REG. REG. 22 NOVEMBRE 2002, N. 6

 

«Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 4 dicembre 2002, n. 53

 

 

 

Art. 1.

(Oggetto)

1. Con il presente regolamento la Regione dell’Umbria, in attuazione dell’articolo 8

della legge regionale 19 novembre 2001, n.29, disciplina le modalità e le procedure per

il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

2. Ai fini del riconoscimento, per sistemi turistici locali s’intendono le forme associative

fra soggetti pubblici e privati che si costituiscono in ambiti territoriali appropriati,

omogenei e significativi, per la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali,

mediante programmi di sviluppo e relativi progetti attuativi che specificano obiettivi,

strumenti, risorse finanziarie, umane e strumentali e responsabilità dei singoli soggetti.

Art. 2.

(Soggetti promotori e aderenti)

1. La costituzione dei sistemi turistici locali è promossa dagli enti locali e/o da imprese

private, operanti nel settore turistico, singoli o associati, che assumono la veste di

promotori, attraverso forme di concertazione con le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, e con le associazioni di categoria che concorrono alla

formazione dell’offerta turistica.

2. Ai fini del riconoscimento devono aderire ai sistemi turistici locali:

a) i comuni ricadenti nell’ambito territoriale del sistema turistico locale interessato;

b) imprese turistico-ricettive aventi sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento,

in forma singola o associata.

3. Possono aderire ai sistemi turistici locali:

a) le province competenti per territorio;

b) le camere di commercio competenti per territorio;

c) le imprese, pubbliche o private, operanti nel settore turistico o in altri settori di

interesse per lo sviluppo turistico dell’ambito territoriale interessato;

d) le associazioni rappresentative delle imprese turistiche;

e) enti, organizzazioni, istituzioni e associazioni, di natura pubblica o privata, operanti

direttamente o indirettamente per lo sviluppo turistico dell’ambito territoriale di

riferimento.

4. Nell’ipotesi che le province e le camere di commercio non aderiscano ai sistemi

turistici locali, questi sono tenuti a dimostrare di avere perseguito l’obiettivo della loro

adesione o, in mancanza, della stipula di accordi di collaborazione.

5. L’adesione al sistema turistico locale avviene attraverso la sottoscrizione dell’accordo

che dà vita allo stesso. L’adesione può avvenire anche in tempi successivi alla

costituzione.

Art. 3.

(Ambito territoriale)

1. L’ambito territoriale del sistema turistico locale è il territorio su cui insistono i

comuni aderenti.

2. Per il riconoscimento dei sistemi turistici locali si considerano appropriati, omogenei

e significativi, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) della l.r.29/2001, ambiti

territoriali di norma corrispondenti a quelli individuati dall’articolo 39 della legge

regionale 2 marzo 1999, n.3, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della

costituzione delle associazioni dei comuni per l’esercizio associato delle funzioni di

accoglienza e informazione turistica.

3. La Regione incentiva, mediante il riconoscimento di priorità nell’assegnazione dei

finanziamenti per la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali, la formazione di

sistemi turistici locali riferiti ad aggregazioni territoriali di ampiezza maggiore di quella

prevista dal comma 2, e comunque, di norma, non inferiori all’aggregazione di almeno

due degli ambiti territoriali di cui all’art. 39 della l.r. 2 marzo 1999, n.3.

Art. 4.

(Sistemi turistici locali a carattere interregionale)

1. I sistemi turistici locali interregionali possono essere promossi da sistemi già

riconosciuti dalla Regione Umbria e si costituiscono in forza di accordi tra la Regione

stessa e le regioni limitrofe interessate.

2. Gli ambiti territoriali dei sistemi turistici locali interregionali corrispondono a quelli

del sistema promotore ampliato con quello ricadente nelle altre regioni limitrofe

interessate.

3. Tutte le imprese e i soggetti aderenti al sistema turistico locale umbro che stipula

l’accordo di cui al comma 1 fanno parte del sistema interregionale.

4. Sono valutati alla stregua di sistemi turistici locali interregionali anche accordi di

collaborazione per la realizzazione di specifici programmi, stipulati tra sistemi turistici

locali riconosciuti in Umbria e aggregazioni di enti locali e imprese di altre regioni.

Art. 5.

(Programma)

1. Ai fini del loro riconoscimento, i sistemi turistici locali presentano il programma di

attività, che deve indicare la durata, gli obiettivi perseguiti, le attività previste, i soggetti

responsabili dello svolgimento di tali attività, nonché il piano finanziario con la

specificazione delle fonti di finanziamento. Il programma deve essere coerente con gli

indirizzi della programmazione turistica regionale.

2. Nel caso che i programmi di cui al comma 1 abbiano durata pluriennale, essi sono

attuati mediante stralci annuali che si riferiscono a periodi che vanno, di norma, dal 1°

settembre di ciascun anno al 31 agosto di quello successivo.

3. I sistemi turistici locali devono presentare alla Regione i nuovi programmi e gli

stralci attuativi annuali entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Per il primo anno di attività i sistemi turistici locali presentano alla Regione lo

stralcio attuativo annuale entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di

riconoscimento.

Art. 6.

(Forma associativa)

1. La scelta della forma associativa che dà luogo al sistema turistico locale è rimessa

all’autonomia dei soggetti partecipanti.

2. È condizione per il riconoscimento dei sistemi turistici locali l’esistenza di un

accordo in forma scritta, stipulato dai soggetti promotori e da quelli aderenti, in cui

viene indicato il periodo di validità.

3. Il riconoscimento ha una durata corrispondente al periodo di validità dell’accordo.

4. Gli accordi di cui al comma 2 devono assicurare la possibilità di adesione al sistema,

anche successivamente alla stipula, di soggetti aventi le caratteristiche previste

dall’articolo 2.

Art. 7.

(Priorità)

1. Costituiscono elementi qualificanti dei sistemi turistici locali oltre a quanto previsto

dall’art. 3, l’adesione:

a) di associazioni rappresentative delle imprese turistiche;

b) di imprese in forma associata.

2. Costituiscono, inoltre, elementi qualificanti dei sistemi turistici locali la molteplicità

dei settori di attività rappresentati dalle imprese e dagli altri soggetti aderenti, in

relazione all’obiettivo della valorizzazione integrata delle risorse locali.

Art. 8.

(Benefici)

1. L’attività dei sistemi turistici locali riconosciuti è sostenuta tramite il finanziamento

dei progetti previsti nei loro programmi secondo le modalità che regolano le singole

fonti di finanziamento.

2. Nell’attribuzione dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, promozione e

commercializzazione delle risorse e dei prodotti turistici locali, è assegnata priorità ai

progetti inseriti nei programmi di sviluppo dei sistemi turistici locali riconosciuti.

3. Gli elementi qualificanti dei sistemi turistici locali, individuati ai sensi degli articoli 3

e 7, costituiscono criteri di priorità da valutare nell’assegnazione dei finanziamenti di

cui ai commi 1 e 2.

4. Il riconoscimento dei sistemi turistici locali è condizione per l’attribuzione del

finanziamento previsto dall’articolo 5, comma 4, e dall’articolo 6, comma 3, della legge

29 marzo 2001, n. 135.

Art. 9.

(Procedimento amministrativo per il riconoscimento)

1. I promotori dei sistemi turistici locali presentano, ai fini del riconoscimento, apposita

domanda alla Regione dell’Umbria, Giunta regionale, Servizio Turismo, allegando i

seguenti documenti:

a) accordo costitutivo;

b) programma di attività, con l’indicazione degli obiettivi perseguiti, delle attività

previste e dei soggetti responsabili dello svolgimento di tali attività, nonché del piano

finanziario, con la specificazione delle fonti di finanziamento.

2. La domanda deve contenere l’elenco dei soggetti promotori e aderenti, con la

specificazione delle tipologie e dei settori di attività degli operatori privati, nonché gli

elementi in ordine ai rapporti con le province, camere di commercio e con le

associazioni di categoria, qualora detti soggetti non aderiscano ai sistemi.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto amministrativo ogni ulteriore

elemento relativo al procedimento amministrativo per il riconoscimento dei sistemi

turistici locali.

4. I promotori sono tenuti a presentare alla Regione una relazione dettagliata sulle

attività svolte nell’anno di riferimento e sui risultati conseguiti, con elementi di ordine

finanziario e contabile.

Art. 10.

(Revoca del riconoscimento)

1. Il riconoscimento è revocato nei seguenti casi:

a) inattività per il periodo previsto dal comma 2 dell’art. 5;

b) accertata inadempienza rispetto alle finalità programmatiche poste a base della

costituzione;

c) difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma;

d) accertata irregolarità nel funzionamento o nella gestione;

e) verificarsi di recessi da parte di soggetti aderenti, tali da comportare il venir meno dei

requisiti dell’ambito territoriale, ai sensi dell’art. 3.