REG. REG. 30 MAGGIO 2003, N. 8

 

«Modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo

finanziario annuale a favore del Circolo Aziendale della Regione Umbria – CARU».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 11 giugno 2003, n. 24

 

 

 

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione, l'erogazione e la

rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del Circolo Aziendale della

Regione Umbria – CARU, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge

regionale 25 novembre 2002, n. 23.

Art. 2

(Modalità)

1. Il contributo finanziario annuale di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. 23/2002 è

concesso ed erogato, dietro formale richiesta del CARU, con provvedimento del

Dirigente del Servizio Affari generali della Segreteria Generale della Presidenza, in due

quote distinte, ciascuna pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo previsto,

per l'anno di riferimento, dalla legge finanziaria regionale, ai sensi all'articolo 6, comma

4 della l.r. 23/2002.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dal programma di attività del

CARU per l'anno di riferimento.

3. Nel rispetto della legge 26 aprile 1989, n. 155, la prima quota del contributo viene

erogata ogni anno successivamente all'approvazione del bilancio di previsione della

Regione. La seconda quota del contributo viene erogata nel secondo semestre di ciascun

anno, dietro presentazione da parte del CARU di una dettagliata relazione circa la

destinazione avuta dal contributo finanziario regionale erogato nell'anno precedente,

sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Presidente del Collegio dei sindaci

revisori del CARU.

Art. 3

(Erogazione del contributo per l'anno 2002)

1. Per l'anno 2002, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, si provvede

all'erogazione del contributo finanziario annuale a favore del CARU in un'unica

soluzione, dietro formale richiesta da parte del medesimo, corredata da una relazione

sull'attività svolta nel corso del 2002, sottoscritta dal Presidente del Circolo.

 

 

 

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto

comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, su proposta della Presidente Lorenzetti nella seduta del 21

maggio 2003, deliberazione n. 674.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note

redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della

Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),

ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è

operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui

trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Nota all’art. 1, comma unico:

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23, recante

“Disposizioni in materia di entrata e spesa”, (pubblicata nel B.U.R. del 29 novembre

2002, n. 52), è il seguente:

«Art. 6

(Contributo al Circolo aziendale della Regione Umbria - C.A.R.U.)

1. A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo finanziario al Circolo aziendale

della Regione Umbria (CARU), nella misura di € 13.000,00, quale concorso alle spese

per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive,

turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dal Circolo in favore dei propri soci,

con imputazione alla UPB 02.1.010 del bilancio di previsione 2002, denominata

"Contributi ad enti ed associazioni".

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della

concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è assicurato da pari stanziamento

esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi

speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge

regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge

regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in

termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi

di cui al comma 1 del presente articolo è determinata annualmente con la legge

finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge

regionale di contabilità.»

Nota all’art. 2:

- Per il testo dell’art. 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23, si

veda la nota all’art. 1, comma unico.

- La legge 26 aprile 1989, n. 155, recante “Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza

pubblica”, è pubblicata nella G. U. 2 maggio 1989, n. 100.