REG. REG. 21 GENNAIO 2003,
N. 2
«Modalità di esercizio del
controllo sugli atti delle Comunanze e Università agrarie e delle altre
Associazioni agrarie».
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 28 gennaio
2003, n. 4
ha
approvato.
LA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il
seguente regolamento:
Art. 1.
(Struttura
regionale competente al controllo)
1. Il
controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università
agrarie e
delle
altre associazioni agrarie, comunque denominate, di seguito chiamate
"enti", è
esercitato
dal Servizio “Credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni”
della
Direzione regionale Attività produttive, di seguito denominato
"Servizio", in
attuazione
dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16.
Art. 2.
(Atti
soggetti a controllo)
1. Sono soggetti
al controllo gli atti degli organi degli enti di cui all’articolo 1
concernenti:
a) statuti
e loro modificazioni e integrazioni;
b)
regolamenti;
c) bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni;
d)
rendiconti della gestione;
e) atti di
programmazione e di pianificazione;
f) lista
degli utenti che compongono l'assemblea generale degli enti;
g) nomina
dei membri degli organi degli enti.
2. Gli
atti devono essere presentati o inviati al Servizio in duplice copia autentica,
contenente
l’indicazione dell’organo deliberante, del numero e della data dell’atto,
nonché
dell’oggetto, entro trenta giorni dalla data di adozione.
3.
Nell’ipotesi di mancata presentazione o trasmissione entro il termine di cui al
comma
2, gli
atti decadono automaticamente.
Art. 3.
(Modalità
del controllo)
1. Il
controllo di cui all'articolo 1 comporta la verifica della conformità dell’atto
allo
statuto
dell'ente, nonché alle norme vigenti, con particolare riferimento alla
competenza,
alla
regolarità della forma e della procedura, rimanendo esclusa ogni diversa
valutazione
dell’interesse
pubblico perseguito.
2.
Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo
comprende
la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli
degli atti
già adottati dagli enti stessi.
Art. 4.
(Esercizio
del controllo)
1. Il
Servizio, nell’esercizio della funzione di controllo adotta le seguenti
determinazioni:
a) visto
di legittimità;
b) richiesta
di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;
c)
annullamento parziale o totale.
2. Le
decisioni di annullamento e quelle di richiesta di chiarimenti ed elementi
integrativi
di giudizio devono essere motivate, con l’indicazione, rispettivamente, dei
vizi di
legittimità riscontrati o degli aspetti da chiarire o integrare.
3. Le
decisioni di annullamento sono definitive.
Art. 5.
(Esecutività
degli atti)
1. Gli
atti sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2 diventano esecutivi:
a) nell'ipotesi
che il Servizio adotti una determinazione favorevole nella forma del visto
di
legittimità, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto;
b)
nell'ipotesi che, nel termine di cui alla lettera a), il Servizio non adotti
alcuna
determinazione.
2. Il
termine previsto al comma 1, ai fini dell'esecutività degli atti, può essere
interrotto
una sola
volta se il Servizio chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
all’ente
interessato.
Il termine riprende a decorrere per intero a partire dalla data di ricevimento
dei
chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti.
3. In caso
di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, l'atto decade
automaticamente
se, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli
organi
dell’ente non forniscono i chiarimenti o gli elementi richiesti.
4. I
termini previsti dal presente articolo sono sospesi nei periodi compresi fra il
1° e il
31 agosto
e fra il 23 dicembre e il 6 gennaio di ciascun anno.
Art. 6.
(Comunicazione
delle decisioni)
1. Le
decisioni di cui all'articolo 4 devono essere comunicate agli enti entro e non
oltre
il
ventesimo giorno successivo non festivo a quello della loro adozione.
Art. 7.
(Pubblicazione)
1. Gli atti
soggetti a controllo sono affissi all’albo pretorio dell’ente che li ha
adottati
per un
periodo di quindici giorni, dalla data di adozione, salve le diverse previsioni
dello
statuto, relativamente alle deliberazioni adottate in via d’urgenza.
Il presente
regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria.
È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento
della
Regione Umbria.
Dato a
Perugia, addì 21 gennaio 2003
LORENZETTI
NOTE
-
Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121,
quarto
comma
della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale
22
novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Di Bartolo nella seduta del 15
gennaio
2003, deliberazione n. 14.
AVVERTENZA
– Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note
redatte
dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria
della
Giunta
regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),
ai sensi
dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al
solo
scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali
è
operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui
trascritti.
NOTE (AL
TESTO DEL REGOLAMENTO)
Nota
all’art. 1, comma unico:
- Il testo
dell’art. 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16, recante
“Soppressione
del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali”
(pubblicata
nel B.U.R. 9 ottobre 2002, n. 44), è il seguente:
«Art. 2
(Controlli
preventivi di legittimità)
1. Il
controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università
agrarie ed
associazioni
agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della
Giunta
regionale, da individuare tra quelle già esistenti, con atto amministrativo
della
Giunta regionale.»