L.R.
16 DICEMBRE 2002, N. 32
"Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n.
14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio".
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 24 dicembre 2002, n. 58
ARTICOLO
1
(Modifiche
dell'art. 34 bis)
1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole "per la fauna selvatica" sono aggiunte
le seguenti "o gli Istituti riconosciuti a livello regionale quale tra gli
altri l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche
costituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14/94".
2.
Al comma 1, lettera a) dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94 dopo la
parola "deroga", sono aggiunte le seguenti "tra quelle indicate
al comma 1 bis.".
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94, è aggiunto il
seguente comma:
"1
bis. Il prelievo in deroga, ai sensi del comma 1, è consentito per le seguenti
specie e con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157:
a)
storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi
previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE;
b)
fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1,
lettera c) della Direttiva 79/409/CEE.".