Disciplina in materia di accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 14
agosto 2002, n.36
Art.
1.
(Oggetto)
1.Il
presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 8-quater del
decreto legislativo
30
dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, e
dell’articolo
25 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, l’accreditamento istituzionale
delle
strutture
sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, pubbliche o private, e dei
professionisti in
possesso
dei requisiti ulteriori di qualificazione, oltre a quelli minimi previsti per
l'esercizio delle
attività
sanitarie.
Art.
2.
(Criteri)
1.L’accreditamento
è concesso in base ai criteri stabiliti dall’articolo 25 della l.r. 3/1998 e
dall’articolo
8-quater del d.lgs. 502/1992 e in particolare a quelli concernenti:
a)
la coerenza e la funzionalità con le scelte di programmazione regionale;
b)
l’adeguatezza delle dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative;
c)
l’equilibrio tra volumi di prestazioni erogabili e potenzialità delle
strutture;
d)
la congruità delle professionalità presenti con la natura delle prestazioni
erogabili;
e)
la presenza di un sistema informativo connesso e compatibile con quello
regionale;
f)
la presenza di un sistema di controllo e miglioramento continuo della qualità;
g)
la possibilità di accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno, al fine di
garantire
un’efficace competizione fra le strutture accreditate;
h)
la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2.
Lo status di soggetto accreditato non costituisce titolo sufficiente per
erogare prestazioni
remunerate
a carico del Servizio Sanitario Regionale, ma rappresenta il presupposto
necessario
per la stipula di specifici accordi e/o contratti.
Art.
3.
(Requisiti)
1.La
Giunta regionale determina, con propri atti amministrativi, adottati con
riferimento alle
singole
branche specialistiche, i requisiti ulteriori ai fini dell’accreditamento, di
cui all’articolo 1,
facendo
riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale,
per
garantire
i livelli di assistenza sanitaria previsti dal piano sanitario nazionale.
Art.
4.
(Procedimento)
1.I
soggetti autorizzati all’esercizio di attività sanitarie e socio -sanitarie
richiedono
l’accreditamento
istituzionale inoltrando istanza alla Direzione regionale Sanità e servizi
sociali.
2.
L’accreditamento è rilasciato su istanza di parte. Per le strutture pubbliche
la procedura di
accreditamento
è attivata sulla base del programma che i direttori generali sono tenuti a
predisporre
all’inizio di ogni anno.
3.
Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento istituzionale sono
svolte dalla
competente
struttura della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, che si avvale di
un
Nucleo
di valutazione per l’accreditamento, di seguito denominato “N.V.A.”,
appositamente
istituito
dalla Giunta regionale presso la Direzione stessa.
4.
Sull’istanza di accreditamento istituzionale la competente struttura regionale
provvede, con
determinazione
qualificata di maggior rilevanza, ai sensi dell’articolo 21, comma 4 della
legge
regionale
22 aprile 1997, n. 15, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa
istanza.
5.
La competente struttura regionale si avvale, ai fini della verifica dei
requisiti ulteriori dei
soggetti
richiedenti l’accreditamento, di esperti valutatori di volta in volta da essa
nominati, fra
quelli
appositamente formati, secondo un percorso definito e riconosciuto dalla Giunta
regionale
fermo restando l'eventuale adeguamento alle indicazioni espresse dalla
Commissione
nazionale
per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari istituita ai sensi
dell'articolo 19 bis
del
d.lgs. 502/1992.
6.
La Giunta regionale disciplina con atto amministrativo, le specifiche modalità
del
procedimento
per la concessione dell’accreditamento e per l’attuazione del presente
regolamento,
in aggiunta a quelle da esso direttamente stabilite.
Art.
5.
(Nucleo
di valutazione per l'accreditamento)
1.
Il N.V.A. coadiuva la competente struttura della Direzione regionale Sanità e
servizi sociali
nello
svolgimento delle funzioni amministrative inerenti l'accreditamento, con
particolare
riferimento
alla valutazione dei rapporti di verifica ispettiva propedeutici della proposta
di
accreditamento.
2.
Il N.V.A. è composto, oltre che dal Dirigente della competente struttura
regionale, che lo
presiede,
da esperti nominati dalla Giunta regionale, così individuati:
a)un
rappresentante appartenente a ciascuna azienda USL;
b)un
rappresentante appartentenente a ciascuna azienda ospedaliera;
c)un
rappresentante dell’A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata);
d)un
rappresentante dell’A.N.I.S.A.P. (Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie
Ambulatoriali
Private);
e)un
rappresentante dell’ordine dei medici;
f)due
esperti in materia di qualità ed accreditamento in sanità, scelti dalla Giunta
stessa.
3.La
composizione del N.V.A. può essere integrata da esperti specialisti
nell'attività sanitaria
erogata
dal soggetto e/o struttura da accreditare, scelti, di volta in volta, da un
apposito
elenco,
fornito dagli ordini e collegi professionali e/o dalle principali società scientifiche
sanitarie.
4.I
componenti del N.V.A. si asterranno da avere parte attiva alle valutazioni di
cui al comma
1
del presente articolo e al comma 5 dell'articolo 6, nei casi in cui venga
valutata l'istanza di
accreditamento
dell'Azienda di appartenenza.
5.La
Giunta regionale determina gli oneri dovuti per il funzionamento del N.V.A.,
con
imputazione
all’unità previsionale di base 12.1.016 – “Procedure di accreditamento delle
strutture
sanitarie”, istituita dalla legge regionale 27 aprile 2001, n. 14.
Art.
6.
(Valutazione
di qualità)
1.La
competente struttura della Direzione regionale Sanità e servizi sociali,
ricevuta l’istanza di
accreditamento
e la relativa documentazione, individua il Gruppo di Valutatori, incaricati
della
verifica
dei requisiti di ciascun soggetto richiedente, scelti dall'elenco approvato
dalla Giunta
regionale,
nominando altresì tra gli stessi il Coordinatore del gruppo. Il Gruppo dei
Valutatori
può
variare da un minimo di due a un massimo di cinque componenti, in funzione
della
complessità
organizzativa e della peculiarità del soggetto da valutare.
2.La
competente struttura della Direzione regionale “Sanità e Servizi Sociali”
valuta la
completezza
e correttezza delle domande pervenute e richiede eventuali chiarimenti e/o
integrazioni.
In seguito affida la documentazione al Gruppo di Valutatori, che la esamina con
particolare
attenzione alla eventuale check list di autovalutazione, ai fini della verifica
del
possesso
dei requisiti ulteriori e, se necessario, richiede chiarimenti.
3.Il
Gruppo di Valutatori procede alla pianificazione ed esecuzione della visita di
verifica. Al
termine
della verifica elabora un rapporto evidenziando le eventuali non conformità
rilevate, e
lo
consegna alla competente struttura regionale, debitamente firmato dal
richiedente per
accettazione.
Per la eventuale messa a conformità della struttura, è data facoltà al
richiedente di
elaborare
un piano di adeguamento da consegnare alla Direzione regionale “Sanità e
Servizi
Sociali”
entro 15 gg. dalla visita di verifica.
4.La
competente struttura della Direzione regionale “Sanità e Servizi Sociali”,
avvalendosi del
N.V.A.,
esamina il rapporto finale sulla verifica e l'eventuale piano di messa a
conformità e
opera
ogni valutazione circa l'accreditabilità della struttura.
5.I
compensi spettanti ai valutatori sono a carico del soggetto richiedente,
secondo l’importo
quantificato
dalla competente struttura regionale, in base ad apposito tariffario approvato
dalla
Giunta
regionale.
Art.
7.
(Prescrizioni)
1.La
competente struttura regionale, effettuate le verifiche e valutazioni di cui
all'articolo 6,
concede
o meno l'accreditamento, secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo
4.
2.L’accreditamento
può essere concesso anche con prescrizioni e specificazione dei tempi di
adeguamento.
In tal caso il provvedimento stabilisce il termine per l’adeguamento, trascorso
il
quale
la competente struttura regionale provvede a disporre un ulteriore riscontro
documentale
o
un sopralluogo attivando il Gruppo di Valutatori di cui all'articolo 6, al fine
di verificare
l’ottemperanza
alle prescrizioni impartite.
Art.
8.
(Riesame)
1.Nell’ipotesi
di diniego dell’accreditamento o di concessione con prescrizioni, il soggetto
richiedente
può presentare alla competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla
notifica
dell’atto,
richiesta motivata di riesame.
2.La
competente struttura regionale decide sulla richiesta di riesame entro sessanta
giorni dal
ricevimento
della stessa.
Art.
9.
(Vigilanza,
sospensione e revoca)
1.I
soggetti accreditati sono tenuti a segnalare qualsiasi variazione strutturale,
tecnologica ed
organizzativa
apportata successivamente alla concessione dell’accreditamento. La competente
struttura
regionale valuta l’opportunità, in funzione della tipologia di variazioni
introdotte, di
attivare
un nuovo procedimento di accreditamento.
2.La
competente struttura regionale può verificare in ogni momento la permanenza dei
requisiti
necessari
per l’accreditamento, mediante analisi e sorveglianza dei flussi informativi
regionali o
attivazione
di specifici Gruppi di Valutatori. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita
di uno
o
più requisiti per l'autorizzazione e/o per l’accreditamento, essa diffida il soggetto
accreditato
a
provvedere alla regolarizzazione, previa concessione di un termine, non
inferiore a quindici
giorni,
per presentare osservazioni e controdeduzioni.
3.Il
termine per la regolarizzazione di cui al comma 2 viene fissato in relazione
alla
complessità
della struttura in misura, comunque, non inferiore a 30 giorni. Trascorso
inutilmente
tale
termine, la struttura stessa:
a)revoca
l'autorizzazione e l’accreditamento, nell’ipotesi di perdita dei requisiti
minimi di cui
all’articolo
1;
b)sospende
l’accreditamento, nell’ipotesi di perdita dei requisiti ulteriori generali o
specifici di
cui
all’articolo 3, fino a quando non viene documentato il ripristino dei requisiti
stessi.
Art.
10.
(Durata)
1.L’accreditamento
ha validità triennale e non può essere tacitamente rinnovato. Prima dello
scadere
dei tre anni di validità la competente struttura regionale accerta con una
nuova visita di
verifica
la permanenza dei requisiti ulteriori di cui all’articolo 3.
Art.
11.
(Elenco
dei soggetti accreditati)
1.La
competente struttura regionale dispone annualmente la pubblicazione, nel
bollettino
ufficiale
della Regione (BUR) dell’elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe
di
appartenenza
della struttura e per tipologia di prestazioni erogate.
Art.
12.
(Attestazioni
di qualità)
1.I
soggetti accreditati che conseguono attestati di qualità, da parte di organismi
di
certificazione
riconosciuti a livello regionale, nazionale o internazionale, ne danno
comunicazione
alla competente struttura regionale, che, previa verifica da parte del N.V.A.,
ne
dispone
la pubblicazione nel BUR.
Art.
13.
(Norme
transitorie)
1.I
soggetti operanti nell’ambito sanitario e socio-sanitario, iscritti nell’elenco
istituito con la
deliberazione
della Giunta regionale 30 dicembre 1998, n. 6475 mantengono le prerogative
derivanti
da detta iscrizione fino alla data in cui:
a)essi
rinunciano, se privati, a richiedere l’accreditamento, non presentando, nel
termine fissato
dalla
Giunta regionale, l'istanza prevista dall'articolo 4;
b)l’accreditamento
è loro concesso o negato dalla competente struttura regionale.
2.Nella
fase di prima applicazione del presente regolamento gli atti da esso previsti
sono
adottati
nei termini di seguito indicati, calcolati a partire dall’entrata in vigore:
a)le
deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 3 entro sei mesi per
le check-list
generali;
b)l’istituzione
del Nucleo di Valutazione per l’accreditamento, ai sensi dell’articolo 4, comma
3,
e dell'articolo 5, entro sei mesi;
c)la
deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 6, entro sei
mesi;
d)il
tariffario di cui all’articolo 6, comma 5, entro sei mesi.