con Sviluppumbria, di cui all'articolo 6, sessanta giorni;
c)
attivazione dell'elenco delle imprese certificate, di cui all'articolo 7,
novanta giorni.