REG. REG. 21 GENNAIO 2003, N. 2

 

«Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle Comunanze e Università agrarie e delle altre Associazioni agrarie».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 28 gennaio 2003, n. 4

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Struttura regionale competente al controllo)

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie e

delle altre associazioni agrarie, comunque denominate, di seguito chiamate "enti", è

esercitato dal Servizio “Credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni”

della Direzione regionale Attività produttive, di seguito denominato "Servizio", in

attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Art. 2.

(Atti soggetti a controllo)

1. Sono soggetti al controllo gli atti degli organi degli enti di cui all’articolo 1

concernenti:

a) statuti e loro modificazioni e integrazioni;

b) regolamenti;

c) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

d) rendiconti della gestione;

e) atti di programmazione e di pianificazione;

f) lista degli utenti che compongono l'assemblea generale degli enti;

g) nomina dei membri degli organi degli enti.

2. Gli atti devono essere presentati o inviati al Servizio in duplice copia autentica,

contenente l’indicazione dell’organo deliberante, del numero e della data dell’atto,

nonché dell’oggetto, entro trenta giorni dalla data di adozione.

3. Nell’ipotesi di mancata presentazione o trasmissione entro il termine di cui al comma

2, gli atti decadono automaticamente.

Art. 3.

(Modalità del controllo)

1. Il controllo di cui all'articolo 1 comporta la verifica della conformità dell’atto allo

statuto dell'ente, nonché alle norme vigenti, con particolare riferimento alla competenza,

alla regolarità della forma e della procedura, rimanendo esclusa ogni diversa valutazione

dell’interesse pubblico perseguito.

2. Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo

comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli

degli atti già adottati dagli enti stessi.

Art. 4.

(Esercizio del controllo)

1. Il Servizio, nell’esercizio della funzione di controllo adotta le seguenti

determinazioni:

a) visto di legittimità;

b) richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;

c) annullamento parziale o totale.

2. Le decisioni di annullamento e quelle di richiesta di chiarimenti ed elementi

integrativi di giudizio devono essere motivate, con l’indicazione, rispettivamente, dei

vizi di legittimità riscontrati o degli aspetti da chiarire o integrare.

3. Le decisioni di annullamento sono definitive.

Art. 5.

(Esecutività degli atti)

1. Gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2 diventano esecutivi:

a) nell'ipotesi che il Servizio adotti una determinazione favorevole nella forma del visto

di legittimità, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto;

b) nell'ipotesi che, nel termine di cui alla lettera a), il Servizio non adotti alcuna

determinazione.

2. Il termine previsto al comma 1, ai fini dell'esecutività degli atti, può essere interrotto

una sola volta se il Servizio chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente

interessato. Il termine riprende a decorrere per intero a partire dalla data di ricevimento

dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti.

3. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, l'atto decade

automaticamente se, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli

organi dell’ente non forniscono i chiarimenti o gli elementi richiesti.

4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi nei periodi compresi fra il 1° e il

31 agosto e fra il 23 dicembre e il 6 gennaio di ciascun anno.

Art. 6.

(Comunicazione delle decisioni)

1. Le decisioni di cui all'articolo 4 devono essere comunicate agli enti entro e non oltre

il ventesimo giorno successivo non festivo a quello della loro adozione.

Art. 7.

(Pubblicazione)

1. Gli atti soggetti a controllo sono affissi all’albo pretorio dell’ente che li ha adottati

per un periodo di quindici giorni, dalla data di adozione, salve le diverse previsioni

dello statuto, relativamente alle deliberazioni adottate in via d’urgenza.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento

della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 21 gennaio 2003

LORENZETTI

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto

comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Di Bartolo nella seduta del 15

gennaio 2003, deliberazione n. 14.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note

redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della

Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),

ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è

operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui

trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Nota all’art. 1, comma unico:

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16, recante

“Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali”

(pubblicata nel B.U.R. 9 ottobre 2002, n. 44), è il seguente:

«Art. 2

(Controlli preventivi di legittimità)

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie ed

associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della

Giunta regionale, da individuare tra quelle già esistenti, con atto amministrativo della

Giunta regionale.»