REG. REG. 27 FEBBRAIO 2003,
N. 3
«Disciplina della
riproduzione animale.»
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 12 marzo
2003 n. 11 – S.O. n. 1
LA GIUNTA
REGIONALE
ha
approvato.
LA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il
seguente regolamento:
TITOLO I
NORME
GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e
finalità)
1. Il
presente regolamento disciplina la riproduzione animale in attuazione della
legge
15 gennaio
1991 n. 30 e successive modifiche e integrazioni.
Art 2.
(Definizioni)
1. Ai fini
del presente regolamento si definisce:
a) “monta naturale
privata” l’utilizzo di un riproduttore di proprietà, o comunque
gestito ad
altro titolo, dell’allevatore per la fecondazione naturale di fattrici di
proprietà
del
medesimo;
b)
“stazione di monta naturale pubblica” la struttura che utilizza un riproduttore
di
proprietà,
o comunque gestito ad altro titolo, dell’allevatore per la fecondazione
naturale
di
fattrici di proprietà del medesimo e/o di terzi;
c)
“stazione di inseminazione artificiale equina” la pubblica struttura ove si
provvede
alla
fecondazione strumentale di fattrici equine con materiale seminale refrigerato
o
congelato
prodotto dai centri autorizzati;
d) “centro
di produzione del seme” l'allevamento di riproduttori in cui si provvede al
prelevamento
strumentale, alla preparazione, al controllo, alla confezione, alla
conservazione
e alla distribuzione del materiale seminale ivi raccolto, o prodotto da altri
centri di
produzione seme nazionali o esteri ai recapiti del materiale seminale;
e)
“recapito” l'apposito locale in cui si provvede al controllo, alla
conservazione e alla
ridistribuzione
di materiale seminale congelato e/o embrioni congelati forniti dai relativi
centri di
produzione, con i quali è collegato anche ai fini della responsabilità circa
l'impiego
del seme e degli embrioni;
f) “embrione”
lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale delle specie di interesse
zootecnico
in grado di essere trasferito in una madre ricevente;
g)
“oocita” lo stadio immaturo del gamete femminile, prelevato da ovaie di un
animale
delle
specie di interesse zootecnico, al mattatoio o in vita, destinato allo sviluppo
e
successiva
fertilizzazione in vitro;
h) “gruppo
di raccolta embrioni” l'organizzazione costituita da uno o più tecnici che,
sotto la
direzione di un veterinario responsabile, provvede, anche per conto terzi, alla
raccolta,
al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse
zootecnico,
con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro, e che
provvede
altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi e/o alla
distribuzione
anche tramite i recapiti;
i) “centro
di produzione di embrioni ed oociti” l'organizzazione costituita da strutture
di
laboratorio e da personale qualificato che, sotto la direzione di un
veterinario
responsabile,
provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro
fecondazione
in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti,
nonché al
congelamento, alla conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti,
anche
tramite i recapiti;
j)
“operatore pratico di inseminazione artificiale” la persona fisica che ha
ottenuto
l’idoneità
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.
Art. 3.
(Autorizzazioni)
1. È
soggetta ad autorizzazione la gestione dei seguenti impianti:
a)
stazione di monta naturale pubblica;
b)
stazione di inseminazione artificiale equina;
c) centro
di produzione del seme;
d) gruppo
di raccolta embrioni;
e) centro
di produzione di embrioni ed oociti;
f)
recapito.
2. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Servizio Qualificazioni
delle
produzioni
animali della Direzione regionale "Attività produttive" con le
modalità
previste
nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39 che prevedono l'avvalimento dei
servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL).
3. Il
Servizio Qualificazioni delle produzioni animali dispone la revoca della
autorizzazione
di cui al comma 1 qualora il responsabile degli impianti si renda
inadempiente
agli obblighi previsti dal presente regolamento, oppure vengano meno una
o più
condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
4.
L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile.
5.
L'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere
estesa
anche al
prelevamento del materiale seminale dagli stalloni e alla successiva
utilizzazione
dello stesso come fresco sulle fattrici presenti nella stazione.
6. Le
autorizzazioni concesse ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4
maggio 1995,
n. 3261, che non prevedono il prelievo ed il successivo impiego di
materiale
seminale fresco di riproduttori presenti nella stazione di monta, possono
essere
integrate, per richiesta dell’interessato, con modalità definite dalla Giunta
regionale,
nella situazione del provvedimento di cui al comma 2.
7. Può
essere rilasciata al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una
stazione
di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione
artificiale
con materiale seminale refrigerato o congelato, purché i locali adibiti
all'inseminazione
artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale.
8. Qualora
in un centro di produzione di materiale seminale equino si intenda procedere
alla
inseminazione di fattrici con materiale seminale fresco, deve essere richiesta
anche
l'autorizzazione
prevista al comma 5.
9. In caso
di autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta di embrioni, rilasciata in
conformità
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241,
riconosciuto
idoneo in materia di scambi intracomunitari ed importazione dai paesi terzi
di
embrioni di animali domestici della specie bovina, il Servizio Qualificazioni
delle
produzioni
animali provvede soltanto all’attribuzione del codice di cui all’articolo 31.
TITOLO II
MONTA
NATURALE PRIVATA E PUBBLICA
Art. 4.
(Monta
naturale privata)
1. Per le
specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina non occorre autorizzazione per
la monta
naturale privata.
2. Per la
specie equina la monta naturale privata è regolata secondo le disposizioni di
cui
all'articolo
3.
Art. 5.
(Requisiti
delle stazioni di monta pubblica)
1. Il
rilascio dell'autorizzazione per le stazioni di monta pubblica è subordinato al
possesso
dei seguenti requisiti:
a) la
stazione di monta deve disporre di strutture e ricoveri adeguati per gli
animali e di
un
conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per
la
monta;
b) la
stazione di monta deve garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro
la
diffusione
delle malattie infettive e parassitarie;
c) il
personale impiegato deve essere qualificato per le specifiche mansioni cui è
adibito;
d) la
stazione deve essere conforme alle disposizioni sul benessere degli animali.
2. In caso
di monta brada nella stazione di monta privata equina, devono essere
garantiti
quegli accorgimenti strutturali ed organizzativi idonei ad evitare
accoppiamenti
indesiderati
con altre mandrie, di proprietà diversa, eventualmente coesistenti sullo
stesso
territorio.
3. Il rilascio
dell'autorizzazione, nell'ipotesi di richiesta di praticare l'inseminazione
artificiale
prevista dall'articolo 3, comma 5, è subordinato al possesso dei seguenti
ulteriori
requisiti:
a) che la
stazione disponga di locali e attrezzature adeguati al prelievo e alla
preparazione
del materiale seminale fresco;
b) che la
regolarità del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un
veterinario.
Art. 6.
(Obblighi
del gestore della stazione di monta pubblica)
1. I
gestori delle stazioni di monta pubblica sono tenuti:
a) a
registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto
accoppiamento
previsti
nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39, nei quali vanno comunque
indicati:
1) la data
di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del maschio
riproduttore;
2)
l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta;
3) le
generalità del proprietario della fattrice;
b) a
disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei
riproduttori
maschi presenti nella stazione;
c) a
rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento
fecondativo;
d) a
uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali
in
materia di
profilassi e di polizia sanitaria;
e) a
conservare il certificato rilasciato dai servizi veterinari della azienda
sanitaria locale
per ogni
riproduttore;
f) a non
mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o
non aventi
i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti
all'accertamento
preliminare del calore nelle fattrici;
g) a non
ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente
separate
le une dalle altre, animali di specie diverse;
h) a non
detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al
congelamento
e al trattamento del materiale seminale;
i) a
rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 1.
TITOLO III
STAZIONI
DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA PUBBLICA
Art. 7.
(Requisiti
delle stazioni di inseminazione artificiale equina)
1. Il
rilascio dell'autorizzazione per le stazioni di inseminazione artificiale
equina è
subordinato,
oltre che alla presenza dei requisiti di cui all'articolo 5 per le stazioni di
monta
naturale, alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che la
stazione disponga di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del
materiale
seminale refrigerato e congelato;
b) che la
stazione disponga di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma
non
comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario
dell'apparato
genitale delle fattrici e, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei
alla
inseminazione;
c) che la
stazione sia in grado di assicurare una assistenza veterinaria continuativa e
qualificata.
Art. 8.
(Obblighi
dei gestori delle stazioni di inseminazione artificiale)
1. I
gestori delle stazioni di inseminazione artificiale devono tenere un registro
cronologico
di carico e scarico del materiale seminale, distinguendo quello refrigerato
da quello
congelato, nonché rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6.
TITOLO IV
REQUISITI
DEI RIPRODUTTORI MASCHI
Art. 9.
(Monta
naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi)
1. Il
riproduttore maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve:
a) essere
iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del Libro genealogico o
del
Registro
anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori
ibridi.
L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato
dall'associazione
allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
b) essere
identificato, qualora si tratti di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini,
con le
modalità
previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n.
317 e successive modifiche ed integrazioni, e qualora si tratti di equini,
tramite
i dati
segnaletici e un tatuaggio, o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del
competente
Libro genealogico o Registro anagrafico.
2. Per le
specie ovina, caprina e suina l’obbligo di cui al comma 1 lettera a) sussiste
solo
per gli
allevamenti iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico.
Art. 10.
(Monta
naturale pubblica: requisiti dei riproduttori maschi)
1. Il
riproduttore maschio, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve
possedere,
oltre ai requisiti previsti dall’articolo 9 anche:
a) un
certificato, ove previsto nel relativo Libro genealogico o registro, di
accertamento
dell'ascendenza,
basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato,
rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo Libro o
Registro;
b) le
certificazioni sanitarie, rilasciate dai Servizi veterinari delle ASL, che
attestino i
requisiti
stabiliti dal Ministero della Salute.
Art. 11.
(Inseminazione
artificiale: requisiti dei riproduttori maschi)
1. Il
riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da
utilizzare
in inseminazione artificiale, deve possedere, oltre ai requisiti previsti
dall’articolo
10 anche i seguenti:
a) aver
superato con esito positivo le valutazioni genetiche per l'ammissione alla
inseminazione
artificiale, programmate e organizzate dalle associazioni degli allevatori
o
dall'ente competente che tiene il Libro o Registro, o essere stato ammesso ad
una
prova di
valutazione genetica, qualora si tratti di un giovane riproduttore. In questo
ultimo
caso, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti
quantitativi
necessari
per la realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente
competente,
delle prove medesime;
b) essere
sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a
cura
dei
servizi veterinari delle ASL, che attestino l'assenza di malattie infettive e
diffusive, a
norma
delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal
Ministero
della Salute;
c)
provenire da un centro genetico o da altro centro di produzione di pari livello
sanitario,
oppure essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove
stabilite
dal Ministero della Salute ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta
giorni in
appositi locali adibiti a quarantena.
Art. 12.
(Riproduttori
bufalini non iscritti al Libro genealogico)
1. È
consentito, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) della l. 30/1991,
l’utilizzo di
tori
bufalini non iscritti al Libro genealogico, per la fecondazione in monta
naturale
esclusivamente
di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio.
2. I
detentori a qualunque titolo dei riproduttori maschi non iscritti al Libro
genealogico,
prima
dell’utilizzo, devono darne comunicazione con le modalità previste nell’atto di
indirizzo
di cui all’articolo 39 al Servizio Qualificazioni delle produzioni animali.
3. Il
Servizio Qualificazioni delle produzioni animali può, con provvedimento
motivato,
vietare
l’utilizzo dei riproduttori di cui al comma 2.
Art. 13.
(Autorizzazione
riproduttori equini)
1.
Chiunque intenda impiegare per la riproduzione cavalli o asini stalloni:
a)
appartenenti a razze il cui Libro genealogico o Registro anagrafico non è
istituito in
Italia, ma
è operante in paesi esteri,
b) che non
risultino iscritti a libri genealogici o registri anagrafici e rispondano
comunque,
per produzione tipica, all'indirizzo zootecnico regionale,
deve
presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Qualificazioni delle
produzioni
animali
regionale competente con le modalità previste nell’atto di indirizzo di cui
all’articolo
39.
2. Il
Dirigente del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede al
rilascio
dell'autorizzazione
di cui al comma 1, oppure al diniego della medesima, sulla base
delle
risultanze dell’esame del soggetto effettuato da parte di una commissione
costituita
con determinazione del Direttore alle Attività produttive, così composta:
a) dal
Dirigente responsabile del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali o
suo
delegato,
con funzioni di Presidente;
b) dal
Dirigente responsabile del Servizio regionale competente in materia di
prevenzione
e sanità pubblica, o suo delegato;
c) da un
rappresentante degli allevatori, designato congiuntamente dalle associazioni
provinciali
degli allevatori e scelto, insieme ad un supplente, tra gli allevatori di
soggetti
iscritti
ai libri genealogici.
3.
L’autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare, oltre ad eventuali
limitazioni in
merito
alle razze per le quali ne è autorizzato l'impiego, i dati segnaletici, il
nome,
l'eventuale
matricola, la data di nascita, gli ascendenti, il paese di origine, la razza o
il
tipo
genetico, nonché la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della
stazione
di monta.
Art. 14.
(Elenco
dei riproduttori impiegati)
1. Tutti i
gestori di stazioni di monta naturale pubblica e, limitatamente alla specie
equina,
anche di monta naturale privata, comunicano annualmente l'elenco dei
riproduttori
impiegati e le relative tariffe di monta con le modalità previste nell’atto di
indirizzo
di cui all’articolo 39.
2. Il
Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede annualmente, prima
dell'inizio
di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli
e degli
asini stalloni autorizzati alla fecondazione, con l’indicazione, per ognuno di
essi,
della
stazione di monta in cui è previsto l’impiego, del nome, della data di nascita,
della
genealogia,
dell’eventuale matricola, della razza, del mantello e della tariffa di
accoppiamento
e delle eventuali limitazioni.
3.
L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Umbria
e inserito
nel sito internet della Regione.
TITOLO V
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
Art. 15.
(Requisiti
dei centri di produzione del seme)
1. I
centri di produzione del seme, ai fini del rilascio dell'autorizzazione,
devono:
a) essere
posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario
responsabile;
b)
garantire le necessarie misure di igiene e sanità;
c)
disporre di:
1)
adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per
il
benessere
degli animali, con possibilità di isolamento degli animali stessi;
2) un
ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale
separato
per la
pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
3) un
locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;
4) un
locale per la conservazione del materiale seminale;
5) servizi
igienici per il personale e un locale ad uso spogliatoio;
d) essere
recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al
di fuori
del centro;
e) essere
strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati
dai
locali di trattamento
del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di
conservazione
del materiale seminale;
f) essere
costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di
raccolta,
di
trattamento e di immagazzinamento del seme possano essere agevolmente puliti e
disinfettati;
g)
disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con
quelli
destinati
alla normale stabulazione dei riproduttori;
h)
disporre, qualora si provveda, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, alla
inseminazione di
fattrici
con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli
altri
ambienti,
ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato
sanitario
dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché
di
locali
idonei alla inseminazione.
Art. 16.
(Obblighi
dei gestori dei centri di produzione del seme)
1. I
gestori dei centri di produzione del seme hanno l'obbligo di:
a) vietare
il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie
diverse;
qualora il
centro sia autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le
rispettive
strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le
relative
attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
b)
allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione
artificiale o
giovani
riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di
produzione
per conto terzi;
c) uniformarsi
alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di
profilassi
e polizia veterinaria;
d) seguire
le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del
materiale
seminale stabilite dal Ministero della Salute;
e)
annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti, specie,
razza,
data di
nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e
controlli
effettuati
sul materiale seminale;
f) tenere un
registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da
ciascun
riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna
partita.
Per il
materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero
identificativo
di
ciascuna partita;
g) tenere
un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico
del
materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da
quello
refrigerato
e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e
lo scarico
del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;
h)
distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori
sigillati e
riportanti
chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione del seme,
identificazione
della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta
dello
seme), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
i)
rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto o importato, a
richiesta
degli
acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della
partita
medesima,
le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo
36;
l)
rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale, un documento
accompagnatorio
contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore
maschio e
identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il
documento
non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella
fattura;
m)
sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i
recapiti,
nonché
disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente
materiale
seminale;
n)
detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche, previste dai
libri
genealogici
o registri anagrafici, un numero di riproduttori maschi delle specie o razze
per le
quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al cinque per cento del
totale dei
riproduttori
maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno
precedente,
salvo diverse disposizioni previste dal Libro genealogico o Registro
anagrafico
in ordine alla valutazione genetica;
o) seguire
le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come
disciplinato
dall'articolo 36;
p)
rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 3.
2. I
gestori dei centri di produzione del seme, già in possesso di autorizzazione
regionale
ai sensi
della delibera della Giunta regionale 3261/1995, non sono tenuti all’obbligo di
cui al
comma 1, lettera n).
Art. 17.
(Requisiti
dei recapiti)
1. I
recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono disporre di:
a)
appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e
servizi igienici;
b)
contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni
confezionati.
Art. 18
(Obblighi
dei gestori dei recapiti)
1. I
gestori dei recapiti hanno l'obbligo di:
a) detenere
e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai
centri
nazionali di produzione del seme o di embrioni con i quali sono collegati. Il
passaggio
di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi
i
recapiti
interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione
nazionale
di origine
del materiale riproduttivo scambiato;
b) tenere
un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, dal
quale
risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui
risultino
gli
allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che lo hanno acquistato o
ricevuto
in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
c)
distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a:
1)
allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio;
2)
veterinari e, limitatamente al materiale seminale, operatori iscritti
nell’elenco di cui
all’articolo
29;
3) altri recapiti
collegati funzionalmente allo stesso centro, secondo quanto previsto alla
lettera
a);
d)
rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di
embrioni, un
documento
accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del
riproduttore
maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è
necessario
qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;
e)
rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 3.
2. Qualora
il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti
collegati
ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere fornite le indicazioni previste
per i
centri all'articolo 16, comma 1, lettera l).
Art. 19.
(Inseminazione
artificiale: altri requisiti)
1. La raccolta
del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno
degli
appositi locali del centro di produzione del seme. Il riproduttore maschio,
durante
la
permanenza nel centro di produzione del seme, non può essere adibito alla monta
naturale.
2. I
giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica non
possono
essere spostati dal centro di produzione del seme senza preventiva
comunicazione
al Servizio Veterinario della ASL e, prima di essere riammessi al centro,
devono
essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere
adibiti
alla inseminazione artificiale.
3. È
ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai medici veterinari ed
agli
operatori
pratici di inseminazione artificiale iscritti nell’elenco di cui all’articolo
29, del
solo
materiale fresco e refrigerato, in considerazione delle caratteristiche di
conservazione.
4. I
centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di
valutazione
genetica,
ai centri di produzione del seme.
Art. 20.
(Materiale
seminale nell'allevamento)
1.
L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale
esclusivamente per
l'inseminazione
delle fattrici del proprio allevamento. Il materiale seminale deve essere
conservato
in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e
deve
essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d).
2. L'allevatore
può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un
recapito,
mentre può rifornirsi di materiale seminale refrigerato sia presso un recapito,
sia presso
un centro di produzione.
3. Alla
inseminazione artificiale deve, in ogni caso, provvedere un veterinario o un
operatore
pratico, iscritto nell'elenco di cui all’articolo 29.
Art. 21.
(Inseminazione
artificiale suina aziendale)
1. Negli
allevamenti suinicoli è consentito, previa comunicazione al Servizio
Qualificazioni
delle produzioni animali con le modalità previste nell’atto di indirizzo di
cui
all’articolo 39, il prelievo e la preparazione di materiale seminale
proveniente dai
riproduttori
maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe
dell'azienda
medesima.
Art. 22.
(Raccolta
del materiale seminale di riproduttori di razze autoctone)
1. I
centri di produzione del seme che intendono raccogliere materiale seminale di
riproduttori
maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, direttamente
nelle
aziende che li ospitano, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata
dal
Servizio
Qualificazioni delle produzioni animali.
2. Al fine
di conseguire l'autorizzazione di cui al comma 1, i centri di produzione del
seme
interessati presentano al Servizio Qualificazioni delle produzioni animali
apposita
richiesta
con le modalità previste nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39.
3. Il
Dirigente del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede al
rilascio
dell'autorizzazione,
previa comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
ed all’Associazione Italiana Allevatori.
TITOLO VI
EMBRIONI
Art. 23.
(Requisiti
dei gruppi di raccolta)
1. I
gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di
cui
all'articolo
3, devono:
a) operare
stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione
tecnico-sanitaria
del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni;
b)
disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il
trattamento
ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di
lavoro, un
microscopio ed un impianto criogenico;
c)
disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile:
1) di un
locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente
separato,
al luogo di accoglimento degli animali donatori;
2) di un
locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e
del
materiale
utilizzato per il prelievo degli embrioni;
d)
disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo
appositamente
attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il
trattamento
degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono
stati in
contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere
collegato
con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione
delle
attrezzature
e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed
il
trattamento
degli embrioni;
e)
garantire le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto
dall'allegato A
della
direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.
Art. 24.
(Requisiti
dei centri di produzione degli embrioni)
1. I
centri di produzione degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
di cui
all'articolo
3, devono:
a) operare
stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione
tecnico-sanitaria
del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e
della
conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro;
b) essere
in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza dal
quale
risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come
previsto
dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE;
c)
disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione
diretta con
quelli
destinati alla eventuale stabulazione di animali;
d)
disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo
appositamente
attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il
trattamento
degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono
stati in
contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere
collegato
con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione
delle
attrezzature
e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed
il
trattamento
degli embrioni.
2. I
centri di produzione degli embrioni, ai fini di cui al comma 1, non possono
utilizzare
laboratori situati in zona dichiarata infetta dalle competenti autorità
sanitarie.
Art. 25.
(Obblighi
per i gruppi di raccolta di embrioni)
1. I
gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:
a)
uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in
materia di
profilassi
e polizia veterinaria;
b) seguire
le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio
degli
embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
c) tenere
un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e
immagazzinati
sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle
donatrici;
d)
conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati
riportanti
chiare ed
inamovibili indicazioni relative al numero di codice del gruppo di raccolta,
alla data di
raccolta degli embrioni, alla specie, razza o tipo genetico, alla matricola dei
donatori.
In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli stessi debbono provenire
tutti
dallo stesso intervento fecondativo;
e)
rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni,
un
documento
accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita,
della
specie, della razza, del numero di identificazione, o matricola nel caso degli
equini,
della donatrice e del riproduttore maschio;
f)
rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di
embrioni di
un
medesimo contenitore, un certificato attestante i dati identificativi
dell'embrione o
del gruppo
di embrioni e le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto
dall'articolo
36, comma 2;
g)
certificare, su appositi moduli previsti nell’atto di indirizzo di cui
all’articolo 39,
l'intervento
di trasferimento embrionale, indicando la data, la specie, la razza o il tipo
genetico e
la matricola dei donatori, la specie, la razza o il tipo genetico e la
matricola,
se
presente, della ricevente, nonché le generalità del proprietario della stessa;
h)
rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 3.
Art. 26.
(Obblighi
dei gestori dei centri di produzione di embrioni)
1. I
gestori dei centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:
a)
uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in
materia di
profilassi
e polizia veterinaria;
b) seguire
le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio
degli
oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
c)
annotare, sull'apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di
oociti: la specie,
la razza,
il codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, lo stato sanitario
riscontrato
al momento del prelievo;
d) tenere
un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle
fecondazioni
in vitro effettuate, degli embrioni prodotti e del materiale seminale
utilizzato;
e) tenere
un registro di carico degli embrioni prodotti e un registro di scarico degli
embrioni
in uscita;
f)
rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni,
un
documento accompagnatorio
dell'embrione contenente i dati identificativi della partita:
la specie,
la razza, il numero di identificazione, o la matricola nel caso degli equini,
della
donatrice e del riproduttore maschio;
g)
distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati
e riportanti
chiare ed
inamovibili indicazioni sul codice di identificazione del centro di produzione
di
embrioni, sulla data di raccolta degli embrioni, sulla specie, sulla razza o il
tipo
genetico,
sulla matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo
contenitore,
gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento
fecondativo;
h)
rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di
embrioni di
un medesimo
contenitore un certificato attestante i dati identificativi dell'embrione o
degli
embrioni medesimi e le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto
previsto
dall'articolo
36, comma 2;
i)
rispettare gli obblighi e i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre
della relativa
autorizzazione,
qualora distribuiscano direttamente embrioni;
l)
rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 3.
Art. 27.
(Requisiti
degli embrioni)
1. Gli
embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:
a)
provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al Libro
genealogico, o
Registro
anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla
inseminazione
artificiale. Tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi
etnici a
limitata diffusione;
b)
provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal
Ministero
della
Salute.
2. Gli
oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono:
a) provenire
da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri
anagrafici.
Se la femmina non è iscritta in tali libri o registri deve appartenere ad una
razza
chiaramente riconoscibile;
b) essere
fecondati in vitro con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla
inseminazione
artificiale. Tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi
etnici a
limitata diffusione;
c) essere
prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non
dichiarate
infette dalle
competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse
da quelle
di profilassi.
3. La
certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da
femmine
iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata dal
competente
Libro o Registro.
Art. 28.
(Embrioni
conservati nell'allevamento)
1.
L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda,
embrioni
prelevati
nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta o acquistati presso un recapito.
2. Gli
embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano
animali o
prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dai documenti di cui
all'articolo
18, comma 1, lettera d) e all'articolo 25, comma 1, lettera e).
3.
All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario iscritto
nell’elenco
di cui all’art. 29, ai sensi dell'articolo 30.
4.
L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri
animali e
conservati
nella propria azienda, purché accompagnati dai documenti previsti
all'articolo
25, lettera e).
TITOLO VII
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE E IMPIANTO DEGLI EMBRIONI
Art. 29.
(Pratica
della inseminazione artificiale e dell'impianto degli embrioni)
1. I
veterinari iscritti all'albo professionale e gli operatori pratici di
inseminazione
artificiale
che intendono esercitare sul territorio della regione l’attività di
inseminazione
artificiale
e, limitatamente per i veterinari, l’attività di trapianto embrionale, devono
presentare
domanda di iscrizione in un apposito elenco.
2. La
domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere presentata al
Servizio
Qualificazioni delle produzioni animali con le modalità previste nell’atto di
indirizzo
di cui all’articolo 39.
3. Il Servizio
Qualificazioni delle produzioni animali, d'intesa con il Servizio
Prevenzione
e sanità pubblica, provvede all'istruttoria, alla formazione e tenuta
dell'elenco
ed al suo aggiornamento. All'atto dell'iscrizione è attribuito ai veterinari e
agli operatori
un numero di codice identificativo comunicato agli interessati.
4.
L'elenco di cui a comma 1 è pubblicato semestralmente, a cura del Servizio
Qualificazioni
delle produzioni animali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
ed
inserito sul sito internet della Regione.
Art. 30.
(Obblighi
dei veterinari e operatori pratici)
1. I
veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo
di:
a)
rifornirsi di materiale seminale congelato e di embrioni esclusivamente presso
i
recapiti
autorizzati e di materiale seminale refrigerato anche presso i centri di
produzione
seme;
b)
mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale e gli embrioni;
c)
utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per
l'inseminazione
artificiale;
d)
certificare, su appositi moduli previsti nell’atto di indirizzo di cui all’art.
39,
l'intervento
di inseminazione artificiale e di impianto embrionale;
e)
utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
f) non
suddividere le singole dosi e non utilizzarle per più di una fecondazione;
g)
rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 1.
2.
L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non
sussiste per
l'inseminazione
artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato.
3. Il
Servizio Qualificazioni delle produzioni animali può sospendere o revocare
l'iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 1, previo parere della Commissione
di cui al comma
4, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione
artificiale
si renda inadempiente agli obblighi previsti al comma 1.
4. La
Commissione di cui al comma 3 è costituita con determinazione del Direttore
alle
Attività
produttive ed è composta:
a) dal
Dirigente responsabile del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali o
suo
delegato,
con funzioni di Presidente;
b) dal
Dirigente responsabile del Servizio Prevenzione e sanità pubblica o suo
delegato;
c) da un
membro designato congiuntamente dalle Associazioni provinciali allevatori;
d) da un
membro designato congiuntamente dagli Ordini provinciali dei medici
veterinari;
e) da un
membro designato congiuntamente da organismi rappresentativi, ufficialmente
costituiti,
degli operatori pratici.
TITOLO
VIII
CERTIFICAZIONE
DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI
EMBRIONALI
Art. 31.
(Attribuzione
del codice)
1. È
prevista l'attribuzione di un codice univoco a livello nazionale per:
a)
stazioni di monta pubblica;
b)
stazioni di monta naturale equina;
c)
stazioni di inseminazione artificiale equina;
d) centri
di produzione del seme;
e) centri
di produzione di embrioni ed oociti;
f) gruppi
di raccolta degli embrioni;
g)
recapiti;
h)
veterinari;
i)
operatori pratici di inseminazione artificiale.
2. La
codifica è attribuita secondo le modalità previste nell’atto di indirizzo di
cui
all’articolo
39.
Art. 32.
(Certificazione
degli interventi fecondativi)
1. Gli
interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o
mediante
l'inseminazione
artificiale o gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli
previsti
nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39 e contenenti almeno i seguenti
dati:
a) specie,
razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni
della
partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di
materiale
seminale;
b)
identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini,
caprini e suini
con le
modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
30
aprile
1996, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, e qualora trattasi di
equini,
sulla base
delle modalità previste dalle norme del competente Libro genealogico o
Registro
anagrafico;
c) data
dell'intervento fecondativo;
d) nome,
cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della
certificazione.
2. I
responsabili della certificazione e della registrazione dei dati sono:
a) il
veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso
dell'inseminazione
artificiale;
b) il
veterinario nel caso di impianto embrionale;
c) il
gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;
d)
l'allevatore, nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute
gravide.
3. Per gli
allevamenti sottoposti a controlli funzionali la certificazione degli
interventi
fecondativi
e degli impianti embrionali sono sostituiti da documentazione riepilogativa
predisposta
dalle Associazioni provinciali allevatori e distribuita a titolo gratuito. Tali
modelli
semplificati dovranno comunque prevedere per ogni intervento la firma del
responsabile
della certificazione.
4. In caso
di monta naturale privata l’allevatore rilascia il certificato di intervento
fecondativo
di cui al comma 1 solo per le fattrici vendute gravide.
Art. 33.
(Modelli)
1. Le
modalità di distribuzione dei modelli ai responsabili della certificazione di
cui al
comma 2
sono definite nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39.
2. Il
Servizio Qualificazioni delle produzioni animali stabilisce periodicamente il
prezzo
dei
modelli da addebitare al richiedente, in base ai costi di stampa,
predisposizione,
distribuzione
ed elaborazione dati.
3.
L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modello di
registrazione
dell'intervento
fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla
vendita
del redo. I restanti modelli devono essere conservati per i due anni successivi
a
quello di
riferimento.
Art. 34.
(Flusso
delle informazioni)
1. Il
responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli
interventi
fecondativi
o di impianto di embrioni, di cui all'articolo 32, deve trasmettere la parte di
modello
all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per
territorio
entro sessanta giorni dalla data di compilazione. I veterinari e gli operatori
pratici
possono concordare con l’allevatore le modalità di trasmissione
all'Associazione
provinciale
allevatori dei modelli previsti. La responsabilità della mancata trasmissione
resta
comunque attribuita ai veterinari e agli operatori pratici.
2.
Ciascuna Associazione provinciale allevatori provvede:
a)
all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi
fecondativi o
degli
impianti di embrioni;
b) alla
loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della
certificazione;
c) alla
trasmissione dei dati elaborati, con cadenza almeno trimestrale, utilizzando
anche
la
modalità di posta elettronica, ai Servizi Qualificazioni delle produzioni
animali e
Prevenzione
e Sanità Pubblica e all'Associazione nazionale allevatori o ad altro ente che
detenga il
Libro genealogico o Registro anagrafico di specie o razza.
3 I centri
di produzione del seme, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i
centri di
produzione
di embrioni devono trasmettere ai Servizi Qualificazioni delle produzioni
animali e
Prevenzione e Sanità Pubblica, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed
entro i
trenta giorni successivi, i dati aggregati desunti dai rispettivi registri di
carico e
scarico.
4. Il
Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede annualmente ad
inviare i
dati
aggregati a livello regionale al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
per le
successive
elaborazioni e divulgazioni.
5. Il
Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede con cadenza
semestrale
alla
pubblicazione dell'elenco delle stazioni di monta naturale, delle stazioni di
inseminazione
artificiale, dei centri di produzione del seme, dei recapiti, dei gruppi di
raccolta
embrioni e dei centri di produzione embrioni e/o oociti autorizzati o revocati,
sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed all’inserimento sul sito internet
della
Regione,
nonché all’invio al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al
Ministero
della Salute.
TITOLO IX
VIGILANZA
E CONTROLLI
Art. 35.
(Vigilanza)
1. La
vigilanza sulla applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive
modificazioni
ed integrazioni e del presente regolamento è demandata ai Servizi
veterinari
della ASL.
2. I
titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di
stazioni di
inseminazione
artificiale, di centri di produzione del seme, di recapiti, di centri di
produzione
di embrioni e di gruppi di raccolta devono:
a)
consentire il libero accesso agli impianti e ai locali di allevamento al
personale
incaricato
della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;
b) presentare
tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità
competente.
Art. 36.
(Controlli
di qualità)
1. I
centri di produzione del seme provvedono ad effettuare analisi di qualità per
ogni
partita di
materiale seminale prodotto, introdotto o importato con riferimento, dopo
scongelamento,
almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di
motilità
progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente
mobili.
Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per dieci anni.
2. I
centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli
embrioni
congelati
ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro almeno i
seguenti
dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla
curva di
congelamento e sul metodo di scongelamento.
3. I
centri di produzione del seme trasmettono settimanalmente all'Istituto
sperimentale
italiano
"Lazzaro Spallanzani" l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale
seminale
congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per
riproduttore
e partita.
Art. 37.
(Controlli
sanitari)
1. I
Servizi veterinari della ASL competenti per territorio, avvalendosi della
collaborazione
tecnico-scientifica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per
l’Umbria e
le Marche, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e
sanità,
effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione
pubblica,
ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione
artificiale
nell'ambito aziendale e, almeno due volte all'anno, ai centri di produzione di
materiale
seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di
embrioni.
2. Su
richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di
seme, i
Servizi
veterinari della ASL competenti per territorio procedono alla visita ed agli
accertamenti
dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e nei centri al fine di
verificare
l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni
di
polizia
veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute.
3. I
Servizi trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al
Servizio
Qualificazioni delle produzioni animali e al Servizio Prevenzione e sanità
pubblica
una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria
complessiva.
Art. 38.
(Divieto
di commercializzazione e obbligo
di
distruzione di materiale seminale
ed
embrionale difforme)
1. È
vietata la distribuzione e commercializzazione delle partite di materiale
seminale,
embrioni o
altro materiale riproduttivo che:
a) a
seguito delle analisi a campione eseguite dall'Istituto Sperimentale Italiano
"Lazzaro
Spallanzani", non risultino conformi a quanto previsto dalle direttive
tecniche
emanate
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero della
Salute;
b) non
abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
c)
provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici o sanitari previsti;
d)
provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito di prove di
valutazione
genetica
o, comunque, radiati dalla corrispondente sezione del Libro genealogico.
2. È
obbligatoria la distruzione delle dosi di materiale seminale e di embrioni di
cui al
comma 1.
Essa deve avvenire, rispettivamente, presso i centri di produzione del seme e
presso
quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti dell’ente che tiene il
Libro
genealogico
o il Registro anagrafico della razza o specie interessata.
3. I
recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni
devono
darne
comunicazione al centro di produzione che li ha forniti. Gli allevatori, i
veterinari
e gli
operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29 che intendono distruggere
del
materiale
seminale o embrionale devono darne comunicazione al recapito o al gruppo di
raccolta o
centri di produzione che devono apporre specifiche annotazioni di tale
distruzione
sul registro di scarico.
4. I
centri di produzione seme o embrioni, i recapiti, i gruppi di raccolta
embrioni, i
veterinari,
gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29 e gli allevatori che
sono
obbligati o
intendono distruggere dosi di materiale seminale o embrioni, ai sensi dei
commi 2 e
3 devono comunque darne preventiva comunicazione, con le modalità
previste
nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39, al Servizio Qualificazioni delle
produzioni
animali, che attesta l'avvenuta distruzione, direttamente o tramite altro
soggetto
incaricato.
TITOLO X
NORME
FINALI
Art. 39.
(Atti di
indirizzo)
1. La
Giunta regionale definisce, con proprie direttive, le modalità di esecuzione
del
presente
regolamento.
2. In sede
di prima applicazione la Giunta regionale adotta entro sessanta giorni, gli
atti
di cui al
comma 1.
Art. 40.
(Norme
transitorie)
1. Le
autorizzazioni rilasciate dal Servizio Qualificazioni delle produzioni animali
ai
sensi
della delibera della Giunta regionale 3261/1995 sono valide fino alla loro
scadenza.
2. I
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e
delle
direttive
di cui all’articolo 39 sono conclusi secondo le disposizioni di cui alle
delibere
della
Giunta regionale 3261/1995 e 2119/1996.
3. Le
Commissioni regionali istituite ai sensi della delibera della Giunta regionale
3261/1995
per l’autorizzazione alla riproduzione di cavalli stalloni e per la sospensione
o la
revoca dell’iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati alla inseminazione
artificiale
animale restano in carica e continuano la propria attività fino
all'insediamento
delle
Commissioni di cui agli articoli 13 e 30.
Art. 41.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate
le norme regionali incompatibili con il presente regolamento e, in
particolare,
le delibere della Giunta regionale 3261/1995 e 2119/1996.
Art. 42.
(Sanzioni
amministrative pecuniarie)
1. Per la
violazione alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni
amministrative
pecuniarie previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive
integrazioni
e modificazioni, con particolare riferimento alle fattispecie sanzionabili
corrispondenti
a quelle previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172,
sostituite
da quanto disposto dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403.
2.
L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all'Autorità
amministrativa
regionale, secondo le norme previste dalla l.r. 30 maggio 1983, n. 15 e
successive
modificazioni.
Il
presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Umbria.
È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento
della
Regione Umbria.
Dato a
Perugia, addì 27 febbraio 2003
LORENZETTI
NOTE
-
Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121,
quarto
comma
della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale
22
novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Bocci nella seduta del 12
febbraio
2003,
deliberazione n. 110.
AVVERTENZA
– Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note
redatte
dalla Direzione regionale Attività produttive (Servizio Qualificazione delle
produzioni
animali – Sezione Miglioramento e valorizzazione delle produzione animali),
ai sensi
dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al
solo
scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali
è
operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui
trascritti.
NOTE AL
TESTO DEL REGOLAMENTO
Nota
all’art. 1:
- La legge
15 gennaio 1991, n. 30, recante “Disciplina della riproduzione animale”,
(pubblicata
nella G.U. n. 24 del 29 gennaio1991) è stata modificata ed integrata con
legge 3
agosto 1999, n. 280 (in G.U. n. 189 del 13 agosto 1999).
Nota
all’art. 2, comma 1, lettera j):
- Si
riporta il testo dell’art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, recante
“Modificazioni
ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo
regolamento
sulla fecondazione artificiale degli animali” (pubblicata nella G.U. n. 80
del 23
marzo 1974):
«Art. 2
Gli enti
locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti
e le
organizzazioni
che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al
settore
della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata
di
tre mesi,
per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di
fecondazione,
facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati,
debbono
essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi
stessi.
Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del
precedente
comma
conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a
giudizio
di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta
dall'ispettore
agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede
di esame,
da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante
dell'ente
che organizza il corso. Fa parte della commissione suddetta anche un
veterinario
direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale. La
commissione
prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o,
rispettivamente,
dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Nota
all’art. 3, comma 9:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, “Regolamento
recante
l’attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia
in
materia di
scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali
domestici della
specie bovina”, è pubblicato nella G.U. n. 93 del 22 aprile 1994.
Nota
all’art. 9, comma 1, lett. b):
- Si
riporta il testo dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile
1996, n.
317, “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali” (pubblicato nella G.U.
del
14 giugno
1996, n. 138):
«Art. 4
1. Gli
animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere
contrassegnati
nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio
recante il
loro codice di identificazione che deve contenere la sigla IT che individua lo
Stato
italiano, il codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo
assegnato
all'animale,
ove previsto; per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve
essere
preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione
indicata nell'allegato I.
2. Le
caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono
stabiliti, per
la specie
ivi indicata, negli allegati I, II e III.
3. I
marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale
inalterabile,
leggibili
per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio,
in ogni
caso, devono essere di natura tale da rimanere sull'animale senza
comprometterne
il benessere.
4. Il
marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito previa
autorizzazione del
servizio
veterinario dell'unità sanitaria locale competente; qualora diventi illeggibile
o
venga
perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un
nuovo
codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3, in
modo da
stabilire
un nesso con il marchio precedente».
Nota
all’art. 12, comma 1:
- Si
riporta il testo dell’art. 5, comma 2, lett. a), della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, (si
veda la
nota all’art. 1):
«Art. 5
L'impiego
di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di
due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della
specie
suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in
monta
naturale
esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore
maschio».
Nota
all’art. 23, comma 1, lett. e):
- Si
riporta il testo dell’allegato A) della direttiva del 25 settembre 1989, n.
89/556,
recante
“Direttiva del Consiglio che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per
gli
scambi
intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali
domestici
della
specie bovina” (pubblicata nella G.U.C.E. n. L 302 del 19 ottobre 1989 ed
entrata
in vigore
il 29 settembre 1989):
«Allegato
A)
Capitolo I
- Condizioni per il riconoscimento di gruppi di raccolta e di produzione di
embrioni.
Per essere
riconosciuto, ogni gruppo di raccolta di embrioni deve soddisfare i seguenti
requisiti:
a) la
raccolta, il trattamento ed il magazzinaggio degli embrioni devono essere
effettuati
da un
veterinario del gruppo oppure, sotto la sua responsabilità, da uno o più
tecnici
competenti
e da lui addestrati ai metodi ed alle tecniche dell'igiene;
b) deve
essere posto sotto la sorveglianza generale del veterinario ufficiale e sotto
l'autorità
del medesimo;
c) deve
disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che permettano l'esame, il
trattamento
ed il confezionamento degli embrioni e consistano almeno di un'area di
lavoro, di
un microscopio e di un impianto criogenico;
d) deve
disporre, ove usufruisca di un laboratorio ubicato in una sede stabile:
- di un
locale in cui gli embrioni possano venir trattati, adiacente all'ambiente nel
quale
vengono
accolti gli animali donatori al momento della raccolta, ma fisicamente separato
da questo;
- di un locale
o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del
materiale
utilizzati per la raccolta ed il trattamento degli embrioni;
-
eventuali micromanipolazioni dell'embrione che comportano la penetrazione della
zona
pellucida devono essere effettuate utilizzando appropriati dispositivi a flusso
laminare,
i quali devono essere adeguatamente puliti e disinfettati tra una partita e
l'altra);
e) deve
disporre, ove usufruisca di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo
appositamente
attrezzata e composta di due vani distinti:
- uno, che
deve essere un reparto pulito, per l'esame ed il trattamento degli embrioni,
- l'altro
per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con
gli
animali
donatori.
Un
laboratorio mobile deve sempre essere in contatto con un laboratorio ubicato in
una
sede
stabile, in modo che siano assicurati la sterilizzazione delle attrezzature e
la
fornitura
di liquidi e degli altri prodotti necessari per la raccolta ed il trattamento
degli
embrioni.
Inoltre,
per essere riconosciuto quale gruppo di produzione e trattamento di embrioni
ottenuti
mediante fecondazione in vitro e/o mediante coltura in vitro, un gruppo di
produzione
di embrioni deve soddisfare anche i seguenti requisiti supplementari:
f) il
personale deve aver ricevuto una formazione sulle pertinenti misure di
profilassi e
tecniche
di laboratorio, in particolare per quanto riguarda i metodi di lavoro in
condizioni
sterili;
g) deve
disporre di un laboratorio di trattamento ubicato in una sede stabile e dotato
di:
- impianti
e strumentazione adeguati, compreso un locale separato in cui gli oociti sono
prelevati
dalle ovaie, nonché locali o ambienti separati per il trattamento degli oociti
e
degli
embrioni e per il magazzinaggio degli embrioni;
-
dispositivi a flusso laminare da utilizzare per tutti i trattamenti di oociti,
sperma ed
embrioni;
la centrifugazione dello sperma può tuttavia aver luogo al di fuori del
dispositivo
a flusso laminare, purché siano state adottate tutte le opportune precauzioni
igieniche;
h) qualora
oociti ed altri tessuti debbano essere prelevati in un macello, quest'ultimo
deve
disporre di adeguate attrezzature che consentano di operare in modo igienico e
sicuro il prelievo
delle ovaie e degli altri tessuti e il loro trasporto al laboratorio di
trattamento.
Capitolo
II - Condizioni relative alla raccolta, al trattamento, al magazzinaggio ed al
trasporto
di embrioni da parte del gruppo di raccolta o produzione riconosciuto.
1.
Raccolta e trattamento
a) Gli
embrioni sono raccolti e trattati da un gruppo di raccolta riconosciuto, senza
venire in
contatto con altre partite di embrioni che non soddisfano i requisiti precisati
nella
presente direttiva.
b) La
raccolta degli embrioni ha luogo in un ambiente che sia separato dagli altri
locali
dell'impianto
o dell'azienda e che sia in buone condizioni e possa venir facilmente pulito
e
disinfettato.
c) Gli
embrioni vengono trattati (esaminati, lavati, curati e posti in recipienti
identificati
e sterili)
presso un laboratorio permanente o presso un laboratorio mobile che non siano
situati in
una zona oggetto di misure di interdizione o di quarantena.
d) Tutti
gli strumenti che vengono a contatto con gli embrioni o con l'animale donatore
durante la
raccolta ed il trattamento sono del tipo monouso o vengono adeguatamente
disinfettati
e sterilizzati prima dell'uso.
e) I
prodotti di origine animale utilizzati nella raccolta degli embrioni e nel
mezzo di
trasporto
provengono da fonti che non comportano rischi per la salute degli animali o
subiscono,
prima dell'uso, un trattamento tale da prevenire eventuali rischi. Tutti i
mezzi
e le
soluzioni vengono sterilizzati con metodi riconosciuti conformemente alle
raccomandazioni
del manuale della "International Embryo Transfer Society (IETS)". I
mezzi
possono venir addizionati di antibiotici conformemente a quanto indicato in
detto
manuale.
f) I
palloni per il magazzinaggio ed il trasporto sono adeguatamente disinfettati o
sterilizzati
prima dell'uso.
g)
L'agente criogeno non è stato impiegato in precedenza per altri prodotti di
origine
animale.
h) Ogni
contenitore degli embrioni nonché il pallone nel quale sono immagazzinati e
trasportati
sono muniti di un contrassegno dal quale si può agevolmente stabilire la data
di
raccolta degli embrioni, la razza e l'identificazione dell'animale donatore,
nonché il
numero di
registrazione del gruppo di raccolta. Le caratteristiche e la forma del
contrassegno
verranno stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.
i) Ogni
embrione viene lavato almeno dieci volte in uno speciale bagno per embrioni,
che deve
essere rinnovato ogni volta e che, salvo decisione contraria in applicazione
della
lettera m), deve contenere tripsina, conformemente alle procedure
internazionalmente
riconosciute. Ogni bagno deve avere un grado di diluizione 100
volte
superiore al bagno precedente e ad ogni passaggio deve essere utilizzata una
micropipetta
sterile.
j) Dopo l'ultimo
lavaggio, ogni embrione deve essere sottoposto ad esame microscopico
con
ingrandimento di almeno X50 su tutta la superficie, in modo da constatare se la
zona
pellucida è intatta e priva di qualsiasi sostanza aderente. Qualsiasi
micromanipolazione
che comporti la penetrazione della zona pellucida dev'essere
effettuata
utilizzando dispositivi appositamente approvati e dopo l'ultima operazione di
lavaggio
ed esame. Una tale micromanipolazione non può essere effettuata su un
embrione
la cui zona pellucida non risultasse precedentemente intatta.
k) Ogni
partita di embrioni che ha superato con successo l'esame di cui alla lettera j)
è
collocata
in un recipiente sterile munito di un contrassegno conformemente alla lettera
h), che
viene immediatamente sigillato.
l) Ove
occorra, ogni embrione è quanto prima congelato ed immagazzinato in un locale
sottoposto
al controllo del veterinario del gruppo e soggetto ad ispezione regolare da
parte del
veterinario ufficiale.
m) Secondo
la procedura prevista all'articolo 18, prima della data di cui all'articolo 20
viene
elaborato un protocollo relativo ai liquidi di lavaggio e di sciacquo
autorizzati,
alle
tecniche di lavaggio e, se necessario, ai trattamenti enzimatici, nonché al
mezzo di
conservazione
autorizzato per il trasporto.
Fino
all'adozione di un protocollo relativo ai trattamenti enzimatici, le norme
nazionali
relative
all'impiego di tripsina rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni
generali
del trattato.
n) Ogni
gruppo di raccolta di embrioni deve sottoporre ad analisi ufficiali per la
ricerca
di
infezioni batteriche e virali campioni di liquidi di sciacquo, di liquidi di
lavaggio, di
embrioni
disintegrati, di ovuli non fecondati, ecc., prelevati nel corso delle sue
attività.
La procedura
relativa alla campionatura ed all'esecuzione delle analisi, nonché le norme
che devono
venir rispettate, sono prescritte secondo la procedura prevista all'articolo
18.
Qualora le
norme fissate non siano rispettate, l'autorità competente che ha concesso al
gruppo il
riconoscimento ufficiale lo revoca.
o) Ogni
gruppo di raccolta di embrioni deve tenere una documentazione sulle attività di
raccolta
degli embrioni nei dodici mesi precedenti e successivi al magazzinaggio, con
l'annotazione
dei seguenti dati:
- la
razza, l'età e gli estremi per l'identificazione degli animali donatori
interessati;
- il luogo
di raccolta, di trattamento e di magazzinaggio degli embrioni raccolti dal
gruppo;
- gli
estremi per l'identificazione degli embrioni e, se noti, i particolari relativi
alla loro
destinazione;
-
ragguagli in merito alle tecniche di micromanipolazione che comportano una
penetrazione
della zona pellucida o ad altre tecniche quali la fecondazione in vitro e/o la
coltura in
vitro applicate agli embrioni. Nel caso di embrioni ottenuti da fecondazione in
vitro
l'identificazione può essere effettuata sulla base di una partita, specificando
comunque
la data e il luogo di raccolta delle ovaie e/o degli oociti. Dev'essere altresì
possibile
identificare l'allevamento di origine degli animali donatori.
Le
condizioni elencate alle lettere da a) ad o) si applicano, a seconda dei casi,
alla
raccolta,
al trattamento, al magazzinaggio e al trasporto di ovaie, oociti ed altri
tessuti
da
utilizzare per fecondazione in vitro e/o colture in vitro. Devono essere
inoltre
rispettate
le seguenti condizioni supplementari:
p) qualora
ovaie ed altri tessuti debbano essere prelevati in un macello, quest'ultimo
dev'essere
ufficialmente riconosciuto e sottoposto al controllo di un veterinario
ufficiale
responsabile
dell'ispezione ante mortem e post mortem dagli animali donatori;
q) i
materiali e gli strumenti che vengono in contatto diretto con ovaie ed altri
tessuti
devono essere
sterilizzati prima dell'uso e, una volta sterilizzati, venir impiegati
esclusivamente
per i fini qui considerati; strumenti diversi devono essere utilizzati per la
manipolazione
di oociti ed embrioni provenienti da partite diverse di animali donatori;
r)
l'introduzione nel laboratorio di trattamento di ovaie ed altri tessuti non
dev'essere
consentita
fino al completamento dell'ispezione post mortem della partita; se nella
partita di
donatori o in qualsiasi altro animale macellato il medesimo giorno nello stesso
macello
viene constata una malattia che assume rilievo ai fini qui considerati, tutti i
tessuti
prelevati da detta partita devono essere individuati ed eliminati;
s) le
procedure di lavaggio ed esame di cui alle lettere i) e j) si applicano dopo il
completamento
della procedura di coltura;
t)
qualsiasi micromanipolazione che comporti una penetrazione della zona pellucida
va
effettuata
nel rispetto di quanto indicato alla lettera j) e previo completamento delle
procedure
di cui alla lettera s);
u) in
ciascuna fiala o paillette devono essere conservati esclusivamente embrioni
provenienti
da una medesima partita di donatori.
2.
Magazzinaggio
Ogni
gruppo di raccolta o produzione fa in modo che gli embrioni siano immagazzinati
alle
temperature appropriate in locali all'uopo autorizzati dal veterinario
ufficiale.
Per essere
autorizzati, tali locali devono:
i)
comprendere almeno un locale da poter chiudere a chiave e da destinare
esclusivamente
alla conservazione degli embrioni;
ii) poter
essere agevolmente puliti e disinfettati;
iii)
disporre di registri con l'annotazione permanente di tutti i movimenti di
embrioni in
entrata ed
in uscita; in tali registri deve figurare in particolare la destinazione finale
degli
embrioni;
iv) essere
soggetti ad ispezione da parte del veterinario ufficiale.
L'autorità
competente può autorizzare il magazzinaggio di sperma che soddisfa i
requisiti
della direttiva 88/407/CEE nei locali di magazzinaggio autorizzati.
3.
Trasporti
Gli
embrioni destinati al commercio vengono trasportati, in condizioni igieniche
soddisfacenti,
in contenitori sigillati, dagli impianti di magazzinaggio autorizzati fino
all'arrivo
a destinazione.
I
contenitori devono essere contrassegnati in modo tale che il loro numero
coincida col
numero
indicato sul certificato sanitario».
Nota
all’art. 24, comma 1, lett. b):
- Si veda
la nota all’art. 23, comma 1, lett. e).
Nota
all’art. 32, comma 1, lett. b):
- Si veda
la nota all’art. 9, comma 1, lett. b).
Nota
all’art. 35, comma 1:
- Per la legge
15 gennaio 1991, n. 30 si veda la nota all’art. 1.
Note
all’art. 42, commi 1 e 2:
- Per la
legge 15 gennaio 1991, n. 30 si veda la nota all’art. 1.
- Il
decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, recante “Regolamento di
esecuzione
della
Legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione
animale»”,
è
pubblicato nella G.U. n. 19 del 12 marzo 1994.
- Il
decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, recante “Approvazione del nuovo
regolamento
di esecuzione della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina
della
riproduzione animale”, è pubblicato nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2001.
- La legge
regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante “Norme per l’applicazione delle
sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa
delegati”, è pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 2 giugno 1983.