«Modalità e procedure per il riconoscimento dei
sistemi turistici locali».
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 4
dicembre 2002, n. 53
Art.
1.
(Oggetto)
1.
Con il presente regolamento la Regione dell’Umbria, in attuazione dell’articolo
8
della
legge regionale 19 novembre 2001, n.29, disciplina le modalità e le procedure
per
il
riconoscimento dei sistemi turistici locali.
2.
Ai fini del riconoscimento, per sistemi turistici locali s’intendono le forme
associative
fra
soggetti pubblici e privati che si costituiscono in ambiti territoriali
appropriati,
omogenei
e significativi, per la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali,
mediante
programmi di sviluppo e relativi progetti attuativi che specificano obiettivi,
strumenti,
risorse finanziarie, umane e strumentali e responsabilità dei singoli soggetti.
Art.
2.
(Soggetti
promotori e aderenti)
1.
La costituzione dei sistemi turistici locali è promossa dagli enti locali e/o
da imprese
private,
operanti nel settore turistico, singoli o associati, che assumono la veste di
promotori,
attraverso forme di concertazione con le camere di commercio, industria,
artigianato
e agricoltura, e con le associazioni di categoria che concorrono alla
formazione
dell’offerta turistica.
2.
Ai fini del riconoscimento devono aderire ai sistemi turistici locali:
a)
i comuni ricadenti nell’ambito territoriale del sistema turistico locale
interessato;
b)
imprese turistico-ricettive aventi sede operativa nell’ambito territoriale di
riferimento,
in
forma singola o associata.
3.
Possono aderire ai sistemi turistici locali:
a)
le province competenti per territorio;
b)
le camere di commercio competenti per territorio;
c)
le imprese, pubbliche o private, operanti nel settore turistico o in altri
settori di
interesse
per lo sviluppo turistico dell’ambito territoriale interessato;
d)
le associazioni rappresentative delle imprese turistiche;
e)
enti, organizzazioni, istituzioni e associazioni, di natura pubblica o privata,
operanti
direttamente
o indirettamente per lo sviluppo turistico dell’ambito territoriale di
riferimento.
4.
Nell’ipotesi che le province e le camere di commercio non aderiscano ai sistemi
turistici
locali, questi sono tenuti a dimostrare di avere perseguito l’obiettivo della
loro
adesione
o, in mancanza, della stipula di accordi di collaborazione.
5.
L’adesione al sistema turistico locale avviene attraverso la sottoscrizione
dell’accordo
che
dà vita allo stesso. L’adesione può avvenire anche in tempi successivi alla
costituzione.
Art.
3.
(Ambito
territoriale)
1.
L’ambito territoriale del sistema turistico locale è il territorio su cui
insistono i
comuni
aderenti.
2.
Per il riconoscimento dei sistemi turistici locali si considerano appropriati,
omogenei
e
significativi, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) della l.r.29/2001,
ambiti
territoriali
di norma corrispondenti a quelli individuati dall’articolo 39 della legge
regionale
2 marzo 1999, n.3, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della
costituzione
delle associazioni dei comuni per l’esercizio associato delle funzioni di
accoglienza
e informazione turistica.
3.
La Regione incentiva, mediante il riconoscimento di priorità nell’assegnazione
dei
finanziamenti
per la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali, la formazione di
sistemi
turistici locali riferiti ad aggregazioni territoriali di ampiezza maggiore di
quella
prevista
dal comma 2, e comunque, di norma, non inferiori all’aggregazione di almeno
due
degli ambiti territoriali di cui all’art. 39 della l.r. 2 marzo 1999, n.3.
Art.
4.
(Sistemi
turistici locali a carattere interregionale)
1.
I sistemi turistici locali interregionali possono essere promossi da sistemi
già
riconosciuti
dalla Regione Umbria e si costituiscono in forza di accordi tra la Regione
stessa
e le regioni limitrofe interessate.
2.
Gli ambiti territoriali dei sistemi turistici locali interregionali
corrispondono a quelli
del
sistema promotore ampliato con quello ricadente nelle altre regioni limitrofe
interessate.
3.
Tutte le imprese e i soggetti aderenti al sistema turistico locale umbro che
stipula
l’accordo
di cui al comma 1 fanno parte del sistema interregionale.
4.
Sono valutati alla stregua di sistemi turistici locali interregionali anche
accordi di
collaborazione
per la realizzazione di specifici programmi, stipulati tra sistemi turistici
locali
riconosciuti in Umbria e aggregazioni di enti locali e imprese di altre
regioni.
Art.
5.
(Programma)
1.
Ai fini del loro riconoscimento, i sistemi turistici locali presentano il
programma di
attività,
che deve indicare la durata, gli obiettivi perseguiti, le attività previste, i
soggetti
responsabili
dello svolgimento di tali attività, nonché il piano finanziario con la
specificazione
delle fonti di finanziamento. Il programma deve essere coerente con gli
indirizzi
della programmazione turistica regionale.
2.
Nel caso che i programmi di cui al comma 1 abbiano durata pluriennale, essi
sono
attuati
mediante stralci annuali che si riferiscono a periodi che vanno, di norma, dal
1°
settembre
di ciascun anno al 31 agosto di quello successivo.
3.
I sistemi turistici locali devono presentare alla Regione i nuovi programmi e
gli
stralci
attuativi annuali entro il 31 maggio di ogni anno.
4.
Per il primo anno di attività i sistemi turistici locali presentano alla
Regione lo
stralcio
attuativo annuale entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
riconoscimento.
Art.
6.
(Forma
associativa)
1.
La scelta della forma associativa che dà luogo al sistema turistico locale è
rimessa
all’autonomia
dei soggetti partecipanti.
2.
È condizione per il riconoscimento dei sistemi turistici locali l’esistenza di
un
accordo
in forma scritta, stipulato dai soggetti promotori e da quelli aderenti, in cui
viene
indicato il periodo di validità.
3.
Il riconoscimento ha una durata corrispondente al periodo di validità
dell’accordo.
4.
Gli accordi di cui al comma 2 devono assicurare la possibilità di adesione al
sistema,
anche
successivamente alla stipula, di soggetti aventi le caratteristiche previste
dall’articolo
2.
Art.
7.
(Priorità)
1.
Costituiscono elementi qualificanti dei sistemi turistici locali oltre a quanto
previsto
dall’art.
3, l’adesione:
a)
di associazioni rappresentative delle imprese turistiche;
b)
di imprese in forma associata.
2.
Costituiscono, inoltre, elementi qualificanti dei sistemi turistici locali la
molteplicità
dei
settori di attività rappresentati dalle imprese e dagli altri soggetti
aderenti, in
relazione
all’obiettivo della valorizzazione integrata delle risorse locali.
Art.
8.
(Benefici)
1.
L’attività dei sistemi turistici locali riconosciuti è sostenuta tramite il
finanziamento
dei
progetti previsti nei loro programmi secondo le modalità che regolano le
singole
fonti
di finanziamento.
2.
Nell’attribuzione dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, promozione
e
commercializzazione
delle risorse e dei prodotti turistici locali, è assegnata priorità ai
progetti
inseriti nei programmi di sviluppo dei sistemi turistici locali riconosciuti.
3.
Gli elementi qualificanti dei sistemi turistici locali, individuati ai sensi
degli articoli 3
e
7, costituiscono criteri di priorità da valutare nell’assegnazione dei
finanziamenti di
cui
ai commi 1 e 2.
4.
Il riconoscimento dei sistemi turistici locali è condizione per l’attribuzione
del
finanziamento
previsto dall’articolo 5, comma 4, e dall’articolo 6, comma 3, della legge
29
marzo 2001, n. 135.
Art.
9.
(Procedimento
amministrativo per il riconoscimento)
1.
I promotori dei sistemi turistici locali presentano, ai fini del
riconoscimento, apposita
domanda
alla Regione dell’Umbria, Giunta regionale, Servizio Turismo, allegando i
seguenti
documenti:
a)
accordo costitutivo;
b)
programma di attività, con l’indicazione degli obiettivi perseguiti, delle
attività
previste
e dei soggetti responsabili dello svolgimento di tali attività, nonché del
piano
finanziario,
con la specificazione delle fonti di finanziamento.
2.
La domanda deve contenere l’elenco dei soggetti promotori e aderenti, con la
specificazione
delle tipologie e dei settori di attività degli operatori privati, nonché gli
elementi
in ordine ai rapporti con le province, camere di commercio e con le
associazioni
di categoria, qualora detti soggetti non aderiscano ai sistemi.
3.
La Giunta regionale disciplina con proprio atto amministrativo ogni ulteriore
elemento
relativo al procedimento amministrativo per il riconoscimento dei sistemi
turistici
locali.
4.
I promotori sono tenuti a presentare alla Regione una relazione dettagliata
sulle
attività
svolte nell’anno di riferimento e sui risultati conseguiti, con elementi di
ordine
finanziario
e contabile.
Art.
10.
(Revoca
del riconoscimento)
1.
Il riconoscimento è revocato nei seguenti casi:
a)
inattività per il periodo previsto dal comma 2 dell’art. 5;
b)
accertata inadempienza rispetto alle finalità programmatiche poste a base della
costituzione;
c)
difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma;
d)
accertata irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
e)
verificarsi di recessi da parte di soggetti aderenti, tali da comportare il
venir meno dei
requisiti
dell’ambito territoriale, ai sensi dell’art. 3.