L.R.
06 DICEMBRE 2002, N. 26
"Contributi
a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure
climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali".
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 18 dicembre 2002, n. 57 – S.S.
ARTICOLO
1
(Oggetto)
1.
La Regione eroga contributi a favore di mutilati, invalidi di guerra e
categorie assimilate finalizzati a favorire la fruizione delle seguenti
prestazioni sanitarie:
a)
cure climatiche;
b)
soggiorni terapeutici;
c)
cure termali.
ARTICOLO
2
(Definizioni)
1.
Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un
fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze
dell'infermità, nonché le patologie ad essa connesse, in base alla quale è
stata riconosciuta l'invalidità.
2.
Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità
convalescenziale, in località marine, montane, lacustri e collinari, al fine di
consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure
ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzati
e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della
località di abituale dimora.
3.
Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro
derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale
della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle
patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure stesse, a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.
ARTICOLO
3
(Prestazioni)
1.
Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del
Servizio Sanitario Nazionale.
2.
I soggiorni terapeutici sono prescritti nell'ambito di progetti curativi e
riabilitativi redatti dalla Azienda U.S.L. competente, che provvede ad
attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture individuate per il
soggiorno stesso.
3.
Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi in regime di
assistenza indiretta e per un periodo massimo di ventuno giorni per anno.
4.
Le cure termali sono erogate con le modalità previste dall'articolo 36 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
ARTICOLO
4
(Beneficiari)
1.
Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:
a)
i mutilati ed invalidi di guerra, di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. 30
dicembre 1981, n. 834;
b)
coloro che sono in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa
fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla
tabella A allegata al D.P.R. n. 915/78;
c)
i mutilati e invalidi per cause di guerra, di cui agli articoli 8 e 9 del
D.P.R. n. 915/78 ed al D.P.R. n. 834/81;
d)
coloro che sono in possesso del verbale di visita della Commissione medica di
pensione di guerra, in attesa del decreto di concessione della pensione, dal
quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle indicate alla lettera
b) e dal quale risulti che l'infermità è dipendente da causa di servizio o di
guerra;
e)
i mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9;
f)
i mutilati ed invalidi per servizio ordinario in possesso di pensione
privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza
assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al
D.P.R. n. 915/78, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per
servizio;
g)
coloro che, in attesa di ottenere il decreto di concessione della pensione,
sono in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha
riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od
infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A
allegata al D.P.R. n. 915/78;
h)
coloro ai quali è stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta
in servizio ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata
al D.P.R. n. 915/78;
i)
gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, sono equiparati agli
invalidi di guerra.
ARTICOLO
5
(Contributi
per cure climatiche e soggiorni terapeutici)
1.
Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici è
concesso, da parte delle Aziende U.S.L., per un periodo non superiore a quello
stabilito al comma 3 dell'articolo 3, un contributo giornaliero, comprensivo
delle spese di viaggio, di euro 30,99 per ogni giorno di effettiva permanenza
nella località di cura.
ARTICOLO
6
(Contributi
per cure termali)
1.
Agli invalidi ammessi alle cure termali è concesso da parte delle Aziende
U.S.L. un contributo, comprensivo delle spese di viaggio e residenza, riferito ad
un solo ciclo di cure termali per la durata massima di quindici giorni, nella
misura di euro 30,99 al giorno.
ARTICOLO
7
(Contributi
di accompagnamento)
1.
Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle
cure termali, di cui agli articoli 5 e 6, per i quali risulta comprovata la
assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana,
è concesso un contributo di accompagnamento nella misura di euro 30,99 al
giorno.
ARTICOLO
8
(Provvedimenti
di attuazione)
1.
La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità
ed i termini per la erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.
2.
La Regione adegua ogni due anni l'importo giornaliero di cui al comma 1, in base
agli indici ISTAT.
3.
Le norme regolamentari sono emanate entro 90 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO
9
(Norma
finanziaria)
1.
Gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 5 della presente
legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore, gravano sul bilancio delle
Aziende U.S.L. a valere sui fondi regionali assegnati per il loro
funzionamento.
2.
Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 6 e 7 della presente
legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 131.000,00 a valere sulla
unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli
di assistenza sanitaria" del bilancio regionale 2003.
3.
Il finanziamento dell'onere previsto al comma 2, determinato per l'anno 2003 in
€ 131.000,00, è assicurato da pari stanziamento esistente nella unità
previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata
"Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 4
della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
4.
La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 3 è iscritta
nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 29, comma 4, della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
5.
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di
previsione 2003 della somma di cui al comma 3, sia in termini di competenza che
di cassa.
6.
Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo è determinata annualmente
con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c)
della vigente legge regionale di contabilità.
ARTICOLO
10
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2003.