Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122

 

Legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2002) 

 

"Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione".

 

 

Art. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, č prorogata fino al 30 giugno 2003.

2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalitą di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto č ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalitą di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, recante: "Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2002, n. 49, č il seguente:

"Art. 1 (Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo). - 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gią disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, č prorogata fino al 30 giugno 2002.".

- Il testo dell'art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, recante: "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1982, n. 84, č il seguente:

"Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonchč le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento č immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.". - Il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile č il seguente: "Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sč e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dą, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dą con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istituzione della causa, che č poi decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresģ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente, primo comma.".

 

Art. 2.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, č prorogato al ((30 giugno 2003.))

Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2002, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.

 

Art. 3.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą, č prorogato al ((30 giugno 2003.))

Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą", č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario.

 

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.