REG. REG. 6 MAGGIO 2003,
N. 6
«Disposizioni di
attuazione della legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2002 – Norme
per il rilascio del nulla
osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti
esposizione a scopo
medico».
Pubblicato nel B. U.
UMBRIA 14 maggio 2003, n. 20
Art.1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento
regionale dà attuazione alla legge regionale 6 dicembre 2002,
n. 25, recante “Norme per
il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti comportanti
esposizione a scopo medico”, di seguito denominata “legge”, ai
sensi dell’articolo 9,
comma 1 della stessa.
Art. 2.
(Domanda di nulla osta per
l’impiego di categoria B)
1. La domanda per il
rilascio del nulla osta, di cui all’articolo 2 della legge, deve
contenere i seguenti dati
ed elementi:
a) generalità, codice
fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società,
vanno indicati la
denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e
la sede legale;
b) il tipo pratica che si
intende svolgere;
c) l’ubicazione dei locali
e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
d) per ogni macchina
radiogena, il tipo di macchina, il tipo di particella carica e
l’energia massima di
accelerazione, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel
caso di elettroni, del
fattore di utilizzo duty cycle, e il numero delle macchine che si
intende utilizzare;
e) per le materie
radioattive, le quantità totali di radioattività dei radionuclidi,
distinguendo tra sorgenti
non sigillate e sorgenti sigillate, presenti contemporaneamente
e pervenute o prodotte in
ragione di anno solare;
f) per tutte le sorgenti,
l’eventuale produzione di neutroni;
g) modalità di produzione,
di gestione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con
indicazione
dell’applicabilità o meno delle previsioni di cui all’articolo 154, comma 2
del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230;
h) l’eventuale riciclo o
riutilizzazione dei materiali.
2. Alla domanda, deve
essere allegata la seguente documentazione, redatta e firmata,
ognuno per la parte di
propria competenza, dall’esercente e dall’esperto qualificato, di
cui all’articolo 77 del
d.lgs. 230/1995, atta anche a dimostrare l’idoneità della località
dove la pratica verrà
svolta:
a) descrizione dei locali
e delle aree interessati all’attività che si intende svolgere,
illustrati con disegni in
planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la
classificazione in zone ai
sensi dell’articolo 82 del d.lgs. 230/1995, nonché degli
ambienti e delle aree
circostanti, sovrastanti e sottostanti, anche esterni all’installazione,
indicandone, ove
conosciute, sia la destinazione d’uso sia le eventuali sorgenti
impiegate, anche da parte
di soggetti terzi;
b) indicazione dei criteri
seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone
e della classificazione
del personale addetto ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs.
230/1995;
c) descrizione della
pratica, delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di
radiazioni e delle
attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle
modalità di eventuale
movimentazione delle sorgenti radioattive all’interno
dell’installazione;
indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili,
anche in relazione
all’attuazione del principio di ottimizzazione, in fase di
progettazione, costruzione
ed esercizio;
d) individuazione e
analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e
delle specifiche modalità
di intervento, al fine di prevenire le esposizioni di persone o di
limitarne le conseguenze
sui lavoratori, sulla popolazione e sull’ambiente;
e) produzione e modalità
di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o
riutilizzati;
f) programmi di
costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo
svolgimento delle
attività, nonché delle prove previste;
g) modalità previste per
l’eventuale disattivazione dell'installazione;
h) valutazione preventiva
delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della
popolazione in condizioni
di normale attività;
i) risultati delle
valutazioni di cui all’articolo 115-ter del d.lgs. 230/1995;
l) criteri e modalità di
attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 79 e 80 del
d.lgs. 230/1995;
m) indicazione delle
modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti
obblighi di cui
all’articolo 61 del d.lgs. 230/1995, con particolare riferimento al
contenuto delle norme
interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con
cui si intende assicurare
la formazione di radioprotezione dei lavoratori e indicazione
della qualificazione
professionale dei medesimi;
n) indicazione, ai fini
delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui
alle lettere precedenti,
del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti
sottoposti a indagine
diagnostica o a trattamento terapeutico, particolarmente per quanto
riguarda la gestione dei
rifiuti radioattivi, ivi compresi quelli prodotti attraverso gli
escreti dai pazienti
stessi;
o) descrizione di criteri
e modalità idonei a garantire il rispetto del decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 187;
p) copia della ricevuta
del versamento di cui all’articolo 7, se dovuto.
Art. 3.
(Autorità competente)
1. L’autorità competente
all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 3 della
legge è il Servizio V,
“Prevenzione e sanità pubblica”, della Direzione regionale Sanità.
Art. 4.
(Nulla osta per l’impiego
di categoria A)
1. L’autorità esprime il
parere previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge
sentita la Commissione per
la radioprotezione, la quale formula le proprie valutazioni
entro e non oltre sessanta
giorni dalla richiesta.
Art. 5.
(Relazione tecnica di cui
all’art. 6, comma 1, della legge)
1. La relazione tecnica di
cui all’articolo 6, comma 1 della legge deve essere presentata
dal titolare del nulla
osta all’autorità entro i sei mesi successivi alla scadenza di ogni
periodo di sette anni, a
partire dalla data di rilascio del nulla osta.
2. La relazione tecnica
deve contenere gli estremi dell’atto autorizzativo riferito alla
pratica, va redatta e
firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dal titolare del
nulla osta e dall’esperto
qualificato di cui all’articolo 77 del d.lgs. 230/1995 e deve
contenere:
a) l’aggiornamento della
documentazione originariamente prodotta, elencata all’articolo
2;
b) i dati e gli elementi relativi
agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione dei lavoratori
addetti alla pratica e
della popolazione, riferiti ai sette anni precedenti, con particolare
riguardo, ove applicabili,
alle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
di riciclo o riutilizzati
e alla quantità e tipologia di rifiuti radioattivi mediamente
prodotti.
Art. 6.
(Domande di conversione,
convalida o modifica)
1. Le domande di
conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per
le attività già in atto
all’entrata in vigore della legge, di cui all’articolo 9, comma 3 della
legge stessa devono essere
corredate dai dati e dalla documentazione di cui all’articolo 2
del presente regolamento.
Art. 7.
(Spese a carico dei
soggetti richiedenti non pubblici)
1. I soggetti richiedenti
non pubblici sono tenuti, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del
decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, al pagamento delle spese che la Regione
sostiene con riferimento
al costo effettivo del servizio per il rilascio del nulla-osta, quale
risulta dallo specifico
tariffario.
NOTE
- Regolamento regionale
adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto
comma della Costituzione,
così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, su
proposta dell’Assessore Rosi nella seduta del 16 aprile
2003, deliberazione n.483.
AVVERTENZA – Il testo del
regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note
redatte dalla Segreteria
generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della
Giunta regionale – Sezione
Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),
ai sensi dell’art. 8,
commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo di facilitare la
lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui
trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL
REGOLAMENTO)
Nota al titolo del
regolamento:
- La legge regionale 6
dicembre 2002, n. 25, recante “Norme per il rilascio del nulla
osta all’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo
medico”, è pubblicata nel
B.U.R. n. 57 del 18 dicembre 2002.
Nota all’art. 1, comma
unico:
- L’art. 9, della legge
regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (si veda la nota al titolo del
regolamento) è il
seguente:
«Art. 9
(Norme finali e
transitorie)
1. La Giunta regionale,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
adotta norme regolamentari
di attuazione.
2. Fino alla emanazione
delle norme regolamentari di cui al comma 1 valgono le
prescrizioni contenute
nella deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 6/9/2001
“Modalità provvisorie per
il rilascio del nulla osta all’impiego di categoria B di sorgenti
di radiazioni ionizzanti,
per le attività comportanti esposizioni a scopo medico”.
3. L’Autorità provvede,
con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla
osta, alla conversione,
convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività
già in atto all’entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs.
n. 230/95.»
Note all’art. 2:
- Il testo dell’art. 2,
della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (si veda la nota al
titolo del regolamento) è
il seguente:
«Art. 2
(Nulla osta – Domanda e
Autorità competente)
1. L’impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo
medico è soggetto a nulla
osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla
normativa vigente.
2. L’Autorità competente
all’adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge,
di seguito denominata
“Autorità” è il Responsabile del Servizio della Direzione
regionale Sanità e servizi
sociali cui sono attribuite le relative funzioni.
3. La domanda di nulla
osta è presentata alla Direzione regionale Sanità e servizi sociali
della Regione Umbria e
contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si
intende svolgere, alle
caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di
materie radioattive che si
intendono impiegare, alle modalità di produzione e
smaltimento di rifiuti,
all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali,
all’identificazione dei
rischi per la popolazione e per i lavoratori ammessi all’esercizio
della pratica.
4. La domanda è corredata
dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di
propria competenza,
dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del D.lgs. n. 230/95.
5. Le modalità di cui ai
commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla
modifica del nulla osta.»
- Si riporta il testo
degli artt. 61, 77, 79, 80, 82, 115-ter e 154,comma 2, del decreto
legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”
(pubblicato nel S.O. alla
G. U. 13 giugno 1995, n. 136):
«Art. 61.
Obblighi dei datori di
lavoro, dirigenti e preposti.
1. I datori di lavoro ed i
dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attività
disciplinate dal presente
decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito
delle rispettive
attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza
previste dal presente capo
e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro,
prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire
da un esperto qualificato
di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le
valutazioni e le
indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i
datori di lavoro
forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni
necessarie. La relazione
costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da
radiazioni ionizzanti.
3. Sulla base delle
indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di
quelle di cui all'articolo
80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in
particolare:
a) provvedere affinché gli
ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni
vengano, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82,
individuati, delimitati,
segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia
adeguatamente
regolamentato;
b) provvedere affinché i
lavoratori interessati siano classificati ai fini della
radioprotezione nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo
82;
c) predisporre norme
interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e
curare che copia di dette
norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed
in particolare nelle zone
controllate;
d) fornire ai lavoratori,
ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di
protezione, in relazione
ai rischi cui sono esposti;
e) rendere edotti i
lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla
radioprotezione, in
relazione alle mansioni cui essi sono
addetti, dei rischi
specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle
conseguenze derivanti
dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle
modalità di esecuzione del
lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);
f) provvedere affinché i
singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera
c), usino i mezzi di cui
alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro
di cui alla lettera e);
g) provvedere affinché
siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura
delle sorgenti ed i
relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni,
le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di
manipolazione;
h) fornire al lavoratore
esposto i risultati delle valutazioni di dose
effettuate dall'esperto
qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare
l'accesso alla
documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il
lavoratore stesso .
4. Per gli obblighi
previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), nei
casi in cui occorre
assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di
lavoro, dirigenti e
preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati
di cui all'articolo 77 e,
per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in
cui non occorre assicurare
la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad
adempiere alle
disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di
protezione eventualmente
necessari di cui alla lettera d).
4-bis. I soggetti di cui
al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e
al medico addetto alla
sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il
lavoratore esposto .
5. Tutti gli oneri
economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della
radioprotezione sono a
carico del datore di lavoro.
Art. 77.
Esperti qualificati.
1. Il datore di lavoro
deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti
qualificati.
2. Il datore di lavoro
deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente
per territorio e, per le
attività estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico
competente per territorio,
i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando
altresì la dichiarazione
di accettazione dell'incarico.
3. È consentito che
mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica
della protezione contro le
radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non
provvisto
dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto
qualificato e
che operi secondo le
direttive e sotto la responsabilità dell'esperto qualificato stesso.
4. Il datore di lavoro è
tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le
condizioni necessarie
all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Le funzioni di esperto
qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del
datore di lavoro né dai
dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né dai
preposti che ad essa
sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59,
comma 2.
Art. 79.
Attribuzioni dell'esperto
qualificato.
1. L'esperto qualificato, nell'esercizio
della sorveglianza fisica per conto del datore di
lavoro deve:
a) effettuare la
valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al
datore di lavoro nella
attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di
quelli previsti alle
lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la
verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di
protezione, ed in
particolare:
1) procedere all'esame
preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista
della sorveglianza fisica,
dei progetti di installazioni che comportano rischi di
esposizione,
dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a
tali rischi, nonché delle
modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti
trasformazioni delle
condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima
verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove
installazioni e delle
eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica
dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di
radioprotezione;
4) effettuare la verifica
periodica delle buone condizioni di funzionamento degli
strumenti di misurazione;
c) effettuare una
sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e
sorvegliate;
d) procedere alla
valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi
relativamente ai
lavoratori esposti;
e) assistere, nell'ambito
delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione
e nell'adozione delle azioni
da compiere in caso di incidente.
2. La valutazione della
dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da
esposizioni esterne deve
essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o più
apparecchi di misura
individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza
ambientale di cui al comma
1, lettera c).
3. La valutazione della
dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da
esposizioni interne deve
essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o
radiotossicologici.
4. Qualora la valutazione
individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3
risulti per particolari
condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può
essere effettuata sulla
scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a
partire da misurazioni
individuali compiute su altri lavoratori esposti.
5. La valutazione della
dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono
classificati in categoria
A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza
fisica dell'ambiente di
lavoro.
6. L'esperto qualificato
comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei
mesi, le valutazioni delle
dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con
periodicità almeno
annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative
agli altri lavoratori
esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la
comunicazione delle
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove
necessario,
tempestivamente aggiornata.
7. L'esperto qualificato
deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini
della sorveglianza fisica
della protezione della popolazione secondo i princìpi di cui al
capo IX del presente
decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva
dell'impegno di dose
derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o
impegnate dai gruppi di
riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la
valutazione delle
esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di
riferimento debbono essere
identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate
alla rilevanza
dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
Art. 80.
Comunicazioni al datore di
lavoro e relativi adempimenti.
1. In base alle
valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto qualificato indica, con
apposita relazione
scritta, al datore di lavoro:
a) l'individuazione e la
classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei
lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di
lavoro delle attività che
questi debbono svolgere;
c) la frequenza delle
valutazioni di cui all'articolo 79;
d) tutti i provvedimenti
di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la
sorveglianza fisica, di
cui all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle
dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli
individui dei gruppi di
riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).
2. Il datore di lavoro
provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di
cui al comma 1; si
assicura altresì che l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto
alla sorveglianza medica i
risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1
relative ai lavoratori
esposti, con la periodicità prevista all'articolo 79, comma 6.
3. Il datore di lavoro
garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle
rispettive competenze, tra
l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione
di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. L'esperto
qualificato è in particolare
chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui
all'articolo 11 del
decreto legislativo predetto.
Art. 82.
Modalità di
classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della
radioprotezione e della
sorveglianza fisica.
1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
l'ANPA, vengono stabiliti
e aggiornati:
a) i criteri per la
classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della
radioprotezione;
b) i criteri per
l'adozione della sorveglianza fisica e per la classificazione dei lavoratori
in categorie;
c) le categorie di
classificazione, ai fini della radioprotezione, degli apprendisti e
studenti di cui
all'articolo 70.
2. Con lo stesso decreto
sono disciplinate particolari modalità di esposizione cui i
lavoratori possono essere
eventualmente soggetti.
3. I criteri, le categorie
e le modalità di cui al comma 1 devono, nel rispetto degli
obiettivi di
radioprotezione stabiliti dalle direttive del Consiglio delle Comunità
europee, garantire
comunque, con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori,
degli apprendisti e degli
studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 115-ter.
Esposizioni potenziali.
1. Nelle pratiche con
materie radioattive che siano soggette a provvedimenti
autorizzativi previsti nei
capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 31, e
nell'articolo 52 del capo
VII, nonché nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, fatto salvo quanto
previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti
l'emanazione di detti
provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche
dell'esperto qualificato,
le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e
temporale delle materie
radioattive disperse o rilasciate, nonché delle esposizioni
potenziali relative ai
lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili
casi di emergenza
radiologica.
2. Le valutazioni di cui
al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle
raccomandazioni in materia
dei competenti organismi comunitari ed internazionali.
3. Le valutazioni di cui
al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo
81, comma 1, lettera e).
Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione
prodotta ai fini
dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui
individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano
ricevere, a seguito di
esposizioni potenziali in installazioni di cui all'articolo 29, dosi
superiori ai livelli
determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni
competenti al rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione
della pratica nei piani di
cui all'articolo 115-quater, comma 1. Le predette
amministrazioni
inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano
copia del provvedimento
autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle
esposizioni potenziali,
alle autorità di cui all'articolo 115-quater, ai fini della
predisposizione dei piani
di intervento.
5. Ferma restando la
disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri
provvedimenti
autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di
intervento.
L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia
copia alle autorità di cui
all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani
stessi.
6. L'attività delle nuove
installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di
intervento non può
iniziare prima che le autorità di cui all'articolo 115-quater abbiano
approvato i piani stessi
Art 154
Rifiuti con altre
caratteristiche di pericolosità. Radionuclidi a vita breve.
Omissis
2. Le norme del presente
decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi
nell'ambiente, né al loro
conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, né comunque
all'allontanamento di
materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti
rifiuti o materiali
contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico
inferiore a settantacinque
giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati
ai sensi dell'articolo 1,
sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle
disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Omissis.»
- Il decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187, recante “Attuazione della direttiva
97/43/Euratom in materia
di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U.
7 luglio 2000, n. 157.
Nota all’art. 3, comma
unico:
- Il testo dell’art. 3,
della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (si veda la nota al
titolo del regolamento) è
il seguente:
«Art. 3
(Commissione per la
radioprotezione)
1. È istituita, presso la
Direzione regionale Sanità e servizi sociali, la Commissione per
la radioprotezione, di
seguito denominata “Commissione”, organismo tecnico
consultivo ai sensi
dell’articolo 29, comma 2, del D.lgs. n. 230/95, a cui sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) esprimere parere
tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del
nulla osta per le attività
comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico
di categoria B;
b) assicurare il supporto
tecnico all’Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla
osta di categoria A, ai
sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 230/95;
c) esprimere parere
tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per
scopi diversi da quello
medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell’articolo
29, comma 2, secondo
periodo del D.lgs. n. 230/95.
2. La Commissione è
presieduta dal Dirigente del Servizio competente della Direzione
regionale Sanità e servizi
sociali, o da un dirigente suo delegato, ed è composta da:
a) un fisico esperto in
fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo del 26
maggio 2000, n.187,
articolo 2, comma 1, lettera i);
b) un esperto qualificato
iscritto all’elenco di cui all’articolo 78 del D.lgs. n. 230/95,
almeno di secondo grado;
c) un medico specialista
in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non
disponibilità di tali
specialisti, in radiodiagnostica;
d) un medico specialista
in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della
qualifica di medico
autorizzato di cui all’articolo 88 del D.lgs. n. 230/95;
e) un rappresentante
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);
f) un rappresentante della
Direzione provinciale del lavoro;
g) un rappresentante del
Comando provinciale dei vigili del fuoco.
3. La Commissione è
integrata da un rappresentante della Prefettura presso la quale è
istruita la pratica di cui
all’articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 230/95.
4. La Commissione dura in
carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente
della Giunta regionale,
sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale,
con riferimento ai membri
di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2, e dagli organismi
previsti dalle lettere e),
f), g) del comma 2 e dal comma 3.
5. La Commissione, una
volta insediata, approva il regolamento organizzativo che
disciplina, in
particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica
delle richieste di parere,
il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione
dei pareri. La Direzione
regionale Sanità e servizi sociali assicura il supporto
organizzativo alla
Commissione.
6. Ai componenti della
Commissione per la radioprotezione, estranei alla
amministrazione regionale,
spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta,
nella misura deliberata
dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.»
Nota all’art. 4, comma 1:
- Per il testo dell’art.
3, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 dicembre 2002,
n. 25, si veda la nota
all’art. 3, comma unico.
Note all’art. 5:
- Il testo dell’art. 6,
della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (si veda la nota al
titolo del regolamento) è
il seguente:
«Art. 6
(Aggiornamento,
variazioni, modifiche)
1. Ogni sette anni, a
decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l’obbligo
di inoltrare all’Autorità,
che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione
tecnica, sottoscritta, per
la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui
all’articolo 77 del D.lgs.
n. 230/95, relativa alla gestione radioprotezionistica della
pratica, con
l’aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.
2. Le variazioni nello
svolgimento della pratica che non comportino modifiche del
provvedimento
autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono
soggette a preventiva
comunicazione all’Autorità. Il titolare del nulla osta può adottare
le variazioni qualora,
entro sessanta giorni dalla richiesta, l’Autorità non abbia
comunicato l’avvio del
procedimento di modifica del nulla osta.
3. Il nulla osta può
essere modificato dall’Autorità competente nei seguenti casi:
a) ove ritenuto
necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione
tecnica di cui al comma 1;
b) su richiesta del
titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche
all’oggetto del
provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
c) su richiesta degli
organi di vigilanza individuati al comma 1 del successivo art. 8.»
- Per il testo dell’art.
77, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si vedano le
note all’art. 2.
Nota all’art. 6, comma
unico:
- Per il testo dell’art.
9, comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 si
veda la nota all’art. 1,
comma unico.
Nota all’art. 7, comma
unico:
- Si riporta il testo
dell’art. 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
241, recante “Attuazione
della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione
sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti” (pubblicato
nel S.O. alla G.U. 31 agosto 2000, n. 203):
«Art. 39.
Omissis
3. Le spese derivanti
dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del
presente decreto, da parte
delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei
soggetti richiedenti non
pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.»