«Norme regolamentari in
attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26».
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 30 aprile
2003, n. 18
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento,
ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre
2002, n. 26, disciplina le
ulteriori modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi a
favore dei mutilati e
categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e
cure termali.
Art. 2.
(Cure climatiche)
1. Ai sensi dell'articolo 57
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le cure climatiche di
cui all’articolo 2, comma 1
della l.r. 26/2002, sono concesse, per un periodo non
superiore a ventuno giorni
l’anno, ai seguenti soggetti richiedenti, compresi tra le
categorie di beneficiari di
cui all’articolo 4 della stessa legge regionale:
a) pensionati per infermità
tubercolare o che presentano quadri clinici ad essa correlati;
b) invalidi ascritti alla
prima categoria di pensione per infermità non tubercolare, per i
quali il clima rappresenta
un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o
complicanze dell’infermità
pensionata.
2. Le cure climatiche sono
concesse in regime di assistenza indiretta.
Art. 3.
(Soggiorni terapeutici)
1. I soggiorni terapeutici
di cui all’articolo 2, comma 2 della l.r. 26/2002, sono concessi,
per un periodo non superiore
a ventuno giorni l’anno, a tutti i soggetti richiedenti
previsti dall’articolo 4
della stessa legge regionale.
2. Gli invalidi ammessi ai
soggiorni terapeutici possono essere avviati presso idonei
istituti di cura o strutture
sanitarie scelte dall’Azienda USL, dove è assicurato un
adeguato controllo medico,
oppure presso strutture convenzionate da loro stessi
individuate, che soddisfano
le finalità proprie del soggiorno terapeutico.
3. Ai fini dell’ammissione
al soggiorno terapeutico assume particolare rilevanza la
presenza di uno dei seguenti
quadri clinici:
a) insufficienza
respiratoria cronica;
b) risentimento cardiaco
secondario a insufficienza respiratoria cronica;
c) insufficienza
cardiovascolare non scompensata;
d) gravi affezioni
degenerative articolari e della colonna vertebrale.
Art. 4.
(Cure termali)
1. Le cure termali di cui
all’articolo 2, comma 3 della l.r. 26/2002 sono concesse, per
un periodo non superiore a
quindici giorni l’anno, ai soggetti richiedenti di cui
all’articolo 4 della stessa
legge regionale, che, per le infermità dipendenti da causa di
guerra o di servizio per
cause di guerra, ne presentano l’indicazione clinica e non sono
affetti da infermità che
controindicano il trattamento termale.
2. Le cure termali sono
concesse in regime di assistenza diretta.
Art. 5.
(Accompagnamento)
1. Agli invalidi che sono
nella impossibilità assoluta e comprovata di attendere alle
esigenze della vita
quotidiana è concesso, durante il periodo delle cure,
l’accompagnatore di cui
all’articolo 7 della l.r. 26/2002.
Art. 6.
(Presentazione della
domanda)
1. Gli invalidi che
intendono fruire di cure climatiche o termali devono presentare entro
il 28 febbraio di ogni anno,
alla azienda USL di competenza apposita domanda in carta
semplice, corredata di
prescrizione del proprio medico di base, con le modalità indicate
nell’allegato A al presente
regolamento.
2. Lo stampato, compilato
dal medico di base, deve contenere i dati anagrafici del
richiedente, la patologia
per cui si richiedono le cure, l'attestazione della eventuale
dipendenza della infermità
da cause di guerra, la necessità della procedura terapeutica
proposta, lo stabilimento
termale e l’assenza di controindicazioni alla effettuazione delle
cure stesse. Può essere
indicata anche, se a conoscenza dell’interessato e comunque in
modo facoltativo, la
località climatica presso la quale egli desidera praticare le cure e
l’indicazione del periodo di
proprio gradimento.
3. Non vi è data di scadenza
per la presentazione della richiesta per i soggiorni
terapeutici, in quanto la
necessità di tale assistenza può essere accertata in qualunque
periodo dell’anno.
4. Nella domanda di
richiesta del soggiorno terapeutico il medico di base propone il
piano curativo e
riabilitativo.
Art. 7.
(Procedimento
amministrativo)
1. In ordine alla richiesta
di ammissione degli invalidi alle cure climatiche, ai soggiorni
terapeutici e alle cure
termali, nonché alla concessione degli accompagnatori, provvede
il medico della competente azienda
USL, responsabile della unità operativa di medicina
legale o, laddove non
strutturata, il responsabile del distretto sanitario competente per
territorio, o suo delegato.
2. Ai fini della valutazione
circa l'ammissibilità dell'invalido al soggiorno terapeutico, i
soggetti competenti, di cui
al comma 1, possono richiedere il parere dei “Nuclei di
valutazione geriatrici"
previsti dal Piano sociale regionale di cui alla legge regionale 23
gennaio 1997, n. 3.
3. Agli invalidi che hanno
presentato la domanda di cui all'articolo 5 è comunicata la
autorizzazione o il diniego
motivato. È consentito alla Azienda USL chiedere
all’interessato
documentazione ulteriore o disporre accertamenti per il completamento
della pratica.
4. I provvedimenti redatti
ai sensi del comma 1 sono definitivi.
5. Le aziende USL
definiscono le ulteriori modalità procedimentali per quanto non
previsto dalla l.r. 26/2002
e dal presente regolamento.
Art. 8.
(Obbligo dei beneficiari)
1. I beneficiari dei
contributi di cui alla l.r. 26/2002 devono effettuare le cure termali e
climatiche e i soggiorni
terapeutici, rispettivamente presso stabilimenti e località che
rispondano ai requisiti
terapeutici e climatici indicati nelle autorizzazioni.
Art. 9.
(Liquidazione)
1. Per ottenere la liquidazione
dei contributi di cui alla l.r. 26/2002 gli invalidi devono, a
cure espletate, presentare
alla USL competente per territorio domanda in carta semplice,
con le modalità previste
nell’allegato B) al presente regolamento, producendo copia
della autorizzazione,
nonché:
a) per cure climatiche:
1) dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti se hanno o meno titolo alle stesse
prestazioni da parte di
altri enti e che comunque non ne hanno usufruito;
2) dichiarazione resa secondo
l’allegato C) al presente regolamento;
3) documentazione di spesa;
b) per soggiorni
terapeutici:
1) certificazione della
struttura sanitaria, attestante l'avvenuta permanenza nella stessa,
nonché se l'invalido si è
avvalso di un accompagnatore nel periodo di soggiorno;
2) dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti che l'interessato non ha usufruito di altro
periodo di soggiorno
terapeutico durante l’anno né, sempre nello stesso anno solare, di
cure termali e climatiche;
c) per le cure termali:
1) dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti se l'interessato ha o meno titolo alle
stesse prestazioni da parte
di altri enti e che comunque non ne ha usufruito;
2) documentazione di spesa,
nonché dichiarazione del responsabile sanitario della
struttura termale,
attestante che l'invalido si è avvalso di un accompagnatore per il
periodo di cure.
2. La domanda va presentata
alla USL che ha autorizzato la cura e/o il soggiorno entro e
non oltre sessanta giorni
dal termine del ciclo.
Art. 10.
(Residenti all’estero)
1. Gli invalidi nati in
Umbria, aventi nazionalità italiana e residenti all’estero, sempre
che si trovino nelle
condizioni previste dalla l.r. 26/2002, possono essere autorizzati
dalla azienda USL del
capoluogo di regione, a fruire delle cure climatiche, soggiorno
terapeutico e cure termali
con le stesse modalità previste per gli invalidi residenti nel
territorio regionale.
Art. 11.
(Divieto di cumulo)
1. Le cure climatiche e
termali non sono cumulabili tra loro e non possono essere
concesse agli invalidi che
hanno fruito, nel corso dello stesso anno, di soggiorni
terapeutici.
Art. 12.
(Rendicontazione)
1. Le aziende USL provvedono
a rendicontare alla Regione, Direzione regionale alla
Sanità e servizi sociali, sul
numero dei beneficiari ammessi alle prestazioni di cui al
presente regolamento e sulle
somme complessivamente liquidate.
Art. 13.
(Norma di prima
applicazione)
1. Per il solo anno 2003 il
termine ultimo di presentazione della domanda di cure
climatiche e termali di cui
alla l.r. 26/2002, è fissato al 30 giugno 2003.
ALLEGATO A)
ALL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE N. _____
OGGETTO: domanda: cure
climatiche _
soggiorno terapeutico _
cure termali _
Il sottoscritto
_________________________________nato a ____________________
il
____________________residente a _________________________ CAP_______in
Via
_________________________________tel. _______________fruente di pensione
di
______________________________categoria, con assegno di cura o superinvalidità,
TAB ______ LETT _______per
(Mod.69)____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
necessita di accompagnamento
SI NO
come da prescrizione
allegata del medico di base,
chiede
di essere ammesso alle: cure
climatiche _
soggiorno terapeutico _
cure termali _
chiede, quale località climatica:
(facoltativo)__________________________________
stabilimento termale:
_____________________________________________
Periodo di gradimento:
(facoltativo)_________________________________
Firma del richiedente
______________________
_
Barrare la
casella interessata
ALLEGATO B)
AL DIRETTORE GENERALE
DELLA USL _____________
Oggetto: Cure climatiche,
soggiorni terapeutici e cure termali. Modalità per la
liquidazione.
Il sottoscritto
___________________________________ nato a __________________
il _________________________
Residente a _________________________________
in Via
_________________________________________________ Tel ____________
numero di codice fiscale
_________________________________________________
CHIEDE
che il pagamento di quanto a
me dovuto venga effettuato:
q tramite Vaglia Postale Ordinario, con spese a mio
carico;
q con Assegno Circolare non trasferibile, a me inviato
per R.A.R;
q con accredito sul Conto Corrente Bancario n.
______________________________,
presso la Banca
____________________________ filiale di __________________,
a me intestato.
Si dichiara che, oltre a
tale contributo, non verrà chiesto ulteriore intervento ad altre
pubbliche Amministrazioni,
né di averne già usufruito.
Dichiaro di essere consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o
di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000.
Dichiaro di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n.
675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
__________________________
(Luogo e data)
______________________
(firma)
ALLEGATO C)
ALLA AZIENDA USL
N.__________
S E D E
Oggetto: dichiarazione di
cui al punto b) art. 9 Regolamento Regionale n. ________ del
_______________ ,
applicativo della Legge Regionale 26/03.
Il/la sottoscritto/a
______________________________ consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n.
445, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver
usufruito di cure climatiche
in località ______________________________________
dal giorno
__________________ al giorno ____________________.
Dichiara altresì, di non
essersi/di essersi (1) avvalso di un accompagnatore per l’intero
periodo sopra indicato.
Fermo restando quanto
previsto ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
qualora da controlli
effettuati emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il
dichiarante decadrà anche dai benefici previsti dalla Legge Regionale
26/03.
Perugia lì, _____________
In fede
___________________
(1) cancellare la voce che
non interessa.
ALLEGATO D)
RIEPILOGO ALLEGATI CHE
DEVONO ACCOMPAGNARE LE DOMANDE DI
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.
per cure climatiche
1) copia dell’autorizzazione;
2) autocertificazione di cui al
punto a) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;
3) dichiarazione di cui al
punto b) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;
4) documentazione di cui al
punto c) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;
per soggiorni terapeutici
1) copia dell’autorizzazione;
2) certificazione di cui al
punto d) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;
3) autocertificazione di cui al
punto e) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;
per cure termali
1) copia dell’autorizzazione;
2) autocertificazione di cui al
punto f) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;
3) documentazione di cui al
punto g) dell’art. 9 del Reg. Reg. n. ______;
NOTE
- Regolamento regionale
adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto
comma della Costituzione,
così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, su
proposta dell’Assessore Rosi nella seduta del 9 aprile 2003,
deliberazione n.412.
AVVERTENZA – Il testo del
regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note
redatte dalla Segreteria generale
della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della
Giunta regionale – Sezione
Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),
ai sensi dell’art. 8, commi
1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo di facilitare la
lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui
trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL
REGOLAMENTO)
Nota al titolo del
Regolamento:
- La legge regionale 6
dicembre 2002, n. 26, recante “Contributi a favore dei mutilati
ed invalidi di guerra e
categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e
cure termali”, è pubblicata
nel B.U.R. 18 dicembre 2002, n. 57
Nota all’art. 1, comma
unico:
- Il testo dell’art. 8 della
legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al
titolo del Regolamento) è il
seguente:
«Art. 8
(Provvedimenti di
attuazione)
1. La Giunta regionale, con
norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i
termini per la erogazione
dei contributi previsti dalla presente legge.
2. La Regione adegua ogni
due anni l’importo giornaliero di cui al comma 1, in base
agli indici ISTAT.
3. Le norme regolamentari
sono emanate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.»
Note all’art. 2, comma 1:
- Si riporta il testo
dell’art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 28
dicembre 1978, n. 360):
«Art. 57.
Unificazione dei livelli
delle prestazioni sanitarie.
Con decreti del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il Consiglio
sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal
piano sanitario nazionale di
cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e
nei modi stabiliti dal piano
stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti
mutualistici, dalle mutue
aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli
enti previdenziali.
Con decreti del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e della
sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera
f), quarto comma
dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della
partecipazione contributiva
degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale
partecipazione in funzione
della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al
primo comma del presente
articolo.
Sono comunque fatte salve le
prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e
protesiche, erogate, ai sensi
delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi
per causa di guerra e di
servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla è innovato alle
disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto
riguarda le prestazioni di
assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere
garantite, a prescindere
dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della
presente legge, agli
invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque
concorso di questi ultimi al
pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è
disciplinato il
coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle
anzidette prestazioni e gli
interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori
dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in
essere, in favore degli
infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di
cui all'articolo 75 della
presente legge.»
– Il testo dell’art. 2,
della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al
titolo del Regolamento) è il
seguente:
«Art. 2
(Definizioni)
1. Per cure climatiche si
intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore
terapeutico atto a prevenire
la riacutizzazione o le complicanze dell’infermità, nonché le
patologie ad essa connesse,
in base alla quale è stata riconosciuta l’invalidità.
2. Per soggiorni terapeutici
si intendono quelli che hanno finalità convalescenziale, in
località marine, montane,
lacustri e collinari, al fine di consolidare i risultati ottenuti con
recenti ricoveri o
prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di
dette infermità cronicizzati
e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche
sfavorevoli della località di
abituale dimora.
3. Per cure termali si
intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati,
aventi riconosciuta
efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di
prevenzione, terapia e
riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata
l’erogazione delle cure
stesse, a carico del Servizio Sanitario Nazionale.»
Nota all’art. 3, comma 1:
- Per il testo dell’art. 2,
comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si
vedano le note all’art. 2,
comma 1.
Nota all’art. 4, comma 1:
- Per il testo dell’art. 2,
comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si
vedano le note all’art. 2,
comma 1.
Nota all’art. 5, comma
unico:
– Il testo dell’art. 7 della
legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al
titolo del Regolamento) è il
seguente:
«Art. 7
(Contributi di
accompagnamento)
1. Agli invalidi ammessi
alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure
termali, di cui agli articoli
5 e 6, per i quali risulta comprovata la assoluta incapacità di
provvedere alle normali
esigenze della vita quotidiana, è concesso un contributo di
accompagnamento nella misura
di euro 30,99 al giorno.»
Nota all’art. 7, commi 2 e
5:
– La legge regionale 23
gennaio 1997, n. 3, recante “Riorganizzazione della rete di
protezione sociale regionale
e riordino delle funioni socio-assisteniali”, è pubblicata nel
B.U.R. 29 gennaio 1997, n.
6.
– Per la legge regionale 6
dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del
Regolamento.
Nota all’art. 8, comma
unico:
– Per la legge regionale 6
dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del
Regolamento.
Nota all’art. 9, comma 1:
– Per la legge regionale 6
dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del
Regolamento.
Nota all’art. 10, comma
unico:
– Per la legge regionale 6
dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del
Regolamento.
Nota all’art. 13, comma
unico:
– Per la legge regionale 6
dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del
Regolamento.