L.R.
17 DICEMBRE 2002, N. 34
"Modificazioni
ed integrazioni della Legge
regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta,
commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e
conservati".
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 24 dicembre 2002, n. 58 – S.S.
ARTICOLO
1
(Modifica
dell'art. 2)
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 dopo
la parola "divieti." è inserito il seguente periodo: "Nelle aree
naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, la raccolta è
consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A 'Riserva
integrale'".
2.
Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:
"4. È autorizzata la raccolta fino a tre
chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale
limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi
concrescenti che superi tale peso.".
ARTICOLO
2
(Integrazione
dell'art. 3)
1. All'articolo 3 della legge regionale 21
febbraio 2000, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
"1
bis. La esenzione dagli obblighi
di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà
collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente
alla raccolta
di
funghi nel fondo dell'ente o della
cooperativa di appartenenza.".
ARTICOLO
3
(Sostituzione
dell'art. 4)
1. L'articolo 4 della legge regionale 21
febbraio 2000, n. 12 è così sostituito:
"Art.
4.
(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)
1. I residenti nella regione il cui reddito
complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei
funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque
integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al
giorno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1,
nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente
per territorio o dal comune di residenza, nel caso in cui il comune non faccia
parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del
richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei
funghi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha
durata annuale e può essere rinnovata.
4. Il limite di reddito di cui al comma 1
può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento
all'andamento del costo della vita.
5. La Regione, per comprovati scopi
scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può
rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in
deroga alla presente legge a:
a)
docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti
alla micologia;
b)
micologi iscritti nell'elenco nazionale;
c)
dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività
micologiche, su richiesta degli enti stessi;
d)
rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente
costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la
richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni
di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è
limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni
immediatamente
precedenti
ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti
all'associazione.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno
validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei
parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata
dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e
rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che
ne disciplinano l'impiego.
7. Alla scadenza dell'anno di validità, i
titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una
relazione illustrativa dell'attività
svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento
costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.".
ARTICOLO
4
(Modifiche
dell'art.5)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge
regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è
sostituito dal seguente:
"1. I cittadini non residenti in Umbria,
esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi
comune della regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme
dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o
dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana.
L'autorizzazione
rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il
territorio regionale.".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r.
12/2000 è sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione ai non residenti in
Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro
all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le
spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla
presente legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con
riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi
all'esercizio delle funzioni.".
ARTICOLO
5
(Modifiche
dell'art.6)
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge
regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:
"3. È vietato raccogliere, commercializzare e
somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri,
fatta eccezione per le specie sottoelencate:
a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod
(Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);
b) Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer
(Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);
c) Armillaria tabescens (Scop.)Emeland (Famigliola,
Famigliola di cerro);
d) Cantharellus Adans. ex Fries tutte le
specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo,
Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);
e) Craterellus cornucopioides (L.:Fr.)Pers.
(Trombetta dei morti);
f) Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo,
Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta,
Steccherino);
g) Hydnum
rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo,
Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta,
Steccherino);
h) Marasmius oreades (Bolt.:Fr.)Fr.
(Chiodino, Gambesecche);
i) Tricholoma - Sezione Atrosquamosa
Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino,
Moretta).".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della
l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma:
"3
bis. La Giunta regionale, con
proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui
al comma 3.".
ARTICOLO
6
(Sostituzione
dell'art.14)
1.
L'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è così sostituito:
"Art.
14
(Sanzioni
amministrative)
1.
I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con
l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate
dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui
alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle
disposizioni non comprese nel Titolo secondo sono competenti alla irrogazione
delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna
comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.
2.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle
fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a)
raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al
comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non
accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2: da euro 52,00 a euro 156,00, in
caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00
a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da
euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la
sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;
b)
raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'art. 2: da
euro 26,00 a euro 78,00;
c)
violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante il
rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg.
5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;
d)
raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata
pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2: da euro
26,00 a euro 78,00;
e)
violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante l'uso
di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;
f)
violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 4, riguardante il
rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12;
oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;
g)
realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da euro
516,00 a euro 2.580,00;
h)
raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso,
di cui al comma 2 dell'art. 6, da euro 52,00 a euro 156,00;
i)
violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6 riguardante la
raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle
consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata
di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
l)
violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, riguardante l'uso
di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;
m)
danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi
specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da euro 26,00 a euro 78,00;
n)
violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante la
raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;
o)
violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n.
352 riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro
309,00;
p)
violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n.
352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da euro 26,00
a euro 78,00;
q)
violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di
funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle
aziende agrituristico-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività
venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;
r)
violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta di
funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.
3.
Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano
la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non
consentiti , nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1
dell'articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla
lettera f) comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto
ai limiti consentiti.
Nell'ipotesi
di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata
ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita.
L'autorità
amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui
peso totale giornaliero non supera i
tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi
confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla
comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana,
ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente,
gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici
delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di
collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi
riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della
ASL che ha eseguito il controllo.
4.
Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente legge, comportano
l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della
sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei
funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di
cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla
somministrazione.
5.
La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto
privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6.
È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni
delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato.".
ARTICOLO
7
(Soppressione
della tabella A)
1.
La tabella "A" allegata alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12
è soppressa.