L.R.
25 NOVEMBRE 2002, N. 23
"Disposizioni
in materia di entrata e spesa".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 29 novembre 2002, n. 52 – S.S.
ARTICOLO
1
(Esenzione
pagamento tassa automobilistica per autoveicoli adibiti a trasporto merci)
1.
A decorrere dal 1 febbraio 2003 gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci,
con massa complessiva fino a sei tonnellate, sono esentati dal pagamento della
tassa automobilistica integrativa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile.
2.
Gli autoveicoli con massa complessiva superiore a sei tonnellate sono soggetti
al pagamento della tassa integrativa di cui all'articolo 61 della legge 21
novembre 2000, n. 342, secondo gli importi previsti dalla tabella 2 bis,
allegata alla stessa.
ARTICOLO
2
(Veicoli
storici)
1.
Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione
prevista dall'articolo 63, comma 1 della legge 342/2000 è subordinata, in
carenza degli elenchi previsti dallo stesso articolo 63, al possesso di idonea
certificazione dell'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli,
anche della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
2.
L'agevolazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della L. 342/2000, ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data
di possesso della predetta certificazione.
ARTICOLO
3
(Rinvio
dei termini)
1.
Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione
Umbria viene effettuato, unitamente al recupero relativo all'anno 2000, entro
il 31 dicembre 2003.
ARTICOLO
4
Intervento
straordinario per la struttura fieristica di Bastia Umbra)
1.
Al fine di garantire il completamento ed il miglioramento della funzionalità
della struttura adibita a centro fieristico, di proprietà del Comune di Bastia
Umbra, è autorizzato un contributo straordinario di € 516.000,00 a favore dello
stesso Comune, con imputazione della
spesa, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base
(UPB) 07.2.012 del bilancio di previsione 2002, denominata "Iniziative
volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità".
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante
prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.2.001 del bilancio di
previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese di
investimento". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale
di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in
termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO
5
(Interventi
straordinari in materia di servizi socio-educativi)
1.
Nelle more della definizione di un organico disegno di legge che, in esecuzione
di quanto disposto dal Patto per lo sviluppo per l'Umbria in ordine all'impegno
denominato "Patto di stabilità fiscale e tariffario", disciplini la
concessione, da parte della Regione, di contributi agli enti locali, al fine di
sostenerne l'impegno per il mantenimento e la qualificazione dei servizi
socio-educativi, prevedendo meccanismi premiali a favore di quelli che
sottoscrivono il Patto di stabilità fiscale e tariffario, sono disposti, per
l'anno 2002, contributi straordinari per le medesime finalità.
2.
Per gli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, in
termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 2.582.000,00, da
destinare come segue:
a)
€ 1.936.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, in favore dei comuni
dell'Umbria, per la gestione degli asili nido sulla base dei parametri di
riparto già stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale 11 settembre
2002, n. 1164, tabella allegato D, ed applicando il fattore di ponderazione di
cui al comma 3;
b)
€ 646.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, per l'assistenza scolastica,
secondo le seguenti modalità:
1)
€ 361.520,00 in favore dei comuni con popolazione fino a 6000 abitanti, con il criterio
di cui al punto 2.1 della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2002,
n. 231;
2)
€ 284.480,00 in favore dei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti,
sulla base della popolazione residente in età da sei a diciotto anni, applicando
il fattore di ponderazione di cui al comma 3.
3.
Al fine di assicurare la premialità ai comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale, i contributi
di cui al comma 2 sono calcolati applicando un fattore di ponderazione
determinato in riferimento all'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef
vigente per l'anno 2002, quale risulta dalla tabella "A", allegata
alla presente legge.
4.
Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con
prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.1.001 del bilancio di
previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese correnti". La
Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza
che di cassa.
ARTICOLO
6
(Contributo
al Circolo aziendale della Regione Umbria - C.A.R.U.)
1.
A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo finanziario al Circolo
aziendale della Regione Umbria (CARU), nella misura di € 13.000,00, quale
concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito
delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi
sociali promosse dal Circolo in favore dei propri soci, con imputazione alla
UPB 02.1.010 del bilancio di previsione 2002, denominata "Contributi ad
enti ed associazioni".
2.
La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità
della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma
1.
3.
Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è assicurato da pari stanziamento
esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata
"Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3
della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale,
a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.
4.
Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo è determinata annualmente
con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera
c) della vigente legge regionale di contabilità.