REG. REG. 30 MAGGIO 2003, N. 8
«Modalità per la concessione, l’erogazione e la
rendicontazione del contributo
finanziario annuale a favore del Circolo Aziendale
della Regione Umbria – CARU».
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 11 giugno 2003, n. 24
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per
la concessione, l'erogazione e la
rendicontazione del contributo finanziario annuale a
favore del Circolo Aziendale della
Regione Umbria – CARU, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 6 della legge
regionale 25 novembre 2002, n. 23.
Art. 2
(Modalità)
1. Il contributo finanziario annuale di cui
all'articolo 6, comma 1 della l.r. 23/2002 è
concesso ed erogato, dietro formale richiesta del
CARU, con provvedimento del
Dirigente del Servizio Affari generali della
Segreteria Generale della Presidenza, in due
quote distinte, ciascuna pari al cinquanta per cento
dell'importo complessivo previsto,
per l'anno di riferimento, dalla legge finanziaria
regionale, ai sensi all'articolo 6, comma
4 della l.r. 23/2002.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere
corredata dal programma di attività del
CARU per l'anno di riferimento.
3. Nel rispetto della legge 26 aprile 1989, n. 155,
la prima quota del contributo viene
erogata ogni anno successivamente all'approvazione
del bilancio di previsione della
Regione. La seconda quota del contributo viene erogata
nel secondo semestre di ciascun
anno, dietro presentazione da parte del CARU di una
dettagliata relazione circa la
destinazione avuta dal contributo finanziario
regionale erogato nell'anno precedente,
sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Presidente
del Collegio dei sindaci
revisori del CARU.
Art. 3
(Erogazione del contributo per l'anno 2002)
1. Per l'anno 2002, in deroga a quanto previsto dal
presente regolamento, si provvede
all'erogazione del contributo finanziario annuale a
favore del CARU in un'unica
soluzione, dietro formale richiesta da parte del
medesimo, corredata da una relazione
sull'attività svolta nel corso del 2002, sottoscritta
dal Presidente del Circolo.
NOTE
- Regolamento regionale adottato dalla Giunta
regionale, ai sensi dell’art.121, quarto
comma della Costituzione, così come modificato
dall’art.1 della Legge Costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, su proposta della Presidente
Lorenzetti nella seduta del 21
maggio 2003, deliberazione n. 674.
AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene
pubblicato con l’aggiunta delle note
redatte dalla Segreteria generale della Presidenza
della Giunta (Servizio Segreteria della
Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione regolamenti e decreti),
ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge
regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo di facilitare la lettura delle disposizioni
regolamentari modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti normativi qui
trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)
Nota all’art. 1, comma unico:
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale 25
novembre 2002, n. 23, recante
“Disposizioni in materia di entrata e spesa”,
(pubblicata nel B.U.R. del 29 novembre
2002, n. 52), è il seguente:
«Art. 6
(Contributo al Circolo aziendale della Regione Umbria
- C.A.R.U.)
1. A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo
finanziario al Circolo aziendale
della Regione Umbria (CARU), nella misura di €
13.000,00, quale concorso alle spese
per la realizzazione di iniziative assunte
nell'ambito delle attività culturali, sportive,
turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse
dal Circolo in favore dei propri soci,
con imputazione alla UPB 02.1.010 del bilancio di
previsione 2002, denominata
"Contributi ad enti ed associazioni".
2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per
disciplinare le modalità della
concessione, erogazione e rendicontazione del
contributo di cui al comma 1.
3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è
assicurato da pari stanziamento
esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di
previsione 2002, denominata "Fondi
speciali per spese correnti", in corrispondenza
del punto 3 della tabella A) della legge
regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale,
a norma della vigente legge
regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare
le conseguenti variazioni, sia in
termini di competenza che di cassa.
4. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della
spesa per il finanziamento degli interventi
di cui al comma 1 del presente articolo è determinata
annualmente con la legge
finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27,
comma 3, lettera c) della vigente legge
regionale di contabilità.»
Nota all’art. 2:
- Per il testo dell’art. 6, comma 1, della legge
regionale 25 novembre 2002, n. 23, si
veda la nota all’art. 1, comma unico.
- La legge 26 aprile 1989, n. 155, recante
“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante
disposizioni in materia di finanza
pubblica”, è pubblicata nella G. U. 2 maggio 1989, n.
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