«Regolamento di attuazione della legge regionale 19
novembre 2001, n. 28».
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 31
dicembre 2002, n. 59 – S.O. n. 2
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE
Art.
1
(Ambito
di applicazione)
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 19
novembre
2001, n. 28, con riferimento alla stessa legge regionale, stabilisce ed
individua:
a)
gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e
per l’invio
delle
comunicazioni relativamente alle materie indicate all’articolo 8, comma 2;
b)
le specifiche tecniche di cui all’articolo 9, comma 2 relativamente alle ditte
boschive
e
la disciplina di cui all’articolo 9, comma 3;
c)
la disciplina prevista dall’articolo 10, comma 3 relativamente all’elenco degli
operatori
forestali;
d)
l’elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell’articolo 12;
e)
l’elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta
il
danneggiamento
ed il commercio, ai sensi dell’articolo 14;
f)
l’elenco delle specie utilizzabili negli imboschimenti, nei rimboschimenti e
negli
impianti
di arboricoltura da legno;
g)
l’elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del capo I del
titolo IV
concernente
la vivaistica forestale e la disciplina di quanto indicato all’articolo 39.
2.
Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i boschi e ai terreni
sottoposti
a
vincolo per come individuati dall’articolo 4 della l.r. 28/2001 ad eccezione
delle
norme
contenute nei titoli X e XII le quali si applicano su tutto il territorio
regionale.
3.
Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della l.r. 28/2001 tutti gli interventi indicati
al titolo
II
sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
152, comma
1,
lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4.
Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali tutelati ai sensi
dell’articolo
139,
lettere a) e b) del d.lgs. 490/1999, delle norme comunitarie di cui alla
Direttiva
habitat
92/43 CEE, delle norme in materia di parchi ed aree protette, restano ferme le
rispettive
discipline vigenti.
TITOLO
II
NORME
DI TUTELA FORESTALE
CAPO
I
NORME
GENERALI
Art.
2.
(Finalità)
1.
Gli interventi selvicolturali di cui al presente titolo tendono ad assicurare
la gestione
sostenibile
delle foreste in attuazione del Piano forestale regionale e dell’articolo 1,
comma
2 della l.r. 28/2001 ed in particolare:
a)
il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni produttive nella gestione
forestale;
b)
il mantenimento e l’appropriato miglioramento delle risorse forestali e del
loro
contributo
al ciclo del carbonio;
c)
il mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale;
d)
il mantenimento, la conservazione e l’appropriato miglioramento della diversità
biologica
negli ecosistemi forestali;
e)
il mantenimento e l’appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella
gestione
forestale;
f)
il mantenimento dei diritti locali, il miglioramento della sicurezza sul lavoro
e lo
sviluppo
delle funzioni sociali dei boschi.
Art.
3.
(Specificazioni
per la definizione di bosco)
1.
Ai fini della definizione di bosco di cui all’articolo 5 della l.r. 28/2001
sono stabiliti
le
seguenti specificazioni e parametri tecnici:
a)
per la verifica del limite di copertura arborea forestale del venti per cento
stabilito
all’articolo
5, comma 1 si applica la procedura di cui all’allegato A al presente
regolamento;
b)
ai fini della verifica della superficie del bosco la continuità non si intende
interrotta se
il
bosco è attraversato da infrastrutture, come piste e strade con carreggiata di
larghezza
media
inferiore a metri 5,5, e da infrastrutture a rete o altre fasce coperte da
vegetazione
arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti metri.
2.
Le fasce di cui al comma 1 lettera b) non sono considerate bosco.
Art.
4.
(Norme
generali per la realizzazione di interventi selvicolturali)
1.
Per gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che
interessino una
superficie
accorpata minore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato dal
presente
regolamento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme a
quanto
indicato all'allegato B all’ente competente per territorio con i procedimenti
amministrativi
previsti all’articolo 52.
2.
Gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino
una
superficie
accorpata maggiore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato nel
presente
regolamento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio,
redatto
da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto
indicato
all’articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i
procedimenti
amministrativi previsti all’articolo 52.
3.
Sono esentati dalla presentazione della comunicazione e del progetto di taglio,
come
previsti
ai commi precedenti:
-
gli interventi selvicolturali realizzati con contributo pubblico autorizzati
dall’ente
competente
per territorio o dalla regione quando per gli stessi le relative norme di
attuazione
stabiliscono le modalità di redazione dei progetti esecutivi;
-
gli interventi di spalcatura e potatura, se realizzati in conformità
all’articolo 12;
-
le ripuliture antincendio lungo le strade ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
lettera b);
-
le operazioni colturali eseguite nei castagneti da frutto ai sensi
dell’articolo 51,
comma
3.
CAPO
II
PROGETTO
DI TAGLIO E PIANIFICAZIONE
Art.
5.
(Progetto
di taglio)
1.
Il progetto di taglio deve essere redatto in conformità allo schema di cui
all'allegato
C.
2.
Nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui in conversione, devono essere
contrassegnate,
sull'intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con
impronta
del martello forestale, le piante che si intende abbattere.
3.
Nei boschi cedui devono essere contrassegnate con vernice indelebile le piante
che si
intendono
rilasciare, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento
della
superficie
che si intende utilizzare, eseguendo aree di ampiezza non inferiore a mille
metri
quadrati rappresentative delle diverse condizioni vegetative, strutturali e di
fertilità
del bosco.
4.
Quando la struttura del bosco lo consente l’ente competente per territorio può
autorizzare
la contrassegnatura su superfici inferiori a quelle indicate ai commi 2 e 3 e,
in
casi particolari debitamente motivati, l’omissione della stessa.
5.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si
applicano le
sanzioni
previste dall’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni
previste
dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati
in
difformità
alle prescrizioni dello stesso progetto di taglio.
Art.
6.
(Piano
pluriennale di taglio)
1.
I privati proprietari o possessori di boschi possono presentare in sostituzione
del
progetto
di taglio di cui all’articolo 5 un Piano pluriennale dei tagli (PPT), redatto
in
conformità
alle norme del presente regolamento, avente validità non superiore a cinque
anni,
concernente le utilizzazioni annuali, anche riferite ad annualità non
consecutive,
che
intendono effettuare in tale arco di tempo.
2.
Il PPT, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve
essere
conforme
a quanto indicato nell'allegato D.
3.
Il PPT deve essere autorizzato dall’ente competente per territorio con i
procedimenti
amministrativi
previsti all’articolo 52.
4.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal PPT di superficie accorpata
superiore
a
tre ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le
modalità
previste
all’articolo 5, commi 2, 3 e 4.
5.
Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PPT
autorizzato si
applicano
le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001, oltre alle
sanzioni
previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi
effettuati
in difformità alle prescrizioni dello stesso PPT.
Art.
7.
(Piano
di gestione forestale)
1.
La finalità del Piano di gestione forestale (PGF) è garantire la
concretizzazione degli
indirizzi
stabiliti a livello sovraordinato e l’applicazione dei principi e criteri della
gestione
forestale sostenibile.
2.
Il PGF, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve
essere
conforme
a quanto indicato nell'allegato E.
3.
Il PGF ha validità decennale e deve essere autorizzato dall’ente competente per
territorio
con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.
4.
Le prescrizioni contenute nel PGF autorizzato integrano, modificano ed
eventualmente
sostituiscono le norme del presente regolamento e devono essere
applicate
integralmente.
5.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, di superficie accorpata
superiore
a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo
le
modalità
previste dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4
.
6.
È consentito in qualsiasi momento presentare progetti di variante al PGF
operante
che,
redatti da tecnico abilitato all’esercizio della professione, dovranno essere
comunque
conformi alle finalità del PGF; i progetti di variante vengono autorizzati
secondo
le modalità di cui al comma 3.
7.
Tutti gli interventi realizzati, qualsiasi sia la loro destinazione, devono
essere annotati
a
cura dei proprietari nel registro degli interventi appositamente inserito nel
PGF.
8.
Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PGF
autorizzato si
applicano
le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001, oltre alle
sanzioni
previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi
effettuati
in difformità alle prescrizioni dello stesso PGF.
9.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco.
10.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
11.
Per la mancata registrazione degli interventi di cui al comma 7 si applicano le
sanzioni
previste dall’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
Art.
8.
(Piano
forestale comprensoriale)
1.
La finalità del Piano forestale comprensoriale (PFC) è quella di dare
concretezza agli
indirizzi
stabiliti dal Piano forestale regionale di cui all’articolo 26 della l.r.
28/2001,
nell’ambito
di un territorio sub-provinciale di rilevante estensione quale una comunità
montana,
un’area protetta, un bacino idrografico, o comunque un territorio delimitato
geograficamente
o amministrativamente.
2.
Il PFC può essere promosso dall'autorità di bacino, dalla regione, dalle
comunità
montane
e dagli enti gestori delle aree naturali protette e deve essere sottoposto alla
consultazione
delle parti interessate prima del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma
5.
3.
Il PFC, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve
essere
conforme
a quanto indicato all’allegato F.
4.
Spetta in particolare al PFC:
a)
indicare le aree prioritarie nelle quali predisporre i piani di gestione
forestale;
b)
stabilire, nell'ambito delle prescrizioni di massima e di polizia forestale,
norme
selvicolturali
di dettaglio per i boschi non soggetti ad una pianificazione
particolareggiata;
c)
valutare le problematiche legate alla viabilità forestale, mediante censimento
delle
strade
e piste esistenti e successiva valutazione del grado di accessibilità dei
boschi,
tenuto
conto dei vincoli esistenti e dell’eventuale funzione prevalente assegnata alle
diverse
aree forestali.
5.
Il PFC ha validità decennale ed è autorizzato dall’ente competente per
territorio, con
le
procedure indicate all’articolo 52, e può modificare ed integrare, per il
territorio cui si
riferisce,
le norme di tutela forestale contenute nel presente regolamento.
6.
È consentito in qualsiasi momento presentare varianti al PFC operante che,
redatti da
tecnico
abilitato all’esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi
alle
finalità del PFC; le varianti vengono autorizzate dall’ente competente per
territorio
con
le medesime procedure stabilite dall’articolo 5.
7.
Per i mancati adempimenti previsti dal PFC autorizzato si applicano le sanzioni
previste
dal l’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste
dal
presente
regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità
alle
prescrizioni
dello stesso PFC.
CAPO
III
NORME
COMUNI A TUTTI I BOSCHI
Art.
9.
(Taglio
dei boschi posti in situazioni speciali)
1.
Nei boschi situati su terreni aventi una pendenza media superiore al cento per
cento,
per
una lunghezza misurata lungo le linee di massima pendenza superiore a cinquanta
metri
lineari, possono essere effettuati soltanto gli interventi di diradamento di
cui agli
articoli
28, 37 e 42.
2.
Ai margini superiori dei boschi di faggio posti al limite altitudinale della
vegetazione
arborea
attuale, per una profondità di cento metri misurati secondo la massima pendenza
a
partire dal margine superiore del bosco, può essere effettuato soltanto il
governo ad
alto
fusto garantendo il mantenimento ed il miglioramento della copertura arborea.
3.
Per la realizzazione di tagli diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 deve
essere
presentata
richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per
territorio,
con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52. L'autorizzazione è
concessa
purché venga assicurata l’assenza di pericolo di danno pubblico per perdita di
stabilità,
erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque.
4.
Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le
sanzioni
previste
dall’articolo 48, commi 3 e 11 della l.r. 28/2001.
Art.
10.
(Conservazione
e tutela di singoli alberi)
1.
In qualsiasi tipo di bosco, comunque trattato, su superfici di taglio superiori
ad un
ettaro
è resa obbligatoria l’esclusione dal taglio di almeno un albero per ettaro da
scegliere
tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla
specie
e dall’aspetto morfologico e vegetativo.
2.
Per l'esbosco dell'albero di maggiori dimensioni o di maggiore età, morto o
caduto,
deve
essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H,
all’ente
competente
per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52 ed è
obbligatoria
la sostituzione della pianta morta secondo le modalità di cui al comma 1.
3.
Su tali alberi dovranno essere rilasciati gli eventuali rampicanti che si trovano
o che si
sviluppano
lungo il tronco o sulla chioma delle piante.
4.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 2, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento
e
relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
5.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001 con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni
pianta.
6.
Per il mancato adempimento di quanto indicato ai comma 1 si applicano le
sanzioni
previste
dall’articolo 48, comma 9, lettera a) e comma 11 della l.r. 28/2001, con
riferimento
alla superficie di un ettaro per ogni pianta non rilasciata in piedi o non
sostituita.
7.
Per il mancato adempimento di quanto indicato al comma 3 si applicano le
sanzioni
previste
dall’articolo 48, comma 9, lettera a) - punto 1) della l.r. 28/2001.
Art.
11.
(Modalità
di abbattimento)
1.
Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro
atterramento.
2.
L’abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non
resti
slabbrata;
la superficie del taglio deve presentarsi liscia e nei boschi cedui presentarsi
anche
con inclinazione unica o convessa.
3.
In presenza di polloni inseriti fuori terra il taglio dovrà essere eseguito,
con
esclusione
del faggio, rasoterra unificando la sezione di taglio.
4.
Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno
alle
piante
in piedi da rilasciare e al novellame sottostante è prescritto l’uso di idonee
tecniche,
quali l’eventuale sramatura preliminare della pianta da abbattere, e di
specifiche
attrezzature per indirizzare la caduta.
5.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata
la
sanzione
amministrativa di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
12.
(Potatura
e spalcatura)
1.
La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e
l’asportazione
dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde.
2.
La spalcatura dei rami verdi delle conifere è consentita tutto l’anno e
l’asportazione
dei
rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde.
3.
Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere
tendenzialmente
ortogonali all’asse del ramo, senza creare possibili ristagni d’acqua, ed
eseguiti
vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine
(collare
posto in corrispondenza dell’inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non
deve
essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso
di
potature
su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è
obbligatoria
la
disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla
successiva.
4.
I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell’anno e con le
modalità
esecutive di cui al comma 3.
5.
Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le
sanzioni di cui
all’articolo
48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
13.
(Allestimento
e sgombero delle superfici utilizzate)
1.
Con il termine allestimento delle piante abbattute vengono indicate le
operazioni di
sramatura,
scortecciatura e depezzatura in assortimenti di lunghezza determinata.
2.
L’allestimento delle piante abbattute va fatto sul letto di caduta, a meno che
il
progetto
di taglio autorizzato preveda l’applicazione di tecniche di allestimento
diverse,
e
lo sgombero dai boschi dei prodotti deve compiersi in modo da non danneggiare
il
bosco
ed in particolare il novellame.
3.
La ramaglia, fino al diametro di due centimetri ove non fosse possibile la sua
triturazione,
deve essere rilasciata sul letto di caduta, evitando ove possibile la
formazione
di cumuli o andane e comunque essere posta ad almeno venti metri dalle vie
percorribili
con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato dall’articolo 14, comma 4,
lettera
c) e dai margini del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le
mulattiere, e
senza
creare ostruzioni nei corsi d’acqua.
4.
Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le
sanzioni di cui
all’articolo
48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
14.
(Esbosco
dei prodotti)
1.
Per esbosco dei prodotti legnosi si intende quell’insieme di operazioni che
consentono
di portare tali prodotti dal luogo di abbattimento fino all’imposto ovvero ai
margini
delle strade carrabili.
2.
Resta ferma l’osservanza delle normative vigenti in materia di trasporto dei
legnami
per
via funicolare, aerea e per fluitazione.
3.
Nell’esecuzione delle operazioni di esbosco dei prodotti devono essere adottati
tutti
gli
accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danni evitabili al suolo, alle
piante
che
rimangono in piedi, al novellame, alle ceppaie ceduate e, tenuto conto di
quanto
stabilito
all’articolo 14 della l.r. 28/2001, allo strato arbustivo.
4.
A conclusione dell’esbosco dei prodotti la ditta esecutrice deve provvedere
alle
seguenti
operazioni:
a)
ripristino della percorribilità delle strade e piste principali utilizzate;
b)
ripristino delle opere di sgrondo delle acque meteoriche superficiali;
c)
protezione con ramaglie di risulta del tracciato, delle piste secondarie;
d)
ripristino degli attraversamenti di fossi e torrenti, se utilizzati nei lavori.
5.
Nel caso di esbosco con animali a soma o a strascico, gli animali non devono
essere
lasciati
liberi all’interno della superficie utilizzata.
6.
Nel caso di esbosco con canalette, o risine, devono essere predisposte idonee
protezioni
allo scarico delle linee per ridurre i danni alle piante in piedi ed al suolo.
7.
L’ente competente per territorio ha facoltà di stabilire l’interruzione
temporanea dei
lavori
qualora sussistano avverse condizioni meteorologiche che possano aumentare i
danni
da esbosco.
8.
Nelle aree vocate per il tartufo bianco l’ente competente per territorio può
prescrivere
le
tecniche di esbosco più idonee per evitare il danneggiamento delle tartufaie
con
particolare
riferimento al non utilizzo di fossi e corsi d’acqua per l’esbosco.
9.
Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le
sanzioni di cui
all’articolo
48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001 ad eccezione della violazione di cui
al
comma 5, per la quale si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 9,
lettera
b),
della l.r. 28/2001.
Art.
15.
(Sottopiantagione)
1.
Gli interventi di sottopiantagione possono essere realizzati quando perseguono
i
seguenti
scopi:
a)
arricchimento floristico;
b)
rinfoltimento del bosco;
c)
sostituzione di specie non autoctone.
2.
Negli interventi di sottopiantagione è consentita solo la lavorazione
localizzata del
terreno
effettuata a buche o a piazzole.
3.
Per gli interventi di sottopiantagione indicati al comma 1, lettere a) e b),
per qualsiasi
superficie
di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme
all'allegato
H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti
all’articolo 52.
4.
Per gli interventi di sottopiantagione indicati al punto c), per qualsiasi superficie
di
intervento,
deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G,
all’ente
competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all’articolo
52.
5.
Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001 negli interventi di
sottopiantagione devono
essere
utilizzate le specie di cui all'allegato W.
6.
Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le
sanzioni di cui
all’articolo
48, comma 12 della l.r. 28/2001.
7.
Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 5 si
applicano le
sanzioni
di cui all’articolo 48, comma 18 della l.r. 28/2001.
8.
Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza
intimano la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
9.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
16.
(Ripuliture
nei boschi)
1.
Le ripuliture, ovvero i tagli di vegetazione arbustiva e erbacea, sono
consentiti nei
seguenti
casi:
a)
se correlati ad interventi selvicolturali, nei limiti delle necessità per le
operazioni di
taglio
ed esbosco del materiale utilizzato;
b)
per la creazione di fasce antincendio per una profondità non superiore a venti
metri
dal
margine boscato che si intende proteggere;
c)
per creare condizioni idonee all’insediamento della rinnovazione naturale;
d)
per la realizzazione di aree di saggio;
e)
per la creazione e la manutenzione di aree di sosta o attrezzate.
2.
Il materiale di risulta deve essere distribuito, ove possibile, in modo da non
costituire
cumuli
o andane e comunque essere posto ad almeno venti metri da vie di accesso
percorribili
con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato all’articolo 14, comma 4, lettera
c)
e dai margini del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e
senza
creare
ostruzioni nei corsi d’acqua.
3.
Le operazione di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla
rinnovazione
e alle piante del bosco.
4.
È consentita l’eliminazione della vegetazione lianosa e di quella parassita
pregiudizievole
allo sviluppo degli alberi o della rinnovazione naturale o artificiale, ad
eccezione
di quella che si sviluppa sugli alberi di cui all’articolo 10.
5.
Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), per qualsiasi
superficie
di
intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme
all'allegato
H,
all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
al
all’articolo
52.
6.
Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni
di cui
al
l’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
7.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
8.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
17.
(Raccolta
del terriccio e dello strame nei boschi)
1.
Nei boschi è vietata l’asportazione del terriccio e la raccolta dello strame,
ovvero
della
copertura morta e della lettiera.
2.
Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni
di cui
al
l’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
18.
(Tutela
fitopatologica)
1.
Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o un’epidemia di funghi
o
piante
parassite il proprietario o possessore ed il personale preposto alla vigilanza
sono
obbligati
a darne immediata notizia all’ente competente per territorio.
2.
In relazione agli eventi di cui al comma 1 l’ente competente per territorio
prescrive
gli
interventi ritenuti idonei secondo le modalità dell’articolo 19, che possono
essere
eseguiti
in qualsiasi periodo dell’anno e segnalare alla regione la necessità di
intervenire
con il taglio a raso ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera b) della l.r.
28/2001.
3.
Nei boschi sotto attacco da parte di scolitidi è obbligatoria la scortecciatura
dei fusti
abbattuti
o il pronto allontanamento.
4.
In relazione all’entità ed alle caratteristiche degli interventi da eseguire,
l’esecuzione
può
essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici,
o
dall’ente
competente per territorio anche in attuazione dell’articolo 32, comma 3 della
l.r.
28/2001 in caso di inadempienza.
5.
Ai fini della tutela fitopatologica non possono essere affissi sugli alberi
tabelle e
sostegni
per recinzioni.
6.
In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 1
si
applicano
le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) – punto 2) - della l.r.
28/2001.
7.
In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2
si
applica
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
8.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano le
sanzioni di cui
al
l’articolo 48, comma 9, lettera a) rispettivamente punto 2) e 1) della l.r.
28/2001.
Art.
19.
(Ripristino
dei boschi danneggiati o distrutti)
1.
Il ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o parzialmente a
seguito di
incendio
o di invasione di insetti, funghi o altri fatti dannosi, deve essere eseguito
con le
seguenti
modalità:
a)
se trattasi di latifoglie il ripristino deve essere effettuato mediante taglio
di
ceduazione,
o di tramarratura qualora il colletto dovesse risultare danneggiato;
b)
se trattasi di conifere, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da
garantire la
ricostituzione
del bosco, si deve provvedere al reimpianto del bosco;
c)
se trattasi di boschi misti di conifere e latifoglie, il ripristino deve essere
effettuato
specificatamente
secondo le modalità di cui ai punti a) e b) in base alla composizione
specifica
riscontrata.
2.
Il materiale legnoso che risulta alterato dagli agenti patogeni deve essere
completamente
rimosso e distrutto.
3.
L’esecuzione degli interventi di ripristino è consentito in qualsiasi periodo
dell’anno
e
può essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi
pubblici, o
dall’ente
competente per territorio anche in attuazione del l’articolo 32, comma 3 della
l.r.
28/2001 in caso di inadempienza.
4.
Per i mancati adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano rispettivamente
le
sanzioni
amministrative previste dall’articolo 48, comma 9, lettera a) – punti 1) e 2)
della
l.r. 28/2001.
Art.
20.
(Esercizio
del pascolo nei boschi)
1.
Il pascolo non è consentito:
a)
nei boschi cedui con polloni di età inferiore a otto anni e nelle fustaie
coetanee in
rinnovazione
fino a quando il novellame non abbia raggiunto un'altezza di tre metri;
b)
nei boschi situati su terreni aventi pendenza media superiore all’ottanta per
cento;
c)
nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari;
d)
nei boschi di nuova formazione fino a dieci anni dall’impianto;
e)
nei boschi percorsi dall’incendio fino a dieci anni dall’evento, ai sensi
dell’articolo
10,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353;
f)
nei boschi danneggiati da attacchi parassitari o da altre cause.
2.
In tutti i boschi non è inoltre consentito il pascolo caprino ad eccezione di
una fascia
della
profondità di venti metri lungo le strade e purché non vengano prodotti danni
agli
alberi
presenti, salvo deroghe autorizzate dall’ente competente per territorio nei
casi in
cui
si abbiano garanzie che il pascolo non produce danni al bosco.
3.
Per l'esercizio del pascolo nei boschi, non ricompresi nel comma 1, deve essere
presentata
comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per
territorio
con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, dalla quale deve
risultare
il numero dei capi, il tipo di bestiame, la superficie interessata e la
certificazione
sanitaria relativa allo spostamento degli animali al pascolo.
4.
L’ente competente per territorio, in relazione all’andamento stagionale e alle
particolari
condizioni del bosco può limitare o sospendere l'esercizio del pascolo.
5.
Per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 e alle prescrizioni di cui
al comma 4
si
applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera
b) della
l.r.
28/2001.
6.
Nel caso di danneggiamento di alberi per i motivi indicati al comma 2 si
applicano le
sanzioni
amministrative di cui all’articolo 48, comma 3 della l.r. 28/2001.
7.
Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2
si
applicano
le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
8.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento
e
relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
9.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
CAPO
IV
NORME
PARTICOLARI PER LE PROPRIETA’ DEGLI ENTI PUBBLICI E PER LE
PROPRIETA’
COLLETTIVE
Art.
21.
(Gestione
del patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici e delle proprietà
collettive)
1.
I patrimoni silvo-pastorali appartenenti agli enti pubblici ed alle proprietà
collettive
devono
essere gestiti in conformità ad un PGF che prenda in considerazione l’intera
superficie
di proprietà.
2.
Per la redazione, le modalità di autorizzazione del PGF, la realizzazione degli
interventi
previsti dal PGF, diversi da quelli indicati al comma 3, e per le sanzioni in
caso
di mancato adempimento a quanto indicato nel PGF si applicano le norme di cui
all’articolo
7.
3.
Gli interventi selvicolturali previsti dal PGF con finalità commerciali per
qualsiasi
superficie
di intervento, devono essere realizzati sulla base della stima del valore di
macchiatico
e del capitolato tecnico, secondo lo schema di cui all'allegato I, redatti da
tecnico
abilitato all’esercizio della professione ed autorizzati dall'ente competente
per
territorio
con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.
4.
Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 3 dovranno inoltre
essere
redatti
da un tecnico nominato dal venditore: il verbale di consegna, il verbale di
misurazione
ed il prospetto del rilievo dei danni, in conformità a quanto indicato
nell'allegato
J.
5.
È di competenza dell'ente competente per territorio la stesura della relazione
di
collaudo
e il rilascio della dichiarazione liberatoria, redatti in conformità a quanto
indicato
nell'allegato K, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di
collaudo,
da
parte del venditore, completa del prospetto del rilievo dei danni.
6.
In caso di utilizzazioni del bosco a fini commerciale realizzate senza
l’autorizzazione
di
cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48,
comma 11
della
l.r. 28/2001.
7.
Per i mancati adempimenti a quanto previsto dal PGF e dal capitolato tecnico
autorizzato
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001
oltre
alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di
interventi
effettuati in difformità.
Art.
22.
(Progetto
di taglio dei boschi degli enti pubblici e delle proprietà collettive)
1.
Nei patrimoni silvo-pastorali degli enti pubblici e delle proprietà collettive,
in attesa
della
predisposizione dei PGF di cui all’articolo 21, tutti gli interventi
selvicolturali, per
qualsiasi
superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di
taglio,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a
quando
indicato
all’articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i
procedimenti
amministrativi previsti all’articolo 52, precisando in particolare:
a)
la superficie totale boscata di proprietà;
b)
la superficie e riferimenti catastali degli interventi, uso commercio,
realizzati negli
ultimi
cinque anni.
2.
Per gli interventi selvicolturali con finalità commerciali si applicano le
procedure e
gli
adempimenti di cui all’articolo 21, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3.
In deroga ai commi 1 e 2, alle utilizzazioni boschive per uso civico sono
applicate le
norme
generali previste all’articolo 4, integrando la comunicazione di taglio con il
numero
degli aventi diritto che hanno fatto richiesta di uso civico per la stagione
silvana
di
riferimento.
4.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si
applicano le
sanzioni
di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001 oltre alle sanzioni
previste
dal
presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in
difformità.
5.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione, o
dell'eventuale
progetto di taglio, e relativa decorrenza dei termini per come indicato
all’articolo
52.
6.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
CAPO
V
NORME
PARTICOLARI PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO
SEZIONE
I
NORME
COMUNI PER L’UTILIZZAZIONE
DEI
BOSCHI CEDUI
Art.
23.
(Definizioni)
1.
Si definiscono boschi cedui semplici quei boschi costituiti esclusivamente o
principalmente
da piante coetanee derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle
ceppaie,
denominate polloni, e da un numero di piante provenienti da rinnovazione
gamica
o agamica di età multipla di quella dei polloni, denominate matricine, non
superiore
a due terzi del numero minimo previsto all’articolo 33 in relazione alle specie
presenti.
2.
Si definiscono boschi cedui matricinati quei boschi costituiti da polloni e da
un
numero
di matricine non inferiore a due terzi del numero minimo e non superiore al
numero
massimo come previsti dall’articolo 33 in relazione alle specie presenti.
3.
Si definiscono boschi cedui intensamente matricinati quei boschi costituiti da
polloni
e
da un numero di matricine superiore al numero massimo previsto all’articolo 33
in
relazione
alle specie presenti, e comunque non distribuite come indicato al comma 4.
4.
Si definiscono boschi cedui composti quei boschi costituiti da polloni e da un
numero
di
matricine non inferiore a centottanta piante ad ettaro e comunque distribuite
come
minimo
in quattro turni e con almeno venti matricine di tre turni e dieci di quattro
turni
ed
oltre per ettaro.
5.
Si intende per turno dei boschi cedui il numero di anni che intercorre tra un
taglio di
utilizzazione
del bosco di origine agamica e il successivo, indipendentemente dai turni
minimi
e massimi stabiliti dal presente regolamento.
Art.
24.
(Stagione
di taglio e di esbosco)
1.
Per i boschi cedui la stagione dei tagli è regolata come segue:
a)
fino a cinquecento metri di altitudine: 15 ottobre – 31 marzo;
b)
da cinquecento a mille metri di altitudine: 1 ottobre – 15 aprile;
c)
da mille a milleduecento metri di altitudine: 15 settembre – 30 aprile;
d)
oltre milleduecento metri di altitudine: 1 settembre – 30 aprile.
2.
Qualora si verifichino prolungate e ricorrenti avverse condizioni climatiche
che non
consentano
il lavoro in bosco, l’ente competente per territorio può prolungare la durata
della
stagione di taglio stabilita dal comma 1 per un massimo di quindici giorni di
proroga.
3.
L’esbosco deve avvenire il più prontamente possibile e prima della ripresa
vegetativa
delle
ceppaie e delle matricine, e comunque entro quindici giorni successivi dalla
data di
chiusura
della stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2.
4.
Per il mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 e 2 si applicano le
sanzioni
amministrative
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
5.
Per il mancato rispetto del termine indicato al comma 3 si applicano le
sanzioni
amministrative
di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.
Art.
25.
(Taglio
contemporaneo delle matricine e dei polloni)
1.
Il taglio delle matricine è consentito solamente in contemporaneità a quello
del bosco
ceduo,
ad eccezione di quanto indicato al comma 2.
2.
In deroga al comma 1, è consentito, previa richiesta di autorizzazione,
conforme
all'allegato
G, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrative
previsti
all'articolo 52, il taglio di matricine finalizzato a consentire l’affermazione
e un
migliore
accrescimento di specie a legname pregiato presenti sporadicamente.
L'autorizzazione
è concessa a condizione che l'intervento sia limitato al taglio delle sole
piante
che ostacolano la crescita di piante con fusto di ottima forma appartenenti
alle
suddette
specie.
3.
Per ogni matricina tagliata in violazione ai commi 1 e 2, o senza
l’autorizzazione
viene
applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 9,
lettera a)
della
l.r. 28/2001.
Art.
26.
(Turno
dei boschi cedui)
1.
Per i boschi cedui il turno dei tagli è così regolato:
a)
per il leccio, il corbezzolo e le altre specie della macchia mediterranea: da
anni
venticinque
ad anni quaranta;
b)
per le querce caducifoglie: da anni diciotto ad anni quaranta;
c)
per i carpini e l’orniello: da anni quindici ad anni quaranta;
d)
per il castagno un turno minimo pari a anni quindici;
e)
per il faggio: da anni venticinque ad anni trentacinque;
f)
per l’ontano nero, il nocciolo, la robinia, i salici, i pioppi bianco, nero e
tremolo un
turno
minimo pari a dieci anni.
2.
Il turno regolato dal comma 1 si basa sull’età raggiunta dai polloni.
3.
Per i boschi cedui misti si osserva il turno della specie prevalente.
4.
L’ente competente per territorio può autorizzare tagli in deroga ai turni
minimi di cui
al
comma 1 per i cedui di castagno posti nelle aree con gravi problemi
fitosanitari e per
il
prelievo di talee necessarie per opere di ingegneria naturalistica.
5.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata
la
sanzione
amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 11 della l.r. 28/2001.
Art.
27.
(Estensione
delle superfici utilizzate)
1.
Nei boschi governati a ceduo l’estensione di ogni singola superficie utilizzata
accorpata
all’interno di una stessa proprietà non può superare il limite di cinque
ettari.
2.
All’interno della stesa proprietà sono vietati i tagli di utilizzazione che, in
contiguità
con
aree boscate denudate per varie cause, comprese le utilizzazioni eseguite nei
precedenti
tre anni, interessano una superficie superiore a dieci ettari.
3.
Le superfici utilizzate non si intendono accorpate o contigue se separate da
fasce di
bosco
adulto di almeno cento metri di profondità.
4.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata
la
sanzione
amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 11 della l.r. 28/2001.
Art.
28.
(Sfolli
e diradamenti)
1.
Quando il bosco ha raggiunto l’età di sette anni sono consentiti, in qualsiasi
stagione
e
per qualsiasi superficie di intervento, i tagli di sfollo e di diradamento che
eliminino i
polloni
dominati e, fra i condominanti, i peggiori se sovrannumerari, presenti su ogni
singola
ceppaia nel numero massimo di un terzo.
2.
Sono altresì consentiti dopo sette anni gli interventi finalizzati alla
selezione ed
allevamento
di specie a legname pregiato presenti nel bosco.
3.
Per la realizzazione di sfolli e diradamenti, per qualsiasi superficie di
intervento, deve
essere
presentata comunicazione di taglio, conforme all'allegato B, all'ente
competente
per
territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.
4.
Nel caso di tagli di sfollo e diradamento eseguiti prima che il bosco abbia
raggiunto
sette
anni viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma
11
della
l.r. 28/2001.
5.
Nel caso di interventi di intensità superiore a quanto indicato al comma 1 si
applicano
le
sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r.
28/2001.
6.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
7.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
29.
(Reclutamento
degli allievi)
1.
In fase di utilizzazione devono essere escluse dal taglio, in qualità di
matricine, le
piante
dell’età del bosco ceduo, denominate allievi, migliori per portamento e
vigoria,
capaci
di formare in breve una chioma ben sviluppata e simmetrica e distribuite
possibilmente
in modo uniforme su tutta la superficie utilizzata o a gruppi, secondo
quanto
indicato all’articolo 30, comma 2.
2.
Qualora le caratteristiche del bosco o di parte di esso non assicurino la
resistenza
degli
alberi all’isolamento, è d’obbligo rilasciare, in sostituzione degli stessi,
gruppi di
polloni
su una unica ceppaia, denominata voliera. Ogni voliera è computata come una
matricina.
3.
In presenza di radure o ai margini esterni del bosco dovranno essere preferite
le
voliere
in sostituzione degli allievi.
4.
Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la
sanzione di cui
all’articolo
48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.
Art.
30.
(Trattamento
delle matricine)
1.
Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in
modo da
rilasciare
per il turno successivo i soggetti meglio conformati e più vigorosi,
mantenendo
una distribuzione possibilmente uniforme su tutta la superficie utilizzata o
per
gruppi.
2.
Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono avere larghezza
minima,
misurata
al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore alla metà
dell'altezza
media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la
proiezione
delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, deve essere compresa
tra
una volta ed una volta e mezzo il valore dell'altezza media delle matricine. I
gruppi
così
determinati devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall’intervento
di
utilizzazione.
3.
Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la
sanzione di cui
all’articolo
48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
31.
(Trattamento
e rilascio di specie diverse)
1.
Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi cedui, devono
essere
rilasciate
o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da
quelle
prevalenti nel bosco.
2.
Le piante di cui al comma 1, se ne hanno la qualità secondo quanto stabilito
all’articolo
29, entrano nel computo delle matricine.
3.
Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 viene applicata la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
32.
(Carbonizzazione)
1.
Per effettuare la carbonizzazione in bosco nelle aie carbonili esistenti deve
essere
presentata
comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all’ente competente
per
territorio almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori.
2.
La carbonizzazione in bosco può essere effettuata nel periodo compreso fra il 1
novembre
e il 31 marzo, salvo deroghe autorizzate dall’ente competente per territorio
prescrivendo
speciali ed opportune cautele.
3.
Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere
costantemente
vigilato
da operatori esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco
circostante.
4.
Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 2 si applica le
sanzioni
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 20 della l.r. 28/2001.
5.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
6.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
SEZIONE
II
NORME
SPECIFICHE IN BASE AL TRATTAMENTO
Art.
33.
(Boschi
cedui matricinati)
1.
Nei boschi cedui matricinati le matricine da rilasciare, inclusi gli allievi,
devono
essere
ripartite in un numero pari a 2/3 dell’età del turno ed in 1/3 di età multipla
del
turno,
per una consistenza complessiva:
a)
da centoventi a centottanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di
faggio,
leccio,
corbezzolo ed altre specie della macchia mediterranea;
b)
da trenta a settanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di
castagno, ontano
nero,
robinia, salici, pioppi bianco, nero e tremolo;
c)
da ottanta a centocinquanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di
altre
specie.
2.
Solo nel caso in cui venga accertata l’assenza di matricine appartenenti
all’età
multipla
del turno, le stesse possono essere surrogate con altrettante dell’età del
turno.
3.
I valori riportati nel comma 1 non si applicano nel caso di matricinatura per
gruppi
come
indicato all’articolo 30, comma 2.
4.
L’ente competente per territorio può autorizzare o prescrivere il rilascio di
un numero
di
matricine inferiore ai minimi sopra indicati, fermo restando il numero minimo
indicato
all’articolo 23, comma 2, quando la situazione colturale lo consenta o per
garantire
una più efficace rinnovazione agamica del bosco.
5.
Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi
stabiliti o
autorizzati
si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9,
lettera
a), della l.r. 28/2001.
6.
Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi
stabiliti o
autorizzati,
per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative
di
cui al l’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
34.
(Boschi
cedui intensamente matricinati)
1.
Nei boschi cedui intensamente matricinati che si intende continuare a governare
a
ceduo,
il numero delle matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, deve essere
progressivamente
ridotto.
2.
La riduzione del numero complessivo delle matricine non deve superare il venti
per
cento
ad ogni intervento, nel rispetto delle modalità indicate all’articolo 30, comma
1 e
di
quanto indicato all’articolo 33 in relazione alle specie presenti.
3.
Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti comunque un numero di
matricine
superiore ai massimi indicati all’articolo 33 le matricine devono essere
ripartite
in 1/3 dell’età del turno ed in 2/3 di età multipla al turno.
4.
Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi
stabiliti si
applicano
le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a)
della
l.r.
28/2001.
5.
Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore a quello esistente
prima
dell’intervento,
per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni
amministrative
di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
35.
(Boschi
cedui composti)
1.
Nel corso dell’utilizzazione dei boschi cedui composti le matricine, inclusi
gli allievi,
da
rilasciare dovranno avere una consistenza compresa fra centottanta e
duecentoquaranta
piante ad ettaro, reclutate rispettando come minimo la seguente
suddivisione
in classi di età:
a)
cento allievi;
b)
cinquanta matricine di due turni;
c)
venti matricine di tre turni;
d)
dieci matricine di quattro turni.
2.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4 solo nel caso in cui
venga
accertata
l’assenza di matricine appartenenti ai turni specificati al comma 1, le stesse
possono
essere surrogate con altrettante dei turni immediatamente inferiori.
3.
Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi
stabiliti o
autorizzati
si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9,
lettera
a), della l.r. 28/2001.
4.
Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi
stabiliti o
autorizzati,
per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative
di
cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
36.
(Trasformazione
dei boschi cedui)
1.
La trasformazione da bosco ceduo semplice a bosco ceduo matricinato deve essere
eseguita
nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 29, 30 e 33.
2.
La trasformazione dei boschi cedui composti in boschi cedui matricinati ed
intensamente
matricinati, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata
sulla
base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della
professione
in conformità a quando indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall'ente
competente
per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.
3.
Nel caso di mantenimento del trattamento a bosco ceduo semplice e di
trasformazione
dei
boschi cedui composti, matricinati ed intensamente matricinati in boschi cedui
semplici
si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 11
della
l.r. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di
tutela
ambientale
e del paesaggio.
Art.
37.
(Taglio
di avviamento all’alto fusto)
1.
Il taglio di avviamento all’alto fusto consiste in una operazione di
diradamento del
bosco
tesa a favorire lo sviluppo delle piante e dei polloni meglio conformati, di
maggiore
vigore vegetativo e ben distribuiti in modo tale da garantire nel tempo la
costituzione
di un bosco avente la struttura propria della fustaia.
2.
Il taglio di avviamento all’alto fusto non può compiersi prima che il bosco di
origine
agamica
abbia raggiunto l’età del turno minimo secondo quanto stabilito dall’articolo
26
e
l’intensità di intervento non può superare i limiti stabiliti per i diradamenti
dall’articolo
43, comma 2.
3.
Il taglio di avviamento all'alto fusto è consentito per qualsiasi superficie di
intervento,
previa
comunicazione di taglio, conforme all'allegato B, all'ente competente per
territorio
con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.
4.
Il taglio di avviamento all’alto fusto e l’esbosco del materiale utilizzato
possono
essere
eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.
5.
Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 2 si applicano le sanzioni
amministrative
di cui all’articolo 48, comma 3 e 9, lettera a), della l.r. 28/2001.
6.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
7.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
38.
(Boschi
cedui che hanno superato l’età del turno)
1.
Nei boschi cedui che hanno superato l’età del turno massimo sono consentiti per
qualsiasi
superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all'allegato
B,
all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all’articolo
52, gli interventi che favoriscono l’evoluzione strutturale in atto secondo le
modalità
dettate all’articolo 37.
2.
L’utilizzazione che riporti il bosco ceduo ad una gestione ordinaria, per
qualsiasi
superficie
di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio,
redatto
da
tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quando
indicato
all’articolo
5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti
amministrativi
previsti all’articolo 52, che valuta la capacità rigenerativa per via
agamica
del bosco.
3.
In caso di utilizzazione del bosco senza l’autorizzazione di cui al comma 2 si
applica
la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 e,
nel caso
in
cui l’intervento non sia rispondente, in relazione alla situazione
preesistente, alle
prescrizioni
selvicolturali di cui agli articoli 33, 34 e 35 anche la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 3.
4.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
5.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
CAPO
VI
NORME
PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO E PER LE FUSTAIE DI
ORIGINE
AGAMICA
SEZIONE
I
NORME
GENERALI
Art.
39.
(Definizioni)
1.
Si considerano boschi di alto fusto o fustaie quei boschi provenienti da
rinnovazione
prevalentemente
gamica, sia essa naturale o artificiale.
2.
Si considerano fustaie di origine agamica i boschi cedui sottoposti a taglio di
avviamento
all'alto fusto. Le fustaie di origine agamica sono assimilate, ai fini del
presente
regolamento, ai boschi di alto fusto o fustaie.
Art.
40.
(Esecuzione
degli interventi)
1.
Nei boschi di alto fusto gli interventi selvicolturali e l’esbosco possono
essere
eseguiti
in qualsiasi periodo dell’anno.
2.
Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi di alto fusto,
devono
essere
rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie
diversa
da
quelle prevalenti nel bosco.
3.
In caso di mancato adempimento di quanto indicato al comma 2 si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
SEZIONE
II
NORME
PER LE FUSTAIE COETANEE
Art.
41.
(Definizione)
1.
Si intendono fustaie coetanee o coetaneiformi quei boschi costituiti da
soggetti aventi
la
medesima classe di età o che comunque presentano struttura spaziale
tendenzialmente
monoplana.
Art.
42.
(Sfolli
e diradamenti)
1.
Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di
taglio
conforme
all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti
amministrativi
previsti all’articolo 52, gli sfolli, ovvero gli interventi operati su boschi
giovani
e poco differenziati, di età inferiore a venti anni e comunque di altezza
inferiore
a
dieci metri, tesi ad eliminare i soggetti danneggiati, malformati, deperienti e
sovrannumerari
mantenendo quasi il contatto fra le chiome delle piante rilasciate e che
interessino
comunque non oltre il cinquanta per cento delle piante presenti.
2.
Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di
taglio
conforme
all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti
amministrativi
previsti all’articolo 52, i diradamenti, ovvero i tagli intercalari di parte
delle
piante di una fustaia di età superiore a venti anni e comunque di altezza
superiore a
dieci
metri, con lo scopo principale di aumentarne la stabilità e l’efficienza
funzionale
selezionando
le piante migliori, senza che si verifichino interruzioni permanenti della
copertura
arborea secondo i seguenti limiti:
a)
nei boschi di età inferiore a cinquanta anni, le chiome delle piante che
rimangono in
piedi
non possono essere distanti fra loro più di un metro e mezzo, ad eccezione di
eventuali
aperture della copertura ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro
e
delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante
rilasciate,
non superiore a duecento metri quadrati;
b)
nei boschi di età superiore a cinquanta anni, le chiome delle piante che
rimangono in
piedi
non possono essere distanti fra loro più di tre metri, ad eccezione di
eventuali
aperture
della copertura, quando non già esistenti, o allargamento di quelle
preesistenti,
ammissibili
nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al
limite
della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, non superiore a
quattrocento
metri
quadrati.
3.
Gli interventi di cui alla lettere a) e b) del comma 2 sono consentiti anche
per la
trasformazione
da fustaia coetanea a fustaia disetanea.
4.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a), della l.r. 28/2001.
5.
Per i mancati adempimenti previsti ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza
intimano la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
6.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
43.
(Trattamento
a tagli successivi)
1.
Le fustaie coetaneiformi sono trattate a tagli successivi uniformi o a gruppi.
2.
Il trattamento a tagli successivi favorisce l’insediamento della rinnovazione
naturale
nei
boschi esistenti, aventi età superiore al turno minimo di cui all'articolo 45,
mediante
due
o più interventi, di cui il primo è il taglio di sementazione, eventualmente
preceduto
da
un taglio di preparazione, e l’ultimo è il taglio di sgombero. Gli eventuali
tagli
effettuati
fra i due estremi indicati sono i tagli secondari.
3.
Il taglio di preparazione può essere eseguito su qualsiasi superficie di
intervento,
previa
comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per
territorio
con
i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, non prima di dieci anni
precedenti
l’età del turno minimo di cui all’articolo 45 e consiste in un intervento di
diradamento
eseguito per le finalità di cui all’articolo 42, comma 2 ma avente intensità
maggiore
ed effettuato soprattutto con lo scopo di consentire l’ampliamento della
chioma
delle piante destinate a produrre seme. Con tale intervento non può essere
asportato
più del quindici per cento della massa in piedi presente al momento del taglio.
4.
Il taglio di sementazione è un intervento di diradamento del bosco, avente
carattere
selettivo
e di intensità tale da assicurare un’apertura adeguata della copertura arborea
forestale
al fine di consentire l’insediamento della rinnovazione naturale. L’intensità
del
taglio
di sementazione non può superare i seguenti limiti:
a)
per i boschi a prevalenza di cerro e roverella e per le pinete mediterranee il
trenta per
cento
della massa in piedi presente, se è già stato eseguito il taglio di
preparazione, ed il
quaranta
per cento della massa in piedi presente, se non è stato eseguito il taglio di
preparazione;
b)
per tutti gli altri boschi il venticinque per cento della massa in piedi
presente, se è già
stato
eseguito il taglio di preparazione, ed il trenta per cento della massa in piedi
presente,
se non è stato eseguito il taglio di preparazione.
5.
Il taglio di sementazione per qualsiasi superficie di intervento, deve essere
realizzato
sulla
base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della
professione
in conformità a quando indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall'ente
competente
per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.
6.
I tagli secondari sono interventi di diradamento che possono essere eseguiti,
su
qualsiasi
superficie di intervento previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B
all'ente
competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo
52,
e sono finalizzati a favorire lo sviluppo del novellame e l’ulteriore
insediamento
dello
stesso. La serie di questi tagli non può avere inizio prima che siano trascorsi
cinque
anni dall’esecuzione del taglio di sementazione e l’intervallo di tempo
intercorrente
tra gli stessi non può essere inferiore ad anni tre. Nel complesso la serie
dei
tagli secondari non può asportare più del quaranta per cento della massa
presente a
seguito
del taglio di sementazione.
7.
Il taglio di sgombero è l’intervento con il quale viene asportata tutta la
massa residua
del
ciclo precedente. Questo non può essere ffettuato prima che il novellame abbia
raggiunto
un’altezza media pari a un metro e non oltre il raggiungimento, da parte del
novellame,
di un'altezza media pari a due metri. In assenza di rinnovazione, trascorsi
almeno
dieci anni, l’ente competente per territorio può consentire il taglio di
sgombero
con
successiva rinnovazione artificiale nel rispetto delle finalità del presente
regolamento.
8.
Il taglio di sgombero per qualsiasi superficie di intervento, deve essere
realizzato
sulla
base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della
professione
in conformità a quando indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall'ente
competente
per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.
9.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano le
sanzioni
amministrative
di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
10.
Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 6, gli organi di vigilanza
intimano
la
sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di
taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
11.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
44.
(Taglio
a buche)
1.
Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto per qualsiasi
superficie di
intervento,
deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico
abilitato
all’esercizio della professione in conformità a quando indicato all’articolo 5,
ed
autorizzato
dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi
previsti
all’articolo 52.
2.
Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto è consentito
esclusivamente per
superfici
di taglio inferiori a duemila metri quadrati e può interessare tutta la
componente
arborea presente.
3.
Le buche devono essere distribuite sull’intera superficie di intervento e
comunque
non
devono interessare complessivamente oltre il venticinque per cento della
superficie
totale
di intervento.
4.
Nelle porzioni di bosco comprese fra le singole buche può essere effettuato il
diradamento
secondo quanto indicato all’articolo 42, comma 2.
5.
Un successivo intervento che preveda l’aumento della densità delle buche o
l’ampliamento
di quelle già realizzate può essere effettuato solo quando la rinnovazione
naturale
insediatasi, a seguito del precedente intervento, abbia superato l’altezza
media
pari
a un metro.
6.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti anche per la
trasformazione
da fustaia coetanea a fustaia disetanea.
7.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
45.
(Turni
minimi per le fustaie coetanee)
1.
Si intende per turno il numero di anni che intercorre tra l’impianto o la
rinnovazione
del
bosco e il successivo taglio di utilizzazione.
2.
Per le fustaie coetanee i turni minimi sono i seguenti:
a)
fustaie di abete bianco anni cento;
b)
fustaie di faggio anni cento;
c)
fustaie a prevalenza di cerro anni novanta;
d)
fustaie di altre specie quercine anni cento;
e)
fustaie di pino nero, di cedro, altre conifere del piano montano e di ontano
napoletano
anni
sessanta;
f)
fustaie di pini mediterranei e di cipressi anni ottanta;
g)
fustaie di altre specie autoctone anni ottanta;
h)
fustaie di altre specie non autoctone anni sessanta.
3.
In caso di bosco misto e di tagli uniformi si osserva il turno della specie
prevalente.
4.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
SEZIONE
III
NORME
PER LE FUSTAIE DISETANEE
Art.
46.
(Definizione)
1.
Si intendono fustaie disetanee quei boschi aventi una struttura spaziale
stratificata e
costituiti
da alberi ripartiti, senza soluzione di continuità, in tutte le classi di età e
di
diametro,
con una frequenza numerica nelle diverse classi diametriche avente
andamento
decrescente al crescere del diametro.
2.
Si intendono fustaie disetanee per piede d’albero o per pedali i boschi di cui
al
comma
1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per singole piante.
3.
Si intendono fustaie disetanee per gruppi i boschi di cui al comma 1 costituiti
da
soggetti
distribuiti nello spazio per piccoli gruppi coetanei.
Art.
47.
(Trattamento
delle fustaie disetanee per piede d’albero)
1.
Le fustaie disetanee per piede d’albero sono trattate a taglio saltuario.
2.
Il trattamento a taglio saltuario consiste in tagli periodici, detti tagli di
curazione, con
i
quali vengono utilizzate le piante appartenenti a tutte le classi diametriche,
favorendo
la
varietà di composizione e l’insediamento della rinnovazione naturale.
3.
Il trattamento a taglio saltuario per qualsiasi superficie di intervento, deve
essere
realizzato
sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio
della
professione in conformità a quando indicato all’articolo 5, ed autorizzato
dall'ente
competente
per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.
4.
Ad ogni taglio di curazione non può essere asportato più dell’incremento
periodico
relativo
al periodo di curazione.
5.
Il periodo di curazione, ovvero il numero di anni intercorrente fra un taglio
ed il
successivo,
non può essere inferiore a dieci anni.
6.
Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso fatta eccezione per gli
interventi
di cui all’articolo 19.
7.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
Art.
48.
(Trattamento
delle fustaie disetanee per piccoli gruppi)
1.
Nelle fustaie disetanee per piccoli gruppi si applica ad ogni singolo gruppo
coetaneo
il
trattamento a tagli successivi o a buche secondo le norme di cui agli articoli
43 e 44.
2.
Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
SEZIONE
IV
NORME
PER LE FUSTIE IRREGOLARI
Art.
49.
(Definizione)
1.
Si intende per fustaia irregolare il bosco che non sia decisamente né coetaneo,
né
disetaneo
secondo le definizioni degli articoli 41 e 46 ed in cui può essere presente
anche
rinnovazione agamica.
Art.
50.
(Trattamento
delle fustaie irregolari)
1.
Nelle fustaie irregolari gli interventi selvicolturali per qualsiasi superficie
di
intervento,
devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da
tecnico
abilitato
all’esercizio della professione in conformità a quando indicato all’articolo 5,
ed
autorizzato
dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi
previsti
all’articolo 52.
2.
Nelle fustaie irregolari la realizzazione degli interventi selvicolturali è
subordinata
alla
preliminare individuazione e definizione del tipo di bosco per singoli gruppi
omogenei
nei quali si deve intervenire specificatamente secondo le norme di cui alle
sezioni
II e III in base alla tipologia strutturale riscontrata.
3.
Fatta eccezione per le necessità dettate dall’esecuzione dei tagli successivi,
sulla
stessa
superficie non è consentito intervenire con un intervallo di tempo inferiore ad
anni
dieci.
4.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.
SEZIONE
V
NORME
PER I CASTAGNETI DA FRUTTO
Art.
51.
(Castagneti
da frutto)
1.
Sono definiti castagneti da frutto le aree in cui siano presenti almeno otto
piante di
castagno
da frutto ogni duemila metri quadrati di superficie.
2.
La trasformazione dei boschi cedui di castagno in castagneti da frutto per
qualsiasi
superficie
di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio,
redatto
da
tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quando
indicato
all'allegato
L, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti
amministrativi
previsti all’articolo 52.
3.
Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento
senza
comunicazione
di intervento le seguenti operazioni colturali:
a)
la capitozzatura delle piante per ringiovanire la chioma o per la preparazione
all’innesto;
b)
l’esecuzione di innesti;
c)
le potature eseguite secondo quanto indicato dall’articolo 12, comma 3;
d)
il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;
e)
la formazione ed il ripristino di ripiani, se di altezza inferiore a mezzo
metro;
f)
la ripulitura della superficie occupata dal castagneto.
4.
Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento
previa
comunicazione
di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio:
a)
la formazione ed il ripristino di ripiani di altezza superiore a mezzo metro;
b)
la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive;
c)
il taglio delle piante arboree la cui chioma è distante meno di due metri dalla
chioma
dei
castagni da frutto.
5.
Nei castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento, gli interventi
di seguito
elencati
devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da
tecnico
abilitato
all’esercizio della professione in conformità a quando indicato all'allegato L,
ed
autorizzato
dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi
previsti
all’articolo 52:
a)
la distruzione delle ceppaie delle piante da sostituire. L’autorizzazione è
concessa
purché
vengano subito colmate le buche risultanti e si provveda alla sollecita messa a
dimora
delle piante sostitutive;
b)
la conversione dei castagneti da frutto in boschi cedui di castagno.
L’autorizzazione è
concessa
esclusivamente nei casi di evidenti problemi fitosanitari.
6.
Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettere a), c),
d), si
applicano
le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della
l.r.
28/2001.
7.
Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 4, lettere b) e c),
si
applicano
le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a)
della
l.r.
28/2001.
8.
Nel caso di interventi difformi a quanto indicato al comma 3, lettera e), e al
comma 4,
lettera
a), si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11
della
l.r.
28/2001.
9.
Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettera f), si
applicano
le
sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) – punto 2)
- della
l.r.
28/2001.
10.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.
11.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
CAPO
VII
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
Art.
52.
(Procedimenti
amministrativi)
1.
I PGF e i PFC necessitano anche di autorizzazione ai sensi delle vigenti norme
di
tutela
ambientale e del paesaggio se contengono criteri selvicolturali d’intervento
non
previsti
o difformi dal presente regolamento.
2.
Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono
essere
presentate
all’ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell’inizio dei
lavori.
3.
Fatto salvo quanto indicato al comma 4, le autorizzazione previste dal presente
titolo
sono
rilasciate dall’ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni
dalla data
di
ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal
presente
regolamento,
o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi le
finalità
di cui all’articolo 1 della l.r. 28/2001. Trascorso inutilmente tale periodo
senza
che
siano state dettate da parte dell’ente competente per territorio le proprie
determinazioni,
l’intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente
regolamento.
4.
Le autorizzazioni previste per il PPT, il PGF e il PFC sono rilasciate
dall’ente
competente
per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della
richiesta
per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o
negare
l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi le finalità di cui
all’articolo
2 del presente regolamento.
5.
Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate
ai sensi del
comma
3 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi per i boschi di alto fusto
ed
entro
due stagioni silvane per i boschi cedui, dalla data di invio della
comunicazione o
di
efficacia dell’autorizzazione, salvo proroga concessa dall’ente competente per
territorio
per un massimo di dodici mesi o una stagione silvana. Trascorsi inutilmente
tali
periodi le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi
precedenti.
6.
L’ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle
comunicazioni
e delle autorizzazioni rilasciate, anche con silenzio assenso, agli organi
di
vigilanza competenti per territorio.
TITOLO
III
NORME
PER I TERRENI AGRARI
E
I TERRENI SALDI
Art.
53.
(Definizioni)
1.
Le norme del presente titolo si applicano ai terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico.
2.
Si intende per terreno agrario coltivato la superficie che rientra nelle
rotazioni
colturali
di piante erbacee o quelle con colture legnose agrarie.
3.
Si intende per terreno saldo quel terreno che da almeno dieci anni non sia
sottoposto a
ordinarie
lavorazioni del terreno ai fini agricoli, e sul quale si è insediata una
vegetazione
spontanea erbacea, arbustiva, o arborea, che presenta valori di estensione e
copertura
inferiori a quelli indicati nelle definizioni di arbusteto di cui al comma 4, e
di
bosco,
di cui all’articolo 5 della l.r. 28/2001.
4.
Per arbusteti si intendono le superfici con copertura arborea inferiore al
venti per
cento
e con almeno il venti per cento di superficie coperta da specie arbustive,
ovvero
da
specie legnose perenni di altezza generalmente compresa fra mezzo metro e
cinque
metri
e spesso prive di un fusto o una chioma identificabile.
5.
Si definisce arbusto la pianta legnosa perenne policormica, con ramificazione
che
prevale
sui fusti e che presenta un’altezza inferiore a cinque metri.
Art.
54.
(Lavorazione
del terreno agrario)
1.
Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto i terreni agrari,
come
definiti
all’articolo 53, sono consentite.
2.
Il proprietario o possessore dei terreni deve curare il mantenimento a regola
d’arte
delle
opere di sistemazione idraulica.
3.
Nei casi in cui la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della
scarsa
consistenza
e della eccessiva pendenza del terreno, possa provocare denudazioni,
perdita
di stabilità o turbare il regime delle acque, l’ente competente per territorio,
su
segnalazione
degli organi di vigilanza, intima la sospensione degli interventi e stabilisce
le
prescrizioni di intervento per il terreno in oggetto.
4.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 l.r. 28/2001.
Art.
55.
(Modalità
di trasformazione dei terreni saldi)
1.
La rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi deve essere sottoposta
all’autorizzazione
dell’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti
all’articolo 57.
2.
La richiesta di autorizzazione, conforme all’allegato G, deve essere corredata
da:
a)
relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del
tipo e
modalità
di lavoro ed indichi in particolare le opere di sistemazione idraulico -
agraria,
la
profondità massima delle lavorazioni, le eventuali opere d’arte ed accorgimenti
tecnici
necessari per evitare frane e erosioni;
b)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
c)
ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a
1:10.000;
d)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della
superficie
di
intervento.
3.
Per i lavori eseguiti senza l’autorizzazione o in difformità a quanto in essa
indicato si
applica
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
56.
(Taglio
ed estirpazione degli arbusteti)
1.
Sono sottoposte alle prescrizione del presente articolo le formazioni arbustive
come
definite
all’articolo 53, comma 3.
2.
È consentito il taglio degli arbusteti ai fini dell’attività
agro–silvo–pastorale, salvo
quanto
stabilito all’articolo 14, comma 5 della l.r. 28/2001.
3.
L'estirpazione degli arbusteti, radicati sui terreni aventi pendenza superiore
all’ottanta
per
cento e su quelli posti sopra il limite altitudinale della vegetazione arborea,
è
consentita
solo nell'ambito dei progetti di rimboschimento quando effettuata a buche, a
piazzole
o a gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra
una
fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.
4.
Per l’estirpazione degli arbusteti ai fini dell’attività agro-silvo-pastorale,
su terreni
con
pendenza inferiore all’ottanta per cento, deve essere presentata richiesta di
autorizzazione,
conforme all'allegato G all’ente competente per territorio con i
procedimenti
amministrativi previsti all’articolo 55, specificando la zona e la
motivazione
dell’intervento, e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 14, comma 4
della
l.r. 28/2001.
5.
Per il mancato adempimento di quanto indicato ai comma 3 si applicano le
sanzioni
previste
all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
6.
Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la
sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) – punto 2), e 11 della l.r.
28/2001.
Art.
57.
(Procedimenti
amministrativi)
1.
I procedimenti amministrativi previsti dal presente titolo, sono assolti
dall’ente
competente
per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta
per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito
dal
presente
regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto
pregiudichi
l’assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza
che
siano state dettate da parte dell’ente competente per territorio le proprie
determinazioni,
l’intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente
regolamento.
2.
Gli interventi indicati nelle autorizzazioni rilasciate devono essere
realizzati entro
ventiquattro
mesi. Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve
ripetersi
come indicato nei commi precedenti.
3.
L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente
regolamento
dovrà
provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi
autorizzati
agli organi di vigilanza competenti per territorio.
TITOLO
IV
NORME
PER I MOVIMENTI DI TERRENO
Art.
58.
(Movimenti
di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d’uso)
1.
I movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d’uso
devono
essere sottoposti all’autorizzazione dell’ente competente per territorio con i
procedimenti
amministrativi previsti all’articolo 65.
2.
Sono esclusi dagli adempimenti indicati al comma 1 le operazioni e gli
interventi di
piccola
entità come specificati all'articolo 64.
3.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
4.
Fanno parte del progetto di intervento:
a)
relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del
tipo e
modalità
di lavoro e dei movimenti di terra ed indichi le eventuali opere ed
accorgimenti
tecnici
necessari ad evitare frane ed erosioni, la localizzazione e stoccaggio
provvisorio
e
definitivo dell’eventuale terreno di risulta;
b)
relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità
idrogeologica
prima
e dopo l’intervento;
c)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
d)
ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a
1:10.000;
e)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della
superficie
di
intervento;
f)
elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino
l’andamento
del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate
per
almeno venti metri a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento.
5.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per
l’esecuzione
dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
59.
(Movimenti
franosi)
1.
Nelle aree investite da movimenti franosi superficiali o profondi sono
consentite solo
le
opere e i lavori volti alla stabilizzazione dell’area, a migliorare l’assetto
idrogeologico
ed il risanamento idraulico.
2.
L’esecuzione dei lavori di cui al comma precedente deve essere autorizzata
dall’ente
competente
per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 65.
3.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
4.
Fanno parte del progetto di intervento:
a)
relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere e i relativi
movimenti
di terra e le opere di consolidamento previste;
b)
relazione geologica che contenga le verifiche di cui al DM 11 marzo 1988 del
Ministero
dei Lavori Pubblici e definisca in particolare il livello di pericolosità
idrogeologica
prima e dopo l’intervento;
c)
rilievo plano-altimetrico in scala adeguata esteso ad una zona sufficientemente
ampia
a
monte e a valle dell’area in frana con localizzazione dell’area in dissesto e
delle opere
previste;
d)
sezioni e profilo del dissesto;
e)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
f)
ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a
1:10.000;
g)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della
superficie
di
intervento.
5.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per
l’esecuzione
dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
60.
(Acque
superficiali e sotterranee)
1.
La realizzazione di invasi collinari o laghetti, l’intercettazione o comunque
la
modifica
del percorso naturale di un corso d’acqua, l’apertura di nuovi pozzi e la
realizzazione
di opere di presa per la captazione di sorgenti, deve essere autorizzata
dall’ente
competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all’articolo
65.
2.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
3.
Per gli interventi che prevedono deviazioni di corsi d’acqua, realizzazione di
pozzi e
sorgenti
fanno parte del progetto:
a)
relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità
dell’intervento;
b)
relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità
idrogeologica
prima
e dopo l’intervento;
c)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
d)
ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a
1:10.000;
e)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione della
superficie
di
intervento.
4.
Per la realizzazione di invasi artificiali completamente in scavo nonché per
gli
sbarramenti
di altezza non superiore a tre metri che determinino invasi non superiori a
cinquecento
metri cubi, fanno parte del progetto:
a)
relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell’intervento;
b)
relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità
idrogeologica
prima
e dopo l’intervento;
c)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
d)
ubicazione della superficie di ingombro dell’invaso, preventivamente
picchettata a
terra,
su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;
e)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della
superficie
di
intervento;
f)
sezioni longitudinali e trasversali dell’invaso in scala non inferiore a 1:200.
5.
Per la realizzazione di invasi artificiali con sbarramenti di ritenuta che
determinino
bacini
di accumulo superiori a cinquecento metri cubi fanno parte del progetto di
intervento:
a)
relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità
dell’intervento;
b)
relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità
idrogeologica
prima
e dopo l’intervento e contenga il rilevamento geologico e geomorfologico in
scala
non
inferiore a 1:10.000 del bacino di alimentazione dell’invaso, in aree
pianeggianti è
sufficiente
presentare sezioni geologiche rappresentative della stratigrafia locale;
risultati
delle indagini e delle prove eseguite; elementi oggettivi raccolti
sull’idoneità
della
sede dello sbarramento sulla tenuta dell’invaso, e sulla stabilità dei pendii e
dello
scavo;
calcoli idrologici utilizzati per la definizione della portata di massima piena
prevedibile;
verifica di stabilità a serbatoio pieno, vuoto e a rapido svuotamento;
c)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
d)
ubicazione della superficie di ingombro dell’invaso, preventivamente
picchettata a
terra,
su carta plano - altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;
e)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della
superficie
di
intervento;
f)
piano quotato a scala 1:500;
g)
sezioni longitudinali e trasversali dell’invaso in scala non inferiore a 1:200.
6.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per
l’esecuzione
dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
61.
(Cambiamento
permanente di destinazione d’uso dei terreni per attività edilizie ed
infrastrutturali)
1.
La realizzazione di attività edilizie ed infrastrutturali che comportano
movimenti di
terreno
con cambiamento permanente di destinazione d’uso dei terreni, deve essere
autorizzata
dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all’articolo
65.
2.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
3.
Fanno parte del progetto di intervento:
a)
relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere, i relativi
movimenti
terra,
le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la localizzazione e
stoccaggio
provvisorio e definitivo dell’eventuale terreno di risulta;
b)
relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità
idrogeologica
prima
e dopo l’intervento e che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di
cui al
D.M.
11 marzo 1988;
c)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
d)
ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala
non
inferiore
a 1:10.000;
e)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della
superficie
di
intervento;
f)
elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino
l’andamento
del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate
per
almeno venti metri oltre l’area interessata sia a monte che a valle.
4.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per
l’esecuzione
dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
62.
(Apertura
ed esercizio di cave e miniere)
1.
Per i procedimenti amministrativi, i controlli e le sanzioni in materia di
apertura e
esercizio
di cave e miniere si rinvia alla normativa vigente in materia.
2.
In sede di rilascio dell’autorizzazione gli enti competenti per territorio si
esprimono
in
merito al progetto di riambientamento, al relativo piano di manutenzione delle
piantagioni
realizzate e all’intervento di compensazione ambientale ai sensi dell’articolo
7,
comma 2 della l.r. 28/2001.
Art.
63.
(Discariche
controllate)
1.
La realizzazione di discariche controllate deve essere autorizzata dall’ente
competente
per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 65.
2.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
3.
Fanno parte del progetto di intervento:
a)
relazione tecnica che descriva tipo e quantitativo massimo di rifiuti, le opere
e gli
interventi
necessari per la sistemazione e la preparazione del terreno, modalità e cautele
da
osservare per l’esercizio della discarica, e indichi la durata massima
dell’esercizio
della
discarica, modalità di ricopertura della discarica esaurita, possibili
destinazioni del
terreno
dopo l’esaurimento e la ricopertura, intervallo di tempo minimo che deve
intercorrere
per il riutilizzo dell’area;
b)
relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità
idrogeologica
sia
in fase di esercizio che a recupero completato;
c)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
d)
ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala
non
inferiore
a 1:10.000;
e)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della
superficie
di
intervento;
f)
rilievo plano–altimetrico allo stato attuale con esatta ubicazione della
discarica,
preventivamente
picchettata a terra, e piani quotati che rappresentino la morfologia a
fine
esercizio e allo stato riambientato con localizzazione delle opere, sezioni che
evidenzino
l’andamento del terreno delle varie fasi.
4.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per
l’esecuzione
dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
64.
(Operazioni
ed interventi di piccola entità)
1.
È consentita la realizzazione di operazioni di piccola entità che non modificano
in
modo
permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della
vegetazione
e
che comunque non determinano mutamento di destinazione.
2.
Sono considerate operazioni di piccola entità:
a)
modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non
abitativi;
b)
impianti a rete e recinzioni realizzati con infissione di pali che non
interessano fossi e
che
non comportano il taglio di alberi;
c)
posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di
barriere
stradali;
d)
messa a dimora di piante.
3.
Per la realizzazione di interventi di piccola entità che non modificano in modo
permanente
lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che
comunque
non determinano mutamento di destinazione deve essere presentata
comunicazione
di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio
con
i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.
4.
Sono considerati interventi di piccola entità:
a)
interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a
0,5
metri ed una estensione non superiore a trenta metri quadrati;
b)
modeste opere edilizie quali: cordoli, recinzioni che comportano muri di
sostegno,
pavimentazioni
in lastre per percorsi pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate,
pavimentazioni
che non comportano impermeabilizzazione del suolo, piccole tettoie con
opere
fondali superficiali;
c)
impianti a rete interni al lotto in cui insiste una abitazione autorizzata,
compresi
pozzetti
che comportino scavi di profondità non superiore a 0,5 metri, purché non
ricadenti
in bosco;
d)
opere di sistemazione idraulica–forestale con tecniche di ingegneria
naturalistica atte
al
rinverdimento che non comportano scavi di profondità superiore a 0,5 metri;
e)
livellamento dei terreni soggetti a periodica lavorazione, purché interessi uno
spessore
massimo di cinquanta centimetri, non venga aumentata la pendenza media del
terreno
e non siano create aree di ristagno delle acque;
f)
chiusura di falle o fratture negli argini;
g)
reti di adduzione idrica realizzati su pascoli e terreni agricoli a fini
zootecnici con una
profondità
massima di 0,5 metri;
h)
impianti di irrigazione realizzati su terreni agricoli aventi pendenza media non
superiore
al quindici per cento;
i)
messa in sicurezza di versanti instabili con la posa in opera di reti paramassi
per
pubblica
incolumità comprensiva del taglio della vegetazione presente ed il disgaggio di
massi
e pietre.
5.
Nel caso di interventi eseguiti, nell’ambito dei limiti di cui ai commi
precedenti, in
difformità
alla comunicazione o senza la prescritta comunicazione viene applicata la
sanzione
amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
6.
Per gli interventi che superano i limiti di cui al comma 2, oltre alla sanzione
di cui al
precedente
comma 3, viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48,
comma
11 della l.r. 28/2001.
Art.
65.
(Procedimenti
amministrativi)
1.
Gli interventi previsti al presente titolo sono sottoposti anche alle norme
vigenti in
materia
di tutela ambientale e del paesaggio.
2.
La comunicazione di intervento prevista all’articolo 64 deve essere presentata,
almeno
trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, all’ente competente per territorio
e
specificare
tipo di intervento, sua ubicazione e superficie.
3.
I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 58, comma 1, 59, comma 2, e
60,
comma
1 sono assolti dall’ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni
dalla
data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori
prescrizioni
sulla
base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione
nel
caso
l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi.
Trascorso
inutilmente
tale periodo senza che siano state dettate da parte dell’ente competente per
territorio
le proprie determinazioni, l’intervento si intende autorizzato nel rispetto
delle
norme
del presente regolamento.
4.
I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 61, comma 1 e 63, comma 1
sono
assolti
dall’ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data
di
ricevimento
della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di
quanto
stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso
l’intervento
richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi.
5.
L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per
conoscenza
copia
dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti
per
territorio.
6.
Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate
devono
essere
realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di
emissione
dell’atto autorizzativo. Tale durata può essere ridotta qualora l’ente
competente
per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale
periodo
le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi
precedenti.
7.
Fanno eccezione al comma 6 le autorizzazioni per la realizzazione di opere
complesse;
la durata dell’autorizzazione è relativa a tutto il periodo che si prevede sia
necessario
all’esecuzione dei lavori e che deve essere specificato nel progetto.
8.
Per le autorizzazioni previste al comma 7 l’ente competente per territorio si
riserva la
possibilità,
su segnalazione degli organi di vigilanza, di impartire prescrizioni
aggiuntive
causate da fattori non prevedibili in fase autorizzativa.
TITOLO
V
NORME
PER I TERRENI PASCOLIVI
Art.
66.
(Modalità
di pascolo)
1.
Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche
agronomiche
intensive
coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è
presente
una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale
definizione
i
terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di
copertura e
gli
arbusteti.
2.
Le norme del presente titolo si riferiscono all’esercizio del pascolo sia nei
pascoli che
negli
arbusteti.
3.
Il pascolo dei bovini ed equini transumanti è consentito sulle porzioni di
versante con
pendenza
inferiore all’ottanta per cento.
4.
Le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli e quelle
provenienti
da animali adulti bovini ed equini devono essere rotte e distribuite, per
quanto
possibile, a fine pascolamento sulla superficie pascoliva.
5.
Il pascolo vagante, cioè senza custode, è consentito solo sui terreni liberi al
pascolo
posseduti
dal proprietario o affidatario degli animali pascolanti, purché le proprietà
contermini
ed i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo è vietato,
siano
adeguatamente
protetti da sconfinamenti degli animali a mezzo di apposite chiudende.
6.
L’ente competente per territorio, in relazione all’andamento stagionale può
limitare o
sospendere
l'esercizio del pascolo.
7.
L’esercizio del pascolo è consentito solo ad animali di aziende di allevamento
registrate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e
successive
modifiche ed integrazioni.
8.
I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere
tatuati ai sensi
della
normativa vigente.
9.
A fine pascolamento il proprietario o il consegnatario del pascolo deve
realizzare o
mantenere
tutte le opere necessarie alla buona regimazione delle acque superficiali e,
per
quanto possibile, provvedere allo sfalcio dell’erba rimasta.
10.
L’ente competente per territorio può imporre nei pascoli di estensione
superiore ai
cinquanta
ettari, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione
in
conformità
delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico
massimo
di bestiame.
11.
Per i mancati adempimenti previsti dai commi precedenti vengono applicate le
seguenti
sanzioni previste dall’articolo 48 della l.r. 28/2001:
a)
relativamente ai commi 3, 5, 6, 7 e 10 la sanzione amministrativa di cui al
comma 9,
lettera
b);
b)
relativamente al comma 9 la sanzione amministrativa di cui al comma 12.
Art.
67.
(Pascoli
di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive)
1.
L’esercizio del pascolo su terreni di proprietà degli enti pubblici e delle
proprietà
collettive
è esercitato sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel PGF di
cui
all’articolo 7.
2.
In assenza delle indicazioni e prescrizioni di cui al comma 1 l’ente competente
per
territorio
può prescrivere il sistema di pascolamento da adottare e determinare il carico
massimo
di bestiame.
3.
Per il mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
si
applica
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 9, lettera b) della
l.r.
28/2001.
Art.
68.
(Pascoli
deteriorati)
1.
Nel caso che sul pascolo si constatassero fenomeni di erosione, smottamento e
di
grave
danneggiamento della cotica l’ente competente per territorio, su segnalazione
degli
organi di vigilanza, può imporre forme limitative o la sospensione
dell'esercizio
del
pascolo.
2.
Per i mancati adempimenti previsti dal comma precedente si applica la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 9, lettera b) della l.r. 28/2001.
Art.
69.
(Miglioramento
dei pascoli)
1.
I lavori di miglioramento, quali spietramento superficiale e successivo
conguaglio del
terreno,
concimazione, suddivisione in comparti possono essere eseguiti su iniziativa
dei
proprietari o possessori.
2.
Gli interventi che comportano rottura del cotico o lavorazioni andanti quali
scasso o
dissodamenti
devono essere autorizzati dall’ente competente per territorio con le
procedure
amministrative previste all’articolo 70.
3.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per
la
realizzazione
dei lavori senza l’autorizzazione viene applicata la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
70.
(Procedimenti
amministrativi)
1.
I procedimenti autorizzativi previsti all’articolo 69 sono assolti dall’ente
competente
per
territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta per
autorizzare
e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente
regolamento,
o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi
l’assetto
idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano
state
dettate da parte dell’ente competente per territorio le proprie determinazioni,
l’intervento
si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.
2.
Gli interventi indicati nelle autorizzazioni devono essere realizzati entro
ventiquattro
mesi.
Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve ripetersi
come
indicato nei commi precedenti.
3.
L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per
conoscenza
copia
dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti
per
territorio.
TITOLO
VI
NORME
PER L’ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER GLI IMBOSCHIMENTI,
PER
I RIMBOSCHIMENTI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALBERI
DI
NATALE
Art.
71.
(Norme
per l’arboricoltura da legno)
1.
Per motivi di ordine idrogeologico gli impianti di arboricoltura da legno sono
consentiti
solo su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento.
2.
Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di
arboricoltura
da legno deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli
articoli
54 e 55.
3.
Gli impianti di arboricoltura da legno devono essere realizzati sulla base di
apposito
piano
colturale, in conformità allo schema di cui all’allegato M.
4.
Il piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve essere comunicato
all’ente
competente
per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.
5.
Tutte le operazioni colturali previste dal piano colturale sono consentite
senza
ulteriori
adempimenti, fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 7.
6.
Il piano colturale, presentato all’ente competente per territorio, deve essere
rispettato
integralmente
in ogni sua parte.
7.
A seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano colturale può
essere
effettuato
il taglio di utilizzazione finale, che costituisce il termine del ciclo
colturale,
previa
comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all’ente competente per
territorio
con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.
8.
Gli impianti arborei esistenti e realizzati su terreni aventi pendenza media
inferiore al
quaranta
per cento, sono individuati come impianti di arboricoltura da legno a seguito
dell’autorizzazione
rilasciata dall’ente competente per territorio previa presentazione da
parte
del proprietario o possessore del piano colturale di cui al comma 3.
9.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 gli
impianti
di arboricoltura da legno realizzati nell'ambito dell’attuazione di misure
comunitarie
o statali purché nelle relative norme di attuazione sia obbligatoria la
presentazione
di un piano colturale conforme a quanto stabilito dal presente
regolamento.
10.
Gli impianti arborei esistenti, finalizzati alla produzione legnosa ed
effettuati su
terreni
aventi pendenza media superiore al quaranta per cento, sono considerati bosco
e,
pertanto,
assoggettati alle norme ed ai vincoli del bosco.
11.
Negli impianti di arboricoltura da legno eseguiti su terreni con pendenza media
superiore
al venticinque per cento è vietato, alla fine del ciclo colturale lo
sradicamento
delle
ceppaie.
12.
È consentito in qualsiasi momento presentare varianti al piano colturale previa
comunicazione
all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti
all’articolo 74.
13.
Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001, negli impianti di arboricoltura
da legno
non
possono essere impiantate specie diverse da quelle riportate nell'allegato W.
14.
Per il mancato rispetto del piano colturale si applicano le sanzioni
amministrative di
cui
al l’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
15.
Per il taglio di utilizzazione conclusivo eseguito anticipatamente rispetto a
quanto
indicato
nel piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo
48,
comma
11 della l.r. 28/2001.
16.
Per l’esecuzione di interventi in assenza del piano colturale si applicano le
sanzioni
amministrative
di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a), e 11 della l.r. 28/2001.
17.
Per ogni ceppaia sradicata in violazione al comma 11 si applicano le sanzioni
amministrative
di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.
18.
Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 13 si
applicano le
sanzioni
amministrative di cui all’articolo 48, comma 18 della l.r. 28/2001.
19.
Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza
intimano
la
sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di
taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74.
20.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
72.
(Norme
per gli imboschimenti e per i rimboschimenti)
1.
Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che
non sono
stati
mai coperti dal bosco, quali cave e discariche, o che non lo sono stati a
memoria
d’uomo.
2.
Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che
a
memoria
d’uomo sono stati coperti dal bosco.
3.
Le lavorazioni del terreno per l’impianto di nuovi boschi su terreni con
pendenza fino
al
quaranta per cento deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli
articoli
54
e 55, salvo nel caso in cui siano effettuate con le modalità indicate al comma
4.
4.
Sui terreni con pendenza superiore al quaranta per cento la lavorazione del
terreno
per
l’impianto di nuovi boschi deve essere eseguita a buche, a piazzette o in
alternativa
a
strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando
integra
una
fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.
5.
Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti, indipendentemente dalla
superficie
di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme
all'allegato
H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti
all’articolo 74.
6.
Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001 negli imboschimenti e
rimboschimenti
devono
essere impiantate le specie arboree di cui all'allegato W.
7.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 5 gli
impianti
realizzati nell'ambito dell’attuazione di misure comunitarie o statali.
8.
Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al
comma 5 si
applica
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
9.
Nel caso di mancato rispetto dei limiti indicati al comma 4 si applicano le sanzioni
amministrative
previste all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
10.
Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 6 si
applicano le
sanzioni
di cui all’articolo 48, comma 18 della l.r. 28/2001.
11.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74.
12.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
73.
(Impianto
e commercializzazione degli "alberi di natale")
1.
I terreni destinati alla produzione di "alberi di Natale" non sono
considerati bosco.
2.
Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti
destinati alla
produzione
di "alberi di Natale" e la coltivazione degli impianti esistenti sono
consentite
previa
comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per
territorio
con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.
3.
Le piante ed i cimali destinati al commercio degli "alberi di Natale"
devono essere
accompagnati
da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall’ente
competente
per territorio, qualora gli alberi non siano già muniti individualmente di
cartellino
numerato rilasciato da altro soggetto abilitato, previa istanza presentata
dall’interessato
allo scopo di accertarne la provenienza da espianti, tagli, diradamenti o
sfolli
legittimi.
4.
Non è consentito l'utilizzo di "alberi di Natale" per la
moltiplicazione e per il
rimboschimento.
5.
Per ogni "albero di Natale" non munito di speciale permesso o da
contrassegno
rilasciato
dall’ente competente per territorio, in violazione al comma 3, si applica la
sanzione
di cui all’articolo 48, comma 13 della l.r. 28/2001.
6.
Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al
comma 2 si
applica
la sanzione amministrativa di cui all’articoli 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
7.
Per il mancato rispetto del comma 4 si applica la sanzione di cui all’articolo
48,
comma
22 della l.r. 28/2001.
8.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74.
9.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
74.
(Procedimenti
amministrativi)
1.
Le comunicazioni previste agli articoli 71, commi 4 e 7, e 72, comma 5 devono
essere
presentate all’ente competente per territorio almeno quindici giorni prima
dell’inizio
dei lavori.
2.
La comunicazione di intervento prevista all’articolo 73, comma 2 deve essere
presentata,
almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, all’ente competente per
territorio
e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie, specie
utilizzate,
tecniche
di preparazione del terreno, di impianto e di coltivazione, anno entro il quale
si
prevede
di procedere all’espianto.
3.
I permessi o contrassegni di cui all’articolo 73, comma 3 sono rilasciati entro
trenta
giorni
dalla richiesta.
4.
L’ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle
comunicazioni
agli organi di vigilanza competenti per territorio.
TITOLO
VII
VIABILITA’
RURALE E FORESTALE
Art.
75.
(Definizioni)
1.
Si definisce strada rurale o forestale un tracciato a fondo artificiale o a
fondo naturale
migliorato,
percorribile da autocarri o da autovetture, senza particolari difficoltà, in
ogni
stagione.
2.
Si definisce pista forestale principale un tracciato a fondo naturale reso
percorribile
per
trattori agricoli ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione
del bosco.
3.
Si definisce pista forestale secondaria un tracciato temporaneo di servizio
alla
superficie
boscata oggetto di intervento, utilizzabile per il solo esbosco nelle zone
carenti
di viabilità forestale principale.
4.
Si definisce sentiero o mulattiera un tracciato non percorribile da automezzi o
trattori,
transitabile
a piedi o con animali da soma.
Art.
76.
(Lavori
sulla viabilità nell’ambito delle utilizzazioni forestali)
1.
Qualsiasi intervento eseguito sulla viabilità rurale o forestale in connessione
o a
servizio
di lavori di utilizzazione forestale deve essere descritto ed indicato nella
domanda
di autorizzazione o nella comunicazione di intervento secondo le modalità
stabilite
dal presente titolo.
Art.
77.
(Manutenzione
ordinaria di strade o piste principali esistenti)
1.
Si definisce manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti la
serie di
interventi
che per consentire la percorribilità prevista non modificano la larghezza del
piano
rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo
sviluppo
planimetrico
del tracciato.
2.
La manutenzione ordinaria può prevedere il ripristino della sovrastruttura del
piano
rotabile
mediante ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso se
preesistente,
la rimozione di eventuali smottamenti o crolli che ostruiscono la sede
viaria
impedendone la normale percorribilità, il ripristino dei rilevati danneggiati e
la
costruzione
di eventuali opere di presidio, il ripristino delle opere di sgrondo delle
acque
superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.
3.
Per la manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti deve
essere
presentata
comunicazione di intervento, anche con valenza pluriennale, conforme
all'allegato
H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti
al all’articolo 83, che deve contenere specifiche inerenti alle caratteristiche
dell’intervento
che si intende realizzare, sua ubicazione e sviluppo planimetrico.
4.
Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al
comma 3 si
applica
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
5.
Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano
la
sospensione
dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e
relativa
decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74.
6.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi
non
vengano
sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma
11
della l.r. 28/2001.
Art.
78.
(Manutenzione
straordinaria di strade esistenti)
1.
Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la serie di
interventi che
vengono
eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente
e
deve
essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo
planimetrico
del
tracciato e possono modificare:
a)
la larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di 3,5 metri comprese
eventuali
cunette
e banchine;
b)
le scarpate di monte e di valle;
c)
la pendenza longitudinale.
2.
Il cambiamento del fondo stradale da naturale migliorato ad artificiale con
bitume,
asfalto
o calcestruzzo è considerato un intervento di manutenzione straordinaria.
3.
Gli interventi di manutenzione straordinaria di strade esistenti devono essere
autorizzati
dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all’articolo
83.
4.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
5.
Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una strada esistente
definita
dal
comma 1:
a)
relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali
sono le
caratteristiche
e le motivazioni dell’intervento;
b)
carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con
indicazione
dei
tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
c)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del
tracciato;
d)
sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.
6.
In caso di aumento di pendenza longitudinale della strada, la nuova pendenza
non può
essere
diversa da quanto previsto nell’articolo 81, comma 4, lettera d).
7.
Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
79.
(Manutenzione
straordinaria di piste principali esistenti)
1.
Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie
di
interventi
che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta
limitata,
a causa di invasione del tracciato da parte della vegetazione, crolli,
smottamenti
o erosione localizzata e deve essere ripristinata; tali interventi non devono
modificare
lo sviluppo planimetrico del tracciato e, oltre a prevedere il taglio della
vegetazione
che ha invaso il tracciato, possono modificare:
a)
la larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese
eventuali
cunette
e banchine;
b)
le scarpate di monte fino ad un’altezza massima totale di un metro, per tratti
non
superiori
a 50 metri continui;
c)
le scarpate di valle;
d)
la pendenza longitudinale.
2.
Gli interventi di manutenzione straordinaria di piste principali esistenti
devono essere
autorizzati
dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all’articolo
83.
3.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
4.
Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una pista esistente
definita
dal
comma 1:
a)
relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali
sono le
caratteristiche
e le motivazioni dell’intervento;
b)
carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con
indicazione
dei
tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
c)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del
tracciato;
d)
sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.
5.
In caso di aumento di pendenza longitudinale della pista, la nuova pendenza non
può
essere
diversa da quanto previsto nell’articolo 82, comma 4, lettera c).
6.
Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione
amministrativa
di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
80.
(Uso
e manutenzione delle piste secondarie)
1.
La circolazione su piste secondarie dei mezzi cingolati deve essere limitata
alle fasi di
esbosco.
2.
L’uso delle piste secondarie è consentito solo se effettuato senza movimenti di
terra.
3.
Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le
sanzioni
di
cui al l’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001, con riferimento ai tracciati
percorsi
nel
caso di violazione del comma 1.
Art.
81.
(Costruzione
di una nuova strada rurale o forestale)
1.
La costruzione di una nuova strada rurale o forestale deve essere autorizzata
dall'ente
competente
per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 83.
2.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
3.
Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova strada rurale o
forestale:
a)
relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche
dell’opera, le
modalità
esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;
b)
relazione geologica;
c)
carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della
viabilità
presente
e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;
d)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del
tracciato;
e)
profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;
f)
sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
g)
computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
h)
particolari delle opere d’arte per lo sgrondo delle acque e per
l’attraversamento di
fossi
e torrenti in scala 1:100;
i)
planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.
4.
Le nuove strade forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche
tecniche:
a)
carreggiata unica con larghezza massima di 3,5 metri, comprese eventuali
cunetta e
banchina;
b)
eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e
per il
deposito
del legname;
c)
pendenza longitudinale media non superiore all’otto per cento;
d)
pendenza longitudinale massima dodici per cento; solo per tratti non superiori
a
centocinquanta
metri continui è possibile aumentare la pendenza fino a sedici per cento;
e)
eventuale pendenza laterale verso valle del piano rotabile compresa tra due per
cento
e
tre per cento;
f)
idonee opere d’arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per
l’attraversamento di
eventuali
fossi e torrenti;
g)
sistemazione e consolidamento delle scarpate di monte e di valle con
inerbimento,
cespugliamento
o con eventuali manufatti.
5.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene
applicata
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r.
28/2001.
Art.
82.
(Costruzione
di una nuova pista forestale principale)
1.
La costruzione di una nuova pista forestale principale deve essere autorizzata
dall’ente
competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all’articolo
83.
2.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
3.
Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista forestale
principale:
a)
relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche
dell’opera, le
modalità
esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;
b)
relazione geologica;
c)
carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della
viabilità
presente
e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;
d)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del
tracciato;
e)
profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;
f)
sezioni trasversali (scavo e riporto) in scala 1:100;
g)
computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
h)
particolari delle opere d’arte per lo sgrondo delle acque e per
l’attraversamento di
fossi
e torrenti in scala 1:100;
i)
planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.
4.
Le nuove piste forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche
tecniche:
a)
carreggiata unica con larghezza massima di tre metri comprese eventuali cunette
e
banchina;
b)
piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il
deposito del
legname;
c)
pendenza longitudinale massima quindici per cento; solo per tratti non
superiori a
cinquanta
metri continui è possibile aumentare la pendenza fino al trenta per cento;
d)
scarpate di monte, stabilizzate come alla lettera f, di altezza massima di un
metro solo
per
tratti non superiori a cinquanta metri continui; è possibile aumentare
l’altezza fino a
1,5
metri;
e)
idonee opere d’arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per
l’attraversamento di
eventuali
fossi e torrenti;
f)
sistemazione ed il consolidamento delle scarpate di monte e di valle con
inerbimento,
cespugliamento
o con eventuali manufatti;
g)
distanza minima da altre piste o strade di cento metri misurata lungo la linea
di
massima
pendenza.
5.
Se la pista si innesta su strade in cui è consentita la libera circolazione,
nel punto di
inserzione
deve essere apposta apposita tabella indicante il divieto di transito ai sensi
dell’articolo
7, comma 6 della l.r. 28/2001.
6.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene
applicata
la sanzione di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
83.
(Procedimenti
amministrativi)
1.
Gli interventi previsti agli articoli 78, comma 1, lettera c) e comma 2, 79,
comma 1,
lettera
d), 81 e 82 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle
vigenti
norme di tutela ambientale e del paesaggio.
2.
Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono
essere
presentate
all’ente competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei
lavori.
3.
I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 78, comma 3 e 79, comma 2
sono
assolti
dall’ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di
ricevimento
della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di
quanto
stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso
l’intervento
richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso
inutilmente
tale periodo senza che siano state dettate da parte dell’ente competente per
territorio
le proprie determinazioni, l’intervento si intende autorizzato nel rispetto
delle
norme
del presente regolamento.
4.
I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 81, comma 1 e 82, comma 2
sono
assolti
dall’ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data
di
ricevimento
della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di
quanto
stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso
l’intervento
richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi.
5.
Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate
devono
essere
realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di
emissione
dell’atto autorizzativo. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure
amministrative
devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.
6.
L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento
deve
provvedere
ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati
agli
organi di vigilanza competenti per territorio.
TITOLO
VIII
NORME
PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE
A RETE
Art.
84.
(Nuove
infrastrutture a rete)
1.
La realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve essere autorizzata
dall’ente
competente
per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 87.
2.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto
di
intervento,
redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
3.
Fanno parte del progetto di intervento:
a)
relazione tecnica che descriva con precisione il tipo di impianto a rete da
realizzare, i
lavori
da svolgere, i relativi movimenti terra, le opere previste per la corretta
regimazione
delle acque, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo
dell’eventuale
terreno di risulta, gli interventi di manutenzione previsti;
b)
relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità
idrogeologica
prima
e dopo l’intervento e che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di
cui al
decreto
ministeriale 11 marzo 1988;
c)
corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;
d)
ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala
non
inferiore
a 1:10.000;
e)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della
superficie
di
intervento;
f)
elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino
l’andamento
del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate
per
almeno venti metri oltre l’area interessata sia a monte che a valle.
4.
Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene
applicata
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r.
28/2001.
Art.
85.
(Manutenzione
delle aree di pertinenza degli elettrodotti)
1.
Si considerano aree di pertinenza degli elettrodotti aerei:
a)
per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di
larghezza
corrispondente
alla proiezione al suolo dei conduttori aumentati di nove metri per lato;
b)
per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente
alla
proiezione
al suolo dei conduttori aumentata di sei metri per lato;
c)
per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla
proiezione al
suolo
dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.
2.
Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei sono
consentiti i
seguenti
interventi, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad
autorizzazione,
previa comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente
competente
per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 87:
a)
nel caso di elettrodotti ad altissima, alta e media tensione, il taglio degli
arbusti e del
bosco
ceduo, senza l’obbligo del rilascio di matricine, che abbia raggiunto l’età del
turno
minimo di cui all’articolo 26 e comunque il taglio di tutte le piante o polloni
la cui
chioma
sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile
raggiungano
tale distanza nei due anni successivi, anche in deroga all’età del turno
minimo
di cui all’articolo 26;
b)
nel caso di linee a cavo isolato, la potatura delle chiome che interferiscono,
o che
possono
interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso, il taglio delle piante
poste
nell’area
di pertinenza della linea stessa, quando l’interferenza della chioma non sia
risolvibile
tramite potatura o nel caso di piante inclinate o instabili;
c)
realizzazione, uso e manutenzione di piste di servizio senza movimento di
terra,
necessarie
all’attività ispettiva o di manutenzione dell'elettrodotto;
d)
sostituzione dei sostegni in elettrodotti a bassa tensione con altri di
analoghe
caratteristiche
che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a
cinque
metri;
e)
sostituzione dei sostegni in elettrodotti a media tensione con altri di analoghe
caratteristiche
che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a sette
metri;
f)
sostituzione dei sostegni in elettrodotti ad alta tensione con altri di
analoghe
caratteristiche
che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a venti
metri.
3.
Per l’esecuzione di interventi in difformità alla comunicazione si applicano le
sanzioni
amministrative di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
4.
Nel caso di esecuzione di interventi senza la preventiva comunicazione si
applicano
le
sanzioni amministrative previste dall’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Art.
86.
(Manutenzione
delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree)
1.
Si considera area di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree, una
fascia di
larghezza
corrispondente alla proiezione al suolo dell’infrastruttura, aumentata di due
metri
per lato.
2.
Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è sempre ammessa la potatura delle
chiome
che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi e il
taglio
delle
piante poste nell’area di pertinenza e di quelle inclinate o instabili che
possono
danneggiare
l’infrastruttura.
Art.
87.
(Procedimenti
amministrativi)
1.
Gli interventi previsti all’articolo 84 sono sottoposti anche ai procedimenti
amministrativi
ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.
2.
Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono
essere
presentate
all’ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell’inizio dei
lavori.
3.
I procedimenti amministrativi, previsti all’articolo 84 comma 1, sono assolti
dall’ente
competente
per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della
richiesta
per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito
dal
presente
regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto
pregiudichi
l’assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalità di cui
all’articolo
1, comma 2 della l.r. 28/2001.
4.
Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate
devono
essere
realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di
efficacia
dell’autorizzazione. Tale durata può essere ridotta qualora l’ente competente
per
territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo
le
procedure
amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.
5.
L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente
regolamento deve
provvedere
ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati
agli
organi di vigilanza competenti per territorio.
TITOLO
IX
NORME
PER I PROGETTI SPECIALI
Art.
88.
(Progetti
speciali)
1.
Si intende per progetto speciale il progetto che prevede modalità e tecniche di
intervento
diverse da quelle stabilite al titolo II del presente regolamento, fermi
restando
i
divieti di cui all’articolo 7 della l.r. 28/2001.
2.
I progetti speciali di cui al comma 1 dovranno essere redatti da tecnico
abilitato
all’esercizio
della professione e corredati di tutti gli elementi progettuali previsti dal
regolamento
in relazione al tipo di intervento e devono dettagliatamente giustificare la
motivazione
per la quale è necessario intervenire con modalità diverse da quelle stabilite
dal
regolamento.
3.
L’esecuzione degli interventi previsti in un progetto speciale è subordinata
all’ottenimento
dell’autorizzazione a fini ambientali ed all’autorizzazione dell’ente
competente
per territorio che ha tempo centoventi giorni per rilasciare o negare
l’autorizzazione
nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei
luoghi
o contrasti con le finalità di cui all’articolo 2, comma 1 del presente
regolamento.
Art.
89.
(Progetti
di ricerca)
1.
Sono consentiti, previa comunicazione di intervento, conforme all’allegato H,
all’ente
competente
per territorio, tutti gli interventi previsti in attività sperimentali e di
ricerca
se
condotte da Istituti ed enti di ricerca riconosciuti ed eseguiti sulla base di
progetti di
ricerca
autorizzati dallo Stato, dalla regione o dall’ente competente per territorio.
TITOLO
X
ATTIVITA’
VIVAISTICA FORESTALE
Art.
90.
(Elenco
specie sottoposte a certificazione)
1.
L'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 33 della
l.r.
28/2001, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è riportato nell'allegato
N.
Art.
91.
(Composizione
Commissione tecnico-consultiva)
1.
La Commissione regionale tecnico consultiva sulle attività vivaistiche e
sementiere
del
settore forestale, di cui all'articolo 35 della l.r. 28/2001, è composta da:
a)
il Dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed
economia
montana
della Regione Umbria, con funzioni di presidente o suo delegato;
b)
un rappresentante dell'osservatorio regionale per le malattie delle piante;
c)
due tecnici nominati dalla Giunta regionale, scelti fra agronomi-forestali o
periti
agrari
dipendenti dell’amministrazione regionale;
d)
un rappresentante dell’azienda vivaistica regionale;
e)
un rappresentante dell’UNCEM;
f)
un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.
2.
La Commissione tecnico-consultiva è convocata dal Presidente.
3.
I membri eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Art.
92.
(Modalità
per la tenuta del registro di carico e scarico)
1.
Nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 36, comma 2 della l.r.
28/2001
devono
essere annotate, cronologicamente e analiticamente, l'entrata e l'uscita di
tutte le
partite
di materiale forestale di moltiplicazione di cui all’articolo 33, commi 2 e 3
della
l.r.
28/2001.
2.
Il registro di carico e scarico deve essere tenuto secondo i modelli riportati in
allegato
O,
con pagine progressivamente numerate.
3.
È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine
elettrocontabili,
purché rimanga traccia dei movimenti nella memoria elettronica, i dati
siano
aggiornati giornalmente e sia prodotta una stampa delle pagine variate almeno
una
volta
al mese.
4.
Per ciascun chilogrammo di seme, certificato e annotato nell'apposito registro
di
carico
e scarico, non potranno essere certificate piantine in numero superiore ai
valori
riportati
nell'allegato P.
5.
Il numero di partita riportato nell'apposita colonna del registro dovrà
indicare
univocamente
la specie, la provenienza, l'età, le caratteristiche del materiale di
moltiplicazione
a cui si riferisce, nonché il riferimento all’eventuale certificato relativo
alla
micorrizazione. Il numero di partita è attribuito in modo cronologicamente
progressivo
indipendentemente dalla specie o in alternativa attribuendo un numero
composto
di cui la prima parte indica la specie e la seconda il progressivo di partita
di
quella
specie, per come esemplificato nell’allegato O.
Art.
93.
(Modalità
per la redazione del certificato di provenienza e identità clonale)
1.
Il certificato di provenienza o di identità clonale previsto dall'articolo 37
della l.r.
28/2001
è rilasciato dall’ente competente per territorio.
2.
I modelli di certificato di provenienza o certificato di identità clonale sono
riportati
nell'allegato
Q e differiscono a seconda che si tratti di materiale proveniente da fonti di
semi
o boschi (mod. A), arboreti da seme o genitori (mod. B), cloni o miscugli di
cloni
(mod.
C).
3.
Al momento della vendita del materiale forestale di moltiplicazione ad altra
azienda
vivaistica
autorizzata alla commercializzazione, è fornita all'azienda acquirente copia
autenticata
del certificato di provenienza e riportante l'indicazione del numero di unità
di
propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce e gli estremi
del
documento
fiscale relativo allo stesso materiale.
4.
La copia autenticata di cui al comma 3 può essere fornita anche ad altro
soggetto
acquirente
su richiesta dello stesso.
5.
Può essere richiesta la certificazione anche per materiale di moltiplicazione
appartenente
a specie non indicate nell’allegato N, qualora la loro certificazione sia
richiesta
per l’utilizzo di tale materiale in altri Stati o in altre regioni.
Art.
94.
(Modalità
per la compilazione del cartellino identificativo)
1.
Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 della l.r.
28/2001 non
può
essere venduto, trasportato o comunque ceduto se non in partite omogenee,
munite
di
un cartellino che identifichi il nome e la sede legale del produttore e/o
venditore, la
specie
o il clone di appartenenza, la località di origine e provenienza, gli estremi
del
certificato
di provenienza o di identità clonale di cui al precedente articolo, il
riferimento
al proprio registro di carico e scarico, il quantitativo di unità di
propagazione
(piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce, la categoria di
classificazione
(materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato),
l’età
e il tipo di postime o talea o semenzale (nel caso di unità seminali indicare
l'anno
di
maturazione). Il cartellino dovrà inoltre indicare, l’eventuale riferimento al
certificato
relativo
alla micorrizazione, se trattasi di materiale geneticamente modificato e se il
materiale
è stato propagato per via vegetativa. Il modello di cartellino identificativo è
riportato
nell'allegato R.
2.
I semi possono essere commercializzati esclusivamente in imballaggi chiusi con
dispositivi
tali da diventare inservibili una volta aperti.
Art.
95.
(Adempimenti
per la raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e
conservazione
del materiale di moltiplicazione)
1.
Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto,
allevamento e
conservazione
i materiali di moltiplicazione devono essere tenuti in lotti separati
secondo:
a)
la specie e, se necessario, la sottospecie, varietà e il clone;
b)
la categoria (materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o
controllato);
c)
l'origine;
d)
il materiale di base utilizzato;
e)
l'anno di maturazione dei semi;
f)
la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi;
g)
l'eventuale specie simbionte per le piante micorrizate.
2.
Il materiale forestale di moltiplicazione delle specie indicate all'allegato N
può essere
commercializzato
solamente se conforme ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VII
della
direttiva 1999/105/CE.
Art.
96.
(Raccolta
dei semi forestali)
1.
La raccolta dei semi forestali e di altro materiale di moltiplicazione nei
boschi, negli
arboreti
e nelle piante iscritti al libro nazionale dei boschi da seme (L.N.B.S.) ed al
libro
regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme (Libro regionale)
deve
essere
effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione e previa
comunicazione
all’ente competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettera
d) della l.r. 28/2001, da presentare almeno quindici giorni prima.
2.
Ai fini di garantire la certificazione del seme, la raccolta dei semi forestali
nei boschi,
negli
arboreti e nelle piante non iscritti nei libri di cui al comma 1, deve essere
autorizzata
dall’ente competente per territorio, che ha tempo sessanta giorni per
completare
il procedimento, esaminati i requisiti del bosco con riferimento a quanto
indicato
ai punti 3), 4), 7), 10) dell’allegato III della direttiva 1999/105/CE.
3.
L’asportazione dal bosco del materiale di moltiplicazione di cui ai commi 1 e 2
è
subordinata
al rilascio da parte degli organi di vigilanza di apposita bolletta di
accompagnamento
che indichi il numero e il peso dei colli, il tipo di prodotto asportato
(frutti,
semi, strobili), il comune, la località di provenienza e la data.
4.
L’ente competente per territorio provvede ad inviare al Servizio programmazione
forestale,
faunistico-venatoria ed economia montana - Regione Umbria - copia delle
autorizzazioni
rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2.
5.
Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 si applicano
esclusivamente per
le
finalità di cui all’articolo 33, comma 2 della l.r. 28/2001.
Art.
97.
(Iscrizione
e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme)
1.
La predisposizione e tenuta del libro regionale di cui all'articolo 38 della
l.r. 28/2001
è
a cura della Giunta regionale su indicazioni fornite dalla Commissione
regionale
tecnico-scientifica.
2.
Il libro regionale dovrà essere realizzato entro sei mesi dall’entrata in
vigore del
presente
regolamento e potrà essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante
deliberazione
della Giunta regionale.
3.
Nel libro regionale dovranno essere altresì riportate indicazioni sulle zone
fitoclimatiche
e geopedologiche preferenziali per l’utilizzo del materiale forestale di
moltiplicazione
ottenuto dai boschi, dagli arboreti e dalle piante iscritte nel libro stesso.
4.
L’iscrizione di boschi e arboreti nel libro regionale è subordinata alla
rispondenza di
tale
materiale di base ai requisiti di cui agli allegati III, IV e V della direttiva
1999/105/CE
rispettivamente per il materiale selezionato, qualificato e controllato e al
parere
favorevole della Commissione tecnico-scientifica.
5.
L’iscrizione di piante nel libro regionale è subordinata alla rispondenza di
tale
materiale
ai requisiti di cui ai punti 4), 7), 9) e 10) di cui all’allegato III della
direttiva
1999/105/CE.
Art.
98.
(Gestione
dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale)
1.
Al fine di ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo della
produzione di
seme,
all’atto di iscrizione è allegato il disciplinare di gestione del bosco,
dell’arboreto
o
della pianta da seme.
2.
Il disciplinare di gestione dovrà essere redatto in conformità alle indicazioni
riportate
nell’allegato
S e a quelle espresse dalla Commissione tecnico-consultiva.
3.
Su richiesta del titolare, gli interventi colturali previsti dal disciplinare
di gestione
possono
essere eseguiti dalla comunità montana competente per territorio, nell’ambito
dei
programmi degli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 28/2001.
Art.
99.
(Iscrizione
e cancellazione dei cloni)
1.
La predisposizione del registro regionale di cui all'articolo 38, comma 2 della
l.r.
28/2001
è a cura della Giunta regionale su indicazioni fornite dalla Commissione
regionale
tecnico-scientifica. Il registro regionale può essere aggiornato con iscrizioni
e
cancellazioni
mediante deliberazione della Giunta regionale.
2.
L’utilizzo dei cloni iscritti nel registro regionale è possibile esclusivamente
per la
realizzazione
di filari e di impianti per l’arboricoltura da legno e per la tartuficoltura;
l’utilizzo
dei cloni in imboschimenti e rimboschimenti è subordinato all’autorizzazione
dell’ente
competente per territorio previo parere della Commissione tecnico-consultiva.
3.
Nel registro regionale dovranno essere altresì riportate indicazioni sulle zone
fitoclimatiche
e geopedologiche preferenziali per l’utilizzo dei diversi cloni e le
caratteristiche
principali dei cloni stessi.
4.
L’iscrizione di cloni forestali nel registro regionale è subordinata alla
rispondenza di
tale
materiale di base ai requisiti di cui agli allegati IV e V della direttiva
1999/105/CE
rispettivamente
per il materiale qualificato e controllato e al parere favorevole della
Commissione
tecnico-scientifica.
5.
L'utilizzo di cloni forestali non iscritti nel registro regionale è permesso
esclusivamente
per scopi sperimentali e scientifici per la realizzazione di impianti per
l’arboricoltura
da legno nell’ambito di progetti di ricerca ai sensi dell’articolo 89 e
previo
parere della Commissione tecnico-scientifica.
Art.
100.
(Norme
per le attività di vigilanza e controllo)
1.
Il Corpo forestale dello Stato, previa stipula di apposito accordo, provvede ad
effettuare
con cadenza minima semestrale controlli presso i vivai e le aziende
autorizzate
al fine di verificare il corretto adempimento alle norme stabilite dal presente
titolo.
2.
Per le violazioni al presente titolo si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 48,
comma
22 della l.r. 28/2001.
TITOLO
XI
DITTE
BOSCHIVE ED OPERATORI FORESTALI
Art.
101.
(Tenuta
dell’elenco delle ditte boschive)
1.
Ai fini della prima costituzione degli elenchi delle ditte boschive di cui
all’articolo 9
della
l.r. 28/2001, il Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed
economia
montana provvede ad inviare a ciascun ente competente per territorio l’elenco
delle
ditte aventi sede nei rispettivi territori, già iscritte nell’albo istituito ai
sensi della
legge
regionale 8 giugno 1981, n. 32, entro quindici giorni dall’entrata in vigore
del
presente
regolamento. Unitamente agli elenchi viene trasmessa anche la
documentazione
contenuta nei rispettivi fascicoli.
2.
L’elenco contiene:
a)
la ragione sociale o il nominativo della ditta;
b)
il comune in cui è localizzata la sede;
c)
l’indirizzo;
d)
partita IVA e/o codice fiscale;
e)
il numero del tesserino;
f)
la data di scadenza del tesserino;
g)
le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione;
h)
il punteggio ai sensi dell’articolo 103.
3.
L’elenco è suddiviso in tre fasce secondo quanto indicato all’articolo 103,
oltre ad
una
fascia provvisoria equiparata alla fascia A, nella quale sono inserite
temporaneamente
le ditte in possesso di tesserino rilasciato ai sensi della l.r. 32/1981 e
della
deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2002. Tali ditte
rimangono
inserite nella fascia provvisoria fino all’avvenuto rinnovo del tesserino
secondo
quanto indicato all’articolo 102.
4.
Gli enti competenti per territorio sono tenuti a comunicare alla Giunta
regionale entro
il
31 gennaio di ogni anno l’elenco delle ditte boschive iscritte e la relativa
data di
scadenza
del tesserino per la costituzione di un’apposita banca dati.
Art.
102.
(Iscrizione,
rinnovo, sospensione e revoca)
1.
Le ditte già iscritte all’elenco regionale previsto dall’articolo 6 della l.r.
32/1981 sono
iscritte
d’ufficio negli elenchi nell’ambito della fascia provvisoria di cui
all’articolo 101,
comma
3.
2.
Per la prima iscrizione all'elenco, gli interessati devono presentare all’ente
competente
per territorio specifica richiesta dichiarando:
a)
di essere iscritti alla C.C.I.A.A., da cui risulti che la ditta svolge
l’attività di “taglia
boschi”
o equipollente;
b)
l' attività di impresa svolta in precedenza;
c)
i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio di
cui
all’articolo
103;
d)
di non aver subito precedenti revoche dell’idoneità all’utilizzazione dei
boschi conto
terzi.
3.
Agli iscritti all'elenco è rilasciato dall’ente competente per territorio,
entro novanta
giorni
dalla richiesta di iscrizione, un tesserino valido per cinque anni. Il
tesserino,
redatto
secondo le indicazioni fornite agli enti competenti per territorio dal Servizio
programmazione
forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, contiene:
a)
cognome e nome (o ragione sociale);
b)
l’indirizzo della sede;
c)
la data del rilascio;
d)
la data di scadenza;
e)
il numero della tessera (per le nuove iscrizioni o in sede di rinnovo per le
ditte già
iscritte
all’Albo regionale ex l.r. 32/1981, ogni ente competente per territorio
attribuisce
una
propria numerazione progressiva accompagnata, per le comunità montane, dalla
lettera
identificativa della rispettiva zona omogenea e per i comuni di Perugia, Terni
e
Foligno
rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN);
f)
un apposito spazio per il rinnovo;
g)
un apposito spazio per le sospensioni;
h)
la firma del rappresentante legale dell’ente.
4.
Per il rinnovo del tesserino deve essere presentata domanda all’ente competente
per
territorio,
completa delle dichiarazioni indicate al comma 2 e della dichiarazione di
avvenuto
pagamento delle sanzioni amministrative ricevute e per le quali non sia stato
opposto
ricorso entro i termini, che provvede previa relazione degli organi di
vigilanza.
La
procedura di rinnovo si conclude entro novanta giorni dalla domanda di rinnovo,
comprensivi
dei trenta giorni a disposizione degli organi di vigilanza per l’emissione del
parere
di competenza.
5.
L’ente competente per territorio in sede di rinnovo del tesserino, o
precedentemente
in
caso di infrazioni particolarmente gravi previa segnalazione da parte degli
organi di
vigilanza,
dispone la sospensione del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno in
base
al numero di infrazioni commesse e alla gravità delle stesse. Costituiscono in
particolare
motivo di sospensione del tesserino:
a)
il mancato rispetto dei divieti di cui al l’articolo 7, comma 1 della l.r.
28/2001;
b)
la realizzazione di strade rurali e forestali senza la prescritta autorizzazione;
c)
la trasformazione dei boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o
composti
in
boschi cedui semplici;
d)
essere stato condannato in via definitiva per violazione alle norme in materia
di
tutela
ambientale e del paesaggio;
e)
il mancato rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 2 della l.r.
28/2001;
f)
l’esecuzione di operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con
la
motosega
da personale privo del patentino di cui all’articolo 10 della l.r. 28/2001.
6.
L’ente competente per territorio dispone la revoca del tesserino nel caso in
cui si
renda
necessario procedere per la terza volta alla sospensione per un anno del
tesserino.
7.
Coloro ai quali è stata disposta la revoca del tesserino ai sensi del presente
regolamento
non possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco di cui all’articolo
9
della l.r. 28/2001.
Art.
103.
(Suddivisione
in fasce delle ditte boschive)
1.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della l.r. 28/2001 le ditte sono attribuite
alle
rispettive
fasce in base al punteggio raggiunto applicando i criteri di cui all’allegato T
ed
in particolare:
a)
fascia A: punteggio maggiore di 125;
b)
fascia B: punteggio compreso fra 50 e 125;
c)
fascia C: punteggio inferiore o uguale a 50.
2.
Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento la variazione del
punteggio
assegnato
inviando specifica richiesta di modifica completa della dichiarazione relativa
ai
dati ed alle informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio.
L’ente
competente
per territorio provvede ad apportare le necessarie modifiche all’elenco entro
trenta
giorni dalla richiesta e solo nel caso in cui tale modifica comporti
l’attribuzione
della
ditta a fascia diversa.
3.
Le ditte boschive aventi sede legale in altre regioni ai fini del rispetto dei
limiti
stabiliti
dall’articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001 devono presentare a completamento
dei
certificati previsti dallo stesso articolo 9, comma 4, i dati e le informazioni
necessarie
ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al comma 1. In caso di assenza
dei
dati ed informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio la
ditta viene
considerata
appartenente alla fascia C di cui al l’articolo 9, comma 2 della l.r. 28/2001.
Art.
104.
(Elenco
degli operatori forestali)
1.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli enti
competenti
per territorio istituiscono l’elenco degli operatori forestali ai sensi
dell’articolo
10 della l.r. 28/2001.
2.
Il patentino non è richiesto nelle fattispecie indicate all’articolo 10, comma
5 della l.r.
28/2001.
3.
L’elenco di cui al comma 1 contiene:
a)
il nominativo dell’operatore;
b)
la residenza;
c)
partita iva e/o codice fiscale;
d)
il numero del patentino di cui all’articolo10 della l.r. 28/2001 (ogni ente
competente
per
territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata, per le
comunità
montane, dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea e per i
comuni
di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN);
e)
le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione;
f)
la fototessera.
4.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, coloro i quali
sono
titolari
di ditta boschiva iscritta all’elenco di cui all’articolo 101 o possono
attestare di
avere
effettuato nel triennio precedente la presentazione della domanda almeno
centoventi
giornate lavorative in bosco come addetto all'uso della motosega per le
operazioni
di abbattimento, possono ottenere l'iscrizione all’elenco previa presentazione
di
domanda corredata dell' attestazione di cui sopra sottoscritta dal datore di
lavoro.
5.
Coloro i quali non siano in possesso dei requisiti indicati al comma 4, per
l'iscrizione
all'elenco
devono sostenere una prova pratica presso l’ente competente per territorio alla
quale
hanno presentato domanda.
6.
La prova pratica è finalizzata a verificare che il richiedente ha sufficienti
conoscenze
sui
seguenti aspetti:
a)
tecniche di utilizzo in sicurezza della motosega;
b)
tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;
c)
tecniche di abbattimento e potatura;
d)
dispositivi di protezione individuale per i lavori in bosco con particolare
riferimento
all’utilizzo
della motosega.
7.
L’ente competente per territorio, sulla base del numero delle infrazioni
commesse e
della
gravità delle stesse, dispone, su segnalazione degli organi di vigilanza, la
sospensione
riferita alla stagione di taglio del patentino di cui all’articolo 10 della
l.r.
28/2001
per un periodo da un mese a sei mesi, o la revoca nei casi di recidiva o di
particolare
gravità per i seguenti motivi:
a)
utilizzo della motosega senza i necessari dispositivi di protezione
individuale;
b)
aver cagionato danni a terzi a causa del mancato rispetto delle tecniche per
operare in
sicurezza
nei lavori in bosco;
c)
esecuzione di utilizzazioni che hanno comportato la conversione delle fustaie
in
boschi
cedui o la trasformazione di boschi cedui matricinati, intensamente matricinati
o
composti
in boschi cedui semplici.
8.
L’ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza
delle
infrazioni
contestate al titolare del patentino, provvede a trasmettere le risultanze del
procedimento
sanzionatorio all’ente che ha rilasciato il patentino per la trascrizione
delle
stesse nell'elenco di cui al comma 1.
9.
In caso di revoca del patentino, gli interessati possono procedere alla
richiesta di
rilascio
di un nuovo patentino non prima che sia trascorso un anno dall'avvenuta revoca
e
dopo avere sostenuto la relativa prova pratica di cui al comma 5.
TITOLO
XII
PROTEZIONE
DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA
Art.
105.
(Elenchi
specie arboree, arbustive ed erbacee tutelate)
1
L'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 12
della l.r.
28/2001
è riportato nell'allegato U.
2
L'elenco delle specie arbustive ed erbacee sottoposte a tutela ai sensi
dell'articolo 14
della
l.r. 28/2001 è riportato nell'allegato V.
3
L'elenco delle specie arboree utilizzabili negli imboschimenti, rimboschimenti
ed
impianti
di arboricoltura da legno ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001 è
riportato
nell'allegato
W.
Art.
106.
(Norme
per la potatura ordinaria e straordinaria)
1.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della l.r. 28/2001, è considerata potatura
ordinaria
degli
alberi non ricadenti nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno:
a)
la rimozione di rami secchi o seccaginosi;
b)
la potatura dei rami eseguita secondo le norme previste dall'articolo 12 del
presente
regolamento;
c)
la potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinquanta
per cento
rispettivamente
dei rami principali e secondari presenti.
2.
Sono considerate potature straordinarie:
a)
la capitozzatura, consistente nel taglio della chioma di un albero, fusto
compreso, ad
una
certa altezza da terra;
b)
lo sgamollo, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il fusto principale,
lasciando
questo
intatto fino alla sua cima;
c)
altri interventi di riduzione della chioma.
3.
Le potature ordinarie sono consentite, rispettando i periodi di intervento
definiti
nell'articolo
12, commi 1 e 2 e le tecniche di taglio definite nell'articolo 12, comma 3
del
presente regolamento, purché non interessino rami di diametro superiore a
quindici
centimetri.
4.
La capitozzatura e lo sgamollo sono consentiti, rispettando i periodi di
intervento
definiti
nell'articolo 12, commi 1 e 2 e le tecniche di taglio definite nell'articolo
12,
comma
3 del presente regolamento, esclusivamente per gli alberi appartenenti alle
seguenti
specie o varietà: salici, gelsi, pioppi, olmo campestre, acero campestre,
orniello
e
frassino ossifillo o a cipressi comuni e lecci mantenuti a siepe.
5.
Gli alberi censiti ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della l.r. 28/2001
appartenenti
alle
specie di cui al precedente comma 4 possono essere capitozzati o sgamollati
previa
autorizzazione
rilasciata secondo quanto indicato nell’articolo 13 della l.r. 28/2001.
6.
Altri interventi di riduzione della chioma possono essere autorizzati secondo
quanto
indicato
nell’articolo 13 della l.r. 28/2001.
7.
L’autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 è rilasciata entro novanta giorni
dalla
richiesta
ed è subordinata alla valutazione che gli interventi proposti non
compromettono
la stabilità e le condizioni fitosanitarie degli alberi interessati.
Art.
107.
(Razionali
operazioni colturali)
1.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della l.r. 28/2001, sono considerate
razionali le
seguenti
operazioni colturali:
a)
gli interventi di spalcatura, potatura, capitozzatura e sgamollo se realizzati
in
conformità
all’articolo 106 del presente regolamento;
b)
la ceduazione delle latifoglie in filari o piccoli gruppi se possiedono età
superiore ai
dieci
anni e se effettuate in conformità all'articolo 11 del presente regolamento;
c)
il diradamento degli alberi nel caso di contatto delle chiome e comunque di
intensità
non
superiore al cinquanta per cento del numero di alberi;
d)
il taglio di alberi singoli, non costituenti gruppi o filari, nei pascoli e
terreni agrari.
TITOLO
XIII
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art.
108.
(Norme
transitorie)
1.
La disciplina di cui ai titoli II, VII e all’articolo 73 entra in vigore nella
stagione
silvana
2003 – 2004, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 27. Nella stagione
silvana
2002
– 2003 per tali fattispecie rimane in vigore il regolamento regionale 8 giugno
1981,
n. 1, nel rispetto dei limiti di estensione delle superfici utilizzate di cui
all’articolo
27
del presente regolamento. Nel caso di superfici utilizzate superiori a quelle
indicate
all’articolo
27 si applica l’articolo 88.
2.
I turni minimi di cui all’articolo 26 entrano in vigore nella stagione silvana
2005 -
2006.
Nelle stagioni silvane precedenti restano in vigore i turni minimi di cui
all’articolo
52 del r.r. 1/1981.
3.
L’obbligo del tesserino per l’utilizzazione conto terzi dei boschi e del
patentino per
gli
operatori forestali entrano in vigore:
a)
il 1° settembre 2003, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di
superficie
accorpata
superiore a un ettaro;
b)
il 1° settembre 2005, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di
superficie
accorpata
fino a un ettaro.
4.
Le autorizzazioni già acquisite nell’ambito del r.r. 1/1981 restano valide
anche se
relative
a superfici di utilizzazione superiori ai limiti stabiliti all’articolo 27 e se
non
contengono
i termini per la conclusione dei lavori gli interventi previsti devono essere
conclusi
entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
5.
Le richieste di autorizzazione relative ad interventi di cui al titolo II presentate
prima
dell’entrata
in vigore del presente regolamento, sono istruite dall’ente competente per
territorio
nel rispetto delle norme stabilite dallo stesso regolamento. L’ente competente
per
territorio richiede, qualora necessario, la documentazione integrativa per il
completamento
del procedimento entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
6.
Le richieste di autorizzazione relative ad interventi diversi da quelli
indicati al titolo
II
presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono istruite
con
riferimento
alle norme di cui al r.r. 1/1981.
7.
I piani di gestione forestale autorizzati prima dell’entrata in vigore del
presente
regolamento
restano validi per l’intero periodo in essi indicato. In caso di mancato
rispetto
degli adempimenti previsti dai piani stessi si applicano le sanzioni indicate
all’articolo
7, comma 8.
8.
Nel caso di alberi morti tutelati ai sensi del l’articolo 12, comma 2 della
l.r. 28/2001
l’autorizzazione
all’abbattimento è sostituito dal nulla osta. Il parere di cui all’articolo 3,
comma
4 della l.r. 28/2001 è rilasciato entro trenta giorni lavorativi. Nel caso di
abbattimento
di alberi senza l’autorizzazione l’ente competente per territorio prescrive il
reimpianto
ai sensi dell’articolo 48, comma 4 dell l.r. 28/2001, stabilendo modalità,
tempi
e quantità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della l.r. 28/2001.
9.
Il materiale forestale di moltiplicazione già in possesso dei vivai prima
dell’entrata in
vigore
del presente regolamento può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base
delle
norme vigenti precedentemente all’emanazione della l.r. 28/2001.
10.
Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività vivaistica-forestale rilasciate
ai sensi
della
legge 22 maggio 1973, n.269 restano valide sino alle determinazione che
verranno
assunte
dalla Giunta regionale su proposta della Commissione tecnico-consultiva.
11.
Il disposto dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 28/2001 ed il riferimento al
tecnico
abilitato
all’esercizio della professione riportato nel regolamento è applicato in
armonia
con
quanto stabilito dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed
integrazioni.
12.
Fermi restando i termini massimi di tempo stabiliti dal regolamento per il rilascio
delle
autorizzazioni, comprensivi anche dell’acquisizione di eventuali pareri, gli
enti
competenti
per territorio possono, anche in deroga alle norme del presente regolamento
disciplinare
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro conferite.
Art.
109.
(Applicazione
dell’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29)
1.
Per gli interventi relativi alle materie indicate all’articolo 8 della l.r.
28/2001 che
ricadono
nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968
e
nelle
zone dove sono previsti insediamenti commerciali la competenza è del sindaco ai
sensi
dell’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.
Art.
110.
(Piani
di coltura e conservazione)
1.
I piani di coltura e conservazione di cui all’articolo 10 della legge 27
dicembre 1977
n.
984, sono approvati dall’ente competente per territorio entro novanta giorni
dalla loro
presentazione
e devono contenere:
a)
descrizione dell’azienda e inquadramento stazionale;
b)
interventi selvicolturali previsti nei successivi dieci anni;
c)
imboschimenti e rimboschimenti previsti;
d)
impianti di arboricoltura da legno previsti;
e)
interventi previsti di costruzione e miglioramento della viabilità forestale;
f)
tempistica di attuazione dei singoli interventi previsti nel decennio;
g)
planimetria catastale a scala non inferiore a 1:5.000 con localizzazione degli
interventi
previsti.
2.
L’esecuzione dei singoli interventi è subordinata al rispetto delle
prescrizioni e
procedure
previste dal presente regolamento.
3.
I PGF, di cui all’articolo 7, hanno valore di piani di coltura e conservazione.
Art.
111.
(Tariffe)
1.
Nell’allegato Z è riportata la tabella contenente le tariffe previste
dall’articolo 48,
comma
3 della l.r. 28/2001.
Art.
112.
(Abrogazioni)
1.
È abrogato il r.r.
1/1981.
2.
È abrogata la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 1996, n. 8219.
APPENDICE
AL TESTO
GLI
ALLEGATI NON SONO ACQUISITI NEL SITO.
ALLEGATO
A
Verifica
della copertura arborea forestale
ALLEGATO
B
Comunicazione
di taglio
ALLEGATO
C
Progetto
di taglio
ALLEGATO
D
Struttura
del Piano Pluriennale dei Tagli (PPT)
ALLEGATO
E
Struttura
del Piano di Gestione Forestale (PGF)
ALLEGATO
F
Struttura
del Piano Forestale Comprensoriale (PFC)
ALLEGATO
G
Richiesta
di autorizzazione
ALLEGATO
H
Comunicazione
di intervento
ALLEGATO
I/a
Capitolato
tecnico per formazioni governate a ceduo
ALLEGATO
I/b
Capitolato
tecnico per formazioni governate a fustaia
ALLEGATO
J/a
Verbale
di consegna
ALLEGATO
J/b
Verbale
di misurazione
ALLEGATO
J/c
Prospetto
dei danni
ALLEGATO
K/a
Verbale
di collaudo
ALLEGATO
L
Progetto
di taglio per i castagneti da frutto
ALLEGATO
M
Schema
tipo per la redazione del piano colturale per impianti di arboricoltura da
legno
ALLEGATO
N
Elenco
specie forestali sottoposte alle norme previste per i materiali forestali
di
moltiplicazione (vivaistica)
ALLEGATO
O
Modelli
per la predisposizione del registro di carico e scarico
ALLEGATO
P
Numero
massimo di piantine certificabili ottenibili da 1000 g di semi forestali
ALLEGATO
Q
Modello
A
CERTIFICATO
PRINCIPALE D’IDENTITÀ PER I MATERIALI DI
MOLTIPLICAZIONE
PROVENIENTI DA FONTI DI SEMI E SOPRASSUOLI
Modello
B
CERTIFICATO
PRINCIPALE D’IDENTITÀ PER I MATERIALI DI
MOLTIPLICAZIONE
PROVENIENTI DA ARBORETI DA SEME O GENITORI
Modello
C
Certificato
principale d’identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da cloni e
miscugli
di cloni
ALLEGATO
R
Cartellino
identificativo del materiale di moltiplicazione
MODELLO
A - Piante e parte di piante
MODELLO
B - Sementi
ALLEGATO
S
Indicazioni
per la redazione del disciplinare di gestione dei boschi, degli arboreti e
delle
piante
da seme
ALLEGATO
T
Punteggi
per l’attribuzione delle ditte boschive alle fasce
ALLEGATO
U
Elenco
specie arboree tutelate
ALLEGATO
V
Elenco
specie arbustive ed erbacee tutelate
ALLEGATO
W
Elenco
specie arboree utilizzabili per imboschimenti, rimboschimenti
e
impianti di arboricoltura da legno
ALLEGATO
Z
Tariffe
dei valori degli alberi presenti nelle fustaie e delle matricine
Regolamento
regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto
comma
della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale
22
novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Bocci nella seduta del 20
novembre
2002,
deliberazione n. 1622.