D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (1).
Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23
ottobre 1992, n. 421 (2).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1992;
Acquisito
il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 1992;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
Imposte
comunali
Capo
I - Imposta comunale sugli immobili
1.
Istituzione dell'imposta - Presupposto.
1.
A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).
2.
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di
terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa (1/cost) (2/cost).
2.
Definizione di fabbricati e aree.
1.
Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a)
per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui
è comunque utilizzato (2/a);
b)
per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati,
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati
nel comma 1
dell'articolo
9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in
base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c)
per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del codice civile (1/cost).
3.
Soggetti passivi.
1.
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma
2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non
vi esercitano l'attività.
2.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il
locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario
assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di
locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto
passivo è il concessionario (2/b) (2/c) (1/cost) (3/cost).
4.
Soggetto attivo.
1.
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili
di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o
prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
L'imposta
non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare
dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2.
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se
dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il
comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce (1/cost).
5.
Base imponibile.
1.
Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2
dell'articolo 1 (2/d) (1/cost).
2.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che
risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i
criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 (3). [Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono
rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1,
periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento
del mercato immobiliare] (3/a) (1/cost) (4/cost).
3.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti
nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno
1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989:
1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per
l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982
e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (4/a). In caso di
locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli
atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma
1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato
sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo
(4/b).
4.
Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in
catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che
influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con
riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti (1/cost). [Il
termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della
rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente
abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso] (4/c). [A tale fine, gli
uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle
unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il
contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario]
(4/d). [Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e
interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale]
(4/e). [Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472] (4/f).
5.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche.
6.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (5), la base imponibile è costituita dal
valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera,
fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque
(1/cost) (3/cost).
6.
Determinazione delle aliquote e dell'imposta.
1.
L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo (5/a). Se la delibera
non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996,
n. 336.
2.
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né
superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può
essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro (5/b).
3.
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel
comune di cui
all'articolo
4.
4.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556 (6) (1/cost).
7.
Esenzioni.
1.
Sono esenti dall'imposta:
a)
gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai
comuni, se diversi da
quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (7), dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b)
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9;
c)
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (8), e successive modificazioni;
d)
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e)
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e
16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo
con legge 27 maggio 1929, n. 810 (9);
f)
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g)
i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al
fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n 104 (10), limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h)
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (11);
i)
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (8), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (11/a) (2/cost).
2.
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte (1/cost) (2/cost).
8.
Riduzioni e detrazioni dall'imposta.
1.
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un
periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili.
2.
Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire
200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente (11/b).
3.
A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1
dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in
alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo,
può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio (11/c). La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente
alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale
(12).
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (12/a)
(1/cost) (2/cost).
9.
Terreni condotti direttamente.
1.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a)
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b)
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni
di lire e fino a 200
milioni
di lire;
c)
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni
di lire e fino a 250
milioni
di lire.
2.
Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni
condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni;
l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni,
indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli
terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto
nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 (11/c) (1/cost).
10.
Versamenti e dichiarazioni.
1.
L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2.
I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente
dovuta
al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30
giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La
seconda rata deve essere versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il
versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto
corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del
Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere
al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,
da corrispondere entro il 30 giugno (12/b).
3.
L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento diretto al
concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui
all'articolo 4
ovvero
su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con
arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500
lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il
concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati
per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del
comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme
riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni
versamento effettuato dal contribuente.
4.
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio
dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi
dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio;
tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio
1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme
sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono
verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta
su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli
immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà
comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per
conto dei condomini.
5.
Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono
approvati
i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati
nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli
elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente
allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le
procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento
dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite
gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (12/c). Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono
stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema
informativo del Ministero delle finanze (12/d). Al fine di consentire la
formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati
relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto
del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta
associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette
anagrafi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro
delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte
dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione (12/e). I predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (12/f).
6.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel
periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare,
sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato;
entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione (1/cost).
11.
Liquidazione ed accertamento.
1.
Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi
dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo
e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni
e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema
informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite
risultanti in
catasto
e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di
calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con
l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e
delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità
indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano
essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai
fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia
della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un
anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente
e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è
avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita
attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione
di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5
dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza,
maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita
attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore
imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento (12/g).
2.
Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso
di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento
d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di
accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o
maggiore
imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere
notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia
ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel
corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere
notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello
nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta
(12/h).
2-bis.
Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
(12/i).
3.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni
possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere
atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli
uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4.
Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui
ruoli e dispone i rimborsi (12/l).
5.
Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti
termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del
Ministero delle finanze di dati e notizie (12/m).
6.
Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione
dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema
informativo (1/cost).
12.
Riscossione coattiva.
1.
Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il
termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o
dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso
provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le
disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (12/n), e successive
modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso
di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di
sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di scadenza del periodo di sospensione (13).
13.
Rimborsi.
1.
Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il
rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli
interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14. [Per le aree
divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata
degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente
dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non
eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni;
in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di
tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di
inedificabilità] (13/a).
2.
Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del
contribuente da
comunicare
al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale
sugli immobili.
14.
Sanzioni ed interessi.
1.
Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con
un minimo di lire centomila.
2.
Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3.
Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare
dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione
di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5.
La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve
avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui è commessa la violazione.
6.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura
del sette per cento per ogni semestre compiuto (13/b).
15.
Contenzioso.
1.
Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che
irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio
tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto (14).
16.
Indennità di espropriazione.
1.
In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un
importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore
dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo
i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti (12/cost) (11/cost).
2.
In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta
una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta
pagata dall'espropriato o dal suo dante
causa
per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo
dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione,
unitamente agli interessi legali sulla stessa
calcolati,
è a carico dell'espropriante (13/cost).
17.
Disposizioni finali.
1.
L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte
erariali sui redditi.
2 (14/a).
3.
[Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative
edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle
unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la
detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito
dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo]
(14/b).
4.
Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di
locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli,
nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (15), e successive
modificazioni.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti
dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non
coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo
alla detta data (15/a).
6.
Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento
di valore degli
immobili.
Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di
applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione
dei rimborsi eventualmente spettanti.
7.
L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere
dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito
al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione
di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente
all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a)
il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a
quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di
utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o
ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei
lavori di costruzione o ricostruzione;
b)
gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento
al periodo preso a
base
per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c)
le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se
riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8.
Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione
dell'articolo 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (16), e successive
modificazioni (1/cost).
18.
Disposizioni transitorie.
1.
Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1
dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento
a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15
dicembre di tale anno.
2.
Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario
di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché la somma
corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta
comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra,
dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili
calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento
ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante dalla
differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare
corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a
favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni
sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo
di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per
metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti
dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per
mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa
deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta
nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune
il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero
ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del
comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le
somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in
lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello
stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
medesimo.
3.
Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e
la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni
e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono
effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (16/a) a
norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e
sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i
predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo
del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo
5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di
spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal
comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme
sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta
in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le
modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione
finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per
l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei
trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì,
stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai
contribuenti (1/cost).
4.
Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini
e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
secondo periodo.
5.
Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le
unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione
delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo
D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella
categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1
dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (17).
6.
Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano
ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano
(1/cost).
TITOLO
II
Tributi
provinciali
Capo
I - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente
19.
Istituzione e disciplina del tributo.
1.
Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente,
anche ai fini di tutela
ambientale,
le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a
fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la
disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa
e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un
tributo annuale a favore delle province.
2.
Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al
pagamento della predetta tassa.
3.
Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di
ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non
inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità
di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la
deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si
applica anche per l'anno successivo.
4.
In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal
comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato
esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (18), è
trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata
nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5.
Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative
norme per l'accertamento, il contenzioso, la
riscossione
e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi
urbani
deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con
R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (19) e successive modificazioni, sono integrati
con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale
per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in
riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione,
posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento
delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno
e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e
province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7.
L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso
della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria
della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (20).
Capo
II - Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico
20.
Istituzione dell'imposta.
[1.
È istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico.
L'imposta
è dovuta, all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere
corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952 (21), e successive modificazioni, nella misura pari
all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il
gettito è attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita la
iscrizione nel pubblico registro.
2.
All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del
R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (22) e della legge 9 luglio 1990, n. 187 (23) e
che è incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 (24) e della addizionale regionale prevista
dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (25), è affidata la
riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1] (25/a).
21.
Sanzioni - Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento.
[1.
Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 20
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre
1977, n. 952 (24), e successive modificazioni.
2.
L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena
di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento
dell'imposta erariale in via suppletiva.
3.
Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono
eseguite] (25/a).
22.
Disciplina dell'imposta.
[1.
L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - nei
termini e con le modalità
previste
dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 (24) e successive modificazioni, provvede
agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione
dell'imposta e all'accertamento e irrogazione della soprattassa prevista
nell'articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta
legge n. 952 del 1977 (24) e al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile
1987, n. 310 (25), nonché, per quanto concerne le note di richiesta di
formalità, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre
1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31
dicembre 1977, e successive modificazioni. L'Automobile club d'Italia - ufficio
provinciale del pubblico registro - è tenuto a versare, al netto del compenso
di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui
territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale titolo riscosse e
ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalità e
la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale.
2.
Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club
d'Italia secondo le norme di contabilità vigenti.
3.
Le province devono corrispondere all'Automobile club d'Italia per gli
adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso pari
al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione
dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (24) e successive
modificazioni.
4.
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.
952 (24) e successive modificazioni.
5.
Le disposizioni degli artt. 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1°
gennaio 1993 per le
formalità
di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a
veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992] (25/a).
TITOLO
III
Tributi
regionali
Capo
I - Tasse automobilistiche regionali
23.
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari
di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge
16 maggio 1970, n. 281 (26), come sostituito dall'articolo 5 della legge 14
giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti
effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:
a)
l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (27) e successive
modificazioni;
b)
la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel,
istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (28), convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
c)
la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita
dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 (29) e successive modificazioni.
2.
I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa
automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale
regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a
statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto
della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31,
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (30), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica
regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli
da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo
applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle
stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse
previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 (31) e successive modificazioni.
3.
Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina
concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in
temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali
che regolano la materia.
4.
Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla
addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge 24 luglio
1961, n. 729 (31) e quello relativo alla tassa
speciale
erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151 (30), convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5.
Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al
precedente comma 1. Le
istanze
vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso,
ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi
erariali.
24.
Poteri delle regioni.
1.
Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria
legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai
pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi
posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento
degli stessi importi vigenti nell'anno precedente (31/a).
2.
Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel
determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui
all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli
importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo,
per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa
automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa
speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni
non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2,
un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la
soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti
tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre
1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il
tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella
misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna
regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14
giugno 1990, n. 158 (32) e successive modifiche.
4.
Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre
1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla
soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali
pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e
le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992,
anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi
importi.
25.
Riscossione.
1.
Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (33) e dall'articolo 5, commi 39 e 40 del
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (34) convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio
1983, n. 53.
2.
L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai
tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di
riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente
per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il
Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del
Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle
casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le
modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla
riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le
modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni,
relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I.
ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero
delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi
tributari affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti
nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono
continuare ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle
Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio
Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.
3.
Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della
Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a
statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi
di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello
stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi
relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo
16 della Convenzione.
26.
Esclusioni dal pagamento.
1.
Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo
in una provincia
compresa
nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era
precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica,
soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale
ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.
27.
Rinvio.
1.
I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non
diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che
regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a
statuto speciale.
2.
Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si
applicano nella stessa
entità
le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle
regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio
1978, n. 27 (35) e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO
IV
Trasferimenti
erariali agli enti locali
Capo
I - Disciplina dei trasferimenti erariali per il 1993
28.
Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità
montane.
1.
Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti
fondi:
a)
fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per
le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni
per le comunità montane;
b)
fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni
per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo
è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7,
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (36), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato,
valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire
18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per
la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato
verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai
comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità
montane;
c)
fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei
comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello
Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre
1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non
utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni (36/a).
29.
Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le
comunità montane.
1.
A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno
è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per
l'anno 1993, un contributo pari a quello
ordinario
spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (37), convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in
quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2.
A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno
è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un contributo
pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989
(37) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo
è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
3.
A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è
autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un
contributo distinto nelle seguenti quote:
a)
una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi
indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b)
una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione
alla popolazione
montana
residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.
4.
L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni
provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è
subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione
1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro.
4-bis.
L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni
provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della
dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione
del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti
dall'articolo 59, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142 (37/a).
30.
Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali.
1.
A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo
28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a
ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo
spettante per l'anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993.
Il
contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale
energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, D.L. n. 511 del 1988 (36),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire
104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le
relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il
settantacinque per cento con i criteri indicati all'art. 7, comma 1, lettera
b), D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 (38), convertito, con modificazioni, dalla L.
28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.
2.
Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni
provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente
abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura
minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di
mancata osservanza delle predette disposizioni, l'ente è tenuto alla
restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi
ordinari degli anni successivi.
31.
Contributo perequativo per i comuni.
1.
A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo
28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un
contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle
seguenti quote:
a)
una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune
un contributo
pari
a quello perequativo spettante per il 1992. Il contributo è corrisposto entro
il 31 maggio 1993;
b)
una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure
di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste
dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (39), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.
Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
citato decreto-legge n. 511 del 1988 (40), convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i
comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello
Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:
a)
ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle
assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del
citato decreto-legge n. 66 del 1989 (39) convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500 milioni;
b)
al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis,
del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000
milioni;
c)
al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,
del citato decreto-legge n. 415 del 1989 (41), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;
d)
quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti
all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 66 del 1989 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del
1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1,
lettera b), del citato decreto-legge n. 415 del 1989 (41), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri
indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;
e)
per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con i
criteri indicati alla lettera d).
3.
Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è
corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato
di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima
obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata
osservanza delle predette disposizioni l'ente è tenuto alla restituzione delle
somme relative all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni
successivi.
32.
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti
dissestati.
1.
A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno è
autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui
contratti per investimento così calcolati:
a)
alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per mutui
contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei
provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai sensi delle
disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui stessi;
b)
alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i
mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle quote di contributi
erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti;
c)
alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993 nella misura delle
quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e
1992.
2.
Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni
vigenti per l'anno
1992.
Il termine per l'emanazione del decreto che stabilisce le modalità di
assegnazione dei contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per
l'adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.
33.
Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
1.
Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di
enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo
1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale
rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti
o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l'anno
1993 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato
decreto-legge n. 415 del 1989 (41) convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 38 del 1990. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre
1993 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del
tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione
delle province d'Italia (UPI).
2.
Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo
complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge n. 415 del 1989 (41), convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati,
anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in
aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso
per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il
controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese
impegnate ed entrate accertate.
3.
Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo 31, comma 3, che
dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si
applicano se l'ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver
attivato per la tariffa dell'acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza
approvazione del Comitato provinciale prezzi.
Capo
II - Disciplina a regime dei trasferimenti erariali
34.
Assetto generale della contribuzione erariale.
1.
A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni
provinciali
e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
a)
fondo ordinario;
b)
fondo consolidato;
c)
fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (41/a).
2.
A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche
degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3.
Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un
fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è
demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (42), come modificata dalla legge 23
agosto 1988, n. 362 (42/a).
4.
Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai
sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e
b).
5.
Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (43),
il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile
nel triennio, con esclusione di quelli
indicati
al comma 3.
6.
I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono
corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la
seconda entro il mese di settembre di ciascun anno (43/a).
35.
Fondo ordinario.
1.
Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è
costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi
dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6,
comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988 (44), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai
comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante
ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta
comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro
per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione
dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio
1990-1992 (44/a).
2.
I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai
fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al
netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri
di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del
bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (44), convertito con
modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e
integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta
erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con
versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
3.
L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i
proventi
dell'addizionale
confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai
sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del
fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e
le comunità montane con i criteri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
4.
Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la
quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per
l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali.
L'aggiornamento
è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i princìpi di finanza pubblica
e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento,
non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento è pari
al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di
programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli
incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni
provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente
alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante
alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.
5.
Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è definito con le
modalità prescritte dall'articolo 18. Ai fini della determinazione della quota
di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. così
risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi
aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi
effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di
prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30
aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
6.
Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per
l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di
mobilità del personale previste dal citato art. 25, D.L. n. 66 del 1989 (45)
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 144 del 1989 (43/a).
36.
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali.
1.
A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità
montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei
servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990
(43), calcolati come segue:
a)
amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei
contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi
dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per
l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi,
una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e
perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito
con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando le quote detratte
annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi
ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie
di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale,
il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei
contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è
comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno,
entro il mese di settembre per il triennio successivo;
b)
comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari,
perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale
energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al
netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille,
diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata
viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque
per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel
1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri
obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La
detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati
al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza
statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato
nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e
perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di
settembre per il triennio successivo;
c)
comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi
ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di
cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge
l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare
prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a),
alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è
ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana.
L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico
del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio
successivo (45/a) (45/b) (46).
37.
Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.
1.
Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le
parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i
comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono
esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per
mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto
l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui
all'articolo 36.
2.
Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione
provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da
distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di
normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma
dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi
relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado
rilevate a norma del comma 3, lettera g).
3.
Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:
a)
le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:
amministrazioni
provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore
a 300.000 ettari;
amministrazioni
provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore
a 299.999 ettari;
amministrazioni
provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore
a 300.000 ettari;
amministrazioni
provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore
a 299.999 ettari;
b)
i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è
suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti
dall'UNCEM:
comuni
con meno di 500 abitanti;
comuni
da 500 a 999 abitanti;
comuni
da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni
da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni
da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni
da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni
da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni
da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni
da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni
da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni
da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni
da 500.000 abitanti e oltre (46/a);
c)
per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione
residente e dalle relative classi d'età con ponderazione in funzione
dell'usufruibilità dei servizi (45/a);
d)
per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti
relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade
provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla
dimensione
territoriale boschiva o forestale;
e)
per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione
territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana
servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della
popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità
dei servizi (46/b);
f)
per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti
della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per
ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi
disponibili;
g)
per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di
carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali
determinanti debbono essere utilizzati per
maggiorare
i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro
valore;
h)
per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di
organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio
con caratteristica di uniformità;
h-bis)
per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di
maggiorazione fino al 5
per
cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il
numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la
popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A
tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento
del loro valore in proporzione al predetto rapporto (46/c);
h-ter)
i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire
obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale
di copertura prevista dalla legge (46/d).
4.
I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno
sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani
(UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti
entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno (46/e) (46/f) (46/g).
38.
Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite all'ente locale.
1.
Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità
rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.
2.
L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento dei
servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o
attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite
per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi
disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui
all'articolo 37.
3.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro
che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili
nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla
determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36.
La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno (46/f) (46/g) (46/h).
39.
Fondo consolidato.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse
relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:
contributi
per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto
collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti
locali previsti dall'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989
(47), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi
per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della
legge 1° giugno 1977, n. 285 (48), previsti dall'articolo 9 del medesimo
decreto-legge n. 415 del 1989 (47),
convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi
per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi
dell'art. 12, L. 28
ottobre
1986, n. 730 (49), ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1, D.L. 30 giugno
1986, n. 309 (50), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 1986, n.
472, previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 (47),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 (50/a);
contributi
per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto
collettivo di lavoro
1985-1987
relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'articolo 11
del decreto-legge n. 415 del 1989 (47), convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 1990;
contributi
in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo 32, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (51);
contributi
in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del
lavoro, previsti dal
comma
25 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (51/a);
contributi
in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del
decreto-legge 26
gennaio
1987, n. 8 (52), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
120;
contributi
per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali
per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2, L. 15 novembre
1989, n. 373 (52/a), in relazione al funzionamento degli uffici scolastici
regionali.
2.
Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo
consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge
relative.
3.
L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del
fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero
dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo (52/b)
(53).
40.
Perequazione degli squilibri della fiscalità locale.
1.
La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle
addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui
applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è
discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i
dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche
centrali.
2.
L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese
di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di
settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo
restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si
consolidano al termine del triennio.
3.
I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi
imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e
addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per
abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le
classi di cui all'articolo 37 (53/a).
4.
Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano
l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per
abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in
proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un
coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura
massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per
l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento (53/a):
[a)
comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b)
comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
c)
comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili
immobiliari e di reddito;
d)
comuni capoluogo di provincia;
e)
enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per
abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;
e-bis)
enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente
tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la
popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti
dal Ministero della difesa] (53/b) (53/c).
5.
Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga
o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita
tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui
al comma 5.
6.
I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli
risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
7.
Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone
particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito
quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per
gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (54).
La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando
il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle
finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi
imponibili e di reddito.
7-bis.
Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria
per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia,
la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi
prevista all'art. 37 (54/a).
8.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e
l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto
triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di
settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno (52/b) (53) (54/b).
41.
Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
1.
L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in
conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione
della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di
tutti i comuni e di tutte le comunità montane.
2.
Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto
capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con
riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da
ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti
dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.
3.
Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37. Ove però i dati
delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del
servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione,
valgono le classi demografiche in essa indicate.
4.
Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo
riparto alle comunità
montane,
per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per
la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo
i dati risultanti dalla più recente
pubblicazione
ufficiale dell'UNCEM.
5.
I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente
destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale
ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo
3 della citata legge n. 142 del 1990 (55). Non possono essere utilizzati per il
finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non
siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere
utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge.
Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione
dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di
legge.
6.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UN M e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto (55/a) (55/b).
42.
Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti.
1.
A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è
attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione
della legge 31 ottobre 1973, n. 637 (56), al netto della parte assegnata agli
enti locali della provincia di Como.
2.
Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti
destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti
locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis, L. 19 marzo
1990, n. 55 (56), come integrata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime
condizioni di degrado.
3.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei
contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno (55/a).
43.
Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati.
1.
La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 è
esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto
finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'articolo
25, decreto-legge n. 66 del 1989 (57), convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni:
a)
allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di
appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con
l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c)
del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (57), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine
dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;
b)
rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero
ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della
graduatoria a quella di effettivo trasferimento.
2.
Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6
dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera b) (57/a).
44.
Certificazioni degli enti locali e dei consorzi.
[1.
Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità
montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del
bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate
dal segretario e dal ragioniere.
2.
Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle
certificazioni sono stabilite tre
mesi
prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro
dell'interno d'intesa con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale (57/b).
3.
La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della
seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene
l'inadempienza.
4.
Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle
certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali,
alla Corte dei conti ed all'Istituto Nazionale di statistica] (57/c).
45.
Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente
deficitarie.
[1.
Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da
una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo
esercizio precedente quello di riferimento (57/d).
2.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati
con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo
triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di
cui al comma 1 (57/e).
3.
Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale
degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai
sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza
locale, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995 (57/f), e
successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934,
n. 383 (57/g), e successive modifiche, il comma 7 dell'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (57/h), e tutte le altre norme in
contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (57/i),
si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta
Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti (57/l).
4.
Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al
comma 1, nonché quelli
che
non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non
hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa
tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di
copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a)
il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito
ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i
costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare;
b)
il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai
dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non
inferiore all'80 per cento;
c)
il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla
legislazione vigente (57/m).
5.
I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b),
devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le
spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli
oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento
si applicano i coefficienti indicati nel decreto 31 dicembre 1988 (57/n) del
Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I
coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili
acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti
dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 (57/o), nei costi complessivi di gestione sono considerati gli
oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (57/p), da
versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio
successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4,
lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia (57/q).
6.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i
tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione
di cui al comma 4 (57/r).
7.
La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo 328 del
testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3
marzo 1934, n. 383 (57/s), assume la denominazione di «Commissione centrale per
gli organici degli enti locali». Alla composizione della predetta Commissione
centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'articolo 4 della
legge 8 gennaio 1979, n. 3 (58), è aggiunto, quale vice-presidente, il
direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un
funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario
degli enti locali (59).
8.
Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:
a)
gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui
al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
b)
gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la
deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento (59/a).
8-bis.
Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono
tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione
di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti
per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello
minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera a) (60).
8-ter.
Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non
rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma
4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo
ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante
trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli
anni successivi (60)] (60/a).
46.
Autofinanziamento di opere pubbliche.
[1.
Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali
e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da
contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche
destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto
sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non
modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione
della trattativa privata.
2.
Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 65 (61), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad
accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe.
3.
Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un
istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto
emanato dal Ministro del tesoro. La redazione del piano economico-finanziario
riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una
spesa superiore al miliardo (62).
4.
Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai
seguenti criteri:
a)
la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico
finanziario;
b)
l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c)
l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualità del servizio.
5.
Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato
interministeriale prezzi (C.I.P.) o il Comitato provinciale prezzi secondo le
rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale
presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica
economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati
ai sensi del comma 4; il C.I.P. o il Comitato provinciale prezzi secondo le
rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio
decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o
del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali
l'aumento deliberato resta subordinato.
6.
Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere
sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società
specializzata, scelta nell'elenco che sarà predisposto dal Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi
relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito
finanziatore (62/a).
7.
Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano
economico-finanziario e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate
dalla Cassa stessa.
7-bis.
L'attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al
secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio
pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa
depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza (63)] (63/a).
47.
Popolazione degli enti locali.
[1.
Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e
regolamenti relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di
investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria
unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (64), alla procedura del
dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano
riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente
disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del
penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati
dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane. Per le
comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima
popolazione disponibile (65)] (65/a).
48.
Ambito di applicazione delle norme.
1.
Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli
enti locali della regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (66).
49.
Norma di coordinamento finanziario.
1.
All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto
legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello
Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (64).
50.
Entrata in vigore.
1.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 1993.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
(2)
Sono inserite nel testo le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 gennaio 1993, n. 10.
(1/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9
agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato,
inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e
segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e
113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza
28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie
speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3
della Costituzione; dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art.
53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile
1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma
7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre
1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76
e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42,
terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli
artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in
riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.
(2/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 119 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 1, e dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione;
ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 7, sollevata in riferimento all'art. 53 della
Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, sollevata in riferimento agli
artt. 2 e 3 della Costituzione.
(2/a)
Per le variazioni delle iscrizioni catastali, vedi l'art. 9, comma 9, D.L. 30
dicembre 1993, n. 557.
(2/b)
Periodo aggiunto dall'art. 18, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2/c)
Articolo così sostituito dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2
giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa con successiva ordinanza 11-21
luglio 2000, n. 331 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
(2/d)
Per gli immobili di interesse storico o artistico vedi l'art. 2, comma 5, D.L.
23 gennaio 1993, n. 16.
(3).
(3/a)
Periodo soppresso dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(4/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 190 (Gazz. Uff. 2
giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità
costituzionale
dell'art. 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
(4).
(4/a)
Per l'adeguamento dei coefficienti, ai fini dell'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994, vedi il D.M. 9 aprile
1994. Per l'anno 1995, vedi il D.M. 5 maggio 1995, per l'anno 1996 il D.M. 2
maggio 1996, per l'anno 1997 il D.M. 22 marzo 1997, per l'anno 1998, il D.M. 24
marzo 1998, per l'anno 1999, il D.M. 19 febbraio 1999, per l'anno 2000, il D.M.
21 marzo 2000 e, per l'anno 20001, il D.M. 15 marzo 2001.
(4/b)
L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(4/c)
Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato
dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(4/d)
Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi
abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(4/e)
Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi
abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(4/f)
Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi
abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(5).
(5/a)
Il termine è stato prorogato al 31 gennaio 1999, relativamente all'anno 1999,
dall'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Lo stesso articolo 31 ha fissato al
31 dicembre il termine per gli anni successivi. Successivamente il suddetto
termine del 31 gennaio 1999 è stato differito al 31 marzo 1999 dall'art. 1, D.L.
26 gennaio 1999, n. 8. Per la fissazione di nuovi termini vedi, ora, l'art. 30,
comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre
2000, n. 388.
(5/b)
Per la fissazione, da parte dei comuni, di aliquote agevolate, vedi l'art. 1,
comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662
modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(7).
(8).
(9).
(10).
(11).
(11/a).
(11/b)
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, vedi l'art.
1, comma 4-ter, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.
(11/c)
Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(12)
Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 11 marzo 1997, n. 50.
(12/a)
Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 55, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Precedentemente il comma 3 era stato modificato dall'art. 15, L. 24 dicembre
1993, n. 537.
(12/b)
Comma prima modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 518
(Gazz. Uff.
16
dicembre 1993, n. 294) e, successivamente, così sostituito dall'art. 18, comma
1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(12/c)
I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di riscossione dell'ICI
sono stati stabiliti, per il 1994, con D.M. 8 maggio 1995, per il 1995, con
D.M. 28 novembre 1996, per il 1996 e il 1997, con D.M. 3 novembre 1997, per il
1998, con D.M. 27 settembre 1999 e, per gli anni 1999 e seguenti, con D.M. 31
luglio 2000.
(12/d)
Con D.M. 5 agosto 1996 (Gazz. Uff. 17 settembre 1996, n. 218) sono stati
approvati i modelli per il versamento delle somme liquidate dal comune a titolo
di ICI, nonché di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta.
(12/e)
I termini e le modalità di trasmisione dei dati di riscossione ICI al fine
della corresponsione del contributo dello 0,6 per mille da parte dei soggetti
che provvedono alla riscossione della predetta imposta, sono stati determinati
con D.M. 5 agosto 1999.
(12/f)
Comma così modificato dall'art. 18, comma 11, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(12/g)
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 e l'art. 3, L. 8 maggio 1998,
n. 146. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l'art. 3,
comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre
1999, n. 488 e l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, inoltre,
l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(12/h)
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437. Per la proroga dei termini
previsti dai commi 1 e 2, vedi l'art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 18, comma 4, L. 23
dicembre 2000, n. 388. Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n.
392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(12/i)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
(12/l)
L'art. 18-bis, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, ha stabilito che i comuni sono
tenuti a comunicare al Ministero delle finanze entro sessanta giorno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, i
nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI, designati ai
sensi del presente comma.
(12/m)
Termini e modalità relativi all'anno 1994 sono stati determinati con D.M. 20
settembre 1995. Per l'anno 1995 si è provveduto con D.M. 5 dicembre 1996, per
l'anno 1996, con D.M. 18 marzo 1998, per l'anno 1997, con D.M. 19 marzo 1999 e
per l'anno 1998, con D.M. 7 giugno 2000. Con D.M. 13 novembre 1995 (Gazz. Uff.
31 gennaio 1996, n. 25) è stata disposta la consegna dell'archivio magnetico
del catasto elettrico ai comuni d'Italia da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
(12/n).
(13)
Vedi, anche, l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 1-bis,
D.L. 27 dicembre
2000,
n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(13/a)
Periodo soppresso dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(13/b)
Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Per quanto riguarda la misura degli interessi, vedi l'art. 17, L.
8 maggio 1998, n. 146.
(14)
Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(12/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 351 (Gazz. Uff. 2
agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 della Costituzione.
(11/cost)
La stessa Corte costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa
questione con ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 539 (Gazz. Uff. 29 novembre
2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza.
(13/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 333 (Gazz. Uff. 28
luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità
costituzionale
dell'art. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della
Costituzione.
(14/a)
Comma abrogato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(14/b)
Comma prima modificato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 6,
comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente abrogato dall'art. 2,
comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8
dello stesso articolo. Vedi, anche, l'art. 18, comma 8, L. 13 maggio 1999, n.
133.
(15).
(15/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (Gazz. Uff. 9
agosto 2000, n. 33 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
presente comma, nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno
solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR)
di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.
(16).
(16/a)
Vedi, però quanto disposto dall'art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146.
(17)
Recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie.
(18).
(19).
(20).
(21).
(22).
(23).
(24).
(25).
(25/a)
Abrogato dall'art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, il
comma 55 del
medesimo
art. 3.
(26)
.
(27).
(28)
.
(29)
(30).
(31).
(31/a)
Vedi, anche, l'art. 17, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(32).
(33).
(34).
(35).
(36).
(36/a)
Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato al n. A/LIII e
l'art. 53, comma 11,
L.
23 dicembre 2000, n. 388.
(37).
(37/a)
Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, nel testo modificato
dalla relativa legge di conversione.
(38).
(39).
(40).
(41).
(41/a)
Vedi, anche, l'art. 1, comma 158, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(42).
(42/a)
Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.
(43).
(43/a)
Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno
1997, n. 244.
(44)
Riportato al n. A/XXXI.
(44/a)
Vedi, anche, l'art. 1, comma 162, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla
voce
Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(44).
(45).
(43/a)
Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno
1997, n. 244.
(45/a)
Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz.
Uff. 21 dicembre
1993,
n. 298).(45/b) Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9,
D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.
(46)
Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
(46/a)
Lettera prima modificata dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz.
Uff. 21 dicembre 1993, n. 298) e poi così sostituita dall'art. 3, D.L. 27
ottobre 1995, n. 444.
(46/b)
Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz.
Uff. 21 dicembre
1993,
n. 298).(46/c) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528
(Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).
(46/d)
Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.
(46/e)
Il D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) ha fissato i
parametri per
miliardo
della quota dei contributi ordinari 1994 e 1995 spettanti ai Comuni e alle
Amministrazioni provinciali da ripartire con parametri obiettivi agli stessi
enti.
(46/f)
Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
(46/g)
Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno
1997, n. 244.
(46/f)
Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
(46/h)
Il D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) ha così
disposto agli artt. 1 e 2:«Art. 1. I servizi indispensabili delle
amministrazioni provinciali in materia di competenza statale sono i seguenti:servizi
connessi all'istruzione tecnica e scientifica;servizi connessi al
provveditorato agli studi.
Art.
2. I servizi indispensabili dei comuni in materia di competenza statale sono i
seguenti:
servizi
di anagrafe e stato civile;servizio statistico;servizi connessi con la
giustizia;servizio della leva militare;servizi di istruzione primaria e
secondaria».
(47).
(48).
(49).
(50).
(50/a)
Capoverso così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff.
21 dicembre 1993, n. 298).
(51).
(51/a).
(52).
(52/a).
(52/b)
Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno
1997, n. 244
(53)
Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
(53/a)
Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff.
21 dicembre 1993, n. 298).
(53/a)
Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff.
21 dicembre 1993, n. 298).
(53/b)
Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21
dicembre 1993, n. 298).
(53/c)
Le lettere da a) ad e-bis) sono state soppresse dall'art. 3, D.L. 23 febbraio
1995, n. 41.
(54).
(54/a)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21
dicembre 1993, n. 298).
(54/b)
Con D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) è stato
disposto il riparto del Fondo per la perequazione degli squilibri della
fiscalità locale.
(55).
(55/a)
Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno
1997, n. 244.
(55/b)
Vedi, anche, l'art. 49, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(56).
(57).
(57/a)
Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno
1997, n. 244.
(57/b)
Con D.M. 25 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 17 novembre 1995, n. 269), sono state
stabilite le modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da
parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane. Lo
stesso decreto ha inoltre previsto che l'organo regionale di controllo invii in
originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e
comunque entro il 28 febbraio 1996, alle prefetture competenti per territorio,
alla presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed al commissariato
del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di
Bolzano e Trento, il certificato sul bilancio 1996. Successivamente il D.M. 26
febbraio 1996 (Gazz. Uff. 16 marzo 1996, n. 64), ha prorogato il suddetto
termine del 28 febbraio 1996 al 30 aprile 1996. Con D.M. 20 dicembre 1996
(Gazz. Uff. 21 gennaio 1997, n. 16, S.O.), sono state approvate le modalità
relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1997 delle province,
dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che
l'organo regionale di controllo invii in originale e tre copie autenticate,
entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1997, alle
prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale
della Valle d'Aosta ed al commissariato del Governo competente per gli enti e
le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, il certificato sul
bilancio 1997. Con D.M. 9 luglio 1997 (Gazz. Uff. 23 agosto 1997, n. 196,
S.O.), sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti
il conto consuntivo 1996 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle
comunità montane. Con D.M. 15 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1998, n. 21)
sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il
bilancio di previsione 1998 delle province, dei comuni e delle comunità
montane. Lo stesso decreto ha, inoltre, disposto che il certificato sul
bilancio 1998 sia allegato al bilancio di previsione ed inviato con esso al
competente organo regionale di controllo in un'originale e sei copie
autenticate. L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato
che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del
bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate,
entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1998 alle
prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale
della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed
al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane
delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia,
inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente
interessato. Le prefetture, la presidenza della Giunta regionale della Valle
d'Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il
commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle
province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati
relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell'interno ed una
copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed
all'I.S.T.A.T. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del
servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata
dal presidente dell'organo regionale di controllo. Il certificato deve essere
redatto nel formato di cm 2129,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza
aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in
migliaia di lire. Con D.M. 24 novembre 1998 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n.
287, S.O.) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni
concernenti il conto consuntivo 1997 delle province, dei comuni e delle
comunità montane. Con D.M. 29 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6,
S.O.) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti
il bilancio di previsione 1999 delle province, dei comuni e delle comunità
montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che il certificato sia allegato
al bilancio di previsione ed inviato con esso al competente organo regionale di
controllo in un originale e sette copie autenticate. L'organo regionale di
controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è
regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto
esecutivo, lo inoltra in originale e quattro copie autenticate, entro dieci giorni
dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1999 alle prefetture
competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle
d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al
commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province
di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia
del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le
prefetture, la presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta per gli
enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo
competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e
Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed
alle comunità montane, al Ministero dell'interno nonché una copia alla Corte
dei conti - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I. Il
certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio
finanziario ove esista.
Deve
inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente dell'organo regionale
di controllo. Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e
scritto a macchina in ogni sua parte
senza
aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in
migliaia di lire. Con D.M. 30 luglio 1999 (Gazz. Uff. 28 agosto 1999, n. 202,
S.O.) sono stati approvati i modelli e modalità relative alle certificazioni
concernenti il conto consuntivo 1998 delle amministrazioni provinciali, dei comuni
e delle comunità montane. Con D.M. 30 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2000,
n. 3, S.O.) sono state approvate le certificazioni del bilancio di previsione
2000 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 30 maggio
2000 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 143, S.O.) sono state approvate le
certificazioni di conto di bilancio 1999 delle amministrazioni provinciali, dei
comuni e delle comunità montane.
(57/c)
Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 161 dello stesso decreto.
(57/d)
Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(57/e)
Comma prima modificato dall'art. 95, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e poi così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15
settembre 1997, n. 342. Per il triennio 1997-1999 i parametri di cui al
presente comma sono stati approvati con D.M. 6 giugno 1997. Per il triennio
1998-2000 i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti locali
in condizioni di deficitarietà strutturale sono stati determinati con D.M. 6
maggio 1999, n. 227.
(57/f) .
(57/g).
(57/h).
(57/i).
(57/l)
Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Vedi,
anche, il D.M. 8 aprile 1998.
(57/m)
Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Il
regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.P.R. 13
settembre 1999, n. 420.
(57/n).
(57/o).
(57/p).
(57/q)
Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(57/r)
Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(57/s).
(58).
(59)
Comma abrogato dal comma 3 del presente articolo 45.
(59/a)
Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(60)
Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(60/a)
Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 242 e 243
dello
stesso decreto.
(61).
(62)
Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21
dicembre 1993, n. 298).
(62/a)
Comma abrogato dall'art. 49, comma 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(63)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre
1993, n. 298).
(63/a)
Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 201 dello stesso decreto.
(64).
(65)
Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21
dicembre 1993, n. 298).
(65/a)
Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 156, comma 2, dello stesso decreto.
(66).