REG. REG. 4 MARZO 2003, N. 4

 

«Modalità per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario.»

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 12 marzo 2003 n. 11 – S.O. n. 1

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 9 della legge regionale

17 luglio 2002, n. 13, le competenze e le attività della figura professionale

dell’operatore socio sanitario e il percorso formativo per l’acquisizione della qualifica

relativa.

Art. 2

(Competenze e Attività)

1. Le competenze dell’operatore socio sanitario sono di tipo tecnico, intellettivo e

relazionale.

2. Le attività, dell’operatore socio sanitario, previste dall’articolo 1, comma 2 della l.r.

13/2002, sono svolte in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti

all’assistenza sanitaria e sociale.

3. Le competenze e le attività specifiche di cui ai commi 1 e 2 sono elencate

nell’allegato A).

Art. 3

(Organizzazione e gestione dei corsi)

1. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere della regione Umbria, in attuazione di quanto

previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. 13/2002, organizzano e gestiscono i corsi

di formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di operatore socio

sanitario.

2. La Regione Umbria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della l.r. 13/2002, può

autorizzare alla gestione e alla organizzazione dei corsi, organismi diversi dalle aziende

sanitarie e ospedaliere purché in possesso dei requisiti indicati nell’allegato B).

3. Gli organismi di cui al comma 2 devono presentare domanda per l’autorizzazione alla

Direzione regionale Sanità e servizi sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le

modalità riportate nell’allegato B).

Art. 4

(Direzione dei corsi)

1. Ai fini dello svolgimento del corso, il soggetto cui è affidata l’organizzazione e la

gestione:

a) nomina un’unica direzione didattica, composta da un collaboratore professionale

sanitario, esperto - dirigente in assistenza infermieristica, e da un operatore dell’ambito

sociale di pari posizione ed ambito funzionale; entrambi sono responsabili del

conseguimento degli obiettivi formativi e svolgono, in maniera congiunta, la funzione di

direzione del corso;

b) nomina il tutor del corso, sulla base di titoli o esperienze specifiche attinenti il ruolo

e/o sulla base di esperienze professionali in ambito sociale e sanitario;

c) provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie

professionali, nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle

attività teoriche di formazione, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede

del corso.

2. Le funzioni della direzione didattica e dei tutors sono elencate nell’allegato C).

Art. 5

(Accesso ai corsi di formazione)

1. La Giunta regionale stabilisce, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base del

piano annuale di formazione degli operatori della sanità, il numero di operatori da

formare, nonché il numero dei corsi da assegnare alle aziende sanitarie ed agli

organismi autorizzati.

2. Ogni corso non può prevedere un numero di studenti superiore alle quaranta unità e

inferiore alle venticinque.

3. Gli organismi autorizzati alla gestione e all’organizzazione dei corsi di formazione

emanano il bando per l’iscrizione nei primi quindici giorni del mese di maggio di

ciascun anno, dandone idonea ed adeguata pubblicità anche con la pubblicazione nel

Bollettino ufficiale della Regione. Il bando prevede le modalità di accesso, che si

uniformano alla normativa concorsuale della rispettiva categoria.

4. Le domande di partecipazione vanno inoltrate all’organismo gestore del corso entro e

non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale.

5. I nuovi corsi per operatore socio sanitario possono essere cofinanziati, con eventuali

risorse comunitarie o nazionali, dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i

parametri di finanziamento.

Art. 6

(Programma dei corsi di formazione)

1. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 13/2002, il corso di formazione è articolato in:

a) un modulo di base, finalizzato all’acquisizione di competenze di base, intese come

requisiti per l’occupazione e lo sviluppo professionale all’interno dei settori socio-

assistenziali e socio-sanitari, e che si configurano come un insieme di capacità e

competenze trasversali. La durata del modulo è di duecento ore di lezioni teoriche, con

l’utilizzo di modalità formative attive e partecipative;

b) un modulo professionalizzante, finalizzato all’acquisizione di saperi e tecniche

professionali e relazionali tipici dell’attività e dei processi di lavoro propri

dell’operatore socio-sanitario. La durata del modulo è di ottocento ore, articolate in:

1) duecentocinquanta ore di teoria, con l’utilizzo anche di metodologie attive e

partecipative;

2) cento ore di esercitazioni e simulazioni in aula;

3) quattrocentocinquanta ore di tirocinio in contesto lavorativo.

2. Le materie di insegnamento di cui al comma 1, articolate nelle aree disciplinari di cui

all’articolo 6 della l.r. 13/2002, sono elencate nell’allegato D).

Art. 7

(Riconoscimento attestati e equipollenze)

1. La regione riconosce gli attestati di qualifica professionale di operatore socio

sanitario rilasciati dalle altre regioni italiane.

2. Il titolo di operatore socio sanitario è equipollente con:

a) il titolo di operatore tecnico addetto all’assistenza, ai sensi del decreto ministeriale 26

luglio 1991, n. 295, e l’attestato di idoneità a corsi professionalizzanti, ai sensi della

deliberazione di Giunta regionale 20 marzo 2002, n. 321;

b) l’attestato di frequenza a corsi di durata complessiva minima di seicento ore, con

esami finali, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, riconducibili al profilo di

operatore tecnico per l’assistenza (OTA) o di operatore socio assistenziale (OSA),

conseguiti prima del 31 luglio 2002, e l’attestato di idoneità a corsi professionalizzanti,

ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 321/2002.

3. I direttori generali delle aziende sanitarie si pronunciano sull’equipollenza ai sensi del

comma 1.

Art. 8

(Credito formativo)

1. La Regione quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi, in

relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica di operatore socio sanitario, nel

modo seguente:

a) coloro che sono in possesso del solo titolo di operatore tecnico addetto all’assistenza,

conseguito ai sensi del d.m. 295/1991, devono frequentare, per quanto riguarda la

formazione teorica, almeno il settanta per cento delle ore previste nelle unità formative

B.3, B.4 e relative esercitazioni del modulo professionalizzante, nonché ottanta ore di

tirocinio predisposte dalla direzione del corso;

b) a coloro che, alla data dell’entrata in vigore della l.r. 13/2002, erano dipendenti di

strutture pubbliche o private, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e hanno

svolto attività socio-sanitaria e socio-assistenziale sono riconosciuti i seguenti crediti

formativi:

1) per la parte teorica:

1.1 la quantificazione delle ore svolte, attraverso l’attestazione di frequenza a corsi di

aggiornamento, della durata minima di trentadue ore, finalizzati all’assistenza socio-sanitaria

e assistenziale e certificati dall’ente gestore autorizzato ai sensi della legge

845/1978;

1.2 trenta ore per ogni anno di servizio espletato, fino ad un massimo di otto anni; tale

monte ore viene aumentato fino a un massimo del sessanta per cento in relazione al

grado di prevalenza di attività nel sociale, certificato dal legale rappresentante dell’ente

di appartenenza;

2) per la parte di tirocinio viene riconosciuta tutta l’attività lavorativa svolta

nell’ambito socio-sanitario e assistenziale.

2. Tutti coloro che sono nelle condizioni di poter dimostrare il possesso dei crediti

formativi di cui al comma 1 devono comunque frequentare, per quanto riguarda la

formazione teorica, almeno il settanta per cento delle ore previste nelle unità formative

B.3, B.4 e le relative esercitazioni del modulo professionalizzante, nonché ulteriori

quaranta ore, da effettuarsi in unità formative su indicazione della direzione del corso.

Art. 9

(Esame finale e rilascio dell’attestato)

1. Al termine dei percorsi formativi gli allievi devono sostenere un esame finale, ai

sensi dell’articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2002, per il conseguimento della qualifica di

operatore socio sanitario, costituito da una prova pratica ed una prova teorica.

2. La valutazione di ciascuna prova d’esame è espressa in centesimi. Il punteggio

minimo per ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell’attestato di

qualifica, è di sessanta centesimi. Il voto complessivo è dato dalla media dei voti

conseguiti per ciascuna delle due prove.

Art. 10

(Commissione d’esame)

1. L’esame finale si svolgerà di fronte ad una apposita commissione, costituita con

decreto del Presidente della Giunta regionale, e così composta:

a) un dipendente della Regione Umbria, con qualifica non inferiore alla categoria “D”,

designato dalla Giunta regionale con funzioni di presidente;

b) due esperti uno del settore sociale ed uno del settore sanitario, designati dalla Giunta

regionale;

c) un docente del corso, designato dall’ente gestore;

d) un tutore del corso, designato dall’ente gestore.

2. Il legale rappresentante dell’ente gestore del corso comunica alla Regione Umbria i

nominativi del docente e del tutor, nonché del segretario con funzioni verbalizzanti.

3. Ai componenti della commissione d’esame e al segretario viene corrisposto, da parte

dell’ente accreditato per lo svolgimento del corso, il compenso previsto dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

Art. 11

(Accordo)

1. All’allievo che supera le prove è rilasciato un attestato di qualifica, valido su tutto il

territorio dello Stato, ai sensi dell’accordo del 22 febbraio 2001, sottoscritto in sede di

Conferenza Stato-Regioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, della legge 8

gennaio 2001, n. 1 e dell’articolo 7 della l.r. 13/2002, a firma del legale rappresentante

dell’organismo che gestisce ed organizza il corso e dal presidente della commissione di

esame finale.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Per l’anno 2003, gli organismi che intendono ottenere l’accreditamento per la

gestione dei corsi devono presentare domanda alla Direzione regionale Sanità e servizi

sociali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento

della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 4 marzo 2003

LORENZETTI

APPENDICE AL TESTO:

I seguenti allegati non sono acquisiti nel sito:

ALLEGATO A) – Elenco delle principali attività previste per l’operatore socio-sanitario

– Competenze dell’operatore socio-sanitario

ALLEGATO B) – Accreditamento

ALLEGATO C) – Funzioni della direzione didattica e dei tutors

ALLEGATO D) – Programma dei corsi di formazione

MODELLO 1)

MOD. 2)

MOD. 3)

MOD. 4)

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto

comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Rosi nella seduta del 19 febbraio

2003, deliberazione n. 143.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note

redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della

Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),

ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è

operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui

trascritti.

NOTE AL TESTO DEL REGOLAMENTO

Nota all’art. 1, comma unico:

- Il testo dell’art. 9 della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13, recante “Istituzione e

disciplina della figura professionale dell’operatore socio-sanitario” (pubblicata nel

B.U.R. 31 luglio 2002, n. 33), è il seguente:

«Art. 9

(Norme regolamentari attuative)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari riferite alle attività, alle competenze

e alle materie di insegnamento dei corsi.»

Nota all’art. 2, comma 2:

- Il testo dell’art. 1, comma 2 , della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (si veda la

nota all’art. 1, comma unico), è il seguente:

«Art. 1

(Istituzione della figura professionale)

Omissis

2. L’operatore socio-sanitario, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine

di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di

competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.»

Nota all’art. 3, commi 1 e 2:

- Il testo dell’art. 2, della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (si veda la nota all’art.

1, comma unico), è il seguente:

«Art. 2

(Formazione)

1. La Regione, in applicazione dell’articolo 95, comma 1, lettere a) e g) della legge

regionale 2 marzo 1999, n. 3, provvede alla programmazione dei corsi e alle attività

didattico-formative relative all’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.

2. La Giunta regionale determina, con il piano annuale di formazione degli operatori

della sanità, in attuazione del Piano sanitario regionale, l’attivazione dei corsi in base al

fabbisogno annuale.

3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi

accreditati, con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla

vigente normativa ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,

dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalla

legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni.»

Nota all’art.6:

- Il testo degli artt. 5 e 6, della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (si veda la nota

all’art. 1, comma unico), è il seguente:

«Art. 5

(Organizzazione didattica)

1. La didattica è strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e comprende:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore sociosanitario hanno durata non inferiore a

diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a mille.

3. In aggiunta al corso di qualificazione di base, la Giunta regionale attiva moduli di

formazione integrativa, miranti a specifiche utenze e specifici contesti operativi.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 della legge 8 gennaio 2002, n.

1 di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, programma corsi di

formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.

Art. 6

(Materie di insegnamento e tirocinio)

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’articolo 5, sono

articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) socio-culturale, istituzionale e legislativa;

b) psicologica e sociale;

c) igienico-sanitaria;

d) tecnico-operativa.

2. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui

ambito è prevista la figura dell’operatore socio-sanitario.»

Note all’art. 7, comma 2:

- Il decreto ministeriale 26 luglio 1991, n. 295, recante “Regolamento dei corsi di

qualificazione per l’accesso alla professione di operatore tecnico addetto all’assistenza

in applicazione dell’art. 40, comma 3, del decreto del presidente della repubblica

28/11/1990, n. 348” è pubblicato nella G.U. 16 settembre 1991, n. 217.

- La legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante “Legge quadro in materia di formazione

professionale”, è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1978, n. 362.

Note all’art. 8, comma 1:

- Per il decreto ministeriale 26 luglio 1991, n. 295 si vedano le note all’art. 7, comma

2.

- Per la legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 si veda la nota all’art. 1, comma unico.

- Per la legge 21 dicembre 1978, n. 845 si vedano le note all’art. 7, comma 2.

Nota all’art. 9, comma 1:

- Il testo dell’art. 7, della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (si veda la nota all’art.

1, comma unico), è il seguente:

«Art. 7

(Esame finale e rilascio dell’attestato)

1. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova

pratica da parte di un’apposita commissione d’esame costituita dalla Giunta regionale.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione

finale coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze indicato nel provvedimento

regionale di attivazione del corso.

3. Il provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei partecipanti.

4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Regione attestato di qualifica valido,

ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e

socio-assistenziali.»

Nota all’art. 10, comma 3:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995,

recante”Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti le Commissioni

esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti

dalle amministrazioni pubbliche”, è pubblicato nella G.U. 10 giugno 1995, n. 134.

Note all’art. 11, comma unico:

- Il decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante “Disposizioni urgenti in materia

di personale sanitario” (pubblicato nella G.U. 12 novembre 2001, n. 263) è stato

convertito in legge, con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (in G.U. 10

gennaio 2002, n. 8).

- Per il testo dell’art. 7 della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 si veda la nota

all’art. 9, comma 1.