REG. REG. 27 FEBBRAIO 2003, N. 3

 

«Disciplina della riproduzione animale.»

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 12 marzo 2003 n. 11 – S.O. n. 1

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la riproduzione animale in attuazione della legge

15 gennaio 1991 n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

Art 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) “monta naturale privata” l’utilizzo di un riproduttore di proprietà, o comunque

gestito ad altro titolo, dell’allevatore per la fecondazione naturale di fattrici di proprietà

del medesimo;

b) “stazione di monta naturale pubblica” la struttura che utilizza un riproduttore di

proprietà, o comunque gestito ad altro titolo, dell’allevatore per la fecondazione naturale

di fattrici di proprietà del medesimo e/o di terzi;

c) “stazione di inseminazione artificiale equina” la pubblica struttura ove si provvede

alla fecondazione strumentale di fattrici equine con materiale seminale refrigerato o

congelato prodotto dai centri autorizzati;

d) “centro di produzione del seme” l'allevamento di riproduttori in cui si provvede al

prelevamento strumentale, alla preparazione, al controllo, alla confezione, alla

conservazione e alla distribuzione del materiale seminale ivi raccolto, o prodotto da altri

centri di produzione seme nazionali o esteri ai recapiti del materiale seminale;

e) “recapito” l'apposito locale in cui si provvede al controllo, alla conservazione e alla

ridistribuzione di materiale seminale congelato e/o embrioni congelati forniti dai relativi

centri di produzione, con i quali è collegato anche ai fini della responsabilità circa

l'impiego del seme e degli embrioni;

f) “embrione” lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale delle specie di interesse

zootecnico in grado di essere trasferito in una madre ricevente;

g) “oocita” lo stadio immaturo del gamete femminile, prelevato da ovaie di un animale

delle specie di interesse zootecnico, al mattatoio o in vita, destinato allo sviluppo e

successiva fertilizzazione in vitro;

h) “gruppo di raccolta embrioni” l'organizzazione costituita da uno o più tecnici che,

sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvede, anche per conto terzi, alla

raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse

zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro, e che

provvede altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi e/o alla

distribuzione anche tramite i recapiti;

i) “centro di produzione di embrioni ed oociti” l'organizzazione costituita da strutture

di laboratorio e da personale qualificato che, sotto la direzione di un veterinario

responsabile, provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro

fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti,

nonché al congelamento, alla conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti,

anche tramite i recapiti;

j) “operatore pratico di inseminazione artificiale” la persona fisica che ha ottenuto

l’idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. È soggetta ad autorizzazione la gestione dei seguenti impianti:

a) stazione di monta naturale pubblica;

b) stazione di inseminazione artificiale equina;

c) centro di produzione del seme;

d) gruppo di raccolta embrioni;

e) centro di produzione di embrioni ed oociti;

f) recapito.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Servizio Qualificazioni delle

produzioni animali della Direzione regionale "Attività produttive" con le modalità

previste nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39 che prevedono l'avvalimento dei

servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL).

3. Il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali dispone la revoca della

autorizzazione di cui al comma 1 qualora il responsabile degli impianti si renda

inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento, oppure vengano meno una

o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile.

5. L'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa

anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni e alla successiva

utilizzazione dello stesso come fresco sulle fattrici presenti nella stazione.

6. Le autorizzazioni concesse ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4

maggio 1995, n. 3261, che non prevedono il prelievo ed il successivo impiego di

materiale seminale fresco di riproduttori presenti nella stazione di monta, possono

essere integrate, per richiesta dell’interessato, con modalità definite dalla Giunta

regionale, nella situazione del provvedimento di cui al comma 2.

7. Può essere rilasciata al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una

stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione

artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purché i locali adibiti

all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale.

8. Qualora in un centro di produzione di materiale seminale equino si intenda procedere

alla inseminazione di fattrici con materiale seminale fresco, deve essere richiesta anche

l'autorizzazione prevista al comma 5.

9. In caso di autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta di embrioni, rilasciata in

conformità al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241,

riconosciuto idoneo in materia di scambi intracomunitari ed importazione dai paesi terzi

di embrioni di animali domestici della specie bovina, il Servizio Qualificazioni delle

produzioni animali provvede soltanto all’attribuzione del codice di cui all’articolo 31.

TITOLO II

MONTA NATURALE PRIVATA E PUBBLICA

Art. 4.

(Monta naturale privata)

1. Per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina non occorre autorizzazione per

la monta naturale privata.

2. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata secondo le disposizioni di cui

all'articolo 3.

Art. 5.

(Requisiti delle stazioni di monta pubblica)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le stazioni di monta pubblica è subordinato al

possesso dei seguenti requisiti:

a) la stazione di monta deve disporre di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di

un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la

monta;

b) la stazione di monta deve garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la

diffusione delle malattie infettive e parassitarie;

c) il personale impiegato deve essere qualificato per le specifiche mansioni cui è

adibito;

d) la stazione deve essere conforme alle disposizioni sul benessere degli animali.

2. In caso di monta brada nella stazione di monta privata equina, devono essere

garantiti quegli accorgimenti strutturali ed organizzativi idonei ad evitare accoppiamenti

indesiderati con altre mandrie, di proprietà diversa, eventualmente coesistenti sullo

stesso territorio.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi di richiesta di praticare l'inseminazione

artificiale prevista dall'articolo 3, comma 5, è subordinato al possesso dei seguenti

ulteriori requisiti:

a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguati al prelievo e alla

preparazione del materiale seminale fresco;

b) che la regolarità del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un

veterinario.

Art. 6.

(Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica)

1. I gestori delle stazioni di monta pubblica sono tenuti:

a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento

previsti nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39, nei quali vanno comunque indicati:

1) la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del maschio

riproduttore;

2) l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta;

3) le generalità del proprietario della fattrice;

b) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei

riproduttori maschi presenti nella stazione;

c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;

d) a uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in

materia di profilassi e di polizia sanitaria;

e) a conservare il certificato rilasciato dai servizi veterinari della azienda sanitaria locale

per ogni riproduttore;

f) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o

non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti

all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;

g) a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente

separate le une dalle altre, animali di specie diverse;

h) a non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al

congelamento e al trattamento del materiale seminale;

i) a rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 1.

TITOLO III

STAZIONI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA PUBBLICA

Art. 7.

(Requisiti delle stazioni di inseminazione artificiale equina)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le stazioni di inseminazione artificiale equina è

subordinato, oltre che alla presenza dei requisiti di cui all'articolo 5 per le stazioni di

monta naturale, alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del

materiale seminale refrigerato e congelato;

b) che la stazione disponga di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma

non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario

dell'apparato genitale delle fattrici e, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei

alla inseminazione;

c) che la stazione sia in grado di assicurare una assistenza veterinaria continuativa e

qualificata.

Art. 8.

(Obblighi dei gestori delle stazioni di inseminazione artificiale)

1. I gestori delle stazioni di inseminazione artificiale devono tenere un registro

cronologico di carico e scarico del materiale seminale, distinguendo quello refrigerato

da quello congelato, nonché rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6.

TITOLO IV

REQUISITI DEI RIPRODUTTORI MASCHI

Art. 9.

(Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi)

1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve:

a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del Libro genealogico o del

Registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori

ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato

dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato, qualora si tratti di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, con le

modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile

1996, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, e qualora si tratti di equini, tramite

i dati segnaletici e un tatuaggio, o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del

competente Libro genealogico o Registro anagrafico.

2. Per le specie ovina, caprina e suina l’obbligo di cui al comma 1 lettera a) sussiste solo

per gli allevamenti iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico.

Art. 10.

(Monta naturale pubblica: requisiti dei riproduttori maschi)

1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve

possedere, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 9 anche:

a) un certificato, ove previsto nel relativo Libro genealogico o registro, di accertamento

dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato,

rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo Libro o Registro;

b) le certificazioni sanitarie, rilasciate dai Servizi veterinari delle ASL, che attestino i

requisiti stabiliti dal Ministero della Salute.

Art. 11.

(Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi)

1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da

utilizzare in inseminazione artificiale, deve possedere, oltre ai requisiti previsti

dall’articolo 10 anche i seguenti:

a) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche per l'ammissione alla

inseminazione artificiale, programmate e organizzate dalle associazioni degli allevatori

o dall'ente competente che tiene il Libro o Registro, o essere stato ammesso ad una

prova di valutazione genetica, qualora si tratti di un giovane riproduttore. In questo

ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi

necessari per la realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente

competente, delle prove medesime;

b) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a cura

dei servizi veterinari delle ASL, che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a

norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal

Ministero della Salute;

c) provenire da un centro genetico o da altro centro di produzione di pari livello

sanitario, oppure essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove

stabilite dal Ministero della Salute ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta

giorni in appositi locali adibiti a quarantena.

Art. 12.

(Riproduttori bufalini non iscritti al Libro genealogico)

1. È consentito, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) della l. 30/1991, l’utilizzo di

tori bufalini non iscritti al Libro genealogico, per la fecondazione in monta naturale

esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio.

2. I detentori a qualunque titolo dei riproduttori maschi non iscritti al Libro genealogico,

prima dell’utilizzo, devono darne comunicazione con le modalità previste nell’atto di

indirizzo di cui all’articolo 39 al Servizio Qualificazioni delle produzioni animali.

3. Il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali può, con provvedimento motivato,

vietare l’utilizzo dei riproduttori di cui al comma 2.

Art. 13.

(Autorizzazione riproduttori equini)

1. Chiunque intenda impiegare per la riproduzione cavalli o asini stalloni:

a) appartenenti a razze il cui Libro genealogico o Registro anagrafico non è istituito in

Italia, ma è operante in paesi esteri,

b) che non risultino iscritti a libri genealogici o registri anagrafici e rispondano

comunque, per produzione tipica, all'indirizzo zootecnico regionale,

deve presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Qualificazioni delle produzioni

animali regionale competente con le modalità previste nell’atto di indirizzo di cui

all’articolo 39.

2. Il Dirigente del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede al rilascio

dell'autorizzazione di cui al comma 1, oppure al diniego della medesima, sulla base

delle risultanze dell’esame del soggetto effettuato da parte di una commissione

costituita con determinazione del Direttore alle Attività produttive, così composta:

a) dal Dirigente responsabile del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali o suo

delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente responsabile del Servizio regionale competente in materia di

prevenzione e sanità pubblica, o suo delegato;

c) da un rappresentante degli allevatori, designato congiuntamente dalle associazioni

provinciali degli allevatori e scelto, insieme ad un supplente, tra gli allevatori di soggetti

iscritti ai libri genealogici.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare, oltre ad eventuali limitazioni in

merito alle razze per le quali ne è autorizzato l'impiego, i dati segnaletici, il nome,

l'eventuale matricola, la data di nascita, gli ascendenti, il paese di origine, la razza o il

tipo genetico, nonché la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della stazione

di monta.

Art. 14.

(Elenco dei riproduttori impiegati)

1. Tutti i gestori di stazioni di monta naturale pubblica e, limitatamente alla specie

equina, anche di monta naturale privata, comunicano annualmente l'elenco dei

riproduttori impiegati e le relative tariffe di monta con le modalità previste nell’atto di

indirizzo di cui all’articolo 39.

2. Il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede annualmente, prima

dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli

e degli asini stalloni autorizzati alla fecondazione, con l’indicazione, per ognuno di essi,

della stazione di monta in cui è previsto l’impiego, del nome, della data di nascita, della

genealogia, dell’eventuale matricola, della razza, del mantello e della tariffa di

accoppiamento e delle eventuali limitazioni.

3. L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria

e inserito nel sito internet della Regione.

TITOLO V

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

Art. 15.

(Requisiti dei centri di produzione del seme)

1. I centri di produzione del seme, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;

b) garantire le necessarie misure di igiene e sanità;

c) disporre di:

1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il

benessere degli animali, con possibilità di isolamento degli animali stessi;

2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato

per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;

4) un locale per la conservazione del materiale seminale;

5) servizi igienici per il personale e un locale ad uso spogliatoio;

d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al

di fuori del centro;

e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai

locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di

conservazione del materiale seminale;

f) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta,

di trattamento e di immagazzinamento del seme possano essere agevolmente puliti e

disinfettati;

g) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli

destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;

h) disporre, qualora si provveda, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, alla inseminazione di

fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli altri

ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato

sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di

locali idonei alla inseminazione.

Art. 16.

(Obblighi dei gestori dei centri di produzione del seme)

1. I gestori dei centri di produzione del seme hanno l'obbligo di:

a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse;

qualora il centro sia autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le

rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le

relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;

b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o

giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di

produzione per conto terzi;

c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di

profilassi e polizia veterinaria;

d) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del

materiale seminale stabilite dal Ministero della Salute;

e) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti, specie, razza,

data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli

effettuati sul materiale seminale;

f) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da

ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita.

Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo

di ciascuna partita;

g) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico

del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello

refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e

lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;

h) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e

riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione del seme,

identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta

dello seme), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;

i) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto o importato, a richiesta

degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita

medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo

36;

l) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale, un documento

accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore

maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il

documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella

fattura;

m) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti,

nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente

materiale seminale;

n) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche, previste dai libri

genealogici o registri anagrafici, un numero di riproduttori maschi delle specie o razze

per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al cinque per cento del totale dei

riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno

precedente, salvo diverse disposizioni previste dal Libro genealogico o Registro

anagrafico in ordine alla valutazione genetica;

o) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come

disciplinato dall'articolo 36;

p) rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 3.

2. I gestori dei centri di produzione del seme, già in possesso di autorizzazione regionale

ai sensi della delibera della Giunta regionale 3261/1995, non sono tenuti all’obbligo di

cui al comma 1, lettera n).

Art. 17.

(Requisiti dei recapiti)

1. I recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono disporre di:

a) appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici;

b) contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni

confezionati.

Art. 18

(Obblighi dei gestori dei recapiti)

1. I gestori dei recapiti hanno l'obbligo di:

a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai

centri nazionali di produzione del seme o di embrioni con i quali sono collegati. Il

passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i

recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale

di origine del materiale riproduttivo scambiato;

b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, dal

quale risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino

gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che lo hanno acquistato o

ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;

c) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a:

1) allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio;

2) veterinari e, limitatamente al materiale seminale, operatori iscritti nell’elenco di cui

all’articolo 29;

3) altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro, secondo quanto previsto alla

lettera a);

d) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un

documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del

riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è

necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;

e) rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 3.

2. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti

collegati ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere fornite le indicazioni previste

per i centri all'articolo 16, comma 1, lettera l).

Art. 19.

(Inseminazione artificiale: altri requisiti)

1. La raccolta del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno

degli appositi locali del centro di produzione del seme. Il riproduttore maschio, durante

la permanenza nel centro di produzione del seme, non può essere adibito alla monta

naturale.

2. I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica non

possono essere spostati dal centro di produzione del seme senza preventiva

comunicazione al Servizio Veterinario della ASL e, prima di essere riammessi al centro,

devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere

adibiti alla inseminazione artificiale.

3. È ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli

operatori pratici di inseminazione artificiale iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29, del

solo materiale fresco e refrigerato, in considerazione delle caratteristiche di

conservazione.

4. I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di valutazione

genetica, ai centri di produzione del seme.

Art. 20.

(Materiale seminale nell'allevamento)

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per

l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Il materiale seminale deve essere

conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e

deve essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d).

2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un

recapito, mentre può rifornirsi di materiale seminale refrigerato sia presso un recapito,

sia presso un centro di produzione.

3. Alla inseminazione artificiale deve, in ogni caso, provvedere un veterinario o un

operatore pratico, iscritto nell'elenco di cui all’articolo 29.

Art. 21.

(Inseminazione artificiale suina aziendale)

1. Negli allevamenti suinicoli è consentito, previa comunicazione al Servizio

Qualificazioni delle produzioni animali con le modalità previste nell’atto di indirizzo di

cui all’articolo 39, il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai

riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe

dell'azienda medesima.

Art. 22.

(Raccolta del materiale seminale di riproduttori di razze autoctone)

1. I centri di produzione del seme che intendono raccogliere materiale seminale di

riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, direttamente

nelle aziende che li ospitano, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal

Servizio Qualificazioni delle produzioni animali.

2. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui al comma 1, i centri di produzione del

seme interessati presentano al Servizio Qualificazioni delle produzioni animali apposita

richiesta con le modalità previste nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39.

3. Il Dirigente del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede al rilascio

dell'autorizzazione, previa comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali ed all’Associazione Italiana Allevatori.

TITOLO VI

EMBRIONI

Art. 23.

(Requisiti dei gruppi di raccolta)

1. I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui

all'articolo 3, devono:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione

tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni;

b) disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il

trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di

lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;

c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile:

1) di un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente

separato, al luogo di accoglimento degli animali donatori;

2) di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del

materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;

d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo

appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il

trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono

stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere

collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle

attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il

trattamento degli embrioni;

e) garantire le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A

della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

Art. 24.

(Requisiti dei centri di produzione degli embrioni)

1. I centri di produzione degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui

all'articolo 3, devono:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione

tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e

della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro;

b) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza dal

quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come

previsto dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE;

c) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione diretta con

quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;

d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo

appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il

trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono

stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere

collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle

attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il

trattamento degli embrioni.

2. I centri di produzione degli embrioni, ai fini di cui al comma 1, non possono

utilizzare laboratori situati in zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 25.

(Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni)

1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di

profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio

degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;

c) tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e

immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle

donatrici;

d) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati riportanti

chiare ed inamovibili indicazioni relative al numero di codice del gruppo di raccolta,

alla data di raccolta degli embrioni, alla specie, razza o tipo genetico, alla matricola dei

donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli stessi debbono provenire

tutti dallo stesso intervento fecondativo;

e) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un

documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita,

della specie, della razza, del numero di identificazione, o matricola nel caso degli

equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

f) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di

un medesimo contenitore, un certificato attestante i dati identificativi dell'embrione o

del gruppo di embrioni e le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto

dall'articolo 36, comma 2;

g) certificare, su appositi moduli previsti nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39,

l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, la specie, la razza o il tipo

genetico e la matricola dei donatori, la specie, la razza o il tipo genetico e la matricola,

se presente, della ricevente, nonché le generalità del proprietario della stessa;

h) rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 3.

Art. 26.

(Obblighi dei gestori dei centri di produzione di embrioni)

1. I gestori dei centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di

profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio

degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;

c) annotare, sull'apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: la specie,

la razza, il codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, lo stato sanitario

riscontrato al momento del prelievo;

d) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle

fecondazioni in vitro effettuate, degli embrioni prodotti e del materiale seminale

utilizzato;

e) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e un registro di scarico degli

embrioni in uscita;

f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un

documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita:

la specie, la razza, il numero di identificazione, o la matricola nel caso degli equini,

della donatrice e del riproduttore maschio;

g) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti

chiare ed inamovibili indicazioni sul codice di identificazione del centro di produzione

di embrioni, sulla data di raccolta degli embrioni, sulla specie, sulla razza o il tipo

genetico, sulla matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo

contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento

fecondativo;

h) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di

un medesimo contenitore un certificato attestante i dati identificativi dell'embrione o

degli embrioni medesimi e le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto

dall'articolo 36, comma 2;

i) rispettare gli obblighi e i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa

autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;

l) rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 3.

Art. 27.

(Requisiti degli embrioni)

1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:

a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al Libro genealogico, o

Registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla

inseminazione artificiale. Tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi

etnici a limitata diffusione;

b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal Ministero

della Salute.

2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono:

a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri

anagrafici. Se la femmina non è iscritta in tali libri o registri deve appartenere ad una

razza chiaramente riconoscibile;

b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla

inseminazione artificiale. Tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi

etnici a limitata diffusione;

c) essere prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate

infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse

da quelle di profilassi.

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da

femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata dal

competente Libro o Registro.

Art. 28.

(Embrioni conservati nell'allevamento)

1. L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni

prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta o acquistati presso un recapito.

2. Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano

animali o prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dai documenti di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera d) e all'articolo 25, comma 1, lettera e).

3. All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario iscritto

nell’elenco di cui all’art. 29, ai sensi dell'articolo 30.

4. L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e

conservati nella propria azienda, purché accompagnati dai documenti previsti

all'articolo 25, lettera e).

TITOLO VII

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E IMPIANTO DEGLI EMBRIONI

Art. 29.

(Pratica della inseminazione artificiale e dell'impianto degli embrioni)

1. I veterinari iscritti all'albo professionale e gli operatori pratici di inseminazione

artificiale che intendono esercitare sul territorio della regione l’attività di inseminazione

artificiale e, limitatamente per i veterinari, l’attività di trapianto embrionale, devono

presentare domanda di iscrizione in un apposito elenco.

2. La domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere presentata al

Servizio Qualificazioni delle produzioni animali con le modalità previste nell’atto di

indirizzo di cui all’articolo 39.

3. Il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali, d'intesa con il Servizio

Prevenzione e sanità pubblica, provvede all'istruttoria, alla formazione e tenuta

dell'elenco ed al suo aggiornamento. All'atto dell'iscrizione è attribuito ai veterinari e

agli operatori un numero di codice identificativo comunicato agli interessati.

4. L'elenco di cui a comma 1 è pubblicato semestralmente, a cura del Servizio

Qualificazioni delle produzioni animali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria

ed inserito sul sito internet della Regione.

Art. 30.

(Obblighi dei veterinari e operatori pratici)

1. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

a) rifornirsi di materiale seminale congelato e di embrioni esclusivamente presso i

recapiti autorizzati e di materiale seminale refrigerato anche presso i centri di

produzione seme;

b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale e gli embrioni;

c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per

l'inseminazione artificiale;

d) certificare, su appositi moduli previsti nell’atto di indirizzo di cui all’art. 39,

l'intervento di inseminazione artificiale e di impianto embrionale;

e) utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

f) non suddividere le singole dosi e non utilizzarle per più di una fecondazione;

g) rispettare quanto previsto dall'articolo 34, comma 1.

2. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per

l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato.

3. Il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali può sospendere o revocare

l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 1, previo parere della Commissione

di cui al comma 4, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione

artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti al comma 1.

4. La Commissione di cui al comma 3 è costituita con determinazione del Direttore alle

Attività produttive ed è composta:

a) dal Dirigente responsabile del Servizio Qualificazioni delle produzioni animali o suo

delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente responsabile del Servizio Prevenzione e sanità pubblica o suo delegato;

c) da un membro designato congiuntamente dalle Associazioni provinciali allevatori;

d) da un membro designato congiuntamente dagli Ordini provinciali dei medici

veterinari;

e) da un membro designato congiuntamente da organismi rappresentativi, ufficialmente

costituiti, degli operatori pratici.

TITOLO VIII

CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI

EMBRIONALI

Art. 31.

(Attribuzione del codice)

1. È prevista l'attribuzione di un codice univoco a livello nazionale per:

a) stazioni di monta pubblica;

b) stazioni di monta naturale equina;

c) stazioni di inseminazione artificiale equina;

d) centri di produzione del seme;

e) centri di produzione di embrioni ed oociti;

f) gruppi di raccolta degli embrioni;

g) recapiti;

h) veterinari;

i) operatori pratici di inseminazione artificiale.

2. La codifica è attribuita secondo le modalità previste nell’atto di indirizzo di cui

all’articolo 39.

Art. 32.

(Certificazione degli interventi fecondativi)

1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante

l'inseminazione artificiale o gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli

previsti nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39 e contenenti almeno i seguenti dati:

a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni

della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale

seminale;

b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini

con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1996, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, e qualora trattasi di equini,

sulla base delle modalità previste dalle norme del competente Libro genealogico o

Registro anagrafico;

c) data dell'intervento fecondativo;

d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della

certificazione.

2. I responsabili della certificazione e della registrazione dei dati sono:

a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso

dell'inseminazione artificiale;

b) il veterinario nel caso di impianto embrionale;

c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;

d) l'allevatore, nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

3. Per gli allevamenti sottoposti a controlli funzionali la certificazione degli interventi

fecondativi e degli impianti embrionali sono sostituiti da documentazione riepilogativa

predisposta dalle Associazioni provinciali allevatori e distribuita a titolo gratuito. Tali

modelli semplificati dovranno comunque prevedere per ogni intervento la firma del

responsabile della certificazione.

4. In caso di monta naturale privata l’allevatore rilascia il certificato di intervento

fecondativo di cui al comma 1 solo per le fattrici vendute gravide.

Art. 33.

(Modelli)

1. Le modalità di distribuzione dei modelli ai responsabili della certificazione di cui al

comma 2 sono definite nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39.

2. Il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali stabilisce periodicamente il prezzo

dei modelli da addebitare al richiedente, in base ai costi di stampa, predisposizione,

distribuzione ed elaborazione dati.

3. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modello di registrazione

dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla

vendita del redo. I restanti modelli devono essere conservati per i due anni successivi a

quello di riferimento.

Art. 34.

(Flusso delle informazioni)

1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi

fecondativi o di impianto di embrioni, di cui all'articolo 32, deve trasmettere la parte di

modello all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per

territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione. I veterinari e gli operatori

pratici possono concordare con l’allevatore le modalità di trasmissione all'Associazione

provinciale allevatori dei modelli previsti. La responsabilità della mancata trasmissione

resta comunque attribuita ai veterinari e agli operatori pratici.

2. Ciascuna Associazione provinciale allevatori provvede:

a) all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o

degli impianti di embrioni;

b) alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della

certificazione;

c) alla trasmissione dei dati elaborati, con cadenza almeno trimestrale, utilizzando anche

la modalità di posta elettronica, ai Servizi Qualificazioni delle produzioni animali e

Prevenzione e Sanità Pubblica e all'Associazione nazionale allevatori o ad altro ente che

detenga il Libro genealogico o Registro anagrafico di specie o razza.

3 I centri di produzione del seme, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di

produzione di embrioni devono trasmettere ai Servizi Qualificazioni delle produzioni

animali e Prevenzione e Sanità Pubblica, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed

entro i trenta giorni successivi, i dati aggregati desunti dai rispettivi registri di carico e

scarico.

4. Il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede annualmente ad inviare i

dati aggregati a livello regionale al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le

successive elaborazioni e divulgazioni.

5. Il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali provvede con cadenza semestrale

alla pubblicazione dell'elenco delle stazioni di monta naturale, delle stazioni di

inseminazione artificiale, dei centri di produzione del seme, dei recapiti, dei gruppi di

raccolta embrioni e dei centri di produzione embrioni e/o oociti autorizzati o revocati,

sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed all’inserimento sul sito internet della

Regione, nonché all’invio al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al

Ministero della Salute.

TITOLO IX

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 35.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive

modificazioni ed integrazioni e del presente regolamento è demandata ai Servizi

veterinari della ASL.

2. I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di

inseminazione artificiale, di centri di produzione del seme, di recapiti, di centri di

produzione di embrioni e di gruppi di raccolta devono:

a) consentire il libero accesso agli impianti e ai locali di allevamento al personale

incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;

b) presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità

competente.

Art. 36.

(Controlli di qualità)

1. I centri di produzione del seme provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni

partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato con riferimento, dopo

scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di

motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente

mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per dieci anni.

2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni

congelati ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro almeno i

seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla

curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.

3. I centri di produzione del seme trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale

italiano "Lazzaro Spallanzani" l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale

seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per

riproduttore e partita.

Art. 37.

(Controlli sanitari)

1. I Servizi veterinari della ASL competenti per territorio, avvalendosi della

collaborazione tecnico-scientifica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per

l’Umbria e le Marche, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e

sanità, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione

pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione

artificiale nell'ambito aziendale e, almeno due volte all'anno, ai centri di produzione di

materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di

embrioni.

2. Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di seme, i

Servizi veterinari della ASL competenti per territorio procedono alla visita ed agli

accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e nei centri al fine di

verificare l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di

polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute.

3. I Servizi trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al

Servizio Qualificazioni delle produzioni animali e al Servizio Prevenzione e sanità

pubblica una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria

complessiva.

Art. 38.

(Divieto di commercializzazione e obbligo

di distruzione di materiale seminale

ed embrionale difforme)

1. È vietata la distribuzione e commercializzazione delle partite di materiale seminale,

embrioni o altro materiale riproduttivo che:

a) a seguito delle analisi a campione eseguite dall'Istituto Sperimentale Italiano

"Lazzaro Spallanzani", non risultino conformi a quanto previsto dalle direttive tecniche

emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero della Salute;

b) non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c) provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici o sanitari previsti;

d) provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito di prove di valutazione

genetica o, comunque, radiati dalla corrispondente sezione del Libro genealogico.

2. È obbligatoria la distruzione delle dosi di materiale seminale e di embrioni di cui al

comma 1. Essa deve avvenire, rispettivamente, presso i centri di produzione del seme e

presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti dell’ente che tiene il Libro

genealogico o il Registro anagrafico della razza o specie interessata.

3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni devono

darne comunicazione al centro di produzione che li ha forniti. Gli allevatori, i veterinari

e gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29 che intendono distruggere del

materiale seminale o embrionale devono darne comunicazione al recapito o al gruppo di

raccolta o centri di produzione che devono apporre specifiche annotazioni di tale

distruzione sul registro di scarico.

4. I centri di produzione seme o embrioni, i recapiti, i gruppi di raccolta embrioni, i

veterinari, gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29 e gli allevatori che sono

obbligati o intendono distruggere dosi di materiale seminale o embrioni, ai sensi dei

commi 2 e 3 devono comunque darne preventiva comunicazione, con le modalità

previste nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 39, al Servizio Qualificazioni delle

produzioni animali, che attesta l'avvenuta distruzione, direttamente o tramite altro

soggetto incaricato.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 39.

(Atti di indirizzo)

1. La Giunta regionale definisce, con proprie direttive, le modalità di esecuzione del

presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta entro sessanta giorni, gli atti

di cui al comma 1.

Art. 40.

(Norme transitorie)

1. Le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Qualificazioni delle produzioni animali ai

sensi della delibera della Giunta regionale 3261/1995 sono valide fino alla loro

scadenza.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle

direttive di cui all’articolo 39 sono conclusi secondo le disposizioni di cui alle delibere

della Giunta regionale 3261/1995 e 2119/1996.

3. Le Commissioni regionali istituite ai sensi della delibera della Giunta regionale

3261/1995 per l’autorizzazione alla riproduzione di cavalli stalloni e per la sospensione

o la revoca dell’iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati alla inseminazione

artificiale animale restano in carica e continuano la propria attività fino all'insediamento

delle Commissioni di cui agli articoli 13 e 30.

Art. 41.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme regionali incompatibili con il presente regolamento e, in

particolare, le delibere della Giunta regionale 3261/1995 e 2119/1996.

Art. 42.

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Per la violazione alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni

amministrative pecuniarie previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive

integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento alle fattispecie sanzionabili

corrispondenti a quelle previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172,

sostituite da quanto disposto dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403.

2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all'Autorità

amministrativa regionale, secondo le norme previste dalla l.r. 30 maggio 1983, n. 15 e

successive modificazioni.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento

della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 27 febbraio 2003

LORENZETTI

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto

comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Bocci nella seduta del 12 febbraio

2003, deliberazione n. 110.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note

redatte dalla Direzione regionale Attività produttive (Servizio Qualificazione delle

produzioni animali – Sezione Miglioramento e valorizzazione delle produzione animali),

ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è

operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE AL TESTO DEL REGOLAMENTO

Nota all’art. 1:

- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante “Disciplina della riproduzione animale”,

(pubblicata nella G.U. n. 24 del 29 gennaio1991) è stata modificata ed integrata con

legge 3 agosto 1999, n. 280 (in G.U. n. 189 del 13 agosto 1999).

Nota all’art. 2, comma 1, lettera j):

- Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, recante

“Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo

regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali” (pubblicata nella G.U. n. 80

del 23 marzo 1974):

«Art. 2

Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le

organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al

settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di

tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di

fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati,

debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi

stessi. Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente

comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a

giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta

dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede

di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante

dell'ente che organizza il corso. Fa parte della commissione suddetta anche un

veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale. La

commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o,

rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Nota all’art. 3, comma 9:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, “Regolamento

recante l’attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia in

materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali

domestici della specie bovina”, è pubblicato nella G.U. n. 93 del 22 aprile 1994.

Nota all’art. 9, comma 1, lett. b):

- Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile

1996, n. 317, “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE

relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali” (pubblicato nella G.U. del

14 giugno 1996, n. 138):

«Art. 4

1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere

contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio

recante il loro codice di identificazione che deve contenere la sigla IT che individua lo

Stato italiano, il codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo assegnato

all'animale, ove previsto; per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve

essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la

progressione indicata nell'allegato I.

2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti, per

la specie ivi indicata, negli allegati I, II e III.

3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale inalterabile,

leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio,

in ogni caso, devono essere di natura tale da rimanere sull'animale senza

comprometterne il benessere.

4. Il marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito previa autorizzazione del

servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente; qualora diventi illeggibile o

venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un

nuovo codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3, in modo da

stabilire un nesso con il marchio precedente».

Nota all’art. 12, comma 1:

- Si riporta il testo dell’art. 5, comma 2, lett. a), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, (si

veda la nota all’art. 1):

«Art. 5

L'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di

due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della

specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta

naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore

maschio».

Nota all’art. 23, comma 1, lett. e):

- Si riporta il testo dell’allegato A) della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556,

recante “Direttiva del Consiglio che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli

scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici

della specie bovina” (pubblicata nella G.U.C.E. n. L 302 del 19 ottobre 1989 ed entrata

in vigore il 29 settembre 1989):

«Allegato A)

Capitolo I - Condizioni per il riconoscimento di gruppi di raccolta e di produzione di

embrioni.

Per essere riconosciuto, ogni gruppo di raccolta di embrioni deve soddisfare i seguenti

requisiti:

a) la raccolta, il trattamento ed il magazzinaggio degli embrioni devono essere effettuati

da un veterinario del gruppo oppure, sotto la sua responsabilità, da uno o più tecnici

competenti e da lui addestrati ai metodi ed alle tecniche dell'igiene;

b) deve essere posto sotto la sorveglianza generale del veterinario ufficiale e sotto

l'autorità del medesimo;

c) deve disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che permettano l'esame, il

trattamento ed il confezionamento degli embrioni e consistano almeno di un'area di

lavoro, di un microscopio e di un impianto criogenico;

d) deve disporre, ove usufruisca di un laboratorio ubicato in una sede stabile:

- di un locale in cui gli embrioni possano venir trattati, adiacente all'ambiente nel quale

vengono accolti gli animali donatori al momento della raccolta, ma fisicamente separato

da questo;

- di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del

materiale utilizzati per la raccolta ed il trattamento degli embrioni;

- eventuali micromanipolazioni dell'embrione che comportano la penetrazione della

zona pellucida devono essere effettuate utilizzando appropriati dispositivi a flusso

laminare, i quali devono essere adeguatamente puliti e disinfettati tra una partita e

l'altra);

e) deve disporre, ove usufruisca di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo

appositamente attrezzata e composta di due vani distinti:

- uno, che deve essere un reparto pulito, per l'esame ed il trattamento degli embrioni,

- l'altro per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli

animali donatori.

Un laboratorio mobile deve sempre essere in contatto con un laboratorio ubicato in una

sede stabile, in modo che siano assicurati la sterilizzazione delle attrezzature e la

fornitura di liquidi e degli altri prodotti necessari per la raccolta ed il trattamento degli

embrioni.

Inoltre, per essere riconosciuto quale gruppo di produzione e trattamento di embrioni

ottenuti mediante fecondazione in vitro e/o mediante coltura in vitro, un gruppo di

produzione di embrioni deve soddisfare anche i seguenti requisiti supplementari:

f) il personale deve aver ricevuto una formazione sulle pertinenti misure di profilassi e

tecniche di laboratorio, in particolare per quanto riguarda i metodi di lavoro in

condizioni sterili;

g) deve disporre di un laboratorio di trattamento ubicato in una sede stabile e dotato di:

- impianti e strumentazione adeguati, compreso un locale separato in cui gli oociti sono

prelevati dalle ovaie, nonché locali o ambienti separati per il trattamento degli oociti e

degli embrioni e per il magazzinaggio degli embrioni;

- dispositivi a flusso laminare da utilizzare per tutti i trattamenti di oociti, sperma ed

embrioni; la centrifugazione dello sperma può tuttavia aver luogo al di fuori del

dispositivo a flusso laminare, purché siano state adottate tutte le opportune precauzioni

igieniche;

h) qualora oociti ed altri tessuti debbano essere prelevati in un macello, quest'ultimo

deve disporre di adeguate attrezzature che consentano di operare in modo igienico e

sicuro il prelievo delle ovaie e degli altri tessuti e il loro trasporto al laboratorio di

trattamento.

Capitolo II - Condizioni relative alla raccolta, al trattamento, al magazzinaggio ed al

trasporto di embrioni da parte del gruppo di raccolta o produzione riconosciuto.

1. Raccolta e trattamento

a) Gli embrioni sono raccolti e trattati da un gruppo di raccolta riconosciuto, senza

venire in contatto con altre partite di embrioni che non soddisfano i requisiti precisati

nella presente direttiva.

b) La raccolta degli embrioni ha luogo in un ambiente che sia separato dagli altri locali

dell'impianto o dell'azienda e che sia in buone condizioni e possa venir facilmente pulito

e disinfettato.

c) Gli embrioni vengono trattati (esaminati, lavati, curati e posti in recipienti identificati

e sterili) presso un laboratorio permanente o presso un laboratorio mobile che non siano

situati in una zona oggetto di misure di interdizione o di quarantena.

d) Tutti gli strumenti che vengono a contatto con gli embrioni o con l'animale donatore

durante la raccolta ed il trattamento sono del tipo monouso o vengono adeguatamente

disinfettati e sterilizzati prima dell'uso.

e) I prodotti di origine animale utilizzati nella raccolta degli embrioni e nel mezzo di

trasporto provengono da fonti che non comportano rischi per la salute degli animali o

subiscono, prima dell'uso, un trattamento tale da prevenire eventuali rischi. Tutti i mezzi

e le soluzioni vengono sterilizzati con metodi riconosciuti conformemente alle

raccomandazioni del manuale della "International Embryo Transfer Society (IETS)". I

mezzi possono venir addizionati di antibiotici conformemente a quanto indicato in detto

manuale.

f) I palloni per il magazzinaggio ed il trasporto sono adeguatamente disinfettati o

sterilizzati prima dell'uso.

g) L'agente criogeno non è stato impiegato in precedenza per altri prodotti di origine

animale.

h) Ogni contenitore degli embrioni nonché il pallone nel quale sono immagazzinati e

trasportati sono muniti di un contrassegno dal quale si può agevolmente stabilire la data

di raccolta degli embrioni, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, nonché il

numero di registrazione del gruppo di raccolta. Le caratteristiche e la forma del

contrassegno verranno stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

i) Ogni embrione viene lavato almeno dieci volte in uno speciale bagno per embrioni,

che deve essere rinnovato ogni volta e che, salvo decisione contraria in applicazione

della lettera m), deve contenere tripsina, conformemente alle procedure

internazionalmente riconosciute. Ogni bagno deve avere un grado di diluizione 100

volte superiore al bagno precedente e ad ogni passaggio deve essere utilizzata una

micropipetta sterile.

j) Dopo l'ultimo lavaggio, ogni embrione deve essere sottoposto ad esame microscopico

con ingrandimento di almeno X50 su tutta la superficie, in modo da constatare se la

zona pellucida è intatta e priva di qualsiasi sostanza aderente. Qualsiasi

micromanipolazione che comporti la penetrazione della zona pellucida dev'essere

effettuata utilizzando dispositivi appositamente approvati e dopo l'ultima operazione di

lavaggio ed esame. Una tale micromanipolazione non può essere effettuata su un

embrione la cui zona pellucida non risultasse precedentemente intatta.

k) Ogni partita di embrioni che ha superato con successo l'esame di cui alla lettera j) è

collocata in un recipiente sterile munito di un contrassegno conformemente alla lettera

h), che viene immediatamente sigillato.

l) Ove occorra, ogni embrione è quanto prima congelato ed immagazzinato in un locale

sottoposto al controllo del veterinario del gruppo e soggetto ad ispezione regolare da

parte del veterinario ufficiale.

m) Secondo la procedura prevista all'articolo 18, prima della data di cui all'articolo 20

viene elaborato un protocollo relativo ai liquidi di lavaggio e di sciacquo autorizzati,

alle tecniche di lavaggio e, se necessario, ai trattamenti enzimatici, nonché al mezzo di

conservazione autorizzato per il trasporto.

Fino all'adozione di un protocollo relativo ai trattamenti enzimatici, le norme nazionali

relative all'impiego di tripsina rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni

generali del trattato.

n) Ogni gruppo di raccolta di embrioni deve sottoporre ad analisi ufficiali per la ricerca

di infezioni batteriche e virali campioni di liquidi di sciacquo, di liquidi di lavaggio, di

embrioni disintegrati, di ovuli non fecondati, ecc., prelevati nel corso delle sue attività.

La procedura relativa alla campionatura ed all'esecuzione delle analisi, nonché le norme

che devono venir rispettate, sono prescritte secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Qualora le norme fissate non siano rispettate, l'autorità competente che ha concesso al

gruppo il riconoscimento ufficiale lo revoca.

o) Ogni gruppo di raccolta di embrioni deve tenere una documentazione sulle attività di

raccolta degli embrioni nei dodici mesi precedenti e successivi al magazzinaggio, con

l'annotazione dei seguenti dati:

- la razza, l'età e gli estremi per l'identificazione degli animali donatori interessati;

- il luogo di raccolta, di trattamento e di magazzinaggio degli embrioni raccolti dal

gruppo;

- gli estremi per l'identificazione degli embrioni e, se noti, i particolari relativi alla loro

destinazione;

- ragguagli in merito alle tecniche di micromanipolazione che comportano una

penetrazione della zona pellucida o ad altre tecniche quali la fecondazione in vitro e/o la

coltura in vitro applicate agli embrioni. Nel caso di embrioni ottenuti da fecondazione in

vitro l'identificazione può essere effettuata sulla base di una partita, specificando

comunque la data e il luogo di raccolta delle ovaie e/o degli oociti. Dev'essere altresì

possibile identificare l'allevamento di origine degli animali donatori.

Le condizioni elencate alle lettere da a) ad o) si applicano, a seconda dei casi, alla

raccolta, al trattamento, al magazzinaggio e al trasporto di ovaie, oociti ed altri tessuti

da utilizzare per fecondazione in vitro e/o colture in vitro. Devono essere inoltre

rispettate le seguenti condizioni supplementari:

p) qualora ovaie ed altri tessuti debbano essere prelevati in un macello, quest'ultimo

dev'essere ufficialmente riconosciuto e sottoposto al controllo di un veterinario ufficiale

responsabile dell'ispezione ante mortem e post mortem dagli animali donatori;

q) i materiali e gli strumenti che vengono in contatto diretto con ovaie ed altri tessuti

devono essere sterilizzati prima dell'uso e, una volta sterilizzati, venir impiegati

esclusivamente per i fini qui considerati; strumenti diversi devono essere utilizzati per la

manipolazione di oociti ed embrioni provenienti da partite diverse di animali donatori;

r) l'introduzione nel laboratorio di trattamento di ovaie ed altri tessuti non dev'essere

consentita fino al completamento dell'ispezione post mortem della partita; se nella

partita di donatori o in qualsiasi altro animale macellato il medesimo giorno nello stesso

macello viene constata una malattia che assume rilievo ai fini qui considerati, tutti i

tessuti prelevati da detta partita devono essere individuati ed eliminati;

s) le procedure di lavaggio ed esame di cui alle lettere i) e j) si applicano dopo il

completamento della procedura di coltura;

t) qualsiasi micromanipolazione che comporti una penetrazione della zona pellucida va

effettuata nel rispetto di quanto indicato alla lettera j) e previo completamento delle

procedure di cui alla lettera s);

u) in ciascuna fiala o paillette devono essere conservati esclusivamente embrioni

provenienti da una medesima partita di donatori.

2. Magazzinaggio

Ogni gruppo di raccolta o produzione fa in modo che gli embrioni siano immagazzinati

alle temperature appropriate in locali all'uopo autorizzati dal veterinario ufficiale.

Per essere autorizzati, tali locali devono:

i) comprendere almeno un locale da poter chiudere a chiave e da destinare

esclusivamente alla conservazione degli embrioni;

ii) poter essere agevolmente puliti e disinfettati;

iii) disporre di registri con l'annotazione permanente di tutti i movimenti di embrioni in

entrata ed in uscita; in tali registri deve figurare in particolare la destinazione finale

degli embrioni;

iv) essere soggetti ad ispezione da parte del veterinario ufficiale.

L'autorità competente può autorizzare il magazzinaggio di sperma che soddisfa i

requisiti della direttiva 88/407/CEE nei locali di magazzinaggio autorizzati.

3. Trasporti

Gli embrioni destinati al commercio vengono trasportati, in condizioni igieniche

soddisfacenti, in contenitori sigillati, dagli impianti di magazzinaggio autorizzati fino

all'arrivo a destinazione.

I contenitori devono essere contrassegnati in modo tale che il loro numero coincida col

numero indicato sul certificato sanitario».

Nota all’art. 24, comma 1, lett. b):

- Si veda la nota all’art. 23, comma 1, lett. e).

Nota all’art. 32, comma 1, lett. b):

- Si veda la nota all’art. 9, comma 1, lett. b).

Nota all’art. 35, comma 1:

- Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30 si veda la nota all’art. 1.

Note all’art. 42, commi 1 e 2:

- Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30 si veda la nota all’art. 1.

- Il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, recante “Regolamento di esecuzione

della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale»”,

è pubblicato nella G.U. n. 19 del 12 marzo 1994.

- Il decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, recante “Approvazione del nuovo

regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina

della riproduzione animale”, è pubblicato nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2001.

- La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante “Norme per l’applicazione delle

sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa

delegati”, è pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 2 giugno 1983.