L.R.
28 GENNAIO 2003, N. 2
"Istituzione
di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo
determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del
decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in
favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 12 febbraio 2003, n. 6
TITOLO
I
NORME
GENERALI
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La presente legge ha come finalità:
a)
il pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Regione e
dagli enti locali nell'ambito della ricostruzione post-terremoto;
b)
la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo determinato
per la ricostruzione post-sisma, assunto in data antecedente al 30 giugno 2002,
che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 6 ter
della legge 11 dicembre 2000, n. 365.
TITOLO
II
PERSONALE
IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE
ARTICOLO
2
(Ruolo
speciale transitorio)
1.
Il personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato presso la
Regione Umbria, assunto per le esigenze connesse al sisma, in servizio presso
le strutture regionali alla data di entrata in vigore della presente legge e
risultato idoneo nei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è
immesso a domanda, previo scorrimento delle graduatorie concorsuali formulate
per i diversi profili professionali, in un ruolo speciale transitorio,
corrispondente alle medesime categorie retributive del ruolo unico regionale,
nei profili professionali per i quali è avvenuta l'assunzione.
2.
La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di
personale prevista dalla normativa regionale in materia di organizzazione e
personale e dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone
l'inserimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli ordinari dell'ente,
entro il limite del cinquanta per cento delle risorse finanziarie resesi
disponibili a seguito della vacanza di posti.
3.
Il ruolo speciale transitorio cessa con l'esaurimento del contingente di cui
all'articolo 3.
ARTICOLO
3
(Contingente
del ruolo speciale transitorio)
1.
Il contingente del ruolo speciale transitorio è distinto nelle categorie
professionali B, C, D e non può superare le novantacinque unità complessive.
2.
La Giunta regionale aggiorna annualmente il contingente di cui al comma 1.
ARTICOLO
4
(Personale
del ruolo speciale transitorio)
1.
Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi dell'articolo 2
continua a svolgere la propria attività presso le strutture regionali di assegnazione, secondo il piano
di utilizzazione approvato annualmente dalla Giunta regionale, con riferimento
alla completa attuazione dei programmi operativi relativi alla ricostruzione
post-sisma e alla prevenzione sismica,
secondo una idonea distribuzione dello stesso tra le strutture
regionali.
TITOLO
III
PERSONALE
IN SERVIZIO PRESSO ENTI LOCALI ED ENTI STRUMENTALI
ARTICOLO
5
(Accordo
di programma)
1.
Gli enti locali, gli enti strumentali
della Regione e degli enti locali, per la copertura dei posti vacanti, anche di
nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle
risorse umane, possono stipulare tra
loro specifici accordi di programma finalizzati all'assunzione del
personale già assunto con contratto a
tempo determinato, presso altro ente, risultato idoneo ai concorsi di cui alla
legge n. 365/2000.
ARTICOLO
6
(Priorità
nell'utilizzo del personale)
1.
La Regione e gli enti di cui all'art. 5 prima di procedere ad assunzioni di
personale, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 30 marzo 1998 n. 61,
sono tenuti all'utilizzo del personale già assunto per effetto della medesima
norma mediante:
a)
mobilità fra enti;
b)
attingimento dalle graduatorie scaturite dai concorsi indetti ai sensi della
legge n. 365/2000;
c)
indizione di apposite selezioni finalizzate alla costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato, riservate ai lavoratori socialmente utili impiegati
dalla Regione Umbria nel Progetto EMERICO, parte A e titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Umbria, alla data di
indizione delle predette selezioni.
ARTICOLO
7
(Proroga
dei contratti di lavoro)
1.
Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal
superamento dell'emergenza conseguente alla crisi sismica del 26 settembre
1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2005,
entro i limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate dalla Regione.
ARTICOLO
8
(Applicabilità)
1.
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al personale di
cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno 25 luglio 2001, n.
3144.
TITOLO
IV
NORMA
FINALE
ARTICOLO
9
(Norma
finanziaria)
1.
Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti nel titolo II
della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dei fondi indicati
nell'articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, secondo le
disponibilità previste dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché
dall'articolo 52, comma 25, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con
imputazione alla unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Gestione
della risorsa umana" del bilancio annuale 2003.