REG. REG. 9 GENNAIO 2003,
N. 1
«Modalità di effettuazione
dei controlli relativi all’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura
e nella florivivaistica».
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 22 gennaio
2003, n. 3
LA GIUNTA
REGIONALE
ha
approvato.
LA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il
seguente regolamento:
Art. 1
(Controlli
amministrativi delle comunità montane)
1. Le
comunità montane, in attuazione dell'art.110, comma 1, lettera f) della legge
regionale
2 marzo 1999, n.3, del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e della
deliberazione
della Giunta regionale 28 novembre 2001, n. 1519, ai fini della verifica
della
dichiarazione di avvenuto impiego dei carburanti agevolati, propedeutica alla
concessione
del beneficio, sono tenuti a:
a) esaminare
le dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi dell’art. 6 del D.M. 454/2001
relative
ai consumi e all’utilizzo di carburanti agricoli agevolati;
b)
controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei
limiti
determinati
in fase di assegnazione;
c)
verificare le rimanenze di prodotti dichiarati;
d)
effettuare eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che
usufruiscono di aiuti
comunitari.
L’accertamento è altresì finalizzato a verificare che, per le stesse
lavorazioni
effettuate sui medesimi terreni, non sussistano duplicazioni di assegnazioni
di oli
minerali agevolati.
Art. 2
(Comunicazioni
susseguenti ai controlli amministrativi)
1. Le
comunità montane, entro trenta giorni dall’avvenuto accertamento ai sensi
dell'art.1,
comunicano alla struttura regionale competente in materia di carburanti
agricoli
agevolati (U.M.A.) le anomalie riscontrate a seguito delle verifiche.
2. La
struttura regionale di cui al comma 1., qualora riscontri che le anomalie
costituiscono
irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all’Ufficio tecnico di
finanza
(U.T.F.) regionale competente.
Art. 3
(Controlli
presso le aziende effettuati dalle comunità montane)
1. Le
comunità montane competenti per territorio, verificano la corrispondenza tra
quanto
risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell’art. 2 e nelle
dichiarazioni
di cui all’art. 6 comma 6 del D.M. 454/2001 e quanto effettivamente
realizzato,
nonché vigilano sull’effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata
richiesta
l’ammissione al beneficio.
2. Per
l’espletamento dei compiti di cui al comma 1 le comunità montane utilizzano
soggetti
diversi da quelli preposti allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 1.
Art. 4
(Modalità
dei controlli)
1. La percentuale
dei beneficiari da sottoporre a controllo è pari almeno al 5% del totale
degli
stessi. Le comunità montane possono aumentare tale percentuale.
2. La
percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo, in rapporto alla diversa
componente
di rischio, è così ripartita:
a) il
venti per cento del campione riguarda aziende con quantitativo di carburante
assegnato
sino a duemila litri;
b) il
trenta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni comprese fra
duemilauno
e quattromila litri;
c) il
cinquanta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni superiori
a
quattromila
litri.
Art. 5
(Commissione
per il controllo a campione)
1.
Ciascuna comunità montana nomina una Commissione composta da:
a) il
dirigente competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) due
funzionari appartenenti alla stessa comunità montana.
2. La
commissione estrae i nominativi dei soggetti da sottoporre a controllo dagli
elenchi di
cui al punto 13 della D.G.R. 1519/2001 sulla base delle percentuali
individuate
dall’art. 4, comma 2.
3. La
commissione redige apposito verbale delle operazioni svolte.
Art. 6
(Verbale
di controllo)
1. I
funzionari incaricati effettuano i controlli alla presenza dei titolari delle
ditte o di
delegati
degli stessi, i quali possono proporre proprie osservazioni o dichiarazioni.
2. Il
verbale delle operazioni di controllo è redatto sul modello predisposto dalla
struttura
regionale competente e contiene la descrizione analitica delle operazioni
eseguite e
delle risultanze delle stesse, in applicazione di quanto previsto all’art. 3.
3. Il
verbale è sottoscritto dai funzionari incaricati e dai titolari o
rappresentanti della
ditta
sottoposta a verifica ai quali viene rilasciata copia, che ha valore di
comunicazione
formale.
Art. 7
(Comunicazioni
susseguenti agli accertamenti presso le aziende)
1. Le
comunità montane, comunicano ai sensi dell'art.3 entro trenta giorni
dall’avvenuto
accertamento,
alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli
agevolati
(U.M.A.) le risultanze dei sopralluoghi.
2. La
struttura regionale competente, qualora riscontri che le anomalie di cui al
comma
1
costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all’Ufficio
tecnico di
finanza
(U.T.F.) regionale competente.
Art. 8
(Vigilanza)
1.
L'Amministrazione regionale vigila sullo svolgimento delle procedure di
verifica dei
consumi,
assegnazione e controllo adottate dalle comunità montane eseguendo verifiche
a campione
su singoli beneficiari.
Art. 9
(Attività
della Regione in collaborazione con organismi dello Stato)
1. La
struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati
(U.M.A.)
collabora,
ove richiesto, con l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza per
l’eventuale
espletamento congiunto dei controlli previsti dall’art. 8 del D.M. 454/2001.
Il
presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.
È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento
della
Regione Umbria.
Data a
Perugia, addì 9 gennaio 2003
LORENZETTI
NOTE
-
Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121,
quarto
comma
della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale
22
novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Bocci nella seduta del 23
dicembre
2002,
deliberazione n. 1813.
AVVERTENZA
– Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note
redatte
dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria
della
Giunta
regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),
ai sensi
dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al
solo
scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali
è
operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui
trascritti.
NOTE (AL
TESTO DEL REGOLAMENTO)
Note
all’art. 1:
- Il testo
dell’art. 110, comma 1, lettera f) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3,
recante
“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e
locale
delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
del
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n.
15), è il
seguente:
«Art. 110.
(Funzioni
e compiti conferiti alle comunità montane)
1. Sono
trasferiti alle comunità montane i compiti e le funzioni amministrativi
relative:
Omissis
f) Alle
attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli, con esclusione
dei
compiti previsti dall’articolo 18 del D.M. 6 agosto 1963; Omissis.»
- La
deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2001, n. 519, recante
“Modifica
D.G.R. n. 7/01 concernente: Criteri determinazione prodotti petroliferi da
ammettere
alle agevolazioni fiscali – D.M. 24 febbraio 2000. Attuazione e nuove
modalità
operative conseguenti entrata in vigore L.R. n. 3/99”, è pubblicata nel S.O. n.
1
al B.U.R.
n. 1 del 2 gennaio 2002.
- Si riporta
il testo dell’art. 6 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454,
recante
“Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per
gli oli
minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e
piscicoltura
e nella florovivaistica.” (pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2001, n. 302):
«Art.6.
Tenuta del
libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati.
1.
Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo
rilasciato ai
sensi dell'articolo
3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per
l'agricoltura
presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo
5,
comma 1,
nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale,
annotandone
di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni
sono
convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il
deposito o da
un suo
delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.
2. Entro
la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di
riferimento,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul
libretto
richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi,
apponendovi
la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli
previsti
per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.
3. I
consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma
2,
specificando
l'area di intervento.
4. Le
imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel
libretto
di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per
provincia,
le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi
quantitativi
di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i
nominativi
degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state
effettuate
e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e
l'ubicazione
delle relative aziende.
5. Il
libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo
2219 del
codice
civile ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti
fiscali
a corredo,
per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.
6. Entro
il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di
controllo
presentano
all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni
di
categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi
agevolati
per i
quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi
utilizzati
nei
suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di
assegnazione
nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le
lavorazioni
eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le
generalità
dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.
7. Alla dichiarazione
prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con
le debite
annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente,
distintamente
per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i
relativi
consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai
quali si
riferiscono
le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo,
per
provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state
eseguite
le
lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per
ciascun
tipo di
coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle
fatture
relative
ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.
8. Gli
stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di
cessazione
dell'attività
nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di
decesso
del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.
Nell'ipotesi in
cui
residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono
indicati
anche gli
estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per
l'utilizzo
dei
prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali
si
intendono
cedere tali prodotti.»
Nota
all’art. 3, comma 1:
- Per il
testo dell’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454,
si vedano
le note all’art. 1.
Nota
all’art. 5, comma 2:
- Per la
delibera della Giunta regionale 28 novembre 2001, n. 1519, si vedano le note
all’art. 1
Nota
all’art. 9:
- Si
riporta il testo dell’art. 8 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454
(si
vedano le
note all’art. 1):
«Art.8.
Verifiche e controlli.
1. I
funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di
finanza, per
l'accertamento
della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente
regolamento,
eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma
1, e
verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente
regolamento
avvalendosi
dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.
2. Per
l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari
dell'Agenzia
delle
dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della
collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o
provinciale.»