L.
25 giugno 1865, n. 2359 (1).
Espropriazioni
per causa di utilità pubblica.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Capo
I - Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità
1.
L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per
l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con
l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge.
2.
Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che
vengono espressamente
dichiarate
tali per atto dell'Autorità competente.
Possono
essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire
per conto dello Stato, delle Province o dei Comuni, nell'interesse pubblico, ma
anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private
o particolari individui.
3.
Qualunque domanda che venga fatta da Province, da Comuni, da corpi morali, o da
privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere
accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo
delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine
entro il quale saranno finite.
Deve
inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la
descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.
4.
La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve
preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuol essere
eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale officiale per le pubblicazioni
amministrative della Provincia (2).
Per
15 giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed
inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell'articolo
precedente, debbono rimanere depositati nell'Ufficio del Comune ove l'opera
dovrà essere eseguita.
Qualora
l'opera sia per toccare il territorio di più Comuni, potrà bastare il deposito
della relazione e del piano di massima nel capo-luogo del circondario presso
l'Ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura (3).
Il
luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna
delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.
5.
Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere
conoscenza della relazione e del piano depositati nell'Ufficio del Comune o
della Prefettura o della Sotto-Prefettura (3), e fare le sue osservazioni.
Il
promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver
conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta.
Il
modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le
risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento
di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente legge (4).
6.
Il disposto dagli artt. 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di
pubblica utilità debba essere fatta per legge.
7.
Gl'ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto
di massima, potranno
introdursi
nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri
lavori preparatorii dipendenti dal ricevuto incarico, purché siano muniti di un
decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto (5),
nella
cui Provincia o circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato
tre giorni prima avviso ai proprietari.
I
Prefetti ed i Sotto-Prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno
accertarsi se gli studi furono
debitamente
autorizzati dall'Autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.
L'avviso
ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi,
e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi
nelle proprietà private.
Se
trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle parti interessate,
fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.
Il
Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.
Coloro
che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire
qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa
indennità, potranno i Prefetti e Sotto-Prefetti (6) prescrivere il preventivo
deposito di una congrua somma.
8.
Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi
previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od
altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani,
incorrerà in una sanzione amministrativa estensibile a lire 60.000 (7), salvo
le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore.
Se
la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazione dello Stato, di una
Provincia o di un Comune, la denuncia sarà fatta all'Autorità giudiziaria
competente dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto
(6),
o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei
suddetti piani.
Capo
II - Della dichiarazione di pubblica utilità (8)
9.
La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:
1°
per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali
navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori di interesse
generale, la cui esecuzione, giusta le
discipline
che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no
lo Stato concorrere nella spesa;
2°
quando per la esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai
proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell'art.
77 della presente legge.
Pei
lavori accessori che possono occorrere in quelle opere, le quali, per effetto
della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 o di altre leggi speciali, debbono
eseguirsi dallo Stato direttamente o per mezzo dei suoi concessionari,
l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del
Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di
una dichiarazione di pubblica utilità (9).
10.
Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal
Ministero dei lavori pubblici
quando
i progetti d'arte devono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è
fatta dal Prefetto.
È
fatta altresì dal Prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle
strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti,
delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a Comuni od a consorzi, e per
la costruzione o sistemazione dei cimiteri, dopo di che il progetto delle opere
sia stato approvato dall'Autorità competente.
La
dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatte
obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili
da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037
(10).
11.
È fatta con decreto reale, sulla proposta del Ministro della guerra o della
marina (11), la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di
fortificazioni o di fabbriche militari.
12.
Fuori dei casi preveduti dagli artt. 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di
pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla proposta del Ministro pei
lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato.
13.
Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i
termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i
lavori.
L'Autorità
che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o
per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con
determinata prefissione di tempo.
Trascorsi
i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà
procedersi alle
espropriazioni
se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte
dalla presente legge.
14.
Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potrà
questo essere prorogato con decreto reale per un tempo non eccedente il terzo
di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine
dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.
15.
Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed
il piano di massima delle opere da eseguirsi.
Capo
III - Della designazione dei beni da espropriarsi
16.
Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse
dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano
particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi
di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la
quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il
cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei
ruoli dell'imposta fondiaria.
Per
l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl'ingegneri, gli
architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione
sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli artt. 7 e 8 della
presente legge, senza che sia necessario un nuovo decreto del Prefetto.
17.
Approvato dall'Autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne
ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver
luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine di quindici giorni
continui.
L'eseguito
deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci,
mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni.
Uguale
avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali
amministrative della Provincia.
18.
Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito
deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo
precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza
del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro
osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5
della presente legge (12).
19.
Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti
annessi, riconosciuta la regolarità dei seguìti atti, se non vi furono
osservazioni, ordina che il piano si esegua.
Se
furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguìti atti, egli pronuncia
definitivamente su di esse con decreto motivato, udito il Consiglio di
prefettura.
Qualora
le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione
dell'opera, il Prefetto, udito l'avviso dell'Ingegnere capo del Genio civile e
del Consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le
respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione,
decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato
da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione
all'Autorità da cui fu impartita l'approvazione.
20.
Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il
Prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si
esegua nelle altre parti.
21.
Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti
un piano particolareggiato conforme al disposto dall'art. 16, o quando
nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica
utilità,
si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere
la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.
La
pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta
precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell'art. 4,
potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorché
essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli artt.
17 e 18.
In
questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si
dichiara la pubblica utilità dell'opera.
22.
Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili
all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata
zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale
dell'opera predetta.
La
facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di
dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore reale decreto
(13).
23.
A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi
dagli esecutori
dell'opera
le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel
piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter
più avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori
considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.
Capo
IV - Dell'indennità e del modo di determinarla
24.
Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano
particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di
rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria
dei beni da espropriazioni, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.
Quest'elenco
sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'art. 17
della presente legge.
Nel
caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica
utilità.
25.
Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai
proprietari, è
necessario
che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.
Deve
questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad
espropriazione nel
termine
indicato dall'art. 18.
L'accettazione
del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero
nell'atto stesso presentate.
26.
Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18 i proprietari
interessati ed il promovente
l'espropriazione,
o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il Sindaco, il quale coll'assistenza
della Giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le
parti l'ammontare delle indennità.
27.
L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la
proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.
Quando
si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli
enfiteuti che trovansi in
possesso
del fondo.
Gli
usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse
qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi
proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli artt.
52, 53, 54, 55 e 56.
28.
L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli accordi
amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei
beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno
dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano
compresi nella espropriazione.
29.
Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al Prefetto le
dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conchiusi
fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.
30.
Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente
giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il
pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di
accettazione di cui all'art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in
ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata,
ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.
Il
decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui
al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della
provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei
detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto
riguarda l'ammontare della indennità che per le garanzie. In tal caso il
pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute
nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art.
52.
In
seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o
pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, per i
quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di
questa espressa menzione (14).
31.
Il Prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non
accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo
cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad
espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed
agli altri documenti al presidente del Tribunale del circondario, in cui sono
situati i beni da espropriarsi.
32.
Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle
carte, nomina con un
semplice
decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti
con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi
situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal Prefetto.
Con
lo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare
la loro relazione.
33.
Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in
distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e
nominare periti per ciascuna di esse.
34.
La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia
giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti
da questa legge, ed in difetto dal codice di procedura civile.
35.
Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedirne ed
arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio
dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51.
36.
Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla
perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un
avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di
ciascuna proprietà.
La
pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla
stima.
37.
Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico
dell'espropriante.
Sono
a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla
somma che fu offerta dall'espropriante a termine dell'art. 24.
Si
dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la
differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un
decimo (15).
38.
Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate
dalle leggi generali di procedura.
39.
Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà
nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una
libera contrattazione di compravendita (16).
40.
Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra
il giusto prezzo che
avrebbe
avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la
residua parte di esso dopo l'occupazione.
41.
Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e
immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato
e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo
precedente.
Se
il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della
indennità che, secondo l'art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà
abbandonare all'espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimato a
termini dell'art. 39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata
superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile.
L'espropriante
può esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei
tre quarti della indennità estimata, a norma dell'art. 40.
In
ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore
della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'articolo 40.
42.
L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe
derivata alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a
calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.
43.
Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le
piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte
e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire,
un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di asportare a sue
spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera
di pubblica utilità da eseguirsi.
Si
considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo
di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la
pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state
intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriare.
44.
Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è
tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario
diretto e l'enfiteuta, né a sopportare aumento di spesa pel riparto della
indennità tra l'uno e l'altro.
45.
Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere
conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante
o serviente.
Sono
in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere
occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva a chi
promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.
Le
suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.
46.
È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione
dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire
un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
La
privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai
essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità.
Le
disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da
leggi speciali.
Capo
V - Dell'espropriazione
Sezione
I - Decreto che pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni; suoi
effetti rispetto al
proprietario
espropriato
47. (16/a).
48.
Il pretore o di tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa
liquidazione ed attribuzione
delle
spese di perizia a norma dell'art. 37, autorizza il pagamento od ordina il
deposito nella Cassa
depositi
e prestiti, a norma dell'art. 30.
In
seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o
dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia
l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni (17).
49.
Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari
espropriati.
Essi
hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata
in titoli del debito pubblico.
50.
La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità
passa nell'espropriante dalla data di decreto del Prefetto che pronuncia la
espropriazione.
51.
Il decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello
espropriante, essere
notificato
a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.
Ognuno
di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre
avanti l'Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta
dai periti e contro la liquidazione delle spese.
L'atto
di opposizione dovrà essere intimato tanto al Prefetto, quanto
all'espropriante.
Trascorso
questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la
stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante
dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.
Sezione
II - Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell'indennità
52.
Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diritto dominio, e
tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non
possono interrompere il corso di essa, né impedirne gli effetti.
Pronunciata
l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul
fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.
53.
Il decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a
termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso
preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'Ufficio delle ipoteche (18), e
sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.
La
trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro
quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante.
54.
Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente debba essere anche
inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la
pubblicazione degli avvisi giudiziari della Provincia.
Coloro
che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come
insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione,
e nei modi indicati all'art. 51.
Scorso
il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà
anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.
55.
Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare
dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove
alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, né siasi notificata opposizione
al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo
il modo di distribuire la indennità, il Prefetto, udito il Consiglio di
prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario
espropriato od agli aventi diritto (19).
56.
Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o
non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve
provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente a
termine delle leggi civili.
Quando
per altro le indennità non eccedono la somma di 1000 lire (20), potranno essere
pagate al proprietario, salvi i diritti dei terzi, nei modi che saranno
prescritti dal regolamento di che all'art. 5 della presente legge (21).
Capo
VI - Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei
minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettali persone
57.
Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni
appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone
alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la
legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna
particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti
circa la fissazione dell'indennità e l'investimento della somma a tal titolo
dovuta.
58.
I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo
precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità
offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato
accordo
e fare la richiesta prevista dall'art. 23, purché tali dichiarazioni, richieste
e privati contratti
siano
poi approvati dal Tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il
Pubblico Ministero.
Trattandosi
di beni spettanti ai Comuni, alle Province od allo Stato, l'accettazione, la
richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo
stabilito per le transazioni.
Non
è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennità, qualora
questa sia stata
determinata
dai periti nominati dal Tribunale a termini dell'art. 32.
59.
Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a
corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro
beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo
ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle
leggi civili.
Non
è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in
titoli del debito pubblico a termini dell'art. 49.
Capo
VII - Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi
non stati occupati
nell'esecuzione
delle opere di pubblica utilità
60.
Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine
acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli
espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da
cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.
Il
prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà
fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e 33.
(22).
61.
Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che,
non dovendo più
servire
all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.
Nei
tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli
aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti
fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere
(23) all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono
effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che
la legge loro accorda.
Ove
l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi
ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perché con suo decreto dichiari che i
beni più non servono all'opera pubblica.
62.
Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni
dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del
proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo
l'esecuzione dei lavori.
Qualora
l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica,
sarà sempre
applicabile
il disposto dell'art. 60.
63.
Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i
termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che
sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta
dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante
il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60
della presente legge.
TITOLO
II
Disposizioni
particolari
Capo
I - Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e
per altri usi necessari all'esecuzione delle opere pubbliche
64.
Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità
possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia,
sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini
ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione
delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
Per
estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni
chiusi da muro.
I
materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da
muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.
65.
La domanda deve essere dagl'intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al
Prefetto della Provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione
della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e
dell'indennità dai medesimi offerta.
Questa
domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel
termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione le loro osservazioni
sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la
offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.
66.
Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata
fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il Prefetto, se crede fondata la
domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e
determina ad un tempo la durata dell'occupazione.
67.
Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del Sindaco
avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.
68.
Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.
L'indennità
deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla
diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto
di tutte le altre valutabili circostanze.
69.
Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata
dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.
Nel
caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al
pagamento, il Prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi
giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea.
Contro
la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'Autorità giudiziaria
competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51.
70.
Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione
temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto
d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto
nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto
di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
Capo
II - Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza (24).
71.
Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle
acque, e negli altri casi di
forza
maggiore o di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sottoprefetti (25), previa la
compilazione dello
stato
di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione
temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo
necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura
dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Se
poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire
nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto
ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare la occupazione
temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati,
con obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto o Sottoprefetto da
concessa autorizzazione (26).
72.
Il Prefetto col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo
stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei
beni occupati.
Questa
indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, vien tosto
soddisfatta.
Qualora
la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella Cassa
dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.
In
quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione e per proporre
i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare
l'ammontare dell'indennità, si debbono osservare le disposizioni degli artt. 24
e seguenti.
73.
Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in nessun caso
essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui
ebbero luogo.
Occorrendo
di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli artt. 16 e
seguenti della presente legge.
Capo
III - Delle espropriazioni per opere militari
74.
Emanato il decreto reale di cui all'art. 11, il Ministro della guerra o della
marina (26/a) con suo decreto designa, per l'esecuzione di fortificazioni o di
altre opere militari, le proprietà private che per tal causa debbono essere
espropriate.
I
piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, né contro il decreto
di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso verun richiamo in via
giudiziaria od amministrativa.
75.
L'Ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco dei
proprietari dei beni da espropriarsi, e dell'indennità offerta dall'Amministrazione
militare, e trasmette tale elenco al Prefetto per la sua pubblicazione nei
Comuni in cui sono situati i suddetti beni.
Sono
nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4°, 5°, 6° e 7° del
titolo primo della presente legge.
76.
In caso di assoluta urgenza l'Autorità militare che ha il comando locale,
previa la compilazione
dello
stato di consistenza, può ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari
all'esecuzione delle opere militari.
Essa
ha le facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2° del titolo secondo della
presente legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le
espropriazioni d'urgenza (27).
Capo
IV - Delle espropriazioni con obbligo di contributo
77.
Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai
proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di
contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad
acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura
del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le
disposizioni seguenti (28).
78.
Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior
valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità.
Questo
contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all'imposta
prediale (29).
79.
Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto
compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione.
80.
Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo
all'espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39.
81.
Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca
sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera
pubblica.
Quest'ipoteca
dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per
la conservazione delle ipoteche legali.
82.
Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle
opere che s'intraprendessero per conto delle Province, dei Comuni o dei
consorzi.
Nulla
è innovato alle disposizioni vigenti circa i consorzi obbligatori.
Capo
V - Dell'espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale (30)
83.
Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile,
e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche
corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato,
dalle Province e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica
utilità.
84.
All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli
artt. 4 e 5, e la speciale notificazione della proposta o domanda ai
proprietari del monumento. La dichiarazione di
pubblica
utilità è fatta nel modo indicato dall'art. 12 sulla proposta del Ministro per
la pubblica istruzione.
85.
L'indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente, o nel modo indicato dagli
artt. 31 e seguenti della presente legge.
Capo
VI - Dei piani regolatori edilizi (31)
86.
I Comuni, in cui trovasi riunita una popolazione di diecimila abitanti almeno,
potranno, per causa di pubblico vantaggio determinata da attuale bisogno di
provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano
regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione
di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione
degli edifizi, per raggiungere l'intento.
87.
I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del
Sindaco, a norma degli artt. 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio
comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.
Se
il Consiglio comunale respinge le opposizioni, la Deputazione Provinciale (32)
è chiamata a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni.
I
piani regolatori sono approvati a norma dell'art. 12, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed anche il Consiglio provinciale di sanità, ove occorra.
Nel
decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore d'anni 25,
entro il quale si dovrà eseguire il piano.
88.
Il decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato
e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario
dei beni in esso piano compresi.
89.
Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari
dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far nuove costruzioni o
riedificare o modificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia per
necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.
90.
I lavori fatti in contravvenzione all'articolo precedente saranno distrutti, ed
il proprietario condannato alla multa estensibile a lire 1.000 (33).
91.
L'area degli edifizi ed i terreni sui quali è proibito di edificare, come
l'area pubblica sulla quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non
cessano dall'appartenere al rispettivo proprietario, finché non sia eseguito il
deposito od il pagamento delle indennità determinate a seconda degli artt. 39 e
40.
92.
L'approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica
utilità, e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo
comprese, osservate le prescrizioni della presente legge.
Capo
VII - Dei piani di ampliamento (34)
93.
I Comuni pei quali sia dimostrata la attuale necessità di estendere l'abitato,
potranno adottare un piano regolatore di ampliamento in cui siano tracciate le
norme da osservarsi nella edificazione di nuovi edifizi, a fine di provvedere
alla salubrità dell'abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione.
A
questi piani sono applicabili le disposizioni del precedente capo.
94.
Se per la esecuzione del piano di ampliamento il Comune deve procedere alla
costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno obbligati a cedere il
terreno necessario, senz'altra formalità.
Il
relativo compenso sarà determinato secondo gli artt. 39, 40 e 41, salvi quei
concorsi nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai
regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.
TITOLO
III
Disposizioni
finali e transitorie
95.
Gli atti di vendita, di quietanza ed altri, relativi all'acquisto dei beni
soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a
forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni
od atti.
96.
Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le quali non sia
espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi
da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.
97.
Nelle Province del Regno, nelle quali non è dalle leggi civili stabilita la
trascrizione del titolo per
liberare
le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, basta per l'esecuzione del
disposto dall'art. 53 si
adempiano
le formalità corrispondenti che siano prescritte dalle leggi civili in dette
Province vigenti
(35).
98.
Le attribuzioni date colla presente legge al Prefetto eccettuate quella di
dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo
avviso del Consiglio di Prefettura, possono essere delegate ai Sottoprefetti
del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione (36).
99.
Le opere che all'epoca della pubblicazione della presente legge già sono
ordinate da una legge speciale, o per le quali si fecero stanziamenti nei
bilanci dello Stato a tutto l'esercizio 1865, o che furono riconosciute di
pubblica utilità, a norma delle leggi precedenti, si considerano di pubblica
utilità; la dichiarazione di pubblica utilità sarà però espressamente fatta o
rinnovata senz'altra formalità nel decreto che approva i progetti per la loro
esecuzione (37).
100.
Per gli atti delle espropriazioni in corso, al tempo in cui avrà esecuzione la
presente legge, saranno applicabili le leggi e disposizioni che nelle diverse
Province del Regno erano in vigore.
Per
quanto però riguarda la fissazione delle indennità nei casi preveduti dagli
artt. 39, 40 e 41, ed ogni altra operazione posteriore che debba aver luogo in
forza della presente legge, sarà osservato tutto ciò che è prescritto dalla
medesima (38).
101.
La presente legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo abrogate
tutte le leggi,
regolamenti,
e disposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa di pubblica utilità
nelle diverse Province del Regno.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 1865.
(2)
Ora Foglio degli annunzi legali della Provincia.
(3)
Le Sottoprefetture sono state abolite dal R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro
funzioni sono state attribuite alle Prefetture.
(4)
Tale regolamento non è stato emanato.
(5)
Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento.
(6)
Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento.
(7)
Le sanzioni originarie dell'«ammenda o multa» (quest'ultima degradata ad
ammenda in virtù dell'art. 5, R.D. 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni
di coordinamento e transitorie per il codice penale) sono state sostituite, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.
689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113,
primo comma, della stessa L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10
della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(8)
Vedi, anche, gli artt. 30 e segg. R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.
(9)
Così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188 (Serie 2ª).
(10)
Così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188 (Serie 2ª).La L. 5 giugno
1850, n. 1037.
(11)
Ora Ministro della difesa (D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17).
(12)
Tale regolamento non è stato emanato.
(13)
Vedi anche art. 34, R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, che ha sostanzialmente
modificato questo articolo.
(14)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 391 (Gazz. Uff. 16
aprile 1968, n. 97).
(15)
Vedi anche art. 35, R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.
(16)
Vedi, per un diverso criterio di determinazione dell'indennità, gli artt.
12-13, L. 15 gennaio 1885, n. 2892, recante norme per il risanamento della
città di Napoli, R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore della città
di Roma.
(16/a)
Abrogato dall'art. 2, L. 20 marzo 1968, n. 391 (Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n.
97).
(17)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 20 marzo 1968, n. 391 (Gazz. Uff. 16
aprile 1968, n. 97).
(18)
Ora Ufficio dei registri immobiliari.
(19)
Vedi, ora, la L. 3 aprile 1926, n. 686.
(20)
Importo così aumentato dall'art. 36 R.D. 8 febbraio 1923, n. 422. Vedi, ora, la
L. 3 aprile 1926, n. 686 e, in particolare, l'art. 1, co. terzo.
(21)
Così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188 (Serie 2ª). Il regolamento
non è mai stato
emanato.
(22)
Un terzo comma è stato abrogato dall'art. 1 R.D.L. 11 marzo 1923, n. 691,
convertito in legge
con
L. 17 aprile 1925, n. 473.
(23)
Ora, ufficiale giudiziario.
(24)
Vedi anche l'art. 39 R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.
(25)
Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento.
(26)
Così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188 (Serie 2ª).
(26/a)
Ora Ministro della difesa (D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17).
(27)
Vedi anche la L. 25 agosto 1940, n. 1382.
(28)
Vedi anche art. 37 R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.
(29)
Ora in sei rate.
(30)
Vedi artt. 54-57 L. 1° giugno 1939, n. 1089
(31)
Ora, pur non essendo espressamente abrogate le disposizioni contenute nel
presente capo, la materia è disciplinata dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150.
(32)
Ora, Giunta provinciale amministrativa.
(33)
Vedi, ora, la L. 17 agosto 1942, n. 1150, che regola ex novo la materia.
(34)
Ora, pur non essendo espressamente abrogate le disposizioni contenute nel
presente capo, la materia è disciplinata dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150.
(35)
Articolo da ritenersi abrogato, in quanto non più esistente la situazione cui
fa riferimento.
(36)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della abolizione delle
sottoprefetture. Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento.
(37)
Articolo privo di valore attuale, in quanto relativo ad opere in corso
all'epoca della pubblicazione della legge.
(38)
Articolo privo di valore attuale, in quanto relativo ad atti di espropriazione
in corso all'atto della
pubblicazione
della legge.