D.M. 22 maggio 1998, n. 212 (1).

Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di

autotrasporto.

 

 

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

 

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

 

1. Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

 

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85 (2), in ordine alla conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, le imprese presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

2. Per ottenere la conversione delle autorizzazioni le imprese devono dimostrare di disporre di addetti alla guida dei veicoli in qualità di dipendenti, o di soci per le società di persone, le cooperative ed i consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le imprese familiari in misura non inferiore al 70 per cento del numero dei veicoli in disponibilità dell'impresa all'atto della domanda.

3. La dimostrazione del rapporto che lega i conducenti all'impresa risulta:

a) per il personale dipendente: da iscrizione nel libro matricola se dipendente direttamente

dall'impresa; da altra idonea documentazione se trattasi di lavoro interinale o di personale distaccato, nei casi consentiti dalla legge;

b) per i soci di società di persone: dall'atto costitutivo e dal certificato del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

c) per i soci di cooperative o consorzi: dall'iscrizione nel libro soci della cooperativa o del consorzio;

d) per i collaboratori familiari: dall'iscrizione degli stessi agli enti previdenziali.

 

 

2. Autorizzazione all'aumento della capacità di trasporto.

 

1. Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di aumentare la capacità di trasporto fino al raddoppio, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 1998 (2), presentano domanda entro il 31 dicembre 1998 contestualmente alla domanda di cui all'articolo 1, comma 1.

2. In caso di mancata presentazione della domanda di aumento della capacità di trasporto nel termine indicato nel comma 1, la domanda stessa è presentata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (2/a).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese che intendono modificare la composizione del proprio parco veicolare nell'ambito della massa complessiva ottenibile ai sensi del comma 1, qualora la modifica non fosse precedentemente possibile in base ai singoli titoli autorizzativi in disponibilità dell'impresa stessa.

4. L'autorizzazione viene rilasciata per una massa complessiva calcolata con le modalità indicate

all'articolo 7.

 

 

3. Imprese di autotrasporti in conto terzi cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio.

 

1. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio, che intendono avvalersi della facoltà di includere il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione rilasciata all'impresa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 1998 (2).

 

 

4. Domanda di conversione delle autorizzazioni.

 

1. La domanda di conversione delle autorizzazioni, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema allegato, contiene le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'impresa;

b) localizzazione della sede unica, o della sede principale e delle sedi secondarie, con indicazione per ciascuna di esse degli estremi di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) elenco dei veicoli comunque adibiti al trasporto di cose per conto di terzi;

d) elenco delle autorizzazioni possedute e massa autorizzabile con ciascuna di queste;

e) massa complessiva risultante dalla somma delle masse elencate alla lettera d);

f) elenco dei veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio eventualmente in disponibilità dell'impresa, con l'indicazione che gli stessi sono stati acquisiti dall'impresa a seguito di cessione del ramo trasporti dell'impresa cedente;

g) estremi delle licenze al trasporto di cose in conto proprio di cui erano muniti i veicoli di cui alla lettera f), all'atto della cessione;

h) numero dei dipendenti dell'impresa cessionaria addetti alla guida e di quelli del ramo d'azienda ceduto, all'atto della cessione;

i) numero complessivo dei dipendenti dell'impresa addetti alla guida dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'impresa e all'atto di presentazione della domanda di conversione;

l) somma delle masse dei veicoli muniti di licenza in conto proprio;

m) elenco dei conducenti abilitati alla guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi ed indicazione del tipo di rapporto che li lega all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 1, con indicazione per ciascuno di questi della relativa posizione assicurativa Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare dell'impresa che i dati contenuti nella domanda sono completi e corrispondenti al vero.

3. Qualora l'impresa richiedente sia cessionaria del ramo trasporti di un'impresa munita di licenza al trasporto di cose in conto proprio, la domanda dovrà contenere l'impegno a non diminuire il numero dei dipendenti addetti alla guida risultante dalla somma di quelli alle dipendenze, all'atto della cessione, della impresa cessionaria e di quella ceduta sino al 31 dicembre 2000, fatta salva la vigente normativa che disciplina i casi di crisi aziendale.

 

 

5. Documentazione da allegare alla domanda di conversione.

 

1. Alla domanda di conversione delle autorizzazioni è allegata la seguente documentazione relativa alle persone addette alla guida:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modello allegato (se trattasi di conducenti alle dirette dipendenze dell'impresa e inseriti nella struttura di questa; ovvero, nel caso di lavoro interinale o di personale distaccato, altro idoneo documento atto a dimostrare il legittimo utilizzo dello stesso);

b) estratto del libro soci per i soci di cooperative, consorzi; iscrizione alla C.C.I.A.A. ed atto costitutivo per le società di persone, i cui soci siano addetti alla guida dei veicoli;

c) certificato di iscrizione agli enti previdenziali, per i collaboratori familiari.

 

 

6. Calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa.

 

1. Il calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa avviene secondo le seguenti regole:

a) qualora l'impresa richiedente abbia nella propria disponibilità esclusivamente veicoli sui quali insiste un'autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita all'impresa è data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con ciascuna autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente posseduta dai veicoli in disponibilità dell'impresa. Tali imprese hanno facoltà di ottenere le autorizzazioni speciali di cui alla lettera b) senza la possibilità di convertirle nell'autorizzazione globale;

b) qualora l'impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi

della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 (3), ovvero di autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. [1244], nonché di autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto 4 luglio 1985, [n. 1913] (4) del Ministro dei trasporti, può mantenere le autorizzazioni speciali, ovvero trasformarle in una autorizzazione per una massa globale, sempre che l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori consenta alla stessa impresa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi senza vincoli o limiti di esercizio. Nel caso di scelta del regime di autorizzazioni speciali, l'impresa può acquisire ulteriori autorizzazioni dello stesso tipo, secondo le disposizioni in vigore all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 1998 (5). Qualora l'impresa richieda l'inclusione delle autorizzazioni speciali possedute nell'autorizzazione per una massa globale, non può ottenere ulteriori autorizzazioni speciali, acquisendo in ogni caso la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 1998 (5) per la massa globale attribuita all'impresa;

c) qualora l'impresa abbia in disponibilità veicoli muniti di autorizzazioni senza vincoli o limiti di esercizio e veicoli muniti delle autorizzazioni speciali di cui alla precedente lettera b), questa potrà

chiedere la conversione delle sole autorizzazioni senza vincoli o limiti di esercizio, ovvero di tutte quelle possedute, conservando, nel primo caso, la possibilità di ottenere ulteriori autorizzazioni speciali e acquisendo, in ogni caso, la facoltà di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 1998 (6) esclusivamente per la massa globale attribuita all'impresa sulla scorta delle autorizzazioni convertite.

 

 

7. Rilascio dell'autorizzazione.

 

1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile rilascia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di conversione la nuova autorizzazione per una massa globale pari alla somma delle masse autorizzabili sulla scorta delle autorizzazioni di cui l'impresa dispone. Nell'effettuare il calcolo, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile tiene conto anche delle autorizzazioni accantonate ma non ancora decadute, nonché di quelle acquisite ma non ancora insistenti sul veicolo.

2. L'autorizzazione viene rilasciata per una massa doppia rispetto a quella risultante dal calcolo di cui al precedente comma, ove l'impresa, avendone diritto, ne faccia espressa richiesta.

3. Per l'impresa titolare di autorizzazione speciale, ai fini del calcolo della massa globale autorizzabile, si fa riferimento alla massa del veicolo su cui insiste l'autorizzazione speciale, compresa la massa rimorchiabile.

4. Non viene computata ai fini del raddoppio la massa dei veicoli acquisiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 1998 (6).

5. Entro i limiti della massa globale autorizzata, l'impresa può, anche in più riprese, immatricolare nuovi veicoli e modificare la composizione del proprio parco veicoli.

6. Gli estremi dell'autorizzazione vengono annotati sulla carta di circolazione dei veicoli che vengono inclusi nella stessa.

7. Per i veicoli muniti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (7), antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione può essere anche effettuata all'atto della presentazione del veicolo alla prima revisione annuale successiva al rilascio dell'autorizzazione globale.

8. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale del richiedente, l'ufficio provinciale ha in ogni momento la facoltà di effettuare le opportune rettifiche, qualora le indicazioni contenute nella domanda risultino false o errate.

9. La rettifica è preceduta da notifica all'interessato delle discordanze riscontrate con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per far pervenire all'ufficio eventuali controdeduzioni. La rettifica viene annotata sull'autorizzazione rilasciata all'impresa.

10. Ciascun veicolo in disponibilità dell'impresa utilizza una quota parte dell'autorizzazione globale pari alla propria massa complessiva compresa l'eventuale massa rimorchiabile risultante dalla carta di circolazione, entro i limiti legali di massa.

 

 

8. Autorizzazione provvisoria.

 

1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile che riceve la domanda, presentata in duplice originale, appone su ciascun esemplare di domanda il timbro dell'ufficio, la data di presentazione della domanda e il numero di protocollo attribuito alla stessa. Uno degli esemplari di domanda viene riconsegnato al richiedente mentre il secondo originale, corredato dalla documentazione, resta agli atti dell'ufficio.

2. Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la copia vidimata dall'ufficio provinciale costituisce, a tutti gli effetti, autorizzazione provvisoria fino al rilascio di quella definitiva. In tal caso la data di presentazione della domanda ed il numero di protocollo della stessa costituiscono gli estremi dell'autorizzazione da annotare sulla carta di circolazione dei veicoli di cui si chiede l'immatricolazione.

3. L'autorizzazione provvisoria è valida fino al 31 dicembre 1999 e comunque per non meno di centoventi giorni.

4. Il secondo originale della domanda viene ritirato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione definitiva attribuita all'impresa. Questa conserva la stessa data e lo stesso numero di protocollo della domanda.

 

 

9. Cooperative, consorzi e trasformazione di imprese.

 

1. La misura dell'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 1998 (6), è pari al 15% della capacità di carico attribuibile all'impresa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 viene concesso a condizione che l'impresa ovvero il raggruppamento cui la stessa aderisce abbia presentato domanda di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (8), e la stessa sia stata giudicata ammissibile anche se non risultante beneficiaria delle agevolazioni previste dalla stessa legge n. 454 del 1997 (8).

3. A tal fine le imprese indicano nella domanda di conversione delle antorizzazioni, che intendono

avvalersi della disposizione al comma 1 ed allegare alla domanda:

a) per gli imprenditori di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998 (6), copia dell'atto costitutivo della società;

b) per le imprese di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998 (6) copia dell'atto di conferimento, di incorporazione, o di fusione.

 

 

10. Rinuncia alle autorizzazioni.

 

1. Le imprese che nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 1998 (6) abbiano rinunciato ad autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi non possono avvalersi della facoltà riconosciuta dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998 (9).

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se dalla somma algebrica delle masse autorizzate oggetto di rinuncia e di quelle acquisite nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 1998 (9), risulta che l'impresa non abbia ridotto la propria capacità di carico complessiva, ovvero qualora alla data di presentazione della domanda di conversione siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultima rinuncia.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ammessa la cessione anche frazionata della massa autorizzata, ovvero delle autorizzazioni insistenti sui singoli veicoli a favore di imprese già iscritte all'albo e munite di autorizzazione da parte di impresa che cessi l'attività; tali cessioni potranno avvenire entro un anno dalla data di cessazione dell'attività risultante dalla data di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori.

4. È ammessa altresì la rinuncia a parte della massa autorizzata ovvero a singoli titoli autorizzativi a favore di impresa già iscritta all'albo e munita di autorizzazione. In tal caso l'impresa rinunciante non può aumentare la propria capacità di carico per cinque anni, ferme restando le facoltà previste dall'articolo 43 della legge n. 298 del 1974 (10), in caso di successione ereditaria, trasformazione di imprese individuali, trasformazioni e fusioni di società e di cessione d'azienda.

5. L'impresa cessionaria delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 può includere le stesse nella massa, globale attribuitale ed avvalersi, anche per l'aumento di massa autorizzata che ne deriva, della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998 (9).

6. Le imprese che si avvalgono delle facoltà di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998 (9) non possono ridurre per rinuncia la capacità di carico loro attribuita

dall'autorizzazione globale.

 

 

11. Nuove imprese di autotrasporto.

 

1. Le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, non ancora autorizzate all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle iscritte successivamente a tale data, possono ottenere fino al 31 dicembre 2000 le speciali autorizzazioni per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 1977 (11) e quelle per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani e per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico, ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi alle alte temperature, di cui all'articolo 2, numeri 2 e 3, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. [1244], nonché le autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto 4 luglio 1985, [n. 1913] (12) del Ministro dei trasporti.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono altresì acquisire per cessione d'azienda imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero acquisire l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto 27 aprile 1993 (13) del Ministro dei trasporti, subentrando nella stessa posizione autorizzativa e con gli stessi diritti circa la possibilità di incrementare il parco veicoli dell'impresa cedente.

3. A tali imprese è fatto divieto, comunque, di chiedere la conversione di eventuali autorizzazioni speciali acquisite ai sensi del comma 1.

 

 

12. Conducenti dei veicoli.

 

1. Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.

2. In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria.

3. Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

4. Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche.

5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, l'impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa è

iscritta, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. Il Comitato centrale per l'albo determina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1.

 

(Si omettono gli schemi di domanda di cui agli artt. 2, 4, 7 e 9)

 

 

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1998, n. 156.

(2).

(2/a) Il calendario di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 23 dicembre 1998.

(3).

(4).

(5).

(6).

(7).

(8).

(9).

(10).

(11).

(12) Trattasi del D.M. 4 luglio 1985.

(13).