Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario
2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005.
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 2 aprile 2003, n. 14 – S.S. n. 2
Art.
1
(Stato
di previsione dell’entrata)
1.
Lo stato di previsione dell’entrata della Regione Umbria per l’anno finanziario
2003 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro
4.577.429.950,43 in termini di competenza e in euro 5.444.987.815,09 in termini
di cassa.
2.
Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle
imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione
delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2003 secondo lo stato
di previsione di cui al comma 1.
3.
Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
l’articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio
di previsione 2003 è determinata così come previsto dallo stato di previsione
delle entrate (Tabella A).
Art.
2
(Stato
di previsione della spesa)
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l’anno finanziario
2003 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro
4.577.429.950,43 in termini di competenza e in euro 5.444.987.815,09 in termini
di cassa.
2.
È autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2003 entro il limite
degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al
comma 1.
3.
È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2003 entro
il limite degli. stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di
cui al comma 1.
4.
Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
l’articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte
spesa del bilancio di previsione 2003 è determinata così come previsto dallo
stato di previsione delle spese (Tabella B).
Art.
3
(Quadro
generale riassuntivo)
1.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2003
annesso alla presente legge.
Art.
4
(Destinazione
dell’avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell’entrata)
1.
L’avanzo finanziario di euro 720.917.340,20 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello
stato di previsione dell’entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di
entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l’esercizio 2002, è
destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente
legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno
apportate con la legge di assestamento del bilancio 2003 in base, alle
operazioni di chiusura dell’esercizio precedente.
Art.
5
(Risorse
destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2003)
1.
Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2003
ammontano a euro 1.144.046.682,00 e sono destinate agli interventi indicati
nella Tab. M) allegata alla presente legge.
Art.
6
(Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per
l’anno 2003, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle
unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell’entrata che
della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti
infruttiferi intestati “Regione Umbria” presso la Tesoreria centrale e
provinciale dello Stato.
2.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell’articolo 46, comma 3
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ad effettuare variazioni
compensative fra le unità previsionali di base individuate nell’elenco n. 3)
allegato alla presente legge.
Art.
7
(Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42
comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate
nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge.
2.
Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per
consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa a norma dell’articolo 82, comma 3, della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
8
(Fondo
di riserva per le spese impreviste)
1.
In osservanza dell’articolo 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è
approvato l’elenco n. 2 allegato alla presente legge.
Art.
9
(Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 44 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 è stabilito per l’anno 2003 in euro 77.227.194,06 e
iscritto nella U.P.B. 16.1.002.
Art.
10
(Autorizzazione
al ricorso all’indebitamento)
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale
dell’esercizio 2003, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale di
contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento
fino all’importo complessivo di Euro 37.457.200,00 per una durata massima di
anni 30 ed entro il limite di spesa di Euro 250.000,00 per l’anno 2003 e di
Euro 3.200.000,00 per gli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di
base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2003/2005 allegato (appendice
n. 1).
3.
Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1, della. legge 16 maggio 1970,
n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono
diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla
presente legge.
4.
Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio
2002, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con
l’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 è rinnovata
l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell’articolo 63
della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 uno o più mutui
ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo
complessivo di Euro 37.175.500,00 per una durata massima di anni trenta ed
entro il limite di spesa di Euro 1.250.000,00 per l’anno 2003 e Euro
3.200.000,00 per ciascuno degli anni successivi.
5.
Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di
base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2003/2005 allegato (appendice
n. 1).
6.
Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n.
281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4, sono diretti
al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente
legge.
7.
Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi
anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di
anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e successive modifiche e dell’articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ne determina le condizioni e le modalità, entro i limiti
stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa l’eventuale costituzione
di un fondo vincolato per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del
prestito obbligazionario.
8.
Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante
iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la
durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste
scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali
oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse.
Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti
creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell’operazione di
copertura dei rischi.
9.
In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare
mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di
ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni
in strumenti derivati presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del
servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio, con priorità
assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal
fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione
le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore
dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o
dell’operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate
a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al
pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali
somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
10.
La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione
dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all’ottenimento ed
all’aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del
prestito stesso.
11.
L’onere per l’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle
corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale
2003/2005.
Art.
11
(Estinzione
anticipata di mutui onerosi)
1.
La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente
contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento
attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad
estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a
condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la
contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di
importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente
e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione
degli oneri di ammortamento.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di
mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi
compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del
capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi
8, 9 e 10 dell’articolo 10.
3.
All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti
iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio
pluriennale 2003/2005 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei
quali si autorizza l’estinzione anticipata.
Art.
12
(Gestione
attiva del portafoglio di debiti)
1.
In relazione alle condizioni di mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio
di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare
in tutto o in parte il debito esistente, mediante operazioni di trasformazione
di scadenze e/o di tassi di interesse, attraverso l’uso di strumenti operativi
previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali
strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di
debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio-costi.
2.
Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
dell’articolo 10, comma 9.
Art.
13
(Cessione
dei crediti)
1.
ln relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla
cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi
anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 30 aprile
1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni e
ponendo in essere tutte le procedure necessarie all’esecuzione.
2.
All’onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che
saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio
pluriennale 2003/2005.
Art.
14
(Spese
per la edizione di cataloghi scientifici)
1.
L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di
euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell’unità previsionale di base
10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo
accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.
Art.
15
(Interventi
connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - L.R. 18 aprile
1997, n. 14)
1.
L’assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a euro 3.873.400,00 a
valere sulla quota di stanziamenti iscritti in corrispondenza dell’unità
previsionale di base 02.2.001 “Interventi su immobili regionali” e 11.2.002
“investimenti in favore dell’occupazione” dello stato di previsione della spesa
è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta
nella U.P.B. 4.01.001.
Art.
16
(Spese
per la carta tecnica regionale)
1.
L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di
euro 103.300,00 della unità previsionale di base 05.1.008 della parte spesa del
bilancio 2003 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente
entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.
Art.
17
(Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati)
1.
Per l’anno 2003 sono autorizzate, a norma dell’articolo 76 comma 2, della legge
regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a favore
dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa
indicate nella Tab. P) allegata alla presente legge.
Art.
18
(Rinuncia
alla riscossione di entrate
di
modesta entità)
1.
In relazione al disposto dell’articolo 65 della legge regionale di contabilità
28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel
corso dell’anno 2003 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in
materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il
loro ammontare non superi l’importo di euro 17,00.
2.
Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato
dall’emissione dell’avviso di notifica, ove previsto.
Art.
19
(Modifica
descrizione capitoli di bilancio)
1.
La descrizione del capitolo 5945 dell’U.P.B. 05.1.013 della spesa è sostituita
dalla seguente: “Spese per interventi ed iniziative di recupero,
valorizzazione, tutela ambientale e sviluppo sostenibile.”.
2.
La descrizione del capitolo di spesa 5855 – U.P.B. 05.1.006 è sostituita dalla
seguente: “Spese per supporti tecnico conoscitivi, per studi e ricerche in
materia di programmazione territoriale e per azioni volte alla valorizzazione
delle infrastrutture per la tecnologia dell’informazione e della comunicazione.
L.R. 24 marzo 2000, n. 27.”.
Art.
20
(Approvazione
del bilancio pluriennale 2003-2005)
1.
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003/2005
secondo le risultanze contenute nell’appendice n. 1 della presente legge.
Art.
21
(Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione)
1.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 della legge regionale di
contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i
bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Istituto
per la storia dell’Umbria contemporanea di cui alle leggi regionali 14 febbraio
1995, n. 6 e, 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 2);
b) Agenzia
umbria ricerche di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n.
3);
c) Agenzia
di promozione turistica dell’Umbria di cui alla legge regionale 19 novembre
2001, n. 29 (Appendice n. 4);
d) Centro
per le pari opportunità di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e
successive modificazioni e integrazioni (Appendice n. 5);
e) Agenzia
regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)
di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni (Appendice n. 6);
f) Agenzia
umbria lavoro (A.U.L.) di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41
(Appendice n. 7);
g) Agenzia
per il Diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) di cui alla legge
regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 8);
h) Centro
per la Documentazione e la Ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra
(C.E.D.R.A.V.) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n.
9);
i) Centro
studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
(Appendice n. 10);
j) Agenzia
per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informazione
e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla
legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 11);
k) Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) di cui alla legge
regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Appendice n. 12).
ALLEGATO 1:
APPENDICE AL TESTO:
I seguenti allegati non sono acquisiti nel sito:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
«TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA»
«TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA»
«TABELLA C - Verifica della prescrizione di cui all’art. 36,
comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA D - Equilibrio del bilancio di cassa - art. 36, comma
4, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA E - Destinazione del mutuo di € 37.457.200,00 la cui
assunzione è stata autorizzata con l’art. 10 della legge di
bilancio»
«TABELLA F - Situazione dei mutui passivi»
«TABELLA G - Determinazione del limite massimo di
indebitamento - art. 23, D.lgs.
28 marzo 2000, n. 76»
«TABELLA H - Destinazione del mutuo di € 37.175.500,00
iscritto all’UPB 5.01.001 dello stato di previsione dell’entrata ai
sensi dell’art. 36, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA I - Destinazione dell’avanzo finanziario iscritto
all’UPB 0.01.002 dell’entrata ai sensi dell’art. 82, comma 6,
della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (Ripiano bilancio 2002)»
«TABELLA L - Entrate e spese tra loro correlate triennio
2003/2004/2005 (competenza) - art. 38, comma 5, L.R. 28
febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA M - Risorse destinate al finanziamento della spesa
sanitaria regionale per l’anno 2003»
«TABELLA N - Raffronto delle entrate derivanti da assegnazioni
statali per l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato, con le
spese aventi la destinazione di cui alle assegnazioni
medesime - art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA O - Previsioni relative alle spese da effettuarsi da
parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate
dalla Regione - art. 38, comma 5,
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA P - Importo massimo in ragione annua delle
aperture di credito da autorizzare da parte della Giunta
regionale a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 76,
comma 2, L.R. 28 febbraio 2000, n.13»
«TABELLA Q - UPB del bilancio regionale rilevanti ai fini I.V.A.»
«TABELLA R - Riclassificazione della spesa per categorie
secondo l’analisi economica - art. 38, comma 3, lett. a), L.R. 28
febbraio 2000, n.13»
«TABELLA S - Riclassificazione della spesa per sezioni
secondo l’analisi funzionale - art. 38, comma 3, lett. b), L.R. 28
febbraio 2000, n.13»
«TABELLA T - Collegamenti tra criteri di ripartizione - art. 38,
comma 3, lett. c), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA U - Classificazione COFOG - art. 38, comma 4, L.R.
28 febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA V - Suddivisione delle UPB per capitoli - art. 39, L.R.
28 febbraio 2000, n. 13»
«TABELLA Z - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie
prestate dalla Regione stessa a favore di Enti e/o di altri
soggetti — art.32, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13»
«ELENCO N. 1 - Spese obbligatorie - art. 42, comma 4, L.R. 28
febbraio 2000, n.13»
«ELENCO N. 2 - Spese impreviste - art. 43, comma 3, L.R. 28
febbraio 2000, n.13»
«ELENCO N. 3 - UPB collegate ai fini delle variazioni
compensative - art. 46, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n.13»
«APPENDICE N. 1 - BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Quadro generale riassuntivo
Parte entrata
Parte spesa
Riepiloghi parte entrata
Riepiloghi parte spesa»
«APPENDICE N. 2 - ISTITUTO PER LA STORIA DELL’UMBRIA
CONTEMPORANEA
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 3 - AGENZIA UMBRIA RICERCHE
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 4 - AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA
DELL’UMBRIA
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 5 - CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(CPO)
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 6 - AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO
SVILUPPO E L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (A.R.U.S.I.A.)
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 7 - AGENZIA UMBRIA LAVORO (A.U.L.)
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 8 - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO (A.Di.S.U.)
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 9 - CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E
LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA
DORSALE APPENNINICA UMBRA (C.E.D.R.A.V.)
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 10 - CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 11 - AGENZIA PER LA PROMOZIONE E
L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE,
L’INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO
SOCIO-SANITARIO (S.E.D.E.S.)
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»
«APPENDICE N. 12 - AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.)
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
(riepiloghi)»