L.r. 24 marzo 2003, n. 3

 

Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione dell’Umbria per l’esercizio finanziario 2001.

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 26 marzo 2003, n. 13 – S.S.

 

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. È approvato il rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2001, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

 

Art. 2

(Entrate di competenza

del conto del bilancio 2001)

 

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell’esercizio finanziario 2001,  ammontano a complessive  L. 7.420.137.687.462, di cui riscosse L. 5.649.561.357.060 e rimaste da  riscuotere L. 1.770.576.330.402.

 

Art. 3

(Spese di competenza del conto

del bilancio 2001)

 

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell’esercizio finanziario 2001 ammontano a complessive L. 7.168.791.453.201, di cui pagate L. 5.603.925.412.242 e rimaste da pagare L. 1.564.866.040.959.

 

 

Art. 4

(Residui attivi e passivi di competenza accertati

alla chiusura dell’esercizio 2001)

 

1. I residui attivi e passivi formatisi nell’esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a)  somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio sulle entrate di competenza accertate L. 1.770.576.330.402;

b)  somme rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio sulle spese di competenza impegnate L. 1.564.866.040.959.

 

Art. 5

(Residui attivi degli esercizi 2000 e precedenti accertati
alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001)

 

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2000 e precedenti, durante l’anno 2001,  presenta i seguenti risultati finali:

a)  consistenza al 1 gennaio 2001 L. 3.599.302.909.721;

b)  accertamento nel 2001 di maggiori residui attivi L. 2.988.672.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a L. 3.599.305.898.393, è così articolato:

a)      riscossi durante l’anno 2001 L. 2.321.279.992.318;

b)     eliminati per insussistenza L. 10.361.588.246;

c)  rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2001 L. 1.267.664.317.829.

 

Art. 6

(Residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001)

 

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti, durante l’anno 2001, presenta come risultato finale una consistenza al 1 gennaio 2001 di L.  2.732.358.826.042, di cui:

a)  pagati durante l’anno 2001 L.  2.034.577.779.716;

b)  eliminati per insussistenza o prescrizione L. 29.730.078.243;

c)  eliminati per perenzione L. 14.707.999.030;

d)  rimasti da pagare al 31 dicembre 2001 L.  653.342.969.053.

 

Art. 7

(Situazione amministrativa)

 

1. Il disavanzo finanziario alla  chiusura dell’esercizio finanziario 2001 è determinato nell’importo di L. 112.769.317.727, come evidenziato dai seguenti dati:

a)  fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio L. 384.964.265.508;

b)  residui attivi per un totale di L. 3.038.240.648.231, di cui:

1) della competenza dell’esercizio 2001, L. 1.770.576.330.402;

2) degli esercizi 2000 e precedenti, L.  1.267.664.317.829;

c)  residui passivi per un totale di L. 2.218.209.010.012, di  cui:

1) della competenza dell’esercizio 2001, L. 1.564.866.040.959;

2)          degli esercizi 2000 e precedenti, L. 653.342.969.053;

d)  saldo attivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001 L. 1.204.995.903.727, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) c);

e)  somme da reiscrivere alla competenza dell’esercizio 2002 a norma dell’articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, L. 1.316.965.221.454;

f)   quote di fondi speciali dell’anno 2001, da utilizzare nell’esercizio 2002, ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 13/2000,  L. 800.000.000;

g)  disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2001 L. 112.769.317.727, determinato come somma algebrica delle lettere  d), e), f).

 

Art. 8

(Conto di  tesoreria)

 

1. Il conto reso dal Tesoriere per l’esercizio finanziario 2001 presenta i seguenti dati finali:

a)  fondo di cassa al 1 gennaio 2001 L. 52.626.108.088;

b)  riscossioni per un totale di L. 7.970.841.349.378, di cui:

1)  in conto competenza L. 5.649.561.357.060;

2)  in conto residui attivi L. 2.321.279.992.318;

c)  pagamenti per un totale di L. 7.638.503.191.958, di cui:

1)    in conto competenza, L. 5.603.925.412.242;

2)    in conto residui passivi, L.  2.034.577.779.716;

d)   fondo di cassa al 31 dicembre 2001 L. 384.964.265.508.

 

Art. 9

(Conto del patrimonio)

 

1. È approvato il conto del patrimonio per l’esercizio finanziario 2001, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

 

a)      Attività:

 

1)

Immobilizzazioni

L. 1.299.456.488.110;

 

2)

Attivo circolante

L. 3.439.282.622.587;

 

 

Totale attività

L. 4.738.739.110.697;

 

 

 

 

b)     Passività:

 

1)

Patrimonio netto

L. 1.053.227.800.185;

 

2)

Debiti

L. 3.664.720.128.345;

 

3)

Ratei e risconti

L.      20.791.182.167;

 

 

Totale passività

L. 4.738.739.110.697.

 

Art. 10

(Conto economico)

 

1.      È approvato il conto economico per l’esercizio finanziario 2001, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

 a)

Proventi della gestione

L. 2.567.402.249.334;

 b)

Costi della gestione

L. 2.400.530.297.346;

 

Risultato della gestione    (a-b)

L.    166.871.951.988;

 c)

Proventi da contributi e trasferimenti

L.    947.506.619.283;

 d)

Costi della gestione vincolata 

L.    783.997.980.128;

 

Risultato della gestione vincolata (c-d)

L.    163.508.639.155;

 e)

Proventi ed oneri finanziari

L.     -75.199.490.339;

 f)

Proventi ed oneri straordinari

L.      21.772.945.902;

 

Risultato economico dell'esercizio (a-b)+         (c-d)+e+f

L.    276.954.046.706.

 

Art. 11

(Conto consuntivo del Consiglio regionale)

 

1. Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2001 del Consiglio regionale, approvato dal Consiglio regionale con  deliberazione n. 262 del 16 dicembre 2002, espone i seguenti dati riassuntivi finali:

 

a) Fondo cassa al 31/12/2001             L.       3.755.957.451

 

b) Residui attivi per un totale            L.          244.226.840

    di cui:                                           

1) della competenza

     dell’esercizio 2001                    L.          234.713.348

2) degli esercizi 2000

     e precedenti                                L.              9.513.492






c) Residui passivi per un totale         L.       3.422.994.421

    di cui:                                                                                     

1) della competenza

     dell’esercizio 2001                    L.       2.252.012.323

2) degli esercizi 2000

     e precedenti                                L.       1.170.982.098

 

d) Saldo attivo alla chiusura

dell’esercizio finanziario 2001     L.          577.189.870

 

e) Avanzo finanziario alla chiusura

     dell’esercizio 2001                          L.          577.189.870

 

Art. 12

(Allegati)

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 3, della legge regionale n. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

a)      la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88 della legge regionale 13/2000 (Allegato “O”);

b)            la relazione del Collegio dei revisori  (Allegato “O”-1);

c)      la relazione relativa ai controlli previsti dall’articolo 47, comma 3, dello Statuto (Allegato “O”-2);

d)     i rendiconti degli enti di cui all’articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2000 – ALLEGATO N - i cui dati riassuntivi sono esposti, per l’anno 2000 nell’appendice n. 1 – di cui al numero 1 - e per l’anno 2001  nelle appendici nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, - di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 - di seguito indicati:

1) APPENDICE N. 1 - Centro per le pari opportunità tra uomo e donna, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni;

2) APPENDICE N. 2 - Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni;

3) APPENDICE N. 3 - Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) APPENDICE N. 4 - Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) APPENDICE N. 5 - Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.), istituito con  legge regionale 13 agosto 1984, n. 35;

6) APPENDICE N. 6 -  Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni;

7) APPENDICE N. 7 - Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive modificazioni;

8) APPENDICE N. 8 - Centro per le pari opportunità tra uomo e donna, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni;

9) APPENDICE N. 9 - Azienda di promozione turistica  dell'Umbria (APT), istituita con legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;

10) APPENDICE N. 10 - Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), istituita con legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 e successive modificazioni;

11)  APPENDICE N. 11 - Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni;

12)  APPENDICE N. 12 - Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (CEDRAV), istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24;

13)     APPENDICE N. 13 - Agenzia Umbria lavoro, istituita con legge regionale 25 novembre 1998, n. 41;

14)     APPENDICE N. 14 – Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 e successive modificazioni;

e)      i bilanci di esercizio 2001 delle società a partecipazione finanziaria della Regione, di cui all’articolo 52, comma 5, della legge regionale n. 13/2000 – ALLEGATO N - i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici A, B, C, D ed E - di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 - di seguito indicati:

1) APPENDICE A - Umbraflor srl.;

2)             APPENDICE B - Sviluppumbria s.p.a.;

3)             APPENDICE C - Centro Multimediale di Terni s.p.a.;

4)             APPENDICE D - Ferrovia centrale umbra;

5)APPENDICE E - Società  Webred s.p.a..