REG. REG. 4 MARZO 2003, N.
4
«Modalità per
l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario.»
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 12 marzo
2003 n. 11 – S.O. n. 1
LA GIUNTA
REGIONALE
ha
approvato.
LA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il
seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto)
1. Il
presente Regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 9 della legge
regionale
17 luglio
2002, n. 13, le competenze e le attività della figura professionale
dell’operatore
socio sanitario e il percorso formativo per l’acquisizione della qualifica
relativa.
Art. 2
(Competenze
e Attività)
1. Le
competenze dell’operatore socio sanitario sono di tipo tecnico, intellettivo e
relazionale.
2. Le
attività, dell’operatore socio sanitario, previste dall’articolo 1, comma 2
della l.r.
13/2002,
sono svolte in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti
all’assistenza
sanitaria e sociale.
3. Le
competenze e le attività specifiche di cui ai commi 1 e 2 sono elencate
nell’allegato
A).
Art. 3
(Organizzazione
e gestione dei corsi)
1. Le
aziende sanitarie locali e ospedaliere della regione Umbria, in attuazione di
quanto
previsto
dall’articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. 13/2002, organizzano e gestiscono i
corsi
di
formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di operatore socio
sanitario.
2. La
Regione Umbria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della l.r. 13/2002, può
autorizzare
alla gestione e alla organizzazione dei corsi, organismi diversi dalle aziende
sanitarie
e ospedaliere purché in possesso dei requisiti indicati nell’allegato B).
3. Gli
organismi di cui al comma 2 devono presentare domanda per l’autorizzazione alla
Direzione
regionale Sanità e servizi sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le
modalità
riportate nell’allegato B).
Art. 4
(Direzione
dei corsi)
1. Ai fini
dello svolgimento del corso, il soggetto cui è affidata l’organizzazione e la
gestione:
a) nomina
un’unica direzione didattica, composta da un collaboratore professionale
sanitario,
esperto - dirigente in assistenza infermieristica, e da un operatore
dell’ambito
sociale di
pari posizione ed ambito funzionale; entrambi sono responsabili del
conseguimento
degli obiettivi formativi e svolgono, in maniera congiunta, la funzione di
direzione
del corso;
b) nomina
il tutor del corso, sulla base di titoli o esperienze specifiche attinenti il
ruolo
e/o sulla
base di esperienze professionali in ambito sociale e sanitario;
c)
provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le
malattie
professionali,
nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle
attività
teoriche di formazione, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede
del corso.
2. Le
funzioni della direzione didattica e dei tutors sono elencate nell’allegato C).
Art. 5
(Accesso
ai corsi di formazione)
1. La
Giunta regionale stabilisce, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base
del
piano
annuale di formazione degli operatori della sanità, il numero di operatori da
formare, nonché
il numero dei corsi da assegnare alle aziende sanitarie ed agli
organismi
autorizzati.
2. Ogni
corso non può prevedere un numero di studenti superiore alle quaranta unità e
inferiore
alle venticinque.
3. Gli
organismi autorizzati alla gestione e all’organizzazione dei corsi di
formazione
emanano il
bando per l’iscrizione nei primi quindici giorni del mese di maggio di
ciascun
anno, dandone idonea ed adeguata pubblicità anche con la pubblicazione nel
Bollettino
ufficiale della Regione. Il bando prevede le modalità di accesso, che si
uniformano
alla normativa concorsuale della rispettiva categoria.
4. Le
domande di partecipazione vanno inoltrate all’organismo gestore del corso entro
e
non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale.
5. I nuovi
corsi per operatore socio sanitario possono essere cofinanziati, con eventuali
risorse
comunitarie o nazionali, dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i
parametri
di finanziamento.
Art. 6
(Programma
dei corsi di formazione)
1. Ai
sensi dell’articolo 5 della l.r. 13/2002, il corso di formazione è articolato
in:
a) un
modulo di base, finalizzato all’acquisizione di competenze di base, intese come
requisiti
per l’occupazione e lo sviluppo professionale all’interno dei settori socio-
assistenziali
e socio-sanitari, e che si configurano come un insieme di capacità e
competenze
trasversali. La durata del modulo è di duecento ore di lezioni teoriche, con
l’utilizzo
di modalità formative attive e partecipative;
b) un
modulo professionalizzante, finalizzato all’acquisizione di saperi e tecniche
professionali
e relazionali tipici dell’attività e dei processi di lavoro propri
dell’operatore
socio-sanitario. La durata del modulo è di ottocento ore, articolate in:
1)
duecentocinquanta ore di teoria, con l’utilizzo anche di metodologie attive e
partecipative;
2) cento
ore di esercitazioni e simulazioni in aula;
3)
quattrocentocinquanta ore di tirocinio in contesto lavorativo.
2. Le materie
di insegnamento di cui al comma 1, articolate nelle aree disciplinari di cui
all’articolo
6 della l.r. 13/2002, sono elencate nell’allegato D).
Art. 7
(Riconoscimento
attestati e equipollenze)
1. La
regione riconosce gli attestati di qualifica professionale di operatore socio
sanitario
rilasciati dalle altre regioni italiane.
2. Il
titolo di operatore socio sanitario è equipollente con:
a) il
titolo di operatore tecnico addetto all’assistenza, ai sensi del decreto
ministeriale 26
luglio
1991, n. 295, e l’attestato di idoneità a corsi professionalizzanti, ai sensi
della
deliberazione
di Giunta regionale 20 marzo 2002, n. 321;
b)
l’attestato di frequenza a corsi di durata complessiva minima di seicento ore,
con
esami
finali, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, riconducibili al profilo
di
operatore
tecnico per l’assistenza (OTA) o di operatore socio assistenziale (OSA),
conseguiti
prima del 31 luglio 2002, e l’attestato di idoneità a corsi
professionalizzanti,
ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 321/2002.
3. I
direttori generali delle aziende sanitarie si pronunciano sull’equipollenza ai
sensi del
comma 1.
Art. 8
(Credito
formativo)
1. La
Regione quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e servizi
pregressi, in
relazione
all’acquisizione dell’attestato di qualifica di operatore socio sanitario, nel
modo
seguente:
a) coloro
che sono in possesso del solo titolo di operatore tecnico addetto
all’assistenza,
conseguito
ai sensi del d.m. 295/1991, devono frequentare, per quanto riguarda la
formazione
teorica, almeno il settanta per cento delle ore previste nelle unità formative
B.3, B.4 e
relative esercitazioni del modulo professionalizzante, nonché ottanta ore di
tirocinio
predisposte dalla direzione del corso;
b) a coloro
che, alla data dell’entrata in vigore della l.r. 13/2002, erano dipendenti di
strutture
pubbliche o private, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e hanno
svolto
attività socio-sanitaria e socio-assistenziale sono riconosciuti i seguenti crediti
formativi:
1) per la
parte teorica:
1.1 la
quantificazione delle ore svolte, attraverso l’attestazione di frequenza a
corsi di
aggiornamento,
della durata minima di trentadue ore, finalizzati all’assistenza
socio-sanitaria
e
assistenziale e certificati dall’ente gestore autorizzato ai sensi della legge
845/1978;
1.2 trenta
ore per ogni anno di servizio espletato, fino ad un massimo di otto anni; tale
monte ore
viene aumentato fino a un massimo del sessanta per cento in relazione al
grado di
prevalenza di attività nel sociale, certificato dal legale rappresentante
dell’ente
di
appartenenza;
2) per la
parte di tirocinio viene riconosciuta tutta l’attività lavorativa svolta
nell’ambito
socio-sanitario e assistenziale.
2. Tutti
coloro che sono nelle condizioni di poter dimostrare il possesso dei crediti
formativi
di cui al comma 1 devono comunque frequentare, per quanto riguarda la
formazione
teorica, almeno il settanta per cento delle ore previste nelle unità formative
B.3, B.4 e
le relative esercitazioni del modulo professionalizzante, nonché ulteriori
quaranta
ore, da effettuarsi in unità formative su indicazione della direzione del
corso.
Art. 9
(Esame
finale e rilascio dell’attestato)
1. Al
termine dei percorsi formativi gli allievi devono sostenere un esame finale, ai
sensi
dell’articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2002, per il conseguimento della
qualifica di
operatore
socio sanitario, costituito da una prova pratica ed una prova teorica.
2. La
valutazione di ciascuna prova d’esame è espressa in centesimi. Il punteggio
minimo per
ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell’attestato di
qualifica,
è di sessanta centesimi. Il voto complessivo è dato dalla media dei voti
conseguiti
per ciascuna delle due prove.
Art. 10
(Commissione
d’esame)
1. L’esame
finale si svolgerà di fronte ad una apposita commissione, costituita con
decreto
del Presidente della Giunta regionale, e così composta:
a) un
dipendente della Regione Umbria, con qualifica non inferiore alla categoria
“D”,
designato
dalla Giunta regionale con funzioni di presidente;
b) due
esperti uno del settore sociale ed uno del settore sanitario, designati dalla
Giunta
regionale;
c) un
docente del corso, designato dall’ente gestore;
d) un
tutore del corso, designato dall’ente gestore.
2. Il legale
rappresentante dell’ente gestore del corso comunica alla Regione Umbria i
nominativi
del docente e del tutor, nonché del segretario con funzioni verbalizzanti.
3. Ai
componenti della commissione d’esame e al segretario viene corrisposto, da
parte
dell’ente
accreditato per lo svolgimento del corso, il compenso previsto dal decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.
Art. 11
(Accordo)
1.
All’allievo che supera le prove è rilasciato un attestato di qualifica, valido
su tutto il
territorio
dello Stato, ai sensi dell’accordo del 22 febbraio 2001, sottoscritto in sede
di
Conferenza
Stato-Regioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, della legge 8
gennaio
2001, n. 1 e dell’articolo 7 della l.r. 13/2002, a firma del legale rappresentante
dell’organismo
che gestisce ed organizza il corso e dal presidente della commissione di
esame
finale.
Art. 12
(Norma
transitoria)
1. Per
l’anno 2003, gli organismi che intendono ottenere l’accreditamento per la
gestione
dei corsi devono presentare domanda alla Direzione regionale Sanità e servizi
sociali
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il
presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Umbria.
È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento
della
Regione Umbria.
Dato a
Perugia, addì 4 marzo 2003
LORENZETTI
APPENDICE
AL TESTO:
I seguenti
allegati non sono acquisiti nel sito:
ALLEGATO
A) – Elenco delle principali attività previste per l’operatore socio-sanitario
–
Competenze dell’operatore socio-sanitario
ALLEGATO
B) – Accreditamento
ALLEGATO
C) – Funzioni della direzione didattica e dei tutors
ALLEGATO
D) – Programma dei corsi di formazione
MODELLO 1)
MOD. 2)
MOD. 3)
MOD. 4)
NOTE
-
Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121,
quarto
comma
della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale
22
novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Rosi nella seduta del 19
febbraio
2003,
deliberazione n. 143.
AVVERTENZA
– Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note
redatte
dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria
della
Giunta
regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),
ai sensi
dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al
solo
scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali
è
operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui
trascritti.
NOTE AL
TESTO DEL REGOLAMENTO
Nota
all’art. 1, comma unico:
- Il testo
dell’art. 9 della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13, recante “Istituzione e
disciplina
della figura professionale dell’operatore socio-sanitario” (pubblicata nel
B.U.R. 31
luglio 2002, n. 33), è il seguente:
«Art. 9
(Norme
regolamentari attuative)
1. La
Giunta regionale adotta norme regolamentari riferite alle attività, alle
competenze
e alle
materie di insegnamento dei corsi.»
Nota
all’art. 2, comma 2:
- Il testo
dell’art. 1, comma 2 , della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (si veda la
nota
all’art. 1, comma unico), è il seguente:
«Art. 1
(Istituzione
della figura professionale)
Omissis
2.
L’operatore socio-sanitario, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito
al termine
di
specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
a)
soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di
competenza,
in un contesto sia sociale che sanitario;
b)
favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.»
Nota
all’art. 3, commi 1 e 2:
- Il testo
dell’art. 2, della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (si veda la nota
all’art.
1, comma
unico), è il seguente:
«Art. 2
(Formazione)
1. La
Regione, in applicazione dell’articolo 95, comma 1, lettere a) e g) della legge
regionale
2 marzo 1999, n. 3, provvede alla programmazione dei corsi e alle attività
didattico-formative
relative all’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.
2. La
Giunta regionale determina, con il piano annuale di formazione degli operatori
della
sanità, in attuazione del Piano sanitario regionale, l’attivazione dei corsi in
base al
fabbisogno
annuale.
3. I corsi
sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi
accreditati,
con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla
vigente
normativa ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n.
845,
dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalla
legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni.»
Nota
all’art.6:
- Il testo
degli artt. 5 e 6, della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (si veda la nota
all’art.
1, comma unico), è il seguente:
«Art. 5
(Organizzazione
didattica)
1. La
didattica è strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e
comprende:
a) un
modulo di base;
b) un
modulo professionalizzante.
2. I corsi
di formazione per operatore sociosanitario hanno durata non inferiore a
diciotto
mesi, per un numero di ore non inferiore a mille.
3. In
aggiunta al corso di qualificazione di base, la Giunta regionale attiva moduli
di
formazione
integrativa, miranti a specifiche utenze e specifici contesti operativi.
4. La
Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 della legge 8 gennaio 2002,
n.
1 di
conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, programma corsi di
formazione
complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.
Art. 6
(Materie
di insegnamento e tirocinio)
1. Le
materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’articolo 5,
sono
articolate
nelle seguenti aree disciplinari:
a)
socio-culturale, istituzionale e legislativa;
b)
psicologica e sociale;
c)
igienico-sanitaria;
d)
tecnico-operativa.
2. Tutti i
corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui
ambito è
prevista la figura dell’operatore socio-sanitario.»
Note
all’art. 7, comma 2:
- Il decreto
ministeriale 26 luglio 1991, n. 295, recante “Regolamento dei corsi di
qualificazione
per l’accesso alla professione di operatore tecnico addetto all’assistenza
in
applicazione dell’art. 40, comma 3, del decreto del presidente della repubblica
28/11/1990,
n. 348” è pubblicato nella G.U. 16 settembre 1991, n. 217.
- La legge
21 dicembre 1978, n. 845, recante “Legge quadro in materia di formazione
professionale”,
è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1978, n. 362.
Note
all’art. 8, comma 1:
- Per il
decreto ministeriale 26 luglio 1991, n. 295 si vedano le note all’art. 7, comma
2.
- Per la
legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 si veda la nota all’art. 1, comma unico.
- Per la
legge 21 dicembre 1978, n. 845 si vedano le note all’art. 7, comma 2.
Nota all’art.
9, comma 1:
- Il testo
dell’art. 7, della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (si veda la nota
all’art.
1, comma
unico), è il seguente:
«Art. 7
(Esame
finale e rilascio dell’attestato)
1. Al
termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una
prova
pratica da
parte di un’apposita commissione d’esame costituita dalla Giunta regionale.
2. La
frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione
finale
coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze indicato nel
provvedimento
regionale
di attivazione del corso.
3. Il
provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei
partecipanti.
4.
All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Regione attestato di
qualifica valido,
ai sensi
della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari,
socio-sanitari e
socio-assistenziali.»
Nota
all’art. 10, comma 3:
- Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995,
recante”Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti le Commissioni
esaminatrici
e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti
dalle
amministrazioni pubbliche”, è pubblicato nella G.U. 10 giugno 1995, n. 134.
Note
all’art. 11, comma unico:
- Il
decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante “Disposizioni urgenti in
materia
di
personale sanitario” (pubblicato nella G.U. 12 novembre 2001, n. 263) è stato
convertito
in legge, con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (in G.U. 10
gennaio
2002, n. 8).
- Per il
testo dell’art. 7 della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 si veda la nota
all’art. 9, comma 1.