REG. REG. 6 MAGGIO 2003, N. 6

 

«Disposizioni di attuazione della legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2002 – Norme

per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti

esposizione a scopo medico».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 14 maggio 2003, n. 20

 

 

 

Art.1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento regionale dà attuazione alla legge regionale 6 dicembre 2002,

n. 25, recante “Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni

ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico”, di seguito denominata “legge”, ai

sensi dell’articolo 9, comma 1 della stessa.

Art. 2.

(Domanda di nulla osta per l’impiego di categoria B)

1. La domanda per il rilascio del nulla osta, di cui all’articolo 2 della legge, deve

contenere i seguenti dati ed elementi:

a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società,

vanno indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e

la sede legale;

b) il tipo pratica che si intende svolgere;

c) l’ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;

d) per ogni macchina radiogena, il tipo di macchina, il tipo di particella carica e

l’energia massima di accelerazione, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel

caso di elettroni, del fattore di utilizzo duty cycle, e il numero delle macchine che si

intende utilizzare;

e) per le materie radioattive, le quantità totali di radioattività dei radionuclidi,

distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, presenti contemporaneamente

e pervenute o prodotte in ragione di anno solare;

f) per tutte le sorgenti, l’eventuale produzione di neutroni;

g) modalità di produzione, di gestione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con

indicazione dell’applicabilità o meno delle previsioni di cui all’articolo 154, comma 2

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

h) l’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.

2. Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione, redatta e firmata,

ognuno per la parte di propria competenza, dall’esercente e dall’esperto qualificato, di

cui all’articolo 77 del d.lgs. 230/1995, atta anche a dimostrare l’idoneità della località

dove la pratica verrà svolta:

a) descrizione dei locali e delle aree interessati all’attività che si intende svolgere,

illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la

classificazione in zone ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs. 230/1995, nonché degli

ambienti e delle aree circostanti, sovrastanti e sottostanti, anche esterni all’installazione,

indicandone, ove conosciute, sia la destinazione d’uso sia le eventuali sorgenti

impiegate, anche da parte di soggetti terzi;

b) indicazione dei criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone

e della classificazione del personale addetto ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs.

230/1995;

c) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di

radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle

modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all’interno

dell’installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili,

anche in relazione all’attuazione del principio di ottimizzazione, in fase di

progettazione, costruzione ed esercizio;

d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e

delle specifiche modalità di intervento, al fine di prevenire le esposizioni di persone o di

limitarne le conseguenze sui lavoratori, sulla popolazione e sull’ambiente;

e) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o

riutilizzati;

f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo

svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;

g) modalità previste per l’eventuale disattivazione dell'installazione;

h) valutazione preventiva delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della

popolazione in condizioni di normale attività;

i) risultati delle valutazioni di cui all’articolo 115-ter del d.lgs. 230/1995;

l) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 79 e 80 del

d.lgs. 230/1995;

m) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti

obblighi di cui all’articolo 61 del d.lgs. 230/1995, con particolare riferimento al

contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con

cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori e indicazione

della qualificazione professionale dei medesimi;

n) indicazione, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui

alle lettere precedenti, del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti

sottoposti a indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, particolarmente per quanto

riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, ivi compresi quelli prodotti attraverso gli

escreti dai pazienti stessi;

o) descrizione di criteri e modalità idonei a garantire il rispetto del decreto legislativo 26

maggio 2000, n. 187;

p) copia della ricevuta del versamento di cui all’articolo 7, se dovuto.

Art. 3.

(Autorità competente)

1. L’autorità competente all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 3 della

legge è il Servizio V, “Prevenzione e sanità pubblica”, della Direzione regionale Sanità.

Art. 4.

(Nulla osta per l’impiego di categoria A)

1. L’autorità esprime il parere previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge

sentita la Commissione per la radioprotezione, la quale formula le proprie valutazioni

entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 5.

(Relazione tecnica di cui all’art. 6, comma 1, della legge)

1. La relazione tecnica di cui all’articolo 6, comma 1 della legge deve essere presentata

dal titolare del nulla osta all’autorità entro i sei mesi successivi alla scadenza di ogni

periodo di sette anni, a partire dalla data di rilascio del nulla osta.

2. La relazione tecnica deve contenere gli estremi dell’atto autorizzativo riferito alla

pratica, va redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dal titolare del

nulla osta e dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del d.lgs. 230/1995 e deve

contenere:

a) l’aggiornamento della documentazione originariamente prodotta, elencata all’articolo

2;

b) i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione dei lavoratori

addetti alla pratica e della popolazione, riferiti ai sette anni precedenti, con particolare

riguardo, ove applicabili, alle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali

di riciclo o riutilizzati e alla quantità e tipologia di rifiuti radioattivi mediamente

prodotti.

Art. 6.

(Domande di conversione, convalida o modifica)

1. Le domande di conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per

le attività già in atto all’entrata in vigore della legge, di cui all’articolo 9, comma 3 della

legge stessa devono essere corredate dai dati e dalla documentazione di cui all’articolo 2

del presente regolamento.

Art. 7.

(Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici)

1. I soggetti richiedenti non pubblici sono tenuti, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del

decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, al pagamento delle spese che la Regione

sostiene con riferimento al costo effettivo del servizio per il rilascio del nulla-osta, quale

risulta dallo specifico tariffario.

 

 

 

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto

comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Rosi nella seduta del 16 aprile

2003, deliberazione n.483.

 

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note

redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della

Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),

ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è

operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui

trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Nota al titolo del regolamento:

- La legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25, recante “Norme per il rilascio del nulla

osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo

medico”, è pubblicata nel B.U.R. n. 57 del 18 dicembre 2002.

Nota all’art. 1, comma unico:

- L’art. 9, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (si veda la nota al titolo del

regolamento) è il seguente:

«Art. 9

(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,

adotta norme regolamentari di attuazione.

2. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1 valgono le

prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 6/9/2001

“Modalità provvisorie per il rilascio del nulla osta all’impiego di categoria B di sorgenti

di radiazioni ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico”.

3. L’Autorità provvede, con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla

osta, alla conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività

già in atto all’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs.

n. 230/95.»

Note all’art. 2:

- Il testo dell’art. 2, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (si veda la nota al

titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 2

(Nulla osta – Domanda e Autorità competente)

1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo

medico è soggetto a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla

normativa vigente.

2. L’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge,

di seguito denominata “Autorità” è il Responsabile del Servizio della Direzione

regionale Sanità e servizi sociali cui sono attribuite le relative funzioni.

3. La domanda di nulla osta è presentata alla Direzione regionale Sanità e servizi sociali

della Regione Umbria e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si

intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di

materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione e

smaltimento di rifiuti, all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali,

all’identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori ammessi all’esercizio

della pratica.

4. La domanda è corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di

propria competenza, dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del D.lgs. n. 230/95.

5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla

modifica del nulla osta.»

- Si riporta il testo degli artt. 61, 77, 79, 80, 82, 115-ter e 154,comma 2, del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,

90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”

(pubblicato nel S.O. alla G. U. 13 giugno 1995, n. 136):

«Art. 61.

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.

1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attività

disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito

delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza

previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire

da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le

valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i

datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni

necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da

radiazioni ionizzanti.

3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di

quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in

particolare:

a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni

vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82,

individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia

adeguatamente regolamentato;

b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della

radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo

82;

c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e

curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed

in particolare nelle zone controllate;

d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di

protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;

e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla

radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono

addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle

conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle

modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);

f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera

c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro

di cui alla lettera e);

g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura

delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni,

le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di

manipolazione;

h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose

effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare

l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il

lavoratore stesso .

4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), nei

casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di

lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati

di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in

cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad

adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di

protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).

4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e

al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il

lavoratore esposto .

5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della

radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 77.

Esperti qualificati.

1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti

qualificati.

2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente

per territorio e, per le attività estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico

competente per territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando

altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. È consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica

della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non

provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e

che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'esperto qualificato stesso.

4. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le

condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del

datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né dai

preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59,

comma 2.

Art. 79.

Attribuzioni dell'esperto qualificato.

1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di

lavoro deve:

a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al

datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di

quelli previsti alle lettere f) e h);

b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di

protezione, ed in particolare:

1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista

della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di

esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a

tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti

trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;

2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove

installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di

radioprotezione;

4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli

strumenti di misurazione;

c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e

sorvegliate;

d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi

relativamente ai lavoratori esposti;

e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione

e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da

esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o più

apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza

ambientale di cui al comma 1, lettera c).

3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da

esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o

radiotossicologici.

4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3

risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può

essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a

partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono

classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza

fisica dell'ambiente di lavoro.

6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei

mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con

periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative

agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la

comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove

necessario, tempestivamente aggiornata.

7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini

della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i princìpi di cui al

capo IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva

dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o

impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la

valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di

riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate

alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

Art. 80.

Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti.

1. In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto qualificato indica, con

apposita relazione scritta, al datore di lavoro:

a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;

b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di

lavoro delle attività che questi debbono svolgere;

c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;

d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la

sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;

e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli

individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di

cui al comma 1; si assicura altresì che l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto

alla sorveglianza medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1

relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all'articolo 79, comma 6.

3. Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle

rispettive competenze, tra l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. L'esperto

qualificato è in particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo predetto.

Art. 82.

Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della

radioprotezione e della sorveglianza fisica.

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita

l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati:

a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della

radioprotezione;

b) i criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per la classificazione dei lavoratori

in categorie;

c) le categorie di classificazione, ai fini della radioprotezione, degli apprendisti e

studenti di cui all'articolo 70.

2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalità di esposizione cui i

lavoratori possono essere eventualmente soggetti.

3. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 devono, nel rispetto degli

obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive del Consiglio delle Comunità

europee, garantire comunque, con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori,

degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 115-ter.

Esposizioni potenziali.

1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti

autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 31, e

nell'articolo 52 del capo VII, nonché nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n.

1860, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti

l'emanazione di detti provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche

dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e

temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate, nonché delle esposizioni

potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili

casi di emergenza radiologica.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle

raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali.

3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo

81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione

prodotta ai fini dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano

ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'articolo 29, dosi

superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni

competenti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione

della pratica nei piani di cui all'articolo 115-quater, comma 1. Le predette

amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano

copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle

esposizioni potenziali, alle autorità di cui all'articolo 115-quater, ai fini della

predisposizione dei piani di intervento.

5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri

provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di

intervento. L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia

copia alle autorità di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani

stessi.

6. L'attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di

intervento non può iniziare prima che le autorità di cui all'articolo 115-quater abbiano

approvato i piani stessi

Art 154

Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità. Radionuclidi a vita breve.

Omissis

2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi

nell'ambiente, né al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, né comunque

all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti

rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico

inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati

ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle

disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Omissis.»

- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante “Attuazione della direttiva

97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle

radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U.

7 luglio 2000, n. 157.

Nota all’art. 3, comma unico:

- Il testo dell’art. 3, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (si veda la nota al

titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 3

(Commissione per la radioprotezione)

1. È istituita, presso la Direzione regionale Sanità e servizi sociali, la Commissione per

la radioprotezione, di seguito denominata “Commissione”, organismo tecnico

consultivo ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.lgs. n. 230/95, a cui sono attribuiti i

seguenti compiti:

a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del

nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico

di categoria B;

b) assicurare il supporto tecnico all’Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla

osta di categoria A, ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 230/95;

c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per

scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell’articolo

29, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 230/95.

2. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio competente della Direzione

regionale Sanità e servizi sociali, o da un dirigente suo delegato, ed è composta da:

a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo del 26

maggio 2000, n.187, articolo 2, comma 1, lettera i);

b) un esperto qualificato iscritto all’elenco di cui all’articolo 78 del D.lgs. n. 230/95,

almeno di secondo grado;

c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non

disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;

d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della

qualifica di medico autorizzato di cui all’articolo 88 del D.lgs. n. 230/95;

e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);

f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;

g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. La Commissione è integrata da un rappresentante della Prefettura presso la quale è

istruita la pratica di cui all’articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 230/95.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente

della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale,

con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2, e dagli organismi

previsti dalle lettere e), f), g) del comma 2 e dal comma 3.

5. La Commissione, una volta insediata, approva il regolamento organizzativo che

disciplina, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica

delle richieste di parere, il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione

dei pareri. La Direzione regionale Sanità e servizi sociali assicura il supporto

organizzativo alla Commissione.

6. Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, estranei alla

amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta,

nella misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.»

Nota all’art. 4, comma 1:

- Per il testo dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 dicembre 2002,

n. 25, si veda la nota all’art. 3, comma unico.

Note all’art. 5:

- Il testo dell’art. 6, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (si veda la nota al

titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 6

(Aggiornamento, variazioni, modifiche)

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l’obbligo

di inoltrare all’Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione

tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui

all’articolo 77 del D.lgs. n. 230/95, relativa alla gestione radioprotezionistica della

pratica, con l’aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.

2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del

provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono

soggette a preventiva comunicazione all’Autorità. Il titolare del nulla osta può adottare

le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l’Autorità non abbia

comunicato l’avvio del procedimento di modifica del nulla osta.

3. Il nulla osta può essere modificato dall’Autorità competente nei seguenti casi:

a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione

tecnica di cui al comma 1;

b) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche

all’oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;

c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 del successivo art. 8.»

- Per il testo dell’art. 77, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si vedano le

note all’art. 2.

Nota all’art. 6, comma unico:

- Per il testo dell’art. 9, comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 si

veda la nota all’art. 1, comma unico.

Nota all’art. 7, comma unico:

- Si riporta il testo dell’art. 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.

241, recante “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione

sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni

ionizzanti” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 agosto 2000, n. 203):

«Art. 39.

Omissis

3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del

presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei

soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.»