REG. REG. 16 APRILE 2003, N. 5

 

«Norme regolamentari in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 30 aprile 2003, n. 18

 

 

 

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre

2002, n. 26, disciplina le ulteriori modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi a

favore dei mutilati e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e

cure termali.

Art. 2.

(Cure climatiche)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le cure climatiche di

cui all’articolo 2, comma 1 della l.r. 26/2002, sono concesse, per un periodo non

superiore a ventuno giorni l’anno, ai seguenti soggetti richiedenti, compresi tra le

categorie di beneficiari di cui all’articolo 4 della stessa legge regionale:

a) pensionati per infermità tubercolare o che presentano quadri clinici ad essa correlati;

b) invalidi ascritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare, per i

quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o

complicanze dell’infermità pensionata.

2. Le cure climatiche sono concesse in regime di assistenza indiretta.

Art. 3.

(Soggiorni terapeutici)

1. I soggiorni terapeutici di cui all’articolo 2, comma 2 della l.r. 26/2002, sono concessi,

per un periodo non superiore a ventuno giorni l’anno, a tutti i soggetti richiedenti

previsti dall’articolo 4 della stessa legge regionale.

2. Gli invalidi ammessi ai soggiorni terapeutici possono essere avviati presso idonei

istituti di cura o strutture sanitarie scelte dall’Azienda USL, dove è assicurato un

adeguato controllo medico, oppure presso strutture convenzionate da loro stessi

individuate, che soddisfano le finalità proprie del soggiorno terapeutico.

3. Ai fini dell’ammissione al soggiorno terapeutico assume particolare rilevanza la

presenza di uno dei seguenti quadri clinici:

a) insufficienza respiratoria cronica;

b) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica;

c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;

d) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale.

Art. 4.

(Cure termali)

1. Le cure termali di cui all’articolo 2, comma 3 della l.r. 26/2002 sono concesse, per

un periodo non superiore a quindici giorni l’anno, ai soggetti richiedenti di cui

all’articolo 4 della stessa legge regionale, che, per le infermità dipendenti da causa di

guerra o di servizio per cause di guerra, ne presentano l’indicazione clinica e non sono

affetti da infermità che controindicano il trattamento termale.

2. Le cure termali sono concesse in regime di assistenza diretta.

Art. 5.

(Accompagnamento)

1. Agli invalidi che sono nella impossibilità assoluta e comprovata di attendere alle

esigenze della vita quotidiana è concesso, durante il periodo delle cure,

l’accompagnatore di cui all’articolo 7 della l.r. 26/2002.

Art. 6.

(Presentazione della domanda)

1. Gli invalidi che intendono fruire di cure climatiche o termali devono presentare entro

il 28 febbraio di ogni anno, alla azienda USL di competenza apposita domanda in carta

semplice, corredata di prescrizione del proprio medico di base, con le modalità indicate

nell’allegato A al presente regolamento.

2. Lo stampato, compilato dal medico di base, deve contenere i dati anagrafici del

richiedente, la patologia per cui si richiedono le cure, l'attestazione della eventuale

dipendenza della infermità da cause di guerra, la necessità della procedura terapeutica

proposta, lo stabilimento termale e l’assenza di controindicazioni alla effettuazione delle

cure stesse. Può essere indicata anche, se a conoscenza dell’interessato e comunque in

modo facoltativo, la località climatica presso la quale egli desidera praticare le cure e

l’indicazione del periodo di proprio gradimento.

3. Non vi è data di scadenza per la presentazione della richiesta per i soggiorni

terapeutici, in quanto la necessità di tale assistenza può essere accertata in qualunque

periodo dell’anno.

4. Nella domanda di richiesta del soggiorno terapeutico il medico di base propone il

piano curativo e riabilitativo.

Art. 7.

(Procedimento amministrativo)

1. In ordine alla richiesta di ammissione degli invalidi alle cure climatiche, ai soggiorni

terapeutici e alle cure termali, nonché alla concessione degli accompagnatori, provvede

il medico della competente azienda USL, responsabile della unità operativa di medicina

legale o, laddove non strutturata, il responsabile del distretto sanitario competente per

territorio, o suo delegato.

2. Ai fini della valutazione circa l'ammissibilità dell'invalido al soggiorno terapeutico, i

soggetti competenti, di cui al comma 1, possono richiedere il parere dei “Nuclei di

valutazione geriatrici" previsti dal Piano sociale regionale di cui alla legge regionale 23

gennaio 1997, n. 3.

3. Agli invalidi che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 5 è comunicata la

autorizzazione o il diniego motivato. È consentito alla Azienda USL chiedere

all’interessato documentazione ulteriore o disporre accertamenti per il completamento

della pratica.

4. I provvedimenti redatti ai sensi del comma 1 sono definitivi.

5. Le aziende USL definiscono le ulteriori modalità procedimentali per quanto non

previsto dalla l.r. 26/2002 e dal presente regolamento.

Art. 8.

(Obbligo dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi di cui alla l.r. 26/2002 devono effettuare le cure termali e

climatiche e i soggiorni terapeutici, rispettivamente presso stabilimenti e località che

rispondano ai requisiti terapeutici e climatici indicati nelle autorizzazioni.

Art. 9.

(Liquidazione)

1. Per ottenere la liquidazione dei contributi di cui alla l.r. 26/2002 gli invalidi devono, a

cure espletate, presentare alla USL competente per territorio domanda in carta semplice,

con le modalità previste nell’allegato B) al presente regolamento, producendo copia

della autorizzazione, nonché:

a) per cure climatiche:

1) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti se hanno o meno titolo alle stesse

prestazioni da parte di altri enti e che comunque non ne hanno usufruito;

2) dichiarazione resa secondo l’allegato C) al presente regolamento;

3) documentazione di spesa;

b) per soggiorni terapeutici:

1) certificazione della struttura sanitaria, attestante l'avvenuta permanenza nella stessa,

nonché se l'invalido si è avvalso di un accompagnatore nel periodo di soggiorno;

2) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l'interessato non ha usufruito di altro

periodo di soggiorno terapeutico durante l’anno né, sempre nello stesso anno solare, di

cure termali e climatiche;

c) per le cure termali:

1) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti se l'interessato ha o meno titolo alle

stesse prestazioni da parte di altri enti e che comunque non ne ha usufruito;

2) documentazione di spesa, nonché dichiarazione del responsabile sanitario della

struttura termale, attestante che l'invalido si è avvalso di un accompagnatore per il

periodo di cure.

2. La domanda va presentata alla USL che ha autorizzato la cura e/o il soggiorno entro e

non oltre sessanta giorni dal termine del ciclo.

Art. 10.

(Residenti all’estero)

1. Gli invalidi nati in Umbria, aventi nazionalità italiana e residenti all’estero, sempre

che si trovino nelle condizioni previste dalla l.r. 26/2002, possono essere autorizzati

dalla azienda USL del capoluogo di regione, a fruire delle cure climatiche, soggiorno

terapeutico e cure termali con le stesse modalità previste per gli invalidi residenti nel

territorio regionale.

Art. 11.

(Divieto di cumulo)

1. Le cure climatiche e termali non sono cumulabili tra loro e non possono essere

concesse agli invalidi che hanno fruito, nel corso dello stesso anno, di soggiorni

terapeutici.

Art. 12.

(Rendicontazione)

1. Le aziende USL provvedono a rendicontare alla Regione, Direzione regionale alla

Sanità e servizi sociali, sul numero dei beneficiari ammessi alle prestazioni di cui al

presente regolamento e sulle somme complessivamente liquidate.

Art. 13.

(Norma di prima applicazione)

1. Per il solo anno 2003 il termine ultimo di presentazione della domanda di cure

climatiche e termali di cui alla l.r. 26/2002, è fissato al 30 giugno 2003.

 

 

 

 

ALLEGATO A)

ALL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. _____

OGGETTO: domanda: cure climatiche _

soggiorno terapeutico _

cure termali _

Il sottoscritto _________________________________nato a ____________________

il ____________________residente a _________________________ CAP_______in

Via _________________________________tel. _______________fruente di pensione

di ______________________________categoria, con assegno di cura o superinvalidità,

TAB ______ LETT _______per (Mod.69)____________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

necessita di accompagnamento SI NO

come da prescrizione allegata del medico di base,

chiede

di essere ammesso alle: cure climatiche _

soggiorno terapeutico _

cure termali _

chiede, quale località climatica: (facoltativo)__________________________________

stabilimento termale: _____________________________________________

Periodo di gradimento: (facoltativo)_________________________________

Firma del richiedente

______________________

_ Barrare la casella interessata

 

 

ALLEGATO B)

AL DIRETTORE GENERALE

DELLA USL _____________

Oggetto: Cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali. Modalità per la

liquidazione.

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________

il _________________________ Residente a _________________________________

in Via _________________________________________________ Tel ____________

numero di codice fiscale _________________________________________________

CHIEDE

che il pagamento di quanto a me dovuto venga effettuato:

q  tramite Vaglia Postale Ordinario, con spese a mio carico;

q  con Assegno Circolare non trasferibile, a me inviato per R.A.R;

q  con accredito sul Conto Corrente Bancario n. ______________________________,

presso la Banca ____________________________ filiale di __________________,

a me intestato.

Si dichiara che, oltre a tale contributo, non verrà chiesto ulteriore intervento ad altre

pubbliche Amministrazioni, né di averne già usufruito.

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non

veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del

28.12.2000.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n.

675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa.

__________________________

(Luogo e data)

______________________

(firma)

 

 

ALLEGATO C)

ALLA AZIENDA USL N.__________

S E D E

Oggetto: dichiarazione di cui al punto b) art. 9 Regolamento Regionale n. ________ del

_______________ , applicativo della Legge Regionale 26/03.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ consapevole delle sanzioni

penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver

usufruito di cure climatiche in località ______________________________________

dal giorno __________________ al giorno ____________________.

Dichiara altresì, di non essersi/di essersi (1) avvalso di un accompagnatore per l’intero

periodo sopra indicato.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante decadrà anche dai benefici previsti dalla Legge Regionale

26/03.

Perugia lì, _____________

In fede

___________________

(1) cancellare la voce che non interessa.

 

 

ALLEGATO D)

RIEPILOGO ALLEGATI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE DOMANDE DI

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

per cure climatiche

1) copia dell’autorizzazione;

2) autocertificazione di cui al punto a) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;

3) dichiarazione di cui al punto b) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;

4) documentazione di cui al punto c) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;

per soggiorni terapeutici

1) copia dell’autorizzazione;

2) certificazione di cui al punto d) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;

3) autocertificazione di cui al punto e) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;

per cure termali

1) copia dell’autorizzazione;

2) autocertificazione di cui al punto f) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;

3) documentazione di cui al punto g) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;

 

 

 

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto

comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Rosi nella seduta del 9 aprile 2003,

deliberazione n.412.

 

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note

redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della

Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),

ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è

operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui

trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Nota al titolo del Regolamento:

- La legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, recante “Contributi a favore dei mutilati

ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e

cure termali”, è pubblicata nel B.U.R. 18 dicembre 2002, n. 57

Nota all’art. 1, comma unico:

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al

titolo del Regolamento) è il seguente:

«Art. 8

(Provvedimenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i

termini per la erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.

2. La Regione adegua ogni due anni l’importo giornaliero di cui al comma 1, in base

agli indici ISTAT.

3. Le norme regolamentari sono emanate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della

presente legge.»

Note all’art. 2, comma 1:

- Si riporta il testo dell’art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante

“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 28

dicembre 1978, n. 360):

«Art. 57.

Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,

sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal

piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e

nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti

mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli

enti previdenziali.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i

Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera

f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della

partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale

partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al

primo comma del presente articolo.

Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e

protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi

per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto

riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere

garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della

presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque

concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è

disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle

anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori

dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in

essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di

cui all'articolo 75 della presente legge.»

– Il testo dell’art. 2, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al

titolo del Regolamento) è il seguente:

«Art. 2

(Definizioni)

1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore

terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell’infermità, nonché le

patologie ad essa connesse, in base alla quale è stata riconosciuta l’invalidità.

2. Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità convalescenziale, in

località marine, montane, lacustri e collinari, al fine di consolidare i risultati ottenuti con

recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di

dette infermità cronicizzati e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche

sfavorevoli della località di abituale dimora.

3. Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati,

aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di

prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata

l’erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio Sanitario Nazionale.»

Nota all’art. 3, comma 1:

- Per il testo dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si

vedano le note all’art. 2, comma 1.

Nota all’art. 4, comma 1:

- Per il testo dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si

vedano le note all’art. 2, comma 1.

Nota all’art. 5, comma unico:

– Il testo dell’art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al

titolo del Regolamento) è il seguente:

«Art. 7

(Contributi di accompagnamento)

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure

termali, di cui agli articoli 5 e 6, per i quali risulta comprovata la assoluta incapacità di

provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana, è concesso un contributo di

accompagnamento nella misura di euro 30,99 al giorno.»

Nota all’art. 7, commi 2 e 5:

– La legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, recante “Riorganizzazione della rete di

protezione sociale regionale e riordino delle funioni socio-assisteniali”, è pubblicata nel

B.U.R. 29 gennaio 1997, n. 6.

– Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del

Regolamento.

Nota all’art. 8, comma unico:

– Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del

Regolamento.

Nota all’art. 9, comma 1:

– Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del

Regolamento.

Nota all’art. 10, comma unico:

– Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del

Regolamento.

Nota all’art. 13, comma unico:

– Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del

Regolamento.