L.R.
17 DICEMBRE 2002, N. 33
"Promozione
delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo".
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 24 dicembre 2002, n. 58
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo
integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle
popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore
aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle
imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati
"sistema produttivo", attraverso l'orientamento alla qualità dei
prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalità ed
alla tutela della salute e
valorizzazione dell'ambiente, nonché alla difesa dello stesso con il
mantenimento dell'impresa agricola sul territorio.
2.
Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti e delle attività
che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento
delle capacità imprenditoriali.
3.
L'insieme dei soggetti è costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese
che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi.
4.
Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attività:
a)
studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse
regionale;
b)
informazione;
c)
assistenza e consulenza alle imprese;
d)
animazione socio-economica per lo sviluppo agricolo e rurale;
e)
trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa;
f)
aggiornamento dei tecnici.
ARTICOLO
2
(Consultazione
e concertazione)
1.
La Regione promuove il confronto permanente con i soggetti di cui all'articolo
1, comma 3 per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la
ricerca, l'innovazione ed i servizi, nonché per monitorare e valutare
l'efficacia e l'efficienza degli interventi.
2.
La Giunta regionale disciplina le modalità del confronto di cui al comma 1.
ARTICOLO
3
(Programmazione
per il sistema delle conoscenze)
1.
Il Consiglio regionale approva il Programma Triennale per la promozione delle conoscenze
nel sistema produttivo agricolo, su proposta della Giunta regionale.
2.
La Giunta regionale, sulla base del Programma di cui al comma 1, approva il
Piano operativo triennale della ricerca e il Piano operativo triennale dei
servizi.
3.
I Piani di cui al comma 2 possono essere aggiornati annualmente in relazione al
Documento annuale di Programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 ed alle previsioni di bilancio.
4.
La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio
di validità del Programma di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale
una proposta per la sua revisione e aggiornamento.
5.
Il Programma Triennale resta in vigore, anche dopo la scadenza fino a quando il
Consiglio regionale non abbia provveduto all'approvazione della proposta di
revisione e aggiornamento di cui al comma 4.
ARTICOLO
4
(Domanda
di ricerca)
1.
La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema
produttivo. A tal fine concede finanziamenti per:
a)
l'organizzazione della domanda di ricerca;
b)
la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti
telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di
qualità e all'aggiornamento del personale.
2.
La Regione si avvale, di norma, per le attività del presente titolo, del
supporto tecnico-scientifico del Parco Tecnologico Agroalimentare - 3 A,
costituito nell'ambito del PIM Umbria, tramite apposita convenzione.
ARTICOLO
5
(Offerta
di ricerca)
1.
La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in
concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per:
a)
la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale,
finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativa e
gestionale dell'impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove
tecnologie nelle filiere del sistema produttivo;
b)
la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale,
finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell'ecosistema agrario e forestale,
allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio-economica del sistema produttivo;
c)
la organizzazione della offerta di ricerca;
d)
la diffusione dei risultati della ricerca;
e)
la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione Europea
nell'ambito di programmi specifici;
f)
il potenziamento e l'acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle
attività di ricerca e di sperimentazione agricola.
2.
I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai
sensi della presente legge sono di interesse pubblico e vengono messi a
disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori,
conformemente alla disciplina comunitaria.
ARTICOLO
6
(Beneficiari)
1.
Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 5, comma 1:
a)
per le lettere a), b) ed e):
1)
le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale
delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro;
2)
i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri dell'Unione Europea
di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il "sistema
produttivo";
3)
le imprese del "sistema produttivo", con unità produttiva operante
nel territorio regionale;
4)
i centri sperimentali regionali;
b)
per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di
cui all'articolo 4, comma 2;
c)
per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa
partecipati.
2.
La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare
la qualificazione nella attività di studio o ricerca o sperimentazione, nonché
l'assenza di una condizione di difficoltà economica risultante dai documenti
contabili degli ultimi due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettere a)
punto 2) e 3).
3.
I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 7
devono presentare progetti conformi al piano triennale per la ricerca e
sperimentazione di cui all'articolo 8, entro i termini e con le modalità dallo
stesso definiti.
ARTICOLO
7
(Finanziamenti
per studio, ricerca e sperimentazione)
1.
Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile
nella seguente misura:
a)
per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b):
1)
fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca
fondamentale ed industriale;
2)
fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attività di sviluppo
precompetitive;
3)
fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente
proposte dalla Regione, individuate dal piano ed i cui risultati siano
ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non discriminatori;
b)
per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fino ad un massimo
del cinquanta per cento;
c)
per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed f), fino
ad un massimo del cento per cento.
2.
Ai fini del comma 1 lettera a), ed in conformità all'Allegato I della
Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, si
intende:
a)
per ricerca fondamentale un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze
scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;
b)
per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, così che queste possano essere utili per mettere a
punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole
miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
c)
per attività di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della
ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi
produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla
vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non
idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la
formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi
o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a
condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini
di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.
ARTICOLO
8
(Piano
operativo triennale della ricerca e sperimentazione)
1.
Il Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione si articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed
in un disciplinare di attuazione.
2.
La parte dispositiva:
a)
fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del
piano;
b)
individua le tipologie di intervento finanziabili e ne determina i costi
ammissibili;
c)
definisce i criteri di ammissibilità;
d)
stabilisce le modalità con cui articolare i seguenti criteri di priorità:
1)
collaborazione tra più soggetti ed integrazione con il sistema produttivo;
2)
periodica valutazione dei soggetti attuatori;
3)
cofinanziamento del progetto;
4)
ulteriori elementi qualificanti per il sistema produttivo;
e)
indica eventuali condizioni cui sottoporre i finanziamenti.
3.
Il programma finanziario:
a)
determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano;
b)
fissa il livello di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari.
4.
Il disciplinare di attuazione:
a)
indica le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalità di
monitoraggio e di valutazione degli stessi;
b)
fissa i termini, le modalità di rendicontazione e di erogazione dei
finanziamenti;
c)
definisce le modalità di decadenza e revoca dei finanziamenti.
ARTICOLO
9
(Attività)
1.
Costituiscono attività di trasferimento
delle conoscenze:
a)
l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio,
al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli
operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il
trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa;
b)
l'informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all'orientamento del
sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica
agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle
produzioni, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi
dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei
consumatori;
c)
la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di
produzione;
d)
la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;
e)
la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;
f)
la realizzazione di servizi tecnici di supporto quali agrometereologia, pedologia;
g)
la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di
assenza per frequenza di corsi di formazione;
h)
aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attività previste dal
Piano triennale dei servizi.
2.
La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici,
finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.
ARTICOLO
10
(Soggetti
attuatori)
1.
Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui
all'articolo 9, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo:
a)
le agenzie della Regione, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1,
lettere a), e), f) h);
b)
i soggetti di natura privata per le attività di cui all'articolo 9, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), quali le organizzazioni professionali agricole o
gli organismi di loro emanazione, le associazioni di produttori e di
cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l'ordinamento
comunitario;
c)
il soggetto di cui all'articolo 4, comma 2, per le attività di cui all'articolo
9, comma 1, lettere e), f), h).
2.
I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti
previsti dalla presente legge, presentano progetti, conformi al Piano triennale
dei servizi disciplinato dall'articolo 13, con l'adesione dei destinatari di
cui all'articolo 11.
3.
I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie,
aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla
base di quanto stabilito dal Piano triennale dei servizi e, comunque, tenuto
conto:
a)
della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;
b)
della qualità, intersettorialità ed
economicità dell'offerta;
c)
della articolazione regionale e della capacità del soggetto proponente;
d)
della capacità ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del
personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorità al
possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed
all'esercizio di precedenti attività in strutture dedicate alla realizzazione
di servizi di trasferimento delle conoscenze.
4.
Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese
amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.
ARTICOLO
11
(Destinatari
delle attività)
1.
Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
così come sostituito dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
2.
Gli imprenditori di cui al comma 1 possono:
a)
aderire a progetti di attività realizzati dai soggetti attuatori di cui
all'articolo 10;
b)
acquisire sul mercato i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g).
ARTICOLO
12
(Finanziamenti
delle attività)
1.
Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile
nella seguente misura:
a)
fino ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attività di cui all'articolo
9, comma 1, lettere b), c), d), e);
b)
fino ad un massimo del cento per cento,
per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), f) e h);
c)
fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco di tre anni per
azienda, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g).
2.
L'importo globale dei finanziamenti concessi non può superare 100.000 euro per
azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.
ARTICOLO
13
(Piano
operativo triennale dei servizi)
1.
Il Piano operativo triennale dei servizi si articola in una parte dispositiva,
in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione.
2.
La parte dispositiva:
a)
fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del
piano;
b)
individua le tipologie di intervento finanziabili, i costi ammissibili per
tipologia di attività, i criteri di ammissibilità nonché le priorità.
3.
Il programma finanziario definisce:
a)
le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano e la loro
ripartizione;
b)
la quota di cofinanziamento da parte dei beneficiari in relazione alle diverse
tipologie di attività.
4.
Il disciplinare di attuazione fissa:
a)
le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalità di
monitoraggio e di valutazione degli stessi;
b)
i termini e le modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti;
c)
i casi e le modalità di decadenza e di revoca dei finanziamenti;
d)
la tipologia e le modalità del controllo con particolare riguardo al corretto
impiego delle risorse da parte dei beneficiari.
ARTICOLO
14
(Divieto
di cumulo)
1.
I finanziamenti di cui al Titolo II e Titolo III, aventi natura di aiuto, non
possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri
benefici riferiti alle stesse voci di spesa.
2.
La Regione attiva modalità di verifica del rispetto della disposizione di cui
al comma 1. A tal fine richiede agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione
circa l'eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il
superamento dei limiti comunitari.
ARTICOLO
15
(Norma
finanziaria)
1.
Agli oneri finanziari relativi all'applicazione della presente legge si
provvede a decorrere dall'esercizio 2003 con gli stanziamenti allocati nella
unità previsionale di base 07.2.004 denominata "Politiche per
l'innovazione e servizi".
2.
Al finanziamento dei progetti della presente legge eligibili nell'ambito del
piano di sviluppo rurale o altri programmi comunitari o nazionali concorrono le
risorse da questi previste.
ARTICOLO
16
(Efficacia
della legge)
1.
Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame
da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato.