REG. REG.
21 GIUGNO 2002, N. 2
«Regolamento di attuazione della disciplina della
strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria».
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 3
luglio 2002, n. 29
TITOLO
I
OGGETTO,
LOGO E STANDARD DI QUALITA’
Art.
1.
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 22 dicembre 1999, n.
38,
articolo
10, di seguito denominata “legge regionale”, relativamente alla produzione
dell’olio
extravergine di oliva DOP “Umbria”, denominazione riconosciuta, ai sensi del
regolamento
CEE 2081/1992, con regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione
europea.
Art.
2.
(Caratteri
della “Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria”)
1.
La “Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria”, di seguito denominata
“Strada”,
è individuata:
a)
dal logo identificativo;
b)
dalla segnaletica informativa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera C),
punto h)
del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso che in
prossimità
delle strutture facenti parte della Strada. Sui cartelli figura il logo e la
denominazione
esatta della Strada.
2.
In vicinanza delle aziende aderenti alla Strada le indicazioni sono integrate
dai dati
identificativi
dell’azienda e dagli orari di apertura al pubblico. I cartelli non devono,
comunque,
riportare alcun messaggio che inciti all’acquisto dei prodotti.
Art.
3.
(Standard
di qualità delle aziende oleo- olivicole e delle imprese olearie)
1.
Ai fini dell’inserimento nella Strada, le aziende olivicole singole o associate
produttrici
di olio extravergine d’oliva DOP “Umbria” e/o le imprese non agricole che
gestiscono
impianti di lavorazione delle olive per l’estrazione di olio extravergine di
oliva
DOP “Umbria”, le quali insistono nel territorio interessato, devono possedere i
seguenti
requisiti e garantire i seguenti servizi, salvo ulteriori condizioni poste dal
comitato
promotore:
a)
ubicazione all’interno del territorio facente parte della Strada;
b)
area attrezzata per la sosta temporanea dei visitatori, in spazi aperti nelle
vicinanze
dell’azienda,
atta a contenere almeno un autopullman;
c)
segnaletica d’ingresso all’azienda/ impresa che, oltre al logo e alla
denominazione
della Strada, deve contenere l’identificativo dell’azienda nonché i giorni
e
gli orari di apertura al pubblico;
d)
visite organizzate come percorsi informativi per il turista;
e)
locale destinato all’accoglienza degli ospiti;
f)
orario di apertura al pubblico corrispondente a quello stabilito
dall’associazione
responsabile della Strada, stabilito entro il 1° gennaio di ogni anno.
L’azienda/impresa
deve assicurare l’apertura per almeno dodici ore settimanali, di cui
quattro
in un giorno prefestivo o festivo. L’azienda/impresa può essere chiusa al
pubblico
per un periodo non superiore a trenta giorni, durante la raccolta e molitura
delle
olive e le ferie annuali. L’associazione responsabile garantisce, all’interno
della
Strada,
con programmata turnazione, l’apertura di un congruo numero di aziende nei
giorni
prefestivi e festivi;
g)
esposizione della mappa del territorio della Strada con la localizzazione
dell’offerta
elaioturistica;
h)
divulgazione di materiale informativo sulla Strada approvato dall’associazione.
Art.
4.
(Standard
minimi per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale
38/1999)
1.
Ai fini dell’inserimento nella Strada, i soggetti di cui all’articolo 3, comma
2 della
legge
regionale, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori, devono:
a)
rappresentare interessi o soggetti operanti nel territorio facente parte della
Strada;
b)
offrire riferimenti e svolgere attività informative sulla Strada.
Art.
5.
(Standard
minimi per gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura)
1.
Ai fini dell’inserimento nella Strada, l’ente locale e/o la camera di
commercio,
industria,
artigianato e agricoltura devono includere, nell’ambito territoriale di
competenza,
in tutto o in parte, la zona di produzione dell’olio extravergine d’oliva
DOP
“Umbria”, facente parte della Strada stessa.
TITOLO
II
RICONOSCIMENTO
DELLA STRADA E DISCIPLINARE DEL COMITATO
RESPONSABILE
Art.
6.
(Richiesta
di riconoscimento)
1.
Ai fini del riconoscimento della Strada, il comitato promotore, ai sensi
dell’articolo 3
della
legge regionale, deve rappresentare:
a)
almeno un terzo delle aziende olivicole singole o associate produttrici di olio
extravergine
d’oliva DOP “Umbria”, che insistono sul territorio preso in
considerazione,
iscritte negli appositi elenchi presso l’organismo certificatore, e/o
imprese
non agricole che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per
l’estrazione
di
olio extravergine di oliva DOP “Umbria”, iscritte negli appositi elenchi presso
l’organismo
certificatore;
b)
almeno un quarto delle aziende/imprese di cui alla lettera a), unitamente a uno
o più
enti
locali territoriali e/o camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
2.
Il comitato promotore invia domanda in carta libera indirizzata alla Direzione
regionale
Attività produttive della Giunta regionale, contenente:
a)
la denominazione della Strada e la zona di produzione facente parte della
stessa;
b)
la cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di
produzione
su cui insiste la Strada con l’individuazione dei relativi percorsi;
c)
l’elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;
d)
l’indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale
sottoscrive la
domanda
e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso degli
standard
di qualità di cui agli articoli 3, 4 e 5, oppure l’impegno a che i soggetti
partecipanti
al comitato promotore si adeguino a tali standard entro un biennio dalla
costituzione
dell’associazione.
3.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a)
dichiarazione di adesione alla Strada da parte delle aziende/imprese di cui al
comma
1
ricadenti nell’itinerario indicato;
b)
delibera di adesione alla Strada del consiglio di amministrazione delle
cooperative
oleo-olivicole,
con allegato elenco dei soci conferitori, iscritti negli appositi elenchi
presso
l’organismo certificatore, ricadenti nell’itinerario indicato;
c)
dichiarazione dell’ente/organismo competente sul raggiungimento del limite
minimo
stabilito
dal comma 1;
d)
deliberazioni degli enti pubblici di adesione al comitato promotore della
Strada;
e)
dichiarazione di adesione del legale rappresentante, nel caso di istituzioni ed
associazioni;
f)
proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della
Strada,
nonché
del relativo logo.
4
.Del comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali
agricole,
le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli (APA)
riconosciute
ai sensi della vigente normativa in materia, il consorzio di tutela dell’olio
extravergine
d’oliva DOP “Umbria”, le associazioni del commercio, del turismo e
dell’artigianato
nonché le istituzioni e le associazioni operanti nel campo culturale ed
ambientale.
Art.
7.
(Riconoscimento
della Strada)
1.
Il provvedimento di riconoscimento della Strada è emesso dal competente
servizio
della
Direzione regionale Attività produttive, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento
della domanda. Esso è comunicato al comitato promotore nei venti giorni
successivi.
Per le modalità ed i termini relativi al procedimento di trasformazione dal
comitato
in associazione si fa rinvio all’articolo 5 della legge regionale. Le modifiche
inerenti
il novero dei soggetti aderenti alla associazione, rispetto all’elenco di quelli
partecipanti
al comitato promotore, sono comunicate alla Direzione regionale Attività
produttive
entro sessanta giorni dalla avvenuta modifica.
2.
Entro novanta giorni dalla data di notifica della comunicazione del
riconoscimento
della
Strada il comitato promotore invia alla Direzione regionale Attività produttive
l’atto
costitutivo dell’associazione. Nel caso in cui, entro un anno dal
riconoscimento
della
Strada, non si abbia la trasformazione del comitato promotore in associazione,
la
Strada
decade dal riconoscimento.
3.
Nel caso di documentazione incompleta ne è consentita l’integrazione su
richiesta del
responsabile
del procedimento, che dispone in ordine alla sospensione del termine.
Art.
8.
(Associazione
responsabile)
1.
L’associazione responsabile della Strada, successivamente denominata
“associazione”,
è costituita con atto pubblico e regolamentata da uno statuto, che deve
garantire
l’accesso a tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale e
specificati
all’articolo 6, commi 1 e 4, in conformità alle disposizioni recate dal
presente
regolamento.
2.
L’associazione rappresenta gli interessi degli associati alla Strada,
tutelandone la
denominazione
e il logo prescelto in ogni sede ed anche in giudizio.
3.
Lo statuto dell’associazione deve contenere:
a)
la denominazione della Strada e la sede legale in cui l’associazione stessa
svolge la
sua
attività, la descrizione del logo e le norme per il relativo uso;
b)
le modalità di ammissione all’associazione dei soggetti di cui all’articolo 3,
commi 1
e
2 e all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale, in possesso dei
requisiti
previsti
dal regolamento;
c)
gli organi, le loro funzioni, le norme riguardanti la nomina dei componenti e
il
funzionamento;
d)
le norme per la nomina dei sindaci revisori e relativi compiti;
e)
le modalità di contribuzione a carico di ciascun associato.
4.
Lo statuto garantisce la rappresentatività delle categorie degli associati e il
mantenimento
delle percentuali minime indicate dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)
della
legge regionale.
5.
L’associazione:
a)
invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Direzione regionale Attività
produttive,
una relazione sulle attività da svolgere corredata dall’elenco dei soci;
b)
comunica alla Direzione regionale Attività produttive ogni variazione in merito
allo
statuto
e alla composizione degli organi, entro sessanta giorni dalla stessa;
c)
collabora con gli enti pubblici, per l’espletamento delle attività previste
dalla legge
regionale
e dal presente regolamento;
d)
utilizza la denominazione della Strada e il relativo logo, riservandolo
esclusivamente
agli
associati;
e)
trasmette alla Direzione regionale Attività produttive, entro il 31 maggio
dell’anno
successivo,
una relazione delle attività svolte nell’anno precedente, corredata dai
necessari
elementi finanziari e contabili;
f)
assolve ai compiti di cui all’articolo 5, comma 3 della legge regionale.
TITOLO
III
PARAMETRI
QUALITATIVI PER I CENTRI CULTURALI E DI
DOCUMENTAZIONE
E PER I “MUSEI DELL’OLIVO E DELL’OLIO”
Art.
9.
(Standard
minimi di qualità)
1.
Ai fini dell’adesione alla Strada, i Centri culturali e di documentazione e/o i
Musei
dell’olivo
e dell’olio e/o dell’agricoltura, previsti dall’articolo 4, comma 2 della legge
regionale,
devono possedere i seguenti requisiti, salvo ulteriori condizioni poste dai
comitati
promotori:
a)
ubicazione e specificità connesse al territorio facente parte della Strada;
b)
la collezione di oggetti e di materiale documentario presente nei Centri
culturali e di
documentazione,
e nei Musei dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura deve avere
carattere
di unicità, nell’ambito della Strada e di originalità a livello regionale;
c)
apertura al pubblico, raccordando gli orari con quelli individuati
dall’associazione
della
Strada.
2.
I Centri culturali e di documentazione, i Musei dell’olivo e dell’olio e/o
dell’agricoltura
sono tenuti a:
a)
raccordarsi tra di loro;
b)
collaborare con l’associazione della Strada per la realizzazione di prodotti
divulgativi
e
informativi, a carattere culturale, nel caso in cui i Centri culturali e di
documentazione
o
i Musei siano gestiti da soggetto diverso dall’associazione;
c)
promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni
specializzate
a
livello nazionale e internazionale;
d)
divulgare materiale informativo sulla Strada approvato dall’associazione.
TITOLO
IV
PROCEDURE,
DOCUMENTAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE DI CONTRIBUTO
Art.
10.
(Interventi)
1.
Il presente titolo si applica agli interventi previsti dall’articolo 7 della
legge regionale.
Art.
11.
(Presentazione
delle domande)
1.
Le domande volte ad ottenere gli aiuti previsti dalla legge regionale, redatte
dai
soggetti
richiedenti, comprensive della documentazione, di cui agli articoli 18, 20, 22
e
24,
richiesta per l’istruttoria, devono essere indirizzate, in duplice copia, alla
Direzione
regionale
Attività produttive e pervenire nel periodo 1°novembre/31 dicembre di ogni
anno.
2.
Le domande sono inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnate
direttamente alla Direzione regionale Attività produttive, entro le ore tredici
dell’ultimo
giorno utile per la presentazione. In caso di invio tramite raccomandata AR
fa
fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
3.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’irricevibilità della stessa.
Le
domande
irregolari o incomplete della documentazione richiesta possono essere
regolarizzate
entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di
regolarizzazione.
Il responsabile del procedimento può, comunque, richiedere ogni
documento
o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell’istruttoria,
disponendo
in ordine alla sospensione del termine.
Art.
12.
(Criteri
e priorità per la realizzazione degli interventi)
1.
Gli aiuti previsti dall’articolo 7, comma 1 della legge regionale sono concessi
secondo
il seguente ordine di priorità:
a)
creazione di specifica segnaletica riferita alla Strada riconosciuta;
b)
creazione o adeguamento di Centri di informazione, finalizzati ad una
comunicazione
specifica
sull’area olivicola interessata dalla Strada;
c)
studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con
riferimento alla
cultura
dell’olio e dell’olivo. Le spese relative sono ammesse in base alla proposta di
progetto
che indichi obiettivi, metodologie e modalità di realizzazione;
d)
adeguamento agli standard di qualità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)
della
legge
regionale;
e)
creazione o adeguamento di Centri culturali e di documentazione e/o di Musei
dell’olivo
e dell’olio e/o dell’agricoltura in Umbria.
Art.
13.
(Ordine
di priorità tra soggetti beneficiari)
1.
Il competente servizio della Direzione regionale Attività produttive individua,
nei
limiti
delle disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi indicati
all’articolo 7,
comma
1, lettere a), b), c), e) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli
interventi
di
cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale, secondo l’ordine di priorità
dallo
stesso
previsto.
2.
Il servizio di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle disponibilità
finanziarie,
limitatamente
agli interventi indicati all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge
regionale,
i soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 7, comma 4 della
legge
regionale stessa, secondo il seguente ordine di priorità:
a)
aziende oleo-olivicole associate aderenti alla associazione responsabile della
Strada;
b)
aziende oleo-olivicole singole aderenti alla associazione responsabile della
Strada;
c)
imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per
l’estrazione
di olio extravergine di oliva DOP “Umbria”, aderenti alla associazione
responsabile
della Strada.
Art.
14.
(Graduatoria
dei progetti ammissibili)
1.
Per gli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge
regionale, a
parità
di condizione, hanno la priorità i progetti che presentano un numero maggiore
di
servizi
offerti al turista.
Art.
15.
(Limite
massimo degli investimenti e spesa ammissibile)
1.
I soggetti beneficiari possono fruire del contributo secondo le indicazioni e
nei limiti
di
cui all’articolo 7, commi 2 e 4 della legge regionale.
2.
La spesa ammissibile viene determinata, nei limiti previsti dall’articolo 7
della legge
regionale,
con riepilogo della stessa, redatto sulla base delle voci di costo unitario del
prezzario
regionale, inserite nell’elenco regionale per le opere pubbliche.
3.
Per le voci di costo non comprese nel prezzario regionale, si tiene conto dei
preventivi
proposti da tecnici e società specializzate e abilitate a svolgere tali
attività.
Nel
caso di materiali di arredo, beni, macchinari, attrezzature, devono essere
presentati i
preventivi
di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi.
Art.
16.
(Modifiche,
varianti e proroghe)
1.
Modifiche e varianti sostanziali ai progetti, che si rendono necessarie per
particolari
motivazioni
tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, devono essere
preventivamente
autorizzate dalla Regione. Le varianti di modesta entità, che non
superano
comunque il dieci per cento dell’investimento inizialmente previsto, tali da
non
modificare le finalità progettuali degli interventi ammessi, possono essere
approvate
in sede di accertamento finale dei lavori e motivate nel relativo verbale.
2.
Proroghe all’esecuzione delle opere possono essere concesse solo per validi e
comprovati
motivi e nel caso in cui tali differimenti siano compatibili con gli obiettivi
da
perseguire e con le scadenze temporali normative e finanziarie massime fissate.
Esse
vanno
preventivamente autorizzate dal competente servizio della Direzione regionale
Attività
produttive.
Art.
17.
(Segnaletica
e spese ammissibili)
1.
La segnaletica è finalizzata a favorire l’accesso alle varie realtà aziendali,
imprenditoriali,
associative ed espositive aderenti all’associazione responsabile della
Strada.
2.
La segnaletica deve caratterizzarsi, all’interno della Strada, per omogeneità grafica
e
per
similitudine di dimensionamento, secondo criteri definiti dalla Regione.
3.
La segnaletica oggetto di richiesta finanziaria deve tendere a sopperire alle
eventuali
carenze
d’indicazioni delle singole strutture aderenti alla Strada, nonché ad individuarne
il
territorio e il percorso.
4.
Sono ammesse a contributo le spese relative:
a)
alla realizzazione di tabelle contenenti le informazioni previste all’articolo
2, commi
1
e 2;
b)
all’acquisto della palificazione di sostegno;
c)
alla creazione e alla realizzazione di pannelli informativi, illustranti la
mappa della
zona
relativa alla Strada e i vari percorsi al suo interno, da esporre nei
principali
crocevia
e in altri luoghi nevralgici e di transito, comunque all’interno della zona di
produzione
presa in considerazione.
Art.
18.
(Documentazione
ai fini dell’articolo 17)
1.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a)
progetto di massima relativo alla Strada, ai fini della esatta individuazione
dei
percorsi
possibili, o per l’informazione necessaria al turista, sottoscritto da un
tecnico
abilitato.
Nel caso di progetto presentato da un ente pubblico, lo stesso deve essere
sottoscritto
dal dirigente responsabile della struttura competente. Dal progetto deve
risultare
la tipologia e la conformità alla normativa vigente del cartello stradale e la
precisa
localizzazione. La cartografia della Strada deve contenere il posizionamento
dei
segnali
che si intendono istallare e l’indicazione di quelli che si intendono
sostituire. Il
progetto
deve tendere alla valorizzazione dell’immagine della zona di produzione per i
soggetti
aderenti alla Strada;
b)
parere favorevole degli enti locali competenti, qualora gli stessi non
aderiscano
all’associazione
responsabile della Strada;
c)
presa d’atto dei comuni e delle province della disposizione della segnaletica
informativa
lungo le strade di rispettiva competenza;
d)
relazione da parte del proponente l’istanza di contributo, in cui si illustrano
analiticamente
il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la
realizzazione
dell’investimento in aggiunta al contributo regionale.
Art.
19.
(Centri
di informazione, spese ammissibili e requisiti)
1.
Per Centro d’informazione della Strada si intende la struttura d’informazione
finalizzata
alla promozione, informazione e divulgazione della realtà olivicola, dal
punto
di vista produttivo, storico e culturale, nonché delle ulteriori risorse atte a
valorizzare
il territorio.
2.
Sono ammesse a contributo:
a)
spese di acquisto di materiale informatico, quali hardware, software,
stampante,
modem,
di progettazione e creazione di pagine html per la pubblicazione su web server
internet;
b)
spese per opere interne di ristrutturazione dell’edificio, impiantistica e
materiale di
arredo.
3.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a)
ciascun Centro d’informazione deve essere gestito dall’associazione o da un
ente
locale
facente parte della Strada, le cui finalità siano rivolte alla promozione e
alla
valorizzazione
della Strada medesima;
b)
il personale impiegato nel Centro deve possedere un’adeguata professionalità.
Art.
20.
(Documentazione
ai fini dell’articolo 19)
1.
Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 19 vanno allegati i seguenti
documenti:
a)
certificazione attestante la disponibilità dell’immobile per un periodo minimo
di dieci
anni;
b)
rilievo dell’edificio da destinare a Centro d’informazione in scala 1:100, con
planimetrie
catastali contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell’edificio;
c)
progetto dei lavori strutturali interni all’edificio e della relativa
impiantistica ed
eventuale
progetto di arredo;
d)
preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati
motivi, nel
caso
di materiali di arredo e attrezzature;
e)
relazione da parte del proponente l’istanza di contributo, in cui si illustrano
analiticamente
il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la
realizzazione
dell’investimento, in aggiunta al contributo regionale.
Art.
21.
(Centri
culturali e di documentazione.Musei dell’olivo e dell’olio e/o
dell’agricoltura)
1.
Ciascun Centro culturale e di documentazione e/o Museo dell’olivo e dell’olio
e/o
dell'agricoltura
deve raccogliere, conservare ed esporre collezioni di oggetti e di
testimonianze
di particolare rilevanza storica, socio-economica, ambientale,
tecnicoscientifica,
artistica
e antropologica.
2.
Sono ammesse a contributo le spese per:
a)
la ristrutturazione di opere interne all’edificio e per l’impiantistica;
b)
l’acquisto di beni e materiali per l’arredamento e per le strutture espositive;
c)
l’acquisto di materiale informatico;
d)
la catalogazione e la produzione di materiale informatico.
Art.
22.
(Documentazione
ai fini dell’articolo 21)
1.
Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 21 sono allegati i seguenti
documenti:
a)
certificazione attestante la disponibilità dell’immobile per un periodo minimo
di dieci
anni;
b)
preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati
motivi, nel
caso
di beni e materiali per l’arredamento, per le strutture espositive e
informatici;
c)
rilievo dell’edificio in scala 1:100, con planimetrie catastali contenenti il
riferimento
alla
collocazione territoriale dell’edificio;
d)
progetto di eventuali lavori strutturali interni all’edificio e impiantistica
ed eventuale
progetto
di arredo;
e)
relazione da parte del proponente l’istanza di contributo, in cui si illustra
il calendario
dei
lavori e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione
dell’investimento,
in aggiunta alla quota contributiva regionale;
f)
relazione da cui si rileva il legame fra il territorio della zona olivicola, il
Centro
culturale
e di documentazione e/o il Museo dell’olivo e dell’olio e/o dell’agricoltura.
Art.
23.
(Adeguamento
agli standard di qualità delle aziende oleo-olivicole e delle imprese non
agricole
produttrici di olio)
1.
Possono essere presentate domande relative ai progetti per l’adeguamento agli
standard
di qualità indicati come requisiti obbligatori e richiamati all’articolo 3,
comma
1.
2.
Sono ammesse a contributo le spese per:
a)
la segnaletica d’ingresso all’azienda, con le indicazioni poste all’articolo 2,
comma 2;
b)
la realizzazione di una piazzola di sosta per i visitatori, atta a contenere
almeno un
autopullman;
c)
la sistemazione interna di locali, e relativa impiantistica, posti all'ingresso
dell'azienda
o nelle vicinanze, al fine di ricevere il pubblico in attesa di iniziare la
visita,
nonché
materiale di arredo.
Art.
24.
(Documentazione
ai fini dell’articolo 23)
1.
Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 23 sono allegati i seguenti
documenti:
a)
rilievo dell’edificio e/o del luogo da sistemare, in scala 1:100, con
planimetrie
catastali;
b)
progetto relativo alla realizzazione della piazzola di sosta, ai lavori
strutturali
sull’edificio
e relativa impiantistica, completo delle necessarie autorizzazioni, nonché di
eventuale
progetto di arredo;
c)
documentazione attestante la disponibilità degli immobili su cui si intendono
eseguire
gli
interventi per un periodo minimo di dieci anni;
d)
preventivo delle spese relativo alla realizzazione della segnaletica, di cui
all’articolo
23,
comma 2, lettera a);
e)
preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati
motivi, nel
caso
di materiali di arredo.
Art.
25.
(Procedimenti
amministrativi)
1.
Gli elementi dei procedimenti amministrativi inerenti i contributi previsti dal
presente
regolamento
sono disciplinati, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo e
di
quelle in materia di documentazione amministrativa, nell’allegato al presente
regolamento,
contraddistinto con la lettera A), nonché per ulteriori aspetti operativi di
dettaglio
da atti amministrativi dell’amministrazione regionale.
Art.
26.
(Liquidazione
dei contributi e rendicontazione degli interventi)
1.
I contributi sono liquidati con le seguenti modalità:
a)
anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro
presentazione di
concessione
edilizia o di dichiarazione di inizio attività e di dichiarazione di inizio dei
lavori,
sottoscritta dal direttore dei lavori, e/o copia conforme all’originale della
conferma
dell’ordine di materiali e attrezzature. L’erogazione dell’anticipo è
subordinata
al rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa pari all’importo
dell’anticipo
richiesto, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla
data
della richiesta dell’anticipo stesso, a favore della Regione Umbria. La
fidejussione
viene
prestata fino al compimento accertato della realizzazione dei lavori;
b)
a conclusione dei lavori, il beneficiario richiede l’accertamento finale e
l’erogazione
a
saldo del contributo, allegando i seguenti documenti:
1)
computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto
all’ordine
o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale per le opere
edili;
2)
certificati di agibilità del comune, per le opere sottoposte a concessione
edilizia;
3)
certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato,
attestante
l’inerenza
dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;
4)
disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di
accertamento
finale, si chiede l’approvazione, in quanto varianti non sostanziali;
5)
fatture e altra documentazione equipollente, debitamente quietanzate,
attestanti le
spese
effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;
6)
relazione tecnico illustrativa;
7)
eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del
competente
servizio
regionale.
Art.
27.
(Esecuzione
degli interventi)
1.
Il beneficiario è tenuto alla realizzazione degli interventi entro il termine
stabilito dal
servizio
regionale competente.
Art.
28.
(Impegni,
decadenza e revoca dei contributi)
1.
Il richiedente, ai sensi del titolo secondo della legge regionale 20 gennaio
2000, n. 5,
si
impegna, in sede di presentazione della domanda, a mantenere, per un periodo
vincolativo
di dieci anni per gli investimenti immobiliari e di cinque anni per quelli
mobiliari,
decorrenti dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione degli
investimenti,
l’utilizzo e l’esercizio funzionale dei medesimi senza mutarne la
destinazione
economica.
2.
L’amministrazione regionale autorizza, previa richiesta motivata, la
trasformazione
della
destinazione, la cessazione o sospensione dell’uso e il trasferimento a terzi
degli
immobili,
dei materiali e delle attrezzature oggetto degli investimenti.
3.
Costituiscono motivo di decadenza dai benefici:
a)
la mancata ultimazione degli interventi entro i termini di cui all’articolo 27;
b)
la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di
controllo;
c)
l’inosservanza degli impegni assunti nella domanda.
4.
Il servizio regionale competente, nei casi di decadenza, dispone la revoca
parziale o
totale
dell’aiuto concesso e il conseguente recupero di quanto già liquidato, con
l’aggiunta
degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di
erogazione,
fermo restando quanto diversamente stabilito da norme comunitarie o
nazionali.
Art.
29.
(Controlli
e verifiche)
1.
Il competente servizio regionale valuta la completezza documentale, la presenza
dei
requisiti
soggettivi e oggettivi richiesti e l’eleggibilità degli investimenti.
2.
Gli accertamenti finali per la liquidazione dei contributi, su tutti i progetti
realizzati,
sono
espletati a cura del servizio competente, che può avvalersi della eventuale
collaborazione
di altre strutture dell’amministrazione regionale.
3.
L’esito dei controlli è riportato in apposito processo verbale delle attività
compiute e
degli
elementi accertati.
Art.
30.
(Controllo
delle province)
1.
Le province di Perugia e Terni, ciascuna secondo la propria competenza
effettuano il
controllo
sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3 della legge
regionale.
Art.
31.
(Norma
di rinvio)
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla disciplina
regionale
dei
procedimenti amministrativi concernente gli interventi di sostegno pubblico in
materia
di agricoltura e foreste.
APPENDICE
AL TESTO:
Allegato
A