«Regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di
agricoltura e foreste».
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 8
maggio 2002, n. 21
TITOLO
I – PRINCIPI E NORME GENERALI
Art.1
Finalità
1.
Il presente regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive
modificazioni
ed integrazioni ed in conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato
nel
settore agricolo disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli
incentivi, i contributi,
le
agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito
denominati “aiuti”,
concessi
dalla Regione dell’Umbria o da enti e organismi cui siano state conferite o
comunque
affidate
le relative funzioni, di seguito denominati “soggetto concedente”, a soggetti
che
producono,
trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del
Trattato
sull’Unione
Europea ovvero identificati in singoli interventi applicativi.
2.
La disciplina di carattere generale contenuta nel presente regolamento si
applica fatte
salve
le diverse e specifiche previsioni contenute nei singoli bandi o avvisi.
Art.
2
Risorse
finanziarie
1.
La Regione dell'Umbria, in coerenza con gli strumenti della programmazione
finanziaria
regionale
e tenuto conto degli stanziamenti derivanti da disposizioni normative nazionali
e
comunitarie,
dispone in ordine alle dotazioni finanziarie da destinare al finanziamento
degli aiuti
ai
soggetti di cui all’art.1 operanti in Umbria.
2.
Gli aiuti sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie.
L’esaurimento delle risorse
disponibili
è comunicato dal soggetto concedente con avviso da pubblicare sul Bollettino
ufficiale
della Regione entro quarantacinque giorni dal suo accertamento. La documentazione
inviata
dagli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte è restituita a
quelli che ne facciano
richiesta
a spese del soggetto concedente.
3.
Qualora risultino disponibili economie di spesa ovvero ulteriori risorse
finanziarie, il
soggetto
concedente può provvedere alla riapertura del procedimento relativo agli aiuti
precedentemente
disposti, secondo le modalità e i termini indicati dall’art. 4.
4.
In presenza di un minore utilizzo degli stanziamenti, la Giunta regionale può
autorizzare il
finanziamento
di domande che risultino utilmente collocate in graduatoria o in elenco.
5.
La Giunta regionale può autorizzare la concessione di aiuti in overbooking
entro i limiti
fissati
dalla programmazione regionale.
Art.
3
Moduli
organizzativi
1.
Al fine di favorire lo svolgimento dell’attività istruttoria e di liquidazione
degli aiuti, il
soggetto
concedente può stipulare convenzioni di natura privatistica con i “Centri
autorizzati di
assistenza
agricola - CAA”, ai sensi del comma 4 dell’art.3-bis del decreto legislativo 27
maggio
1999, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.
2.
I Centri di cui al comma 1 debbono possedere requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento
ed essere autorizzati dalla Regione secondo le modalità ed i termini stabiliti
dal
Decreto
del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 il soggetto concedente può stipulare
convenzioni con
società
o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà, selezionati
dalla
Regione con le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n.157
e
successive modificazioni.
4.
Qualora il procedimento amministrativo comporti la valutazione di aspetti
tecnici e
specialistici,
i soggetti concedenti possono avvalersi di esperti prescelti a rotazione da
appositi
elenchi
regionali, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e
del possesso
dei
requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità.
5.
La Giunta regionale dell’Umbria istituisce gli elenchi degli esperti di cui al
comma 4,
individuando
i criteri e le modalità per la inclusione e la permanenza degli iscritti.
TITOLO
II- PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE
Capo
I - Norme generali
Art.
4
Procedure
di concessione
1.
La concessione degli aiuti può essere disposta in base ad uno dei seguenti
procedimenti:
a)
procedura automatica;
b)
procedura valutativa;
c)
procedura negoziale.
2.
La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal soggetto concedente,
deve
contenere
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi
e per gli
effetti
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445,
attestante
il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni,
nonché contenente le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di
cui
al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni e
integrazioni, con
allegata
la relativa documentazione.
3.
La domanda, indirizzata al soggetto concedente, è presentata entro il termine
previsto
dall’art.
5. La domanda può essere inoltrata mediante consegna a mano all'ufficio
competente,
con
apposizione del timbro datario su copia restituita all'interessato, ovvero
spedita a mezzo
raccomandata
con ricevuta di ritorno.
4.
Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il
dirigente della
struttura
competente provvede a:
a)
verificare che la domanda sia conforme a quanto richiesto dall’avviso o dal bando;
b)
invitare il soggetto interessato alla integrazione degli elementi mancanti e
alla eliminazione
delle
irregolarità della domanda entro il termine di giorni 15 dal ricevimento
dell'invito, qualora
la
stessa presenti irregolarità non riconducibili a quelle di cui alla lettera a);
c)
dichiarare la domanda inammissibile qualora il soggetto interessato non
provveda a
quanto
richiestogli entro il termine di cui alla lettera b) o vi provveda in modo
incompleto;
d)
dare avvio alla fase istruttoria.
5.
Nell'ipotesi di cui al comma 4, lett. b), il termine di quarantacinque giorni è
interrotto e
ricomincia
a decorrere dalla scadenza di quello previsto per la integrazione e
regolarizzazione
della
domanda.
6.
La concessione degli aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, è
vietata per
lavori
iniziati o attività intraprese prima che la domanda sia stata debitamente
presentata al
soggetto
concedente, salvo autorizzazione o diversa disciplina da parte della Unione
Europea.
Art.
5
Avvio
del procedimento
1.
Il soggetto concedente, per ciascun procedimento di cui all’art. 4 comma 1,
individua una
pista
di controllo che descrive le fasi del procedimento, i tempi e le strutture
preposte e fissa il
termine
entro il quale il singolo procedimento deve concludersi, ove lo stesso termine
non sia
direttamente
previsto dall’avviso o dal bando di gara ovvero diversamente disposto.
2.
Per ciascun tipo di procedimento il soggetto concedente individua l’unità
organizzativa
competente
e attribuisce al dirigente dell’unità stessa la responsabilità del
procedimento. Il
dirigente
dell’unità organizzativa può assegnare ad altro dipendente la responsabilità
del
procedimento.
3.
L’unità organizzativa competente e il responsabile del procedimento sono resi
noti
nell’avviso
o bando di gara relativo al procedimento adottato.
4.
Con la pubblicazione dell’avviso o bando di gara relativo al procedimento
adottato si
intendono
assolti, di norma, anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto
1990,
n. 241 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Capo
II - Procedura automatica
Art.
6
Ambito
di applicazione
1.
La procedura automatica si applica a progetti e programmi che non richiedono
attività
istruttoria
di carattere tecnico, economico e finanziario.
Art.7
Procedimento
1.
L’aiuto è concesso in misura percentuale sulla spesa ammessa ovvero in misura
fissa
dell’ammontare
predeterminato.
2.
L’ammontare massimo dell’aiuto concedibile e l’entità della spesa massima
ammissibile
nonché
le modalità di liquidazione sono determinate dal soggetto concedente.
3.
Il responsabile del procedimento provvede, nei termini di cui all’art. 4, a
valutare la
completezza
e la regolarità delle domande e della documentazione allegata, secondo l'ordine
cronologico
di presentazione.
4.
L’intervento per il quale è stato ammesso l'aiuto è realizzato, ove non
diversamente
previsto,
nel termine stabilito dal soggetto concedente e comunque, a pena di decadenza,
non
oltre
due anni decorrenti dalla data di ammissione.
5.
Il soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla realizzazione dell’intervento,
presenta:
a)
i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli elementi
identificativi degli
eventuali
impianti, macchinari o attrezzature acquistate;
b)
perizia giurata, ove richiesta, di un professionista competente nella materia,
iscritto al
relativo
albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie
ammissibili e la
loro
congruità.
6.
Il responsabile del procedimento accerta la completezza e la regolarità della
documentazione
prodotta ai sensi del comma 5. Il dirigente della struttura competente, dispone
in
merito alla liquidazione dell’aiuto in una unica soluzione, nel termine di
giorni trenta dalla
ammissione
del beneficiario all’aiuto, fatti salvi i diversi termini previsti da leggi
regionali o
dalla
normativa antimafia, ed invia all’organismo pagatore il relativo provvedimento.
7.
Nei casi di aiuti cofinanziati con fondi comunitari, il dirigente della
struttura competente
autorizza
l’organismo pagatore ad effettuare l’erogazione dell’aiuto secondo le modalità
e i
termini
stabiliti dall’organismo stesso.
8.
E’ ammessa la richiesta di anticipazioni fino ad un massimo dell’80 per cento
del
contributo
concesso previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a
favore
del soggetto concedente ovvero dell’organismo pagatore secondo le modalità di
cui
all’art.
14 comma 3.
Capo
III - Procedura valutativa
Art.
8
Ambito
di applicazione
1.
La procedura valutativa si applica a progetti o a programmi organici e
complessi. Essa si
distingue
in procedimento a graduatoria e procedimento a sportello.
Art.
9
Procedimento
a graduatoria
1.
Nel procedimento a graduatoria la selezione delle iniziative ammissibili è
effettuata
mediante
valutazione comparata secondo idonei parametri oggettivi, predeterminati anche
in
base
a quanto previsto dal comma 2.
2.
L’avviso o il bando di gara individua in particolare: il tipo di intervento
previsto, le risorse
disponibili,
i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità e i termini per la
presentazione delle
domande,
le condizioni di ammissibilità e l’intensità dell’aiuto, i parametri per la
valutazione
comparata,
le modalità di compilazione della graduatoria, le modalità ed i tempi della
liquidazione
degli aiuti, le modalità di erogazione, i controlli e le sanzioni nonché il
responsabile
del
procedimento.
3.
Il responsabile del procedimento, accertata la ricevibilità ed ammissibilità
della domanda,
procede
alla relativa istruttoria verificando, in particolare, il perseguimento degli
obiettivi
previsti
dall’avviso o dal bando e dalle normative in essi richiamate nonché eventuali
priorità
attribuite,
la tipologia dell’intervento e la congruità delle spese previste.
4.
L'istruttoria e la formazione della graduatoria sono effettuate entro e non
oltre il termine di
quattro
mesi decorrenti dalla data in cui la domanda è stata dichiarata ammissibile,
salvo
diverso
termine stabilito dal soggetto concedente ai sensi dell’art.5.
5.
La graduatoria delle domande dichiarate ammissibili è pubblicata sul Bollettino
ufficiale
della
Regione. Il dirigente della struttura competente comunica ai beneficiari, in
particolare,
l’ammontare
massimo dell’aiuto concedibile, l’entità della spesa massima ammissibile,
eventuali
prescrizioni
e la data entro la quale il progetto o programma dovrà essere realizzato.
Comunica,
inoltre, ai soggetti non ammessi ai benefici i motivi di esclusione e
l’autorità ed i
termini
cui è possibile ricorrere.
6.
E’ ammessa la richiesta di anticipazioni fino ad un massimo dell’80 per cento
del
contributo
concesso previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a
favore
dell’organismo pagatore secondo le modalità di cui all’art. 14 comma 3.
7.
Fermi restando il limite massimo della spesa ammessa, il termine fissato per la
realizzazione
del progetto o del programma e la tipologia di intervento, qualora quest’ultima
determini
attribuzione di punteggio, è ammessa la richiesta di variante nel corso della
realizzazione
del progetto o programma esclusivamente per comprovati motivi di ordine
tecnico
o economico, non individuabili al momento della concessione del beneficio,
ovvero per
sopraggiunte
cause non imputabili alla volontà del richiedente. La variante è
preventivamente
autorizzata
dal dirigente della struttura competente.
8.
Il progetto o il programma deve essere realizzato entro il termine stabilito
nella
comunicazione
di ammissione all’aiuto. A tal fine il beneficiario deve inoltrare al soggetto
concedente
lo stato finale del progetto o programma, corredato della documentazione
richiesta
e richiedere contestualmente la liquidazione dell’aiuto.
9.
Il dirigente della struttura competente, entro giorni 60 dal ricevimento della
documentazione
richiesta per gli accertamenti finali, dispone in ordine alla quantificazione
definitiva
dell’aiuto e alla relativa liquidazione.
Art.
10
Procedimento
a sportello
1.
NeI procedimento a sportello, la selezione delle domande ammissibili avviene
sulla base di
soglie
e condizioni minime connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie
delle iniziative.
L'istruttoria
e la concessione degli aiuti avviene secondo l'ordine cronologico di
presentazione
delle
domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2.
Il procedimento a sportello è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 9, in
quanto
applicabili,
con esclusione della valutazione comparata delle domande di aiuti e conseguente
formazione
della graduatoria.
Capo
IV - Procedura negoziale
Art.
11
Ambito
di applicazione
1.
La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o
settoriale, anche
se
realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell’ambito di forme
di
programmazione
concertata.
2.
Al fine di favorire la localizzazione degli interventi di sviluppo territoriale
che interessino,
anche
indirettamente, enti locali, sono definiti gli impegni di detti enti e i
relativi oneri in ordine
alle
infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali. Una quota
degli oneri
può
rientrare nel costo dell’intervento.
Art.
12
Procedimento
1.
Il soggetto concedente pubblica l’avviso o il bando, nel quale sono
individuati, in
particolare:
i criteri di selezione dei contraenti, gli interventi su base territoriale o settoriale,
le
spese
ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, i criteri di selezione
delle
manifestazioni
di interesse e la durata del procedimento, la documentazione necessaria per
I’attività
istruttoria, i criteri di selezione avuto riguardo agli obiettivi territoriali
e settoriali, alle
ricadute
tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e
alla
capacità
dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati, nonché il responsabile del
procedimento,
la composizione della commissione per la valutazione comparata degli
interventi.
2.
Il procedimento si suddivide nelle seguenti fasi:
a)
fase di selezione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese;
b)
fase dell’istruttoria;
c)
fase della concessione dell’aiuto;
d)
fase della liquidazione dell’aiuto.
3.
Per la valutazione comparata degli interventi è istituita una commissione, la
cui
composizione
è stabilita nell’avviso o nel bando di gara. La commissione, nei termini di cui
all’art.4,
comma 4, accertata la ricevibilità ed ammissibilità della domanda, procede alla
relativa
istruttoria
verificando, in particolare, il perseguimento degli obiettivi previsti
dall’avviso o dal
bando
e dalle normative in essi richiamate nonché eventuali priorità attribuite, la
tipologia
dell’intervento
e la congruità delle spese previste.
4.
Per quanto non previsto dai precedenti commi, il procedimento negoziale è
regolato dalle
disposizioni
di cui all'art. 9, commi 4, 5, 6, con esclusione della presentazione di polizza
fidejussoria,
7, 8 e 9.
TITOLO
III – AIUTI
Art.
13
Forme
di aiuto
1.
Gli aiuti disciplinati dal presente regolamento possono essere liquidati in una
delle seguenti
forme:
a)
contributi in conto capitale;
b)
premi ed aiuti;
c)
indennità, anche a valenza compensativa;
d)
rilascio di garanzie;
e)
contributi in conto interesse;
f)
finanziamento agevolato.
Art.
14
Contributi
in conto capitale
1.
I contributi in conto capitale consistono nella liquidazione di una somma in
denaro
concorrente
alla copertura di spese per investimenti, per iniziative di capitalizzazione o
per la
partecipazione
anche diretta del soggetto concedente ad iniziative o attività.
2.
Il contributo in conto capitale è messo a disposizione del soggetto
beneficiario, in un’unica
soluzione
o in quote connesse a stati di avanzamento, secondo il regime di aiuto e la
durata
dell’intervento.
3.
Il contributo può essere liquidato, fino ad un massimo dell’80%, a titolo di
anticipazione,
previa
presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di durata pari
al
programma
di intervento, eventualmente rinnovabile, e di importo non inferiore
all’anticipazione
concessa, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
riferimento
vigente
alla data di erogazione dell’anticipo e per un periodo di tempo pari a quello
di validità
della
polizza. L'ultima quota trattenuta è erogata successivamente alla presentazione
della
documentazione
finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'esito della verifica
dello
stato
finale del programma di intervento.
Art.
15
Premi
ed aiuti
1.
I premi ed aiuti consistono in contributi finanziari, “una tantum” o periodici,
disposti a
favore
di specifiche categorie di soggetti o in relazione all’adesione a specifici
disciplinari.
Art.16
Indennità
1.
Le indennità consistono in aiuti finanziari che vengono corrisposti
periodicamente alle
aziende
agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli
ambientali,
onde
compensarne gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione
dell’impresa
e supportarne la permanenza in dette aree, ovvero alle aziende che si impegnano
in
disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne
gli oneri o il
mancato
reddito.
Art.17
Rilascio
di garanzie
1.
Gli aiuti sotto forma di garanzie si attuano mediante:
a)
rilascio di garanzia diretta, prestata dal soggetto concedente a favore del
soggetto
finanziatore;
b)
rilascio di controgaranzia, prestata dal soggetto concedente a favore dei
consorzi di
garanzia
(confidi) o di altri fondi di garanzia;
c)
rilascio di cogaranzia, prestata dal soggetto concedente a favore del soggetto
finanziatore
congiuntamente
ai consorzi di garanzia o altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia
istituiti
nell’ambito della Unione Europea o da quest’ultima cofinanziata.
2.
La garanzia viene concessa secondo quanto previsto dalla normativa di
riferimento e
convenzionalmente
pattuita con il soggetto erogatore del finanziamento ovvero con i soggetti
che
garantiscono o cogarantiscono lo stesso.
Art.
18
Contributo
in conto interessi
1.
Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento
accordato da
soggetti
autorizzati all'esercizio della attività bancaria. Le modalità ed i termini in
base ai quali è
perfezionato
il finanziamento sono regolamentati da apposita convenzione tra il soggetto
concedente
l’aiuto e il soggetto finanziatore ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del
decreto
legislativo
1 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Il tasso globale di interesse dell’operazione creditizia applicato dal soggetto
finanziatore è
quello
fissato per le operazioni di credito agrario con Decreto del Ministero del
Tesoro 21
dicembre
1994.
3.
Il tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà essere inferiore a
quello minimo
stabilito
ai sensi e per gli effetti dell’art.109, terzo comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica
24 luglio 1977, n.616 e determinato con D.P.C.M 29 novembre 1985.
4.
L’erogazione dell’aiuto avviene in più quote, sulla base delle rate di
ammortamento pagate
dall’impresa
beneficiaria ovvero in forma attualizzata calcolata ad un tasso pari al costo
della
provvista
in vigore alla data in cui matura l’obbligazione.
Art.19
Finanziamento
agevolato
1.
Il finanziamento agevolato consiste nella erogazione di prestiti a rimborso per
investimenti.
Il
rimborso avviene mediante la restituzione di annualità o semestralità
posticipate successive
alla
erogazione del beneficio. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in
annualità delle
somme
finanziate confluiscono nella dotazione di un “fondo di rotazione”,
appositamente
istituito,
e rappresentano contestuale disponibilità finanziaria a favore di ulteriori
beneficiari.
TITOLO
IV – MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI
Art.
20
Monitoraggio
1.
Il soggetto concedente procede al monitoraggio degli interventi al fine di
verificarne lo
stato
di attuazione, in riferimento sia agli aspetti finanziari che alla capacità del
beneficiario di
perseguire
gli obiettivi prefissati.
2.
La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata mediante indicatori
predeterminati
sulla
base degli obiettivi e delle modalità di intervento.
3.
I risultati dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia sono
riportati da ciascun
soggetto
concedente in una relazione annuale predisposta sulla base dei criteri
stabiliti dalla
normativa
di riferimento.
Art.
21
Controlli
1.
I controlli sono affidati ad una struttura diversa da quella che ha proceduto
alla
concessione
dell’aiuto
2.
Il dirigente della struttura, al quale compete l’attività di cui al comma 1,
procede alle
ispezioni
e controlli, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento,
allo
scopo
di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal
provvedimento di
concessione
e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa
beneficiaria.
3.
I controlli sono estesi ai soggetti esterni di cui all'art. 3.
4.
L'attività di controllo e di ispezione di cui al comma 1 può essere demandata a
soggetti
esterni
ai quali deve essere garantito l'accesso alla sede e agli impianti delle
imprese
beneficiarie
degli aiuti.
5.
La Giunta regionale definisce i requisiti dei soggetti esterni di cui al comma
4 ed i
compensi
di loro spettanza, le cause di incompatibilità, le modalità dei controlli e
delle ispezioni,
anche
sulla base degli indirizzi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
con il decreto di
cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
TITOLO
V – DECADENZA DAGLI AIUTI E SANZIONI
Art.
22
Decadenza
1.
Costituiscono motivo di decadenza dagli aiuti, fermo restando l’obbligo della denuncia
alla
competente
autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato:
a)
la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di
controllo;
b)
l’inosservanza degli impegni assunti in domanda;
c)
l’inosservanza degli obblighi inerenti la mancata o incompleta realizzazione
del programma
di
intervento, dei criteri costruttivi e di esercizio;
d)
l’utilizzazione del bene nel corso del periodo vincolativo, per un uso diverso
da quello
rispetto
al quale è stato concesso l’aiuto;
e)
l’inosservanza di ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nell’atto di
concessione.
2.
Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) è fatta
salva
l’applicazione
del Titolo II della legge regionale 5/2000 in materia di vincoli di
destinazione.
3.
La decadenza comporta la revoca parziale o totale dell’aiuto concesso con
conseguente
recupero
delle somme erogate, maggiorata degli interessi calcolati al tasso di
riferimento in
vigore
alla data di erogazione, aumentato di tre punti, fermo restando quanto
diversamente
stabilito
da norme nazionali o comunitarie.
Art.
23
Sanzioni
1.
Nel caso di revoca dell’aiuto, oltre alla restituzione di quanto indebitamente
percepito, al
beneficiario
può applicarsi una sanzione pecuniaria amministrativa in misura da due a
quattro
volte
l’importo dell’aiuto indebitamente fruito, purché proporzionale all’indebito
riscontrato,
ovvero
una sanzione che determina l’interdizione all’accesso agli aiuti recati dalla
normativa
violata,
per un periodo non superiore a tre anni.
Art.24
Procedimento
1.
Qualora nel corso dei controlli si rilevino fatti e circostanze che comportano
la decadenza
dagli
aiuti, il responsabile del procedimento comunica direttamente all’interessato
l’avvio del
procedimento
di decadenza evidenziando le violazioni accertate ed assegnando all’interessato
un
termine non superiore a giorni 30 per eventuali rilievi o giustificazioni.
2.
Trascorso il termine di cui al comma 1 il dirigente della struttura competente,
sulla base
delle
risultanza istruttorie e degli eventuali scritti difensivi della parte
interessata, emette la
pronunzia
di archiviazione o di decadenza con conseguente revoca dell’aiuto.
3.
I crediti da restituzione a seguito della pronunzia di decadenza dai benefici,
sono assistiti
dal
titolo di prelazione di cui all’art. 9, comma 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.
123.
Il soggetto concedente provvede al loro recupero direttamente o avvalendosi di
soggetti
terzi,
nel rispetto delle leggi statali e regionali di riferimento.