L.R. 16 DICEMBRE 2002, N. 32

 

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 24 dicembre 2002, n. 58

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modifiche dell'art. 34 bis)

 

1.    Al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "per la fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti "o gli Istituti riconosciuti a livello regionale quale tra gli altri l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14/94".

 

2. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94 dopo la parola "deroga", sono aggiunte le seguenti "tra quelle indicate al comma 1 bis.".

 

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94, è aggiunto il seguente comma:

 

"1 bis. Il prelievo in deroga, ai sensi del comma 1, è consentito per le seguenti specie e con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

 

a) storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE;

 

b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE.".