REG. REG. 9 GENNAIO 2003, N. 1

 

«Modalità di effettuazione dei controlli relativi all’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florivivaistica».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 22 gennaio 2003, n. 3

 

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Controlli amministrativi delle comunità montane)

1. Le comunità montane, in attuazione dell'art.110, comma 1, lettera f) della legge

regionale 2 marzo 1999, n.3, del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e della

deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2001, n. 1519, ai fini della verifica

della dichiarazione di avvenuto impiego dei carburanti agevolati, propedeutica alla

concessione del beneficio, sono tenuti a:

a) esaminare le dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi dell’art. 6 del D.M. 454/2001

relative ai consumi e all’utilizzo di carburanti agricoli agevolati;

b) controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti

determinati in fase di assegnazione;

c) verificare le rimanenze di prodotti dichiarati;

d) effettuare eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di aiuti

comunitari. L’accertamento è altresì finalizzato a verificare che, per le stesse

lavorazioni effettuate sui medesimi terreni, non sussistano duplicazioni di assegnazioni

di oli minerali agevolati.

Art. 2

(Comunicazioni susseguenti ai controlli amministrativi)

1. Le comunità montane, entro trenta giorni dall’avvenuto accertamento ai sensi

dell'art.1, comunicano alla struttura regionale competente in materia di carburanti

agricoli agevolati (U.M.A.) le anomalie riscontrate a seguito delle verifiche.

2. La struttura regionale di cui al comma 1., qualora riscontri che le anomalie

costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all’Ufficio tecnico di

finanza (U.T.F.) regionale competente.

Art. 3

(Controlli presso le aziende effettuati dalle comunità montane)

1. Le comunità montane competenti per territorio, verificano la corrispondenza tra

quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell’art. 2 e nelle

dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 6 del D.M. 454/2001 e quanto effettivamente

realizzato, nonché vigilano sull’effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata

richiesta l’ammissione al beneficio.

2. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1 le comunità montane utilizzano

soggetti diversi da quelli preposti allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 1.

Art. 4

(Modalità dei controlli)

1. La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo è pari almeno al 5% del totale

degli stessi. Le comunità montane possono aumentare tale percentuale.

2. La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo, in rapporto alla diversa

componente di rischio, è così ripartita:

a) il venti per cento del campione riguarda aziende con quantitativo di carburante

assegnato sino a duemila litri;

b) il trenta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni comprese fra

duemilauno e quattromila litri;

c) il cinquanta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni superiori a

quattromila litri.

Art. 5

(Commissione per il controllo a campione)

1. Ciascuna comunità montana nomina una Commissione composta da:

a) il dirigente competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) due funzionari appartenenti alla stessa comunità montana.

2. La commissione estrae i nominativi dei soggetti da sottoporre a controllo dagli

elenchi di cui al punto 13 della D.G.R. 1519/2001 sulla base delle percentuali

individuate dall’art. 4, comma 2.

3. La commissione redige apposito verbale delle operazioni svolte.

Art. 6

(Verbale di controllo)

1. I funzionari incaricati effettuano i controlli alla presenza dei titolari delle ditte o di

delegati degli stessi, i quali possono proporre proprie osservazioni o dichiarazioni.

2. Il verbale delle operazioni di controllo è redatto sul modello predisposto dalla

struttura regionale competente e contiene la descrizione analitica delle operazioni

eseguite e delle risultanze delle stesse, in applicazione di quanto previsto all’art. 3.

3. Il verbale è sottoscritto dai funzionari incaricati e dai titolari o rappresentanti della

ditta sottoposta a verifica ai quali viene rilasciata copia, che ha valore di comunicazione

formale.

Art. 7

(Comunicazioni susseguenti agli accertamenti presso le aziende)

1. Le comunità montane, comunicano ai sensi dell'art.3 entro trenta giorni dall’avvenuto

accertamento, alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli

agevolati (U.M.A.) le risultanze dei sopralluoghi.

2. La struttura regionale competente, qualora riscontri che le anomalie di cui al comma

1 costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all’Ufficio tecnico di

finanza (U.T.F.) regionale competente.

Art. 8

(Vigilanza)

1. L'Amministrazione regionale vigila sullo svolgimento delle procedure di verifica dei

consumi, assegnazione e controllo adottate dalle comunità montane eseguendo verifiche

a campione su singoli beneficiari.

Art. 9

(Attività della Regione in collaborazione con organismi dello Stato)

1. La struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.)

collabora, ove richiesto, con l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza per

l’eventuale espletamento congiunto dei controlli previsti dall’art. 8 del D.M. 454/2001.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento

della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 9 gennaio 2003

LORENZETTI

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto

comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Bocci nella seduta del 23 dicembre

2002, deliberazione n. 1813.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note

redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della

Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),

ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è

operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui

trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Note all’art. 1:

- Il testo dell’art. 110, comma 1, lettera f) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3,

recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e

locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n.

15), è il seguente:

«Art. 110.

(Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane)

1. Sono trasferiti alle comunità montane i compiti e le funzioni amministrativi relative:

Omissis

f) Alle attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli, con esclusione

dei compiti previsti dall’articolo 18 del D.M. 6 agosto 1963; Omissis.»

- La deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2001, n. 519, recante

“Modifica D.G.R. n. 7/01 concernente: Criteri determinazione prodotti petroliferi da

ammettere alle agevolazioni fiscali – D.M. 24 febbraio 2000. Attuazione e nuove

modalità operative conseguenti entrata in vigore L.R. n. 3/99”, è pubblicata nel S.O. n. 1

al B.U.R. n. 1 del 2 gennaio 2002.

- Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454,

recante “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per

gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e

piscicoltura e nella florovivaistica.” (pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2001, n. 302):

«Art.6.

Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati.

1. Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per

l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5,

comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale,

annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni

sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da

un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.

2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di

riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul

libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi,

apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli

previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.

3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2,

specificando l'area di intervento.

4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel

libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per

provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi

quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i

nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state

effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e

l'ubicazione delle relative aziende.

5. Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 2219 del

codice civile ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali

a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo

presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni

di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati

per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati

nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di

assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le

lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le

generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.

7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con

le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente,

distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i

relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si

riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo,

per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite

le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun

tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture

relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione

dell'attività nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di

decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in

cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati

anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo

dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si

intendono cedere tali prodotti.»

Nota all’art. 3, comma 1:

- Per il testo dell’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454,

si vedano le note all’art. 1.

Nota all’art. 5, comma 2:

- Per la delibera della Giunta regionale 28 novembre 2001, n. 1519, si vedano le note

all’art. 1

Nota all’art. 9:

- Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (si

vedano le note all’art. 1):

«Art.8. Verifiche e controlli.

1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per

l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente

regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma

1, e verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento

avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.

2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'Agenzia

delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della

collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.»