Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Legge finanziaria 2003.
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 2 aprile 2003, n. 14 – S.S.
Titolo I
DISPOSIZIONI Dl CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel
DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo
2003-2005 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo,
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale
vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto
della programmazione economico- finanziaria regionale.
Art. 2
(Ricorso al mercato)
1. Per l’anno 2003 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario
del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro
37.457.200,00.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente
determinato in euro 37.175.500,00 ed in euro 37.175.500,00.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 3
(Proroga dei termini)
1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 2000 alla
Regione dell’Umbria, viene effettuato entro il 31 dicembre 2004.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERlA DI SPESA
Art. 4
(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994,
n. 35 di cui alla tabella “C” allegata alla presente legge per un importo di
euro 206.500,00, iscritta nella Unità Previsionale di Base (di seguito
denominata U.P.B.) 7.2.011 “Attività istituzionali”, è vincolata all’incremento
del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico
agroalimentare dell’Umbria.
Art. 5
(Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di
432.790,88 euro annui iscritta nella U.P.B. di spesa 8.1.015, di cui alla
tabella “B” allegata alla suddetta legge, per l’attuazione delle norme in
materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi
per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.
2. I rapporti della Regione con I’INAIL e I’INPS sono definiti con
apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione
degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione
delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello
Stato.
Art. 6
(Disposizioni per gli Enti dipendenti)
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per
l’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli
stanziamenti previsti nella allegata Tabella “C”.
2. La disposizione di cui all’articolo 12 della presente legge si applica
anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 7
(Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in
locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, la somma di euro 1.000.000,00 iscritta nella U.P.B. 03.2.007 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione
al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto
nell’allegata tabella “C”.
Titolo IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 8
(Finanziamento di programmi comunitari)
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al
cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale la somma di euro 6.091.588,87 per
l’anno 2003, 7.303.689,00 per l’anno 2004 e 7.380.068,00 per l’anno 2005.
Art. 9
(Finanziamento progetto interregionale Young e Save)
1. Per l’anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 20.658,27 per il
cofinanziamento del progetto interregionale Young e Save con imputazione alla
U.P.B. 08.1.013 denominata “Informazione e tutela dei consumatori.”
Art. 10
(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato
promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18
dicembre 1996)
1. Per l’anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 550.000,00 per il cofinanziamento
del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo
sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione
alla U.P.B. 07.2.012 (Cap. 7824/8020).
Titolo V
NORME FINALI
Art. 11
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2003-2005 restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nelle tabelle “A e “B”, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la
presente legge, sono indicate nella tabella “C” allegata alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano
determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella tabella “D” allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli
impegni di spesa nell’anno 2003, a carico di esercizi futuri è consentita nei
limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa
in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti
nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 12
(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale
estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di
destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione
dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
Art. 13
(Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000,
n. 13)
1. Le disposizioni previste all’articolo 4 della legge regionale 16
luglio 2001 n.17 sono estese all’esercizio finanziario 2003.
Art. 14
(Copertura finanziaria)
1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte
per l’anno 2003 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2003 e per
gli anni 2004 e 2005 nel bilancio pluriennale 2003/2005.
ALLEGATO 1:
APPENDICE AL TESTO:
I seguenti allegati non sono acquisiti nel sito:
"TABELLA A (Art. 29 comma 1 L.R. 13/2000): Quantificazione
degli importi da includere nel fondo speciale di parte corrente
per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso"
"TABELLA B (Art. 29 comma 1 L.R. 13/2000): Quantificazione
degli importi da includere nel fondo speciale in conto capitale
per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso"
"TABELLA C (Art. 27 comma 3 lett. c) L.R. 13/2000):
Stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria"
"TABELLA D (Art. 27 comma 3 lett. d) L.R. 13/2000): Importi da
iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a
carattere pluriennale"