REG. REG. 24 APRILE 2002, N. 1

 

«Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste».

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 8 maggio 2002, n. 21

 

 

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni ed integrazioni ed in conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato

nel settore agricolo disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli incentivi, i contributi,

le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati “aiuti”,

concessi dalla Regione dell’Umbria o da enti e organismi cui siano state conferite o comunque

affidate le relative funzioni, di seguito denominati “soggetto concedente”, a soggetti che

producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del Trattato

sull’Unione Europea ovvero identificati in singoli interventi applicativi.

2. La disciplina di carattere generale contenuta nel presente regolamento si applica fatte

salve le diverse e specifiche previsioni contenute nei singoli bandi o avvisi.

Art. 2

Risorse finanziarie

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con gli strumenti della programmazione finanziaria

regionale e tenuto conto degli stanziamenti derivanti da disposizioni normative nazionali e

comunitarie, dispone in ordine alle dotazioni finanziarie da destinare al finanziamento degli aiuti

ai soggetti di cui all’art.1 operanti in Umbria.

2. Gli aiuti sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’esaurimento delle risorse

disponibili è comunicato dal soggetto concedente con avviso da pubblicare sul Bollettino

ufficiale della Regione entro quarantacinque giorni dal suo accertamento. La documentazione

inviata dagli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte è restituita a quelli che ne facciano

richiesta a spese del soggetto concedente.

3. Qualora risultino disponibili economie di spesa ovvero ulteriori risorse finanziarie, il

soggetto concedente può provvedere alla riapertura del procedimento relativo agli aiuti

precedentemente disposti, secondo le modalità e i termini indicati dall’art. 4.

4. In presenza di un minore utilizzo degli stanziamenti, la Giunta regionale può autorizzare il

finanziamento di domande che risultino utilmente collocate in graduatoria o in elenco.

5. La Giunta regionale può autorizzare la concessione di aiuti in overbooking entro i limiti

fissati dalla programmazione regionale.

Art. 3

Moduli organizzativi

1. Al fine di favorire lo svolgimento dell’attività istruttoria e di liquidazione degli aiuti, il

soggetto concedente può stipulare convenzioni di natura privatistica con i “Centri autorizzati di

assistenza agricola - CAA”, ai sensi del comma 4 dell’art.3-bis del decreto legislativo 27

maggio 1999, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I Centri di cui al comma 1 debbono possedere requisiti minimi di garanzia e di

funzionamento ed essere autorizzati dalla Regione secondo le modalità ed i termini stabiliti dal

Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il soggetto concedente può stipulare convenzioni con

società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati

dalla Regione con le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157

e successive modificazioni.

4. Qualora il procedimento amministrativo comporti la valutazione di aspetti tecnici e

specialistici, i soggetti concedenti possono avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi

elenchi regionali, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso

dei requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità.

5. La Giunta regionale dell’Umbria istituisce gli elenchi degli esperti di cui al comma 4,

individuando i criteri e le modalità per la inclusione e la permanenza degli iscritti.

TITOLO II- PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

Capo I - Norme generali

Art. 4

Procedure di concessione

1. La concessione degli aiuti può essere disposta in base ad uno dei seguenti procedimenti:

a) procedura automatica;

b) procedura valutativa;

c) procedura negoziale.

2. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal soggetto concedente, deve

contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle

agevolazioni, nonché contenente le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui

al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, con

allegata la relativa documentazione.

3. La domanda, indirizzata al soggetto concedente, è presentata entro il termine previsto

dall’art. 5. La domanda può essere inoltrata mediante consegna a mano all'ufficio competente,

con apposizione del timbro datario su copia restituita all'interessato, ovvero spedita a mezzo

raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il dirigente della

struttura competente provvede a:

a) verificare che la domanda sia conforme a quanto richiesto dall’avviso o dal bando;

b) invitare il soggetto interessato alla integrazione degli elementi mancanti e alla eliminazione

delle irregolarità della domanda entro il termine di giorni 15 dal ricevimento dell'invito, qualora

la stessa presenti irregolarità non riconducibili a quelle di cui alla lettera a);

c) dichiarare la domanda inammissibile qualora il soggetto interessato non provveda a

quanto richiestogli entro il termine di cui alla lettera b) o vi provveda in modo incompleto;

d) dare avvio alla fase istruttoria.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lett. b), il termine di quarantacinque giorni è interrotto e

ricomincia a decorrere dalla scadenza di quello previsto per la integrazione e regolarizzazione

della domanda.

6. La concessione degli aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, è vietata per

lavori iniziati o attività intraprese prima che la domanda sia stata debitamente presentata al

soggetto concedente, salvo autorizzazione o diversa disciplina da parte della Unione Europea.

Art. 5

Avvio del procedimento

1. Il soggetto concedente, per ciascun procedimento di cui all’art. 4 comma 1, individua una

pista di controllo che descrive le fasi del procedimento, i tempi e le strutture preposte e fissa il

termine entro il quale il singolo procedimento deve concludersi, ove lo stesso termine non sia

direttamente previsto dall’avviso o dal bando di gara ovvero diversamente disposto.

2. Per ciascun tipo di procedimento il soggetto concedente individua l’unità organizzativa

competente e attribuisce al dirigente dell’unità stessa la responsabilità del procedimento. Il

dirigente dell’unità organizzativa può assegnare ad altro dipendente la responsabilità del

procedimento.

3. L’unità organizzativa competente e il responsabile del procedimento sono resi noti

nell’avviso o bando di gara relativo al procedimento adottato.

4. Con la pubblicazione dell’avviso o bando di gara relativo al procedimento adottato si

intendono assolti, di norma, anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto

1990, n. 241 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Capo II - Procedura automatica

Art. 6

Ambito di applicazione

1. La procedura automatica si applica a progetti e programmi che non richiedono attività

istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

Art.7

Procedimento

1. L’aiuto è concesso in misura percentuale sulla spesa ammessa ovvero in misura fissa

dell’ammontare predeterminato.

2. L’ammontare massimo dell’aiuto concedibile e l’entità della spesa massima ammissibile

nonché le modalità di liquidazione sono determinate dal soggetto concedente.

3. Il responsabile del procedimento provvede, nei termini di cui all’art. 4, a valutare la

completezza e la regolarità delle domande e della documentazione allegata, secondo l'ordine

cronologico di presentazione.

4. L’intervento per il quale è stato ammesso l'aiuto è realizzato, ove non diversamente

previsto, nel termine stabilito dal soggetto concedente e comunque, a pena di decadenza, non

oltre due anni decorrenti dalla data di ammissione.

5. Il soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla realizzazione dell’intervento, presenta:

a) i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli elementi identificativi degli

eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistate;

b) perizia giurata, ove richiesta, di un professionista competente nella materia, iscritto al

relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la

loro congruità.

6. Il responsabile del procedimento accerta la completezza e la regolarità della

documentazione prodotta ai sensi del comma 5. Il dirigente della struttura competente, dispone

in merito alla liquidazione dell’aiuto in una unica soluzione, nel termine di giorni trenta dalla

ammissione del beneficiario all’aiuto, fatti salvi i diversi termini previsti da leggi regionali o

dalla normativa antimafia, ed invia all’organismo pagatore il relativo provvedimento.

7. Nei casi di aiuti cofinanziati con fondi comunitari, il dirigente della struttura competente

autorizza l’organismo pagatore ad effettuare l’erogazione dell’aiuto secondo le modalità e i

termini stabiliti dall’organismo stesso.

8. E’ ammessa la richiesta di anticipazioni fino ad un massimo dell’80 per cento del

contributo concesso previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a

favore del soggetto concedente ovvero dell’organismo pagatore secondo le modalità di cui

all’art. 14 comma 3.

Capo III - Procedura valutativa

Art. 8

Ambito di applicazione

1. La procedura valutativa si applica a progetti o a programmi organici e complessi. Essa si

distingue in procedimento a graduatoria e procedimento a sportello.

Art. 9

Procedimento a graduatoria

1. Nel procedimento a graduatoria la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata

mediante valutazione comparata secondo idonei parametri oggettivi, predeterminati anche in

base a quanto previsto dal comma 2.

2. L’avviso o il bando di gara individua in particolare: il tipo di intervento previsto, le risorse

disponibili, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità e i termini per la presentazione delle

domande, le condizioni di ammissibilità e l’intensità dell’aiuto, i parametri per la valutazione

comparata, le modalità di compilazione della graduatoria, le modalità ed i tempi della

liquidazione degli aiuti, le modalità di erogazione, i controlli e le sanzioni nonché il responsabile

del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento, accertata la ricevibilità ed ammissibilità della domanda,

procede alla relativa istruttoria verificando, in particolare, il perseguimento degli obiettivi

previsti dall’avviso o dal bando e dalle normative in essi richiamate nonché eventuali priorità

attribuite, la tipologia dell’intervento e la congruità delle spese previste.

4. L'istruttoria e la formazione della graduatoria sono effettuate entro e non oltre il termine di

quattro mesi decorrenti dalla data in cui la domanda è stata dichiarata ammissibile, salvo

diverso termine stabilito dal soggetto concedente ai sensi dell’art.5.

5. La graduatoria delle domande dichiarate ammissibili è pubblicata sul Bollettino ufficiale

della Regione. Il dirigente della struttura competente comunica ai beneficiari, in particolare,

l’ammontare massimo dell’aiuto concedibile, l’entità della spesa massima ammissibile, eventuali

prescrizioni e la data entro la quale il progetto o programma dovrà essere realizzato.

Comunica, inoltre, ai soggetti non ammessi ai benefici i motivi di esclusione e l’autorità ed i

termini cui è possibile ricorrere.

6. E’ ammessa la richiesta di anticipazioni fino ad un massimo dell’80 per cento del

contributo concesso previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a

favore dell’organismo pagatore secondo le modalità di cui all’art. 14 comma 3.

7. Fermi restando il limite massimo della spesa ammessa, il termine fissato per la

realizzazione del progetto o del programma e la tipologia di intervento, qualora quest’ultima

determini attribuzione di punteggio, è ammessa la richiesta di variante nel corso della

realizzazione del progetto o programma esclusivamente per comprovati motivi di ordine

tecnico o economico, non individuabili al momento della concessione del beneficio, ovvero per

sopraggiunte cause non imputabili alla volontà del richiedente. La variante è preventivamente

autorizzata dal dirigente della struttura competente.

8. Il progetto o il programma deve essere realizzato entro il termine stabilito nella

comunicazione di ammissione all’aiuto. A tal fine il beneficiario deve inoltrare al soggetto

concedente lo stato finale del progetto o programma, corredato della documentazione

richiesta e richiedere contestualmente la liquidazione dell’aiuto.

9. Il dirigente della struttura competente, entro giorni 60 dal ricevimento della

documentazione richiesta per gli accertamenti finali, dispone in ordine alla quantificazione

definitiva dell’aiuto e alla relativa liquidazione.

Art. 10

Procedimento a sportello

1. NeI procedimento a sportello, la selezione delle domande ammissibili avviene sulla base di

soglie e condizioni minime connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative.

L'istruttoria e la concessione degli aiuti avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione

delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Il procedimento a sportello è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 9, in quanto

applicabili, con esclusione della valutazione comparata delle domande di aiuti e conseguente

formazione della graduatoria.

Capo IV - Procedura negoziale

Art. 11

Ambito di applicazione

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche

se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell’ambito di forme di

programmazione concertata.

2. Al fine di favorire la localizzazione degli interventi di sviluppo territoriale che interessino,

anche indirettamente, enti locali, sono definiti gli impegni di detti enti e i relativi oneri in ordine

alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali. Una quota degli oneri

può rientrare nel costo dell’intervento.

Art. 12

Procedimento

1. Il soggetto concedente pubblica l’avviso o il bando, nel quale sono individuati, in

particolare: i criteri di selezione dei contraenti, gli interventi su base territoriale o settoriale, le

spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, i criteri di selezione delle

manifestazioni di interesse e la durata del procedimento, la documentazione necessaria per

I’attività istruttoria, i criteri di selezione avuto riguardo agli obiettivi territoriali e settoriali, alle

ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla

capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati, nonché il responsabile del

procedimento, la composizione della commissione per la valutazione comparata degli

interventi.

2. Il procedimento si suddivide nelle seguenti fasi:

a) fase di selezione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese;

b) fase dell’istruttoria;

c) fase della concessione dell’aiuto;

d) fase della liquidazione dell’aiuto.

3. Per la valutazione comparata degli interventi è istituita una commissione, la cui

composizione è stabilita nell’avviso o nel bando di gara. La commissione, nei termini di cui

all’art.4, comma 4, accertata la ricevibilità ed ammissibilità della domanda, procede alla relativa

istruttoria verificando, in particolare, il perseguimento degli obiettivi previsti dall’avviso o dal

bando e dalle normative in essi richiamate nonché eventuali priorità attribuite, la tipologia

dell’intervento e la congruità delle spese previste.

4. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il procedimento negoziale è regolato dalle

disposizioni di cui all'art. 9, commi 4, 5, 6, con esclusione della presentazione di polizza

fidejussoria, 7, 8 e 9.

TITOLO III – AIUTI

Art. 13

Forme di aiuto

1. Gli aiuti disciplinati dal presente regolamento possono essere liquidati in una delle seguenti

forme:

a) contributi in conto capitale;

b) premi ed aiuti;

c) indennità, anche a valenza compensativa;

d) rilascio di garanzie;

e) contributi in conto interesse;

f) finanziamento agevolato.

Art. 14

Contributi in conto capitale

1. I contributi in conto capitale consistono nella liquidazione di una somma in denaro

concorrente alla copertura di spese per investimenti, per iniziative di capitalizzazione o per la

partecipazione anche diretta del soggetto concedente ad iniziative o attività.

2. Il contributo in conto capitale è messo a disposizione del soggetto beneficiario, in un’unica

soluzione o in quote connesse a stati di avanzamento, secondo il regime di aiuto e la durata

dell’intervento.

3. Il contributo può essere liquidato, fino ad un massimo dell’80%, a titolo di anticipazione,

previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di durata pari al

programma di intervento, eventualmente rinnovabile, e di importo non inferiore

all’anticipazione concessa, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento

vigente alla data di erogazione dell’anticipo e per un periodo di tempo pari a quello di validità

della polizza. L'ultima quota trattenuta è erogata successivamente alla presentazione della

documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'esito della verifica dello

stato finale del programma di intervento.

Art. 15

Premi ed aiuti

1. I premi ed aiuti consistono in contributi finanziari, “una tantum” o periodici, disposti a

favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all’adesione a specifici disciplinari.

Art.16

Indennità

1. Le indennità consistono in aiuti finanziari che vengono corrisposti periodicamente alle

aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali,

onde compensarne gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione

dell’impresa e supportarne la permanenza in dette aree, ovvero alle aziende che si impegnano

in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il

mancato reddito.

Art.17

Rilascio di garanzie

1. Gli aiuti sotto forma di garanzie si attuano mediante:

a) rilascio di garanzia diretta, prestata dal soggetto concedente a favore del soggetto

finanziatore;

b) rilascio di controgaranzia, prestata dal soggetto concedente a favore dei consorzi di

garanzia (confidi) o di altri fondi di garanzia;

c) rilascio di cogaranzia, prestata dal soggetto concedente a favore del soggetto finanziatore

congiuntamente ai consorzi di garanzia o altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia

istituiti nell’ambito della Unione Europea o da quest’ultima cofinanziata.

2. La garanzia viene concessa secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e

convenzionalmente pattuita con il soggetto erogatore del finanziamento ovvero con i soggetti

che garantiscono o cogarantiscono lo stesso.

Art. 18

Contributo in conto interessi

1. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da

soggetti autorizzati all'esercizio della attività bancaria. Le modalità ed i termini in base ai quali è

perfezionato il finanziamento sono regolamentati da apposita convenzione tra il soggetto

concedente l’aiuto e il soggetto finanziatore ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il tasso globale di interesse dell’operazione creditizia applicato dal soggetto finanziatore è

quello fissato per le operazioni di credito agrario con Decreto del Ministero del Tesoro 21

dicembre 1994.

3. Il tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà essere inferiore a quello minimo

stabilito ai sensi e per gli effetti dell’art.109, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e determinato con D.P.C.M 29 novembre 1985.

4. L’erogazione dell’aiuto avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate

dall’impresa beneficiaria ovvero in forma attualizzata calcolata ad un tasso pari al costo della

provvista in vigore alla data in cui matura l’obbligazione.

Art.19

Finanziamento agevolato

1. Il finanziamento agevolato consiste nella erogazione di prestiti a rimborso per investimenti.

Il rimborso avviene mediante la restituzione di annualità o semestralità posticipate successive

alla erogazione del beneficio. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in annualità delle

somme finanziate confluiscono nella dotazione di un “fondo di rotazione”, appositamente

istituito, e rappresentano contestuale disponibilità finanziaria a favore di ulteriori beneficiari.

TITOLO IV – MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20

Monitoraggio

1. Il soggetto concedente procede al monitoraggio degli interventi al fine di verificarne lo

stato di attuazione, in riferimento sia agli aspetti finanziari che alla capacità del beneficiario di

perseguire gli obiettivi prefissati.

2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata mediante indicatori predeterminati

sulla base degli obiettivi e delle modalità di intervento.

3. I risultati dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia sono riportati da ciascun

soggetto concedente in una relazione annuale predisposta sulla base dei criteri stabiliti dalla

normativa di riferimento.

Art. 21

Controlli

1. I controlli sono affidati ad una struttura diversa da quella che ha proceduto alla

concessione dell’aiuto

2. Il dirigente della struttura, al quale compete l’attività di cui al comma 1, procede alle

ispezioni e controlli, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo

scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di

concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

3. I controlli sono estesi ai soggetti esterni di cui all'art. 3.

4. L'attività di controllo e di ispezione di cui al comma 1 può essere demandata a soggetti

esterni ai quali deve essere garantito l'accesso alla sede e agli impianti delle imprese

beneficiarie degli aiuti.

5. La Giunta regionale definisce i requisiti dei soggetti esterni di cui al comma 4 ed i

compensi di loro spettanza, le cause di incompatibilità, le modalità dei controlli e delle ispezioni,

anche sulla base degli indirizzi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto di

cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

TITOLO V – DECADENZA DAGLI AIUTI E SANZIONI

Art. 22

Decadenza

1. Costituiscono motivo di decadenza dagli aiuti, fermo restando l’obbligo della denuncia alla

competente autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato:

a) la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo;

b) l’inosservanza degli impegni assunti in domanda;

c) l’inosservanza degli obblighi inerenti la mancata o incompleta realizzazione del programma

di intervento, dei criteri costruttivi e di esercizio;

d) l’utilizzazione del bene nel corso del periodo vincolativo, per un uso diverso da quello

rispetto al quale è stato concesso l’aiuto;

e) l’inosservanza di ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nell’atto di concessione.

2. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) è fatta salva

l’applicazione del Titolo II della legge regionale 5/2000 in materia di vincoli di destinazione.

3. La decadenza comporta la revoca parziale o totale dell’aiuto concesso con conseguente

recupero delle somme erogate, maggiorata degli interessi calcolati al tasso di riferimento in

vigore alla data di erogazione, aumentato di tre punti, fermo restando quanto diversamente

stabilito da norme nazionali o comunitarie.

Art. 23

Sanzioni

1. Nel caso di revoca dell’aiuto, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al

beneficiario può applicarsi una sanzione pecuniaria amministrativa in misura da due a quattro

volte l’importo dell’aiuto indebitamente fruito, purché proporzionale all’indebito riscontrato,

ovvero una sanzione che determina l’interdizione all’accesso agli aiuti recati dalla normativa

violata, per un periodo non superiore a tre anni.

Art.24

Procedimento

1. Qualora nel corso dei controlli si rilevino fatti e circostanze che comportano la decadenza

dagli aiuti, il responsabile del procedimento comunica direttamente all’interessato l’avvio del

procedimento di decadenza evidenziando le violazioni accertate ed assegnando all’interessato

un termine non superiore a giorni 30 per eventuali rilievi o giustificazioni.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 il dirigente della struttura competente, sulla base

delle risultanza istruttorie e degli eventuali scritti difensivi della parte interessata, emette la

pronunzia di archiviazione o di decadenza con conseguente revoca dell’aiuto.

3. I crediti da restituzione a seguito della pronunzia di decadenza dai benefici, sono assistiti

dal titolo di prelazione di cui all’art. 9, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

123. Il soggetto concedente provvede al loro recupero direttamente o avvalendosi di soggetti

terzi, nel rispetto delle leggi statali e regionali di riferimento.